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| n. 11-2005 - © copyright |
NICCOLO' ABRIANI
ALFONSO CELOTTO
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| Diritto di accesso dei
consiglieri comunali e provinciali e doveri di amministratori
e sindaci nelle società per azioni partecipate da enti locali:
primi appunti
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Indice: 1. Il diritto di accesso
dei consiglieri comunali e provinciali nella più
recente evoluzione giurisprudenziale. – 2. Doveri
di riservatezza degli amministratori delle società
azionarie e tutela dell’efficienza dell’impresa
sociale (e della competitività del sistema). – 3.
Limiti ai diritti di informazione degli azionisti
(pubblici e privati). – 4. Prime conclusioni (con
una postilla sulle società che risultano affidatarie
di servizi in house).
1. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali
e provinciali nella più recente evoluzione giurisprudenziale.
L’art. 43, comma 2, del Testo unico degli enti locali
statuisce: «I consiglieri comunali e provinciali
hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente,
del comune e della provincia, nonché dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie
e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento
del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto
nei casi specificamente determinati dalla legge».
Il problema dell’ambito e della portata del diritto
di accesso dei consiglieri comunali e provinciali
nelle società partecipate ai sensi dell’art. 43
TUEL va confrontato e letto in connessione con le
più generali norme sul diritto di accesso previste
dalla legge n. 241 del 1990 (e successive modificazioni),
anche per evitare situazioni di conflitto rispetto
alle norme di diritto societario.
In buona sostanza, si tratta di operare un bilanciamento
tra gli interessi in campo, per rinvenire le soluzioni
più ragionevoli e plausibili. Trattandosi di situazioni
soggettive poste da corpus normativi differenziati
in relazione ad esigenze diverse non è possibile
operare composizioni interpretative aprioristiche
e assolute. Occorre procedere mediante una analisi
concreta delle fattispecie e delle loro possibili
sovrapposizioni, per raggiungere risultati interpretativi
adeguati alle medesime. In pratica, sono necessarie
ponderazioni che non sono suscettibili di essere
generalizzate, non potendosi mai stabilire se una
posizione soggettiva sia sovraordinata ad altre,
in assoluto. Le tecniche di bilanciamento idonee
al nostro caso, più semplicemente, mirano a stabilire
se un certo valore, rispetto ad un certa fattispecie
sia prevalente o recessivo rispetto ad altro valore
(o principio): più che un definitional balancing
si opera attraverso un balancing ad hoc.
Occorre partire dalla portata dell’art. 43, 2° comma,
TUEL, oggetto di perplessità in dottrina[1], ma
chiarita dalla giurisprudenza, soprattutto dalla
recentissima decisione del Cons. Stato, 20 ottobre
2005, n. 5879[2], nella cui motivazione si afferma
che «i consiglieri comunali hanno un non condizionato
diritto di accesso a tutti gli atti che possano
essere d’utilità all’espletamento del loro mandato
(…) al fine di valutare – con piena cognizione –
la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione»,
precisando altresì che «il diritto di avere dall’ente
tutte le informazioni che siano utili all’espletamento
del mandato non incontra alcuna limitazione derivante
dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere
è vincolato all’osservanza del segreto»[3].
Sotto altro versante, solo apparentemente convergente,
si colloca l’importante decisione del Cons. Stato,
resa in Adunanza plenaria il 20 giugno 2005, n.
5[4] ha affermato il principio in base al quale
la disciplina relativa al diritto di accesso prevista
dagli art. 22 e ss. della legge 7 agosto del 1990,
n. 241 trova applicazione nei confronti non solo
delle pubbliche amministrazioni ma anche dei soggetti
privati chiamati all’espletamento di compiti di
interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi,
società ad azionariato pubblico etc), i quali possono
dunque essere soggetti al giudizio di ottemperanza
dell’obbligo di esibizione dei documenti, se del
caso con nomina di un commissario ad acta.
Al proposito, la motivazione della decisione rileva
che «l’obbligo pubblicistico di esibizione dell’atto
non si pone come incompatibile con l’acquisizione
della veste privatistica di società per azioni conseguita
dalla nuova istituzione risultando la detta società,
per gli interessi pubblici perseguiti, sottoposta
iure proprio al regime pubblicistico dell’accesso».
Si tratta di una fattispecie particolare, in quanto
ha ad oggetto una richiesta di accesso promossa
da un privato (lo Studio Castiglione s.p.a.) agli
atti con i quali un ente pubblico economico (Ente
autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona)
aveva revocato al primo l’incarico di broker assicurativo,
per conferirlo ad altri. Si trattava dunque di un
ente in origine pubblico, nei cui confronti era
già stato affermato dal giudice amministrativo un
obbligo di ottemperanza, e che, sempre disattendendo
tale obbligo, si era successivamente trasformato
in S.p.a.. Con riferimento a questa peculiare situazione
di fatto, il Consiglio di Stato ha statuito che
«l’obbligo di provvedere all’esibizione del documento
deve ritenersi transitato nel nuovo soggetto di
diritto privato» ed ha conseguentemente proceduto
alla nomina di un Commissario ad acta, per
il caso che la s.p.a. mantenesse ancora un comportamento
inadempiente, conferendo tale funzione «al Presidente
della Giunta regionale della Regione Lombardia,
con facoltà di delega da parte di quest’ultimo ad
un funzionario regionale con qualifica dirigenziale,
affinché, avvalendosi anche, occorrendo della collaborazione
della forza pubblica, compia le attività alle quali
è tenuto il trasgressore, previa comunicazione da
parte della interessata società Studio Castiglione
del perdurante inadempimento della Cremona Fiere
s.p.a.».
Questa equiparazione delle società a partecipazione
pubblica agli enti pubblici economici – con la connessa
realizzabilità anche nei confronti delle prime del
giudizio di ottemperanza dell’obbligo di esibizione
del documento – è stata operata dal Consiglio di
Stato con esclusivo riferimento alla disciplina
relativa al diritto di accesso spettante alla
generalità dei cittadini di cui agli artt. 22
e ss. della legge n. 241 del 1990. Si tratta di
una disciplina:
che si colloca su un piano profondamente diverso
sul piano assiologico e della ratio ad essa
sottesa, rispondendo alla finalità di ordine costituzionale,
riconducibile agli artt. 3 e 97 Cost.[5].
opportunamente circoscritta, sotto il profilo dell’oggetto,
ai soli dati «comunque utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa» (e non a tutti i dati «in possesso»
dell’amministrazione comunale e provinciale) e comunque
condizionata dal presupposto soggettivo che l’istante
sia portatore di un «interesse diretto, concreto
e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso»;
che non implica una alterazione nei rapporti tra
gli azionisti della società partecipata[6].
Va infine posto in rilievo che tale linea interpretativa
trova un preciso riscontro normativo nelle modifiche
apportate all’art. 23 dalla cit. legge n. 241 del
1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora,
nella recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta
fino ad iscrivere - agli effetti dell’assoggettamento
alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche
amministrazioni anche i soggetti che svolgono
(come nella specie) attività di pubblico interesse
(viceversa, l’art. 43, al pari dell’art. 31, comma
5 della l. n. 142 del 1990, fa esclusivo riferimento
a comuni, province e alle «loro aziende ed enti
dipendenti»).
2. Doveri di riservatezza degli amministratori delle
società azionarie e tutela dell’efficienza dell’impresa
sociale (e della competitività del sistema).
Le considerazioni sin qui svolte inducono dunque
ad escludere la possibilità di trasporre al diritto
di accesso dei consiglieri comunali e provinciali
di cui all’art. 43 T.U.E.L. le conclusioni raggiunte
dalla più recente giurisprudenza amministrativa
in ordine all’estensione alle società a partecipazione
pubblica delle regole in tema di diritto di accesso
dei cittadini ex artt. 22 e ss. della legge
n. 241 del 1990.
Un simile approdo interpretativo, oltre ad essere
obiettivamente insuscettibile di automatica traslazione
per le irriducibili differenze che connotano i due
istituti, si rivela di dubbia compatibilità rispetto
ai principi imperativi che informano le società
a base azionaria, quali delineati e precisati dalla
recente riforma del diritto societario (d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6 e successive correzioni).
Al proposito assumono rilievo i nuovi artt. 2381
e 2403-bis cod. civ., da una lettura coordinata
dei quali si può desumere un generale obbligo degli
amministratori di preservare la riservatezza della
gestione dell’impresa azionaria, a tutela dell’efficienza
della stessa e a presidio della competitività del
sistema economico che ha in tale tipo societario
la forma elettiva di esercizio delle più importanti
attività imprenditoriali.
In particolare, nello scenario normativo che la
riforma ha inteso delineare per la società per azioni,
risulta con evidenza che:
a) gli amministratori hanno il potere (recte,
in linea di principio, il dovere) di
negare l’accesso ai documenti relativi alla gestione
dell’impresa azionaria a soggetti estranei agli
organi di amministrazione e controllo, ancorché
si tratti degli azionisti, indipendentemente dalla
natura pubblica o privata degli stessi;
b) gli amministratori delegati hanno il dovere di
fornire al Consiglio di amministrazione, convocato
ai sensi di legge e di statuto, tutte le informazioni
relative alla gestione dell’impresa, ancorché riservate
(art. 2381, comma 5, c.c.);
c) gli amministratori delegati hanno il potere (che
può risultare, in relazione alla fattispecie concreta,
un potere-dovere) di rifiutare l’accesso alla documentazione
amministrativa richiesto dagli altri consiglieri
di amministrazione, che, al di fuori delle informazioni
che hanno il diritto di richiedere nel momento collegiale
delle riunioni del Consiglio, sono sprovvisti di
poteri individuali di ispezione e controllo (salvo
che facciano parte dell’Internal audit, ovvero
del Comitato per il controllo della gestione del
sistema monistico o ancora dell’Organismo di sorveglianza
che deve essere previsto nel modello di prevenzione
dei reati, adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001);
d) un potere individuale di ispezione e controllo
è invece espressamente riconosciuto ai componenti
del collegio sindacale, per consentire loro di effettuare
una vigilanza constante sull’operato dell’organo
amministrativo, e in particolare sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione (art. 2403-bis,
primo comma c.c.).
Dal confronto tra quest’ultima disposizione e il
nuovo art. 2381 del codice civile, si evince in
termini sufficientemente univoci che gli amministratori
di società per azioni non possono rivolgersi direttamente
agli amministratori delegati, né tanto meno alla
c.d. struttura aziendale dell’impresa gestita in
forma di s.p.a., ma possono esercitare il proprio
diritto-dovere di informazione unicamente nell’ambito
dell’organo collegiale. Mentre infatti l’art. 2403-bis,
primo comma c.c. statuisce che «i sindaci possono
in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo», l’ultimo comma
dell’art. 2381 ha invece cura di precisare che «ciascun
amministratore può chiedere agli organi delegati
che (…) siano fornite informazioni relative alla
gestione della società» unicamente in consiglio.
Rispetto alla previgente disciplina, la circostanza
che il nuovo art. 2381 abbia puntualmente regolato
il potere dei consiglieri di amministrazione di
acquisire informazioni sulla gestione può essere
letto sia “in positivo” che “in negativo”.
In positivo, nel duplice senso di chiarire
a) che al dovere di informare degli
amministratori delegati fa riscontro uno speculare
dovere dei consiglieri non esecutivi di valutare
l’adeguatezza delle informazioni ricevute – e, ove
ritenuto necessario, di richiederne ulteriori –
e b) che tali diritti (in senso atecnico)
non sono comprimibili dall’autonomia statutaria.
In negativo, nel senso che con la prescrizione
in esame si è altresì inteso contestualmente delimitare
l’ambito temporale e spaziale entro il quale il
consigliere può esercitare tale potere dovere.
In particolare, la precisazione dettata nel sesto
comma, laddove si prevede che gli organi delegati
devono rispondere “in consiglio” vale anche
ad escludere:
a) il diritto di ottenere informazioni ad horas,
ma solo nella tempistica delle adunanze consiliari
che certamente il consigliere può anche influenzare
attraverso la richiesta di convocazione rivolta
al presidente (richiesta che non può essere disattesa,
se pertinente e non emulativa);
b) la possibilità per il consigliere di compulsare
i dirigenti e il personale della società se non
nei casi in cui ciò si inquadri nell’attività procedimentalizzata
dell’internal auditing o dell’organismo di
vigilanza previsto dal d.lgs 231/2001[7].
Il dato normativo trova giustificazione nell’esigenza
di tutelare l’efficienza dell’impresa azionaria
rispetto agli intralci che potrebbero facilmente
derivare alla sua organizzazione da continue richieste
di informazioni e documenti da parte di amministratori
non esecutivi, richieste a volte pertinenti, a volte
magari fuori luogo.
Rispetto alla soluzione di principio che esclude
ogni relazione di tipo informativo tra consiglieri
e dipendenti della società, l’intenzione del legislatore
era probabilmente di impostare la dialettica tra
consiglieri e organi delegati in termini di “circuito
chiuso”, in modo che, davanti a un problema di carenza
di informazione, sia sempre possibile stabilire
con sufficiente esattezza se vi sia stata un’omissione
nella sua componente transitiva - quella cioè dovuta
spontaneamente dagli organi delegati - ovvero in
quella riflessiva, rendendo più agevole ricostruire
a posteriori il punto e la direzione verso
la quale il flusso informativo si è - per così dire
- interrotto.
L’art. 2381 c.c. conferma dunque, indirettamente,
l’assenza nel nostro ordinamento di poteri ispettivi
individuali degli amministratori, nel solco di un
orientamento già espresso, prima della riforma,
da una autorevolissima dottrina[8], ed ora quasi
unanimemente ribadito dai primi e più autorevoli
commenti alla riforma, ove si è puntualmente chiarito
che il nuovo scenario normativo «non consente indagini
dirette o “dirette” acquisizioni di documenti da
parte del consiglio e ancor meno di singoli consiglieri
su singoli fatti»[9].
La tesi che nega poteri individuali di ispezione
e controllo in capo ai singoli amministratori –
che trova del resto, come già si è segnalato, conferma
a contrario nell’espresso riconoscimento
di tale prerogativa operato, a favore dei componenti
del collegio sindacale, dall’art. 2403-bis,
primo comma c.c. – è stata recepita anche dalla
Circolare Assonime n. 18 del 2005[10] dove
si segnala che, se in linea di principio «i consiglieri
deleganti devono essere messi in condizione di percepire
dalle informazioni ricevute il complessivo andamento
economico-aziendale della società, in modo da avere
un quadro non solo attuale della gestione, ma anche
indicativo dell’evoluzione della società», tuttavia
«il legislatore ha precluso al singolo amminsitratore
la possibilità di indirizzare direttamente la richiesta
agli organi delegati stabilendo che, in ogni caso,
le informazioni richieste vanno riferite al consiglio
in composizione collegiale».
3. Limiti ai diritti di informazione degli azionisti
(pubblici e privati).
Dalle conclusioni ora raggiunte in ordine all’interpretazione
del nuovo art. 2381 c.c. discende altresì, e a
fortori, che deve recisamente escludersi il
riconoscimento della legittimazione ad atti ispettivi
in capo a singoli azionisti e comunque a soggetti
estranei agli organi di amministrazione e controllo
della società.
Quest’ultima conclusione è del resto ulteriormente
avvalorata dall’art. 2403-bis cod. civ.,
ai sensi del quale «l’organo amministrativo può
rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci
l’accesso a informazioni riservate».
Sul tema del diritto di informazione del socio sembra
pacifico che non sussista un diritto dell’azionista
– sia esso pubblico o privato – di s.p.a. a interloquire
o avere informazioni o documenti dagli amministratori.
È solo nell’assemblea, e rispetto ai temi dell’ordine
del giorno, che il socio ha diritto a una piena
disclosure: è solo con l’ordine del giorno,
infatti, che la società dispone dell’eventuale riservatezza
delle informazioni[11].
Al di fuori di tale ambito, «è principio del tutto
pacifico che nelle società azionarie munite di organo
di controllo i soci, al d fuori dell’assemblea,
non hanno diritto alcuno di ricevere dagli amministratori
informazioni o notizie circa lo svolgimento degli
affari sociali»[12].
Tale soluzione merita oggi di essere rimeditata
e opportunamente precisata alla luce della nuova
disciplina dei gruppi di società, introdotta dagli
art. 2497 e ss. c.c., che sembra evidentemente presupporre
un potere-dovere degli amministratori degli enti
che esercitano attività di direzione e coordinamento
di acquisire informazioni relative alla gestione
delle società sottoposte a tale attività di direzione
e coordinamento. In quest’ultima prospettiva si
iscrivono anche le previsioni di cui al nuovo 2403-bis
cod. civ.[13], il quale stabilisce una larga
possibilità di scambio informativo tra il collegio
sindacale della società controllante e quello della
società controllate e al già ricordato art. 2381
cod. civ., il cui quinto comma prevede che gli organi
delegati delle società per azioni debbano informare
il consiglio e il collegio sindacale, tra l’altro,
circa «le operazioni di maggior rilievo compiute
dalla società o da sue controllate» (con
speculare potere-dovere degli altri consiglieri
di sollecitare tali informazioni). Sebbene nelle
disposizioni da ultimo citate non vi sia alcun riferimento
a una situazione di direzione e coordinamento, o
più latamente di «gruppo», quale presupposto di
esercizio del potere-dovere degli amministratori
e dei sindaci[14], deve tuttavia sottolinearsi che:
a) tali norme trovano diretta applicazione
unicamente nell’ipotesi in cui il soggetto che dispone
del controllo sia costituito in forma di società
per azioni; b) che i primi commenti alla
riforma tendono ad escludere dall’ambito operativo
delle disposizioni in esame le ipotesi di mero controllo,
per riferirle più selettivamente alle realtà propriamente
«di gruppo».
In effetti, il dubbio sull’estensione della fattispecie
può essere risolto - nell’uno e nell’altro caso
- pensando alla funzione cui è diretta l’informazione
sull’attività delle società controllate: essa è
un’informazione non rivolta a tenere sotto un più
stretto controllo la situazione patrimoniale delle
società controllate, che certamente ha ovvi riflessi
su quella della società controllante ma rispetto
alla quale l’informazione ordinaria (proveniente
cioè dal progetto di bilancio) o straordinaria (resa
senza indugio di fronte a situazioni di erosione
o perdita del capitale) sono sufficienti; l’informazione
periodica endoconsiliare, come pure l’informazione
interorganica tra diversi collegi sindacali, è diretta
a controllare l’attività degli organi delegati da
parte del consiglio e dell’intero consiglio da parte
del collegio sindacale; sembra doverne conseguire
che una specifica informazione circa attività e
operazioni poste in essere dalle società controllate
è giustificata solo nel caso in cui vi sia stata
e vi sia un’attività di influenza e orientamento
delle stesse da parte degli organi delegati (o del
consiglio di amministrazione) della società controllante[15],
che debba essere sottoposta a vaglio critico da
parte di chi (amministratore non esecutivo o sindaco)
è preposto al controllo.
Di fronte al mero controllo passivo, invece, rispetto
al quale sia cioè evidenziata l’assenza di ogni
influsso da parte della società controllante, non
vi è ragione di assumere la necessità di un dovere
informativo degli organi delegati nei confronti
del consiglio e, parallelamente, la sussistenza
di un obbligo di disclosure da parte dell’organo
amministrativo della società controllata di estensione
diversa rispetto a quella ordinariamente prevista
dalla disciplina generale[16].
Alla luce di tali considerazioni, si deve rilevare
che l’ente pubblico, quand’anche rivesta la qualifica
di azionista di controllo, non potrebbe godere di
un diritto di informazione di più ampia estensione
rispetto a quella accordata agli azionisti dalla
disciplina di diritto comune.
A conclusioni profondamente diverse si dovrebbe
giungere nell’ipotesi in cui la società partecipata
rivesta la forma di società a responsabilità
limitata, trovando applicazione in tal caso
la nuova regola dettata dall’art. 2476, comma 2,
cod. civ., che accorda a tutti i soci che non partecipano
all’amministrazione il «diritto di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e
di consultare, anche tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all’amministrazione»[17].
In ogni caso, e in conclusione, si deve sottolineare
che:
a) anche nelle società a responsabilità limitata
il perimetro del discorso riguarda pur sempre i
soci, e non già chiunque abbia un interesse anche
solo vagamente connesso all’attività della società
(restando altrimenti vulnerato il rapporto più intensamente
fiduciario presupposto dalla scelta di tale tipo
societario, ove si permettesse anche a terzi di
accedere alla documentazione relativa all’amministrazione
sociale) ;
b) nell’ipotesi di società per azioni, per
le quali il legislatore ha postulato in termini
inderogabili la prevalenza delle istanze di riservatezza
ed efficienza dell’impresa su quelle conoscitive
dei soci, deve comunque escludersi qualsiasi diritto
in capo agli azionisti – e dunque anche all’amministrazione
comunale o provinciale – di procedere ad ispezione
o forme di acquisizione “diretta” di informazioni
relative all’amministrazione delle società partecipate.
4. Prime conclusioni (con una postilla sulle
società che risultano affidatarie di servizi in
house).
Le riflessioni sin qui svolte consentono di pervenire
ad alcune prime, interlocutorie, conclusioni.
1. Il diritto di accesso accordato ai consiglieri
comunali e provinciali dall’art. 43 TUEL, ove riferito
alle società per azioni partecipate dall’amministrazione
comunale e provinciale, non può non essere modulato
in ragione del tessuto legislativo nel quale viene
a collocarsi, e dunque delle ricordate regole proprie
del sottoordinamento privatistico, che non possono
essere sovvertite o pretermesse né da una lettura
indebitamente estensiva della fonte primaria, né
tanto meno dalle prescrizioni contenute in fonti
gerarchicamente subordinate (quali i regolamenti
comunali).
2. Sotto il profilo assiologico si impone un contemperamento
tra le esigenze alla efficienza e competitività
del sistema economico, che ha nella società per
azioni la forma elettiva di esercizio dell’attività
di impresa di più significativo rilievo, e le istanze
conoscitive dei consiglieri comunali e provinciali,
che l’art. 43 TUEL testualmente riferisce alle sole
«aziende» del – ed «enti dipendenti» dal – Comune
e dalla Provincia.
3. In assenza di un’esplicita ricomprensione delle
società partecipate – in particolare, se in forma
di s.p.a. – deve ritenersi che la norma di cui all’art.
43 TUEL non possa alterare la trama dettata dal
codice civile, rivoluzionandone un principio cardine,
di cui si riconosce l’imperatività in quanto posto
a presidio dell’impresa azionaria, degli investimenti
in essa effettuati dallo stesso ente pubblico (oltre
che dai soci privati), dei suoi dipendenti e del
mercato al quale siano stati eventualmente offerti
in sottoscrizione titoli azionari o obbligazionari
della società stessa.
4. Deve comunque escludersi che ai consiglieri comunali
(e provinciali) possano attribuirsi poteri di accesso
ed ispezione superiori a quelli che l’attuale quadro
normativo permette di riconoscere all’ente pubblico
azionista e agli stessi consiglieri da questo nominati
all’interno dell’organo amministrativo della società
partecipata.
5. Nelle ipotesi di società miste, il riconoscimento
in capo ai membri del Consiglio comunale (o provinciale)
e agli stessi vertici dell’amministrazione comunale
(o provinciale) di poteri di ispezione e accesso
alla documentazione amministrativa di società partecipate
determinerebbe una disparità di posizioni tra azionista
pubblico e privato, suscettibile di ledere il principio
della parità di trattamento tra azionisti, enunciato
per le società per azioni dalla Seconda Direttiva
in materia societaria (e dunque da una fonte di
rango superiore rispetto tanto al codice civile
quanto al Testo unico degli enti locali).
Va ancora precisato che le conclusioni ora sinteticamente
tratteggiate sono destinate a valere per le società
a partecipazione pubblica regolate dal codice civile:
è per esse che deve senz’altro escludersi la possibilità
di una disapplicazione in via interpretativa, ad
opera della giurisprudenza pratica o teorica, di
scelte e principi enunciati dal legislatore per
la forma societaria prescelta (salva la prospettazione
di una questione di costituzionalità). Trattandosi
appunto di opzioni legislative, a diverso approdo
si dovrà pervenire – fermo restando il vincolo comunitario
sopra richiamato relativo alla parità di trattamento
tra azionisti – per le società a partecipazione
pubblica costituite in base a leggi speciali, nelle
quali si dettino regole di funzionamento peculiari,
divergenti rispetto alla paradigma di diritto comune.
In quest’ultima prospettiva si possono iscrivere
anche le società costituite ai sensi dell’art. 113
T.U.E.L. per l’esercizio di servizi locali di rilevanza
economica, che in tanto possono risultare direttamente
affidatarie di servizi pubblici (c.d. in house)[18],
in quanto rappresentino una sorta di articolazione
organizzativa dell’ente pubblico titolare del capitale
sociale, il quale – precisa la legge – deve essere
in grado di esercitare sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi.
E’ quest’ultimo, infatti, il primo presupposto richiesto
dal Testo unico per l’affidamento diretto, al quale
si aggiunge l’ulteriore e coessenziale condizione
che «la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici
che la controllano nella logica della concorrenza
per il mercato». Al riguardo non va peraltro dimenticato
che a tali condizioni per c.d. «funzionali» se ne
affianca una, non meno imprescindibile, di ordine
«strutturale», rappresentata dalla partecipazione
pubblica totalitaria (il che vale a superare
in radice i dubbi di compatibilità rispetto
al principio comunitario della parità di trattamento
tra azionisti).
Se tali peculiari fattispecie societarie, destinate
ad operare sotto il controllo dell’ente locale,
al punto da rappresentare (non solo metaforicamente)
una stanza nella “casa” dell’amministrazione (in
house, appunto), sembrano dunque attendibilmente
equiparabili alle «aziende» e agli «enti dipendenti»
ai quali fa riferimento, ai fin del diritto di accesso
dei consiglieri comunali e provinciali, l’art. 43
T.U.E.L., resta ancora una volta confermato – ed
anzi ribadito, a contrario, proprio dalle
diverse previsioni dettate per le società in
house – il difetto delle premesse normative
e sistematiche per approdare ad analogo risultato
con riferimento alle altre società a partecipazione
pubblica.
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[1] Cfr. Giorgis, Art. 43,
in A. Romano (cur.), Commentario al d.lg. 18
agosto 2000, n. 267, Padova, Cedam, 2005.
[2] Gerosa c. Comune di Alzate Brianza.
[3] V. anche Cons. Stato, 20 febbraio 2000, n. 940;
Id., 4 maggio 2004, n. 2716; Id., 9 dicembre 2004,
n. 7900.
[4] Studio castiglione s.r.l. c. Cremona fiere s.p.a.
[5] Si veda, con particolare chiarezza, Cons. Stato,
20 ottobre 2005, n. 5879, ove si sottolinea che
«il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti
del corpo elettorale comunale, pertanto, ha una
ratio diversa da quella che contraddistingue
il diritto di acceso ai documenti amministrativi
che è riconosciuto a tutti i cittadini».
[6] In particolare, uno squilibrio tra soci pubblici
e privati, di dubbia compatibilità rispetto al principio
di derivazione comunitaria della parità di trattamento
tra azionisti (v. la Seconda Direttiva Comunitaria
in tema di società).
[7] Ciò anche tenendo conto che l’art. 150 TUIF
prevede che i preposti al controllo interno riferiscano
(o siano invitati a riferire) solo ai sindaci (cioè
a soggetti che sono già dotati di poteri ispettivi),
mentre nessuna menzione, pur nelle recenti revisioni
della norma, viene fatta ai consiglieri che compongono
il comitato per il controllo interno.
[8] Si veda una ricognizione esaustiva in Gambino,
Sui poteri individuali dei componenti del consiglio
di amministrazione e del comitato esecutivo della
società per azioni, in Studi in onore di
Gastone Cottino, I, Torino, 1997, 641.
[9] Così Sandulli, Commento all’art. 2392 cod.
civ., in La riforma delle società, Commentario
a cura di Sandulli e Santoro, Giappichelli,
Torino, 2003, 475 s. In senso conforme v. altresì
Di Sabato, Diritto delle società, Giuffrè,
Milano, 2003, 286; Montalenti, Commento all’art.
2381 cod. civ., in Il nuovo diritto societario,
Commentario diretto da Cottino (et al.),
Zanichelli, Bologna, 2004, 682; Cagnasso, Brevi
note in rema di delega di potere gestorio nelle
società di ccapitali., in Società., 2003,
803; Nazzicone, Commento all’art. 2381 cod. civ.,
cit., 36. Contra v. Santosuosso, La riforma
del diritto societario, cit., 138, il quale
ritiene invece che «si dovrebbe comunque intendere
che il consigliere possa esaminare qualsiasi documento
non solo nel corso delle riunioni ma anche fuori
di esse, portando i documenti sociali anche fuori
della società».
[10] Sulla Circolare Assonime n. 18 del 2005 si
veda Rivista delle società, 2005, 891 ss.
[11] Per uno spunto in questa direzione cfr. Montagnani,
Commento all’art. 2374 cod. civ., in Niccolini-Stagno
d’Alcontres (a cura di), Società di capitali,
Jovene, I, 517.
[12] Per tale orientamento, cfr. Abbadessa, La
circolazione delle informazioni all’interno del
gruppo, in Atti di Venezia, Milano, 1996, I,
567.
[13] Per le società quotate v. art. 151 TUIF.
[14] Sul quale v. Magnani, Commento all’art.
2403-bis cod. civ., in Ghezzi (a cura
di), Collegio sindacale. Controllo contabile,
cit., 221, la quale, pur non enunciando il
problema, sembra sottintendere nella sua trattazione
la sussistenza di una situazione di direzione e
coordinamento quale presupposto della disposizione.
[15] Sembra rivolta in questa direzione Magnani,
Commento all’art. 2403-bis cod. civ.,
cit., 223, allorché rileva che «le diverse disposizioni
che prevedono flussi di informazione relative alle
società controllate … trovano … la loro ragion d’essere
nella considerazione che la corretta gestione della
controllante passa anche attraverso l’attività svolta
dalle controllate, non solo in quanto l’attività
delle seconde abbia riflessi sulla situazione della
prima, ma anche in quanto corretta amministrazione
significa anche corretto esercizio della direzione
delle controllate».
[16] Negavano, già prima della riforma, un diritto
della controllante in quanto tale a ricevere informazioni
dalla controllata Montalenti, Corporate governance:
raccomandazioni Consob e prospettive di riforma,
cit., 728 Rondinone, I gruppi di imprese
fra diritto comune e diritto speciale, Milano,
1999, 816 e 818, nt. 557; sembra invece postulare
un sistema di flussi informativi all’interno del
gruppo - inteso in senso ampio - Rescigno, La
Consob e la corporate governance: prime riflessioni
sulla comunicazione della Consob 20 febbraio 1997
in materia di controlli societari, cit., 773.
[17] In argomento v. Abriani,, Controllo individuale
del socio e autonomia contrattuale nella società
a responsabilità limitata, in Giur. Comm.,
2005, I, 155 ss.
[18] Sui più recenti sviluppi della giurisprudenza
comunitaria al riguardo cfr. A. Clarizia, La
Corte suona il de profundis per l’in house,
in www.giustamm.it.
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