| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 20 aprile 2005
n. 8203
Pres. Carbone, est. Vidimi
Ministero dell’Interno (Avv. Stato) c. Fascino P.G.T. Produzione
Gestione Teatro S.r.l. (Avv. G. Assumma) |
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Processo – Giudizio d’appello – Prove - Divieto
di ammissione ex art. 345, co. 3 c.p.c. – Applicabilità
anche per le prove precostituite – Sussiste
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Processo – Giudizio ordinario – Poteri del
giudice sull’ammissione dei mezzi di prova – Imprescindibilità
della domanda di parte - Sussiste
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1. Il disposto dell’art. 345, co. 3, c.p.c.,
relativo al divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova
nel giudizio d’appello, deve ritenersi esteso anche alla
prova documentale, e alle prove precostituite in generale.
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2. A differenza del rito del lavoro (nel
quale l’ammissione ad opera del giudice di nuovi mezzi di
prova, per essere espressione del suo potere d’ufficio,
non è condizionata da una espressa richiesta di parte) nel
rito ordinario l’ammissione di nuovi mezzi di prova e, quindi,
anche della prova documentale, non può prescindere da una
espressa domanda delle parti.
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