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| n. 11-2005 - © copyright |
MARIO R. SPASIANO
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| Profili giuridico-amministrativi
in ordine all’emergenza dell’utilizzo dei fondi europei da
parte degli enti locali territoriali
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Intervento al convegno: "Il diritto
amministrativo dell’emergenza" - Università
degli Studi di Roma Tre - Associazione Italiana
dei Professori di Diritto Amministrativo - Roma,
6-7 ottobre 2005
1. L’utilizzo dei fondi europei costituisce
uno dei più gravi problemi per molte Regioni italiane,
in particolare quelle rientranti nelle aree del
c.d. obiettivo 1.
La condizione di sottosviluppo di tali zone ha –
come noto – determinato la predisposizione di specifici
interventi finanziari da parte dell’Unione Europea[1].
Accade tuttavia che i procedimenti (amministrativi)
preordinati al conseguimento dei fondi si siano
mostrati sovente inadeguati, ponendo in essere,
a loro volta, un’ulteriore situazione di emergenza
nella quale i successivi rimedi adottati si sono
rivelati talora causa di ulteriore danno[2].
L’emergenza amministrativa in questione rinviene,
invero, le proprie motivazioni in molteplici e complesse
cause attinenti alle diverse fasi delle procedure
concernenti l’assegnazione, la gestione e la spesa
delle risorse europee.
Mi limiterò in questa sede ad esaminare solo alcune
problematiche afferenti la fase prodromica all’assegnazione
di finanziamenti inerenti al F.E.S.R. – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, il fondo strutturale concernente
la realizzazione di infrastrutture.
In particolare, l’analisi che segue sarà incentrata
sulle procedure ad evidenza pubblica alle quali
i Piani Operativi Regionali dei Programmi Europei
molte volte sottopongono anche i progetti degli
enti locali territoriali[3].
Prima di procedere al riguardo, mi corre tuttavia
l’obbligo di operare una breve digressione. A seguito
della entrata in vigore della L. 109 del 1994, come
noto, è profondamente mutato il concetto giuridico
di “progetto”: da prodotto espressione di una competenza
di tipo monodisciplinare (ossia rappresentazione
grafica particolareggiata di un’opera, rispettosa
delle regole della statica, dell’estetica, ecc.),
esso è divenuto un prodotto dai contenuti tecnici
diversificati e complementari, una sorta di vero
e proprio “piano di realizzazione dell’opera”, alla
cui predisposizione concorrono competenze economiche
(business plan), giuridico-amministrative,
ambientali, geologiche, sanitarie, igieniche, di
sicurezza, ecc., e il cui complessivo apporto deve
garantire la qualità dell’opus, la sua compatibilità
con le prescrizioni normative vigenti, l’effettiva
realizzabilità.
La profonda trasformazione della concezione del
“progetto” implica una ben maggiore complessità
e onerosità del prodotto[4].
E’ noto peraltro che gli enti pubblici, specie quelli
territoriali, nell’assolvimento delle funzioni ad
essi attribuite dall’ordinamento, sono costantemente
tenuti alla realizzazione di interventi di tipo
infrastrutturale, ai quali normalmente provvedono
sotto forma di gestione diretta.
Gli enti territoriali, pertanto, risultano destinatari
primari di specifiche misure del F.E.S.R. e le risorse
europee hanno ormai assunto una rilevanza centrale
(ancorché non esclusiva), insostituibile, tra le
fonti di finanziamento dell’intervento pubblico.
Orbene, a fronte delle richiamate profonde modificazioni
concernenti l’elaborazione dell’attività di progettazione,
ben poche risultano, allo stato, le novità di ordine
organizzativo e funzionale introdotte nell’ordinamento
degli enti locali territoriali atte a far fronte
alle nuove esigenze; la loro struttura, infatti,
permane generalmente immutata, incentrata su un’articolazione
standardizzata (del tipo ripartizione in servizio
affari generali, servizio finanziario, servizio
amministrativo), come tale inadeguata tra l’altro
a porre in essere quel dialogo fra competenze, che
pure da molti anni costituisce la pre-condizione
necessaria per l’accesso ai finanziamenti europei[5].
Né, d’altra parte, risulta avviata in seno agli
enti locali territoriali (se non per qualche sporadica
esperienza locale) un’azione di capillare formazione
del personale, la cui cultura tecnico-amministrativa
permane inalterata, quindi di tipo anelastico, più
proiettata alla difesa delle rispettive prerogative
(poteri) e competenze, che aperta ad attività di
tipo concertato.
Neanche risultano poste in essere iniziative di
rango organizzativo di supporto per gli enti in
questione (si pensi ai dipartimenti universitari,
impossibilitati all’esercizio di funzioni a contenuto
professionale, oppure agli uffici consortili di
progettazione e direzione dei lavori, che risultano
solo di rado attivati) e i timidi tentativi avviati
al riguardo incontrano ostacoli insormontabili da
parte della normativa e, quindi, della giurisprudenza
amministrativa (mi riferisco alle strutture autonome,
di tipo societario o di altra natura, istituite
da alcuni dipartimenti universitari e ritenute dal
giudice amministrativo non legittimate alla partecipazione
a procedure ad evidenza pubblica per violazione
del principio della par condicio).
Il concorso di questi elementi (oltre che, naturalmente,
la sussistenza di precise volontà “politiche” al
riguardo) legittima l’ampio ricorso, da parte degli
enti locali, a competenze esterne (progettista,
geologo, giurista, economista, ecc.) [6]. Tuttavia
accade che anche l’utilizzo di siffatte competenze
risulti non immune da problemi di ordine organizzativo
(di coordinamento) o finanziario, peraltro aggravati
dalla ristrettezza dei termini previsti nei bandi.
In sintesi l’incapacità di molti enti locali territoriali
di porre in essere autonomamente progetti “cantierabili”,
in grado cioè di accedere a finanziamenti europei,
deriva fra l’altro dalla carenza di competenze nel
loro seno e/o dalla mancanza di capacità di componimento
fra le stesse, nonché dal perdurare di una cultura
amministrativa di tipo settorialistico, inadeguata
alla realizzazione di progetti integrati e complessi.
A tutto ciò occorre altresì aggiungere l’ulteriore
circostanza che la disponibilità di progetti da
parte di enti locali implica un costo talora molto
rilevante, per lo più insostenibile per le scarse
risorse finanziarie; tanto più che una percentuale
elevatissima della spesa di tali enti è – come noto
- vincolata.
D’altronde, il pagamento degli oneri di progettazione
di opere non ancora finanziate non può – per espresso
divieto normativo - essere subordinato alla successiva
eventuale copertura derivante dal conseguimento
del finanziamento, ai sensi dell’art. 17, co. 12
bis della L. 109 del 1994 s.m.i.[7]; per non dire
poi che anche il ricorso all’indebitamento (art.
202 D. Lgs. 267/2000) risulta ormai, per gli enti
territoriali, complesso e molto limitato dal punto
di vista sia giuridico che finanziario[8].
Dal quadro di riferimento sin qui tracciato emerge
con oggettiva evidenza quanto risulti inadeguato
il tradizionale ricorso allo strumento delle procedure
ad evidenza pubblica per l’accesso a finanziamenti
di progetti di opere pubbliche da parte degli enti
locali territoriali. La forma concorsuale, infatti,
in astratto preposta a garantire esigenze di imparzialità
e di qualità di prestazioni, finisce col tramutarsi
in un ostacolo insormontabile proprio alla realizzazione
di quei progetti più ampi e articolati, che richiedono
il concorso di numerose e qualificate competenze
e la cui esecuzione tuttavia risulterebbe maggiormente
significativa per lo sviluppo delle comunità locali.
Non di rado, in queste ipotesi, accade infatti che
la complessità del prodotto da realizzare determini
che esso, allo scadere dei termini previsti dal
bando di gara per il finanziamento, sia incompleto,
viziato da carenze anche di ordine giuridico-amministrativo
che sarebbero certamente sanabili, ma che la ristrettezza
e inesorabilità della procedura ad evidenza pubblica
trasforma in definitive cause di inammissibilità,
con conseguente diniego di accesso alle risorse[9].
Queste ragioni - fra le altre – si pongono alla
base di quella quasi fisiologica “emergenza” delle
Regioni rientranti nell’obiettivo 1, per mancato
utilizzo dei fondi europei, i quali, pertanto, finiscono
con l’essere destinati a favore di interventi “a
pioggia”, per lo più di secondaria rilevanza, privi
di collegamento programmatico funzionale.
Le conseguenze derivanti da tale situazione risultano
estremamente gravi: infatti oltremodo dannosi si
rivelano i rimedi adottati da talune Regioni per
fronteggiare i rischi di una definitiva perdita
delle risorse europee per mancato utilizzo. In queste
ipotesi, al fine di disporre di progetti immediatamente
esecutivi, gli enti territoriali, d’intesa con le
regioni, non esitano a scorporare, dagli originari
progetti già parzialmente finanziati, parti di opere,
ripresentando queste ultime quali autonome iniziative
progettuali, possibili destinatarie di ulteriore
sostegno. Siffatta prassi, invero più volte messa
in dubbio dagli organi di vigilanza della Commissione
per violazione del principio del co-finanziamento,
è stata tuttavia, dagli stessi, tollerata per prevalenti
ragioni “politiche”. Ma è evidente, ancora una volta,
che l’effetto di siffatto meccanismo è di destinare
risorse al completamento di opere non solo aventi
generalmente una modesta ricaduta socio-economica,
ma prive di quel collegamento programmatico-funzionale,
precondizione imprescindibile per una effettiva
utilità.
Pochissimi enti locali territoriali aspiranti all’ottenimento
di risorse per la realizzazione di infrastrutture,
per le già espresse ragioni di ordine economico
ed organizzativo, sono stati in grado negli anni
di munirsi di un c.d. “parco-progetti esecutivo”,
che fosse conforme alle previsioni dei relativi
piani triennali e che consentisse a quegli enti
di potersi tempestivamente candidare all’atto della
pubblicazione dei vari bandi di gara.
D’altronde, va anche considerato che l’applicazione
delle procedure ad evidenza pubblica ha sovente
determinato l’insorgere di vicende giudiziarie che
hanno comportato un inevitabile allungamento dei
tempi di realizzazione delle iniziative che talvolta
ha condotto persino al definitivo abbandono della
realizzazione dei progetti (magari per il sopravvenuto
mutamento degli organi di governo degli enti proponenti).
I meccanismi a carattere concorsuale nel settore
dei finanziamenti europei destinati a enti locali
territoriali e il ricorso alle conseguenti procedure
d’emergenza piuttosto che ingenerare utilità rischiano
di minare gravemente qualsiasi efficace loro utilizzo.
Essi legittimano la realizzazione di iniziative
che si impongono unicamente in virtù di una logica
di “risultato a tutti i costi”[10] (come tale perversa
e produttiva di illegalità e di degenerazioni),
danneggiando così anche la successiva potestà programmatoria
degli stessi enti che non potranno non tener conto
di quanto già (molte volte inutilmente) realizzato.
Gli enti locali territoriali non sono equiparabili
tout court a operatori economici privati.
La circostanza dovrebbe impedire, di per sé, l’esigenza
e l’utilità del ricorso a procedure ad evidenza
pubblica. La natura giuridica di tali soggetti,
la loro funzione, i vincoli ai quali è sottoposta
la loro azione, i peculiari modelli organizzativi
e soprattutto gli interessi pubblici che essi sono
chiamati a tutelare, connotano e differenziano profondamente
la ratio ispiratrice dei loro interventi
e i relativi modelli comportamentali.
Sotto il profilo organizzativo, peraltro, l’esame
delle problematiche sin qui esposte dimostra la
sussistenza di uno strettissimo rapporto di strumentalità
tra assetto organizzativo e profilo funzionale della
p.a.[11], nonché l’inadeguatezza o comunque l’avventatezza
di quegli interventi che impongano profonde e sostanziali
modifiche ai contenuti delle prestazioni dei soggetti
pubblici, senza previamente incidere in misura adeguata
sui rispettivi fattori strutturali (risorse umane
e materiali) e finanziari[12].
Siffatto errore metodologico non appare episodico,
né riferibile al solo ambito esaminato. Esso, piuttosto,
si ripropone in tutta evidenza e persino drammaticità
in molti settori determinando una diffusa incapacità
produttiva dei soggetti pubblici o, peggio, la realizzazione
di interventi parziali e sconnessi fra loro, che
non rinviene giustificazione né nel contesto nazionale,
né in quello sopranazionale, come nel caso di specie.
2. Orbene, proprio la considerazione delle
differenti problematiche emerse nelle diverse aree
europee e le costanti emergenze presenti in vaste
zone dei vari Paesi, sta inducendo, negli ultimi
anni, gli organismi europei ad avviare la ricerca
di soluzioni diversificate, mediante la predisposizione
di modelli d’intervento differenziati da adattare
in ragione delle capacità territoriali.
Il generalizzato metodo della stima dell’impatto
prodotto dagli interventi finanziati con fondi europei
e il rifinanziamento subordinato al ricavo di dati
positivi, nonché l’obbligatorietà del co-finanziamento,
quale strumento di corresponsabilizzazione nel processo
di crescita e sviluppo stimolato dall’azione comunitaria,
costituiscono ormai le condizioni irrinunciabili
dell’intervento finanziario europeo. Ma queste,
evidentemente, seppure offrono maggiori garanzie
di efficacia degli interventi, non rappresentano
strumenti atti ad agevolare l’incremento della spesa
inerente ai fondi strutturali.
La disciplina di tali fondi è stata riformata dalla
Comunicazione della Commissione Europea “Agenda
2000” per il periodo di programmazione 2000-2006[13].
Con essa, proprio al fine di superare la grave,
diffusa situazione di emergenza, si è inteso fondare
su nuovi principi cardine l’uso degli strumenti
finanziari previsti: la programmazione, il partenariato,
l’addizionalità[14] e la concertazione[15].
L’obbligatorietà del rispetto del principio di programmazione
se, da un lato, impone l’abbandono di strumenti
meramente distributivi di risorse finanziarie per
le aree meno sviluppate, dall’altro implica l’introduzione
di meccanismi di allocazione, attraverso i quali
concertare[16], con le autorità nazionali, regionali
e locali, le linee di intervento finanziario atte
a favorire un reale sviluppo economico dei destinatari
ultimi[17].
La concertazione, dal canto suo, si concretizza
nell’elaborazione di piani, cui segue la negoziazione
dei Quadri Comunitari di Sostegno (Q.C.S.)[18] e
la predisposizione di forme d’intervento, concordate
con le istituzioni anche locali e con le parti sociali[19].
Tali nuove procedure consentono ai destinatari ultimi
di ottenere i finanziamenti europei mediante il
ricorso a modelli propri della programmazione negoziata[20],
categoria generale nella quale si collocano le diverse
figure della tecnica della concertazione (patti
territoriali, contratti d’area, accordi di programma,
ecc.)[21]; e, con ogni probabilità, a breve potrà
suscitare notevole interesse anche il moderno strumento
del dialogo competitivo e tecnico (di cui all’art.
29 della direttiva CE n. 18/2004), con il quale
si è inteso legittimare un interessante modello
concordato di trasparente e progressiva predisposizione
di piani progettuali[22].
Gli strumenti richiamati paiono – anche sulla scorta
delle prime esperienze realizzate – essere in grado
di coinvolgere istituzioni e soggetti privati nel
perseguimento di obiettivi di interesse comune,
senza più gli stretti e dannosi vincoli di ordine
temporale, burocratico e finanziario, propri delle
procedure concorsuali[23].
Il ricorso a forme istituzionalizzate di dialogo
tra i soggetti interessati alla realizzazione di
interventi infrastrutturali finanziati attraverso
il F.E.S.R. non solo elimina la (inutile e dannosa)
competizione inter-istituzionale, ma può consentire
il recupero della logica programmata e coordinata
degli interventi, in una prospettiva di governo
integrato del territorio che se, da sola, non può
garantire l’efficacia del meccanismo (per ragioni
che non possono qui analizzarsi, di natura comunque
organizzativa e politica), consente in ogni caso
di risalire alla individuazione delle effettive
responsabilità istituzionali in ordine ad eventuali
accadimenti impeditivi.
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[1] Gli interventi finanziari dell’Unione
Europea si ispirano, infatti, al principio di coesione.
Per l’evoluzione di tale principio, si rinvia a
A. Claroni, Le politiche di sviluppo territoriale
e la coesione economica e sociale, in Riv.
Giur. Mezzogiorno, 2000, 1325. ivi l’A. afferma
che “L’Atto unico europeo del 16 febbraio 1986 ha
inserito, nel Trattato istitutivo della Comunità,
un Titolo V intitolato alla coesione economica e
sociale, prevedendo una specifica azione comunitaria
intesa a promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme
della Comunità attraverso la realizzazione della
coesione economica e sociale (…). Il Trattato sull’Unione
Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,
attribuisce alla nozione di coesione economica e
sociale un ruolo base. Non più solo coesione, ma
anche convergenza e solidarietà costituiscono le
tre nozioni fondamentali del nuovo equilibrio europeo.
La coesione mette in evidenza una problematica economica
e sociale generale; la convergenza si riferisce
ad argomenti di politica economica in senso stretto
e di politica monetaria; la solidarietà si richiama
ai valori morali ed affettivi, a sostegno di categorie
socialmente ed economicamente svantaggiate (…).
Ulteriore conferma del principio cardine delle politiche
comunitarie si ha nel trattato di Amsterdam del
2 ottobre 1997 e nel documento “Agenda 2000”, nei
quali trova una declinazione sociale molto accentuata”.
In tema di modello d’intervento della politica comunitaria
sul territorio, cfr. R. Sapienza, Reti transeuropee
e politica comunitaria di coesione economica e sociale,
in Rig. Giur. del Mezzogiorno, 2003, 1210ss.
[2] Sul tema, cfr. M.R. Spasiano e V. Capezio, Assegnazione
di fondi comunitari: programmazione negoziata e
inapplicabilità delle regole dei procedimenti ad
evidenza pubblica, in Foro Amm. – TAR
2005, 676ss.
[3] L’art. 9 del reg. Ce n. 1269/1999 del Consiglio,
recante disposizioni generali sui fondi strutturali,
definisce il Programma operativo come quel documento
approvato dalla Commissione Europea ai fini dell’attuazione
di un QCS, composto da un insieme coerente di assi
prioritari (priorità strategiche), articolati in
misure pluriennali, per la realizzazione del quale
è possibile far ricorso ad uno o più fondi e ad
uno o più strumenti finanziari, nonché alla Banca
Europea per gli Investimenti – BEI; l’art. 18 ne
descrive il contenuto, suddividendolo in tre parti:
gli assi prioritari del programma (punto a);
la descrizione sintetica delle misure previste per
attuare gli assi, con elementi di informazione necessari
alla verifica di conformità con i regimi di aiuto
previsti dal trattato (punto b); il piano
finanziario da precisare per ciascun asse, l’importo
della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione
di ciascun fondo, della BEI e degli altri strumenti
finanziari (punto c).
[4] Sul tema si rinvia alle riflessioni di C. Gambardella,
Rappresentare è progettare, in L. Iannotta
(a cura di), Economia, diritto e politica nell’amministrazione
di risultato, Torino 2003, 109ss. L’A. fonda
il proprio convincimento sull’affermazione dell’analisi
multicriteria.
[5] Sul tema, cfr. Mario R. Spasiano, L’organizzazione
comunale. Paradigmi di efficienza pubblica e buona
amministrazione, Napoli 1995, passim;
in particolare 332ss.
[6] F. Pellizzer, Gli affidamenti di incarichi
di progettazione e di servizi tecnici, in Appalti
di servizi e concessioni di servizio pubblico,
Padova 1998, 308.
[7] Il divieto di deliberazione di compensi professionali
per attività di progettazione condizionati all’effettivo
conseguimento del finanziamento dell’opera è stato
costantemente affermato in giurisprudenza sulla
base della violazione dell’obbligo di copertura
finanziaria che deve connotare tutti i provvedimenti
amministrativi che importino spese, pena la nullità
degli stessi (da ultimo, cfr. Cass. SS.UU., 28 giugno
2005, n. 13831, in………………….; Cons. stato, Sez. V,
15 febbraio 2000, n. 808, in Foro Amm. 2000, 488).
Prima della entrata in vigore della riforma della
L. 109 del 1994, la giurisprudenza contabile aveva
ammesso la legittimità dell’affidamento di incarichi
di progettazione, i cui oneri fossero condizionati
al conseguimento del finanziamento dell’opera: Corte
Conti Puglia, sez. giurisd., 4 giugno 2003, n. 465;
id., 19 febbraio 2004, n. 159, in …………………………...
E’ tuttavia molto interessante rilevare che le Sezioni
Unite della Cassazione, con la recentissima, rivoluzionaria
sentenza 19 settembre 2005, n. 18450 (in www.cortedicassazione.it)
hanno mutato orientamento affermando che è da ritenersi
valida quella clausola con cui si conviene che il
pagamento del compenso per la prestazione commissionata
da un Ente pubblico ad un professionista sia condizionata
alla concessione del finanziamento per la realizzazione
dell’opera. Secondo il ragionamento della Corte,
tra l’altro, la pattuizione non si pone in contrasto
neanche con il principio di inderogabilità dei minimi
tariffari, previsto dalla L. 340 del 1976, come
interpretata autenticamente dall’art. 6, co. 1,
L. 404 del 1997, normativa alla quale ha fatto seguito
l’art. 12 bis del D.L. n. 65 del 1989, convertito
con modificazioni dalla L. n. 155 del 1989. Sul
punto, cfr. G. Tronfio, Compenso professionale
condizionato al pagamento, Nota a commento della
sentenza 19 settembre 2005, n. 18450 delle SS.UU.
della Corte dei Cassazione, in www.filodiritto.com.
[8] Si fa particolare riferimento al Fondo Rotativo
della Progettualità, che consente mutui con la Cassa
DD.PP. per il pagamento di oneri di progettazione.
Al riguardo, cfr. L. 594 del 1995, art. 1, co. 54
– 58 e Circolare Cassa DD.PP. 25 febbraio 2003,
n. 1250. L’indebitamento relativo va rimborsato
entro 60 giorni dall’ottenimento del finanziamento
o, comunque entro 3 anni, a carico del bilancio,
con un tasso di interesse molto basso, allo stato
pari allo 0,50%. La normativa limita peraltro la
possibilità di accesso al mutuo a importi di progettazione
pari ad almeno 250.000 euro, per gli enti locali.
Non possono in essi ricomprendersi le spese di pianificazione,
di gara, ecc.). Anche l’accesso a tali mutui è subordinato
ad una procedura di tipo concorsuale.
[9] Sui concorsi di progettazione, cfr., da ultimo,
A. Cancrini e P. Piselli, I nuovi concorsi di
progettazione nel settore dei servizi, in R.
Garofoli e M.A. Sandulli (a cura di), Il nuovo
diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/CE
e nella legge comunitaria n. 62/2005, Milano
2005, 859ss.
[10] Sul tema, cfr. M.R. Spasiano, Funzione amministrativa
e legalità di risultato, Torino 2003, 95s. ove
si evidenzia la profonda distanza della logica del
“risultato a tutti i costi” rispetto a quella della
“amministrazione di risultato”, tanto più allorché
quest’ultimo assurga a vero e proprio parametro
di legalità.
[11] Al riguardo si rinvia a R. Marrama, Organizzazione
in senso statico ed in senso dinamico, in AA.VV.,
Diritto Amministrativo, Bologna 1998, 353ss.
[12] Sebbene in relazione ad altro contesto, M.
Renna (in Vincoli alla proprietà e diritto dell’ambiente,
in corso di stampa) significativamente sottolinea
che “l’allocazione delle funzioni amministrative
e la regolamentazione dei loro profili organizzativi
e procedurali non possano che concepirsi in maniera
strumentale e servente rispetto agli aspetti contenutistici
e sostanziali delle stesse”.
[13] Sul tema, si rinvia a R. Leopardi e R. Nanetti,
L’innovazione dei QCS. Il processo interattivo
tra Stato, regioni e Unione Europea, in Le
istituzioni del Federalismo, 2001, 303, laddove
gli AA. rilevano che la strategia di sviluppo, perseguita
dalla riforma, appare assumere le principali caratteristiche
di prevalenza di obiettivi ed interventi multisettoriali,
per i territori in ritardo o con perdita di sviluppo,
identificati ed espressi nei QCS, unitamente alla
previsione di interventi di tipo programmato e la
previa definizione di obiettivi specifici.
In merito, Claroni (in Le politiche di sviluppo
territoriale e la coesione economica e sociale,
cit., 1349ss.) afferma che “il reg. (CE) n. 1260/1999
del 21 giugno 1999 sui fondi strutturali detta nuove
regole, prevedendo un regolamento unico per quel
che riguarda le missioni dei fondi strutturali e
le disposizioni di coordinamento e riduce il numero
di obiettivi prioritari di intervento a tre, allo
scopo di concentrare ulteriormente gli sforzi finanziari
dei fondi, aumentandone auspicabilmente l’efficacia”.
[14] Sull’addizionalità, v. art. 11 reg. n. 1260/1999.
[15] Va ricordato che il Parlamento e il Consiglio
hanno provveduto all’adozione della disciplina dei
Fondi emanando, con procedura concordata, i seguenti
regolamenti: reg. n. 1783/1999 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 12 luglio 1999; reg. n. 1784/1999
del Parlamento e del Consiglio del 12 luglio 1999;
reg. n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.
[16] F. Pugliese, nel lavoro Risorse finanziarie,
consensualità ed accordi nella pianificazione urbanistica,
ripubblicato in L. Iannotta (a cura di), Economia,
diritto e politica nell’amministrazione di risultato,
cit., 95ss., osservava che si rende ormai “indispensabile
uno sforzo di ricostruzione che consenta un’amministrazione
per obiettivi e consensuale, alla luce di una legalità
sostanziale in linea coni principi costituzionali
e di garanzia, evitando i rischi della cultura dell’emergenza,
nemica della ponderazione degli interessi, per tenere
in equilibrio autonomia e responsabilità”.
[17] R. Ferrara, La programmazione negoziata
fra pubblico e privato, in Dir. Amm.
1999, 429ss. rileva che l’attivazione di procedure
razionali di concertazione e programmazione, ossia
di programmazione negoziata, è perseguita in vista
del coordinamento e della concentrazione razionale
degli investimenti, al fine di poter meglio delineare
i comuni obiettivi e, soprattutto, raggiungerli”.
[18] G. Vitale, I principi generali del regolamento
n. 1260 del 1999. Sussidiarietà, partenariato, addizionalità,
in Riv. Giur. del Mezzogiorno 2002, 1373
osserva che dalla formulazione testuale dell’art.
8 del reg. (CE) n. 1260/1999 emerge un dato, ossia
che “il partenariato in materia di fondi strutturali
postula, per sua stessa natura, un ricco e ben strutturato
tessuto di relazioni, posto che l’attuazione dei
programmi finalizzati allo sviluppo e l’attribuzione
delle risorse strutturali richiedono un alto livello
di partecipazione da parte dei vari soggetti portatori
di esigenze selezionate, scaturenti dalle diverse
realtà locali”.
In ordine alla individuazione delle caratteristiche
peculiari delle due diverse forme di partenariato,
vale a dire “di decisione”, con riferimento alle
autorità pubbliche, e “di consultazione”, con parti
sociali, enti pubblici e privati, si rinvia a M.
Vellano, Coesione economica e sociale e ripartizioni
di competenze: le nuove iniziative comunitarie,
in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,
1995, 200s.
[19] A. Barone, in Urbanistica consensuale, programmazione
negoziata e integrazione comunitaria, in Riv.
Dir. Pubbl. Comun. 2001, 277, rileva che “Partenariato
pubblico-privato e sviluppo dal basso (bottom up)
costituiscono peculiarità caratterizzanti non solo
la nuova stagione della programmazione economica
italiana, ma anche le politiche comunitarie di riequilibrio
territoriale”.
[20] In tema di programmazione negoziata, il Consiglio
di Stato, Sez. IV, con sentenza 9 dicembre 2002,
n. 6675, in www.lexitalia.it, ebbe occasione di
affermare che “La procedura di gara alla quale
partecipano enti locali, per vedersi assegnate risorse
finanziarie messe a disposizione della Comunità
Europea e cofinanziate dallo Stato italiano, non
essendo assimilabili in toto a quelle di evidenza
pubblica in materia di contratti, è priva dei caratteri
della segretezza”.
Più in particolare, il T.A.R. Liguria, Sez. II,
con sentenza 20 dicembre 2004, n. 1732 (in Foro
Amm.. – TAR 2005, 676) ha rilevato che il procedimento
di assegnazione dei fondi strutturali nonpuò ritenersi
soggetto alla disciplina prevista in materia di
appalti ad evidenza pubblica, poiché esso è collaterale
ad iniziative espressione di partenariato sociale,
attuate attraverso la massima flessibilità dell’amministrazione.
Nella nota a commento della stessa sentenza, M.R.
Spasiano e V. Capezio (in Assegnazione di fondi
comunitari: programmazione negoziata e inapplicabilità
delle regole dei procedimenti ad evidenza pubblica,
cit., 683) rilevano che se non si operasse l’opportuna
differenziazione delle procedure “si paventerebbe
il rischio di vincolare l’amministrazione al rispetto
di principi e moduli procedimentali nient’affatto
funzionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”.
[21] Sul tema, A. Contieri, La programmazione
negoziata. La consensualità per lo sviluppo. I principi,
Napoli 2000, 13ss.
[22] Sul tema si rinvia a R. Invernizzi, Il dialogo
competitivo e tecnico, in R. Garofoli e M.A.
Sandulli (a cura di), Il nuovo diritto degli
appalti pubblici nella direttiva 2004/18/CE e nella
legge comunitaria n. 62/2005, Milano 2005, 299ss.
[23] In tema di sussidiarietà, P. Caretti, Sviluppo
regionale, in Trattato di diritto amministrativo
europeo, a cura di M. Chiti e G. Greco, 1997,
1172, osserva che “nel settore della politica regionale
comunitaria, il principio di sussidiarietà, inteso
come principio diretto a garantire che, di regola,
le decisioni siano assunte al livello più vicino
ai soggetti più direttamente interessati al contenuto
di tali decisioni, ha trovato una sorta di applicazione
ante litteram, attraverso la predisposizione
di un meccanismo programmatorio nel quale l’individuazione
di determinati risultati, da conseguire attraverso
l’azione comunitaria, si è coniugata con il rispetto
del ruolo istituzionale dei diversi livelli di governo
infracomunitari”.
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(pubblicato il 3.11.2005)
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