| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 13 gennaio
2005 n. 519
Pres. Saggio, Est. Genovese
Prefetto Provincia di Bari (Avv. Stato) c. Eurojapan s.r.l.
(Avv. L. Moretti) |
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Sanzioni amministrative – Opposizione a sanzione
amministrativa per violazioni al codice della strada – Sindacato
del giudice – Estensibilità al procedimento di irrogazione
della sanzione – Mancanza di motivazione – Dimostra il mancato
esame del caso controverso – Conseguenze – Annullamento
del provvedimento sanzionatorio
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Nel procedimento di opposizione a sanzione
amministrativa, il sindacato del giudice si estende alla
validità sostanziale del provvedimento irrogativo di essa,
attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti
di fatto e di diritto dell’infrazione. Tuttavia, ciò non
esclude affatto che, in tale procedimento, possano farsi
valere anche i vizi del procedimento irrogativo della sanzione,
tra i quali, ove sia stato proposto il ricorso previsto
dall’art. 203 cod. strad., rientra anche quello della carenza
assoluta di motivazione che sia la dimostrazione del mancato
esame del caso controverso sottoposto all’autorità pubblica,
essendo – entro questi limiti – l’obbligo di motivazione
previsto dalla legge come condizione di legittimità dell’atto
irrogativo della sanzione amministrativa. Pertanto, il giudice
dell’opposizione, che non trovi riscontro dell’adempimento
dell’obbligo di esame dei presupposti del rapporto sanzionatorio,
da parte dell’autorità amministrativa preposta a tale controllo,
deve annullare detto provvedimento.
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