Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2005 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 19 settembre 2005 n. 18450
Pres. Carbone, est. Criscuolo


1. Processo – Termini – Computo dei termini ai fini della tempestività dell’impugnazione – Doppio prolungamento per i termini feriali – Ammissibilità

 

2. Contratti della P.A. – Incarichi – Progettazione di opera pubblica – Clausola della convenzione che subordina il pagamento del compenso al professionista all’ottenimento di finanziamenti per la realizzazione dell’opera – Legittimità – Motivi

 

3. Contratti della P.A. – Incarichi – Progettazione di opera pubblica – Clausola della convenzione che subordina il pagamento del compenso al professionista all’ottenimento di finanziamenti per la realizzazione dell’opera – Natura – Contratto a condizione potestativa mista – Soggezione alla disciplina ex art. 1358 c.c. - Conseguenze

1. In tema di computo dei termini ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, il termine annuale di decadenza che, qualora sia iniziato a decorrere prima della sospensione dei termini durante il periodo feriale, deve essere prolungato di 46 giorni (non dovendosi tenere conto del periodo compreso tra il 1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno) e deve essere considerato suscettibile di ulteriore analogo prolungamento quando l’ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l’inizio del periodo feriale dell’anno successivo

 

2. La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale ed un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa sia condizionata alla concessione di finanziamento per la realizzazione dell’opera, è valida in quanto non si pone in contrasto con il principio d’inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla L. 340 del 1976, come interpretata autenticamente dall’art. 6, co. 1, L. 404 del 1977, normativa cui ha fatto seguito l’art. 12 bis del D.L. 65 del 1989, convertito con modificazioni dalla L. 155 del 1989. Né tale clausola, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale.

 

3. Il contratto sottoposto a condizione mista (quale quella per cui il compenso del progettista venga subordinato all’ottenimento di un finanziamento per la realizzazione dell’opera pubblica) è soggetto alla disciplina dell’art. 1358 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione. E’ vero che l’omissione di una attività (quale quella di attivarsi per l’ottenimento del finanziamento) può costituire fonte di responsabilità in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, ma tale obbligo discende direttamente dalla legge e, segnatamente, dall’art. 1358 c.c., che lo impone come requisito della condotta da tenere durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di un obbligo siffatto va riconosciuta anche per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo di una condizione mista. Pertanto il giudice del merito deve procedere ad un penetrante esame della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, nel contesto del negozio in cui la clausola stessa è contenuta, al fine di verificare, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere al fine di ottenere il finanziamento.


Per visualizzare il testo del documento clicca qui


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento