| CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT - Dispositivo
di lodo arbitrale 26 luglio 2005
Orvietana Calcio Srl (Avv.ti A. Solini Colalè e F. Romoli)
c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti
e L. Medugno) e altri |
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Diritto amministrativo dello Sport – Ammissione
ai campionati – Ripescaggi – Insorgenza di posizioni tutelabili
in capo alle società aspiranti alle sostituzioni – Non sussiste
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1. Poichè, con disposizione introdotta nell’ordinamento
federale il 13 giugno 2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti
adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti
(…) sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali
carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario
dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso
del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza
di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle
sostituzioni», deve ritenersi inammissibile l’istanza arbitrale
promossa dall’Orvietana Calcio Srl per difetto della legittimazione
ad agire.
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2. Nessun risultato utile può essere sperato
dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento
richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società
convenuta, attesa la posizione della società istante nella
graduatoria dei ripescaggi, conseguendo quindi l’inammissibilità
della domanda per carenza di interesse ad agire
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1)Orvietana Calcio contro F.C. Pro-Vasto
Srl clicca qui
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2) Orvietana Calcio contro S.S. Cavese
1919 S.r.l.clicca qui
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3)Orvietana Calcio contro San Marino S.r.l..clicca qui
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