| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 23 aprile 2005
n. 8565
Pres. Criscuolo, est. Genovese
Parcheggi San Francesco Scarl in liquidazione (Avv.ti F.
Delfino, A. Villani, G. Guido) c. Trivellazioni Palmiero
snc di Palmiero Domenico e C. (Avv.ti F. Filipponio, G.
Abbamonte) |
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Contratti della P.A. – Appalto e subappalto
– Limite di ribasso del 20% dei prezzi per i subappalti
– Art. 18, co. 4, L. 55 del 1990 – Operatività dell’obbligo
– Presupposti – Occorre che l’appalto sia venuto in essere
dopo l’entrata in vigore della L. 55 del 1990 – Stipulazione
della convenzione dalla quale è conseguito l’appalto prima
dell’entrata in vigore della legge – Non rileva
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In tema di appalti, l’operatività l’obbligo
di praticare per i subappalti di lavori ed opere gli stessi
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso
non superiore al 20% (art. 18, co. 4, L. 55 del 1990) è
subordinata al fatto che l’appalto che abbia dato luogo
ai subappalti sia venuto in essere dopo l’entrata in vigore
della L. 55 del 1990, non rilevando invece che gli atti
dai quali l’appalto stesso è scaturito (nella fattispecie,
una convenzione tra l’appaltatore e la P.A.) siano stati
posti in essere precedentemente alla predetta legge.
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