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n. 12-2005 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 2 dicembre 2005 n. 26257
Pres. Carbone – Rel. Petitti – P.M. Cafierobr> Cesare Biancu, Luigi Carlo Ceccherini (avv. Leonori, Pirari) c. Comune di Nuoro (avv. Mocci)


1. Arbitrato – Nomina arbitro di parte – Termine ex art. 810, 1° co. u.p. cod. proc. civ. – Perentorietà – Non ricorre – Parte inadempiente – Ricorso al presidente del Tribunale – Nomina dell’arbitro in via tardiva anteriormente al provvedimento giudiziale – Ammissibilità.

 

2. Arbitrato – Eccezione di nullità di costituzione del collegio arbitrale – Reiezione da parte del collegio – Svolgimento delle difese da parte dell’eccipiente – Impugnazione del lodo – Riproposizione della questione di nullità – Effetto preclusivo – Non ricorre.

 

3. Contratti della PA – Contratto di progettazione – Pagamento del compenso – Condizione dell’ottenimento del finanziamento – Violazione dei minimi tariffari – Non ricorre.

 

4. Contratti della PA – Contratto di progettazione – Pagamento del compenso – Condizione dell’ottenimento del finanziamento – Natura – Condizione potestativa mista.

1. Il termine ex art. 810, 1° co. u. p. cod. proc. civ. di nomina dell’arbitro non è perentorio con il che è ammissibile la nomina tardiva da parte della parte inadempiente, seppure in presenza di attivato ricorso al Tribunale, purchè tale nomina intervenga prima dell’adozione del provvedimento sostitutivo.

 

2. Quando in sede di arbitrato il collegio respinge l’eccezione di nullità di costituzione del collegio arbitrale il successivo svolgimento delle difese da parte dell’eccipiente non preclude la riproposizione della medesima eccezione in sede di impugnazione del lodo.

 

3. La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un professionista al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione del finanziamento per la realizzazione dell’opera è valida in quanto non si pone in contrasto con il principio di inderogabilità dei minimi tariffari.

 

4. La clausola con cui si subordina il pagamento del compenso del professionista all’ottenimento del finanziamento individua una condizione potestativa mista, la cui realizzazione è rimessa in parte alla volontà di uno dei contraenti ed in parte ad un apporto causale esterno.


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