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1. Poichè, con disposizione introdotta nell’ordinamento
federale il 13 giugno 2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti
adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti
(…) sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali
carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario
dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso
del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza
di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle
sostituzioni», deve ritenersi inammissibile l’istanza arbitrale
promossa dal Napoli Soccer SpA per difetto della legittimazione
ad agire.
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