| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 22 luglio 2005
n. 15483
Pres. Saggio, est. Genovese
Guerrini (Avv. E. Bottai e F. Ghilli) c. Ministero delle
Politiche agricole e forestali (Avv. Stato) |
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Ambiente e territorio – Agricoltura – Aiuti
comunitari per il ritiro dalla produzione di terreni seminativi
(c.d. set aside) – Presupposti per l’ottenimento dell’aiuto
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L’erogazione dei contributi CEE per il ritiro
dalla produzione di terreni seminativi suppone che i terreni
stessi risultino già coltivati nel periodo di riferimento,
intendendo tale coltivazione come comprensiva sia delle
fasi preparatorie che di quelle conclusive del ciclo di
coltivazione dei seminativi, senza che siano poste a coltura
altre specie vegetali. A tal fine, pur non essendo strettamente
necessario che il richiedente coltivi tali terreni al momento
della presentazione della domanda, laddove è consentito
presentare tale istanza anche in un termine successivo è
però necessario che egli fornisca la prova che la coltivazione
delle nuove specie, che hanno sostituito i seminativi, abbia
avuto inizio in un momento successivo alla scadenza del
termine finale considerato, dalla normativa nazionale o
comunitaria, per fruire dell’aiuto.
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