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| n. 11-2005 - © copyright |
GIOVANNI GRASSO
(Magistrato del T.A.R. Campania - Salerno)
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| La dequotazione dei vizi
formali tra procedimento e processo*
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* Relazione letta al Convegno “Riforma
della legge n. 241/90 e ruolo del giudice amministrativo”,
Salerno 7-8 ottobre 2005.
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Il secondo comma dell’art. 21 octies
ha fin da subito suscitato notevoli discussioni
e qualche preoccupazione tra gli interpreti
e gli operatori del diritto:
- la sancita dequotazione dei vizi formali
(tra i quali è lecito dubitare se rientrino o meno
il supporto motivazionale dei provvedimenti
– con la conseguenza di prefigurarne la postuma
integrabilità giudiziale – o, per esempio,
per evocare subito una ampia ed argomentata decisione
del TAR partenopeo, il regime delle competenze)
e la loro riqualificazione in termini di mera
irregolarità;
- la prospettata sanabilità delle violazioni
del contraddittorio procedimentale al di
là, verisimilmente, della mera regola teleologica
del raggiungimento dello scopo partecipativo, da
tempo codificata nella elaborazione giurisprudenziale;
- la denunziata difficoltà del giudizio prognostico,
commesso al giudicante, circa l’esito decisionale
alternativo conforme (una sorta, per dir così, di
apprezzamento del comportamento del soggetto pubblico
quale omnimodo facturus);
- il correlato timore di strutturare una surrettizia
forma di giurisdizione estesa al merito,
in sola ed, invero, assai anomala correlazione
al dedotto vizio di omessa e/o irrituale comunicazione
di avvio del procedimento;
questi ed altri profili rappresentano, in tale già
maturo dibattito, alcuni dei punti di maggior
interesse, che hanno indotto molti perfino
a dubitare – per plurimi e concorrenti rispetti
– non solo della opportunità, ma anche della legittimità
costituzionale della disposizione.
Si impone, pertanto, un tentativo di lettura
in chiave razionalizzante e, per qualche
profilo, costituzionalmente orientata.
Non è dubbio, in premessa, che l’articolo in parola
in parte recepisca, in via legislativa, i principi
della prova di resistenza, della conservazione
degli atti e dei valori giuridici, della
strumentalità delle forme e del raggiungimento
dello scopo da tempo elaborati in giurisprudenza,
i quali presentano, come tratto comune ed unificante,
la tendenza ad una applicazione non meccanica e
formalistica delle norme sulla forma degli atti
e sul procedimento, in una prospettiva sistematica
intesa a considerare alla stregua di mere
irregolarità non invalidanti tutte quelle
ipotesi di difformità dal paradigma normativo che
si traducano in vizi di scarso valore sostanziale,
tali – in ultima analisi – da non avere una ragionevole
incidenza causale sul contenuto del provvedimento
finale e da non imporne, pertanto, l’annullamento.
Peraltro, tra i vari approcci alla materia
(di regola attenti, come è noto, alla genesi
della previsione in esame, al raccordo con
la ridetta elaborazione pretoria, alla sistemazione
casistica della distinzione tra vizi formali e vizi
sostanziali, all’utile richiamo alle
prospettive comparatistiche, e segnatamente
alla disciplina di matrice germanica, che ha, senza
dubbio, condizionato le scelte dei conditores),
è mia convinzione (in conformità
al titolo della relazione che mi è stata
affidata) che convenga muovere da una premessa:
che si tratti, qui, di norma processuale
e non sostanziale, che non riguarda,
come tale, il procedimento amministrativo e, con
esso, il provvedimento, ma piuttosto il giudizio.
Lo ha intuito (più che, mi parrebbe,
dimostrato) la pressoché concorde giurisprudenza,
argomentando l’immediata applicabilità
della disposizione ai giudizi pendenti, altrimenti
ingiustificata.
Ma che non si tratti solo di questo
(o magari – in diversa prospettiva, relativa alle
fonti ed ai rapporti tra normativa statale e poteri
legislativi regionali – di argomentare, a margine,
la riserva alla competenza statale
ai sensi del nuovo art. 117 Cost., trattandosi,
in definitiva, di regola della giustizia e non dell’organizzazione
amministrativa) è fatto palese dalla nota (peraltro
opinabile) decisione del TAR Latina del giugno di
quest’anno, la quale, in relazione alla omessa comunicazione
di avvio del procedimento, ha immaginato la necessità
che l’Amministrazione intimata, al preordinato fine
di supportare la “resistenza” giudiziale del provvedimento
impugnato, articoli una vera e propria domanda
riconvenzionale, sulla quale il giudice
avrebbe l’onere di statuire per il principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunziato.
Regola di giudizio e forma dei
poteri del giudice, dunque, piuttosto
che mera codificazione dei vizi privi di attitudine
invalidante.
Ma vale procedere con un minimo di ordine.
Che si tratti di norma processuale mi sembra discendere,
prima di tutto, dallo stesso tratto testuale
della disposizione: con evidente anfibologia,
l’annullabilità di cui si parla è qui – a
differenza del primo comma, che si limita a riproporre
la classica tripartizione del vizi di legittimità
dell’atto amministrativo, già codificata nell’art.
26 del T.U. del 1924 – non la qualificazione (in
prospettiva statica) di una
patologia del provvedimento amministrativo
(come tale contrapposta alla nullità, di cui al
precedente art. 21 septies), sibbene (in
termini dinamici) l’esito costitutivo/caducatorio
del positivo apprezzamento giudiziale del denunziati
vizi di illegittimità (di cui fanno, come è noto,
parola, gli artt. 45 del ridetto testo unico e art.
26 l. TAR).
Non si tratta cioè (come opina chi immagina codificato
dalla disposizione in esame, sia pure con una definizione
in negativo, l’autonomo stato viziante della mera
irregolarità) di contrapporre i casi in cui il provvedimento
è illegittimo e perciò annullabile, a
quelli in cui annullabile non è (e, quindi, neppure
illegittimo), ma di disciplinare una vicenda
che opera tutta all’interno del processo amministrativo
(in definitiva, nella prospettiva del primo comma,
il provvedimento è annullabile perché illegittimo;
nella prospettiva del secondo comma, il provvedimento
non è annullabile benché parimenti illegittimo).
È ovvio che – essendo in ogni caso il provvedimento
contra legem in quanto difforme dal paradigma
legale – la distinzione/contrapposizione tra il
primo e il secondo comma (altrimenti illogica) si
giustifica dalla diversa prospettiva di partenza:
sostanziale la prima, processuale
la seconda.
Tale premessa è resa evidente, del resto, da ciò:
che l’accertamento della impossibilità che il contenuto
dispositivo del provvedimento potesse essere, in
termini di evidenza, diverso da quello in concreto
adottato (che rappresenta il presupposto per escludere
l’annullamento anche all’esito del riscontro dei
denunziati vizi formali) è operato, nel caso di
attività vincolata, dal giudice
e, nel più ampio e problematico caso
del vizio di partecipazione, “in giudizio”
(come in modo solo apparentemente ovvio ha cura
di puntualizzare la seconda parte del comma in esame).
Si tratta, in definitiva, in entrambe le fattispecie
di una sanatoria giudiziale (come
tale ben distinta dalla “convalida del
provvedimento annullabile” di cui al successivo
art. 21 nonies, 2° comma, che prospetta
una sanatoria di ordine provvedimentale, e dunque
sostanziale, espressiva dei poteri di autotutela
intestati alla pubblica amministrazione): epperò
di una sanatoria diversamente configurata, nel primo
caso, per gli atti vincolati, come sanatoria
ope judicis, nel secondo caso, per
le carenze partecipative, come mera sanatoria
in jure.
La distinzione non mi sembra secondaria e va puntualizzata.
Nella prima ipotesi (che, ripeto, si riferisce,
coerentemente, solo al provvedimento vincolato –
o, semmai, meno asfitticamente, alla attività
vincolata od anche, nella massima ed opinabile
estensione possibile, a meri profili o momenti
vincolati, purché litigiosi, di attività in
sé discrezionale) è proprio e solo il giudice
che (nella pienezza dell’accesso al fatto,
oggi – come è noto – garantita dalla generalizzazione
del ricorso alla consulenza tecnica di ufficio,
e stante la pregiudiziale assenza di momenti
di apprezzamento, valutazione e comparazione di
configgenti interessi, in via di principio riservati
all’Amministrazione), potrà stabilire, in presenza
di vizi di forma o di procedimento (anche in
assenza di qualunque apporto processuale in chiave
difensiva dell’Amministrazione e persino
nella ipotesi limite della mancata costituzione
in giudizio della stessa) se la decisione, stanti
i fatti, avrebbe palesemente assunto o meno, senza
le dedotte illegittimità, lo stesso contenuto.
Insisto, ancorché la cosa sembri fin troppo ovvia:
l’Amministrazione, in questa prima eventualità,
non ha oneri di sorta: potrà – come
è logico e normale – semplicemente difendere
il proprio provvedimento; potrà anche arricchirne
(ancorché questo profilo meriti un surplus di
riflessione) la motivazione (o, piuttosto,
la giustificazione); potrà anche dedurre
e provare, in prospettiva istruttoria, nuovi
fatti rilevanti, anche non prevalutati, a sostegno
della correttezza del proprio operato. Ma – in ogni
caso – sarà il giudice ad apprezzare il vizio
denunziato per decidere in ordine alla sua efficacia
invalidante: si tratta davvero, come pare
difficile dubitare, di un giudizio sulla fondatezza
della pretesa: ciò che da tempo non suscita,
beninteso, alcuna difficoltà (trattandosi, qui,
appunto di statuire su attività vincolata in ordine
alla quale la stessa evocazione, quanto alla posizione
soggettiva del privato, del paradigma dell’interesse
legittimo è apparsa a più di un interprete suscettibile
di revisione), ma semmai una incidentale
riflessione – su cui è, peraltro, preferibile
soprassedere – circa l’uso positivo di tale
espressione (di evidente matrice dottrinaria)
nel nuovo capoverso finale dell’art. 2 della
l. n. 241, in relazione al rito sul silenzio
ex art. 21 bis l. TAR: nel senso –
intendo – che la (opportuna) connotazione dei poteri
decisionali a ciò preordinati in termini di mera
possibilità, alluda proprio alla distinzione tra
attività più o meno latamente discrezionale (in
cui un giudizio sulla fondatezza della pretesa pare
precluso già del rito a cognizione piena, per cui
dovrebbe ritenersi a maiori precluso – salvo
ad accogliere note ma assai minoritarie opinioni
dottrinali sulla situazione del privato a fronte
della inerzia amministrativa – nel rito sommario)
ed attività più o meno latamente vincolata (cioè
a dire totalmente vincolata o, al più, come si dice,
a basso tasso di discrezionalità), in cui parimenti
dovrebbe spettare al giudice (ma anche qui, opportunamente,
distinguendo caso per caso) l’opzione in ordine
alla ricchezza contenutistica della decisione recante
la condanna a provvedere.
Sanatoria, dunque, senz’altro ope judicis
(piuttosto che – come ritiene la richiamata decisione
del tribunale pontino – “deprocedimentalizzazione”
della attività vincolata).
Ben diverso (ed altrimenti complesso) il caso della
seconda parte della disposizione che
– in riguardo alla omessa o carente partecipazione
procedimentale – si riferisce (come ormai tutti
concordano) anche alle ipotesi di attività
discrezionali (atteso che – a tacer d’altro
– se così non fosse non solo non si giustificherebbe
grammaticalmente l’avverbio “comunque”, ma,
soprattutto, la disposizione non avrebbe in parte
qua alcun senso logico, prima ancora che giuridico,
atteso che la mancata comunicazione di avvio del
procedimento è già, per sua natura, vizio del procedimento,
onde sarebbe rientrata senza residui nella prima
parte della disposizione).
La norma si esprime qui in termini diversi, quasi
prefigurando una sorta di anomala inversione
dell’onere probatorio in danno della resistente
Amministrazione (ma mi propongo di dimostrare,
per questa parte, che, di là delle apparenze, non
si tratti di regola quoad probationem):
è essa, infatti, che deve “dimostrare in giudizio”
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato.
La sanatoria opera, dunque, qui, bensì in
jure, ma non ope judicis.
Il perché ciò accada mi sembra, del resto, chiaro:
si verte in materie in cui l’Amministrazione gode
di spazi di discrezionalità (l’ipotesi della
irritualità del contraddittorio in procedimenti
ad esito vincolato, dovrebbe infatti senz’altro
rientrare – a dispetto delle apparenze – nella prima
parte della disposizione, legittimando la sanatoria
anche in assenza di apporto integrativo o validativo
dell’Amministrazione), di tal che il giudice non
può sostituirsi alla Amministrazione nella valutazione
degli interessi coinvolti (salvo ad ipotizzare –
come a commentatori autorevoli è, non a caso, parso
di poter fare – una atipica ed anzi singolarissima
ipotesi di giurisdizione estesa alla cognizione
di merito non già ratione
materiae, ma solo in dipendenza ed in
correlazione alla tipologia del vizio prospettato).
C’è da chiedersi, peraltro, per fare un passo avanti,
in che cosa consista l’onere dimostrativo
che la norma intesta all’Amministrazione, che intenda
ottenere, per usare la formula espressiva del legislatore,
il “non annullamento” del provvedimento in tesi
illegittimo.
È proprio a questo proposito che la ricordata sentenza
del TAR Latina ha ritenuto (cogliendo,
invero, la portata processuale della regola):
a) che il giudice, investito della impugnativa
del provvedimento frutto di valutazioni di ordine
discrezionale, non potrebbe, in base ai principi
generali, verificare in via officiosa il contenuto
del relativo dispositivo, essendo vincolato
al petitum di annullamento e alla causa
petendi, strutturata sulla base dei (soli)
motivi di gravame;
b) che, per l’effetto, il potere, riconosciuto
alla Amministrazione resistente, di “dimostrare”
la concreta irrilevanza e/o ininfluenza della partecipazione
del privato, si strutturerebbe in termini di vera
e propria domanda processuale (una sorta di domanda
riconvenzionale), in quanto idonea
ad ampliare (se non addirittura a mutare in parte
qua) il thema decidendum;
c) che – allora – siffatta istanza e/o domanda
dovrebbe essere previamente notificata alle
controparti costitute in giudizio, per consentire
un adeguato contraddittorio;
d) che, all’esito della proposizione di detta
domanda, il giudice, investito del relativo petitum,
dovrà trattare prioritariamente, con una sorta
di inversione processuale (ma si tratterebbe,
mi pare di notare, piuttosto di una ovvia ipotesi
di preliminarità delle questioni
dedotte in giudizio, secondo i principi in tema
di ordo decidendi) la domanda dell’Amministrazione
convenuta, risultandone – in caso di suo accoglimento
– la carenza di interesse e la conseguente inammissibilità
o improcedibilità del gravame, in parte
qua.
La costruzione è suggestiva, ma non del tutto persuasiva:
suona davvero barocca, per esempio, l’idea che l’Amministrazione
possa agire in giudizio (sia
pure solo in riconvenzione) per fare accertare,
nel merito, la correttezza del proprio operato,
nonostante la formale omissione della comunicazione
di avvio. A parte ogni altro rilievo, non
mi sembrerebbe superata l’obiezione per cui si finisce
per introdurre, per questa sola ed oltretutto eventuale
ipotesi, una forma di giurisdizione, a parti invertite,
estesa al merito delle scelte amministrative.
E tuttavia mi pare che l’apprezzabile travaglio
dell’estensore finisca, con opportune correzioni
di rotta, per portare sulla buona strada.
Non so se sia capitata la stessa cosa a qualcuno
dei presenti, ma a me la disposizione in esame ricorda
un’altra norma molto significativa (e, per altri
aspetti, centrale, nella materia delle espropriazioni
contra legem, come ha finito per riconoscere
con esemplare e persuasiva chiarezza la recente
pronunzia dell’adunanza plenaria): alludo all’art.
43 del testo unico in materia di procedimenti espropriativi.
Ricordo sommessamente che quella norma si riferisce
(al dichiarato fine di superare gli orientamenti
pretori in tema di occupazione acquisitiva od
usurpativa, censurati dalla Corte Europea del
diritti dell’uomo ed ancora di recente difesi, ahimé,
da una giurisprudenza, per usare un aggettivo molto
di moda, “pietrificata” della Cassazione) ad un
atto di acquisizione coattiva che concreta
una sanatoria provvedimentale.
Orbene, il terzo comma dell’art. 43 prevede che
“qualora sia impugnato uno dei provvedimenti
indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una
azione volta alla restituzione di un bene utilizzato
per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione
che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere
che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza
del ricorso o della domanda, disponga la condanna
al risarcimento del danno, con esclusione della
restituzione del bene senza limiti di tempo”.
La norma è, come è noto, di difficile interpretazione.
È evidente, tuttavia, che i presupposti
su cui si innesta siffatta richiesta (di non meglio
specificata natura: anche qui, per inciso e non
a caso, taluno richiama la domanda riconvenzionale
dell’Amministrazione) sono:
a) che sia stato adottato un provvedimento
ablatorio lesivo e che il privato lo abbia impugnato
deducendone, sotto ognuno dei possibili profili,
l’illegittimità ed invocandone la caducazione, con
conseguente obbligo ripristinatorio/restitutorio
(non operando più, beninteso, l’effetto acquisitivo
in forma del mero fatto o comportamento illecito
accompagnato dalla irreversibile trasformazione);
b) che l’Amministrazione non abbia
già adottato un provvedimento di acquisizione coattiva
sanante (nel qual caso il primigenio gravame
diventerebbe improcedibile e le doglianze, autonomamente
articolate, andrebbero indirizzate, di regola
per aggiunzione di motivi, avverso il provvedimento
sopravvenuto;
c) che l’Amministrazione abbia comunque interesse
a conservare il bene illegittimamente ablato
(di tal che – in solo apparente alternativa alla
formale adozione di provvedimento acquisitivo in
sanatoria – si induca, a ciò facultata dalla norma,
ad invocare, per l’eventualità dei fondatezza del
gravame, soprassessoria sulla domanda restitutoria,
con conseguente – e, pare a me, automatica
– concentrazione della tutela in quella meramente
risarcitoria.
Tuttavia, se solo si riflette sulla circostanza
che il danno cagionato andrebbe comunque risarcito
(anche nel caso di adozione di provvedimento di
acquisizione coattiva) in quanto ingiusto, non è
parso arbitrario prospettare, per tale vicenda (processuale),
una problematica ed assai dubbia alternativa, su
cui non mi sembra siano maturate le necessarie riflessioni:
a) o che (ritenendosi alternative le
possibilità offerte dal 1° e dal 3° comma dell’art.
43), l’Amministrazione, limitandosi a formulare
la mera istanza in jure, potrebbe ritenersi
esonerata dell’obbligo di adottare, nella
accorta e qualificata comparazione dei contrapposti
interessi, un provvedimento formale e motivato;
b) o che – dovendosi di necessità subordinate
all’apprezzamento discrezionale degli interessi
la sanatoria della procedura ablatoria condotta
contra legem – siffatto compito spetti
proprio al giudice, a ciò officiato dalla istanza
(vera e propria domanda, quindi) dell’Amministrazione.
Esimo i presenti da una (non disagevole) dimostrazione
del perché entrambe siffatte opzioni
(di cui è facile cogliere l’analogia rispetto alla
ricostruzione dell’art. 21 octies, 2° comma,
seconda parte di cui dicevo) non siano accettabili
ed anche dal (meno agevole) tentativo di ricostruzione
in positivo della regola desumibile dall’art.
43 [che, a mio avviso, va intesa nel senso che non
si possa comunque prescindere dall’adozione di un
provvedimento formale di sanatoria non solo,
come è ovvio, ante o post litem contestatam,
ma anche post litem judicatam, in
ordine al quale la c.d. istanza processuale – per
sé automaticamente inibitoria della condanna restitutoria
– si atteggia in termini di mera (ed ovviamente
inimpugnabile) partecipazione apud judicem
di avvio del relativo procedimento,
destinato a concludersi, dopo la sentenza, con un
provvedimento espresso di certo doveroso nell’an
se non nel quomodo (con l’emergente
problema della tutela del privato nella ipotesi
in cui alla sentenza meramente risarcitoria non
segua, come preannunziato, il provvedimento sanante:
nel qual caso – piuttosto che immaginare una ottemperanza
variamente anomala – sarebbe forse preferibile strutturare,
secondo i comuni principi processuali, come condizionata
la sentenza, con conseguente possibilità
di riattivare il giudizio al preordinato fine di
ottenere, a questo punto, la, non più preclusa,
restituzione del bene).
Da questo troppo rapido excursus si trae,
spero, quanto meno una suggestione di
ordine generale: se l’attività è discrezionale,
il giudice non può disporre una sanatoria ope
judicis, necessitando una attività amministrativa
provvedimentale (e non una mera istanza o domanda
processuale), a sua volta sindacabile ove il privato
autonomamente se ne dolga, articolando motivi aggiunti.
È quel che accade, mi pare, nel caso dell’art. 21
octies, seconda parte: l’onere dimostrativo
che incombe all’Amministrazione (al fine di illuminare,
in concreto, l’inutilità e/o l’inconferenza della
partecipazione del privato ai fini dell’assetto
di interessi realizzato con il provvedimento impugnato,
che non avrebbe perciò potuto essere contenutisticamente
diverso)
- non si atteggia, allora, in termini di qualificato
(o, se si vuole, invertito) onere della prova (del
resto: come dimostrare, in caso di attività discrezionale,
che la scelta effettuata era l’unica, in concreto
possibile?), e, per tal via, non concerne
la delimitazione del thema probandum;
- né concreta un’onere di proporre domanda incidentale
ad infringendum, e, quindi, non riguarda
neppure, a ben vedere, la parametrazione del thema
decidendum;
- ma evoca, semmai, solo la facoltà di convalidare
il proprio provvedimento anche dopo la
sua impugnazione (onde la disposta sanatoria
sarà, come dalle premesse, in jure e non
anche ope judicis).
Dunque, ripeto, la norma (sia pure limitatamente
alla ipotesi di mancata comunicazione di avvio del
procedimento) sancisce (come, in non dissimile prospettiva,
fa l’art. 43 del t.u. espropriazioni) la regola
(da sempre negata, fuori, come è noto, dalla sanatoria
del vizio di incompetenza relativa, ammesso per
legge) della ammissibilità della convalida post
litem contestatam.
Se tale impostazione credo valga a salvare
la norma dai numerosi dubbi di costituzionalità
(in particolare: non si tratterebbe di consentire
al giudice un accesso al merito anche nei casi di
giurisdizione di mera legittimità quando sia dedotto
il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento;
né il valore della partecipazione viene, come da
molti paventato, degradato ad ipotesi di mera irregolarità,
trattandosi, piuttosto, di legittimare semplicemente
la convalida [provvedimentale] in corso di lite)
non è chi non veda quali possano essere le conseguenze
e le implicazioni di ordine più generale.
Ammettere la convalida in corso di lite in
un caso significativo (anzi in due, considerata
la materia espropriativa) significa di fatto – sulla
scia di un percorso già sufficientemente arato
in dottrina, sul quale non giova indugiare
– prospettare la generalizzazione dell’ipotesi ed
ammettere, per esempio, senz’altro, l’integrazione
postuma della motivazione (e non solo per
l’attività vincolata, ma anche per quella discrezionale:
con la differenza – la cui dimostrazione dovrebbe
essere nelle premesse esposte – che, nel primo
caso, sarà il giudice ad operare una autonoma
verifica, laddove nel secondo caso
l’Amministrazione dovrà necessariamente adottare,
allo scopo, determinazioni incidentali ad
validandum, suscettibili, come tali,
di contestazione mercé l’articolazione di motivi
aggiunti).
Certo c’è da fare i conti – e sul punto mi avvio
alla conclusione, confidando di affidare allo scritto
una meno sommaria elaborazione – con la problematica
del risarcimento del danno (che, per richiamare
le proposte analogie, l’art. 43 del testo
unico in materia espropriativa ha cura di regolare
espressamente).
Il tema è senza dubbio delicato (anzi si può rammentare,
tra le opinioni più critiche formulate contro l’art.
21 octies, proprio quella di chi ha imputato
alla norma di operare nella mera prospettiva della
demolizione dell’atto, senza riguardo alle conseguenze
risarcitorie): ma, a mio parere, si tratta solo
di effettuare i dovuti raccordi di sistema.
Mi sembra, infatti, (anche qui in conformità ad
apprezzabili sistemazioni dottrinarie) che, proprio
alla luce dell’art. 21 octies (che, sotto
questo profilo, si dimostra norma di centrale importanza
sistematica), le possibili eventualità si riducano,
in fin dei conti, alle seguenti tre:
1) o – trattandosi di attività vincolata – il giudice,
a fronte dei motivi di ricorso per vizi formali
– riconosce che gli stessi sono fondati e che il
provvedimento è illegittimo, ma decide che
lo stesso non avrebbe potuto comunque avere (alla
luce dei fatti, acquisiti e rapportati al paradigma
legale) contenuto difforme: in tal caso non solo
respingerà il ricorso (più che dichiararlo,
come altri opina, inammissibile per carenza di interesse),
ma, nel far ciò, accerterà anche l’infondatezza
della pretesa, non residuando spazi per
una tutela risarcitoria, non essendo il danno,
per definizione, ingiusto;
2) o – trattandosi ancora di attività vincolata
– il giudice, nella stessa situazione, riconosce
che il provvedimento avrebbe dovuto essere diverso
(attestando, allora, non solo la fondatezza,
in prospettiva attizia, del gravame, con conseguente
annullamento dell’atto, non suscettibile
di sanatoria ope judicis, ma anche la fondatezza
della pretesa sostanziale), ed allora dovrà
anche – ricorrendone i presupposti ed ovviamente,
in primis, la domanda di parte – risarcire il
danno (non essendoci neppure spazio per convalide
in corso di lite, stante la premessa difformità
della decisione da quella imposta dalla legge);
3) più complesso il caso dell’attività discrezionale:
in tale ipotesi, anzitutto, è lecito dubitare
che la fondatezza dei motivi di gravame coincida,
senza importanti residui, con la fondatezza della
pretesa sostanziale, di guisa che all’Amministrazione
dovrebbe essere concessa la possibilità di
convalidare il provvedimento in corso di causa
(sicuramente se il vizio dedotto si
riferisce alla mancata comunicazione di avvio del
procedimento; quasi sicuramente se
la convalida si atteggia in termini di integrazione
postuma della motivazione; più problematicamente,
rendendosi necessario il ricorso all’argomentazione
sistematica, tota lege perspecta, negli altri
casi), senza automatismi risarcitori
(subordinati, in caso di impugnativa della misura
di convalida in jure, all’esito di tale ulteriore
giudizio o fase giudiziale; o limitati, semmai,
all’eventuale danno da comportamento, per es. da
ritardo, quale che sia la discussa sede – l’ottemperanza
od una autonoma sede cognitiva – in cui tali pretese
possano essere fatte valere).
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(pubblicato il 4.11.2005)
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