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n. 9-2005 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 22 luglio 2005 n. 15483
Pres. Saggio, est. Genovese
Guerrini (Avv. E. Bottai e F. Ghilli) c. Ministero delle Politiche agricole e forestali (Avv. Stato)


Ambiente e territorio – Agricoltura – Aiuti comunitari per il ritiro dalla produzione di terreni seminativi (c.d. set aside) – Presupposti per l’ottenimento dell’aiuto

L’erogazione dei contributi CEE per il ritiro dalla produzione di terreni seminativi suppone che i terreni stessi risultino già coltivati nel periodo di riferimento, intendendo tale coltivazione come comprensiva sia delle fasi preparatorie che di quelle conclusive del ciclo di coltivazione dei seminativi, senza che siano poste a coltura altre specie vegetali. A tal fine, pur non essendo strettamente necessario che il richiedente coltivi tali terreni al momento della presentazione della domanda, laddove è consentito presentare tale istanza anche in un termine successivo è però necessario che egli fornisca la prova che la coltivazione delle nuove specie, che hanno sostituito i seminativi, abbia avuto inizio in un momento successivo alla scadenza del termine finale considerato, dalla normativa nazionale o comunitaria, per fruire dell’aiuto.


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