1. La decisione oggetto di queste brevi osservazioni appare pienamente condivisibile nel suo esito finale di sottoporre al giudizio in via incidentale della Corte costituzionale la disciplina vigente nella Regione Lazio in tema di decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici regionali e di cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali (nella fattispecie concreta, dall'incarico di direttore generale di un'Azienda ospedaliera).
Essa appare meno condivisibile in alcuni non secondari passaggi delle argomentazioni che inducono a ritenere il Giudice rimettente la questione non manifestamente infondata; passaggi che non sembrano pienamente nitidi e congruenti, sino a legittimare qualche preoccupazione in ordine alla valutazione di ammissibilità che la Corte sarà chiamata a svolgere sulla questione sottopostale e che tradizionalmente conduce in termini abbastanza stringenti in ordine al carattere non perplesso o contraddittorio delle argomentazioni addotte.
2. L'ordinanza, infatti, invece di seguire la "via maestra" del possibile contrasto con i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, pure accennata (ma non adeguatamente sviluppata), si sofferma principalmente nell'ipotizzare la violazione di un principio fondamentale della materia, ex art. 117, terzo comma, Cost., posto dalla legislazione statale (d. lgs. n. 502 del 1992 come modificato dal d. lgs. n. 229 del 1999), il quale imporrebbe che al rapporto di lavoro del direttore generale della A.s.l. dev'essere garantita una stabilità ed autonomia incompatibili con la possibilità di una revoca anteriore alla durata triennale stabilita nel contratto.
C'è da dubitare che un principio fondamentale di tal fatta sia riscontrabile in una legislazione statale che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, conosce la decadenza automatica di taluni incarichi a qualifiche dirigenziali, decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (ad ogni Governo, si badi, con un meccanismo ad applicazione costante nel tempo) ex art. 19, comma 8, del d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 145 del 2002, e che, ancora più chiaramente, prevede una sorta di “clausola ghigliottina” in base alla quale gli incarichi di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, mentre per gli incarichi di funzione dirigenziale non generale si può, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, procedere a rotazione degli stessi (art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002, ma, per un ulteriore meccanismo di risoluzione anticipata dell'incarico, cfr. anche l'art. 6).
Si può dubitare, quindi, che i principi espressi dalla legislazione statale in questa (convulsa) fase dell’ordinamento italiano delle pubbliche amministrazioni vietino o non prevedano risoluzioni anticipate dell’incarico dirigenziale, specie dei direttori generali.
Né sembra convincente affermare che il settore della sanità regionale sia specificamente sottoposto a principi diversi ed opposti: da un lato la generalità delle espressioni della legge n. 145 del 2005, applicabili ad ogni settore, dall’altro l’evidente debolezza dell’argomento, accennato nell’ordinanza ed in base al quale il coinvolgimento del diritto fondamentale e costituzionalmente garantito alla salute imporrebbe regole organizzative diverse per il settore in questione (ma si tratta di un'affermazione che, di per sé, si presta ad essere utilizzata con riferimento a gran parte dei servizi pubblici oggetto di intervento dei pubblici poteri...) inducono a ritenere insussistente il principio fondamentale richiamato dal Consiglio di Stato e, quindi, non operante un vincolo in forza dell’art. 117, terzo comma Cost., nei confronti dei legislatori regionali.
In realtà, il filone argomentativo maggiormente suggestivo evocato nell’ordinanza è quello del – diretto ed immediato – contrasto con i parametri costituzionali di imparzialità e buon andamento di una disciplina, la quale preveda una decadenza di diritto dagli incarichi dirigenziali all’inizio di una nuova legislatura.
Altro è, infatti, prevedere ipotesi di revoca motivata degli incarichi dirigenziali a tempo, secondo quanto previsto da una legislazione che ha più volte superato il vaglio di costituzionalità (cfr. sentenze n. 313 del 1996, 309 del 1997 ed ordinanza n. 11 del 2002), altro è rimettere completamente la sorte del dirigente alla arbitraria determinazione della maggioranza di governo (regionale nel caso in esame, ma analoghe considerazioni possono valere per le amministrazioni statali), salva una possibile dilazione trimestrale della scadenza che, come osserva efficacemente il collegio, è in grado di condizionare ancora più intensamente il comportamento dell'interessato ancora in servizio, proprio in vista della possibile conferma nell’incarico.
In altri termini, le soluzioni della temporaneità degli incarichi dirigenziali e della motivazione della revoca sembrano realizzare un ragionevole equilibrio tra le due ispirazioni dell'imparzialità e buon andamento, presenti nella disciplina costituzionale della pubblica Amministrazione, da un lato e del carattere servente dell'Amministrazione stessa alla realizzazione dell'indirizzo politico di governo (statale, regionale, locale), dall'altro. Non altrettanto si può dire di quelle soluzioni le quali privano l'amministrazione di ogni tutela rispetto alle libere (rectius: arbitrarie) determinazioni della sfera della politica.
3. Come si è già accennato, questo tipo di argomentazioni scorre in modo non sempre esplicito nell'ordinanza in esame, mentre probabilmente avrebbe meritato di costituire l'esplicito asse di riferimento della questione di legittimità costituzionale.
In ogni caso, è ben presente nel Giudice rimettente la peculiarità dell'incarico dirigenziale pubblico. Stupisce, pertanto, e costituisce un elemento di contraddittorietà della motivazione, il riferimento che nelle righe finali dell'ordinanza viene operato alla materia dell'"ordinamento civile", affidato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e che sarebbe stato violato dalla previsione della decadenza automatica (salvo conferma) dall'incarico stesso.
Quanto fin qui sostenuto - e sostanzialmente ritenuto dallo stesso Giudice rimettente - dovrebbe mostrare l'impossibilità di una riconduzione della disciplina dell'incarico dirigenziale all'area dell'ordinamento civile. Le peculiarità della disciplina degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni non si prestano, in ragione dei peculiari valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento coinvolti, ad una lettura in chiave meramente privatistica della disciplina stessa; una chiave, la quale - si badi – se coerentemente applicata dovrebbe condurre a giustificare senza particolari problemi la recedibilità ad nutum (o quasi) da parte del datore di lavoro dal rapporto, secondo i principi che caratterizzano il rapporto di lavoro dei dirigenti privati, con il ché l'argomento utilizzato dal Giudice remittente si ritorcerebbe contro se stesso e non consentirebbe di sollevare questione di legittimità costituzionale invocando, direttamente o indirettamente, l’art. 97 Cost.
A tutto concedere, occorrerebbe distinguere tra rapporto di lavoro contrattualizzato del dirigente pubblico, del quale si potrebbe, forse, sostenere l'attrazione nella sfera dell'ordinamento civile e disciplina dell'incarico dirigenziale - che qui viene in rilievo - a tale sfera sicuramente estranea, ma i due profili non sembrano oggetto di separata considerazione nella decisione in commento.
4. Per concludere, siano consentite due ulteriori considerazioni "di contorno" sulla pronuncia considerata.
In primo luogo, non deve essere trascurata la circostanza che la norma centrale applicata nel giudizio e della cui legittimità costituzionale si dubita è l'art. 55 dello statuto della Regione Lazio, una norma, cioè, contenuta in un atto che molto ha fatto discutere i costituzionalisti per le modalità della sua approvazione, in conseguenza del mancato raggiungimento della maggioranza assoluta prescritta dall'art. 123 Cost. in occasione della prima delle due deliberazioni richieste; del successivo annullamento della deliberazione fondato sulla ragione della mancata illustrazione da parte del Presidente del Consiglio regionale del significato del voto sul progetto di statuto e della susseguente nuova deliberazione da parte del Consiglio (con raggiungimento della maggioranza richiesta).
In questa sede non interessa tornare su questa vicenda. Si intende soltanto sottolineare come il Giudice amministrativo non si sia posto (né sia stato sollecitato a porsi) il problema della effettiva vigenza o, quanto meno, della validità della norma statutaria invocata in giudizio. Esso avrebbe potuto ritenere lo statuto inesistente, o, preferibilmente, invalido per vizio procedimentale.
Nulla di questo è avvenuto. La norma statutaria ha trovato applicazione e la circostanza che essa sia sospettata di illegittimità costituzionale - ma per un vizio di natura ben diversa e di tipo "materiale" - non inficia tale circostanza. Di qui la necessità, per l'interprete, di rilevare come l'osservanza in fatto di tale norma ne corrobori, per così dire, l'esistenza, integrando quella che Carlo Esposito definiva una consuetudine confermativa della vigenza della norma stessa, in questo caso particolarmente importante, attesa la travagliata nascita della stessa.... Esula dai caratteri di questo scritto affrontare la questione se una singola applicazione giurisdizionale sia idonea a far ritenere definitivamente superati i problemi sopra accennati in ordine all'approvazione dello statuto laziale.
La seconda rapida osservazione finale attiene alla sede nella quale è stata sollevata la questione di costituzionalità. Essa non è avvenuta a mezzo di un'impugnazione governativa dello statuto laziale, ma nel corso di un giudizio e nella forma di una questione in via incidentale. Attesa la ineliminabile ed inevitabile discrezionalità della decisione in ordine all'impugnazione in via principale da parte del Governo, la vicenda appena esaminata, a prescindere dal suo esito, dimostra il ruolo di essenziale meccanismo di chiusura del sistema di garanzia costituzionale che il giudizio incidentale continua ad avere, al fine di portare innanzi alla Corte questioni che altrimenti potrebbero sfuggire, tra le maglie delle relazioni politiche tra Stato e Regioni, al riscontro di legittimità costituzionale. |