| CORTE DEI CONTI - SEZIONE II CENTRALE - Sentenza 15 novembre
2005 n. 363/A
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Responsabilità e risarcimento – Responsabilità
amministrativo – contabile – Obbligo dell’Ufficiale giudiziario
di rispettare l’orario settimanale di servizio di 36 ore
settimanali – Non sussiste
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L’Ufficiale giudiziario non è tenuto all’osservanza
dell’orario settimanale di servizio di 36 ore settimanali,
ma, giusta il D.P.R. n. 1229/59, ad espletare i propri compiti,
se necessario anche senza limiti di orario, di tal che nessuna
violazione di obblighi di servizio è ravvisabile nel fatto
che un funzionario addetto a tale Ufficio sia stato presente
in ufficio per meno di 36 ore settimanali.
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DIRITTO
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L’argomentazione ritenuta dal giudice di
primo grado, secondo la quale il R. come ufficiale giudiziario
è comunque obbligato alla prestazione lavorativa per 36
ore settimanali, così come avviene per tutti i dipendenti
statali, nonché alla necessaria presenza in determinate
fasce lavorative di tutti i giorni feriali, in special modo
quando la stessa presenza fisica dell’impiegato risulti
necessaria in correlazione alle prestazioni lavorative ed
ai particolari servizi, è giuridicamente destituita di ogni
fondamento. Infatti, in virtù del D.P.R. n. 1229/1959 (Ordinamento
degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari), l’U.G.
è un impiegato pubblico sottoposto ad un proprio statuto
con un’autonomia e una discrezionalità tecnica nell’esercizio
dei propri doveri che gli consentono di essere libero da
qualsiasi orario d’ufficio. Il suo obbligo in pratica non
è quello di rispettare gli orari e di essere comunque presente
in ufficio, bensì quello di realizzare il risultato degli
atti a lui chiesti dal P.M., dall’organo giudicante, dalla
Cancelleria o dagli avvocati. Tale autonomia è ribadita
anche dalla normativa art. 7 C.C.N.L. 2002, secondo la quale
gli ufficiali giudiziari organizzano il proprio lavoro con
la massima flessibilità connessa all’espletamento degli
incarichi loro affidati. Pertanto è erroneo quanto ritenuto
dal giudice di prime cure, secondo cui l’U.G. sarebbe comunque
sottoposto ad un orario lavorativo di 36 ore settimanali.
La stessa giurisprudenza sul punto è molto chiara; la Corte
di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito con sentenza del
6.2.1979, n. 782, l’autonomia dell’ufficiale giudiziario
nella esplicazione delle sue prestazioni e soprattutto il
Consiglio di Stato, con sentenza 11.5.1982, n. 282, precisa
che mentre gli impiegati sono obbligati a stare a disposizione
dell’ufficio nei giorni e nelle ore prefisse con la conseguenza
che non possono assentarsi dallo stesso, l’attività dell’U.G.,
di contro, si svolge senza limitazioni d’orario; ovverosia,
l’U.G. svolge il suo servizio senza limiti di tempo perché
deve assolvere a doveri particolarmente gravosi che richiedono
una disponibilità illimitata; da qui anche la diversa retribuzione
perché, mentre per l’impiegato questa è commisurata al tempo,
la retribuzione dell’U.G. è rapportata al numero ed alla
qualità degli atti.
Peraltro, sia dalla domanda attrice che dalla stessa sentenza
impugnata risulta evidente che l’addebito è stato rapportato
all’arbitraria assenza dall’ufficio durante il pubblico
orario, mentre, da ultimo, non può sfuggire che sussiste
anche una genericità della contestazione allorquando si
collega l’addebito al fatto di essere stato il R. assente
dall’ufficio per due volte la settimana.
Non sussistendo quindi la ragion d’essere della responsabilità
amministrativa del R., perché lo stesso non era tenuto ad
osservare alcun orario d’ufficio, né risultando dagli atti
una contestazione attrice relativa ad eventuali mancate
prestazioni professionali cui era tenuto il R. in relazione
al suo particolare stato giuridico, così come sopra spiegato,
l’appello merita l’accoglimento con la conseguente riforma
della sentenza impugnata e l’assoluzione del R. da ogni
addebito.
Infine, tutte le eccezioni preliminari vengono assorbite
dall’accoglimento nel merito del gravame.
In considerazione della particolarità della fattispecie
in esame, le spese sono compensate.
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