| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 17 gennaio 2005
n. 732
Pres. Corona, est. Preden |
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Giurisdizione e competenza – Edilizia ed
urbanistica - Attuazione dei piani regolatori comunali –
Lottizzazione di aree fabbricabili - Convenzione di lottizzazione
- Inadempimento della P.A. - Domanda di adempimento e/o
di risoluzione, nonche' di risarcimento del danno - Controversia
relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
- Devoluzione - Fondamento normativo - Art. 11, Comma quinto,
legge n. 241 del 1990 - Portata.
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Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la cognizione della controversia, promossa
dal privato nei confronti del Comune, avente ad oggetto
l'adempimento o, in subordine, la risoluzione di una convenzione
di lottizzazione, detta giurisdizione trovando fondamento
normativo - a prescindere dalla portata dell'art. 34 del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a seguito e per effetto della
sentenza di illegittimita' costituzionale parziale n. 281
del 2004, in relazione ad ipotesi di preesistente giurisdizione
amministrativa nella materia urbanistica - nell'art. 11,
Comma quinto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale,
con norma immediatamente applicabile anche in relazione
ad accordi conclusi prima della sua entrata in vigore, nel
devolvere al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva
sulle controversie relative alla formazione, conclusione
ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse,
dalla P.A. con gli interessati, al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero,
se previsto dalla legge, in sostituzione di questo, configura
un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
correlata, non ad una determinata materia, bensi' ad una
determinata tipologia di atto, quale che sia la materia
che ne costituisce oggetto. Ne' osta all'attribuzione di
una siffatta controversia alla giurisdizione del giudice
amministrativo la congiunta proposizione di una richiesta
di condanna della P.A. al risarcimento dei danni, trattandosi
di questione attinente, non all'ambito della giurisdizione,
ma solo all'estensione dei poteri del giudice amministrativo.
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