| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 21 gennaio 2005
n. 1240
Pres. Carbone, est. Papa |
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Imposte e tasse – Tributi locali – Tassa
di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Ingiunzione
emessa dal Comune per il recupero del tributo evaso - Impugnazione
- Controversia relativa – Giurisdizione delle commissioni
tributarie - Errata indicazione, nel provvedimento, dell'organo
giurisdizionale competente a decidere sull'impugnazione
- Rilevanza - Esclusione.
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L'art. 52, Comma sesto, del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446 ha lasciato Province e Comuni liberi di procedere
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate di loro
spettanza sia a mezzo di concessionari sia 'in proprio',
in tale ultima evenienza richiamando la procedura indicata
dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639; onde l'ordinanza-ingiunzione
emessa dal Comune per il pagamento di una somma di danaro
a titolo di tributo evaso in relazione all'abusiva occupazione
di un tratto di suolo pubblico si atteggia univocamente
come atto impositivo, e la giurisdizione sulla relativa
controversia spetta alle commissioni tributarie, non gia'
al giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, non assumendo
rilievo, in contrario, ne' l'errata indicazione, nel provvedimento
impugnato, dell'organo giurisdizionale (giudice ordinario)
davanti al quale proporre impugnativa (potendo tale errore
tutt'al piu' incidere sulla decorrenza del termine per impugnare),
ne' la mancata inclusione, tra gli atti impugnabili 'ex'
art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, della ingiunzione
(menzionata, invece, nell'art. 16, primo comma, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 sul previgente contenzioso tributario),
essendo cio' dovuto alla ormai generalizzata riscossione
dei tributi mediante iscrizione a ruolo.
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