| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 12 gennaio 2005
n. 385
Pres. Carbone, est. Graziadei |
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Giurisdizione e competenza - Rapporti societari
- Art. 16 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Portata
e ambito - Rapporti personali tra soci - Danni ad un socio
derivanti dall'abuso di posizione di socio o di amministratore
- Controversia relativa - Competenza giurisdizionale esclusiva
del giudice dello Stato della sede della societa' - Esclusione
- Conseguenze - Fattispecie.
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In tema di ambito della giurisdizione italiana,
tra le domande inerenti alla 'validita', nullita' o scioglimento
delle societa' o persone giuridiche o delle decisioni dei
loro organi' - che l'art.16, numero 2, della Convenzione
di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge
21 giugno 1971, n. 804, affida alla giurisdizione esclusiva
dello Stato in cui esse hanno sede - non rientra la domanda
proposta da un socio contro altro socio ed amministratore
della societa' da entrambi costituita per ottenerne la condanna
al risarcimento dei danni derivanti da irregolarita' da
quest'ultimo commesse nella detta veste, atteso che una
siffatta controversia non coinvolge il patto costitutivo
della societa' od atti da essa compiuti tramite i suoi organi
rappresentativi, ne' comunque e' proposta contro la societa'
medesima, ma attiene soltanto ai rapporti tra i due soci,
ed e' diretta a far valere una responsabilita' del convenuto
di natura personale, ancorche' ricollegata a comportamenti
assertivamente implicanti abuso della posizione di socio
o di amministratore. L'insussistenza, in tale evenienza,
di un caso di competenza giurisdizionale esclusiva, riscontrabile
anche d'ufficio a norma dell'art. 19 della Convenzione,
rende pertanto operante l'art. 18 di essa, ai sensi del
quale resta ferma la giurisdizione del giudice adito quando
il convenuto sia comparso senza sollevare contestazioni
al riguardo. (Enunciando il principio di cui in massima,
le S.U. hanno escluso che sulla giurisdizione del giudice
italiano, radicatasi in base alla Convenzione di Bruxelles,
interferisca la sopravvenuta entata in vigore tanto della
riforma del sistema italiano del diritto internazionale
privato di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, e cio'
sul rilievo che questa non tocca detta Convenzione - artt.
2 e 3 -, fissa criteri analoghi sulla rilevabilita' del
difetto di giurisdizione - art. 11 -, e opera nei procedimenti
in corso davanti al giudice italiano solo se ne evidenzi
la giurisdizione - art. 72 -; quanto del regolamento CE
44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, giacche' esso
riguarda solo le domande successivamente proposte - artt.
66 e 76 -, e comunque sostanzialmente riproduce, con gli
artt. 22, 24 e 25, le previsioni dei menzionati artt. 16,
18 e 19 della Convenzione).
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