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n. 3-2005 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 21 gennaio 2005 n. 1240
Pres. Carbone, est. Papa


Imposte e tasse – Tributi locali – Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Ingiunzione emessa dal Comune per il recupero del tributo evaso - Impugnazione - Controversia relativa – Giurisdizione delle commissioni tributarie - Errata indicazione, nel provvedimento, dell'organo giurisdizionale competente a decidere sull'impugnazione - Rilevanza - Esclusione.

L'art. 52, Comma sesto, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha lasciato Province e Comuni liberi di procedere alla riscossione dei tributi e delle altre entrate di loro spettanza sia a mezzo di concessionari sia 'in proprio', in tale ultima evenienza richiamando la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639; onde l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune per il pagamento di una somma di danaro a titolo di tributo evaso in relazione all'abusiva occupazione di un tratto di suolo pubblico si atteggia univocamente come atto impositivo, e la giurisdizione sulla relativa controversia spetta alle commissioni tributarie, non gia' al giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, non assumendo rilievo, in contrario, ne' l'errata indicazione, nel provvedimento impugnato, dell'organo giurisdizionale (giudice ordinario) davanti al quale proporre impugnativa (potendo tale errore tutt'al piu' incidere sulla decorrenza del termine per impugnare), ne' la mancata inclusione, tra gli atti impugnabili 'ex' art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, della ingiunzione (menzionata, invece, nell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 sul previgente contenzioso tributario), essendo cio' dovuto alla ormai generalizzata riscossione dei tributi mediante iscrizione a ruolo.


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