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| n. 12-2005 - © copyright |
CATERINA CRISCENTI
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| Il futuro del passato
interesse a ricorrere*
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1. L’interesse a ricorrere rappresenta
un’eccellente cartina di tornasole sulla quale
testare i cambiamenti del processo amministrativo.
E’ noto che le norme sul processo amministrativo
non contengono una disposizione espressa sull’interesse
a ricorrere: l’articolo 24 della legge “Crispi”e
poi l’articolo 26 del Testo unico del 1924 si limitano
a prevedere che il Consiglio di Stato decide su
ricorsi “che abbiano per oggetto un interesse di
individui o di enti morali giuridici”, ma tale
affermazione è tradizionalmente letta come riferita
all’interesse sostanziale, ossia all’interesse
leso dall’atto amministrativo impugnato.
Dottrina e giurisprudenza si sono però sempre orientati
a ravvisare nell’articolo 100 del codice di procedura
civile un principio generale del nostro diritto
processuale, valevole dunque anche per l’ambito
del diritto amministrativo, secondo il quale per
proporre l’azione occorre avere interesse.
Si trova così comunemente affermato che all’interesse
sostanziale si deve affiancare, quale condizione
dell’azione, un interesse processuale, inteso come
utilità che il soggetto ricorrente può ritrarre
dall’esperimento del rimedio giudiziario.
Tale interesse si precisa, in massime giurisprudenziali
più che consolidate, dev’essere personale, attuale
e concreto e deve sussistere al momento della proposizione
del ricorso e fino alla sua decisione[1].
Ma si tratta di definizioni e connotazioni dell’interesse
a ricorrere parametrate: a) su un processo di tipo
impugnatorio; b) su una concezione dell’interesse
legittimo fortemente individualizzata, sicchè,
cambiati i fattori (a) e (b), non può che mutare
anche il prodotto (c), cioè l’interesse a ricorrere.
Ed, infatti, la trasformazione del modello processuale
da giudizio sull’atto a giudizio sulla spettanza
per un verso e lo stemperarsi della contrapposizione
interesse privato/interesse pubblico in una nozione
di interesse generale, o sociale, che contempla
e contempera entrambe le posizioni per altro verso,
hanno profondamente inciso sull’essenza dell’interesse
al processo.
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2. Paradigmatica è, in tal senso,
la giurisprudenza che si sta formando sulla questione
risarcitoria.
Mi limito a segnalare, senza ovviamente pretesa
alcuna di completezza, due recenti decisioni della
VI sezione del Consiglio di Stato, entrambe dirette
ad escludere l’improcedibilità del ricorso impugnatorio
in funzione della domanda di risarcimento dei danni.
Nella prima pronuncia n. 3089 del 13 giugno 2005[2]
l’impresa appellata rinuncia al ricorso di primo
grado nella parte relativa all’impugnativa avverso
l’aggiudicazione della gara ed il Collegio, rifacendosi
ad un precedente del 2002 della V sezione[3], ritiene
persistente l’interesse in ordine alla restante
parte della controversia concernente il provvedimento
di esclusione in funzione di una possibile, ma
futura richiesta risarcitoria.
L’altra decisione, la n. 1047 del 14 marzo 2005[4],
con un modus procedendi del tutto originale, esamina
prima le censure ricorsuali ed accerta l’illegittimità dell’atto
impugnato, cioè l’aggiudicazione, poi, in accoglimento
di un’eccezione di controparte, dichiara che la
domanda di annullamento è divenuta improcedibile
perché, a causa di alcune modificazioni soggettive,
il raggruppamento di cui la ricorrente era capofila
non può più ottenere l’aggiudicazione della gara,
e conclude per l’accoglimento della domanda di
risarcimento del danno ingiusto causato dagli atti
prima ravvisati illegittimi.
Nella prima decisione balza evidente, a mio avviso,
l’insussistenza - addirittura per fatto volontario
dello stesso ricorrente - di un vero e proprio
interesse processuale, classicamente concepito,
perché l’utilità che si ritiene il ricorrente possa
perseguire non è collegata a quell’azione impugnatoria,
a quel rimedio processuale, perché nessun vantaggio
il ricorrente può trarre dalla caducazione dell’atto
impugnato, essendo divenuto l’annullamento dell’esclusione
misura del tutto inutile. E l’interesse ad agire
non può dirsi neppure “strumentale”, nel senso
che fino adesso la giurisprudenza ha ritenuto,
cioè strumentale alla rimessa in discussione del
rapporto all’interno della medesima vicenda procedimentale,
ad es. con la rinnovazione della gara, perché l’aggiudicazione
resterà integra ed efficace. L’utilità che il giudice
ravvisa e ritiene sufficiente a sostenere la procedibilità di
quel ricorso è invero connessa ad un’altra azione,
quella per il risarcimento del danno, che in quel
processo non risulta proposta; il vantaggio, quindi,
deriverà tutto da un altro processo, che è, peraltro,
non solo futuro, ma anche del tutto ipotetico,
perché il ricorrente potrebbe non agire mai per
il ristoro del pregiudizio patrimoniale.
L’altra decisione si segnala per due ragioni. La
prima consiste nell’inversione del consueto ordine
logico di esame delle questioni: il giudice ha
vagliato il merito del ricorso prima ed a prescindere
dalla verifica dell’interesse processuale a ricorrere,
ha accertato dopo il sopravvenuto difetto di interesse,
dal quale però è conseguita non già una pronuncia
di improcedibilità dell’intero gravame, ma una
pronuncia di improcedibilità della sola domanda
di annullamento, ferma restando l’ulteriore e succedanea
richiesta risarcitoria; la seconda risiede nel
fatto che la preventiva declaratoria di illegittimità dell’atto è risultata
del tutto sganciata dalla pronuncia di annullamento
e funzionale solo all’esame della domanda risarcitoria.
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3. Per quanto attiene al secondo
fattore di mutamento – la consistenza dell’interesse
legittimo - è fatto ben noto che l’interesse
sostanziale (chiamiamolo ancora così) si presenta
sempre meno differenziato e personale.
La sfera dell’individuo non è più caratterizzata
in senso proprietario, come era fino alla metà del
secolo scorso. L’interesse del soggetto non è più davvero
privato, ma, al contrario, presenta una forte connotazione
sociale, il singolo tende a svolgere sempre più spesso
la propria esistenza in una dimensione sociale
e globale e la stessa Costituzione novellata (art.
118, ult. co) richiede allo Stato, alle Regioni,
alle Città metropolitane, Province e Comuni di
favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
ed associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
L’interesse (comunque lo si denomini: situazione
legittimante, situazione di fatto o interesse legittimo)
si incentra sempre più spesso non solo in capo
ad associazioni ed enti esponenziali, non necessariamente
dotati di personalità giuridica (si pensi alle
associazioni dei consumatori e degli utenti nel
recente codice del consumo – Dlgs. 6 settembre
2005 n. 206), ma anche su individui, interessati
però ad attivare un processo solo in quanto appartenenti
ad una determinata categoria sociale (l’imprenditore
rispetto ad un certo metodo di selezione del contraente,
il commerciante rispetto al rilascio a terzi di
un’autorizzazione all’apertura di un centro commerciale,
l’abitante di una certa zona del comune rispetto
alla realizzazione di una discarica e così via).
Dà la misura di quest’evoluzione in atto – sebbene
espressione di un orientamento giurisprudenziale
tutt’altro che uniforme – la riconosciuta legittimazione
ad impugnare immediatamente un bando per un concorso
od una gara, laddove contenga clausole c.d. escludenti,
a prescindere dalla preventiva presentazione della
domanda di partecipazione[5].
E’ evidente che, ritenendo superflua la previa
presentazione della istanza di partecipazione,
si esclude la necessità di differenziare il soggetto
legittimato dal quisque de populo in base ad un
dato formale ed esteriore, quale l’inoltro di un’istanza
di partecipazione che non potrà che essere rigettata,
non potendo l’amministrazione che applicare i propri
atti, o che addirittura potrebbe non essere neppure
presa in considerazione dall’amministrazione prima
della definizione del giudizio, e si àncora, invece,
l’azione all’affermazione di appartenenza ad un
dato gruppo o contesto sociale, che mira a relazionarsi
con l’autorità amministrativa, a prescindere da
un’utilità immediata e concreta ritraibile dalla
sentenza favorevole.
Ampliata così la base legittimante, l’interesse
a ricorrere non è più in correlazione con la sfera
soggettiva del soggetto agente, ma deve essere
rapportato all’ambito sociale di appartenenza[6].
E tale impostazione – vorrei aggiungere – mi sembra
si sposi perfettamente anche con l’attuale fisionomia
della tutela cautelare, che, per quanto rafforzata
nei contenuti, risulta di fatto dequotata, per
lo meno nella sua tradizionale dimensione di misura
provvisoria e strumentale rispetto alla pronuncia
di merito, specie nei processi regolati dall’art.
23 bis l. tar.
Non c’è, infatti, nel caso sopra ipotizzato un
pregiudizio grave per il ricorrente che possa irreparabilmente
materializzarsi nelle more della trattazione del
merito del ricorso. Il ricorrente non può, infatti,
essere escluso per il fatto stesso di non aver
neppure chiesto di partecipare ed in ipotesi – anche
dopo l’accoglimento del ricorso e la riformulazione
del bando - potrebbe anche non presentare affatto
domanda di partecipazione.
Il periculum è semmai sociale e va rimosso con
celerità, come indica il legislatore di questi
ultimi anni, prima ancora che esso possa produrre
un danno effettivo.
Il pregiudizio non è più direttamente apprezzabile
in relazione alla situazione del ricorrente, ma
risiede tutto nella vigenza di una regola concorsuale
illegittima, la cui illegittimità può essere prospettata
al giudice da colui che, per il sol fatto di trovarsi
in una determinata situazione sociale (l’imprenditore
operante nel settore o il soggetto munito di un
certo titolo di studio o appartenente ad una specifica
categoria, ad es. lavoratore socialmente utile),
pretende che la sua sfera giuridica “aperta” non
venga ridimensionata da un’azione amministrativa
non conforme ai principi di legalità e buona amministrazione.
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4. Questi brevi cenni bastano – a
me pare - per avvertire come l’interesse ad agire
sia ormai altro, anzi sia ormai la “quinta ruota
del carro” (REDENTI).
Il processo, per lo meno quello amministrativo,
non richiede, neppure per gli interessi pretensivi,
un interesse ulteriore, distinto dall’interesse
sostanziale. I due momenti, quello sostanziale
e quello processuale, come sospinti da un vorticoso
moto circolare, che non consente più di stabilire
quale precede e quale segue, hanno finito per sovrapporsi,
fino a confondersi[7].
Nel caso di interessi oppositivi l’interesse è collegato
direttamente al bene che si vuole conservare e
del quale già si era titolari.
Nel caso di interessi pretensivi - dove di fatto
si era avvertita maggiormente l’esigenza di rintracciare
un interesse ulteriore che servisse essenzialmente
come canone pratico per identificare l’interesse
sostanziale ancora solo preteso, ambito - l’utilità del
processo, in una giurisdizione piena quale è divenuta
la giurisdizione amministrativa, è nient’altro
che l’utilità, non più strettamente individuale,
sottesa all’interesse legittimo e misconosciuta
dall’amministrazione, la quale potrà essere soddisfatta,
grazie all’intervento giurisdizionale, o da una
nuova azione amministrativa conformata ai precetti
indicati dal giudice in sentenza o da un ristoro
di tipo economico.
In questa evoluzione aggiungerei che gioca un ruolo
decisivo il precetto dell’effettività della tutela
giurisdizionale, che poi a ben vedere non significa
nient’altro che – ancora una volta – utilità della
stessa.
L’effettività della tutela, questo nuovo mito della
giustizia amministrativa, quasi avvertendo il vecchio
interesse a ricorrere come un ingombrante sbarramento
posto innanzi alla porta d’accesso alla tutela
giurisdizionale, ha finito per spazzarlo via, sostituendo,
pertanto, al vantaggio individuale ritraibile dall’annullamento
un risultato meno formale, più pieno e concreto
che punta direttamente al bene rivendicato o, in
alternativa, al risarcimento del danno.
L’attenzione si è così spostata dall’utilità come
condizione dell’azione all’utilità come effetto
dell’azione, lasciando così l’azione nel suo sorgere
avvinta solo all’interesse sostanziale.
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5. Vorrei concludere questo mio
intervento segnalando una recente disposizione:
l’art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – codice
dei beni culturali e del paesaggio – che, con
riferimento all’autorizzazione paesaggistica,
al co. 11, non solo prevede la legittimazione
delle associazioni ambientaliste portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi dell’art.
13 della l. 8 luglio 1986 n. 349 e di qualsiasi
altro soggetto pubblico o privato che ne abbia
interesse, ma giunge a stabilire che il ricorso
debba essere deciso “anche se, dopo la sua proposizione
ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari
di rinunciare o di non avere più interesse”.
Non è la sede neppure per accennare ai molteplici
problemi di carattere applicativo che la norma
di certo solleverà. Nell’ottica dell’analisi fin
qui svolta non può però non sottolinearsi la sua
portata innovativa.
E’ vero che la disposizione in parola riguarda
una materia circoscritta, specifica e molto particolare
quale è quella della tutela ambientale, ma è vero
anche che si tratta di “materia-sentinella”, che
da sempre funge da spia delle più significative
spinte innovative, sia in campo sostanziale che
processuale, che da quest’ambito si propagano poi
a tanti altri (penso alla materia degli interessi
diffusi e dell’accesso).
L’articolo in questione, prescrivendo che il giudice
debba definire nel merito la vicenda contenziosa
anche se chi l’ha proposta abbia dichiarato di
non avervi più interesse, per la prima volta positivizza
l’irrilevanza di un’utilità della decisione concepita
nella sola ottica del ricorrente e l’interesse
al corretto operato dell’amministrazione prevale
così su tutta la scena, trascendendo le parti in
causa.
Il futuro della giustizia amministrativa, che per
gli ottimisti è “interiore”[8] e per i pessimisti
incerto, nel graduale stemperarsi dell’interesse
a ricorrere, sembra così incamminarsi verso una
giurisdizione di diritto oggettivo.
Ma – come per ogni cosa della vita - non appena
ci si ferma per riflettere il futuro è già presente,
anzi passato.
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* Testo dell’intervento svolto
il 27 ottobre 2005 alla Tavola Rotonda sul tema “Presente
e futuro della giustizia amministrativa”, tenutasi
al Polo didattico di Cosenza – Università degli
Studi “Magna Graecia” in occasione della presentazione
del volume di Nazareno SAITTA, Sistema di Giustizia
Amministrativa, ed. Giuffrè, 2005.
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[1] Sui caratteri dell’interesse
a ricorrere nel processo amministrativo cfr,
tra le tante, Tar Napoli, VI, 14 febbraio 2005
n. 1046 in Foro amm. – Tar, 2005, 476; Tar Piemonte,
II, 4 ottobre 2003 n. 1220, in op.ult.cit., 2003,
2841; Cons. St., IV, 14 luglio 1997 n. 710 in
Foro amm., 1940; Id, V, 17 ottobre 1987 n. 637,
in Cons. St., 1987, 1433.
[2] In Cons. St., 2005, 1016.
[3] E’ la decisione n. 5196 del 3 ottobre 2002,
in Cons. St., 2002, 2108.
[4] In Foro amm. - CS, 2005, 1580, con nota di
A. ROMEO, Alla ricerca dell’utile: dall’interesse
legittimo all’interesse a ricorrere.
[5] Vd., tra le più recenti, Cons. St., IV, 14
giugno 2005 n. 3113, in Cons.St., 2005, 1022. L’orientamento
di segno opposto era stato espresso dall’Adunanza
Plenaria nella decisione 29 gennaio 2003 n. 1,
in Dir.proc.amm., 2003, 792 con nota di L.R. PERFETTI,
Interesse a ricorrere e confini dell’azione di
annullamento. Il problema dell’impugnazione del
bando di gara.
[6] La questione è avvertita anche a livello comunitario
in relazione alla nozione di persona individualmente
interessata da una decisione ai sensi dell'art.230,
quarto comma, CE: vd. Corte di Giustizia, VI, 1
aprile 2004 n. 263, con nota di V. PAMIO, La Corte
di Giustizia si lascia sfuggire un’ulteriore occasione:
l’interesse diretto e individuale rimane presupposto
ineliminabile per esperire l’azione di annullamento
ex art. 230, comma 4°, Trattato CE , in www.giust.amm.,
4/2004
[7] Sosteneva l’ambiguità e l’inutilità della distinzione
tra interesse a ricorrere e interesse sostanziale
in conseguenza dell’intensificarsi dell’azione
amministrativa G. ROMEO in Interesse legittimo
e interesse a ricorrere: una distinzione inutile,
in Foro.amm., 1989, 2269.
[8] L’espressione è del Pres. GIACCHETTI, che nella
relazione “Federalismo e futuro interiore della
giustizia amministrativa” al convegno "La Giustizia
Amministrativa tra nuovo modello regionale e modello
federale", Palermo, 30-31 ottobre 2000, in www.giustizia-amministrativa.it,
ha auspicato la presenza in giudizio, almeno per
alcune materie, di un pubblico ministero che assicuri “realmente
la giustizia nell'amministrazione, dal momento
che in uno stato moderno non può più ritenersi
ammissibile che la tutela giurisdizionale di preminenti
interessi pubblici sia rimessa esclusivamente all'iniziativa
privata”.
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