| CORTE DEI CONTI - SEZIONE III CENTRALE - Sentenza 4 novembre
2005 n. 651/A
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Responsabilità e risarcimento – Responsabilità
amministrativo – contabile – Danno morale e danno all’immagine
– Differenze – Conseguenze in chiave risarcitoria
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Il ristoro del “pretium doloris” a titolo
di danno morale ai sensi degli artt. 2059 Cc. e 185 comma
2 Cp. non coincide col risarcimento del danno all’immagine,
sicché la condanna risarcitoria penale per siffatto danno
morale non preclude il giudizio contabile avviato per il
risarcimento del danno all’immagine.
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DIRITTO
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Come indicato nelle premesse di fatto con
la pronuncia della Corte d’appello di Trento sezione di
(Omissis) n 271\2003 la P. è stata condannata a risarcire
i danni(sia patrimoniali che “morali”) per gli stessi fatti
che hanno dato luogo alla sentenza impugnata.
E’da chiedersi di conseguenza quale sia l’effetto della
statuizione civile di condanna della P. a risarcire le costituite
parti civili .In particolare, è da chiarire se , come opina
parte appellante,l’azione di responsabilità amministrativa
sia sostanzialmente consumata poiché ove il giudizio proseguisse
con una nuova condanna per l’appellante si avrebbe una violazione
del principio del “ne bis in idem”.
In altre parole, quesito da risolvere è se l’azione erariale
proposta per gli stessi fatti che hanno occasionato la costituzione
di parte civile accolta con una sentenza penale passata
in giudicato, debba essere dichiarata decaduta.
La normativa che disciplina l’azione erariale, soprattutto
con riferimento alle recenti leggi di riforma della giurisdizione
contabile,non consente certamente conclusioni del genere.
Dopo di esse è anzi da domandarsi se legittimamente una
pubblica amministrazione possa ancora costituirsi parte
civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento
del danno da reato (patrimoniale e non patrimoniale), essendo
ormai rimessa alla giurisdizione esclusiva di questa Corte
l’intera materia del risarcimento del danno a pubbliche
amministrazioni da amministratori e dipendenti pubblici,nell’esercizio
delle loro funzioni.
Diversamente bisognerebbe ipotizzare a carico dei soggetti
in questione due responsabilità concorrenti e pur concedendo
che in sede esecutiva si terrebbe conto di quanto risarcito
per effetto di precedenti condanne, rimarrebbe di fatto
decisamente anomalo e costituzionalmente poco difendibile
l’ipotesi,di soggetti esposti, per il medesimo fatto, a
due diverse azioni di cui economicamente beneficerebbe il
medesimo soggetto danneggiato. Inoltre,con la proposizione
dell’azione civile, l’amministratore o il dipendente pubblico
finirebbero per vedere scomparire tutte quelle guarentigie
che il legislatore ha introdotto a loro favore in considerazione
della peculiarità delle funzioni svolte.
Quanto al punto specifico della costituzione dell’amministrazione
parte civile nel processo penale è il caso di ricordare
che essa avviene in base al principio di concentrazione
del processo dinanzi al giudice penale.Si pone poi il problema
di non impedire che partecipando al processo penale la P,A.
rafforzi la possibilità di un riconoscimento della propria
pretesa risarcitoria. Del resto la costituzione di parte
civile aveva un senso ben diverso nel precedente assetto
normativo quando non vi era ancora autonomia fra i diversi
giudizi e quindi proponendo l’azione civile nel processo
penale, l’amministrazione evitava gli effetti della sospensione
del processo civile.
Per la giurisprudenza della Cassazione,in linea con le affermazioni
che precedono si vedano SSUU sentenza n 232 del 10\4\1999.sentenza
n 310 del 27\5\1999, ord. N 3150 del 3\3\2003.
Con riferimento alla costituzione di parte civile per il
risarcimento di danni erariali (riservati alla giurisdizione
esclusiva di questa Corte) l’evoluzione giurisprudenziale
sia di questo giudice che di quello ordinario tarda a recepire
pienamente il dato normativo, dell’attribuzione della responsabilità
anche per illeciti extracontrattuali al giudice contabile
e delle conseguenze che da ciò derivano.
Peraltro, significativamente proprio da questo elemento
la Corte Suprema ha tratto decisivo spunto per l’attribuzione
a questa Corte anche del danno prodotto dagli amministratori
alle spa con capitale almeno in parte pubblico.
La legge n 97 del 2001 comunque prevede innovativamente
alcuni effetti delle sentenze penali di condanna, ove esse
riguardino un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici
ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. Questo
perché da tali sentenze si porrà sempre e comunque il problema
per il PM contabile se richiedere o meno i danni patrimoniali,
ma soprattutto quelli non patrimoniali ed al limite quelli
morali,salvo poi la concreta azionabilità dell’azione rimessa
ovviamente alla sua valutazione.
Ciò costituisce un evidente tentativo di risolvere indirettamente
il problema della costituzione di parte civile della P.A.
avverso amministratori e dipendenti pubblici evidenziando
e potenziando il ruolo dell’azione contabile.
Purtuttavia il problema non trova nel quadro normativo e
giurisprudenziale di riferimento chiara e definitiva soluzione.
Và quanto meno ritenuto che, in caso di coesistenza di due
giudizi sugli stessi fatti, l’uno penale con costituzione
di parte civile e l’altro amministrativo contabile, quest’ultimo
non cede il passo al primo e prosegue fino alla fine con
l’unica limitazione che la parte danneggiata non venga risarcita
integralmente due volte .
La Corte di cassazione ( sent.za n 4957 del 17 \2\2005)
ha di recente affermato che la giurisdizione penale e quella
civile risarcitoria da un lato e quella amministrativa-contabile
sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali,
anche quando investono un medesimo fatto materiale .
Allo stato degli atti, pertanto,l’azione erariale, pur in
presenza del giudicato penale con statuizione civile sul
danno,non è decaduta .
Va considerato ora se avendo il giudice penale condannato
la P. a risarcire gli enti presso cui ha prestato servizio
possa dichiararsi la “cessata materia del contendere “ come
postula parte appellante.
Esaminando i fatti di causa, emerge con chiarezza che se
il giudice penale ha ritenuto la responsabilità della P.
per i reati ascritti, del pari deve essere riconosciuta
per gli stessi fatti la responsabilità patrimoniale ricorrendone
i presupposti (condotta dolosa,danno e nesso causale).
E’provato, infatti, che la P. ha ammesso,d i aver sottratto
delle somme di pertinenza delle amministrazioni presso cui
prestava servizio,pur se ha tentato di fornire giustificazioni
del suo operato.Giustificazioni che non possono essere tenute
in conto ai fini di esonero o contenimento dell’addebito,
in presenza di un rilievo penale del comportamento illecito.,
Il Collegio invece deve appuntare l’attenzione sul danno
stabilito dal giudice penale a titolo risarcitorio, in considerazione
della formulata proposta della difesa di declaratoria di
estinzione del giudizio per “cessata materia del contendere”.
Il giudice penale,quanto al danno patrimoniale, ha fissato
un quantum risarcitorio diverso da quello stabilito dal
giudice contabile.( lire 133.306.300 in favore della provincia
di (Omissis) contro lire 133.406.300 e lire 289.004.743
contro lire 265.547.670in favore della (Omissis) della (Omissis)).
E’giurisprudenza costante (Sez. 1 n 74 del 2\3\2004) che
la quantificazione operata dall’AGO in sede di costituzione
di parte civile nel processo penale non vincola il giudice
contabile , posta l’autonomia del processo contabile rispetto
a quello civile di danno.
Ciò posto vanno condivise le valutazioni effettuate dal
primo giudice fondate sul materiale probatorio acquisito
a seguito di approfondite indagini e sopralluoghi di ispettori
amministrativi per cui,ritenuta la responsabilità (peraltro
esclusiva)della P. per gli ammanchi contestati, la medesima
va condannata negli importi stabiliti in sentenza.
Và perciò affermato che la P. deve corrispondere come danno
patrimoniale alla Provincia di (Omissis) lire 133.406.300
(cioè euro 68.898,60) ed alla Usl (Omissis) lire 265547670
(cioè euro 137.143,93).
Resta da affrontare il tema del “danno all’immagine”.
Oppone l’appellante che il giudice ha condannato la P. al
risarcimento del danno morale da reato per cui non c’è spazio
per la condanna al danno all’immagine.
Corre l’obbligo a questo punto di fare qualche considerazione
sul danno da reato previsto dall’art.185 secondo comma del
codice penale: “ogni reato che abbia cagionato un danno
patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento
il colpevole o le persone che,a norma delle leggi civili,debbono
rispondere per il fatto di lui.”.
Tale danno è configurato talvolta impropriamente come dolore
(il cd danno morale) che indica sofferenza, sensazioni dolorose,
patemi d’animo, ma il danno da reato,come indica la stessa
norma, è più semplicemente danno non patrimoniale ed in
esso è ricompresa qualsiasi conseguenza pregiudizievole
di natura non economica collegata agli effetti dannosi del
reato.
Per concretare l’ipotesi di danno da reato risarcibile è
necessario che si verifichino le seguenti condizioni : un
pregiudizio di carattere patrimoniale o non patrimoniale
;la sussistenza di una relazione causale fra reato e pregiudizio
e la lesione di una situazione giuridica soggettiva .
Il giudice penale ha riconosciuto il cd danno morale in
favore della Provincia e della (Omissis) di (Omissis) ed
ha condannato la P. a risarcire detti enti nella misura
di 20 milioni ciascuno.
Il giudice di prime cure , invece,ha addebitato alla P.
a titolo risarcitorio come danno all’immagine lire 20 .000.000
in favore della Provincia di (Omissis) e lire 40.000.000in
favore della (Omissis).
Come indicano le SSRR con la pronuncia n 10\QM del 23 aprile
2003 il danno all’immagine della PA ha natura giuridica
di danno esistenziale distinguendosi sia dal danno morale
il cui risarcimento ai sensi dell’art.2059 c.c. ristora
il c.d. pretium doloris sia dal vero e proprio danno patrimoniale
il cui risarcimento si commisura ai pregiudizi reddituali
del danneggiato.
Non v’è alcun possibilità perciò di ritenere la violazione
del principio del “bis in idem” posta la differenza del
titolo risarcitorio (danno morale e danno all’immagine).
Il danno di cui si discute , nell’occorso,è dimostrato dalla
gravità del comportamento lesivo della P. che agendo al
di fuori dei fini istituzionali ha intaccato il prestigio
delle amministrazioni presso cui ha operato compromettendone
all’esterno l’immagine.
Tuttavia, il giudice appellato in considerazione del ruolo
non apicale occupato nel settore pubblico dalla ricorrente,
non accogliendo la richiesta risarcitoria posta dal PM (pari
al danno patrimoniale lire 421.172.097), ha applicato il
criterio equitativo ex art. 1226c.c., condannando la P.
a risarcire 20 milioni in favore della Provincia e 40.000.000
in favore della (Omissis).
La pronuncia appellata va pertanto confermata con la precisazione
che,a fini equitativi, và comunque tenuto conto dell’avvenuto
risarcimento del danno morale non attivato in questa sede,
Pertanto il collegio giudica più equo condannare la P. a
risarcire euro 1000 in favore della provincia e euro 10
000 in favore della (Omissis).
Và tuttavia considerata la possibilità che sia stata data
esecuzione alla pronuncia penale prima di quella della presente
pronuncia.In tal caso,onde evitare un doppio esborso a carico
della P. sarà cura delle amministrazioni danneggiate di
tener conto(quanto al solo danno patrimoniale) di quanto
effettivamente versato dalla ricorrente in loro favore operando
il relativo conguaglio.
Conclusivamente l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
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