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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 25 gennaio 2005 n. 1507
Pres. Saggio, Est. Genovese


Sanzioni amministrative - Regolamento del Consiglio CEE n. 990/93 - Divieti di commercio e di trasporto da e verso la Repubblica federale di Iugoslavia, Serbia e Montenegro (cd. embargo) - Illecito amministrativo - Sanzioni stabilite dal DL n. 305 del 1992 (conv. nella L. n. 355 del 1992) in attuazione di Reg. CEE nn. 1432/92, 2556/92 e 2655/92 (Abrogati) - Applicabilita' alle nuove ipotesi di illecito - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative dettate in materia di commercio internazionale, l'art. 12 del regolamento CEE n. 990/93, del Consiglio, relativo agli scambi tra la CEE e la Repubblica federale della Jugoslavia-Serbia e Montenegro, ha abrogato i previgenti regolamenti nn. 1432/92, 2556/92 e 2655/92, sostituendo le prescrizioni dettate in ordine al cd. embargo della CE verso la Repubblica Federale di Iugoslavia (e Serbia e Montenegro) con nuove disposizioni prescrittive di particolari divieti di commercio e di trasporto da e verso quella Repubblica (art. 1) e stabilendo che ciascun Stato membro della Comunità determini le sanzioni da imporre in caso di violazione di tali disposizioni (art. 10). In ossequio a tali previsioni, l'Italia, ha stabilito, con il D.L. n. 144 del 1993, convertito nella L. n. 230 del 1993, che alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 990/93 si applichino le sanzioni previste dalla normativa di attuazione della previgente direttiva n. 1432/92, ovvero l'art. 3, comma secondo, D.L. n. 305 del 1992, convertito nella L. n. 355 del 1992, con le modalità previste dal comma terzo dello stesso articolo (In applicazione di tale principio, la Corte ha integrato la carente motivazione della sentenza di merito che non aveva fatto riferimento a tale normativa).


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