| CORTE DEI CONTI - SEZIONE III CENTRALE - Sentenza 9 novembre
2005 n. 682/A
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Responsabilità e risarcimento – Responsabilità
amministrativo – contabile – Effettuazione di spese con
carta di credito intestata all’ente pubblico – Conseguenze
in tema di discarico delle spese
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L’effettuazione di spese mediante l’utilizzo
di carta di credito intestata all’ente pubblico comporta
per l’agente che se ne avvalga l’assunzione della qualità
di agente contabile, di tal che il discarico per siffatte
spese non può essere pronunciato che a seguito della prova
del legittimo esito dei fondi in tal modo impiegati.
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DIRITTO
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Il collegio è chiamato a pronunciarsi, nella
presente fattispecie, innanzitutto sul problema della sussistenza
della giurisdizione della Corte dei conti, che il primo
giudice ha risolto positivamente nel preminente rilievo
che per incardinare tale giurisdizione presupposto necessario
e sufficiente è l’ utilizzazione, nella gestione di un ente
destinato a pubbliche finalità, di risorse economiche erariali,
a nulla rilevando né la natura giuridica né la struttura
dell’ ente: presupposto, questo, riscontrabile nell’ ente
in questione, per effetto di numerose disposizioni del suo
statuto e segnatamente di quelle recate dagli articoli 2,
4 e 11.
L’ appellante ha negato che i riferimenti allo statuto abbiano
alcun rilievo, perché lo stesso venne redatto ai fini del
successivo riconoscimento quale consorzio universitario,
procedura poi non perfezionata: e tale circostanza, a suo
avviso, portò l’ accademia a funzionare come associazione
privata, estranea a qualsiasi rapporto con le pubbliche
amministrazioni consorziate, non destinata a perseguire
finalità di diritto pubblico.
La tesi, benché diffusamente ed articolatamente sviluppata,
non risulta per il collegio convincente, perché, come ha
esattamente rilevato la Procura generale nelle conclusioni
scritte depositate, dallo statuto dell’ ente non può prescindersi,
posto che “l’ I.M.A. ha comunque operato ed agito nel mondo
del diritto – e non poteva fare diversamente – sulla base
del suo atto istitutivo”.
Analizzando la disciplina legale e statutaria che ha configurato
ed improntato l’ attività dell’ ente (che trae origine,
si noti, da un accordo tra il Governo italiano e l’ Organizzazione
marittima internazionale, facente capo all’ ONU) appare
in verità non contestabile la natura pubblica dell’ ente,
per essere:
- pubblici tutti gli enti che hanno partecipato, anche tramite
conferimenti, alla sua istituzione e funzionamento, in stretto
rapporto di ausiliarietà e con integrale coincidenza degli
scopi e dell’ attività dell’ Accademia con i fini e le attività
della pubblica amministrazione: Università degli studi di
T., Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di T., Autorità portuale di T., Provincia di T. (cfr. i
considerata e l’ art. 3 della convenzione istitutiva, nonché
gli articoli 1 e 3 dello statuto);
- pubblici gli scopi e i fini individuati e da perseguire,
consistenti in integrazione di attività statuale per provvedere
a bisogni del settore dei trasporti marittimi (cfr. i considerata
della convenzione istitutiva, nonché l’ art. 4 dello statuto);
- pubbliche le “risorse umane professionali” impiegate per
l’ ordinario funzionamento: si veda l’ art. 6 della convenzione
istitutiva, nonché gli articoli 20 e 22 dello statuto, anche
con riferimento alla figura del direttore, tratto dai ruoli
dirigenziali della consorziata Provincia di T.;
- pubbliche le “risorse reali” e le “risorse finanziarie”
messe a disposizione dell’ I.M.A.: si veda l’ assegnazione
a disposizione di immobili in comodato d’ uso, nonché le
contribuzioni annue erogate da ciascun ente conferente,
quali mezzi finanziari che nulla hanno a che vedere con
eventuali corrispettivi per servizi prestati dall’ ente
o con entrate derivanti da gestione puramente economica
(cfr. l’ articolo 11 dello statuto, espressamente richiamato
anche in sentenza);
- pubblica la gestione, non essendo l’ Accademia ente destinato
ad esercitare attività di produzione di beni e servizi,
analoga a quella di un comune imprenditore, con criteri
di economicità, deducibili dall’ almeno tendenziale equivalenza
dei ricavi rispetto ai costi.
Non possono, da ultimo, disconoscersi come connotati da
profili pubblicistici i penetranti poteri decisionali, di
vigilanza e controllo esercitabili dagli enti conferenti,
quali regolamentati dallo statuto (cfr. art. 17, quanto
alla composizione del Consiglio di amministrazione, art.
18 quanto alla composizione del Collegio dei revisori, art.
21 quanto ai poteri di scioglimento dell’ ente).
Risolto positivamente il problema della giurisdizione, vanno
esaminate le ulteriori doglianze di carattere procedurale
preliminare, già considerate dal primo giudice e respinte
con argomentazioni del tutto condivisibili, la cui validità
non viene scalfita dalle contrarie motivazioni fatte valere
con l’ atto d’ appello.
Le eventuali carenze o difettosità riscontrabili nella fase
istruttoria preprocessuale, che ad avviso del ricorrente
avrebbero impedito l’ esercizio del diritto di difesa e
vanificato la portata della norma concernente l’ invito
a dedurre, non sono in verità affatto dimostrate, posto
che la mancanza degli allegati facenti parte integrante
dell’ atto di invito non può dedursi in modo assoluto dall’
apposizione della relata di notifica sull’ ultima pagina
di tale atto piuttosto che sull’ ultimo foglio degli allegati,
la cui mancanza, del resto, non venne neppure segnalata
dall’ indagato allorché egli propose la sua domanda di accesso
ai documenti del fascicolo di Procura.
Se tale omissione, poi, vi fu effettivamente, essa non fu
comunque tale da determinare la nullità insanabile dell’
atto notificato, che raggiunse pienamente lo scopo dell’
avvio del dialogo tra l’ indagato ed il procuratore regionale,
consentendo al primo di prendere cognizione di tutti gli
atti istruttori, anche se non gli fu concessa, considerata
l’ ingente mole del materiale probatorio raccolto, la fotocopiatura
e l’ asporto di tutta la documentazione, comunque acquisibile
aliunde. Né va infine trascurato quanto opportunamente rilevato
dalla procura generale nel suo atto conclusionale scritto,
a proposito della giuridica impossibilità di una automatica
trasposizione di eventuali difettosità della fase istruttoria
alla successiva fase giudiziale, onde comminare sanzioni
processuali (nella specie, la nullità o inammissibilità
della citazione e l’ improcedibilità dell’ azione) non espressamente
previste dalla regolamentazione normativa dettata per gli
atti processuali.
La mancata chiamata in causa, iussu iudicis, del Presidente
dell’ ente e degli altri componenti del Collegio dei revisori
dei conti, motivata in sentenza con richiamo all’ orientamento
giurisprudenziale che considera preclusa al giudice la possibilità
di chiamare in giudizio soggetti terzi che il Procuratore
regionale non abbia citato, ritenendone espressamente esclusa,
per una qualsiasi ragione, la responsabilità amministrativa,
viene dall’ appellante contestata con i seguenti argomenti:
a) l’ atto di archiviazione del Procuratore regionale ha
natura di atto interno; b) prevale un interesse di ordine
pubblico, trascendente quello stesso delle parti originarie
o di terzi; c) l’ omessa vigilanza sulla carta di credito
costituisce quanto meno una concausa che andava accertata,
ai fini della ripartizione della responsabilità.
A questi argomenti ha efficacemente controdedotto la parte
resistente, sia con le puntuali argomentazioni sviluppate
nell’ atto scritto, di cui si è dato conto nell’ esposizione
in fatto e che qui si richiamano in toto, sia con le precisazioni
fornite dal Pubblico Ministero nel suo odierno intervento
orale, allorché ha ricordato che l’ attuale appellante è
stato convenuto e quindi condannato a titolo di dolo e che
tale tipo di responsabilità copre l’ intero addebito, di
talchè l’ eventuale chiamata in giudizio di altri soggetti,
in ipotesi responsabili a titolo di colpa grave, non ridurrebbe
comunque l’ entità della sua responsabilità.
La declaratoria di altre eventuali e concorrenti responsabilità
in via sussidiaria, insomma, avrebbe potuto soltanto allargare
la platea dei debitori obbligati al risarcimento, dopo l’
eventuale infruttuosa escussione del primo, mentre per altro
verso nessun concreto elemento probatorio suffraga la tesi
che sia stata omessa la vigilanza sull’ utilizzo della carta
di credito (lo stesso appellante ricorda nelle sue difese
di avere talvolta ricevuto e soddisfatto richieste di chiarimenti
a lui avanzate dagli uffici in sede di rendicontazione)
e che tale pretesa omessa vigilanza sia stata una concausa
autonoma ed efficiente nella produzione del danno.
Passando a considerare l’ ultima delle eccezioni preliminari,
riproposta quale autonomo motivo di impugnazione ed incentrata
sull’ immotivato rigetto della istanza di integrazione istruttoria,
attraverso una ulteriore acquisizione documentale nonché
apposite assunzioni testimoniali, il collegio ritiene di
concordare con la valutazione espressa dal primo giudice,
che ha motivatamente respinto l’ istanza, non attribuendo
alcun riflesso, neppure indiretto, ai richiesti mezzi di
prova: in tale valutazione concorda anche con quanto rappresentato
nell’ odierna pubblica udienza dal Pubblico Ministero, che
ha ribadito l’ irrilevanza della mancata acquisizione probatoria
anche in considerazione della natura e del tipo di imputazione
mossa al convenuto, ora appellante.
Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali e preliminari,
il nucleo sostanziale dell’ impugnata sentenza merita integrale
conferma, per essere nella specie sussistenti tutti gli
elementi della dedotta responsabilità amministrativa.
Il danno è indiscutibile, non giovando a farne ipotizzare
l’ insussistenza le vaghe giustificazioni riferite ad asserite
spese di rappresentanza nell’ interesse dell’ ente: il primo
giudice ha ricordato, suffragando l’ argomento con il richiamo
di cospicua giurisprudenza, che le spese di rappresentanza
vanno giustificate e documentate rigorosamente, “con l’
esposizione caso per caso dell’ interesse istituzionale
perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’ attività
dell’ ente e la spesa, della qualificazione del soggetto
destinatario e dell’ occasione della spesa, della natura
e della legittima misura della spesa stessa”: nel caso di
specie, come ricordato anche dal Pubblico Ministero, è la
tipologia e la natura stessa delle spese sostenute a non
consentire una loro ascrivibilità all’ attività istituzionale
dell’ ente sul bilancio del quale sono state fatte gravare,
con un comportamento che è al tempo stesso omissivo dell’
obbligo del rendiconto e consapevolmente preordinato alla
produzione di un evento di danno.
Il primo profilo emerge con chiarezza dalla natura dello
strumento tecnico contabile utilizzato per realizzare l’
illecita condotta: con l’ impiego della carta di credito
(il cui utilizzo trova dettagliata regolamentazione, con
particolare riferimento all’ obbligo di documentare periodicamente
le spese sostenute, nel decreto ministeriale Tesoro n. 701/1996
citato dalla Procura generale nell’ atto conclusionale scritto)
l’ utilizzatore della carta assume la veste di ordinatore
di spesa e di agente contabile, dal momento che, con un
unico atto, decide sia l’ effettuazione della spesa, sia
ne eroga materialmente l’ importo al terzo accipiente. Con
ciò, la sua responsabilità “appare rivestire natura giuridica
contabile e, come tale, avrebbe consentito un esonero totale
o parziale di responsabilità solo nell’ ipotesi in cui l’
agente avesse saputo fornire sufficienti elementi per acclarare
un legittimo esito delle erogazioni di spesa da lui disposte
ed effettuate”.
Il secondo profilo scaturisce dalla constatazione che all’
origine del nocumento ingiusto sofferto dall’ ente è la
diretta e personale condotta illecita dell’ agente pagatore,
che ha volontariamente ed intenzionalmente effettuato quei
pagamenti, sia pure tramite la carta di credito e quindi
in nome, per conto e (almeno in apparenza) nell’ interesse
dell’ ente.
E’ quindi parimenti certa la sussistenza dell’ elemento
psicologico, nella sua connotazione più piena, che è quella
del dolo: né valgono ad escluderla la ritenuta natura privata
dell’ Accademia e le attestazioni di stima personale sempre
espresse nei confronti del direttore, dal momento che anche
a voler reputare “privata” l’ accademia, non per questo
possono considerarsi lecitamente effettuabili spese oggettivamente
estranee alle finalità “sociali” dell’ ente; né possono
valere quali esimenti le eventuali attestazioni di stima
personale, che di regola possono connotare e qualificare
l’ atteggiamento psicologico di chi le manifesta, ma non
certo di chi le riceve.
L’ ultimo motivo d’ appello invoca un presunto vantaggio
non computato in primo grado e formula doglianze sull’ omesso
esercizio del potere riduttivo.
Quanto al primo elemento, troppo genericamente l’ utilitas
viene enunciata e condensata nell’ attività prestata dall’
appellante, quasi ad indicare che le prestazioni lavorative
del direttore, rese in virtù di obbligazione regolarmente
retribuita (come rilevato anche dal Pubblico Ministero in
udienza) abbiano indotto una qualità o una ricchezza patrimoniale
tale da compensare qualsiasi esborso fatto poi illecitamente
ed indebitamente gravare sul bilancio dell’ Accademia. Così
indubbiamente non è, né d’ altra parte sono stati versati
in giudizio elementi suscettibili di dimostrare l’ effettiva
sussistenza di una utilità che dovrebbe essere casualmente
derivata dalle stesse condotte illecite che hanno provocato
il nocumento.
Quanto al secondo elemento, anche a voler superare l’ argomento
della compatibilità logica della riduzione con una condotta
volontaria, intenzionale e perciò altamente consapevole
dell’ evento dannoso causato attraverso l’ effettuazione
di spese oltremodo travalicanti i fini dell’ ente, non si
ravvisano francamente nella fattispecie all’ esame elementi
o circostanze, addotte nell’ atto di gravame o aliunde desumibili,
suscettibili di giustificare, sul piano giuridico, l’ applicazione
del potere di riduzione dell’ addebito.
Conclusivamente, l’ appello va respinto e la sentenza impugnata
integralmente confermata.
Alla statuizione di condanna consegue l’ imputazione delle
spese di giudizio, relativamente al presente grado d’ appello.
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