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| n. 9-2005 - © copyright |
| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 19 settembre 2005
n. 18450
Pres. Carbone, est. Criscuolo |
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1. Processo – Termini – Computo dei termini
ai fini della tempestività dell’impugnazione – Doppio prolungamento
per i termini feriali – Ammissibilità
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2. Contratti della P.A. – Incarichi – Progettazione
di opera pubblica – Clausola della convenzione che subordina
il pagamento del compenso al professionista all’ottenimento
di finanziamenti per la realizzazione dell’opera – Legittimità
– Motivi
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3. Contratti della P.A. – Incarichi – Progettazione
di opera pubblica – Clausola della convenzione che subordina
il pagamento del compenso al professionista all’ottenimento
di finanziamenti per la realizzazione dell’opera – Natura
– Contratto a condizione potestativa mista – Soggezione
alla disciplina ex art. 1358 c.c. - Conseguenze
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1. In tema di computo dei termini ai fini
della valutazione della tempestività dell’impugnazione,
il termine annuale di decadenza che, qualora sia iniziato
a decorrere prima della sospensione dei termini durante
il periodo feriale, deve essere prolungato di 46 giorni
(non dovendosi tenere conto del periodo compreso tra il
1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno) e deve essere
considerato suscettibile di ulteriore analogo prolungamento
quando l’ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo
l’inizio del periodo feriale dell’anno successivo
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2. La clausola con cui, in una convenzione
tra un ente pubblico territoriale ed un ingegnere al quale
il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica,
il pagamento del compenso per la prestazione resa sia condizionata
alla concessione di finanziamento per la realizzazione dell’opera,
è valida in quanto non si pone in contrasto con il principio
d’inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla L.
340 del 1976, come interpretata autenticamente dall’art.
6, co. 1, L. 404 del 1977, normativa cui ha fatto seguito
l’art. 12 bis del D.L. 65 del 1989, convertito con modificazioni
dalla L. 155 del 1989. Né tale clausola, espressione dell’autonomia
negoziale delle parti, viene a snaturare la causa della
prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale.
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3. Il contratto sottoposto a condizione mista
(quale quella per cui il compenso del progettista venga
subordinato all’ottenimento di un finanziamento per la realizzazione
dell’opera pubblica) è soggetto alla disciplina dell’art.
1358 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo
buona fede durante lo stato di pendenza della condizione.
E’ vero che l’omissione di una attività (quale quella di
attivarsi per l’ottenimento del finanziamento) può costituire
fonte di responsabilità in quanto l’attività omessa costituisca
oggetto di un obbligo giuridico, ma tale obbligo discende
direttamente dalla legge e, segnatamente, dall’art. 1358
c.c., che lo impone come requisito della condotta da tenere
durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza
di un obbligo siffatto va riconosciuta anche per l’attività
di attuazione dell’elemento potestativo di una condizione
mista. Pertanto il giudice del merito deve procedere ad
un penetrante esame della clausola recante la condizione
e del comportamento delle parti, nel contesto del negozio
in cui la clausola stessa è contenuta, al fine di verificare,
alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano
ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste
in essere al fine di ottenere il finanziamento.
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