| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 22 aprile 2005
n. 8540
Pres. Morelli, est. Genovese
Bonfiglio (Avv. S. Vetere) c. Comune di Cosenza |
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Processo – Compensazione delle spese processuali
– Obbligo di motivazione del giudice – Non sussiste – Conseguenze
– Insindacabilità della decisione da parte della Corte di
Cassazione - Eccezioni
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In materia di spese processuali, il giudice
può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo,
alcuna motivazione, e senza che - per questo - la statuizione
diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità,
atteso che la valutazione dell’opportunità della compensazione,
totale o parziale, delle stesse, rientra nei poteri discrezionali
del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca,
sia in quella della ricorrenza di giusti motivi. In particolare,
il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare
che non risulti violato il principio secondo il quale le
spese non possono essere poste a carico della parte totalmente
vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o microscopicamente
illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza
o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della
volontà decisionale
(*).
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(*) Nel riaffermare tali principi, la
Corte di cassazione, prendendo atto del contenuto dell’ordinanza
della Corte costituzionale n. 395 del 2004, resa in riferimento
ad una questione avente a suo presupposto il diritto vivente
suddetto, ha ribadito il suo orientamento e ha affermato
che le suesposte linee guida giurisprudenziali, elaborate
nel corso di una sedimentata attività di interpretazione,
pongono in bilanciamento i valori costituzionali della difesa
delle parti nel processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole
durata di quest’ultimo (art. 111, comma secondo, ult.
parte, Cost.) senza che - allo stato – sia possibile
altra lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni
di legge coinvolte, diversa da quella richiamata, pena l’accrescimento
delle impugnazioni delle decisioni, con i conseguenti e
immaginabili effetti inflattivi in ordine al numero dei
processi -già particolarmente alto, fino ai limiti
di guardia- e ai costi collettivi sempre più elevati.
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