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n. 11-2005 - © copyright

 

FILIPPO LUBRANO

Ancora in tema di giudizio di inidoneità e motivazione nei concorsi notarili


1. Il tema della motivazione dei giudizi di inidoneità nei concorsi notarili è stato recentemente esaminato nella nota pubblicata in questa Rivista con il titolo “Giudizio di inidoneità e motivazione nei concorsi notarili”: in quella occasione è stato messo in rilievo il carattere aberrante dal punto di vista sostanziale dell’orientamento del Consiglio di Stato Sezione Sesta 7 ottobre 2005, n. 4718 (che riconosce titolo alla motivazione ai candidati inidonei in quanto insufficienti – punteggio inferiore a 90 –,mentre non riconosce titolo alla motivazione per i candidati sufficienti ma inidonei – punteggio da 91 a 195 – ), rilevando peraltro come dal punto di vista letterale l’interpretazione del Consiglio di Stato trovasse fondamento nella scissione della valutazione in due fasi e cioè in un giudizio di sufficienza (in quanto tale da motivare in caso di valutazione negativa) e in una numerica assegnazione per i candidati valutati positivamente dei punteggi aggiuntivi (non motivati appunto in quanto punteggi numerici).
Con la sentenza che viene ora annotata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione Prima 11 novembre 2005, n. 11027, mostra di rendersi conto della irrazionalità del trattamento deteriore fatto ai candidati inidonei ma sufficienti rispetto ai candidati inidonei in quanto insufficienti e specificamente rileva che “non si vede la ragione per la quale anche i candidati che vengano esclusi nonostante abbiano raggiunto la sufficienza non debbano essere (rectius: possano non essere) garantiti nella stessa misura di coloro che vengono esclusi per non averla raggiunta”: si afferma, quindi che, avendo l’Amministrazione stabilito un criterio di trasparenza, non avrebbe potuto determinare “una situazione disparitaria rispetto a situazioni analoghe, limitando la garanzie – e i diritti di difesa – esclusivamente e proprio a discapito di quella più meritevole fra le due categorie degli esclusi”.

2. La soluzione, come si è accennato, è perfettamente logica. Resta, però, da vedere cosa succederà in seguito e, in particolare, se la tesi ora sostenuta resisterà alla critica dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, che sicuramente sarà basata sulle argomentazioni letterali richiamati dalla precedenza ordinanza; e, nel caso positivo, su quali argomenti ricostruttivi sarà fondata la necessità di una specifica motivazione anche per i candidati sufficienti ma inidonei.
In relazione al secondo profilo sopra delineato (che è quello di particolare interesse a questo momento) la necessità della motivazione potrebbe affermarsi da due punti di vista: in relazione al giudizio di idoneità pronunciato a seguito della prima valutazione, nel senso che ove motivato possa poi costituire base per giudicare della legittimità dei punteggi numerici aggiuntivi (che potrebbero risultare ingiustificati in quanto insufficienti rispetto alla precedente motivata valutazione di sufficienza), o in relazione ai punteggi aggiuntivi, che pur se numerici dovrebbero essere corredati da una adeguata motivazione. La soluzione prevista presenta aspetti dubbi in ambedue le prospettazioni: nel primo caso (motivazione del giudizio di sufficienza) l’elemento motivazionale non costituisce certo un elemento particolarmente “forte” per assicurare la valutazione di congruenza dei successivi punteggi numerici; d’altro canto l’affermazione che anche i punteggi numerici debbano essere motivati forse è ancora troppo “avanzata” per potere fidare che venga adottata dalla giurisprudenza amministrativa (per gli inevitabili riflessi che avrebbe in via generale, come è del resto dimostrato anche da quanto affermato nella prima parte della sentenza annotata).
Probabilmente, quindi, la impostazione da seguire passa attraverso la contestazione delle legittimità costituzionale della particolare normativa in tema di valutazione degli elaborati nel concorso notarile: una normativa che, pur non essendo contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di motivazione dei punteggi numerici (come ribadito nella prima parte della sentenza annotata), determina una illegittimità in dipendenza dell’orientamento manifestato dall’Amministrazione nel senso di motivare la prima valutazione ove essa abbia carattere negativo, in tal modo determinando l’illegittimità sostanziale per la mancanza di motivazione nel caso dei sufficienti non idonei e conseguentemente “mettendo in crisi” il sistema dell’art. 24 r.d. n. 1953/1926.

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