| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 17 novembre 2005
n. 23240
Pres. Corona – Rel. Bonomo – P.M. Palmieri
Natale Callipari (avv. Toscano) c. Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Verona |
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1. Avvocati e procuratori – Consiglio dell’Ordine
locale – Irrogazione di sanzione disciplinare - Qualità
di Giudice – Assenza – Principio dell’immutabilità del collegio
decidente – Inapplicabilità – Rispetto quorum previsto per
validità deliberazione – Sufficienza.
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2. Avvocati e procuratori – Consiglio Nazionale
Forense – Decisioni – Ricorribilità per cassazione – Violazione
di legge – Obbligo di motivazione su questioni di fatto
– Presupposti - Fattispecie
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1. Il Consiglio dell’Ordine locale, anche
quando irroga una sanzione disciplinare, non è un giudice
ma compie un’attività amministrativa, per la quale non vige
il principio dell’immutabilità del collegio decidente, essendo
sufficiente soltanto che sia rispettato il quorum previsto
per la validità delle deliberazioni.
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2. In tema di ricorso per cassazione avverso
le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia
disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione
su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile
con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
solo ove si traduca in motivazione completamente assente
o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente
ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa (nel caso
di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto esente da vizi
la decisione del Consiglio Nazionale Forense che ha indicato,
da un lato, gli elementi in base ai quali aveva ritenuto
che i fatti contestati fossero stati provati -dichiarazioni
rese dalle parti coinvolte nella vicenda- sia le ragioni
per cui non poteva condividersi la tesi difensiva del ricorrente
di estraneità alla fattispecie, considerato che egli era
alla guida dello studio ed aveva incardinato i giudizi per
il recupero dei crediti).
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