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| n. 11-2005 - © copyright |
ANGELO CLARIZIA
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| Presentazione del volume
“L’invito a dedurre nel giudizio davanti alla Corte dei conti”
di Agostino Chiappiniello
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Con l’introduzione dell’invito a
dedurre nel processo contabile si è aperto un ampio
dibattito sulla natura della inderogabile fase pre-processuale
di accertamento dei fatti.
Dalla giurisprudenza più risalente (Corte dei Conti,
SS.RR. n. 27/QM/ del 7 dicembre 1999) che escludeva
qualsiasi contraddittorio tra PM ed invitato (esplicabile
solo in giudizio), si è passato ad un orientamento
di collaborazione tra l’organo requirente e il presunto
responsabile, che può difendere i propri interessi,
attraverso la sollecitazione di una più ampia ed
approfondita attività istruttoria, in senso garantista
e partecipativo (ad esempio in tema di diritto di
accesso), sì da configurare una fase preprocessuale
(la Corte Costituzionale, sent. 513/02, ne esclude
la natura processuale) in prospettiva giurisdizionale,
con tutte le implicazioni anche in ordine al contraddittorio
e all’applicabilità dei principi del giusto processo
ex art. 111 Cost., con la conseguente necessità
di individuare idonee garanzie.
In questo scenario Agostino Chiappiniello, Procuratore
Regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbra,
con il Suo pregevole lavoro “L’invito a dedurre
nel giudizio davanti alla Corte dei Conti”, edito
dalla Maggioli, fornisce un punto di riferimento
sia generale sia in relazione alle singole questioni
problematiche.
Gli approfondimenti dell’A., corredati dalla copiosa
giurisprudenza in materia, soprattutto della Corte
dei Conti, evidenziano non solo le positive peculiarità
dell’istituto dell’invito a dedurre, ma, in particolar
modo, la criticità di quell’orientamento, sia di
parte della dottrina, sia della giurisprudenza,
che penalizza l’indagato, manifestando la necessità
di una più accurata analisi da parte dei giudici
contabili, con particolare riguardo ai rapporti
tra atto di citazione ed invito a dedurre ed il
contenuto dell’atto di citazione stesso, limitato
non solo ai dati formali della menzione dell’invito
a dedurre e della sua notifica, delle deduzioni
depositate e delle audizioni effettuate, ma esteso
alle considerazioni e agli elementi che consentono
il superamento delle argomentazioni e delle allegazioni
difensive.
Altri profili di interesse del volume riguardano
la proroga delle indagini e l’idoneità dell’invito
a dedurre ad interrompere la prescrizione, sottolineandosi
la peculiarità della decisione sulla richiesta di
proroga del termine dei 120 giorni per l’emissione
dell’atto di citazione che si realizza in mancanza
di contraddittorio nel procedimento camerale di
natura quindi giurisdizionale, anche in relazione
alla ragionevole durata del processo e alla possibile
elusione dei termini previsti per l’esercizio dell’azione.
Oltre agli aspetti citati, che indubbiamente focalizzano
la gamma delle varie questioni tuttora aperte in
via interpretativa, l’A. non tralascia di considerare
l’alto valore innovativo dell’istituto e l’ottica
con la quale il legislatore l’aveva introdotto nell’ordinamento.
Si segnala quindi uno studio che fa piena luce su
uno degli istituti “controversi” introdotti nell’ultimo
decennio e che pone in risalto il travaglio intellettuale
dell’A. in un sistema in fase di transizione anche
riguardo alle garanzie per l’indagato.
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