| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 25 gennaio
2005 n. 1507
Pres. Saggio, Est. Genovese |
|
Sanzioni amministrative - Regolamento del
Consiglio CEE n. 990/93 - Divieti di commercio e di trasporto
da e verso la Repubblica federale di Iugoslavia, Serbia
e Montenegro (cd. embargo) - Illecito amministrativo - Sanzioni
stabilite dal DL n. 305 del 1992 (conv. nella L. n. 355
del 1992) in attuazione di Reg. CEE nn. 1432/92, 2556/92
e 2655/92 (Abrogati) - Applicabilita' alle nuove ipotesi
di illecito - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
|
|
In tema di sanzioni amministrative dettate
in materia di commercio internazionale, l'art. 12 del regolamento
CEE n. 990/93, del Consiglio, relativo agli scambi tra la
CEE e la Repubblica federale della Jugoslavia-Serbia e Montenegro,
ha abrogato i previgenti regolamenti nn. 1432/92, 2556/92
e 2655/92, sostituendo le prescrizioni dettate in ordine
al cd. embargo della CE verso la Repubblica Federale di
Iugoslavia (e Serbia e Montenegro) con nuove disposizioni
prescrittive di particolari divieti di commercio e di trasporto
da e verso quella Repubblica (art. 1) e stabilendo che ciascun
Stato membro della Comunità determini le sanzioni da imporre
in caso di violazione di tali disposizioni (art. 10). In
ossequio a tali previsioni, l'Italia, ha stabilito, con
il D.L. n. 144 del 1993, convertito nella L. n. 230 del
1993, che alle infrazioni alle disposizioni contenute nel
regolamento CEE n. 990/93 si applichino le sanzioni previste
dalla normativa di attuazione della previgente direttiva
n. 1432/92, ovvero l'art. 3, comma secondo, D.L. n. 305
del 1992, convertito nella L. n. 355 del 1992, con le modalità
previste dal comma terzo dello stesso articolo (In applicazione
di tale principio, la Corte ha integrato la carente motivazione
della sentenza di merito che non aveva fatto riferimento
a tale normativa).
|
|
Per visualizzare il testo integrale della
sentenza clicca qui
|
|