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CORTE DEI CONTI - SEZIONE III CENTRALE - Sentenza 4 novembre 2005 n. 651/A


Responsabilità e risarcimento – Responsabilità amministrativo – contabile – Danno morale e danno all’immagine – Differenze – Conseguenze in chiave risarcitoria

Il ristoro del “pretium doloris” a titolo di danno morale ai sensi degli artt. 2059 Cc. e 185 comma 2 Cp. non coincide col risarcimento del danno all’immagine, sicché la condanna risarcitoria penale per siffatto danno morale non preclude il giudizio contabile avviato per il risarcimento del danno all’immagine.


DIRITTO

 

Come indicato nelle premesse di fatto con la pronuncia della Corte d’appello di Trento sezione di (Omissis) n 271\2003 la P. è stata condannata a risarcire i danni(sia patrimoniali che “morali”) per gli stessi fatti che hanno dato luogo alla sentenza impugnata.
E’da chiedersi di conseguenza quale sia l’effetto della statuizione civile di condanna della P. a risarcire le costituite parti civili .In particolare, è da chiarire se , come opina parte appellante,l’azione di responsabilità amministrativa sia sostanzialmente consumata poiché ove il giudizio proseguisse con una nuova condanna per l’appellante si avrebbe una violazione del principio del “ne bis in idem”.
In altre parole, quesito da risolvere è se l’azione erariale proposta per gli stessi fatti che hanno occasionato la costituzione di parte civile accolta con una sentenza penale passata in giudicato, debba essere dichiarata decaduta.
La normativa che disciplina l’azione erariale, soprattutto con riferimento alle recenti leggi di riforma della giurisdizione contabile,non consente certamente conclusioni del genere.
Dopo di esse è anzi da domandarsi se legittimamente una pubblica amministrazione possa ancora costituirsi parte civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento del danno da reato (patrimoniale e non patrimoniale), essendo ormai rimessa alla giurisdizione esclusiva di questa Corte l’intera materia del risarcimento del danno a pubbliche amministrazioni da amministratori e dipendenti pubblici,nell’esercizio delle loro funzioni.
Diversamente bisognerebbe ipotizzare a carico dei soggetti in questione due responsabilità concorrenti e pur concedendo che in sede esecutiva si terrebbe conto di quanto risarcito per effetto di precedenti condanne, rimarrebbe di fatto decisamente anomalo e costituzionalmente poco difendibile l’ipotesi,di soggetti esposti, per il medesimo fatto, a due diverse azioni di cui economicamente beneficerebbe il medesimo soggetto danneggiato. Inoltre,con la proposizione dell’azione civile, l’amministratore o il dipendente pubblico finirebbero per vedere scomparire tutte quelle guarentigie che il legislatore ha introdotto a loro favore in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte.
Quanto al punto specifico della costituzione dell’amministrazione parte civile nel processo penale è il caso di ricordare che essa avviene in base al principio di concentrazione del processo dinanzi al giudice penale.Si pone poi il problema di non impedire che partecipando al processo penale la P,A. rafforzi la possibilità di un riconoscimento della propria pretesa risarcitoria. Del resto la costituzione di parte civile aveva un senso ben diverso nel precedente assetto normativo quando non vi era ancora autonomia fra i diversi giudizi e quindi proponendo l’azione civile nel processo penale, l’amministrazione evitava gli effetti della sospensione del processo civile.
Per la giurisprudenza della Cassazione,in linea con le affermazioni che precedono si vedano SSUU sentenza n 232 del 10\4\1999.sentenza n 310 del 27\5\1999, ord. N 3150 del 3\3\2003.
Con riferimento alla costituzione di parte civile per il risarcimento di danni erariali (riservati alla giurisdizione esclusiva di questa Corte) l’evoluzione giurisprudenziale sia di questo giudice che di quello ordinario tarda a recepire pienamente il dato normativo, dell’attribuzione della responsabilità anche per illeciti extracontrattuali al giudice contabile e delle conseguenze che da ciò derivano.
Peraltro, significativamente proprio da questo elemento la Corte Suprema ha tratto decisivo spunto per l’attribuzione a questa Corte anche del danno prodotto dagli amministratori alle spa con capitale almeno in parte pubblico.
La legge n 97 del 2001 comunque prevede innovativamente alcuni effetti delle sentenze penali di condanna, ove esse riguardino un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. Questo perché da tali sentenze si porrà sempre e comunque il problema per il PM contabile se richiedere o meno i danni patrimoniali, ma soprattutto quelli non patrimoniali ed al limite quelli morali,salvo poi la concreta azionabilità dell’azione rimessa ovviamente alla sua valutazione.
Ciò costituisce un evidente tentativo di risolvere indirettamente il problema della costituzione di parte civile della P.A. avverso amministratori e dipendenti pubblici evidenziando e potenziando il ruolo dell’azione contabile.
Purtuttavia il problema non trova nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento chiara e definitiva soluzione.
Và quanto meno ritenuto che, in caso di coesistenza di due giudizi sugli stessi fatti, l’uno penale con costituzione di parte civile e l’altro amministrativo contabile, quest’ultimo non cede il passo al primo e prosegue fino alla fine con l’unica limitazione che la parte danneggiata non venga risarcita integralmente due volte .
La Corte di cassazione ( sent.za n 4957 del 17 \2\2005) ha di recente affermato che la giurisdizione penale e quella civile risarcitoria da un lato e quella amministrativa-contabile sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale .
Allo stato degli atti, pertanto,l’azione erariale, pur in presenza del giudicato penale con statuizione civile sul danno,non è decaduta .
Va considerato ora se avendo il giudice penale condannato la P. a risarcire gli enti presso cui ha prestato servizio possa dichiararsi la “cessata materia del contendere “ come postula parte appellante.
Esaminando i fatti di causa, emerge con chiarezza che se il giudice penale ha ritenuto la responsabilità della P. per i reati ascritti, del pari deve essere riconosciuta per gli stessi fatti la responsabilità patrimoniale ricorrendone i presupposti (condotta dolosa,danno e nesso causale).
E’provato, infatti, che la P. ha ammesso,d i aver sottratto delle somme di pertinenza delle amministrazioni presso cui prestava servizio,pur se ha tentato di fornire giustificazioni del suo operato.Giustificazioni che non possono essere tenute in conto ai fini di esonero o contenimento dell’addebito, in presenza di un rilievo penale del comportamento illecito.,
Il Collegio invece deve appuntare l’attenzione sul danno stabilito dal giudice penale a titolo risarcitorio, in considerazione della formulata proposta della difesa di declaratoria di estinzione del giudizio per “cessata materia del contendere”.
Il giudice penale,quanto al danno patrimoniale, ha fissato un quantum risarcitorio diverso da quello stabilito dal giudice contabile.( lire 133.306.300 in favore della provincia di (Omissis) contro lire 133.406.300 e lire 289.004.743 contro lire 265.547.670in favore della (Omissis) della (Omissis)).
E’giurisprudenza costante (Sez. 1 n 74 del 2\3\2004) che la quantificazione operata dall’AGO in sede di costituzione di parte civile nel processo penale non vincola il giudice contabile , posta l’autonomia del processo contabile rispetto a quello civile di danno.
Ciò posto vanno condivise le valutazioni effettuate dal primo giudice fondate sul materiale probatorio acquisito a seguito di approfondite indagini e sopralluoghi di ispettori amministrativi per cui,ritenuta la responsabilità (peraltro esclusiva)della P. per gli ammanchi contestati, la medesima va condannata negli importi stabiliti in sentenza.
Và perciò affermato che la P. deve corrispondere come danno patrimoniale alla Provincia di (Omissis) lire 133.406.300 (cioè euro 68.898,60) ed alla Usl (Omissis) lire 265547670 (cioè euro 137.143,93).
Resta da affrontare il tema del “danno all’immagine”.
Oppone l’appellante che il giudice ha condannato la P. al risarcimento del danno morale da reato per cui non c’è spazio per la condanna al danno all’immagine.
Corre l’obbligo a questo punto di fare qualche considerazione sul danno da reato previsto dall’art.185 secondo comma del codice penale: “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole o le persone che,a norma delle leggi civili,debbono rispondere per il fatto di lui.”.
Tale danno è configurato talvolta impropriamente come dolore (il cd danno morale) che indica sofferenza, sensazioni dolorose, patemi d’animo, ma il danno da reato,come indica la stessa norma, è più semplicemente danno non patrimoniale ed in esso è ricompresa qualsiasi conseguenza pregiudizievole di natura non economica collegata agli effetti dannosi del reato.
Per concretare l’ipotesi di danno da reato risarcibile è necessario che si verifichino le seguenti condizioni : un pregiudizio di carattere patrimoniale o non patrimoniale ;la sussistenza di una relazione causale fra reato e pregiudizio e la lesione di una situazione giuridica soggettiva .
Il giudice penale ha riconosciuto il cd danno morale in favore della Provincia e della (Omissis) di (Omissis) ed ha condannato la P. a risarcire detti enti nella misura di 20 milioni ciascuno.
Il giudice di prime cure , invece,ha addebitato alla P. a titolo risarcitorio come danno all’immagine lire 20 .000.000 in favore della Provincia di (Omissis) e lire 40.000.000in favore della (Omissis).
Come indicano le SSRR con la pronuncia n 10\QM del 23 aprile 2003 il danno all’immagine della PA ha natura giuridica di danno esistenziale distinguendosi sia dal danno morale il cui risarcimento ai sensi dell’art.2059 c.c. ristora il c.d. pretium doloris sia dal vero e proprio danno patrimoniale il cui risarcimento si commisura ai pregiudizi reddituali del danneggiato.
Non v’è alcun possibilità perciò di ritenere la violazione del principio del “bis in idem” posta la differenza del titolo risarcitorio (danno morale e danno all’immagine).
Il danno di cui si discute , nell’occorso,è dimostrato dalla gravità del comportamento lesivo della P. che agendo al di fuori dei fini istituzionali ha intaccato il prestigio delle amministrazioni presso cui ha operato compromettendone all’esterno l’immagine.
Tuttavia, il giudice appellato in considerazione del ruolo non apicale occupato nel settore pubblico dalla ricorrente, non accogliendo la richiesta risarcitoria posta dal PM (pari al danno patrimoniale lire 421.172.097), ha applicato il criterio equitativo ex art. 1226c.c., condannando la P. a risarcire 20 milioni in favore della Provincia e 40.000.000 in favore della (Omissis).
La pronuncia appellata va pertanto confermata con la precisazione che,a fini equitativi, và comunque tenuto conto dell’avvenuto risarcimento del danno morale non attivato in questa sede,
Pertanto il collegio giudica più equo condannare la P. a risarcire euro 1000 in favore della provincia e euro 10 000 in favore della (Omissis).
Và tuttavia considerata la possibilità che sia stata data esecuzione alla pronuncia penale prima di quella della presente pronuncia.In tal caso,onde evitare un doppio esborso a carico della P. sarà cura delle amministrazioni danneggiate di tener conto(quanto al solo danno patrimoniale) di quanto effettivamente versato dalla ricorrente in loro favore operando il relativo conguaglio.
Conclusivamente l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.


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