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| n. 10-2005 - © copyright |
VINCENZO MONTANARI
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| La natura della DIA alla
luce delle modifiche introdotte dal Decreto competitività
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SOMMARIO: 1. Premessa;
2. Brevi cenni storici sulla DIA prima della
L. n. 80/2005; 3. La Natura giuridica della
DIA: una questione ancora irrisolta; 4. La
“Discrezionalità tecnica”: una semplice “dimenticanza”?;
5. L’Autotutela, la tutela del terzo e la
giurisdizione esclusiva del G.A.
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1. Premessa
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L’istituto della DIA, sorto tra gli
strumenti di liberalizzazione delle attività private
- che presuppongono un’attività non soggetta al
regime autorizzatorio - è stato utilizzato, poi,
come strumento di semplificazione procedimentale
inerente, paradossalemente, a procedimenti di natura
autorizzatoria, portando inevitabilmente l’istituto
in parola a confondersi con lo strumento del silenzio-assenso.[1]
Con questa osservazione, il Giudice di palazzo
Spada, ha recentemente sottolineato il problema
(oramai annoso) relativo alla natura dell’istituto,
che con le novità normative introdotte dalla L.
80/05 in tema di annullamento per autotutela (comma
3° art. 19) e giurisdizione esclusiva (comma 5°)
sembra oggi acquistare nuova linfa vitale: non si
può, infatti, non osservare come la originaria ratio
ispiratrice della DIA, ossia quella di liberalizzare
determinate attività private attraverso il venir
meno della costitutività e del condizionamento della
P.A.[2], sembri essersi trasformata in semplificazione
di procedimenti a natura autorizzatoria.
Sulla questione gli orientamenti dottrinari avvicendatisi
prima e dopo la recente novella normativa sono diversi
e contrastanti.
Da un lato vi è chi ravvisa nella DIA una figura
di liberalizzazione peculiare, “dai tratti originali”,[3]
in cui continua a sopravvivere il contatto
tra privato e P.A. , ipotizzando tuttavia, tra i
due, una relazione non in grado di incidere
sul diritto soggettivo, dall’altro si contrappone
chi identificando la liberalizzazione con la deregulation,
ossia un’attività sottratta ad ogni forma di regolamentazione
pubblica, nega la riconducibilità dell’istituto
della DIA alla liberalizzazione.[4]
Vi è chi individua nell’istituto uno strumento di
semplificazione amministrativa[5], e chi, al contrario,
nega ogni rilevanza condizionante all’intervento
di controllo della P.A..
Recentemente, inoltre, sulla scia di quanto già
sostenuto qualche tempo fa dal Pastori[6], si và
radicando l‘orientamento che identifica la “dichiarazione”
con un fenomeno di autoamministrazione[7].
Da quanto brevemente riportato emerge ictu oculi
quale confusione abbia accompagnato ed accompagni
tutt’ora l’istituto della DIA.
Scopo di questa monografia, senza pretesa alcuna
di esaustività o completezza, è dunque quello di
offrire, analizzando con spirito critico ove possibile,
una panoramica delle aree tematiche controverse
in merito alla “nuova” dichiarazione di inizio
attività.
2. Brevi cenni storici sulla DIA prima della
L. 80/2005
Il primo a prefigurarsi l’ipotesi di un istituto
che potesse sostituire il regime delle autorizzazioni
al fine di ottenere una liberalizzazione del sistema
fu M. Nigro che nel 1984, durante i lavori della
Commissione da lui presieduta, istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva
pensato ad una norma che sostituisse il provvedimento
autorizzatorio della P.A. con una semplice denuncia
di inizio attività, in tutti i casi in cui il procedimento
autorizzatorio consentisse il mero accertamento
di tali presupposti e requisiti, senza l’esperimento
di prove a ciò destinate, e in assenza di limiti
o contingenti complessivi per il rilascio degli
atti stessi.
L’art. 19 della L. 241/90, nella sua originaria
formulazione, tuttavia si discostava da quanto prefigurato
da Nigro, prevedendo la DIA in ipotesi circoscritte
e demandando ad appositi regolamenti governativi
(D.P.R. n. 300/92) l’identificazione delle attività
che potevano essere intraprese a seguito
di denuncia (art. 19 comma 1) ovvero dopo il decorso
di un certo periodo di tempo (Art. 19 comma 2).
Ai sensi dell’art. 19, secondo la disciplina previgente,
la DIA era esclusa nel caso in cui il rilascio del
provvedimento richiedesse l’esperimento di prove,
quando fosse previsto un limite o un contingente
complessivo per il rilascio dell’atto (in considerazione
del margine di discrezionalità indefettibilmente
sotteso alla fissazione dei limiti quantitativi),
e laddove dallo svolgimento dell’attività in oggetto
potesse derivarne un pregiudizio alla tutela dei
valori storico artistici ed ambientali, nonchè alla
tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
La L. 537/93 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), novella in toto l’istituto
adeguando la norma all’ottica che aveva ispirato
i lavori della Commissione.
Il vecchio testo, infatti, limitandosi a rimandare
ad appositi regolamenti il compito di individuare
le attività soggette a DIA, non incideva sul regime
autorizzatorio, ma si limitava a prevedere il potere
di fonti secondarie di identificare le ipotesi concrete
nei riguardi delle quali trovava applicazione la
nuova disciplina.
Con l’intervento della legge del 1993, al contrario,
il regime di liberalizzazione entra immediatamente
in vigore[8].
Con l’art. 2 comma 11, l’istituto si trasforma da
eccezione, ammessa nei casi tassativamente indicati
nel regolamento, in regola di intervento in tutte
le materia soggette a titoli autorizzativi vincolati;
infatti la nuova legge (537/93) prevedeva che, con
regolamento governativo (da emanare ai sensi dell’art.
17, comma 2, della L. n.400/98), entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della stessa e previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari, si determinassero
i casi in cui non fosse applicabile l’istituto.
Ora, dunque, la delega regolamentare è concessa
per individuare i limiti dell’ambito di libertà,
sicchè, i ritardi e le carenze registrate nell’esercizio
del potere regolamentare non limitano più le posizioni
soggettiva degli interessati.
Si assiste, inoltre, ad un netto taglio delle attività
escluse: viene cancellata l’ipotesi della tutela
dei lavoratori sul posto di lavoro ed ampiamente
ridimensionata quella relativa all’esperimento di
prove.
Si trattava, tuttavia, di un istituto applicabile
solo ed esclusivamente nei casi di attività amministrativa
vincolata: la denuncia poteva intervenire, infatti,
esclusivamente in sostituzione di quegli atti amministrativi
il cui rilascio dipendesse dal mero accertamento
dei presupposti di carattere tecnico ovvero dei
requisiti prescritti dalla legge in assenza di discrezionalità
amministrativa o di qualsivoglia valutazione tecnico-discrezionale.
Nella Relazione al nuovo provvedimento si legge
che il comma 1 del nuovo art. 19 ex L. 80/05 “mira
ad ampliare le ipotesi nelle quali può essere svolta
un’attività senza richiedere alle pubbliche amministrazioni
provvedimenti di licenza, autorizzazione, permesso
ovvero iscrizione in albi o ruoli.In particolare,
una semplice dichiarazione dell’interessato (cittadino
o impresa) sostituisce tutti i provvedimenti di
natura abilitativi, nei casi in cui il rilascio
degli stessi dipende esclusivamente dall’accertamento
di requisiti previsti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale”.
La nuova disciplina introdotta con il decreto
competitività, tuttavia, nonostante i buoni intendimenti,
sembra prestare il fianco a non poche critiche.
3. La Natura giuridica
della DIA: una questione ancora irrisolta
Il primo punto debole dell’istituto, successivamente
alle modifiche introdotte dal D.L. n. 35, poi convertito
nella L. 80/2005, è sicuramente quello della sua
“natura”: la DIA è un atto amministrativo positivo,
seppure virtuale[9], ovvero continua ad essere un
istituto inidoneo ad avviare una sequenza procedimentale
assoggettata alla disciplina della legge n. 241/90[10]
trattandosi di un atto oggettivamente e soggettivamente
privato?[11]
Al riguardo diverse sono gli orientamenti che si
avvicendano sia in dottrina che in giurisprudenza.
Il TAR Piemonte considera la DIA come un atto soggettivamente
ed oggettivamente privato, come tale insuscettibile
di impugnazione innanzi al giudice amministrativo;
secondo il giudice lombardo la DIA avrebbe solamente
il valore di una comunicazione fatta dal privato
all’Amministrazione circa la propria intenzione
di realizzare un’attività direttamente conformata
dalla legge senza la necessita di titoli provvedimentali[12].
In senso contrario è una recente sentenza del Tar
Pescara[13] che, nell’interpretare la volontà del
legislatore, identifica la DIA (edilizia) come un
atto abilitativo tacito, formatosi a seguito della
denuncia del privato e della successiva inerzia
della P.A., sul quale (provvedimento implicito)
l’Amministrazione può esercitare i propri poteri
di autotutela.; così anche il Consiglio di Stato
che a proposito della DIA dice: “ (…) inaugura
una procedura amministrativa destinata, sulla falsariga
del dettato dell’articolo 20 della legge n.241/1990,
a innescare una fattispecie attizia tacita, a tutti
gli effetti equiparata ad una determinazione autorizzatoria
espressa.”[14]
Tale orientamento riconosce al pubblico potere (
che si manifesta con l’inerzia della P.A.) la capacità
di costituire la situazione giuridica in capo al
privato, che sino ad allora potrà vantare un interesse
legittimo pretensivo.
La DIA costituisce, dunque, il momento di una fattispecie
a formazione progressiva e verrà così a configurare
una ipotesi particolare di silenzio assenso[15].
C’è da osservare che, in realtà, la questione de
qua sembrerebbe definitivamente risolta dalla
stessa nuova formulazione della L. n. 241, che all’art.
21, c. 2-bis, assimila la DIA (oltre che
il silenzio assenso) agli altri atti di assenso,
stabilendo che “Restano ferme le attribuzioni
di vigilanza, prevenzione e controllo su attività
soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche
amministrazioni previste da leggi vigenti, anche
se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli
articoli 19 e 20”.
Tale indirizzo interpretativo ottiene, peraltro,
un importante avvallo dallo stesso art. 19 che nel
prevedere espressamente la devoluzione della materia
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
ed il potere della P.A. di intervenire in autotutela,
con i poteri di revoca ed annullamento (ex art.
21 quinquies e 21 nonies L. 241/90) sembra voler
presupporre l’esistenza di un atto amministrativo
preesistente.[16]
Sulla scia di quanto sopra, vi è in dottrina anche
chi definisce la DIA “né più né meno che un mero
silenzio-assenso a formazione più rapida, e per
di più senza alternativa, nel senso che, a differenza
di quello che avviene nel silenzio-assenso, non
è mai ammesso un provvedimento espresso positivo”[17]
Secondo un diverso orientamento, invece, la D.I.A.
sarebbe un atto privato ( non amministrativo) del
quale la P.A. sarebbe mera destinataria e non costituirebbe,
pertanto, esplicazione di una potestà pubblicistica:
il silenzio-assenso rappresenta un rimedio all’inerzia
della P.A. e, pertanto, presupporrebbe il potere-doovere
di quest’ultima di provvedere con atto formale sull’istanza
del privato, accogliendola o rspingendola, potere-dovere
che, a fronte della denuncia di inizio attività,
l’Amministrazione non possiede affatto[18].
A conferma di ciò vi sarebbe anche la distinzione
operata dal legislatore, che ha disciplinato in
due articoli differenti, il 19 ed il 20, la D.I.A.
ed il silenzio-assenso, così mostrando di volerli
tenere distinti.[19]
Al riguardo, in sede di esame dell’art. 3 del D.L.
35 al Senato, la stessa I Commissione Affari Costituzionali
ha avuto modo di sottolineare “l’inopportunità
del rinvio operato dal comma 3 del novellato articolo
19 al potere dell’amministrazione di assumere determinazioni
in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21
– quinquies e 21 – nonies della legge 241 del 1990
(annullamento e revoca dell’atto amministrativo),
in quanto la dichiarazione di inizio di attività
non dà luogo ad un atto amministrativo”
ed ha manifestato perplessità anche “sulla compatibilità
con l’articolo 103 della Costituzione, dell’articolo
19, comma 5, della legge n. 241, come risulterebbe
modificato dall’articolo 3 del decreto legge in
esame, che devolve ogni controversia relativa all’applicazione
delle disposizioni sulla dichiarazione di inizio
attività alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo”, in quanto “non costituendosi
alcun atto amministrativo, la tutela avrebbe ad
oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi”
e, dunque, la norma non sembrerebbe coerente con
i principi, in tema di riparto di competenze tra
giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa;[20]
La denuncia, ora dichiarazione di inizio attività,
che della denuncia assorbe sostanzialmente la natura
e la funzione, dunque, oltre a costituire il “fulcro
della fattispecie”, assume una “duplice rilevanza
giuridica”: per un verso è fatto legittimante
l’esercizio dell’attività, per altro dà avvio al
procedimento amministrativo di verifica in cui permane
il regime amministrativo (nonostante la soppressine
del provvedimento amministrativo) e si trasforma
in recessivo.[21]
Con la DIA la legittimazione del privato non sarebbe
più fondata sul consenso della P.A., secondo lo
schema “norma-potere-effetto”, ma sarebbe
una legittimazione ex lege[22], secondo lo
schema “norma-fatto-effetto”, in forza
del quale il soggetto è abilitato allo svolgimento
dell’attività direttamente dalla legge, la quale
disciplina l’esercizio del diritto eliminando l’intermediazione
del potere autorizzatorio della P.A ; al principio
autoritativo si sostituisce, dunque, il principio
di autoresponsabilità del privato, legittimato ad
agire in via autonoma valutando l’esistenza dei
presupposti richiesti dalla norma in vigore.[23]
Tale tesi, si fonderebbe sul presupposto secondo
cui la disciplina degli interessi è integralmente
fissata dalla legge, mediante una puntuale previsione
dei presupposti e dei requisiti che consentono lo
svolgimento delle attività; la corrispondenza tra
la fattispecie astratta e la situazione concreta
non determina immediatamente l’effetto che consiste
nella facoltà di esercitare l’attività, essendo
questa subordinata alla volontà del denunciante
di dare “giuridica rilevanza al fatto”.
La manifestazione dell’intenzione di dare inizio
all’attività mediante la denuncia si sostanzia,
in primo luogo, proprio nel potere sull’an di
dare rilevanza al fatto, “al cui esercizio il prodursi
dell’effetto è subordinato”; in secondo luogo, costituisce
esercizio del diritto stesso ed infine costituisce
momento essenziale della fattispecie generatrice
del lecito esercizio dell’attività.[24]
Per la De Nictolis: “L’amministrazione non rilascia
nessun atto di assenso dovendo solo verificare la
sussistenza dei prescritti requisiti affinché l’interessato
possa autonomamente intraprendere la preannunciata
attività quale espressione del suo diritto come
legislativamente prefigurato.”[25]
Il Boscolo parla di “diritto soggettivo a regime
amministrativo” , ossia di una posizione soggettiva
di vantaggio riconosciuta dall’ordinamento al privato
(a titolo originario), che abilita il privato a
realizzare direttamente il proprio interesse nell’ambito
di una relazione con la P.A., la quale (amministrazione)
esercita sul diritto stesso una funzione di controllo
a carattere puntuale avviata con la presentazione
della DIA da parte del soggetto.
Si può ipotizzare, prosegue il Boscolo, che lo spostamento
della linea di delimitazione pubblico-privato sia
possibile proprio in ragione della configurabilità
di un assetto della fattispecie che non determini
il recesso della P.A., ma piuttosto “la trasformazione
di un intervento costitutivo e condizionante come
quello autorizzatorio in una presenza di controllo.”[26]
Preme rilevare, infine, che sul piano operativo
ammettere l’una o l’altra impostazione non è senza
conseguenze: infatti identificare la DIA come atto
amministrativo, significa dover applicare anche
a questa fattispecie le regole del procedimento
e, specificatamente, quelle sulla comunicazione
di avvio ex artt. 7 e 8 e sul preavviso di rigetto
dell’istanza ex art. 10-bis (L. 241/90)[27].
Qualora, invece, si ammetta la tesi contraria, non
sarà più necessaria la comunicazione di avvio, salvo
che l’amministrazione non intervenga, in sede di
autotutela, a vietare la prosecuzione dell’attività
per motivi di interesse pubblico.[28]
Ulteriori dubbi sorgerebbero altresì riguardo il
carattere facoltativo della D.I.A.: se, cioè, la
nuova formulazione “ogni atto di autorizzazione…..è
sostituito da una dichiarazione dell’interessato”
abbia privato l’istituto del suo carattere facoltativo
o meno.[29]
Al riguardo F. Liguori ammette la possibilità del
privato di rinunciarvi (possibilità espressamente
contemplata per la DIA in materia edilizia), ipotizzando,
in tal caso, la riassunzione dell’atto della sua
autoritatività per effetto della rinuncia alla facoltà
da parte del privato: rinuncia che implica il riconoscimento
all’amministrazione del potere esclusivo di rendere
effettivo l’assetto di interessi voluto dalla norma
o dell’atto amministrativo generale.
Tutto ciò nonostante il riconoscimento del carattere
ricognitivo del procedimento connesso alla previsione
della sua sostituibilità con la dichiarazione; tuttavia,
in tal caso, si tratterà se non di una autoritatività
attenuata (dalla concorrenza del “potere”
privato) quantomeno di un’autoritatività eventuale,
con riferimento alla quale l’intervento dell’amministrazione
non è ab origine connotato dal carattere
della esclusività ed insostituibilità.
Ha, invece, natura pienamente autoritativa, ancorché
non discrezionale, l’attività dell’amministrazione
volta al controllo della sussistenza dei presupposti
e dei requisiti legittimanti: l’atto, in questo
caso, ha natura unilaterale ed imperativa (Boscolo).
Si potrebbe, dunque, parlare di una fattispecie
ad autoritatività eventuale, ossia di una
liberalizzazione a scelta: l’attività vincolata
può, infatti, prescindere dal potere autoritativo
(che è eventuale), ma se la scelta dell’interessato
è quella della fonte amministrativa di produzione
dell’effetto ( scelta se vogliamo più garantista),
il potere riemerge ab origine; così anche
nell’ipotesi in cui la P.A. sia costretta ad intervenire
a causa dell’inattendibilità della dichiarazione
del privato. [30]
Quanto, invece, alla posizione soggettiva del denunciante
si è parlato con un’efficace espressione, di “diritti
soggettivi a regime amministrativo” o “ad
accertamento amministrativo”[31] cosi da evidenziare
la convivenza, all’interno dello stesso istituto,
di un diritto soggettivo che si manifesta al momento
dell’inizio dell’attività, con un interesse legittimo
del denunciante che trova origine nel potere autoritativo
di controllo dell’amministrazione di natura riservata
ed autoritativa.
Tuttavia in dottrina vi è anche chi identifica la
posizione del denunciante in termini di interesse
legittimo fino alla decorrenza dei trenta giorni
necessari alla P.A. per esercitare il proprio potere
inibitorio, scaduti i quali, nel silenzio dell’amministrazione,
la DIA si consolida e l’interesse legittimo si espande
sino a divenire diritto soggettivo di edificare
(come per effetto del rilascio del permesso di costruire).[32]
4. La “Discrezionalità tecnica”:
una semplice “dimenticanza”?
Come già visto, se nell’originaria formulazione
della L. 241/90 venivano escluse tutte le ipotesi
in cui il rilascio dell’atto di assenso fosse subordinato
all’esperimento di prove, a seguito della L. 537
del 1993, che operò una significativa modifica dell’art.
19, la predetta previsione generale veniva espunta,
prevedendosi l’esclusione solo per le prove che
richiedessero valutazioni “tecniche discrezionali”,
mentre altre tipologie di prove, volte ad accertare
il fatto e la sua conformità alla norma, potevano
essere non solo esperite dal denunciante, ma anche
da questi autocertificate.
Con il nuovo art. 19, non è necessario che l’accertamento
dei presupposti dell’autorizzazione venga realizzato
attraverso “ prove a ciò destinate che comportino
valutazioni tecnico discrezionali”.
Tale omissione fa sorgere non poche questioni
interpretative.
Una prima lettura, valorizzando la differenza con
la precedente formulazione della disposizione, induce
a ritenere che la nuova DIA, possa trovare applicazione
anche laddove il rilascio dell’autorizzazione dipende
da valutazioni tecnico-discrezionali, quando cioè
per accertare la sussistenza dei presupposti del
provvedimento, la P.A. debba applicare norme tecniche
opinabili che non conducono ad un risultato univoco.[33]
Nella fattispecie la questione intercetta la problematica
relativa al carattere riservato dell’accertamento
del fatto complesso da parte della P.A.[34] e se
dalla nuova disciplina dell’istituto sia comunque
garantito l’esercizio della funzione di accertamento
del fatto, tale da assicurare il controllo che quanto
dichiarato dal privato sia conforme alla fattispecie
legale, al pari di quanto avveniva con il procedimento
di rilascio dell’autorizzazione.
Secondo parte della dottrina sembrerebbe potersi
escludere alcun carattere riservato in capo alla
P.A. dell’accertamento del fatto complesso[35] con
conseguente possibilità del privato di esercitare
tale funzione nell’ambito della DIA.
Vi sono, tuttavia, alcune ipotesi in cui le modalità
di accertamento presuppongono “la soggettività assoluta
del momento valutativo e l’irripetibilità del giudizio”[36],
nelle quali non potrà essere ammessa la dichiarazione
sostitutiva del provvedimento, fermo restando che
tale esclusione sarà determinata non dalla opinabilità
dell’accertamento, ma dalle modalità che la disciplina
positiva richiede per il suo svolgimento (ad es.
una prove di esame).[37]
Quella prospettata, tuttavia, non è l’unica strada
percorribile.
Si potrebbe, infatti, osservare che la norma fa
comunque riferimento alle autorizzazioni il cui
rilascio dipende dall’”accertamento” dei
requisiti di legge; se, tuttavia, si considera che
la verifica dei presupposti di legge operata dalla
P.A. avviene su norme opinabili, perché si possa
ritenere che le autorizzazioni come espressione
di discrezionalità tecnica rientrino nel campo applicativo
del nuovo art. 19, bisognerebbe parlare non di accertamento
ma bensì di valutazione (tecnica).
Tale considerazione, sebbene pretestuosa, porterebbe
ad escludere, dunque, dal campo applicativo dell’istituto
le ipotesi che prevedano valutazioni tecnico-discrezionali.
La mancata riproduzione, dunque, dell’inciso “ prove
a ciò destinate che comportino valutazioni tecnico
discrezionali” si potrebbe giustificare “aggrappandosi”
alla differenza tra accertamento tecnico(che si
caratterizza per l’applicazione di regole certe)
e discrezionalità tecnica (che comporta l’applicazione
di regole opinabili)[38].
Sembra, comunque, doversi preferire la prima delle
due ipotesi avanzate, in considerazione anche del
fatto che, altrimenti opinando, si correrebbe il
rischio che la nuova DIA, per la quale le fattispecie
escluse sono più numerose di quelle previste nel
vecchio art. 19, avrebbe un ambito di operatività
più circoscritto della precedente, in chiaro contrasto
con la volontà del legislatore.
Vi è anche chi sostiene che a sostegno di tale tesi
vi sia il 3° comma del nuovo art. 19 che prevede
il ricorso all’istituto dell’autotutela; l’espresso
riferimento al potere di revoca, infatti, mal concilierebbe
con la tesi secondo cui la DIA si applica solo ai
provvedimenti vincolati: infatti il potere di revoca
(art. 21 quinquies L. 241/90) presuppone
necessariamente, invero, l’esistenza di margini
di discrezionalità in capo alla P.A. e sembrerebbe,
dunque, presupporre l’applicabilità della DIA anche
alle autorizzazioni, espressione di discrezionalità
pura[39].
Tuttavia, come già evidenziato, revoca ed annullamento
non sembrano istituti applicabili alla DIA, (salvo
volerla ritenere un provvedimento di silenzio-assenso),
trattandosi, infatti, di procedimenti 2° grado il
cui oggetto è costituito da provvedimenti preesistenti.
Se, infatti, la DIA sostituisce il provvedimento
amministrativo di assenso, dov’è l’atto amministrativo
da revocare? [40]
5. L’Autotutela, la
tutela del terzo e la giurisdizione esclusiva del
G.A.
Il 3° comma del novellato art. 19, dedicato
ai poteri dell’amministrazione, prevede che la P.A.
competente, nel termine di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma
2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo
che l’interessato non provveda a conformare la stessa
ed i suoi effetti alla normativa vigente, entro
un termine fissato dall’amministrazione (non inferiore
a trenta giorni). E’ fatto comunque salvo
il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
artt. 21 quinquies e 21 nonies.
Il legislatore, con il suddetto articolo,
sembra aver seguito l’orientamento secondo il quale,
da una parte il termine di trenta giorni per la
verifica và considerato perentorio, ma dall’altra,
la scadenza del termine previsto per l’avvio dell’attività
non preclude la possibilità di agire in autotutela.
Infatti tali poteri ( a differenza da quanto previsto
nel testo previgente) sono espressamente citati
dalla nuova norma.[41]
Al riguardo la giurisprudenza ha assunto una varietà
di posizioni.
Secondo un primo filone l’amministrazione può sempre
adottare, anche dopo la scadenza del termine di
trenta giorni, eventuali provvedimenti repressivi[42]
poiché anche dopo la scadenza del termine, persistono
in capo all’ente i poteri di autotutela, vigilanza
e sanzionatori previsti dalla legge[43] o comunque
persistono i poteri sanzionatori, anche se si ritengono
venuti meno i poteri inibitori dell’attività.[44]
Di orientamento diverso è il Consiglio di Stato[45]
secondo il quale, dopo la scadenza del termine,
l’amministrazione può agire in autotutela, annullando
il provvedimento implicito formatosi, giustificando
in sede motivazionale l’esercizio del potere discrezionale
esercitato.
In altre occasioni è stato invece osservato che
anche se l’attività dell’amministrazione successiva
alla scadenza del termine per la verifica della
DIA è riconducibile ad un generale potere di autotutela,
essa comunque non implica l’esercizio di un’attività
di secondo grado su un precedente provvedimento,
perché l’attività del privato non è successiva ad
un provvedimento amministrativo, ma a una dichiarazione
del cittadino[46].
La “questione” dell’autotutela si ripropone, dunque,
anche con la nuova formulazione dell’art. 19.[47]
Un problema, questo, che come vedremo, ha effetti
non solo sul privato e sulla natura dell’istituto
cui esso ricorre, ma anche, e forse soprattutto,
nei confronti del terzo leso (dalla dichiarazione).
La denuncia si trasforma, dunque, in uno strano
ircocervo, che nasce privato e si tramuta in pubblico
per poter essere annullata come un provvedimento.[48]
Ma qual è allora la differenza dal silenzio-assenso?
Identificare nell’istituito della dichiarazione
di inizio attività una forma accelerata di silenzio-assenso
significherebbe sovrapporlo a quello già disciplinato
dall’art. 20 della L. 241/90, pur rispondendo (i
due istituti) a due diversi modi di amministrare.[49]
Al riguardo, si osserva, che anche alcune leggi
speciali avevano configurato la DIA come silenzio-assenso.[50]
Un tale orientamento, se pur forzato, consentirebbe
tuttavia di dare risposta ad un importante interrogativo:
dov’è l’atto amministrativo da annullare in sede
di autotutela?[51]
Il richiamo all’istituto della revoca e dell’annullamento
sembra, infatti, collidere con la ricostruzione
del modello della DIA operata da gran parte della
giurisprudenza secondo cui, come gia precisato,
mancherebbe un provvedimento rispetto al quale l’amministrazione
possa esercitare i suoi poteri di autotutela. Tuttavia,
per non stravolgere l’istituto si potrebbe, come
sostiene il Liguori, circoscrivere il ricorso all’annullamento
e alla revoca alle sole ipotesi in cui il potere
sia già stato una volta esercitato entro il termine,
attraverso l’adozione dei provvedimenti tipici di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione
dei suoi effetti. Tale considerazione sembrerebbe,
per altro, suffragata anche dalla formulazione concreta
della norma che viene richiamata subito dopo la
previsione in ordine all’esercizio del potere di
controllo.
Al contrario, ammettere l’applicabilità dell’autotutela
ad un istituto che affonda le sue radici nel diritto
comune risulta decisamente più complicato: si
tratterebbe di configurare una sorta di necessaria
contaminazione fra modelli privatistici e modelli
pubblicistici quando comunque l’atto del privato
risulti nel circuito della funzione pubblica.[52]
Unica soluzione prospettabile, dunque, da parte
della dottrina, al fine di poter accedere alla seconda
interpretazione sarebbe una opportuna delimitazione
dei poteri di autotutela .
Con riguardo all’annullamento, la sua previsione
potrebbe voler indicare che la P.A., anche se il
termine è infruttuosamente decorso, può pur sempre
intervenire, non solo nel caso in cui emergano profili
nuovi idonei a proiettare l’attività al di fuori
dei confini della denuncia (come sostenuto dal Travi),
ma anche per rilevare l’insussistenza ab origine
delle condizioni per svolgere l’attività senza che
occorra rivolgersi all’autorità giudiziaria.[53]
Per quanto riguarda la revoca, più difficile da
applicare alla DIA, si potrebbe, al più, ipotizzare
uno spazio nelle ipotesi di modifica dei requisiti
e dei presupposti legittimanti se contenuti in “atti
amministrativi a contenuto generale”.[54]
Con riguardo alla tutela del terzo, invece, alla
luce del novellato art. 19, sembrerebbero prospettarsi
maggiori prospettive di tutela in conseguenza della
espressa previsione di cui al citato comma 3°.
Il terzo, infatti, verrebbe a trovarsi in possesso
di un prezioso strumento di tutela: sollecitare
l’intervento della P.A ed eventualmente, in caso
di inerzia della stessa, ricorrere avverso il silenzio-rifiuto
ex art. 21-bis legge T.A.R..
Il ricorso a tale strumento di tutela è stato, altresì,
visto da alcuni come finalizzato ad evitare il superamento
della regola della necessaria impugnazione dell’atto
amministrativo nel termine di decadenza, ed al riguardo,
sempre il Consiglio di Stato[55] si è pronunciato
precisando che: “(…) Una situazione del genere
non appare configurabile con riferimento alla denuncia
di inizio di attività privata, ed alla successiva
attività dell'amministrazione. Da una parte, infatti,
la denuncia di inizio di attività non ha valore
di provvedimento amministrativo, né lo acquista
in virtù del decorso del termine previsto per l'attività
di riscontro della pubblica amministrazione; dall'altra,
quest'ultima non è un'attività di secondo grado,
che interviene su di una precedente attività provvedimentale.
Non potrebbe, pertanto, verificarsi, con riferimento
all'attività dell'amministrazione successiva alla
denuncia di inizio dell'attività da parte del privato,
quel fenomeno di elusione del termine decadenziale
per l'impugnazione, che l'indirizzo giurisprudenziale,
che esclude la possibilità di ricorrere al silenzio
rifiuto per provocare l'esercizio dell'autotutela,
intende, appunto, evitare”.
Di diverso orientamento è il Tar Ligure[56],
che con riguardo alla DIA in materia edilizia, a
fronte del silenzio tenuto dalla P.A. nei trenta
giorni succesivi alla presentazione della denuncia,
il terzo che si ritenga leso in un suo interesse
legittimo possa, senza necessità di ottenere la
formazione del silenzio-rifiuto, attivare direttamente
il giudizio di cognizione tendente all’accertamento
dell’assenza dei requisiti.
La tesi de qua è stata recentemente accolta
anche dal Tar Piemonte[57] secondo cui: il modello
legale della denuncia di inizio attività edilizia
non è riconducibile al genus del silenzio-rifiuto,
cosicché la tutela del terzo che si assuma leso
dall’opera edilizia non può essere fatta dipendere
dalla previa costituzione in mora dell’Amministrazione.
Appurata, dunque, la possibilità del terzo leso
di agire avverso il silenzio- rifiuto della P.A.
, in caso di inerzia della stessa, il problema si
sposta sull’autorità competente a conoscere di tale
controversia.
Al riguardo il comma 5° del nuovo art. 19 prevede:
“ Ogni controversia relativa all’applicazione
dei comma 1°,2° e 3° è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo”.
Tuttavia, nonostante la chiara previsione del comma
5°, sembra necessario operare alcune osservazioni;
infatti seppure la scelta operata dal legislatore
sembra in linea con i dettami della nota sentenza
204/04 della Corte Costituzionale, tuttavia non
può sfuggire che ciò che viene impugnato dal terzo
non è un provvedimento, ma bensì un comportamento
(l’inerzia serbata dalla P.A.).
Ma qual è la natura di tale comportamento, anche
in considerazione della sentenza 204/04?
Al riguardo è opportuno osservare che trattasi non
di meri comportamenti materiali (espressamente esclusi
dalla giurisdizione del G.A.) ma di comportamenti
amministrativi, strettamente legati all’esercizio
della funzione di vigilanza e del potere di autotutela.
Il G.A. viene, quindi, chiamato a valutare non una
condotta materiale posta in essere iure privatorum
dalla P.A., ma l’esercizio non corretto della funzione
pubblica.[58]
In tal senso è anche il Tar Piemonte[59] che in
una sua sentenza osserva che: l’espunzione dei “comportamenti”
dal testo dell’art. 34 deve essere interpretata
sistematicamente sulla base della motivazione della
sentenza 204/2004 della Corte Cost., dovendosi ritenere
sottratti alla giurisdizione del G.A. solamente
i comportamenti non riconducibili, neppure in via
mediata, all’esercizio della funzione amministrativa.
Tuttavia alcuni problemi sorgono, come opportunamente
osservato dal Giovagnoli, riguardo i provvedimenti
abilitativi vincolati, in cui il vincolo è posto
nell’interesse del privato (ad es. le iscrizioni
all’albo professionale dei soggetti che abbiano
i requisiti oggettivamente fissati dalla legge[60]),
in questi casi, infatti, l’adozione di un atto che
violi un vincolo posto a vantaggio del privato non
è in grado di affievolire il diritto soggettivo
del singolo beneficiario dell’obbligo posto dal
legislatore[61]; se prima, dunque, la giurisdizione
era devoluta al G.O., ora con la nuova riforma,
le controversie tra il soggetto che presenta la
DIA e l’amministrazione che si oppone all’iscrizione
all’albo necessaria per l’esercizio di un’attività
professionale sono devolute al G.A., pur venendo
in considerazione vincoli posti a favore del privato.
Per concludere, è curioso osservare che, quando
le attività economiche private erano sottoposte
a regime amministrativo, nel senso della necessità
di munirsi di un provvedimento abilitativo rilasciato
dalla P.A. per poterle esercitare, la giurisdizione
era del G.O.; al contrario, ora che tali attività
sono state liberalizzate con l’introduzione della
DIA, la giurisdizione è del G.A
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[1] Cons. di Stato, sez. IV, 22 luglio
2005 n. 3916
[2] E.Boscolo, I diritti soggettivi a regime
amministrativo;
[3] E.Boscolo, op. cit.: liberalizzazione nel senso
di un processo (liberalizzante) che non si identifica
con il recesso della presenza pubblica dalla fattispecie,
in considerazione del fatto che il superamento della
necessità di un intervento a carattere costitutivo
consente di configurare la posizione del privato
in termini di diritto soggettivo pur non determinando
il venir meno di una presenza pubblica nella fattispecie
( nell’art. 19 tale presenza si sostanzierebbe nella
previsione di una funzione di controllo); l’Autore
mira, dunque, ad evidenziare il carattere “non condizionante”
e di “non interferenza” dell’intervento ( di controllo
) della P.A., insistendo per la compatibilità del
diritto soggettivo con il potere ( che sembrerebbe
non produrre alcun effetto sulla posizione soggettiva);
[4] G. De Minico, Note sugli artt. 19 e 20 della
legge n. 241/ 90, sul tema il Boscolo,
in op. cit. : “ questa sottovalutazione degli
effetti liberalizzanti della DIA deriva dalla (non
condivisibile) identificazione tra “presenza di
regole” e “in autonomia della posizione del privato”
(…), se è vero in termini generali che alla base
di ogni processo definibile come liberalizzazione
vi è la volontà di attribuire una maggior libertà
al soggetto, non sembra corretto riservare questo
termine solamente ai casi in cui vengano meno in
toto le regole che identificano i caratteri sostanziali
de un determinata attività”
[5] V. Cerulli Irelli, Modelli procedimentali
alternativi in tema di autorizzazioni, secondo
il quale la denuncia determinerebbe solamente una
“dequotazione delle precedenti figure autorizzatorie”,
gli interveni previsti dagli art. 19 e 20 della
L. 241/90 ( nella vecchia formulazione) infatti
“non sono ascrivibili alla c.d. liberalizzazione
di attività economiche” e configurerebbero invece
degli “istituti di semplificazione” ;
Cosi anche Marzaro Gamba che in “La DIA edilizia”
sottolinea come l’istituto non determini alcuna
effettiva liberalizzazione dell’attività edilizia,
se con tale concetto ci si volesse riferire alla
sottrazione dell’attività del privato alla sua disciplina
sostanziale da parte dell’ordinamento. Infatti
la disciplina sostanziale dell’attività non subisce
modificazioni per effetto dell’introduzione della
denuncia, la quale opera sul diverso piano “procedurale”,
come uno strumento di accelerazione della realizzazione
dell’intervento e di semplificazione dell’attività
dell’amministrazione; al riguardo il
Boscolo osserva: “la liberalizzazione produce
effetti sul piano della consistenza strutturale
della posizione soggettiva, determinando l’insorgere
di un diritto soggettivo in capo al privato mediante
l’eliminazione di ogni profilo strutturale di costitutività
del potere e di ogni profilo funzionale di condizionamenti;
la semplificazione assume invece rilevanza in rapporto
ad un diverso ordine di problemi, legati al permanere
di una relazione tra privato e amministrazione (…)”
[6] G. Pastori: identificava nella DIA “una nuova
modalità di amministrazione: quella dell’autoamministrazione
dei privati, che non esclude ma rende eventuale
l’intervento degli organi ed uffici pubblici”; sul
tema vedi anche gli atti del Convegno tenutosi a
Palazzo Spada su “Pluralismo istituzionale e
Giustizia amministrativa” ;
[7] Strumento finalizzato (come la liberalizzazione
e la semplificazione) a ridisegnare la disciplina
procedurale di talune attività private;
[8] R. Proietti, La DIA alla luce del nuovo art.
19 della L. 241/90, in Urb. e app., 2005
[9] Cons. St. Sez. VI, 6910/2004 : “anche in
materia edilizia la qualificazione della dia come
titolo e, ancor più, la previsione di un potere
amministrativo di annullamento - concepibile solo
con riferimento alla sottostante fattispecie provvedimentale
e non estensibile ad un modulo basato su di un atto
privato, per il quale sarebbe sufficiente il generale
ricorso ai poteri inibitori, repressivi e sanzionatori
- convince della qualificazione della dia come istanza
autorizzatoria e della conseguente ascrizione al
decorso del tempo del ruolo di elemento che provoca
la formazione di un provvedimento tacito di accoglimento”.
[10] Tar Piemonte ,Sez. I, 4 maggio 2005. 1359
[11] Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2002, n.
4453 , secondo cui la denuncia di inizio attività
non ha valore di provvedimento amministrativo, né
lo acquista in virtù del decorso del termine previsto
per l’attività di riscontro della pubblica amministrazione;
T.A.R. Liguria 22 gennaio 2003, n. 113, e T.A.R.
Abruzzo, Sez. Pescara, 23 gennaio 2003 n. 197, secondo
cui la DIA costituisce un mero atto del privato,
che, ancorché soggetto a poteri inibitori della
P.A., non trasmuta in atto aurorizzatorio implicito
o silenzioso; Tar Campania, Napoli, sez. I,
sent. 6 dicembre 2003, n. 5272;
[12] Tar Piemnonte, Sez. I, 4 maggio 2005, 1367:
fattispecie relativa alla denuncia di inizio attività
edilizia ex articolo 22 del D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380
[13] Tar Abruzzo, Sez. Pescara, 1 settembre 2005
n. 494
[14] Cons. di Stato, sez. VI, 20 ottobre 2004, n.
6910; così anche il Tar Veneto, Sez. II, 20 giugno
2003 n.3405 che con particolare riferimento alla
D.I.A. in materia edilizia, sostiene che la stessa
sia un titolo edilizio vero e proprio, in cui, non
essendo prevista l’emanazione di alcun provedimento,
la domanda “tiene luogo” dell’autorizzazione. Al
riguardo si legge nella sentenza “la D.I.A.,
quindi, nel disegno di legge della l. n. 662/96
si comporta alla stesso modo della vecchia autorizzazione
tacita: cioè come un titolo che si forma silenziosamente,
con il possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali
prescritti”
[15] W.Giulietti op.cit. l’autore tuttavia dissente
da tale interpretazione sostenendo che: “ (…) nella
DIA l’amministrazione svolge una funzione di verifica
della sussistenza della situazione legittimante
l’esercizio di un diritto, di pertinenza esclusiva
del privato, ed interviene, in senso essenzialmente
negativo, solo laddove la realtà materiale non sia
conforme all’ordinamento.(…) Le fattispecie di silenzio-assenso
riguardano provvedimenti discrezionali in cui l’eventuale
inerzia della P.A. assume carattere significativo.
Nelle ipotesi di DIA la regola è, invece, quella
dell’inerzia dell’amministrazione priva di alcun
carattere significativo, mentre l’eccezione è costituita
da un intervento provvedimentale.”
[16] M. Immordino “Codificazione, semplificazione,
qualità delle regole e certezza del diritto”
intervento al convegno Roma tre;
[17] Vedi A. Morbidelli in “In tema di DIA vecchia
e DIA nuova” su Giustamm.it
[18] Vedi Giovagnoli in “I silenzi della Pubblica
Amministrazione dopo la L. 80 del 2005” .
[19] Così Travi, Ancora sulla denuncia: “queste
tesi confondono istituti diversi e perciò non meritano
qui particolare attenzione”; Urbani, Civitarese,
Diritto Urbanistico; Boscolo, Sulla (non)
impugnabilità della denuncia di inizio attività
in Urb. app., 2003; De Nictolis, Natura giuridica
della DIA in materia edilizia e tutela del terzo,
in Urb app. 2003; Liguori, Denuncia di inizio
attività, in Testo unico dell’edilizia secondo
il quale dice:“la DIA ed il silenzio assenso
presentano ben pochi caratteri comuni e molte differenze
sostanziali”; di orientamento contrario: A.
Morbidelli in “In tema di DIA vecchia e DIA nuova”
su Giustamm.it
[20] Relazione Pastore alla Commissione Affari Costituzionali
del Senato, il 22 marzo 2005, 498° seduta antimeridiana
[21] M.P. Chiti, Atti di consenso; Walter
Giulietti in “Nuove norme in tema di DIA ovvero
la continuità di un istituto in trasformazione”
Giustamm.it.
[22] Al riguardo vedi anche Boscolo, I diritti
soggettivi a regime amministrativo: “la legge
di contro non assume alcun effetto legittimante
in senso proprio (sotto tale profilo l’espressione
“legittimazione ex lege” potrebbe risultare forviante):
è la titolarità del diritto soggettivo a costituire
l’effetto legittimante in capo al privato.”
[23] R.Giovagnoli op. cit.
[24] Walter Giulietti, op cit.
[25] R. De Nictolis in “Natura giuridica della
denuncia di inizio attività” in Urb. e app.,
2003 1374 ss.
[26] Boscolo, I diritti soggettivi a regime amministrativo,
pg. 219: “(…) Si potrebbe anche affermare
che il modello della denuncia sia necessario in
quanto unico in grado di mantenere equilibrio tra
un diritto soggettivo e la presenza dell’amministrazione
nella fattispecie”
[27] Tar Veneto, Sez. II, 13 settembre 2005 n. 3418
che, a proposito di DIA edilizia, nega l’applicazione
all’istituto del “preavviso di rigetto” di cui all’art.
10 bis della L. 241/90.
[28] Vedi G. Panassidi in “La nuova dichiarazione
di inizio attività”
[29] Vedi M. Immordino op cit.
[30] F. Liguori in Note su diritto privato, atti
non autoritativi e nuova denuncia di inizio attività
su Giustamm.it
[31] L. Ferrara, Diritti soggettivi ad accertamento
amministrativo
[32] R. De Nictolis, Natura giuridica della denuncia
di inizio attività
[33] R. Giovagnoli, op. cit.
[34] L. Ferrara, Diritti soggettivi ed accertamento
amministrativo: in cui l’Autore esclude le fattispecie
caratterizzate dalla discrezionalità tecnica dall’ambito
applicativo dell’art. 19 ammettendo, tuttavia, la
sostituibilità da parte del privato, nella valutazione
tecnica, “solo ove si abbandonasse l’idea, rispondente
in ogni caso a una opinione molto diffusa (a cominciare
dalla stessa giurisprudenza amministrativa), secondo
cui il potere di valutazione tecnica costituisce
un potere riservato alla P.A.”
[35] N. Paolantonio, Il sindacato di legittimità,
Pg. 363; M.S. Giannini, il potere discrezionale
della pubblica amministrazione. Concetti e problemi;
[36] V. Cerulli Irelli, Note in tema di discrezionalità
amministrativa e sindacato di legittimità.
[37] Walter Giulietti, op. cit.
[38] R. Giovagnoli, op. cit.
[39] R. Giovagnoli, op. cit.; ab adverso W.
Giulietti,m op. cit. :” La maggiore difficoltà,
derivante dall’inclusine nell’ambito applicativo
delle norme di fattispecie in cui siano presenti
profili di c.d. discrezionalità-tecnica, potrebbe
derivare dalla difficoltà di delimitare le fattispecie
in cui si tratti di accertamento di fatto complesso
da quelle espressione di vera e propria discrezionalità
amministrativa, per le quali non potrebbe mai
valere il principio di sostituzione del privato
alla P.A.”
[40] M. Immordino, op. cit.: secondo l’autore dovrebbe
comunque escludersi il potere di revoca, data la
sua configurazione quale potere discrezionale non
applicabile agli atti vincolati “orbene la DIA,
(…) può avere ad oggetto soltanto atti di assenso
vincolati”
[41] R. Proietti in La DIA alla luce del nuovo
art. 19 della L. 241/90 in Urb. e app. 2005
[42] Tar Lazio, sez. III, 20 giugno 2002, n. 5629
[43] TAR Piemonte, sez. I, 19 novembre 2003, n.
1608
[44] Tar Liguria, sez. I, 25 marzo 2004, n. 289
[45] Cons. Stato., sez. VI, 30 luglio 2003, n. 4391
[46] Cons. Stato, sez.VI, 4 settembre 2002, n. 4453
[47] Si rileva che la P.A. era già titolare di questo
potere: vedi Cons. di Stato sez. IV, 16 marzo 2005
n. 1093; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 1 settembre
2005 n. 494 secondo il quale la previsione contenuta
nel comma 3° del novellato art. 19 sarebbe priva
di carattere innovativo.
[48] M.A. Sandulli Competizione, competitività,
braccia legate e certezza del diritto su Giustmm.it
[49] A. Morbidelli op. cit.
[50] Codice delle comunicazioni elettroniche, art.
87, comma 9° d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259
[51] M. Immordino op. cit.
[52] F. Liguori Note su diritto privato, atti
non autoritativi e nuova denuncia di inizio attività
su Giustamm.it
[53] F. Liguori : “(…) in altri termini, il passaggio
dall’unilateralità del potere all’unilateralità
del diritto è effettivo solo quando il diritto esiste
in concreto, poiché in mancanza riemerge il potere
autoritativo, ancorché posto precedentemente in
uno stato, per così dire, di quiescenza” Note su
diritto privato, atti non autoritativi e nuova denuncia
di inizio attività” su Giustamm.it
[54] F. Liguori op. cit.
[55] Cons di Stato, sez. IV, 4 settembre 2002, n.
4453
[56] Tar Liguria, Sez. I, 22 gennaio 2003, n. 113
[57] Tar Piemonte, Sez. I, 4 maggio 2005, n. 1359
[58] R. Giovagnoli, op. cit.
[59] Tar Piemonte, Sez. I, 4 maggio 2005, n. 1369
[60] Sul tema vedi anche Walter Giulietti che nell’op.
cit., precisando che tale innovazione incontra significativi
precedenti nella disciplina di settore (d.lgs. n.
22/97 art. 30 relativamente alla procedura semplificata
pwer l’attività di trasposrto rifiuti) precisa che:
(…) per espressa previsione normativa, ciò che
viene sostituito non è l’atto di iscrizione, bensì”le
domande per le iscrizioni in albi”, determinandosi
in realtà la sostituzione dell’effetto abilitante
derivante dall’iscrizione. Sul piano sostanziale,
infatti, l’applicazione del modello della dichiarazione
di inizio attività consente che l’effetto legittimante
venga prodotto dalla domanda dichiarazione e non
dall’iscrizione, che pur dovrebbe seguire con funzione
meramente notiziale.
[61] F. Caringella, Corso di diritto processuale
amministrativo; R. Giovagnoli, op. cit.
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