| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 16 febbraio
2005 n. 3128
Pres. Criscuolo, est. Genovese
Pimponi e altri (Avv. L. Lucattoni) c. Comune di Orvieto
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Sanzioni – Applicazione - Contestazione immediata
- Disposizione generale dettata dall'art. 14 della legge
n. 689 del 1981 - Applicabilita' - Esclusione - Disciplina
speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. strada - Applicazione
- Omessa contestazione, pur se possibile - Ingiunzione -
Illegittimita'.
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Ai sensi della disposizione generale sulle
sanzioni amministrative dettata dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, la mancata contestazione di violazioni
non estingue l’obbligazione sanzionatoria, qualora vi sia
stata la tempestiva notifica del verbale di accertamento,
eccetto che nel caso delle violazioni del Codice della strada,
ex artt. 200 e 201, dove l’omissione della contestazione
rende illegittimo il successivo provvedimento sanzionatorio.
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