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| n. 1-2006 - © copyright |
RENATO ROLLI
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| Manovra finanziaria 2006:
il federalismo fiscale e l’attuazione dell’art. 119 Cost.
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Gli attuali commenti espressi sulla
manovra finanziaria per il 2006 e sui tagli alla
finanza territoriale, riportano inevitabilmente
l’attenzione sull’annoso e “dimenticato” problema
dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione.
Il vero punto focale della delicatissima situazione
riguarda, in particolare, l’attuazione dell’istituto
della perequazione finanziaria, dalle rilevanti
ripercussioni sulla reale attuabilità dell’autonomia
finanziaria degli enti territoriali.
Al riguardo, al fine di garantire il necessario
assolvimento delle funzioni fondamentali assegnate
dalla legge, gli enti territoriali necessitano dell’attuazione
degli strumenti che garantiscano l’equa attuazione
dei, più volte richiamati, “livelli essenziali delle
prestazioni”. Ci si riferisce all’istituto della
perequazione finanziaria, assegnato dal legislatore
costituzionale di riforma del 2001, alla competenza
legislativa esclusiva statale e sul quale gravano
ancora diverse questioni: come alimentare e gestire
il fondo perequativo previsto dal comma 3 dell’art.
119 della Costituzione? Secondo quali criteri effettuare
il riparto del fondo verso “i territori con minore
capacità fiscale per abitante”? Come individuare
i territori destinatari della perequazione?
L’Alta Commissione per il federalismo fiscale, istituita
con la legge finanziaria per il 2003, al fine di
determinare i meccanismi strutturali di attuazione
del federalismo fiscale, ha elaborato una ipotesi
di attuazione dell’art. 119 Cost. Secondo la Commissione,
in primis sarà possibile parlare di attuazione del
federalismo fiscale solo quando saranno definiti
i quadri delle competenze, pertanto, solo una volta
stabilite con chiarezza le funzioni sarà possibile
mettere definitivamente a regime i flussi necessari
al loro finanziamento attraverso meccanismi di federalismo
fiscale. A ciò si devono aggiungere ulteriori elementi
di variabilità derivanti dal nuovo progetto di revisione
costituzionale, sulla c.d. devolution, che
alloca alcune competenze legislative in modo diverso
dalla riforma del Titolo V, prevedendo infine che
la disciplina in materia di federalismo fiscale
si distribuisca all’interno di un nuovo bicameralismo
asimmetrico caratterizzato dalla presenza di un
Senato federale. In un contesto così incerto, si
evidenzia quindi, la necessità di prevedere una
fase di transizione, altresì prospettata, oltre
che dall’Accordo tra Regioni ed Enti locali del
23.giugno 2003, anche dalla Corte costituzionale,
che nella sentenza n. 37/2004 ha evidenziato l’opportunità
di prevedere “una disciplina transitoria che consenta
l’ordinato passaggio dall’attuale sistema, caratterizzato
dalla permanenza di una finanza regionale e locale
ancora in non piccola parte "derivata", cioè dipendente
dal bilancio statale, e da una disciplina statale
unitaria di tutti i tributi, con limitate possibilità
riconosciute a Regioni ed Enti locali di effettuare
autonome scelte, ad un nuovo sistema”.
Sull’impianto attuativo dell’art. 119 occorre premettere
alcune considerazioni. L’articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, riserva alla legislazione
esclusiva statale la materia “sistema tributario
e contabile dello Stato” e la disposizione del terzo
comma dello stesso articolo 117 attribuisce alla
competenza concorrente la materia “armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario”. Nel confronto
tra le due disposizioni, la competenza esclusiva
statale appare quindi limitata solo al sistema tributario
dello Stato e ai principi fondamentali del coordinamento
del sistema tributario. Poiché il quarto comma dell’articolo
117 della Costituzione prevede la competenza regionale
esclusiva in relazione alle materie residuali, ne
dovrebbe quindi conseguire la competenza esclusiva
delle Regioni in relazione ai tributi regionali
e locali. Quest’impostazione sembra confermata dall’articolo
119, secondo comma, che prevede: “I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo
i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio”.
Alla luce di quanto argomentato, il sistema tributario
regionale potrebbe caratterizzarsi, in limitate
ipotesi, per l’autonoma istituzione di tributi previsti
con legge regionale.
Considerando altresì la circostanza che tutti gli
enti territoriali autonomi siano indistintamente
considerati sia nel secondo che nel quarto comma
dell’articolo 119 della Costituzione, trasparirebbe
un disegno complessivo in cui il finanziamento delle
autonomie territoriali si compirebbe principalmente
attraverso i tributi istituiti con legge statale
con la presenza di alcuni margini di ulteriore autonomia
riconosciuti dai principi del coordinamento statale
e dalla previsione della potestà legislativa residuale
regionale.
In realtà, l’autonomia tributaria delle Regioni
è stata sempre molto limitata: su alcuni tributi
propri le Regioni non hanno spazi di autonomia,
su altri dispongono solo del potere di manovrare
le aliquote all’interno di un intervallo definito
e solo negli anni più recenti è stato consentito
alle Regioni di intervenire su qualche aspetto della
determinazione della base imponibile (come nel caso
dell’IRAP) e dei soggetti dell’obbligo tributario.
Al riguardo può essere utile il confronto con altre
realtà europee; ad esempio nel sistema spagnolo
le Comunità autonome hanno la gestione non solo
economica, ma anche normativa del 30% dell’imposta
sui redditi, potendo quindi prevedere, su tale compartecipazione,
sistemi di incentivi e di deduzioni diversi o ulteriori
rispetto a quelli stabiliti della legislazione statale.
Nel nostro paese, a fronte del rilevante decentramento
di funzioni in attuazione del nuovo Titolo V, i
tributi propri in senso stretto (quelli istituti
con legge regionale) non potranno rappresentare
la principale fonte della finanza regionale e locale,
che dovrà essere costituita per la maggior parte
da compartecipazioni.
Si profila, pertanto, un sistema caratterizzato
dalla presenza di cinque categorie di tributi:
1) tributi istituiti dalla legge statale ed il cui
gettito rimane allo Stato (tributi erariali in senso
stretto);
2) tributi istituiti con legge statale, il cui gettito
è devoluto agli enti territoriali sotto forma di
compartecipazioni.
3) tributi istituiti dalla legge statale, ma rimessi
secondo margini più o meno ampi all’autonomia regionale/locale,
con uno spettro di possibilità che potrebbe andare
dalla semplice manovra sulle aliquote, alla possibilità
di intervenire sulle detrazioni e agevolazioni,
fino alla decisione in ordine alla attivazione o
meno (tributi propri “derivati”);
4) tributi propri istituiti e stabiliti dalla legge
regionale (cioè i tributi propri regionali in senso
stretto – definiti “autonomi”);
5) tributi propri istituiti dalla legge regionale
(ancora tributi “autonomi”, ma rispetto ai quali
la legge regionale individua solo le aree su cui
il tributo locale può essere stabilito) e che sono
rimessi all’autonomia locale (che dovrebbe disporre
di ampi margini di discrezionalità, per stabilire
e applicare il tributo).
Riprendendo il caso del sistema spagnolo, la distribuzione
dei tributi “di origine erariale” tra le Regioni
avviene in concomitanza con l’assunzione da parte
di queste ultime di nuove competenze. Tuttavia,
una legge nazionale stabilisce quali tributi possano
essere ceduti, in quale misura massima, di quali
poteri possano disporre le Regioni una volta avvenuta
la cessione e quale sia la quota di gettito destinata
alle Regioni.
Anche in relazione al nostro ordinamento si possono
quindi ipotizzare diverse soluzioni per ridistribuire
il gettito ed i poteri tributari: ad esempio lo
Stato potrebbe seguire il modello spagnolo, effettuando
la redistribuzione in due tempi (in tal caso, il
legislatore nazionale si potrebbe limitare a fissare
alcuni principi fondamentali sull’assetto tributario
indispensabili per la successiva legislazione);
oppure potrebbe assegnare direttamente a Regioni
ed Enti locali parte dei tributi e dei relativi
poteri, senza la necessità di ulteriori interventi
normativi per attivare la riforma.
In tema di perequazione finanziaria, l’articolo
119 della Costituzione prevede al comma 3 che, “per
i territori con minore capacità fiscale per abitante”,
sia istituito un fondo perequativo destinato ad
integrare, senza vincoli di destinazione, le entrate
proprie degli Enti territoriali e quelle derivanti
da tributi dello Stato compartecipati.
Ulteriori indicazioni in tema di perequazione sono
contenute nel richiamato documento congiunto Regioni
- Enti locali. In esso si afferma che il fondo perequativo
dovrà essere dimensionato in modo da consentire
il “normale esercizio” delle funzioni attribuite
agli Enti territoriali e che le entrate proprie,
quelle in compartecipazione e le assegnazioni del
fondo perequativo “devono” consentire agli Enti
territoriali di “finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite (…) intendendosi in tal
modo definitivamente conclusa l’esperienza della
finanza derivata”.
In sede di attuazione il modello di riferimento
potrebbe essere ancora una volta quello spagnolo
in cui lo Stato ha il compito di garantire il finanziamento
dei livelli essenziali delle prestazioni fondamentali
erogate dalle Comunità Autonome, attraverso la cessione
dei tributi e mediante il Fondo di sufficienza (strumento
di applicazione generale funzionale a colmare i
gaps di capacità fiscale). Qualora tali strumenti
di finanziamento si rivelino insufficienti, lo Stato
interviene con un altro contributo, di carattere
straordinario (denominato Assegnazione complementare).
Tale dinamica potrebbe applicarsi al sistema italiano,
con gli opportuni aggiustamenti. I livelli essenziali
delle prestazioni andrebbero finanziati in primo
luogo attraverso compartecipazioni al gettito di
tributi erariali, o tributi statali il cui gettito
sia comunque devoluto agli Enti territoriali.
Il fondo perequativo previsto al terzo comma dell’articolo
119 della Costituzione, quantificato in base alla
capacità fiscale per abitante, dovrebbe integrare
le risorse devolute a Regioni ed Enti locali. L’intervento
con risorse aggiuntive richiede, analogamente a
quanto prevede il sistema spagnolo, la previa definizione
della tipologia e del livello minimo delle prestazioni
essenziali, nonché dei parametri e fattori strutturali
ed operativi su cui deve fondarsi il meccanismo
perequativo. Teoricamente sarebbe consigliabile
impostare il sistema di perequazione su due livelli,
uno dallo Stato alle Regioni per la copertura del
fabbisogno di area regionale ed uno dalla Regione
nei confronti dei rispettivi Enti locali. In molti
paesi federali la perequazione è strutturata proprio
in questo modo, e anche nel nostro Paese un modello
di questo tipo è già applicato in due Regioni a
statuto speciale (Valle d’Aosta e Friuli Venezia
Giulia) e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
In definitiva, tardando ad arrivare una concreta
attuazione dell’art. 119 Cost. che costituirebbe
la base di riferimento della riforma della finanza
territoriale, le autonomie regionali e locali avanzano
con fatica in un quadro instabile e disorganico
facendo ricorso, in maniera decisamente proficua,
alle forme innovative di finanziamento nel tentativo
di ricercare un sempre più ambito reale pareggio
di bilancio.
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