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n. 4-2005 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 22 aprile 2005 n. 8540
Pres. Morelli, est. Genovese
Bonfiglio (Avv. S. Vetere) c. Comune di Cosenza


Processo – Compensazione delle spese processuali – Obbligo di motivazione del giudice – Non sussiste – Conseguenze – Insindacabilità della decisione da parte della Corte di Cassazione - Eccezioni

In materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che - per questo - la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi. In particolare, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o microscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (*).

 

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(*) Nel riaffermare tali principi, la Corte di cassazione, prendendo atto del contenuto dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 395 del 2004, resa in riferimento ad una questione avente a suo presupposto il diritto vivente suddetto, ha ribadito il suo orientamento e ha affermato che le suesposte linee guida giurisprudenziali, elaborate nel corso di una sedimentata attività di interpretazione, pongono in bilanciamento i valori costituzionali della difesa delle parti nel processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata di quest’ultimo (art. 111, comma secondo, ult. parte, Cost.) senza che - allo stato – sia possibile altra lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni di legge coinvolte, diversa da quella richiamata, pena l’accrescimento delle impugnazioni delle decisioni, con i conseguenti e immaginabili effetti inflattivi in ordine al numero dei processi -già particolarmente alto, fino ai limiti di guardia- e ai costi collettivi sempre più elevati.


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