| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 15 marzo 2005
n. 3038
Pres. Plenteda, est. Salvato
Comune di Parma ( Avv. A. Rossi) c. Prefettura di Parma
(Avv. Stato) e altro |
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1. Circolazione stradale – Opposizione ex
art. 22 L. 689 del 1981 – Oggetto del ricorso - Ordinanza
prefettizia di archiviazione dei verbali di accertamento
e contestazione della violazione dell’art. 23 D.Lgs. 285
del 1992 – Dichiarazione d’inammissibilità del giudice ex
art. 23 L. 689 del 1981 – Ricorribilità per cassazione –
Sussiste - Ragioni
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2. Circolazione stradale – Opposizione ex
art. 22 L. 689 del 1981 – Oggetto del ricorso - Ordinanza
prefettizia di archiviazione dei verbali di accertamento
e contestazione della violazione dell’art. 23 D.Lgs. 285
del 1992 – Ammissibilità – Va esclusa
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3. Fonti – Circolazione stradale – Competenza
legislativa ex art. 117 Cost. – Competenza residuale delle
Regioni – Va esclusa – Motivi
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4. Fonti – Circolazione stradale – Competenza
legislativa ex art. 117 Cost. – Competenza dello Stato –
Sussiste - Ragioni
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1. L’art. 23 L. 689 del 1981, che prevede
il potere del giudice di dichiarare, con ordinanza ricorribile
per cassazione, l’inammissibilità del ricorso in opposizione
proposto tardivamente, è applicabile anche ad ulteriori
ipotesi, in quanto tale disposizione non può essere esaustiva
di tutte le ragioni d’inammissibilità riguardanti il suddetto
ricorso. Pertanto tale schema procedimentale può applicarsi
non solo nelle ipotesi previste dall’art. 22 della stessa
legge (relative al ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione
di pagamento o l'ordinanza che dispone la sola confisca),
ma anche quando il ricorso riguardi un’ordinanza prefettizia
di archiviazione dei verbali di accertamento e contestazione
della violazione dell’art. 23 D.Lgs. 285 del 1992 (c.d.
Codice della strada).
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2. Deve escludersi la proponibilità dell’opposizione
ex art. 22 L. 689 del 1981 avverso un’ordinanza prefettizia
di archiviazione in materia di sanzioni previste per la
violazione di norme del Codice della Strada.
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3. La materia della circolazione stradale
non appartiene alla competenza residuale delle Regioni,
in virtù dell’art. 117, co. 4, Cost.. Infatti dalla lettura
degli artt. 16 e 120 Cost. si ricava che la disciplina della
circolazione dei veicoli può essere limitata, e regolamentata,
per motivi concernenti la sicurezza delle persone e la sanità,
e può esserlo da una fonte legislativa nazionale, spettando
in tal modo allo Stato stabilire la disciplina riconducibile
al codice della strada e concernente le regole in tema di
sicurezza, salvo che riguardi esclusivamente i compiti di
polizia amministrativa locale.
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4. La competenza nella materia della circolazione
stradale è attribuita allo Stato, al quale spetta anche
la disciplina delle sanzioni, mentre la natura degli interessi
oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato
attribuito al Prefetto un ruolo di coordinamento ed anche
di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a
garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte
degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se
attivato, in via eventuale, su ricorso di parte. Queste
ragioni integrano, infatti, esigenze unitarie in grado di
giustificare l’attrazione delle funzioni amministrative
da parte dello Stato, anche in riferimento all’art. 118
Cost.
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