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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 19 aprile 2005 n. 8198
Pres. ed Est. Losavio
ATI “Ing. Giuseppe Castagna ed Ing.Giuseppe Castagna s.r.l.” (Avv. G. Calandra) c/ Assessorato territorio e ambiente regione siciliana (Avv. Dello Stato)


1. Contratti della P.A. – Appalti pubblici - Compenso finale di una società appaltatrice – Deve essere valutato con riferimento ai mutamenti dei costi intervenuti al momento della esecuzione dei lavori - Motivi

 

2. Contratti della P.A. – Appalti pubblici – Compenso finale di una società appaltatrice –Lavori eseguiti oltre il termine pattuito – La lievitazione dei costi deve essere verificata con riferimento alla scadenza convenzionale – Motivi

 

3. Contratti della P.A. – Appalti pubblici – Compenso finale di una società appaltatrice –Lavori eseguiti in anticipo rispetto ai tempi programmati – Accertamento dei maggiori oneri sopportati dall’impresa – Deve essere attuato con riferimento al momento in cui i lavori sono stati effettivamente eseguiti - Motivi

1. L’adeguamento del compenso finale di una società appaltatrice deve essere calcolato con riferimento ai mutamenti dei costi intervenuti al momento della esecuzione dei lavori essendo , l’istituto della revisione dei prezzi, concepito come strumento diretto a limitare l’alea contrattuale legata alla lievitazione dei prezzi dei materiali e della mano d’opera nello sviluppo esecutivo del rapporto.

 

2. Nel caso di lavori eseguiti oltre il termine pattuito, per evitare che un’impresa si possa avvantaggiare del proprio ritardo nella attuazione dei lavori, ex L. 741/1981, la lievitazione dei costi deve essere verificata con riferimento alla scadenza convenzionale che costituisce il limite della remunerazione dei maggiori oneri.

 

3. Nel caso di esecuzione anticipata rispetto ai tempi programmati, al fine di ristabilire il rapporto sinallagmatico tra prestazione dell’appaltatore e controprestazione del committente, l’accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall’impresa deve essere attuato con riferimento al momento in cui i lavori sono stati effettivamente eseguiti, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato quando questi superino la soglia di alea contrattuale.


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