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n. 3-2005 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 15 marzo 2005 n. 3038
Pres. Plenteda, est. Salvato
Comune di Parma ( Avv. A. Rossi) c. Prefettura di Parma (Avv. Stato) e altro


1. Circolazione stradale – Opposizione ex art. 22 L. 689 del 1981 – Oggetto del ricorso - Ordinanza prefettizia di archiviazione dei verbali di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 23 D.Lgs. 285 del 1992 – Dichiarazione d’inammissibilità del giudice ex art. 23 L. 689 del 1981 – Ricorribilità per cassazione – Sussiste - Ragioni

 

2. Circolazione stradale – Opposizione ex art. 22 L. 689 del 1981 – Oggetto del ricorso - Ordinanza prefettizia di archiviazione dei verbali di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 23 D.Lgs. 285 del 1992 – Ammissibilità – Va esclusa

 

3. Fonti – Circolazione stradale – Competenza legislativa ex art. 117 Cost. – Competenza residuale delle Regioni – Va esclusa – Motivi

 

4. Fonti – Circolazione stradale – Competenza legislativa ex art. 117 Cost. – Competenza dello Stato – Sussiste - Ragioni

1. L’art. 23 L. 689 del 1981, che prevede il potere del giudice di dichiarare, con ordinanza ricorribile per cassazione, l’inammissibilità del ricorso in opposizione proposto tardivamente, è applicabile anche ad ulteriori ipotesi, in quanto tale disposizione non può essere esaustiva di tutte le ragioni d’inammissibilità riguardanti il suddetto ricorso. Pertanto tale schema procedimentale può applicarsi non solo nelle ipotesi previste dall’art. 22 della stessa legge (relative al ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza che dispone la sola confisca), ma anche quando il ricorso riguardi un’ordinanza prefettizia di archiviazione dei verbali di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 23 D.Lgs. 285 del 1992 (c.d. Codice della strada).

 

2. Deve escludersi la proponibilità dell’opposizione ex art. 22 L. 689 del 1981 avverso un’ordinanza prefettizia di archiviazione in materia di sanzioni previste per la violazione di norme del Codice della Strada.

 

3. La materia della circolazione stradale non appartiene alla competenza residuale delle Regioni, in virtù dell’art. 117, co. 4, Cost.. Infatti dalla lettura degli artt. 16 e 120 Cost. si ricava che la disciplina della circolazione dei veicoli può essere limitata, e regolamentata, per motivi concernenti la sicurezza delle persone e la sanità, e può esserlo da una fonte legislativa nazionale, spettando in tal modo allo Stato stabilire la disciplina riconducibile al codice della strada e concernente le regole in tema di sicurezza, salvo che riguardi esclusivamente i compiti di polizia amministrativa locale.

 

4. La competenza nella materia della circolazione stradale è attribuita allo Stato, al quale spetta anche la disciplina delle sanzioni, mentre la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato attribuito al Prefetto un ruolo di coordinamento ed anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso di parte. Queste ragioni integrano, infatti, esigenze unitarie in grado di giustificare l’attrazione delle funzioni amministrative da parte dello Stato, anche in riferimento all’art. 118 Cost.


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