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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 17 novembre 2005 n. 23240
Pres. Corona – Rel. Bonomo – P.M. Palmieri
Natale Callipari (avv. Toscano) c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona


1. Avvocati e procuratori – Consiglio dell’Ordine locale – Irrogazione di sanzione disciplinare - Qualità di Giudice – Assenza – Principio dell’immutabilità del collegio decidente – Inapplicabilità – Rispetto quorum previsto per validità deliberazione – Sufficienza.

 

2. Avvocati e procuratori – Consiglio Nazionale Forense – Decisioni – Ricorribilità per cassazione – Violazione di legge – Obbligo di motivazione su questioni di fatto – Presupposti - Fattispecie

1. Il Consiglio dell’Ordine locale, anche quando irroga una sanzione disciplinare, non è un giudice ma compie un’attività amministrativa, per la quale non vige il principio dell’immutabilità del collegio decidente, essendo sufficiente soltanto che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.

 

2. In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, solo ove si traduca in motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa (nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto esente da vizi la decisione del Consiglio Nazionale Forense che ha indicato, da un lato, gli elementi in base ai quali aveva ritenuto che i fatti contestati fossero stati provati -dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nella vicenda- sia le ragioni per cui non poteva condividersi la tesi difensiva del ricorrente di estraneità alla fattispecie, considerato che egli era alla guida dello studio ed aveva incardinato i giudizi per il recupero dei crediti).


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