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n. 11-2005 - © copyright

 

ANGELO CLARIZIA

Presentazione del volume “L’invito a dedurre nel giudizio davanti alla Corte dei conti” di Agostino Chiappiniello


Con l’introduzione dell’invito a dedurre nel processo contabile si è aperto un ampio dibattito sulla natura della inderogabile fase pre-processuale di accertamento dei fatti.
Dalla giurisprudenza più risalente (Corte dei Conti, SS.RR. n. 27/QM/ del 7 dicembre 1999) che escludeva qualsiasi contraddittorio tra PM ed invitato (esplicabile solo in giudizio), si è passato ad un orientamento di collaborazione tra l’organo requirente e il presunto responsabile, che può difendere i propri interessi, attraverso la sollecitazione di una più ampia ed approfondita attività istruttoria, in senso garantista e partecipativo (ad esempio in tema di diritto di accesso), sì da configurare una fase preprocessuale (la Corte Costituzionale, sent. 513/02, ne esclude la natura processuale) in prospettiva giurisdizionale, con tutte le implicazioni anche in ordine al contraddittorio e all’applicabilità dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., con la conseguente necessità di individuare idonee garanzie.
In questo scenario Agostino Chiappiniello, Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbra, con il Suo pregevole lavoro “L’invito a dedurre nel giudizio davanti alla Corte dei Conti”, edito dalla Maggioli, fornisce un punto di riferimento sia generale sia in relazione alle singole questioni problematiche.
Gli approfondimenti dell’A., corredati dalla copiosa giurisprudenza in materia, soprattutto della Corte dei Conti, evidenziano non solo le positive peculiarità dell’istituto dell’invito a dedurre, ma, in particolar modo, la criticità di quell’orientamento, sia di parte della dottrina, sia della giurisprudenza, che penalizza l’indagato, manifestando la necessità di una più accurata analisi da parte dei giudici contabili, con particolare riguardo ai rapporti tra atto di citazione ed invito a dedurre ed il contenuto dell’atto di citazione stesso, limitato non solo ai dati formali della menzione dell’invito a dedurre e della sua notifica, delle deduzioni depositate e delle audizioni effettuate, ma esteso alle considerazioni e agli elementi che consentono il superamento delle argomentazioni e delle allegazioni difensive.
Altri profili di interesse del volume riguardano la proroga delle indagini e l’idoneità dell’invito a dedurre ad interrompere la prescrizione, sottolineandosi la peculiarità della decisione sulla richiesta di proroga del termine dei 120 giorni per l’emissione dell’atto di citazione che si realizza in mancanza di contraddittorio nel procedimento camerale di natura quindi giurisdizionale, anche in relazione alla ragionevole durata del processo e alla possibile elusione dei termini previsti per l’esercizio dell’azione.
Oltre agli aspetti citati, che indubbiamente focalizzano la gamma delle varie questioni tuttora aperte in via interpretativa, l’A. non tralascia di considerare l’alto valore innovativo dell’istituto e l’ottica con la quale il legislatore l’aveva introdotto nell’ordinamento.
Si segnala quindi uno studio che fa piena luce su uno degli istituti “controversi” introdotti nell’ultimo decennio e che pone in risalto il travaglio intellettuale dell’A. in un sistema in fase di transizione anche riguardo alle garanzie per l’indagato.

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