| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 12 gennaio 2005
n. 384
Pres. Carbone, est. Graziadei |
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Ordine e sicurezza pubblica – Stranieri –
Limitazioni di polizia - T.U. immigrazione - Istanza di
revoca di precedente ordine di espulsione emesso dal prefetto
- Diniego - Controversia relativa -Giurisdizione del giudice
ordinario - Devoluzione - Fondamento.
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In tema di disciplina dell'immigrazione,
il provvedimento di reiezione dell'istanza di revoca di
precedente ordine di espulsione e' assimilabile, per natura,
funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento
di espulsione, ed inoltre, al pari di quest'ultimo, non
integra esercizio di discrezionalita' amministrativa, dato
che, nella disciplina dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286 (modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.
189), l'espulsione mediante atto del prefetto, a differenza
di quella disposta dal Ministro dell'interno per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, e' specificamente
regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo
stabilite, atto dovuto. Pertanto, anche il diniego della
revoca dell'espulsione e' sindacabile dinanzi al giudice
ordinario, nella sede e nei modi contemplati, per l'impugnazione
del provvedimento prefettizio di espulsione, dall'ottavo
comma del predetto art. 13 e dal successivo art. 13-bis
(introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113).
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