| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 9 marzo 2005 n.
5078
Pres. Carbone, Rel. F. Sabatini |
|
Giurisdizione e competenza – Enti pubblici
non economici - Controversie in materia di risarcimento
danni da lesione di interessi pretensivi – Giurisdizione
del g.a. – Sussiste
|
|
Alla stregua del sopravvenuto mutato quadro
normativo rappresentato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205,
deve ravvisarsi la giurisdizione del giudice amministrativo
nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento
danni da lesione di interessi pretensivi conseguente ad
atti adottati da un ente pubblico non economico.
|
|
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
|
| |
|
... omissis ...
|
| |
|
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
|
| |
|
Con atto di citazione del 26 ottobre 2002
la società Nucleo aereo acrobatico parmense ha convenuto
dinanzi al Tribunale di Milano i signori Silvano Imparato
e Virginio Bagassi nonché l’Ente nazionale per l’aviazione
civile (Enac), e ne ha chiesto la condanna solidale al risarcimento
del danno in euro 171.734,64; a sostegno della domanda ha
dedotto di aver acquistato nel 1998 due elicotteri militari
dismessi dal Ministero della difesa al fine di restaurarli
e, successivamente, di metterli in vendita, e di aver ottenuto
dal Registro aeronautico italiano (Rai) l’autorizzazione
ad eseguire i lavori di revisione seguendo un metodo alternativo
rispetto alle prescrizioni di aeronavigabilità ( pa ) n.
91-221;
facendo affidamento su tale autorizzazione, nell’aprile
1999 ha acquistato dallo stesso Ministero altri quattro
elicotteri militari agli stessi fini di cui sopra, ma con
inopinata comunicazione del 13 settembre 2001 l’Enac, in
persona dell’ing. Bagassi, ha respinto la richiesta di rilascio
del certificato di navigabilità speciale (Cns) e successivamente
lo stesso Ente, in persona del comandante Imparato, ha ribadito
di non poter approvare il metodo alternativo proposto per
l’applicazione della pa 91-221 condotte, queste, a dire
dell’attrice illegittime e lesive degli interessi della
stessa.
Costituitisi in giudizio, i convenuti, così come la società
Lloyd’s di Londra , dai medesimi chiamata in causa, hanno
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Pendente il giudizio l’Imparato ed il Bagassi hanno quindi,
congiuntamente, proposto ricorso per regolamento di giurisdizione,
con il quale chiedono dichiararsi il difetto assoluto di
giurisdizione del Tribunale adito per essere invece competente
il giudice amministrativo; nello stesso senso ha concluso
l’Enac nel proprio controricorso, depositato dopo che il
ricorso era stato ad esso notificato presso l’Avvocatura
generale dello Stato, come disposto da questa Corte con
ordinanza del 23 settembre 2004; la società attrice ha invece
chiesto il rigetto del ricorso e nello stesso senso ha concluso
anche il procuratore generale presso questa Corte, nella
persona del dr. Pasquale Ciccolo; la società Lloyd di Londra
non ha invece svolto attività difensiva; i ricorrenti hanno
depositato memoria. Osserva la Corte che, a sostegno dell’eccezione
di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nel corso
del giudizio di merito gli attuali ricorrenti hanno dedotto
la natura giuridica di ente pubblico non economico dell’Enac
e di interesse legittimo della posizione soggettiva del
privato, e la giurisdizione del giudice amministrativo sull’azione
risarcitoria proposta nei confronti della p.a. per lesione
di tali interessi argomentazioni richiamate nel ricorso
in esame, con il quale i ricorrenti fanno altresì riferimento
all’art. 7 terzo comma legge n. 1034/1971, come modificato
dalla legge n. 205 del 2000, ed a quest’ultima legge.
Deve premettersi che con sentenza n. 500 del 1999 queste
Sezioni unite, ribaltando il precedente consolidato orientamento,
affermarono la risarcibilità, ex art. 2043 c.c., anche degli
interessi legittimi o di altro interesse giuridicamente
rilevante, precisando che rispetto al giudizio, che in tal
senso può svolgersi dinanzi al giudice ordinario, non sembrava
ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di
annullamento, e che, qualora l’illegittimità dell’azione
amministrativa non fosse stata previamente accertata e dichiarata
dal giudice amministrativo, il giudice ordinario ben avrebbe
potuto svolgere tale accertamento al fine di ritenere o
meno sussistente l’illecito.
Alla stregua del sopravvenuto mutato quadro normativo -
rappresentato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 , vigente
alla data di proposizione della domanda ( 2002 ) e rilevante
ai fini in esame a norma dell’art. 5 c.pc. -, le conclusioni
in punto di giurisdizione, alle quali come sopra pervenne
la citata sentenza n. 500/99, non possono essere tenute
ferme.
L’art. 35 primo comma del decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 80, così come modificato dall’art. 7 legge n. 205 del
2000, dispone infatti che il giudice amministrativo, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva dispone,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il
risarcimento del danno ingiusto; analogamente l’art. 7 terzo
comma legge 6 dicembre 1971 n. 1934, così come a sua volta
modificato dall’art. 7 stessa legge n. 205 del 2000, stabilisce
che il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della
sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative
all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, ed egli altri diritti
patrimoniali consequenziali, mentre restano riservate all’autorità
giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti
lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che
si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione
dell’incidente di falso.
Sia per quanto concerne le materie devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo che nell’ambito della
giurisdizione generale di legittimità, il legislatore ha
dunque inteso concentrare presso lo stesso giudice anche
la decisione della domanda di risarcimento del danno, che
il privato abbia avanzata congiuntamente od alternativamente
a quella di annullamento dell’atto amministrativo, che affermi
illegittimo.
Tale scelta - ribadita dall’abrogazione ( art. 7 quinto
comma legge n. 205 del 2000 ) dell’art. 13 legge 19.2.1992
n.. 142 e di ogni altra disposizione che prevede la devoluzione
al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento
del danno conseguente all’annullamento degli atti amministrativi
- è da un lato coerente con la piena dignità di giudice
riconosciuta dalla Costituzione al Consiglio di Stato, e,
dall’altro, costituisce attuazione dell’art. 24 cost., come
la Corte costituzionale ha affermato con sentenza n. 204
del 2004, dichiarativa della illegittimità costituzionale
di altre norme della stessa legge n. 205 del 2000.
Orbene, gli atti posti in essere dall’Enac - ente pubblico
non economico istituito con d. lg. 25 luglio 1997 n. 250
e che esercita le funzioni di cui all’art. 2 di detto decreto
- nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dagli
artt. 747 e 764 cod. nav., e dai quali la società attrice
fa derivare il danno ingiusto del quale richiede il ristoro,
ledono interessi pretensivi, la tutela dei quali è rimessa
al giudice amministrativo secondo le norme sopraindicate;
ed essendo medesimi gli effetti in punto di giurisdizione
sia che si tratti di giurisdizione generale di legittimità
che di giurisdizione esclusiva, è vano qui indagare se,
nella specie, si versi nell’una o nell’altra.
Non vale osservare, come fa la controricorrente società
Nucleo aereo acrobatico parmense, che oggetto di contestazione
non è il “provvedimento amministrativo in re ipsa, quanto
l’indebito ed inopinato comportamento posto in essere dai
citati soggetti (l’Imparato ed il Begassi), e dall’Ente
dal quale sono stati preposti, che ha determinato i danni
per i quali si chiede il risarcimento”: pur con tale precisazione,
si fa infatti pur sempre valere - osserva la Corte - la
illegittimità dell’azione amministrativa , consumatasi con
il comportamento, che si afferma antidoveroso, dei funzionari
dell’Ente stesso.
Deve, pertanto, essere dichiarata la giurisdizione del giudice
amministrativo come questa Corte ha avuto già occasione
di affermare in caso analogo (ordinanza n. 463 del 2005)
Le incertezze suscitate dalla prima applicazione delle norme
di cui sopra comportano l’equa compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
La Corte
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa
le spese dell’intero giudizio.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
della Corte, il 17 febbraio 2005.
|
|