| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Ordinanza 20 aprile
2005 n. 8292
Pres. Proto, est. Giancola
Vitalone (avv. F.S. Pettinari) c. Associazione nazionale
Magistrativi (Avv. V. Zencovich) |
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Processo – Ordinanza che respinge l’istanza
di ricusazione del giudice d’appello – Ricorribilità per
cassazione – Non sussiste – Ragioni
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L’ordinanza che respinge l’istanza di ricusazione
del collegio giudicante in sede d’appello, quand’anche rechi
la condanna dell’istante al pagamento della pena pecuniaria
di cui all’art. 54, co. 3, c.p.c., non è assoggettabile
né al ricorso ordinario, né a quello straordinario per cassazione,
in quanto, pur avendo natura decisoria, tale ordinanza è
priva del necessario carattere della definitività. Né tantomeno
la preclusione alla impugnazione diretta dell’ordinanza
che decide sulla ricusazione ex art. 53, co. 2, c.p.c.,
si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui
agli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che la tutela avverso
la lesività di tale decisione può ben espletarsi attraverso
l’impugnazione della sentenza definitiva del giudizio di
secondo grado nel quale è stata emessa.
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