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| n. 5-2005 - © copyright |
| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 10 maggio 2005
n. 9800
Pres. Morelli, est. Genovese
LA DORIA S.P.A. (Avv.ti D. Ducci e P.L. Rocco di Torrepadula)
c. Regione Campania (Avv. R. De Girolamo) |
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1. Industria e commercio – Aiuti comunitari
alla produzione – Regolamenti comunitari – Concessione di
aiuti comunitari – Disposizione nazionale che introduce
un parametro forfetario al fine di escludere dal regime
degli aiuti i prodotti non rientranti in tale parametro
– Legittimità – Conseguenze
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2. Responsabilità e risarcimento – Risarcimento
per torto da mancata disapplicazione di norme interne in
contrasto con il diritto comunitario – Legittimato passivo
– Individuazione - Criteri
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1. Ai fini della concessione di aiuti comunitari
ai produttori nel settore dei prodotti trasformati a base
di ortofrutticoli (Regolamenti CEE n. 426/86 e 1558/91),
è legittima la disposizione nazionale che stabilisce un
parametro forfetario in modo da escludere dal regime degli
aiuti il prodotto eccedente tale massimale. Pertanto non
può assumersi che tale disposizione confligga con i regolamenti
comunitari, né tantomeno che vi sia l’obbligo per gli organi
preposti alla verifica e all’erogazione dell’aiuto di disapplicare
la norma nazionale, ritenuta, a torto, contraria alle disposizioni
comunitarie.
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2. L’autore dell’illecito civile consistente
nel torto conseguente dalla mancata disapplicazione del
diritto nazionale in contrasto con il diritto comunitario
(nel caso di specie in materia di erogazione di aiuti comunitari
al mercato dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli)
è l’ente o l’organo che abbia la responsabilità finale della
decisione di accoglimento, diniego, riduzione, sospensione
e recupero dei contributi richiesti dai produttori. Pertanto,
quando la disciplina particolare preveda divisione di compiti
tra Stato e Regioni il soggetto obbligato passivo deve individuarsi
in base al detto criterio della responsabilità finale, non
ostando a ciò il fatto che sia l’altro soggetto, avente
solo funzioni serventi e strumentali nel procedimento amministrativo
volto ad accertare il diritto soggettivo agli aiuti, che
omette di disapplicare la norma confliggente con il diritto
comunitario.
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