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CORTE DEI CONTI - SEZIONE II CENTRALE - Sentenza 15 novembre 2005 n. 363/A


Responsabilità e risarcimento – Responsabilità amministrativo – contabile – Obbligo dell’Ufficiale giudiziario di rispettare l’orario settimanale di servizio di 36 ore settimanali – Non sussiste

L’Ufficiale giudiziario non è tenuto all’osservanza dell’orario settimanale di servizio di 36 ore settimanali, ma, giusta il D.P.R. n. 1229/59, ad espletare i propri compiti, se necessario anche senza limiti di orario, di tal che nessuna violazione di obblighi di servizio è ravvisabile nel fatto che un funzionario addetto a tale Ufficio sia stato presente in ufficio per meno di 36 ore settimanali.


DIRITTO

 

L’argomentazione ritenuta dal giudice di primo grado, secondo la quale il R. come ufficiale giudiziario è comunque obbligato alla prestazione lavorativa per 36 ore settimanali, così come avviene per tutti i dipendenti statali, nonché alla necessaria presenza in determinate fasce lavorative di tutti i giorni feriali, in special modo quando la stessa presenza fisica dell’impiegato risulti necessaria in correlazione alle prestazioni lavorative ed ai particolari servizi, è giuridicamente destituita di ogni fondamento. Infatti, in virtù del D.P.R. n. 1229/1959 (Ordinamento degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari), l’U.G. è un impiegato pubblico sottoposto ad un proprio statuto con un’autonomia e una discrezionalità tecnica nell’esercizio dei propri doveri che gli consentono di essere libero da qualsiasi orario d’ufficio. Il suo obbligo in pratica non è quello di rispettare gli orari e di essere comunque presente in ufficio, bensì quello di realizzare il risultato degli atti a lui chiesti dal P.M., dall’organo giudicante, dalla Cancelleria o dagli avvocati. Tale autonomia è ribadita anche dalla normativa art. 7 C.C.N.L. 2002, secondo la quale gli ufficiali giudiziari organizzano il proprio lavoro con la massima flessibilità connessa all’espletamento degli incarichi loro affidati. Pertanto è erroneo quanto ritenuto dal giudice di prime cure, secondo cui l’U.G. sarebbe comunque sottoposto ad un orario lavorativo di 36 ore settimanali. La stessa giurisprudenza sul punto è molto chiara; la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito con sentenza del 6.2.1979, n. 782, l’autonomia dell’ufficiale giudiziario nella esplicazione delle sue prestazioni e soprattutto il Consiglio di Stato, con sentenza 11.5.1982, n. 282, precisa che mentre gli impiegati sono obbligati a stare a disposizione dell’ufficio nei giorni e nelle ore prefisse con la conseguenza che non possono assentarsi dallo stesso, l’attività dell’U.G., di contro, si svolge senza limitazioni d’orario; ovverosia, l’U.G. svolge il suo servizio senza limiti di tempo perché deve assolvere a doveri particolarmente gravosi che richiedono una disponibilità illimitata; da qui anche la diversa retribuzione perché, mentre per l’impiegato questa è commisurata al tempo, la retribuzione dell’U.G. è rapportata al numero ed alla qualità degli atti.
Peraltro, sia dalla domanda attrice che dalla stessa sentenza impugnata risulta evidente che l’addebito è stato rapportato all’arbitraria assenza dall’ufficio durante il pubblico orario, mentre, da ultimo, non può sfuggire che sussiste anche una genericità della contestazione allorquando si collega l’addebito al fatto di essere stato il R. assente dall’ufficio per due volte la settimana.
Non sussistendo quindi la ragion d’essere della responsabilità amministrativa del R., perché lo stesso non era tenuto ad osservare alcun orario d’ufficio, né risultando dagli atti una contestazione attrice relativa ad eventuali mancate prestazioni professionali cui era tenuto il R. in relazione al suo particolare stato giuridico, così come sopra spiegato, l’appello merita l’accoglimento con la conseguente riforma della sentenza impugnata e l’assoluzione del R. da ogni addebito.
Infine, tutte le eccezioni preliminari vengono assorbite dall’accoglimento nel merito del gravame.
In considerazione della particolarità della fattispecie in esame, le spese sono compensate.

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