|
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 2 dicembre
2005 n. 26257
Pres. Carbone – Rel. Petitti – P.M. Cafierobr> Cesare Biancu,
Luigi Carlo Ceccherini (avv. Leonori, Pirari) c. Comune di Nuoro
(avv. Mocci)
|
|
1. Arbitrato – Nomina arbitro di parte – Termine
ex art. 810, 1° co. u.p. cod. proc. civ. – Perentorietà – Non
ricorre – Parte inadempiente – Ricorso al presidente del
Tribunale – Nomina dell’arbitro in via tardiva anteriormente
al provvedimento giudiziale – Ammissibilità.
|
| |
|
2. Arbitrato – Eccezione di nullità di costituzione
del collegio arbitrale – Reiezione da parte del collegio – Svolgimento
delle difese da parte dell’eccipiente – Impugnazione del
lodo – Riproposizione della questione di nullità – Effetto
preclusivo – Non ricorre.
|
| |
|
3. Contratti della PA – Contratto di progettazione – Pagamento
del compenso – Condizione dell’ottenimento del finanziamento – Violazione
dei minimi tariffari – Non ricorre.
|
| |
|
4. Contratti della PA – Contratto di progettazione – Pagamento
del compenso – Condizione dell’ottenimento del finanziamento – Natura – Condizione
potestativa mista.
|
|
1. Il termine ex art. 810, 1° co. u. p.
cod. proc. civ. di nomina dell’arbitro non è perentorio
con il che è ammissibile la nomina tardiva da parte della
parte inadempiente, seppure in presenza di attivato ricorso
al Tribunale, purchè tale nomina intervenga prima dell’adozione
del provvedimento sostitutivo.
|
| |
|
2. Quando in sede di arbitrato il collegio
respinge l’eccezione di nullità di costituzione del collegio
arbitrale il successivo svolgimento delle difese da parte
dell’eccipiente non preclude la riproposizione della medesima
eccezione in sede di impugnazione del lodo.
|
| |
|
3. La clausola con cui, in una convenzione
tra un ente pubblico territoriale e un professionista al
quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera
pubblica, il compenso per la prestazione resa è condizionato
alla concessione del finanziamento per la realizzazione
dell’opera è valida in quanto non si pone in contrasto
con il principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
|
| |
|
4. La clausola con cui si subordina il pagamento
del compenso del professionista all’ottenimento del finanziamento
individua una condizione potestativa mista, la cui realizzazione è rimessa
in parte alla volontà di uno dei contraenti ed in parte
ad un apporto causale esterno.
|
|