 |
| |
 |
 |
| n. 12-2005 - © copyright |
ALFONSO CELOTTO
|
|
| Farmacie e “controlimiti”
alla prevalenza del diritto comunitario: la “risposta” della
Commissione europea
|
Abbiamo definito “coraggiosa” e “dirompente”
la sentenza n. 4207 del 2005 con cui pochi mesi
or sono il Consiglio di stato aveva affermato la
prevalenza di norme italiane su norme comunitarie
(cfr. il mio I “controlimiti” presi sul serio,
in questa Rivista elettronica).
Il problema nasceva riguardo alla incompatibilità
tra la partecipazione a società di gestione di farmacie
comunali con qualsiasi altra attività nel settore
della produzione, distribuzione, intermediazione
e informazione scientifica del farmaco. La legislazione
italiana prevedeva siffatto divieto solo per le
farmacie private, disponendo, all’art. 8 della legge
n. 362 del 1991, che la partecipazione a società
di persone ed a società cooperative a responsabilità
limitata, che siano titolari dell’esercizio di una
farmacia privata, è incompatibile “con qualsiasi
altra attività esplicata nel settore della produzione,
distribuzione, intermediazione e informazione scientifica
del farmaco”.
Su sollevazione del T.A.R. Milano - proprio nella
causa che avrebbe portato alla sentenza ora esaminata
in appello dal Consiglio di stato - la questione
era giunta alla Corte costituzionale. La Consulta,
con sent. n. 275 del 2003, ha osservato che “la
mancata previsione per le farmacie comunali di un
tale tipo di incompatibilità appare del tutto irragionevole,
specie ove si consideri che il divieto in questione
è stato posto dal legislatore proprio al fine di
evitare eventuali conflitti di interesse, che possano
ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del
servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla
salute”; ha così dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. a),
della legge n. 362 del 1991, “nella parte in
cui non prevede che la partecipazione a società
di gestione di farmacie comunali è incompatibile
con qualsiasi altra attività nel settore della produzione,
distribuzione, intermediazione e informazione scientifica
del farmaco”.
Il TAR Milano, con sentenza 29 settembre 2004 n.
4195, ha quindi applicato tale incompatibilità anche
all’affidamento del controllo della società che
gestisce le farmacie comunali di Milano.
Questa decisione è stata appellata, peraltro denunciando
il contrasto nella norma modificata dalla Corte
costituzionale con i principi del diritto comunitario
di cui agli artt. 12, 43, 56 del Trattato di Roma
(principio di non discriminazione, libertà di stabilimento
e libera circolazione dei capitali) e chiedendo,
quindi, la disapplicazione della norma nazionale
o la rimessione della questione alla Corte di Giustizia
ai sensi dell’art. 234 TCE.
Il Consiglio di stato nella sent. n. 4207 del 2005,
ha capovolto tale impostazione.
L’argomentazione parte dalla osservazione che “è
stato, ed è, concepibile conservare uno spazio giuridico
statale del tutto sottratto all’influenza del diritto
comunitario, uno spazio nel quale lo Stato continua
ad essere interamente sovrano, vale a dire indipendente,
e perciò libero di disporre della proprie fonti
normative. E’ appunto l’area dei diritti fondamentali,
la cui tutela funge da insopprimibile «controlimite»
alle limitazioni spontaneamente accettate con il
Trattato. Ad avviso del Collegio, in questo contesto
si deve collocare la sentenza costituzionale n.
257 del 2003, secondo cui è indispensabile alla
tutela di un diritto fondamentale dell’ordinamento,
il diritto alla salute, la indicata modificazione
dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 362
del 1991. Fatta salva ogni possibilità di future
pronunce comunitarie sul punto, il Consiglio osserva
che “non è consentito che il giudice nazionale in
presenza di una statuizione della Corte costituzionale
che lo vincola alla applicazione della norma appositamente
modificata in funzione della tutela di un diritto
fondamentale, possa prospettare alla Corte del Lussemburgo
un quesito pregiudiziale della cui soluzione non
potrà comunque tenere conto, perché assorbita dalla
decisione della Corte italiana, incidente nell’area
della tutela dei diritti ad essa riservata.
Il Collegio non ignora la tendenza invalsa nel diritto
comunitario, e nella giurisprudenza della Corte
del Lussemburgo, specie dopo la firma del Trattato
di Nizza, ad assicurare la salvaguardia dei diritti
soggettivi in ambiti sempre più ampi, anche estranei
alla vocazione prettamente economica che ha caratterizzato
le origini e una larga parte della storia della
Comunità e ora dell’Unione. Non è controverso, tuttavia,
che si tratti ancora di manifestazioni di valenza
quasi sperimentale della aspirazione ad una unione
più stretta tra i Paesi membri, che però allo stato
non hanno assunto un significato giuridico vincolante,
tale da determinare il superamento delle sovranità
nazionali e delle loro prerogative costituzionali”.
Questa decisione, per quanto coraggiosa ed in linea
con analoghe pronunce dei giudici costituzionali
polacco e tedesco riguardo al mandato d’arresto
europeo, si poneva apertamente in contrasto con
la primauté dei principi fondamentali del
diritto comunitario e quindi era facile profetizzare
una secca risposta in sede europea.
Il comunicato stampa che si riporta segnala l’invio
all’Italia di un parere motivato di infrazione con
cui la Commissione europea ha chiesto formalmente
di modificare il quadro giuridico applicabile all’assunzione
di partecipazioni e allo stabilimento di farmacie,
atteso il contrasto con gli articoli 43 e 56 del
trattato CE riguardanti la libertà di stabilimento
e la libera circolazione dei capitali all’interno
dell’Unione europea.
La Commissione rileva che le limitazioni introdotte
in Italia “hanno l’effetto di impedire o rendere
più difficoltosa l’assunzione di partecipazioni
o lo stabilimento di farmacie da parte di operatori
di altri Stati membri. Esse possono essere considerate
compatibili con il trattato CE solo se giustificate
da obiettivi di interesse generale, necessarie e
proporzionate al raggiungimento di tali obbiettivi.
Le autorità italiane giustificano le limitazioni
in questione con la necessità di tutelare la salute
pubblica (evitando conflitti d’interesse nel caso
della prima limitazione e controllando in modo più
efficace le persone che rilasciano i medicinali
nel caso della seconda limitazione). La Commissione
ritiene però che le limitazioni in questione vadano
oltre ciò che è necessario a raggiungere l’obiettivo
di tutela della salute”.
In sede comunitaria viene, però, segnalata anche
una soluzione applicativa per consentire di contemperare
le diverse esigenze in campo: “I rischi di conflitti
d’interesse possono infatti essere evitati con provvedimenti
diversi dal divieto puro e semplice per le imprese
collegate ad imprese attive nella distribuzione
farmaceutica di assumere partecipazioni nelle farmacie.
Per quanto riguarda il divieto per i non farmacisti
o per le persone giuridiche non composte da farmacisti
di possedere una farmacia, anch'esso va oltre quanto
è necessario per garantire la tutela della salute
pubblica, poiché basterebbe esigere la presenza
di un farmacista per il rilascio dei medicinali
ai pazienti e per la gestione delle scorte”.
Non occorre dilungarsi nel ribadire come fosse ben
prevedibile ritenere che, nel caso delle farmacie
italiane, le esigenze di tutela della salute perorate
dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di stato
fossero sufficienti a limitare la prevalenza del
diritto comunitario.
Va solo sottolineato che la Commissione europea,
nel suo classico stile sostanzialista, assolutamente
non guardi al fatto che a contrastare con il diritto
comunitario sia un atto normativo interno o una
sentenza, segnalando solo - in apertura della sua
“motivazione” - che “La normativa italiana, nell’interpretazione
fornita dalla Corte costituzionale, prevede il divieto
…”.
In buona sostanza, poco importa che la “barriera
nazionale” – riprendo la terminologia usata nel
1978 nella notissima sentenza Simmenthal – sia posta
da un organo legislativo o giurisdizionale: la prevalenza
del diritto comunitario va comunque perseguita e
garantita.
Non è questa la sede per riflettere sulla portata
della primauté e sulla reale ammissibilità
di controlimiti a livello nazionale. Certo che,
che in un quadro di congruità del sistema, da valutare
necessariamente a livello comunitario e degli ordinamenti
degli Stati membri, occorrerà capire e valutare
come si concluderanno le vicende del mandato d’arresto
europeo dopo la “rottura” polacca e tedesca.
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|