Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2005 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 14 gennaio 2005 n. 599
Pres. Carbone, est. Di Nanni


Giurisdizione e competenza – Urbanistica - Sistemazione e manutenzione delle strade - Inosservanza, da parte della P.A., delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza - Domanda del privato di condanna della P.A. ad un 'facere' od al risarcimento del danno patrimoniale - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste - Fondamento

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale e' stata dichiarata la parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non gia' un atto o un provvedimento dell'amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, puo' essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un 'facere', sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacche' una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attivita', soggetta al rispetto del principio del 'neminem laedere'.


Per la visualizzazione del documento clicca qui

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento