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| n. 11-2005 - © copyright |
FILIPPO LUBRANO
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| Ancora in tema di giudizio
di inidoneità e motivazione nei concorsi notarili
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1. Il tema della motivazione dei
giudizi di inidoneità nei concorsi notarili è stato
recentemente esaminato nella nota pubblicata in
questa Rivista con il titolo “Giudizio di inidoneità
e motivazione nei concorsi notarili”: in quella
occasione è stato messo in rilievo il carattere
aberrante dal punto di vista sostanziale dell’orientamento
del Consiglio di Stato Sezione Sesta 7 ottobre 2005,
n. 4718 (che riconosce titolo alla motivazione ai
candidati inidonei in quanto insufficienti – punteggio
inferiore a 90 –,mentre non riconosce titolo alla
motivazione per i candidati sufficienti ma inidonei
– punteggio da 91 a 195 – ), rilevando peraltro
come dal punto di vista letterale l’interpretazione
del Consiglio di Stato trovasse fondamento nella
scissione della valutazione in due fasi e cioè in
un giudizio di sufficienza (in quanto tale da motivare
in caso di valutazione negativa) e in una numerica
assegnazione per i candidati valutati positivamente
dei punteggi aggiuntivi (non motivati appunto in
quanto punteggi numerici).
Con la sentenza che viene ora annotata il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, Sezione Prima
11 novembre 2005, n. 11027, mostra di rendersi conto
della irrazionalità del trattamento deteriore fatto
ai candidati inidonei ma sufficienti rispetto ai
candidati inidonei in quanto insufficienti e specificamente
rileva che “non si vede la ragione per la quale
anche i candidati che vengano esclusi nonostante
abbiano raggiunto la sufficienza non debbano essere
(rectius: possano non essere) garantiti nella stessa
misura di coloro che vengono esclusi per non averla
raggiunta”: si afferma, quindi che, avendo l’Amministrazione
stabilito un criterio di trasparenza, non avrebbe
potuto determinare “una situazione disparitaria
rispetto a situazioni analoghe, limitando la garanzie
– e i diritti di difesa – esclusivamente e proprio
a discapito di quella più meritevole fra le due
categorie degli esclusi”.
2. La soluzione, come si è accennato, è perfettamente
logica. Resta, però, da vedere cosa succederà in
seguito e, in particolare, se la tesi ora sostenuta
resisterà alla critica dell’Avvocatura dello Stato
e del Consiglio di Stato, che sicuramente sarà basata
sulle argomentazioni letterali richiamati dalla
precedenza ordinanza; e, nel caso positivo, su quali
argomenti ricostruttivi sarà fondata la necessità
di una specifica motivazione anche per i candidati
sufficienti ma inidonei.
In relazione al secondo profilo sopra delineato
(che è quello di particolare interesse a questo
momento) la necessità della motivazione potrebbe
affermarsi da due punti di vista: in relazione al
giudizio di idoneità pronunciato a seguito della
prima valutazione, nel senso che ove motivato possa
poi costituire base per giudicare della legittimità
dei punteggi numerici aggiuntivi (che potrebbero
risultare ingiustificati in quanto insufficienti
rispetto alla precedente motivata valutazione di
sufficienza), o in relazione ai punteggi aggiuntivi,
che pur se numerici dovrebbero essere corredati
da una adeguata motivazione. La soluzione prevista
presenta aspetti dubbi in ambedue le prospettazioni:
nel primo caso (motivazione del giudizio di sufficienza)
l’elemento motivazionale non costituisce certo un
elemento particolarmente “forte” per assicurare
la valutazione di congruenza dei successivi punteggi
numerici; d’altro canto l’affermazione che anche
i punteggi numerici debbano essere motivati forse
è ancora troppo “avanzata” per potere fidare che
venga adottata dalla giurisprudenza amministrativa
(per gli inevitabili riflessi che avrebbe in via
generale, come è del resto dimostrato anche da quanto
affermato nella prima parte della sentenza annotata).
Probabilmente, quindi, la impostazione da seguire
passa attraverso la contestazione delle legittimità
costituzionale della particolare normativa in tema
di valutazione degli elaborati nel concorso notarile:
una normativa che, pur non essendo contrastante
con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa
in tema di motivazione dei punteggi numerici (come
ribadito nella prima parte della sentenza annotata),
determina una illegittimità in dipendenza dell’orientamento
manifestato dall’Amministrazione nel senso di motivare
la prima valutazione ove essa abbia carattere negativo,
in tal modo determinando l’illegittimità sostanziale
per la mancanza di motivazione nel caso dei sufficienti
non idonei e conseguentemente “mettendo in crisi”
il sistema dell’art. 24 r.d. n. 1953/1926.
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