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n. 3-2005 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 16 febbraio 2005 n. 3128
Pres. Criscuolo, est. Genovese
Pimponi e altri (Avv. L. Lucattoni) c. Comune di Orvieto


Sanzioni – Applicazione - Contestazione immediata - Disposizione generale dettata dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilita' - Esclusione - Disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. strada - Applicazione - Omessa contestazione, pur se possibile - Ingiunzione - Illegittimita'.

Ai sensi della disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la mancata contestazione di violazioni non estingue l’obbligazione sanzionatoria, qualora vi sia stata la tempestiva notifica del verbale di accertamento, eccetto che nel caso delle violazioni del Codice della strada, ex artt. 200 e 201, dove l’omissione della contestazione rende illegittimo il successivo provvedimento sanzionatorio.


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