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n. 4-2005 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 20 aprile 2005 n. 8203
Pres. Carbone, est. Vidimi
Ministero dell’Interno (Avv. Stato) c. Fascino P.G.T. Produzione Gestione Teatro S.r.l. (Avv. G. Assumma)


Processo – Giudizio d’appello – Prove - Divieto di ammissione ex art. 345, co. 3 c.p.c. – Applicabilità anche per le prove precostituite – Sussiste

 

Processo – Giudizio ordinario – Poteri del giudice sull’ammissione dei mezzi di prova – Imprescindibilità della domanda di parte - Sussiste

1. Il disposto dell’art. 345, co. 3, c.p.c., relativo al divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova nel giudizio d’appello, deve ritenersi esteso anche alla prova documentale, e alle prove precostituite in generale.

 

2. A differenza del rito del lavoro (nel quale l’ammissione ad opera del giudice di nuovi mezzi di prova, per essere espressione del suo potere d’ufficio, non è condizionata da una espressa richiesta di parte) nel rito ordinario l’ammissione di nuovi mezzi di prova e, quindi, anche della prova documentale, non può prescindere da una espressa domanda delle parti.


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