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n. 10-2005 - © copyright

 

MAURIZIO LUBRANO

Nuovamente in tema di insindacabilità dei parlamentari:
la Corte persevera ancora in una concezione rigida di nesso funzionale

(NOTA A SENTENZA nn. 347 e 348 del 2004)


1. Brevi cenni ORIGINI DELL’ISTITUTO
Con sempre maggiore frequenza la Corte Costituzionale è chiamata ad affrontare il tema dell’insindacabilità parlamentare. L’analisi che si andrà a svolgere, prendendo spunto dalle due recenti pronunce da esaminare in questa sede, non può che essere affrontata partendo, brevemente, dalle origini storiche che hanno poi portato all’attuale art.68, come oggi cristallizzato dalla nostra Carta Costituzionale, tenendo anche presente che, per stessa ammissione della Consulta, l’inquadramento delle immunità parlamentari ha subito nel corso degli anni “il progressivo dissolversi della loro originaria giustificazione storica, che era di preservazione del ruolo della rappresentanza politica in un contesto nel quale anche l’amministrazione della giustizia era condizionata dal potere esecutivo”([1])
In primo luogo, va ricordato che l’istituto concernente l’insindacabilità delle opinioni espresse nelle sedi parlamentari risale storicamente alla strenua e sofferta lotta, sostenuta in Inghilterra dalle assemblee rappresentative per affermare la propria autonomia di fronte al potere regio, che confluì nel Bill of Rights del 1688 al cui art. 9 si afferma “That the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament”
Va aggiunto, altresì, che diverso risulta essere, invece, il principio dell’immunità dei parlamentari per reati non collegati alle loro funzioni, proprio, invece, dell’impianto costituzionale francese, la cui ratio risiedeva nella salvaguardia dei membri del Parlamento da ritorsioni indirette, attuate mediante persecuzioni giudiziarie pretestuose: tale principio ha dato origine, anche in Italia, al fenomeno del vaglio parlamentare del c.d. fumus persecutionis, mediante il rilascio dell’autorizzazione a procedere, ora abrogato. Tale sistema poggiava le proprie fondamenta “nella rivendicazione avanzata dai membri del nuovo parlamento democratico di vedersi riconosciute le stesse prerogative di sacralità ed inviolabilità che avevano caratterizzato la persona del re. Peraltro le immunità francesi si collocavano in una dialettica con il potere giudiziario che la borghesia non controllava ancora e dal quale poteva temere attacchi”([2])
Per ciò che concerne, poi, l’ordinamento italiano, l’art. 68 comma I Cost., ispirandosi, solo parzialmente, come detto, alla tradizione del parlamentarismo inglese, affonda le proprie radici in quello che era l’art. 51 dello Statuto Albertino, in virtù del quale:«I senatori ed i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere». Proprio tale disposizione si rifaceva, in realtà, essenzialmente al sistema francese, affondando le proprie radici nel principio di separazione dei poteri e in una diffidenza nei confronti del potere giudiziario([3])
Inoltre, da quanto sembra emergere dalla norma va rilevato che lo Statuto dava particolare rilievo al luogo del «commesso delitto» ([4]) rispetto, invece, a quel “nesso funzionale” tra condotta e funzioni parlamentari al quale, secondo la più recente dottrina e giurisprudenza, l’attuale art. 68, I comma, sembra far riferimento. A tal proposito si ricorda altresì che anche i commentatori dell’epoca, per salvaguardare l’onorabilità e la reputazione sia dei presenti che specialmente degli assenti, ritenevano che lo Statuto insieme ai regolamenti delle Camere dell’epoca avesse dovuto affidare “al rispettivo presidente l’ufficio d’invigilare e curare che gli oratori non trasmodino coi loro discorsi” ([5])
L’istituto in parola “attualmente è presente nella Costituzione più per un ripristino di ciò che nel ventennio precedente alla sua entrata in vigore era stato eliminato che non per una nuova e consapevole elaborazione parlamentare …”([6])
Prima della l.cost. 29.10.1993, n.3, anche le Camere della nostra Repubblica avevano, per salvaguardare la propria indipendenza, spesso abusato dell’art.68, II comma, Cost., utilizzando l’oramai abrogato meccanismo dell’autorizzazione a procedere anche in carenza dei presupposti sottesi all’istituto. Basti pensare che, quando ancora la vecchia formulazione della norma in questione subordinava la sottoposizione di un parlamentare a procedimento penale alla previa autorizzazione della Camera di appartenenza, la Camera dei deputati nella decima legislatura (1987-1992) ebbe a concedere solo trentuno autorizzazioni, negandone ben cento e restituendone dieci all’autorità giudiziaria in ragione dell’insindacabilità ex art.68, I co., Cost.. Al Senato la situazione non era diversa in quanto vi furono solo dodici autorizzazioni concesse a fronte delle ottantasei negate. Spesso, inoltre, il diniego veniva deciso in assemblea ribaltando le proposte adottate dalla competente giunta. Così si posero le basi di quella che qualcuno ha definito l’“insindacabilità impropria”, imputabile, non al caposaldo dell’indipendenza delle Camere, ma ad una smisurata estensione delle prerogative dei propri membri, basata, oltre che sul c.d. fumus persecutionis, anche sulla natura politica del reato, sulla insussistenza del fatto o sull’insufficienza delle prove raccolte, “fino alle assai generali «considerazioni di politica opportunità»”.([7])
Questo orientamento restrittivo si tradusse in un grosso problema politico quando nei primi anni ’90, con l’esplodere del fenomeno comunemente denominato “tangentopoli” e con il conseguente cadere della “prima Repubblica”, il numero dei parlamentari indagati crebbe in modo sproporzionato, colpendo gravemente l’immagine della classe politica, allora al potere, e provocando un forte aumento dei casi in cui il meccanismo, posto alla base del previgente II comma della norma in questione, veniva messo in crisi con riferimento alla propria azionabilità. “La prassi ha così sospinto l’autorizzazione a procedere in una zona grigia, al confine tra l’esercizio della prerogativa costituzionale e riesame «paraprocessuale» dell’impostazione accusatoria del p.m.” facendo avventurare il Parlamento in un campo che, secondo alcuni, gli era e gli è tuttora estraneo.([8])
Il legislatore, cercando di mettere ordine ad una situazione oramai caotica, è intervenuto modificando il secondo comma dell’art. 68 Cost. e ridimensionandolo fortemente. A seguito della sopravvenuta riforma costituzionale il magistrato inquirente non è più tenuto a chiedere alla Camera di appartenenza del soggetto indagato l’autorizzazione per procedere o meno all’accertamento della effettiva sussistenza degli estremi di reato di cui il p.m. abbia avuto notizia, subordinandosi, invero, tale autorizzazione soltanto al compimento di alcuni atti tassativamente indicati dai commi 2 e 3 dell’attuale testo normativo (arresto, perquisizioni personali e domiciliari, ecc…).
La novella costituzionale ha, poi, sostituito la formula del «non possono essere perseguiti» con quella, di più ampio respiro, del «non possono essere chiamati a rispondere», che chiarisce definitivamente così l’ambito di irresponsabilità dei parlamentari, esteso non al solo settore penale ma anche a quello civile, amministrativo e disciplinare.([9])
A tal proposito non va tralasciato di considerare come l’intervento legislativo in parola non sia univoco in quanto tenderebbe, eliminando ogni ostacolo all’esercizio dell’azione penale, ad ampliare l’ambito applicativo dell’istituto dell’immunità.([10]) .
E’ stato, infatti, proprio l’intervento del legislatore costituzionale del ’93 a comportare la necessità, generalmente riconosciuta, di delimitare marcatamente i confini dell’insindacabilità parlamentare e l’esigenza di determinare concretamente la procedura con cui tale prerogativa potesse essere preservata. ([11])
Non bisogna infatti dimenticare che “la definizione degli esatti confini giuridici dell’immunità… aveva un tempo minore importanza pratica perché sul terreno penale, esistendo l’istituto dell’autorizzazione a procedere, i parlamentari ottenevano facilmente un diniego che li metteva al riparo; parallelamente sul terreno civile non si era ancora sviluppata la prassi dell’azione per danni, slegata da quella penale, per fatti di diffamazione” ([12])
In conseguenza di ciò, a partire dal d.l. 15 novembre 1993, n. 455 ([13]), vennero approvati ben diciannove decreti legge([14]), i quali, nonostante fossero stati emanati con il compito di tamponare le lacune aperte dalla modifica costituzionale, non superarono lo scoglio della conversione e furono soggetti a ripetute reiterazioni([15]).
Sul punto la dottrina ha osservato che “vi è stata, a seguito della riforma, una specie di contaminazione tra le due guarentigie parlamentari (immunità ed insindacabilità), se non, addirittura, una evidente rottura del disegno costituzionale delle garanzie individuali e dell’eguaglianza tra i cittadini…giacché il divieto di sottoporre il parlamentare a perquisizione personali e domiciliari, nonché ad intercettazioni, sotto qualsiasi forma, conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, non può trovare spiegazione nella semplice difesa dell’integrità e della composizione dell’organo collegiale, quanto piuttosto nel rafforzamento della sfera di libertà personali del parlamentare rispetto al semplice cittadino”([16])


2. L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE PRIMA DELLE SENTENZE IN COMMENTO
La Corte costituzionale si è pronunciata ripetutamente sulla controversa questione dell’insindacabilità parlamentare, dando vita nel corso degli anni a una copiosa giurisprudenza, avente il fine ultimo di colmare le lacune lasciate dal legislatore e chiarire i limiti e l’estensione di tale prerogativa costituzionale. In particolare ha dovuto affrontare “l’irrisolto conflitto” fra l’autonomia parlamentare ed i diritti inviolabili dei singoli, sacrificando inizialmente il diritto alla tutela giurisdizionale, ex art. 24 Cost., di questi ultimi per mezzo di un bilanciamento di interessi che vedeva i diritti delle persone offese dalle dichiarazioni ingiuriose soccombere dinanzi al generale principio di indipendenza del Parlamento. ([17])
In un primo momento, la Consulta affermò, con la sentenza n. 1150 del 1988, il principio della c.d. verifica esterna ([18]), secondo cui la Corte si dichiarava competente a conoscere, in sede di conflitto di attribuzione, della legittimità della delibera parlamentare relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse da uno dei suoi membri. Tuttavia, la verifica della Corte non poteva oltrepassare i limiti di un mero accertamento sui vizi in procedendo della delibera, rimanendo assolutamente precluso qualsivoglia esame in ordine alla congruità del merito della scelta contenuta nella delibera. Un metro di giudizio siffatto comportava, tuttavia, che ““ la qualificazione da parte delle Camere della condotta addebitata ad un proprio membro come esercizio delle funzioni parlamentari” non “ possa essere accertata nei suoi caratteri oggettivi” e “ risulti essere una qualificazione di carattere meramente soggettivo…una autoqualificazione del Parlamento rimessa alla discrezione …di questo senza possibilità di sindacarne il contenuto e l’estensione””([19]). Tuttavia la Consulta per tutti gli anni ’90 continuava ad affermare come rientrasse nei suoi poteri soltanto sindacare, non un vizio in procedendo o la mancanza dei presupposti in concreto per la dichiarazione di insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost., poiché, altrimenti, il suo sindacato si sarebbe esteso ad “una valutazione, nel merito, diversa da quella compiuta dal Senato (o dalla Camera)”, essendo, in sede di conflitto di attribuzioni, solo possibile “verificare se, ai fini dell’esercizio in concreto del potere che ha condotto alla dichiarazione di insindacabilità…da parte della Camera di appartenenza, sia stato seguito un procedimento corretto oppure se mancassero i presupposti di detta dichiarazione – tra i quali essenziale quello del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare – o se tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati” ([20]).
Secondo alcuni, il giudizio operato nelle forme e nei modi sopra sinteticamente descritti si atteggerebbe ad una valutazione meramente sindacatoria poiché presenterebbe connotati del tutto simili al giudizio operato dal giudice amministrativo in materia di atti viziati da eccesso di potere, in quanto esclusivamente diretto ad accertare “la correttezza, sul piano costituzionale, di una pronuncia di insindacabilità, senza controllare se, nella specie, l’insindacabilità sussista” ([21]).
All’uopo va aggiunto che parte della dottrina ha evidenziato che, in mancanza di specifiche regole chiare sull’adozione della predetta delibera e sui limiti posti al giudice ordinario in ordine alla stessa, sia da ritenere che nell’istituto in questione vi sia una menomazione dei poteri decisori dell’autorità giudiziaria, attesa la non configurabilità, nel caso di specie, del principio dei “poteri impliciti”, che non risulta essere direttamente riconducibile alla natura delle prerogative parlamentari.([22]).
Il punto, tuttavia, non sembra essere pacifico, sussistendo anche un’altra concezione di segno del tutto opposto, secondo cui, attesa la competenza del giudice di interpretare ed applicare le norme sui presupposti di punibilità e procedibilità delle azioni giudiziarie, sarebbe auspicabile trasferire l’onere di sollevare il conflitto di attribuzione dal giudice ordinario alle Camere tutte le volte che esse ritenessero che “il cattivo uso del potere” dal primo esercitato avesse leso “attribuzioni e garanzie costituzionalmente riconosciute” ([23]).
Va, inoltre, aggiunto che, secondo altra dottrina, la sentenza n. 1150 del 1988 contribuiva nettamente ad avallare quella difesa “corporativa” delle proprie prerogative più volte perpetuata dalle Camere. Ciò risultava confermato anche dalla linea difensiva posta in essere dal Parlamento, che si incentrava esclusivamente su eccezioni relative a mere irregolarità formali tendenti a conseguire una pronuncia processuale e non di merito. Le Camere stesse nelle loro delibere hanno sostenuto molteplici volte la non riproponibilità “dello stesso conflitto, una volta dichiarato inammissibile…”([24]).
Successivamente, il Giudice delle Leggi ha modificato in modo radicale il proprio orientamento([25]), abbandonando il criterio della c.d. verifica esterna ed elaborando il più penetrante principio del c.d. nesso funzionale.
Secondo tale impostazione deve sussistere una vera e propria relazione eziologica tra le contestate dichiarazioni rilasciate da un membro di una delle due Camere ed il mandato parlamentare, con tutte le attribuzioni che esso comporta.
Il giudizio della Corte si spinge così a sindacare parzialmente anche nel merito la delibera parlamentare concernente l’immunità di un suo membro sotto le mentite spoglie della sussistenza o meno dell’innanzi indicato legame. Si precisa, infatti, che l’insindacabilità non riguarda solo gli atti tipici del mandato parlamentare (proposte di legge, interpellanze, interrogazioni, etc…), ma anche quelli “presupposti e consequenziali” dell’attività pubblica, per la cui salvaguardia la prerogativa è concessa.
La Consulta precisa, altresì, che tale nesso funzionale afferisce non solo agli atti posti in essere intra moenia, ma anche a tutti quelli che siano espressione della veste istituzionale che i parlamentari in ragione del proprio status ricoprono, ovunque esplicata. Questi ultimi dovrebbero cioè essere legati da un nesso di strumentalità con le tipiche attività parlamentari, tenendo presente che proprio tale funzione ha “natura generale ed è libera nel fine e che sebbene essa non possa ricondursi all’intera attività politica, non può nemmeno essere circoscritta ai soli atti tipici.([26])
Ciò nondimeno, qualora non sia, prima facie, riscontrabile alcuna forma di connessione tra il fatto compiuto e le funzioni legate all’appartenenza ad una delle due Camere andrebbe, previo annullamento della deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza, consentito all’autorità giudiziaria di poter procedere nelle sedi di sua competenza all’accertamento della responsabilità del parlamentare. Tale conclusione appariva la più logica ove si consideri quanto affermato dalla Corte, e cioè che “ricomprendere…qualsiasi comportamento o attività qualificata come politica nella sfera dell’insindacabilità…prescindendo dal collegamento con l’esercizio della funzione parlamentare, trasformerebbe…tale prerogativa in un privilegio”([27])
Recentemente la Consulta ha modificato ulteriormente il suo orientamento, ponendosi in ambiti più rigorosi e restrittivi rispetto all’indirizzo precedentemente esaminato. Ha, infatti, in via preliminare, affermato che debba ritenersi assolutamente eccezionale l’istituto dell’insindacabilità parlamentare ex art.68, primo comma, della Costituzione, rispetto al principio generale della soggezione di tutti i cittadini alla giurisdizione. Ciò premesso, la Corte, cercando di determinare quando possa ricorrere il nesso funzionale sopra indicato, si è spinta ad affermare, in primis, l’esclusione della mera attività politica dalla garanzia della insindacabilità al fine di evitare il rischio di una repentina metamorfosi di tale prerogativa in un mero privilegio personale ed, in secundis, che le “funzioni”, riferite agli organi costituzionali o aventi rilievo costituzionale «non indicano generiche finalità, ma riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti»([28]).
A tal proposito la Corte ha anche avuto modo di affermare che essa non può limitarsi “ad esaminare la valutazione o la congruità delle motivazioni adottate dalla Camera di appartenenza, ma deve…accertare se, in concreto, l’espressione dell’opinione in questione possa o meno ricondursi a quell’esercizio delle funzioni parlamentari, il cui ambito, trattandosi di norma costituzionale, spetta alla Corte definire” ([29]). In altri termini il suo giudizio “non può limitarsi a verificare la validità o la congruità delle motivazioni…con le quali la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato insindacabile una determinata opinione” atteso che “la Corte, chiamata a svolgere in posizione di terzietà, una funzione di garanzia…non può verificare la correttezza sul piano costituzionale, di una pronuncia di insindacabilità senza verificare se, nella specie, l’insindacabilità sussista , cioè se l’opinione di cui si discute sia stata espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari…”.([30])
Sulla base di tale assunto giurisprudenziale, si distingue allora tra: a) atti tipici dell’attività parlamentare, svolti all’interno delle Camere (c.d. atti intra-moenia) e indiscutibilmente coperti dalla garanzia della insindacabilità ex art. 68, comma 1 Cost.; b)gli atti posti in essere al di fuori delle sedi parlamentari(c.d. atti extra-moenia), per i quali si richiede non una semplice comunanza di argomento([31]) tra la dichiarazione che si assume lesiva e le opinioni manifestate dal deputato o dal senatore in sede parlamentare, bensì l’effettiva e sostanziale correlazione, quasi testuale, di essa rispetto all’atto parlamentare tipico e la “contestualità cronologica” tra quest’ultimo e la sua divulgazione esterna. All’uopo, va, infatti, aggiunto che solo laddove la manifestazione del pensiero, avvenuta fuori dalla sede appropriata, sia riproduttiva di un precedente atto parlamentare tipico, potrà trovare applicazione l’art. 68 comma 1 Cost.. Così facendo la Corte sembra andare oltre il parametro della ragionevolezza operando un controllo che scende esplicitamente all’esame del merito della delibera di insindacabilità ([32]). Ciò nonostante, sembra che la Corte stessa sappia “di non potersi sottrarre ad un compito di verifica che appare tanto più arduo ( e non agevole, come talvolta si ritiene) quanto più larghe sono le maglie degli enunciati costituzionali”, dovendo essa, da un lato, travalicare gli enunciati costituzionali al fine di operare un congruo bilanciamento di interessi, e, dall’altro non scivolare dagli angusti confini del diritto costituzionale per approdare a quelli ben più ampi e indecifrabili del “ diritto politico”.([33])

3. LA DOTTRINA
Sulla base di tali orientamenti giurisprudenziali anche la dottrina ha avuto modo di confrontarsi e di dividersi, seguendo impostazioni e percorsi profondamente differenti e pervenendo talvolta anche a conclusioni analoghe a quelle a cui è giunta la giurisprudenza costituzionale.
In primo luogo va detto che la dottrina ha cercato di elaborare una teoria adeguata a fornire una giustificazione tecnico-giuridica sulle modalità operative dell’art. 68 Cost.
In relazione alla natura giuridica dell’istituto della insindacabilità, l’orientamento prevalente sembra propendere per una causa personale di esclusione della pena, tale da non comportare che il fatto sia da considerarsi obbiettivamente antigiuridico ([34]); tuttavia, per ragioni di esaustività espositiva, va considerato che vi è anche una seconda via da percorrere, che ha trovato anche alcuni consensi in dottrina, e cioè la concezione secondo cui l’immunità parlamentare andrebbe qualificata come causa di giustificazione, la quale escluderebbe, a differenza dell’orientamento precedente, l’antigiuridicità del fatto.([35])
Tralasciando tali problematiche, è necessario volgere lo sguardo agli sforzi ermeneutici posti in essere dalla dottrina in ordine ad un altra ben più dibattuta questione e cioè quella relativa alla inclusione o meno delle attività extra-parlamentari nella copertura costituzionale di cui all’art. 68.
A tal proposito si rileva che, secondo una ormai minoritaria impostazione, la quale tuttavia ha ispirato più volte la prassi parlamentare, l’art.68 avrebbe ad oggetto, oltre alle opinioni espresse nell’esercizio della funzione tipicamente parlamentare (interpellanze, interrogazioni, ecc…), anche quelle esternate nello svolgimento di attività latu sensu politica in contesti extraparlamentari (comizi, riunioni, ecc...):alla base di questa concezione vi è l’idea, fondata sulla lettura coordinata e sistematica degli artt.67 e 68 Cost. ed incentrata sulla esaltazione della qualifica soggettiva, che la guarentigia dell’insindacabilità serva a liberare il parlamentare da eccessive preoccupazioni circa la sua condotta politica e che la manifestazione di opinioni anche al di fuori delle Camere costituisca momento essenziale dell’adempimento del mandato.([36])
Tale concezione fonda le proprie convinzioni da una considerazione di fatto e, cioè, che le innumerevoli forme di comunicazione oggi esistenti, di cui il parlamentare può servirsi per rivolgersi al proprio elettorato e per manifestare all’esterno la proprie convinzioni e le proprie iniziative istituzionali renderebbero, ormai, superata una classificazione tassativa degli atti tipici ricoperti dall’istituto dell’immunità([37]).
Tale tesi è stata, però, criticata da chi, ritenendo non plausibile il venir meno del nesso consequenziale tra atto compiuto e la funzione relativa al mandato parlamentare, paventi il rischio della nascita di “un’ingiustificata condizione di privilegio” del membro del Parlamento rispetto ad un qualsiasi cittadino e pone forti dubbi in merito al fatto che l’insindacabilità nelle sedi extraparlamentari contribuisca in qualche modo all’esigenza di salvaguardia del corretto funzionamento delle Camere.([38])
Inoltre è stato dedotto che, stante la sostanziale “diversità ed estraneità dal modello costituzionale” dall’art.68, primo comma, Cost., così come reinterpretato dalla impostazione innanzi indicata, si arriverebbe ad “una alterazione delle caratteristiche fondamentali” dell’istituto in esame, riducendone “l’efficacia temporale nei ristretti limiti della durata del mandato”, il quale verrebbe configurato “come una sorta di ibrido a mezza via con l’improcedibilità” di cui al secondo comma dalla disposizione costituzionale ([39])
Alla impostazione innanzi indicata se ne contrappone così un’altra la quale volge in una direzione ben diversa da quella precedentemente esaminata.
La dottrina di segno opposto ([40]), infatti, va a ricomprendere nell’alveo dell’art.68 Cost. solo quei particolari atti tipici strettamente correlati alle funzioni parlamentari, mettendo così insieme l’elemento soggettivo con quello spaziale in virtù del quale la manifestazione di una determinata opinione, ipoteticamente integrante una fattispecie criminosa, è coperta dall’immunità ex art.68 Cost. solo se o è resa in assolvimento delle tipiche funzioni dell’ufficio parlamentare.
Su un binario intermedio rispetto alle precedenti posizioni si colloca allora la tesi, tracciata dalla più recente giurisprudenza sia di legittimità che costituzionale, che risulta essere oggi assolutamente dominante.
Secondo questa concezione risulterebbe essere necessaria un interpretazione “funzionale” dell’art. 68 della Costituzione, nel senso di una equiparazione delle opinioni espresse ad di fuori delle mura parlamentari con gli atti tipici del mandato solo nel caso in cui le suddette opinioni siano meramente riproduttive degli atti in questione e che opinioni extra-moenia ed attività intra-moenia si connettano eziologicamente in quanto le une riproduttive delle altre. L’insindacabilità, pertanto, prescinderebbe da un ambito spaziale delle opinioni rilasciate, risultando, invece, essenziale constatare il solo nesso di collegamento tra l’attività parlamentare e quella divulgativa.
Unico temperamento a questa linea di pensiero è stata nel ritenere che “siano riconducibili nell’ambito dell’art. 68 Cost., non solo le attività tipiche, ma anche quelle che si pongano in un rapporto di necessaria connessione, di strumentalità diretta con le funzioni tipiche del mandato parlamentare” ([41]).
Va detto che, a fini meramente esemplificativi, parte della dottrina ha ritenuto, inoltre, il nesso funzionale non avere nessun altro fine che “tutelare l’attività parlamentare, nella considerazione del ruolo fondamentale che questa assume per la realizzazione di un sistema democratico e non la singola posizione di un parlamentare in quanto tale”([42]).
All’uopo va aggiunto, altresì, che, secondo tale concezione, proprio per le su esposte ragioni, l’art. 68 Cost. viene ritenuto istituto indisponibile nei confronti della sfera giuridica del parlamentare. A ragione di ciò si ricorda, infatti, che non è ammessa nel corso del giudizio dinanzi alla Consulta, in tema di conflitto di attribuzioni, la sua presenza ma quella della Camera interessata, la quale si può costituire in giudizio a garanzia dell’interesse pubblico, rappresentato dalla necessità di difendere “la libertà di espressione e di voto parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni e di impedire che un uso strumentale del potere giudiziario possa compromettere questo valore” ([43]).
In ordine a quanto appena affermato è stato altresì aggiunto in dottrina che nei confronti delle azioni giudiziarie persecutorie, o presunte tali, intraprese dalla magistratura, il parlamentare avrebbe a disposizione i normali rimedi endoprocessuali, atteso che “l’ammissione di un conflitto sollevato da un parlamentare nei confronti di un altro potere dello Stato…offre a questo stesso parlamentare di utilizzare tale garanzia a scopi essenzialmente dilatori e personali; che nulla hanno a che vedere con la tutela di prerogative costituzionali”([44]). Ad ogni modo, è pur vero che, anche se l’operatività dell’istituto in esame, dovesse venir meno il parlamentare risulterebbe comunque pienamente tutelato dalla garanzia dell’art. 21 Cost., implicando, quest’ultima, un accertamento da parte del giudicante in ordine ad un corretto esercizio del “diritto di critica politica”([45]). D’altronde è pur vero che, come la stesa Corte ha più volte affermato, “altro è la libertà di critica della quale tutti sono titolari, altro è la prerogativa che la Costituzione, onde preservare una sfera di libertà ed autonomia delle Camere, riserva ai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni” ([46])
All’uopo è stato osservato che appare circostanza imprescindibile quella in ordine alla quale “la libertà di manifestazione del pensiero e garanzie a tutela della reputazione non sono, in astratto, in rapporto gerarchico, nel senso che non è possibile dire, una volta per tutte, a quale dei due diritti debba essere sacrificato l’altro: la soluzione potrà dipendere unicamente dalle circostanza di ogni fattispecie concreta”([47]), dovendo l’indagine della Corte seguire criteri altamente penetranti ed efficaci per contemplare la effettiva portata delle dichiarazioni del parlamentare, atteso che “il giudice dei conflitti di attribuzione sembra ritenere legittima non qualsiasi forma di lesione dell’autonomia parlamentare “ma soltanto quelle lesioni che risultino indispensabili o, comunque,strettamente necessarie all’esercizio delle funzioni parlamentari” ([48])
“E’, quindi, il nesso funzionale a rendere operante la prerogativa dell’art. 68 Cost., divenendo in tal modo la linea di confine tra le opinioni sindacabili e quelle non sindacabili: i diritti fondamentali della persona, che possono essere sacrificati soltanto in nome del principio dell’indipendenza e dell’autonomia guarentigiata delle funzioni parlamentari, (ri)trovano, in assenza del collegamento funzionale, la possibilità di riespandersi e la loro naturale tutela giurisdizionale” ([49])
L’interpretazione c.d. “funzionalistica”non è stata, tuttavia esente da critiche.
In primo luogo è stato osservato che tale interpretazione finisce col comportare alcune disfunzioni di natura attuativa e, più precisamente, in ordine ai criteri da utilizzare, nella ricerca del nesso funzionale tra espressioni incriminate ed attività parlamentare. In particolare, come è stato paventato da alcuni autori, i predetti criteri sembrano essere “ispirati a canoni di automatismo talora esasperato, che danno adito alla possibilità, tutt’altro che teorica, di effetti distorsivi a livello applicativo”. Secondo tale concezione sembrerebbe oltremodo esagerato escludere dall’ambito di applicabilità dell’art. 68 Cost. una serie di manifestazioni di pensiero “per il solo fatto che esse non hanno trovato ancora riscontro in un formale atto parlamentare e riconoscere, invece, l’insindacabilità ad espressioni particolarmente offensive che, speciosamente inserite in atti parlamentari al precipuo fine di precostituirsi un’immunità, siano poi ripetute al di fuori delle aule parlamentari”([50]).
In secondo luogo è stato osservato che così facendo anche la stessa Corte, aderendo ad una interpretazione funzionalistica così rigida, “si stia collocando, se non già si è collocata, lungo la stessa china in cui s’è messa con la sua giurisprudenza relativa ad altri campi, laddove ha tentato di conciliare un criterio di qualificazione della natura degli atti o delle attività (che si potrebbe dire) “ formale” con uno “ sostanziale”, finendo, poi, col mescolarli confusamente tra loro e, a conti fatti, con l’optare – al di là delle sue stesse, divergenti dichiarazioni – più per il secondo che per il primo, pervenendo tuttavia a risultati non sempre pienamente conseguenti rispetto alle premesse poste e, quel che più importa, sicuri nel modo o nelle forme della loro applicazione” ([51])
Va, altresì, ribadito che è stata auspicata lodevolmente da alcuni anche “la necessità di un ricorso più sollecito agli strumenti sanzionatori previsti nei regolamenti interni, di un uso più corretto, trasparente e “ motivato” dei poteri parlamentari, anche per prevenire i possibili interventi della Corte costituzionale in qualità di giudice dei conflitti”([52])
A ciò va, inoltre aggiunto, che, secondo un’ulteriore impostazione, estremizzando i contenuti della teoria “funzionalistica” della quale si discute, premettendo che “un’indagine sulla intentio o sulla ratio della opinione manifestata al di fuori della sede parlamentare possa rivelarsi sommamente incerta e scivolosa” ([53]), soprattutto alla luce del ruolo sempre più penetrante che la Consulta viene oggi ad assumere([54]), si potrebbe sostenere che le recenti pronunce della Corte costituzionale ([55]) da un sindacato basato sulla necessità della presenza di una connessione con atti tipici della funzione parlamentare rischiano di passare ad un esame di tipo “positivo” dell’attività parlamentare, e, cioè ad un giudizio che potrebbe addirittura arrivare ad accertare «cosa debba essere incluso nel raggio di questo nesso causale»([56]).La problematica sottesa a tale critica è sicuramente quella concernente la sindacabilità delle scelte operate dalla Camera di appartenenza nella delibera, ricordandosi che essa comunque rientra nel novero di quegli interna corporis che, almeno in linea teorica, dovrebbero essere insindacabili([57])
Altra obiezione sollevata in dottrina risulta essere quella scaturente dalla definizione di funzione parlamentare come di una “attività libera nel fine e di natura generale” ([58]) elaborata dallo stesso Giudice delle leggi, in quanto potrebbe apparire contraddittorio definire una funzione “libera” per coloro i quali ritengono che la “libertà” debba perseguire una “funzione”([59]). Inoltre, sempre seguendo tale impostazione, definire la funzione parlamentare “generale” appare piuttosto “ambiguo posto che una funzione è tale solo se, della correlativa attività, si specifichino il contenuto e lo scopo” ([60]).
Da tali premesse si giungerebbe allora a sostenere che le opinioni insindacabili ex art. 68 Cost. sarebbero solo quelle “specifiche” della funzione parlamentare le quali, tuttavia, includerebbero, attesi i fenomeni di informazione di massa propri dei nostri tempi, le c.d. “attività divulgative”, lasciando fuori,invece, quelle c.d. “preparatorie”([61]). Tuttavia, le “opinioni” ex art. 68 Cost., non sono altro che “le manifestazioni del pensiero, della volontà, l’esposizione di giudizi, ed in particolare le valutazioni soggettive di eventi riconosciuti nella loro oggettività” rimanendone, invece, escluse “non solo le c.d. ingiurie reali, cioè le lesioni e violenze materiali (le quali peraltro non sono essenziali allo svolgimento della funzione), ma anche le attribuzioni di fatti determinati in capo ad una persona specifica, non potendosi queste considerare come valutazioni soggettive di eventi. ([62])


LODO MACCANICO
La situazione ora esposta è stata resa ancor più caotica dall’intervento della legge 20 giugno 2003 n. 140, la quale, tra l’altro, ha destato anche notevoli polemiche in ordine all’art.1, il quale rende non sottoponibili le cinque più alte cariche dello Stato. Tralasciando ogni possibile considerazione in merito predetto articolo, interessa esaminare, in questa sede, il contenuto dell’art. 3 dell’innanzi indicata legge, il quale cerca di determinare, pur se con molte difficoltà, il campo applicativo dell’art. 68 Cost., primo comma, oltre ad atti tipici del mandato parlamentare, “ogni altro atto parlamentare, per ogni attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento”.
In via preliminare è stato osservato che fin dal tenore della titolazione si capisce che il progetto di legge, “nato appunto per dare attuazione con legge ordinaria al dettato della riforma costituzionale , è stato poi caricato, in corso d’opera, del fardello del cosiddetto “Lodo Maccanico”, cioè della normativa volta a sospendere i processi…” ([63]).
Non va dimenticato, infatti, che, come è noto, è di competenza della Camera di appartenenza accertare se il comportamento del proprio membro meriti la qualifica di insindacabile([64]) anche se l’assemblea politica debba, comunque, deliberare nel rispetto di determinate forme procedurali.
Come già accennato precedentemente la Consulta si è così trovata in una difficile posizione essendo stata spesso chiamata ad esaminare tali delibere parlamentari finendo con l’entrare nel merito della questione. Tale meccanismo, come giustamente qualcuno ha rilevato, pone nei confronti della Corte “pericolose sovrapposizioni…con il Parlamento, facendole assumere il ruolo di anomala “istanza di appello” rispetto alla delibera parlamentare”([65]).
Vista così l’incertezza interpretativa in ordine a quali fossero le tipologie di atti censurabili e quali, invece, sottoponibili all’applicabilità dell’enunciato costituzionale, le Camere hanno elaborato nel corso degli anni una sorta di loro “giurisprudenza”, diversa e talvolta contrastante con quella della Consulta.
Si rendeva così auspicabile un intervento del legislatore volto a sedare le polemiche intercorse tra i diversi poteri dello Stato.
Tale intervento ha tuttavia portato parte della dottrina a ritenere che nonostante l’apparente esaustività della norma, l’art. 3 citato non risolve tutte le problematiche connesse alla teoria del c.d. “nesso funzionale” elaborata dalla Corte e fatta propria dalla dottrina oggi dominante ([66]).
Secondo questa impostazione, infatti, l’assunto dell’art. 3, primo comma, porterebbe a ritenere ictu oculi che, riferendosi il predetto articolo alla ufficio “di parlamentare” e non al nesso funzionale tra atti istituzionali ed opinioni lesive, l’attenzione venisse spostata sulle caratteristiche soggettive della carica di senatore o deputato, ricostruendo ed ampliando smisuratamente il limen applicativo dell’art. 68 Cost., primo comma, ad ogni attività latu sensu politica.
Come di qui a poco si dirà sarà proprio la Corte Costituzionale con la sentenza in commento insieme ad altre sue precedenti pronunce a portare l’art. 3 legge 20 giugno 2003 n. 140 nei binari della predetta teoria del c.d. nesso funzionale riducendo, contrariamente a quanto prospettato su menzionata dottrina, il raggio d’azione del recente intervento legislativo.
Osservando, inoltre, la lettera della disposizione si scorgono una serie di atti che, senz’altro, potremmo definire “ tipici” ma che non possono, in alcun modo, costituire un numero chiuso. Ma se così è una elencazione siffatta “potrà avere sempre solo una funzione esemplificativa, essendo innumerevoli gli atti che un membro delle Camere è chiamato a svolgere per esplicare la sua funzione, e in quanto tale sarà anche perfettamente inutile visto che sono citati atti che tradizionalmente ed indiscutibilmente fanno parte della funzione parlamentare…”([67])
Venendo ora ad esaminare gli atti elencati nel primo comma del suddetto art. 3 va premesso che sul punto la Corte ha assunto in materia una molteplicità di posizioni, assumendo, inizialmente, come insidancabili solo gli atti tipizzati nei regolamenti parlamentari, lasciando tutti gli altri alla disciplina ordinaria ([68]), mentre, successivamente, prediligendo un criterio di ordine sostanziale, ha ritenenuto che “è l’atto parlamentare, in sé e per sé considerato – e non necessariamente la sua riconducibilità agli schemi del regolamento – a dover presentare quegli indici di riconoscimento della partecipazione ai lavori delle assemblee, delle commissioni e degli altri organi della Camera o del Senato, che valgono a qualificarlo come opinione manifestata nell’esercizio delle funzioni di membro del Parlamento” ([69])
Entrando, inoltre, nel merito di quanto disposto dall’articolo in esame è stato rilevato, per quanto riguarda presentazione di proposte o disegni di legge, ordine del giorno, mozioni, risoluzioni, interpellanze, interrogazioni, interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere o ancora nell’espressione del diritto di voto, che la suddetta elencazione abbia solo valore esemplificativo poiché tali atti rappresentano mansioni tipiche dell’ufficio di senatore o di deputato ([70]).
Tuttavia, secondo alcuni sussisterebbero perplessità in ordine agli innanzi indicati atti in quanto in essi non sarebbe rinvenibile l’elemento della “opinione”o della manifestazione di un diritto di voto proprio dell’istituto dell’insindacabilità. Più in particolare, secondo quest’ultima impostazione, sarebbero di problematica collocazione all’interno dell’istituto in esame le interrogazioni e le interpellanze, le quali, come è noto, consistono nella proposizione di istanze al Governo e non risulterebbero, quindi, espressione né di un’opinione né di un voto, attesa sia la ratio dell’art. 68 Cost. sia le modalità di svolgimento([71]).
Con particolare riferimento alle interrogazioni esse pur essendo atti tipici della funzione parlamentare hanno creato, a seguito dell’affermarsi dell’impostazione del “nesso funzionale”, come restrittivamente interpretato dalla Consulta, non pochi problemi. All’uopo, infatti, è stato ritenuto che “il criterio che impone al deputato l’indicazione di una fonte “ esterna” qualora nell’atto stesso siano contenute espressioni diffamatorie…” rimarca “…la mancanza di un riferimento ad una fonte diversa dalla mera conoscenza dell’interrogante…” rendendo, così, “…l’atto inammissibile in quanto, in tal modo diverrebbe direttamente e di per sé veicolo della diffamazione, per tale via realizzandosi proprio l’effetto indesiderato dell’addebito gratuito” ([72]).
Altro problema concerne le interrogazioni diffamatorie dichiarate non ammissibili intese come attività divulgative connessa all’esercizio della funzione di parlamentari. La dottrina ha risolto il problema negativamente, in quanto “…un atto dichiarato inammissibile è, per prassi consolidata, considerato…inesistente…”. Ciò al fine di evitare che i parlamentari possano presentare un atto di qualsivoglia contenuto, anche gravemente diffamatorio per poter godere della tutela dell’art. 68 Cost., ovemai decida di esternare il contenuto del atto predetto([73])
Ciò posto, è stato anche sostenuto in dottrina che “ammettere che la presentazione di interrogazioni o interpellanze integra gli estremi di un reato significherebbe riconoscere che il Presidente dell’Assemblea e, in ultima istanza l’Assemblea stessa sono venuti meno a quella funzione di controllo e di filtro sulla ricevibilità degli atti di ispezione, di cui vengono investiti dagli stessi regolamenti parlamentari”([74]). Inoltre, a tal proposito, va aggiunto che alla risposta del Governo succede, di solito, una replica del parlamentare che ha posto in essere gl’atti di cui si discute con la quale, nell’esprimere la sua approvazione o meno alla risposta ricevuta, manifesta comunque un’opinione, anch’essa espressa in virtù del suo mandato. Ma se così fosse, allora bisognerebbe ritenere che i comportamenti del parlamentare all’interno delle Camere siano insindacabili sempre e comunque. Ciò finirebbe, inevitabilmente, con l’avere anche degli effetti esterni, ben potendo il membro delle Camere espletare un atto parlamentaremer5amente diffamatorio o al fine di potersi “precostituire” l’insindacabilità parlamentare per futuri atti extramoenia lesivi dell’onore dei terzi
Venendo ora ad esaminare la seconda parte del primo comma dell’art. 3, legge 20 giugno 2003 n. 140, in ordine alle attività extra-parlamentare quali le attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, la situazione appare molto più problematica e delicata.
Tali attività appaiono, secondo alcuni([75]), estremamente generiche ed elastiche, facilmente veicolabili su binari diversi da quelli tracciati dalla recente giurisprudenza costituzionale a cui anche la sentenza in commento fa esplicito riferimento.
Infatti, secondo questa concezione, la seconda parte del primo comma dell’art. 3, legge 20 giugno 2003 n. 140, da un lato, sembra vada a distorcere il criterio della enumerazione tassativa degli atti elencati nella prima parte del primo comma della norma in questione e, dall’altro, sembra vada a mettere sullo stesso piano l’esercizio delle funzioni istituzionali, concretizzatesi all’interno delle Camere, con le attività extra-moenia.
Relativamente all’ultima parte della norma in questione, inoltre, va precisato che il legislatore fa uso del concetto di “connessione” tra gli atti e la funzione (“…per ogni altra attività…connessa alla funzione di parlamentare…”), il quale, attesa la sua genericità, appare del tutto contraria alla ristrettiva interpretazione consolidatasi negli anni recenti all’interno della Consulta e di conseguenza alla Costituzione stessa ([76]).
Va, inoltre, precisato che, a parere di alcuni, vi sarebbe il concreto rischio di una fusione fra due concetti di eterogenea natura e cioè quello di “funzione parlamentare” e “funzione di parlamentare”. La questione non è puramente teorica, se si considera che, facendo rientrare il primo concetto sopra esaminato nel secondo, si andrebbe nuovamente ad eludere la, ormai, consolidata giurisprudenza costituzionale, sopra citata, nel senso che il menzionato concetto di “funzione di parlamentare” si connota per i suoi incerti confini, consistendo nell’attività approssimativamente riconducibile al mandato parlamentare ([77]).
Passando poi ad esaminare i profili processuali della disposizione, va aggiunto ancora che la legge vincola il giudice procedente, previa eccezione di parte relativa all’applicabilità dell’art. 68 Cost., a trasmettere “direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene”([78]), limitando notevolmente la discrezionalità decisoria del giudicante.
In tal caso il giudice avrà, altresì, l’obbligo di sospendere il processo; obbligo, quest’ultimo, reso ancor più incisivo dal fatto che anche la Stessa Camera ha la facoltà di intervenire per chiedere, a sua volta, la sospensione del processo. Tale sospensione sarà, così, il presupposto procedurale di una delibera delle Camere sulla applicabilità dell’immunità parlamentare alla fattispecie concreta che in caso di esito positivo, comporterà la chiusura del iter processuale e la piena assoluzione dell’imputato.
L’unica arma a favore del giudice procedente era e resta, secondo il disposto legislativo, la facoltà di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato come è accaduto, tra l’altro, anche nelle sentenze in esame.
L’art. 3, settimo comma, della l. n. 140 del 2003, inoltre, attribuisce al parlamentare facoltà di poter sollevare “la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione…alla Camera di appartenenza anche direttamente”, il che sembra attribuire al membro delle Camere una tutela ancora maggiore dell’ormai scomparsa “autorizzazione a procedere”, atteso che mentre il diniego di autorizzazione a procedere valeva fino all’espletamento del mandato parlamentare, la delibera di insindacabilità ha una efficacia perpetua. L’unico rimedio a tale distorsione dell’art. 68 resta, quindi, la, sopra indicata, possibilità per il giudice procedente di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Consulta.
Ma quest’articolo ha sollevato anche altri forti dubbi di legittimità costituzionale per diversi aspetti.
In primo luogo va osservato che la norma non si occupa della tutela dei soggetti che, “lesi nell’onore e nella reputazione dalle opinioni diffamatorie espresse da un deputato o da un senatore sono impediti di esercitare diritti di difesa…” ([79]).
La questione è stata dibattuta dalla dottrina, la quale ha più volte invocato un intervento del Legislatore o, quanto meno, una pronuncia significativa della Consulta sulla creazione di un meccanismo giuridico in grado di controbilanciare il sacrificio in primis del diritto di difesa ex art. 24 Cost. ed, in secundis, del principio di eguaglianza fra i cittadini ex art. 3 Cost.([80]), evitando di considerare, nel bilanciamento degli interessi, la netta preminenza del principio di autonomia e indipendenza degli organi costituzionali così come ha, invece, già avuto modo discutibilmente di affermare il Giudice delle leggi quando ha difeso l’ “interesse generale della comunità politica” sottesa alla tutela degli organi-vertice del nostro apparato istituzionale.([81])
Il problema sostanziale risulta essere, infatti, il seguente: nel caso in cui l’autorità giudiziaria non ritenga di dover applicare l’art. 68 Cost., non potendo questa, in forza dell’articolo in esame, far altro che trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza e dovendo, l’autorità giudiziaria, sospendere il giudizio – con termini (90 giorni, più ulteriori 30) che, tra l’altro, non sembrano accompagnati da alcuna previsione sanzionatoria, laddove il giudizio parlamentare vada oltre gli stessi – il soggetto leso oltre a subire passivamente questa gravosissima sospensione sine die del processo non potrà fare altro che “sperare” nella volontà del giudice di sollevare conflitto di attribuzione, non avendo l’interessato alcuna voce in capitolo nella questione.
Ciò nonostante, la Corte non sembra aver colto nella sua complessiva gravità il problema suddetto, statuendo semplicemente che “ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica” “che appunto il censurato art. 3, comma 1, riferisce all’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma, non rappresentano, di per sé, ipotesi di indebito allargamento della garanzia dell’insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti “tipizzati”, debbono comunque, secondo la previsione legislativa e in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l’esercizio di funzioni parlamentari. E’ appunto questo “nesso” il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi”([82]). Di identico avviso non sembra però essere la Corte europea dei diritti dell’uomo la quale, da un alto, conferma la necessità di un sesso funzionale interpretato in modo rigoroso ma, dall’altro, esige a tutela del soggetto leso nell’onore il rispetto dell’art. 6§1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo il quale stabilisce che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta” ([83]).
Con particolare riferimento all’art. 3 Cost. va, tuttavia, detto che, secondo alcuni, alla luce del principio di ragionevolezza, così come elaborato dalla Corte costituzionale, l’intervento del legislatore sembrerebbe “considerare obiettivamente diverse le situazioni che concernono la sottoponobilità a procedimento penale…”([84])
In ultimo, con riferimento, invece, all’art. 134 Cost. altra parte della dottrina ha dedotto che l’art. 3 della l. n. 140 del 2003, ricollegandosi ad una interpretazione “ampia” della disposizione costituzionale, così come delineata dalla dominante “giurisprudenza parlamentare”, ed eludendo, invece, quella di ordine restrittivo proprio della Consulta, si porrebbe in palese contrasto con un sistema costituzionale rigido, come quello italiano, il quale attribuisce il sindacato di conformità delle Leggi della Repubblica con la nostra norma fondamentale alla Corte Costituzionale e non al Parlamento ([85])
Forse la soluzione del problema potrebbe essere quella auspicata da parte della dottrina. Tale soluzione, certamente più garantista, consiste nel “capovolgimento del “ giudizio dei pari” elaborato dalla corte nella sent. 1150/88 attraverso l’attribuzione del potere valutativo all’autorità giudiziaria e la neutralizzazione dell’anomala funzione giurisdizionale riconosciuta alle camere in violazione dell’art. 102, 2° comma, Cost.”. Così facendo “le camere sarebbero sollevate dalla tentazione di “ coprire” in ogni caso le dichiarazioni dei propri membri” ([86])

DOVE SI INSERISCONO LE DUE SENTENZE
Entrambe le pronunce in esame vengono alla luce a seguito di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevati da due giudici diversi ma aventi sostanzialmente il medesimo oggetto. In particolare si trattava di una deliberazione del Senato, la quale concerneva l’applicabilità del primo comma dell’art. 68 della Cost. con specifico riferimento ad opinioni lesive, espresse a mezzo stampa da parte di un senatore nei confronti di un magistrato, eziologicamente connesse ad atti parlamentari ed, in quanto tali, rientranti nell’esercizio della propria funzione.
Va preliminarmente affermato che il segnale che appare, ictu oculi, da tali pronunce è il continuo richiamo, che la Consulta effettua, ad alcune sue precedenti sentenze, le quali attestavano e, tutt’ora, in tal modo, attestano la necessità di una rigorosa «indentificabilità della dichiarazione….quale espressione di attività parlamentare»([87]) .
Il rigoroso indirizzo adottato – e nelle due pronunce in esame confermato – dalla Consulta ha, di fatto, mutato concretamente il “baricentro” interpretativo della giurisprudenza costituzionale, che non è più volto ad accertare l’esistenza di un reale nesso funzionale ma, al contrario, esige solo una mera riproduttività tra attività e dichiarazioni esterne sì da delineare una rinuncia alla ricerca dei limiti delle funzioni stesse in favore di una verifica dei soli elementi di fatto ([88]). Va aggiunto, inoltre, che, rinunciando ad un’indagine sugli intenti perseguiti dal parlamentare con le sue dichiarazioni, la Corte sembra precludersi un sindacato in ordine alla ragionevolezza delle delibere di insindacabilità e della corrispondenza degli atti tipici del mandato parlamentare ad un più generale contesto politico extraparlamentare, atteso che con un sindacato siffatto la Consulta finirebbe con l’operare un controllo dall’elevatissimo tasso di politicità. Utilizzando, invece, il criterio della “ corrispondenza sostanziale” la Corte sembra voler ridurre, di fatto, la propria discrezionalità valutativa, evitando di poter apparire “ giudice dell’impugnazione” rispetto alla delibera di insindacabilità ([89]). Dunque la via della piena corrispondenza delle dichiarazioni appare per la Corte sicuramente la più comoda ma non, di certo, la più efficace.
Passando, inoltre, in rassegna la prima delle due pronunce, va subito evidenziato che la Consulta, in merito ad una interpellanza successiva ma al tempo stesso meramente riproduttiva delle affermazioni rilasciate a mezzo stampa, ha ribadito la necessità che l’atto parlamentare sia cronologicamente antecedente all’atto extraparlamentare. La ratio del principio è sicuramente condivisibile, ravvisandosi nell’esigenza di evitare che opinioni gravemente diffamatorie possano divenire insindacabili a seguito della presentazione di atti intra moenia.
Tuttavia, il rigore applicativo del suddetto principio suscita qualche perplessità, atteso che nulla impedirebbe ad un parlamentare di strumentalizzare, per fini personali, il meccanismo dell’insindacabilità ex art. 68 Cost., primo comma, pur rimanendo nello schema classico di un antecedente atto intra moenia e del rilascio successivo di dichiarazioni extra moenia potenzialmente lesive dell’altrui reputazione.([90])
E’ pur vero che il problema essenziale sembra essere quello di evitare che “la libertà di manifestazione del pensiero politico, avulsa dal legame con l’esercizio delle funzioni parlamentari” possa “trasformarsi e degenerare in una inammissibile libertà di offesa, che non può trovare alcuna tutela nell’art. 68n della Costituzione” ([91])
A tal proposito solleva interesse la difesa proposta dal Senato la quale, richiamandosi ad una precedente sentenza della stessa Corte Costituzionale (n. 246 del 2004), considerava insindacabili le opinioni espresse extra moenia eziologicamnete connesse ad atti “di poco” successivi, relativi alla funzione parlamentare.
Va detto, a tal proposito, che in alcuni casi, la linea di discrimine tra l’antecedenza, la contestualità e la posteriorità dell’atto rispetto all’opinione extraparlamentare, in effetti, può raggiungere soglie quasi impercettibili ed inoltre che un esame “statico”, avente ad oggetto solo una rigorosa se non esclusiva analisi di legami logici tra causa ed effetto, sarebbe riduttiva e non porterebbe a risultati esaustivi ed appaganti. Tuttavia la Corte rimane con la sentenza in commento di contrario avviso, propendendo, ancora una volta, per un concetto rigido di “contestualità”.
Per la risoluzione del problema, ad opinione di chi scrive, sarebbe necessario, se si vuole accertare realmente la sussistenza di un nesso funzionale, partire da quello che è stato il processo logico-volitivo seguito dal senatore (nel nostro caso) o dal deputato. In altri termini risulta essenziale volgere lo sguardo verso lo scopo che il parlamentare ha effettivamente perseguito compiendo l’atto intra moenia, e cioè scindere quelli che sono gli interessi personali da quella che è la veste istituzionale, tenendo ben presente tutte la circostanze del caso concreto. Per far ciò è necessario, quindi, che la Corte si doti di criteri di indagine fortemente elastici anche in ordine alle motivazioni che portano all’adozione o alla non adozione di una delibera di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.. Ciò non solo per una necessità imprescindibile di tutela del terzo danneggiato ma anche per salvaguardare le minoranze all’interno delle Camere che possano vedersi negare la delibera di insindacabilità a seguito di eventuali abusi delle rispettive maggioranze parlamentari ([92]).
Non va, inoltre, tralasciato di considerare che se la ratio dell’art 68 Cost. sta nel garantire il corretto funzionamento e l’indipendenza del Parlamento dagli altri poteri dello Stato, la Corte stessa ha ribadito, anche nelle sentenze in commento, la legittimità costituzionale dell’innanzi indicato art.3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, statuendo che tale norma si riferisca anche all’attività posta in essere fuori dalle mura parlamentari in ordine alla quale risulta essere necessario un nesso con la funzione «di parlamentare». La legittimità costituzionale di tale articolo appare, tuttavia dubbia, poiché tale disposizione amplia di fatto la portata della norma costituzionale. All’uopo è stato correttamente affermato che “…se le Camere ritenevano troppo stretti i limiti entro i quali è stata confinata l’applicazione dell’insindacabilità, avrebbero dovuto assumersi la responsabilità di apportare un’ulteriore modifica al primo comma dell’art. 68, questa volta molto più profonda ed incisiva, elevando al rango di norma costituzionale l’estensione della prerogativa a tutte le opinioni che il parlamentare possa esprimere nel corso del mandato, cancellando il limite dell’esercizio delle funzioni” ([93]).
Inoltre si aggiunge che, seppure con altri intenti, è proprio il Giudice delle leggi nelle sentenza in commento che esplicitamente afferma il “carattere soggettivo delle condizioni che consentono l’estensione della garanzia”. Tuttavia, affinché sia svolta un’analisi esaustiva del problema, sarebbe opportuno che tale “carattere soggettivo”, fosse riferito, oltre che ad un rapporto eziologico-fattuale, anche all’elemento psicologico-volitivo.
Alla luce di ciò si è anche portati a ritenere che determinate dichiarazioni siano funzionalmente connesse ad un atto parlamentare o meno, a prescindere dal fatto che questo sia antecedente, contestuale o posteriore alle opinioni rilasciate al di fuori delle due Camere.
Infatti con riferimento ad un ulteriore spunto degno di nota e cioè in ordine a quello relativo all’inapllicabilità dell’insindacabilità ex art.68 Cost. qualora l’atto parlamentare, funzionalmente connesso a quello extraparlamentare, sia riconducibile ad altro soggetto, la Corte dà un forte rilievo all’elemento soggettivo, inteso, tuttavia, a differenza del caso precedente, come suitas della condotta.
Infatti, secondo la Consulta, requisito centrale della innanzi indicata garanzia sta, non solo nella sussistenza di un legame logico-giuridico tra i due atti, ma anche nella identicità ed unicità del soggetto agente. A ragionare in questi termini, dunque, non sarebbe in nessun modo ipotizzabile la configurabilità dell’istituto in esame per quelle opinioni, espresse al di fuori delle sedi istituzionali, le quali, seppure riferibili ad attività poste in essere all’interno di una delle due Camere e seppure ad esse funzionalmente connesse, non abbiano avuto il medesimo autore.
A tal proposito è la stessa Corte ad affermare, come del resto ha già fatto in passato, che: “la tesi secondo cui le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare sarebbero coperte dalla garanzia dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, anche se riproduttive o divulgative di atti posti da altri parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, finisce, in sostanza, per conferire rilievo ad un dato – la semplice comunanza di argomento o la riferibilità ad un medesimo «contesto politico» - che questa Corte…ha sempre ritenuto di per sé irrilevante”.
Tale affermazione potrebbe apparire, prima facie, scontata se si omettesse di prendere in considerazione che, talvolta, vi sono atti parlamentari, i quali sono il prodotto di un’attività concertativa di più soggetti alla quale, tuttavia, può assumere rilevanza anche un mero comportamento giuridicamente rilevante di un parlamentare([94]).
Alla luce di tutto quanto sopra riportato risulterebbe, secondo tale pronuncia, non configurabile alcuna insindacabilità parlamentare in quanto, pur sussistendo delle opinioni funzionalmente connesse al provvedimento parlamentare, il soggetto che le ha rese non ha né partecipato né votato tale provvedimento, che è venuto alla luce grazie all’operato di altri membri del Parlamento. Tale circostanza è stata ulteriormente confermata dalle recentissime sentenze n.146 del 2005 - laddove si afferma che “risulterebbe davvero singolare che l’esistenza del “nesso funzionale”…fosse ricavabile da atti parlamentari posti in essere non già dall’autore delle dichiarazioni asseritamene offensive, ma dal destinatario si esse”([95]) – e n.193 del 2005 – laddove si afferma che “di corrispondenza non può parlarsi neanche con riguardo ad atti tipici posti in essere da altri parlamentari, appartenenti o non ad medesimo gruppo politico” ([96]).
Il principio delineato dalla Corte è sicuramente il più innovativo delle due pronunce in commento, atteso che il Giudice delle leggi, tramite il principio suddetto, finisce anche per dare un fondamento costituzionale all’art. 3 L. n. 140 del 2003 laddove intende l’enunciato “funzione di parlamentare” conforme al profilo strettamente soggettivo dell’art. 68. Il legislatore avrebbe, così, nel dare attuazione al precetto costituzionale non esteso la portata della norma ma, al contrario, l’avrebbe ristretta, volendo con quella espressione indicare che le opinioni ed i voti sono insindacabili all’esterno soltanto se è stato proprio quel parlamentare a manifestare le all’interno delle Camere.([97])
Tale principio sarebbe avallato, secondo la Corte, anche dal primo comma dell’art. 27 Cost., nonostante la dottrina gli abbia obbiettato che il principio della “personalità della responsabilità penale” abbia una ratio garantistica che con l’interpretazione concepita dalla Corte verrebbe stravolta ([98]).
A tal proposito è stato giustamente rilevato in dottrina che il punto focale della questione sia incentrato sul concetto di “opinioni espresse”, nel quale rientrano, senza dubbio, anche dei comportamenti materiali. Secondo tale impostazione, affinché si possa operare in un contesto democratico, l’opinione è un mezzo essenziale per l’espletamento dell’attività parlamentare e va intesa anche come “comportamento materiale che non incide materialmente e negativamente sui diritti degli altri individui” ad eccezione dei reati di opinione dove è presente una spiccata “coloritura politica”.([99])
Ultima precisazione da fare, con riferimento a questa prima sentenza, riguarda la considerazione della Corte in base alla quale, stante l’irrilevanza nei giudizi dinanzi ad essa di atti intra moenia posteriori o provenienti da altri soggetti, poichè esula delle competenze della Corte “decidere se le dichiarazioni ascritte …concretino la manifestazione del diritto di critica politica…”, tali atti avrebbero, comunque, potuto assumere consistente rilievo del relativo giudizio di merito. In particolare, secondo la Consulta, i suddetti atti dovrebbero essere seriamente presi in considerazione ai fini dell’accertamento dell’intento meramente politico o, viceversa, diffamatorio del deputato o del senatore. Vista in questa ottica, l’ipotesi appena menzionata porta a ridimensionare parzialmente ciò che la Corte stessa aveva sostenuto precedentemente. A tal proposito, infatti, anche se, nell’ambito del giudizio di conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, gli atti dei quali si discute non abbiano alcun rilievo ciò non toglie che il giudice remittente debba concretamente apprezzarli ai fini di una ponderazione delle circostanze di fatto che abbiano condizionato il parlamentare al rilascio di determinate dichiarazioni al di fuori delle Camere.
In altri termini, pur non trovando spazio la configurabilità del primo comma dell’art. 68 Cost., il giudice non potrà esimersi dal valutare il “contesto politico” del quale sia gli atti posteriori che quelli provenienti da altri parlamentari ne sono parte.
Alla luce di tali affermazioni, pertanto, può attribuirsi agli atti innanzi indicati una, seppur limitata, valenza giuridico-probatoria, rilevante (seppur limitata al solo giudizio ordinario) ai fini dell’indagine sulla intentio operata dal giudice ordinario. Tale atteggiamento della Corte è criticato dalla dottrina . E’ stato, infatti, osservato come “la Corte, proprio nel momento in cui sottolinea con forza la differenza tra il giudizio ordinario ed il giudizio costituzionale, corra il rischio di compiere una pericolosa sovrapposizione tra gli stessi, di fatto “suggerendo” al giudice ricorrente di assolvere il sen. Pera…”([100])
Infine, con riferimento alla sentenza n. 348, a tutto quanto precedentemente rilevato va aggiunto che la Consulta cerca, in questa sede, di delineare alcuni tratti di quello che può essere il c.d. “contesto politico”, confermando quanto aveva affermato nella pronuncia precedente, e cioè che tale fenomeno possa soltanto essere “valutabile dal giudice penale in ragione della sua possibile idoneità a scriminare l’illecito”.
In merito alla definizione del “contesto politico” la Corte conferma ([101])che, in questo, possono rientrare anche affermazioni rilasciate all’interno delle sedi parlamentari che non siano funzionalmente connesse ad atti parlamentari precedenti e provenienti dal medesimo soggetto che ha posto in essere le predette affermazioni.
A tal proposito, infatti, la Consulta precisa che il fatto che tali affermazioni siano state rese all’interno del Parlamento non giustifica ex se l’esistenza del nesso funzionale e quindi della configurabilità dell’art. 68 della Costituzione, attenendo, invece, ad un più generale “contesto politico”. Anche qui la Corte adotta la soluzione del “nesso funzionale” nel senso di riproduzione testuale di una atto “interno” all’“esterno”.
Ma, se così à, tale affermazione nella sua logicità si pone in contraddizione, ad avviso di chi scrive, con lo stesso art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, laddove vengono definite come insindacabili le attività di “divulgazione”, di“critica” e di “denuncia politica”, tenendo ben presente che di ciò la Corte sembra non volersi preoccupare, continuando a riconfermare passivamente la legittimità costituzionale del suddetto articolo. Tuttavia, il principio della necessaria corrispondenza potrebbe apparire contrario all’interpretazione data dalla Corte laddove si consideri che il parlamentare ben potrebbe presentare atti ad hoc al fine di potersi “ precostituire l’insindacabilità”([102])

 

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[1] cfr. Corte Cost. 2 novembre 1996, n. 379, punto n. 4 del Considerato in diritto
[2] M.Cerase, Sviluppi e contrasti in materia d’insindacabilità parlamentare, Cass. pen. 2003, II, 1763
[3] M.Cerase, Sviluppi e contrasti… , op. cit., 1764
[4] P. Persano Adorno , In tema di immunità parlamentare ai sensi dell’art. 68 cost., in Giur. merito, 1998, 558
[5] F. Racioppi e I. Brunelli., Commento allo Statuto del Regno, III, Torino, 1909, p. 68 ss.
[6] M.Cerase, Sviluppi e contrasti…, op. cit., 1764
[7] da M. Midiri, la riforma dell’immunità parlamentare, in Giur. cost., 1994, 2417; V. Bonini,Una significativa decisione della consulta a proposito del sindacato sulla delibera parlamentare in materia di immunità ex art. 68, in Corr. giur., 1999, 312 [8] M. Midiri, la riforma dell’immunità parlamentare,op cit, 2420.; vedi. anche V. Bonini ,Una significativa decisione della Consulta a proposito del sindacato sulla delibera parlamentare in materia di immunità ex art. 68, op cit., 312-313
[9] cfr. Corte Cost. 23 luglio 1997, n.265, in Foro it., 1997, I, 2363
[10] F. Faralli, In tema di limiti al diritto di cronaca e alla libertà di espressione dei parlamentari, in Giur. cost., 1993, 4079
[11] F. Bellagamba, Profili di diritto sostanziale, in Dir. pen. e proc., 2003, 1220
[12] P. Persano Adorno, In tema di immunità parlamentare ai sensi dell’art. 68 Cost., in Giur. merito, 1998, 558
[13] in G.U., 15 novembre 1993, 268
[14] DD. LL. 15 novembre 1993, n. 455; 14 gennaio 1994, n. 23; 17 marzo 1994, n. 176; 16 maggio 1994, n. 291; 15 luglio 1994, n. 447; 8 settembre 1994, n. 535; 9 novembre 1994, n. 627; 13 gennaio 1995, n. 7; 13 marzo 1995, n. 69; 12 maggio 1995, n. 165; 7 luglio 1995, n. 276; 7 settembre 1995, n. 374; 8 novembre 1995, n. 466; 8 gennaio 1996, n. 9; 12 marzo 1996, n.116; 10 maggio 1996, n. 253; 10 luglio 1996, n. 357; 6 settembre 1996, n. 466; 23 ottobre 1996, n. 555
[15] Il d.l. n. 455 del 1993 fu reiterato, sia pure con modifiche, sino al d.l. 23 ottobre del 1996, n. 555, in G.U., 23 ottobre 1996, n. 249
[16] A. Saitta,Conflitti di attribuzioni, poteri dello Stato, garanzia dell’insindacabilità e tutela costituzionale del singolo parlamentare, in Riv. trim. dir. pubbl., I, 2001,323
[17] E. Furno, Insindacabilità parlamentare per opinioni e voti e “libertà di offesa” nella più recente giurisprudenza costituzionale, Giur. it, I, 2000, 1120
[18] Corte cost., 29 dicembre 1988, n.1150, punto n. 2 del Considerato in diritto, in Giur. cost., 1988, 5588,che tra l’altro afferma che l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, “attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l’effetto,qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che…il potere sia stato correttamente esercitato”, e che “qualora il giudice…reputi che la delibera della Camera di appartenenza, affermante l’irresponsabilità del proprio membro convenuto in giudizio, sia il risultato di un esercizio illegittimo del potere di valutazione, può provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando davanti a questa conflitto di attribuzione”
[19] T. F. Giupponi, la Corte costituzionale giudice di “merito” delle delibere parlamentari di insindacabilità?, in Giur. it., I, , 2000, 1106
[20] Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 443, punto n. 2 del Considerato in diritto, in Giur. Cost., 1993, 3640
[21] F. Bellagamba, Profili di diritto sostanziale, cit., 1221. Tuttavia tale impostazione è stata successivamente smentita dalle decisione della Corte n. 10 del 2000 laddove è stato affermato che “il giudizio in sede di conflitto fra poteri non si atteggia a giudizio sindacatorio, simile a quello del giudice amministrativo chiamato a valutare un atto cui si imputi il vizio di eccesso di potere”; A. Saitta,Conflitti di attribuzioni…, cit. 318, il quale afferma la giurisprudenza “…non parte da zero potendo contare sull’esperienza formatasi in tema di sviamento nell’uso della discrezionalità amministrativa, ancorché si tratti di un campo profondamente diverso…” assicurando così “…certezza e coerenza…”[22] M.C Grisolia., Un passo avanti o un passo indietro nella disciplina delle immunità parlamentari?, in Dir. pen. e proc., 2003, 1230; R. Pinardi, L’insindacabilità parlamentare tra controllo della Corte e (presunta) potestà inibente: una decisione non priva di contraddizione, in Giur.cost., 1989, 2366[23] G. Zagrebelsky, La riforma dell’autorizzazione a procedere, in Corr. giur., 1994, 284; R. Romboli., La “pregiudizialità parlamentare” per le opinioni espresse e i voti dati dai membri delle camere nell’esercizio delle loro funzioni: un istituto nuovo da ripensare (ed abolire), in Foro it., 1994, I, 997
[24] R. Romboli, Immunità parlamentare: gli abusi della camera e i freni della corte, in Foro it., 2002, II, 3268
[25] Cfr. tra le altre, Corte cost.5 dicembre 1997, n. 375, in Giur. cost., 1997, 3590 e Corte cost. 18 luglio 1998, n.289, in Dir. pen. e proc.,1999, 49
[26] Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 375, punto n. 4 del Considerato in diritto
[27] Corte Cost. 20 luglio 1999, n. 329, punto n. 4.2 del Considerato in diritto
[28] In questi termini Corte cost. 17 gennaio 2000, n.10, punto n. 4 del Considerato in diritto, in Giur. cost., 2000, 70 ss.; Corte cost. 17 gennaio 2000, n.11, ibidem, 89 ss.; Corte cost. 15 febbraio 2000, n.56, ibidem, 442 ss.
[29] Corte Cost. 17 gennaio 2000, n 11, punto n. 3 del Considerato in diritto
[30] Corte Cost., 17.gennaio 2000, n. 10, punto n. 3 del Considerato in diritto
[31] tale circostanza è stata da ultimo confermata dalla sent. n. 28 del 24.1.2005, punto n. 3 del Considerato in diritto
[32] T. F. Giupponi, la Corte costituzionale giudice di “merito” delle delibere parlamentari di insindacabilità?, op. cit., 1109
[33] A. Ruggeri, Le opinioni insindacabili dei parlamentari davanti alla Corte: connotati e criteri formali-sostanziali di riconoscimento, al crocevia di rapporti tra diritto costituzionale e “dirito politico”, in Giur. it., I, 2000, 1112
[34] F. Mantovani, Diritto penale, Padova, 1992, 822
[35] G. Fiandaca- E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 1989, 119
[36] A. Saitta,Conflitti di attribuzioni…, cit. 332; V. Musacchio., Brevi cenni sull’immunità parlamentare nel sistema panale italiano, in Giust. pen, I, 2003, 222;E. Capalozza, L’immunità parlamentare e l’art. 68, primo comma della Costituzione, in Scritti giuridico-penali 1932-1962, Padova, 1962, 196 e ss.; S. Mannuzzu, Immunità parlamentari e processo democratico, Pol dir., 1981, 80-81; A. Manzella, Il Parlamento, Bologna, 1992, 188; C. Catania, Luci e ombre del criterio della “ necessaria corrispondenza”tra il contenuto delle opinioni espresse e quello degli atti compiuti nel corso dei lavori parlamentari, in Cass. pen., III, 2003, 839-840; Cass., 3 maggio 2002, n. 16195 la quale afferma che l’obiezione che qualcuno ha da sollevare è quella che con un criterio di “corrispondenza sostanziale” vengono incluse tra le attività coperte dall’art.68, primo comma, Cost. solo quelle menzionate nei regolamenti parlamentari, mentre resterebbero fuori quelle attinenti al rapporto tra parlamentari ed elettorale quali sarebbero comunque strettamente attinenti all’espletamento del mandato parlamentare ex art. 67 Cost. In particolare è stato evidenziato come “il rapporto parlamentare-cittadini, quale elemento essenziale della funzione parlamentare, dovrebbe potersi realizzare in forme diverse(anche tramite comizi , assemblee, dibattiti…)”[37] E. Capalozza, L’immunità parlamentare el’art. 68, comma 1, della Costituzione, in Scritti giuridico-penali, op. cit., 195; A. Saitta, Conflitti di attribuzioni…, cit., 325, il quale afferma che oggi con una “democrazia di massa… lo snodo democratico, della cui tutela ci si deve preoccupare…non è tanto nel rapporto tra governo e Parlamento, ma tra le diverse componenti economiche, politiche e di interessi presenti e che devono essere lasciate libere di coesistere e di svilupparsi senza prendere l’una il sopravvento sull’altra”
[38] V. Musacchio, Brevi cenni sull’immunità parlamentare nel sistema panale italiano, cit., I, 2003, 222; F. Faralli, In tema di limiti…., cit., 4080
[39] F. Faralli, In tema di limiti…, op. ult. cit., 4080
[40] C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1976, 492; P. Virga, Diritto costituzionale, Milano, 1976, 162
[41] M.E. Mele, L’art. 68, primo comma, della Costituzione: l’insindacabilità dei membri del Parlamento, Riv. It. dir. e proc. Pen, II, 1998, 1048
[42] R. Romboli, Immunità parlamentare…, cit., 3267
[43] R. Romboli, Immunità parlamentare…, cit., 3267
[44] M.C. Grisolia, L’iniziativa del singolo parlamentare nei conflitti di attribuzione di poteri, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Il “caso Previti”, Torino, 2000, 101
[45] A. Pace, L’art. 68 comma 1 Cost. e la “svolta” interpretativa della Corte costituzionale nelle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, in Giur. cost., 2000, I, 86
[46] Corte Cost., n. 508, del 4 dicembre 2002; il passo è stato riportato anche nella sentenza del 24.1.2005, n. 28; sul punto vedi anche Corte Cost., 17 gennaio 2000, n. 10, punto n. 3 del Considerato in diritto, laddove si afferma che “esula…dal compito della Corte la risposta al quesito se le dichiarazioni in questione integrino gli estremi del reato ascritto al deputato, o non concretino piuttosto la manifestazione del diritto di critica politica tutelato dall’art. 21 della Costituzione” in quanto “a questa domanda è chiamato a rispondere il giudice del processo…, al quale spetta pronunciarsi in concreto sul rapporto fra diritto di libera manifestazione del pensiero, in particolare in campo politico, e il diritto all’onore e alla reputazione del soggetto che si ritenga leso dall’opinione espressa”[47] A. Tamietti, Insindacabilità dei parlamentari e diritto di accesso al tribunale dei privati danneggiati nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Cass. pen., IV, 2003, 2851
[48] E. Furno, Insindacabilità parlamentare per opinioni e voti e “libertà di offesa” nella più recente giurisprudenza costituzionale, op. cit., 1125
[49] E. Furno, Insindacabilità parlamentare per opinioni e voti e “libertà di offesa” nella più recente giurisprudenza costituzionale, cit. , 1125
[50]V. Musacchio., Brevi cenni sull’immunità parlamentare nel sistema panale italiano, op. cit, 224
[51] A. Ruggeri, Le opinioni insindacabili dei parlamentari davanti alla Corte…, cit., 1112
[52] T. F. Giupponi, la Corte costituzionale giudice di “merito” delle delibere parlamentari di insindacabilità?, op. cit., 1110
[53]A. Ruggeri, Le opinioni insindacabili dei parlamentari davanti alla Corte..., cit., 1105
[54]A.F. Morone, Sull’immunità dei parlamentari per le opinioni espresse in interviste giornalistiche, in Giur. It., 2003, 2124; L. Gianniti, Osservazioni sulla qualificazione delle opinioni espresse da un parlamentare opinionista, in Giur. cost., II, 2000, 442
[55] vedi per tutte Corte Cost., 17 gennaio 2000, n.10 e n.11, in Giur. it., 2000, 1105
[56]A.F. Morone, Sull’immunità dei parlamentari per le opinioni espresse in interviste giornalistiche, cit., 2124
[57] A. Saitta,Conflitti di attribuzioni, poteri dello Stato, garanzia dell’insindacabilità e tutela costituzionale del singolo parlamentare, op. cit., 315, il quale afferma che “meglio sarebbe, a questo punto… di affermare la piena sindacabilità degli atti interni del Parlamento, e non solo in riferimento ai parametri esplicitamente rinvenibili in Costituzione, ma pure a quelli che da questa sono direttamente richiamati”
[58] Corte cost., 18 luglio 1998, n. 289, punto n. 5.2 del Considerato in diritto., in Giur. cost., 1998, 2214, conf. Corte cost 5 dicembre 1997, n. 375
[59] A. Pace, L’insindacabilità parlamentare tra «libertà della funzione» (delle camere) e la verifica (non più soltanto «esterna»?) del «corretto esercizio del potere», in Giur.cost.,1998, 2217-2218; A. Baldassarre, voce Libertà (Problemi generali), in Enc. Giur., XIX, Ist. Enc. It, Roma, 1990, 15 «…in generale va, comunque, precisato che parlare in senso proprio di “libertà funzionali” significa cadere in una contradictio in adiecto…»
[60] A. Pace, L’insindacabilità parlamentare…, cit., 2218; F. Modugno , voce Funzione, Enc. Dir., XVIII, Milano, 1968, 305
[61] A. Pace, L’insindacabilità parlamentare…, cit., 2218
[62] M.E. Mele, L’art. 68, primo comma, della Costituzione: l’insindacabilità dei membri del Parlamento, op. cit., 1048
[63] C. Martinelli, Legge N. 140 del 2003: attuazione o violazione della Costituzione?, in Studium iuris, I, 2004, 34
[64] come stabilito dalla sentenza n. 1150 del 1988 della Corte Costituzionale: «le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell’organo a tutela del quale sono disposte»[65] R. Orlandi, profili processuali, in Dir. pen. e proc., 2003, 1212; V. Bonini, Una significativa decisione della consulta a proposito del sindacato sulla delibera parlamentarein materia di immunità ex art. 68 cost., Corr. giur., 1999, 314
[66] R. Orlandi, profili processuali, op. cit., 1207
[67] C. Martinelli, Legge N. 140 del 2003: attuazione o violazione della Costituzione?, op. cit., 35
[68] Corte Cost., 2 novembre 1996, n. 379, punto n. 7 del Considerato in diritto, in Giur. Cost.,m 1996, 3455, nella quale la Consulta rileva che “se, viceversa un aspetto di tale comportamento esuli dalla capacità classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la disciplina di questo (perché coinvolga beni personali di altri membri delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi), deve prevalere la “grande regola” dello Stato di Diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112, 113 della Costituzione)”
[69] Corte Cost. 24 giugno 2003, n. 219, in Giur. It., 2004, 464
[70] F. Bellagamba, profili di diritto sostanziale, op. cit., 1223
[71] M.E. Mele, L’art. 68, primo comma, della Costituzione: l’insindacabilità dei membri del Parlamento, cit., 1047; S. Traversa, voce Immunità parlamentare, in Enc. Dir., XX, 1970, 195- 196- 197; G. Vassalli., Punti interrogativi sulla estensione dell’irresponsabilità dei membri del Parlamento, in Giust. Pen., 1973, I, 199 ss.; G. Zagrebelsky, Le immunità parlamentari. Natura e limiti di una garanzia costituzionale, Torino, 1979, 66 ss.[72] C. Catania, Luci e ombre…, cit. , 842, la quale osserva anche che “se invece il contenuto dell’interrogazione per quanto potenzialmente diffamatorio fa riferimento ad una notizia già pubblicata o resa nota tramite la stampa, radio, televisione, o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, la dichiarazione contenuta nell’atto di sindacato ispettivo diventa niente più che una “citazione” di quanto già riportato altrove e dunque il terzo potrà eventualmente agire in giudizio per una tutela dei suoi diritti”[73] C. Catania, Luci e ombre…, cit., 842, la quale ha auspicato un sempre più penetrante sindacato già all’interno delle sedi parlamentari da parte dei relativi organi di controllo
[74] F. Bellagamba, profili di diritto sostanziale, op. cit., 1222
[75] S. Stammati ,Relazione introduttiva, in AA.VV.,Le immunità costituzionali. Problemi attuali e tendenze di riforma, Atti del Seminario di Roma, 6 giugno 2003; A. Pace, Immunità politiche e principi costituzionali,Relazione al Convegno Lo Stato della Costituzione italiana e l’avvio della Costituzione europea, Roma, 14-15 luglio 2003
[76] C. Martinelli, Legge N. 140 del 2003: attuazione o violazione della Costituzione?, op. cit., 35
[77] S. Stammati ,Relazione introduttiva, op. cit.; M.C. Grisolia., Un passo avanti o un passo indietro nella disciplina delle immunità parlamentari?, in Dir. pen. e proc., 2003, 1226
[78] art. 3, quarto comma
[79] M.C Grisolia., Un passo avanti o un passo indietro nella disciplina delle immunità parlamentari?, op. cit., 1226
[80] A. Pizzorusso, Immunità parlamentari e diritti d’azione e di difesa, in Foro it., 2000, V, 315-316
[81] Corte Cost., 24 aprile 1996, n. 129, punto n. 3 del Considerato in diritto
[82] Corte Cost., 16 aprile 2004, n.120, punto n. 5 del Considerato in diritto
[83] C.e.d.u., 30 gennaio 2003. Cordova/Governo italiano, Foro it, fasc. n. 6, 2004, 293; in nota N. Pignatelli, L’ineffettività della tutela giurisdizionale del terzo nei conflitti ex art. 68, 1° comma, Cost., 295, il quale evidenzia la differente tutela accordata al soggetto leso nel giudizio in via incidentale laddove in esso la Corte ha ammesso che “non può ammettersi che vi sia un pregiudizio direttamente incidente su posizioni giuridiche soggettive senza che vi sia la possibilità per i titolari delle medesime di difenderle come parti nel processo” (sent. 314 del 1992); per una compelta analisi sulla predetta pronuncia vedi A. Tamietti, Insindacabilità dei parlamentari…, op. cit., 2853, il quale afferma che nel caso in esame “l’accertata violazione della Convenzione è stata provocata in ultima analisi da decisioni di organi di carattere politico titolari del potere legislativo. Si tratta di atti che nel nostro ordinamento il singolo non può impugnare direttamente e che costituiscono espressione di un potere discrezionale non contestabile dai privati”
[84] G. Pansini, Una scelta pienamente costituzionale, in Dir. pen e proc., 2003, 1234
[85] R. Romboli., Alcune osservazioni sulla l. 140/03 in tema di immunità parlamentari, in Foro it., I, 2003, 2518
[86] N. Pignatelli, L’ineffettività della tutela giurisdizionale del terzo nei conflitti ex art. 68, 1° comma, Cost., cit., 296
[87] Corte Cost. n. 11 del 2000, punto n. 4 del Considerato in diritto
[88] C. Martinelli, L’ insindacabilità parlamentare (teoria e prassi di una prerogativa costituzionale), Giuffrè, 2002, 181,
[89] C. Catania, Luci e ombre…, cit,, 836
[90] cfr. A. Ruggeri, le opinioni insindacabili dei parlamentari davanti alla Corte: connotati e criteri formali-sostanziali di riconoscimento, al crocevia dei rapporti tra diritto costituzionale e “diritto politico”, in Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali, Milano, 2001, 246 e 247
[91] E. Furno, Insindacabilità parlamentare per opinioni e voti e “libertà di offesa” nella più recente giurisprudenza costituzionale, op. cit., 1125
[92] sul punto cfr. A. Saitta,Conflitti di attribuzioni…, op. cit., 327
[93] C. Martinelli, Legge N. 140 del 2003: attuazione o violazione della Costituzione?, op. cit., 35-36
[94] Si pensi al caso in cui un parlamentare manifesti il proprio dissenso verso l’adozione di un determinato provvedimento, successivamente adottato dalle due Camere, non presentandosi in aula, e che vada a manifestare, in un secondo momento, le proprie opinioni in modo diffamatorio al di fuori delle mura parlamentari
[95] Corte Cost. 12 aprile 2005, n. 146
[96] Corte Cost. 10 maggio 2005, n.193
[97] in tal senso anche T. F. Giupponi, Il “caso Pera” e i confini del giudizio costituzionale. Insindacabilità, nesso funzionale e poteri del giudice ordinario, www.Forumcostituzionale.it/giurisprudenza/in 3742004.htm, 2[98] I. Nicotra, La sentenza sul “caso” Pera: una rigorosa giurisprudenza che richiede la correlazione soggettiva per l’estensione dell’insindacabilità”, in www.Forumcostituzionale.it/giurisprudenza/in 3742004.htm, 3
[99] M. Cerase, Sviluppi e contrasti in materia d’insindacabilità parlamentare, op. cit., 1771
[100] T. F. Giupponi, Il “caso Pera”…, cit., 2, il quale afferma che la distinzione tra il giudizio ordinario e quello concernente il conflitto di attribuzioni “sconti una certa astrattezza, dal momento che altre volte si sono verificate “incursioni” delle ragioni del processo ordinario nel giudizio costituzionale”
[101] Corte Cost. 4 dicembre 2002, n. 509, punto n. 3 del Considerato in diritto
[102] C. Catania, Luci e ombre…, cit., 841

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