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n. 4-2005 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Ordinanza 20 aprile 2005 n. 8292
Pres. Proto, est. Giancola
Vitalone (avv. F.S. Pettinari) c. Associazione nazionale Magistrativi (Avv. V. Zencovich)


Processo – Ordinanza che respinge l’istanza di ricusazione del giudice d’appello – Ricorribilità per cassazione – Non sussiste – Ragioni

L’ordinanza che respinge l’istanza di ricusazione del collegio giudicante in sede d’appello, quand’anche rechi la condanna dell’istante al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 54, co. 3, c.p.c., non è assoggettabile né al ricorso ordinario, né a quello straordinario per cassazione, in quanto, pur avendo natura decisoria, tale ordinanza è priva del necessario carattere della definitività. Né tantomeno la preclusione alla impugnazione diretta dell’ordinanza che decide sulla ricusazione ex art. 53, co. 2, c.p.c., si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che la tutela avverso la lesività di tale decisione può ben espletarsi attraverso l’impugnazione della sentenza definitiva del giudizio di secondo grado nel quale è stata emessa.


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