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n. 4-2005 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 23 aprile 2005 n. 8565
Pres. Criscuolo, est. Genovese
Parcheggi San Francesco Scarl in liquidazione (Avv.ti F. Delfino, A. Villani, G. Guido) c. Trivellazioni Palmiero snc di Palmiero Domenico e C. (Avv.ti F. Filipponio, G. Abbamonte)


Contratti della P.A. – Appalto e subappalto – Limite di ribasso del 20% dei prezzi per i subappalti – Art. 18, co. 4, L. 55 del 1990 – Operatività dell’obbligo – Presupposti – Occorre che l’appalto sia venuto in essere dopo l’entrata in vigore della L. 55 del 1990 – Stipulazione della convenzione dalla quale è conseguito l’appalto prima dell’entrata in vigore della legge – Non rileva

In tema di appalti, l’operatività l’obbligo di praticare per i subappalti di lavori ed opere gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20% (art. 18, co. 4, L. 55 del 1990) è subordinata al fatto che l’appalto che abbia dato luogo ai subappalti sia venuto in essere dopo l’entrata in vigore della L. 55 del 1990, non rilevando invece che gli atti dai quali l’appalto stesso è scaturito (nella fattispecie, una convenzione tra l’appaltatore e la P.A.) siano stati posti in essere precedentemente alla predetta legge.


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