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| n. 10-2005 - © copyright |
LORENZO TRAPASSI
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| CONTROINTERESSATI E COINTERESSATI
NEI RICORSI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
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SOMMARIO
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I. INTRODUZIONE – II. IL PROBLEMA
DEI CONTROINTERESSATI – 1. Assenza di controinteressati
rispetto al diniego di ammissione ai campionati.
– 2. I controinteressati rispetto all’impugnazione
del diniego di ripescaggio. – 3. Deduzioni. – III.
IL PROBLEMA DEI COINTERESSATI – 1. La nozione di
cointeressato. - 2. I limiti imposti dalla giurisprudenza
alla legittimazione attiva. – IV. CONCLUSIONI.
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I. INTRODUZIONE
Anche questa estate abbiamo assistito a quella che
è ormai la normale appendice della stagione calcistica,
vale a dire alla trafila dei ricorsi, prima dinanzi
agli organi di giustizia sportiva, poi dinanzi al
T.A.R. Lazio ed al Consiglio di Stato, delle società
di calcio non ammesse ai campionati per mancanza
dei requisiti finanziari prescritti ([1]).
Queste vicende, salite con clamore agli onori della
cronaca, non mancano di offrire una pluralità di
spunti di riflessione agli “addetti ai lavori” del
mondo del calcio, costretti, anno dopo anno, a constatare
la difficile situazione in cui versano molte, e
talvolta blasonate, società protagoniste del “mondo
del pallone” ([2]).
L’attenzione di questo scritto, tuttavia, si concentrerà
su alcuni aspetti processuali caratterizzanti i
ricorsi giurisdizionali amministrativi in materia
sportiva. Ci si soffermerà infatti sull’individuazione,
nei ricorsi amministrativi “calcistici”, di due
figure chiave del processo amministrativo, quali
il controinteressato ed il cointeressato rispetto
al provvedimento di diniego di ammissione ai campionati
e di diniego di ripescaggio, oggetti di ricorso
in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di Roma,
organo dotato di competenza territoriale esclusiva
in primo grado in tale particolare materia, secondo
quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della legge
17 ottobre 2003, n. 280.
Dopo aver delineato le due figure soggettive di
cui sopra, sarà opportuno analizzare il concetto
di legittimazione ad agire a favore di quelle società
calcistiche che, pur non essendo direttamente incise
dai provvedimenti di diniego di ammissione ai campionati,
si palesano comunque titolari di interessi meritevoli
di trovare sbocco, e possibilmente effettiva tutela,
dinanzi alla magistratura amministrativa.
Si tratta, a ben vedere, di prendere in esame figure
e concetti fondamentali del processo amministrativo,
come tali oggetto della più ampia trattazione tanto
da parte della dottrina quanto della giurisprudenza
amministrativa e che, pertanto, non necessiterebbero
di ulteriore approfondimento in queste pagine. Sennonché,
la novità costituita dalla procedura di ammissione
(o, piuttosto, dai numerosi provvedimenti di diniego
di ammissione) ai campionati di calcio, offre a
quanti si interessano di giustizia amministrativa
la possibilità di prendere in esame come, nell’ambito
dei ricorsi avverso tali provvedimenti, le ben note
categorie processuali amministrative sopra menzionate
possano essere calate in un settore, quello della
giustizia sportiva, ancora relativamente “giovane”
e, dunque, almeno in parte inesplorato.
II. IL PROBLEMA DEI CONTROINTERESSATI
1. Assenza di controinteressati rispetto al diniego
di ammissione ai campionati.
Ragionando, quindi, con la forma mentis propria
dell’avvocato amministrativista, occorre innanzitutto
individuare, in relazione ai provvedimenti di diniego
di ammissione, se vi siano e quali siano eventualmente
i soggetti controinteressati all’annullamento di
tali atti lesivi, al fine di instaurare correttamente
il ricorso giurisdizionale amministrativo volto
alla demolizione degli stessi. D’altronde, la qualifica
del controinteressato di parte necessaria del processo
amministrativo non è mai stata messa in discussione,
corroborata com’è dal disposto degli artt. 21, comma
1 legge T. A. R. e 36, comma 2 T. U. C. d. S..
Non vi sono dubbi neppure circa la qualificazione
del rapporto trilaterale fra ricorrente, resistente
e controinteressato come litisconsorzio necessario
(ai sensi dell’art. 102 c. p. c.), giacché la mancata
evocazione in giudizio del controinteressato, ad
onere del ricorrente, comporta l’inammissibilità
del ricorso giurisdizionale ([3]). Da qui
la necessità di capire se, rispetto al provvedimento
di diniego di ammissione ai campionati che si intende
demolire con ricorso alla giustizia amministrativa,
possano sussistere posizioni di controinteresse.
Stando ad una recentissima ordinanza del Consiglio
di Stato ([4]), in relazione al provvedimento
della F.I.G.C. di mancata ammissione al campionato
non vi sono controinteressati, poiché il provvedimento
di diniego, in sé per sé, non consente di individuare
altre società calcistiche che, avvantaggiate dall’atto
di diniego, verrebbero per converso lese dall’eventuale
demolizione giurisdizionale del medesimo ([5]).
Come evidenziato dal collegio giudicante di Palazzo
Spada, infatti, possono essere definiti quali controinteressati
solamente quei soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento impugnato abbia determinato direttamente
effetti giuridici favorevoli che l’accoglimento
del ricorso per annullamento al giudice amministrativo
travolgerebbe. Per dirla altrimenti, con le parole
di un illustre Autore, il controinteressato “è
colui che abbia ottenuto, per effetto diretto ed
immediato dell’atto impugnato, una posizione giuridicamente
qualificata alla conservazione dello stesso” ([6]).
Il provvedimento federale che nega l’ammissione
ai campionati, per contro, non contempla alcun altro
soggetto; in altri termini, tale genus di
provvedimenti amministrativi non prende in alcun
modo in considerazione altre posizioni giuridiche
oltre a quella della società che si vede negare
l’ammissione al campionato per effetto dell’atto
impugnato, nei confronti della quale soltanto viene
emanata una deliberazione a carattere giuridicamente
pregiudizievole ([7]). Ora, l’individuazione
di soggetti controinteressati all’annullamento di
un atto deve avvenire solo sulla base del contenuto
dell’atto stesso: “la nozione di controinteressato
è individuata in riferimento esclusivo all’atto
impugnato”, afferma perentoria una delle pronunce
amministrative che più lucidamente traccia i confini
della nozione del controinteressato, seppur con
riferimento alla configurazione dei legittimati
ad esperire l’opposizione ordinaria di terzo nel
processo amministrativo ([8]).
Se è lecito tentare un paragone fra la materia della
giustizia sportiva ed un ambito del contenzioso
amministrativo che potrebbe prima facie apparire
del tutto diverso, il provvedimento di diniego di
iscrizione al campionato potrebbe essere accostato
ai provvedimenti di esclusione di candidati da pubblici
concorsi emanati anteriormente alla definizione
della graduatoria finale. I provvedimenti di esclusione
di un candidato da una procedura selettiva, infatti,
non contemplano alcun altro soggetto se non il diretto
destinatario dell’atto, che ne riceve nocumento
([9]); pertanto, il candidato escluso che
volesse dolersi in sede giurisdizionale del provvedimento
lesivo non ha l’onere di notificare il proprio ricorso
ad alcun controinteressato, esattamente come la
società esclusa dalla partecipazione al campionato.
Né potrebbe validamente sostenersi che la mancata
ammissione al campionato di una società, lasciando
per così dire un vuoto nel calendario agonistico
che la F.I.G.C. deve in qualche modo riempire, rivesta
della qualifica di controinteressato all’annullamento
del diniego di iscrizione quelle società che aspirino
a colmare la lacuna così creatasi. Difatti, la scelta
della società da ammettere al campionato dal quale
un’altra compagine è stata esclusa non costituisce
una componente del contenuto dell’atto impugnato,
trattandosi invece di una determinazione che spetterà
alla F.I.G.C. di adottare in seguito all’emanazione
del provvedimento de quo. Sono dunque irrilevanti,
ai fini dell’instaurazione del contraddittorio nel
ricorso di annullamento, quegli ulteriori effetti
che, dopo l’esecuzione del provvedimento impugnato
(e fatta salva una sua sospensione in via cautelare
da parte del giudice amministrativo), possano ipoteticamente
verificarsi nei confronti di altri soggetti non
direttamente considerati dall’atto.
Insomma, in relazione al provvedimento di non iscrizione
di una società al campionato non vi sono controinteressati,
“atteso che le società da ‘ripescare’ non sono
allo stato ancora state individuate, né risultano
individuabili in modo certo sulla base dei criteri
predeterminati dalla F.I.G.C. , la cui applicazione
dipende (proprio nel caso di specie) da una serie
di variabili, connesse alla situazione delle altre
società non iscritte o per le quali pende un contenzioso
davanti agli organi della giustizia sportiva o al
giudice amministrativo (variabili influenzate anche
dalla verifica delle condizioni richieste per l’applicabilità
dell’art. 52, comma 6, N.O.I.F. F.I.G.C.)” ([10]).
Di conseguenza, la società non ammessa al campionato
che intendesse ricorrere avverso il provvedimento
di diniego, avrebbe l’onere di notificare il proprio
ricorso alla sola Autorità che ha emesso l’atto
di cui ci si duole, vale a dire la F.I.G.C., nonché
alla Lega Nazionale della categoria corrispondente
al campionato da cui la società è esclusa, allargando
eventualmente il contraddittorio al C.O.N.I., sempre
in veste di Autorità emanante, ove venisse contestualmente
impugnato il provvedimento conclusivo della procedura
dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato
per lo Sport.
2. I controinteressati rispetto all’impugnazione
del diniego di ripescaggio.
Diverso il discorso da fare a proposito di un altro
genere di provvedimenti federali a contenuto negativo
che possono colpire una società di calcio. Ci si
riferisce a quel provvedimento, o piuttosto a quel
complesso di norme regolamentari interne alla F.I.G.C.
che precludono ad una società la possibilità di
essere “ripescata” per partecipare ad un campionato
di categoria superiore onde colmare il vuoto lasciato
nel calendario agonistico dalla mancata ammissione
di un’altra società, in difetto dei necessari requisiti
finanziari. Il mancato ripescaggio, se così si può
dire, è sì un provvedimento negativo che incide
sulla sfera giuridica di una società, al pari del
provvedimento di mancata ammissione al campionato,
ma a differenza di quest’ultimo, il primo si palesa
al contempo negativo, per la società non ripescata,
ma vantaggioso per un’altra società che potrebbe
essere a sua volta ripescata al posto della società
che si è vista negare questo beneficio.
Si pensi, tanto per avvalerci di un esempio molto
recente, al caso dell’A. C. Prato s.p.a., società
professionistica retrocessa dal campionato di Serie
C1 al campionato di Serie C2 al termine della stagione
sportiva 2004–2005. Sarà utile richiamare qui di
seguito la vicenda che ha portato al ricorso del
Prato al T.A.R. Lazio: all’atto della stesura dei
calendari per la stagione 2005–2006 si è verificata
la vacanza di ben quattro posti nell’organico del
campionato di serie C1, a fronte dell’esclusione
di alcune società di C1 per problemi di natura finanziaria.
Ecco che la F.I.G.C. e la Lega Professionisti di
Serie C si sono trovate di fronte alla necessità
di procedere a tanti ripescaggi quanti sono i posti
da colmare nel calendario agonistico. Ora, poiché
il Prato si era classificato all’ultimo posto nel
Girone A della Serie C1 al termine della stagione
2004–2005, tale società aveva davanti a sé, per
la “corsa” ai ripescaggi, soltanto le 4 squadre
perdenti nei play-out (Girone A e B: Como, Vittoria,
Sora e Chieti) nonché la Vis Pesaro, ultima classificata
nel Girone B della Serie C1.
Tuttavia, per molteplici ragioni, non tutte le società
di cui sopra hanno potuto beneficiare del ripescaggio
([11]): delle sei squadre retrocesse, solo
il Chieti ha goduto del ripescaggio in Serie C1,
mentre il Prato si è visto negare un simile beneficio,
già previsto dall’art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F.
, in vigore durante la stagione 2004–2005, poiché
con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. 224/A del 13 giugno
2005 si vieta il ripescaggio alla categoria Serie
C 1 in favore delle società che, come il Prato,
erano già state ripescate negli ultimi cinque anni
([12]).
E’ bene sorvolare sul problema dell’affidamento
ingenerato nel Prato dalla normativa in vigore durante
lo svolgimento della stagione 2004–2005 ed inopinatamente
modificata al termine del campionato stesso, quando
ormai la chance del ripescaggio aveva assunto,
per il Prato, le sembianze di un diritto acquisito:
non è infatti questo l’oggetto di questa riflessione.
Dobbiamo piuttosto concentrare la nostra attenzione
sull’individuazione di società controinteressate
all’annullamento delle norme regolamentari e dei
provvedimenti con cui è stato precluso il ripescaggio
al Prato. Anche in questo caso, come per i provvedimenti
federali di diniego di ammissione al campionato,
la sola destinataria della determinazione lesiva,
in quanto tale impugnata, appare essere la società
ricorrente. Ciononostante, talune posizioni di controinteresse,
seppure non direttamente individuabili sulla base
delle norme regolamentari e dei provvedimenti impugnati,
sono ravvisabili alla luce del meccanismo dei ripescaggi.
Se infatti il Prato non potesse ambire al ripescaggio,
i posti vacanti nell’organico della Serie C1 dovrebbero
essere riempiti ripescando altre società di C2 che,
pur non avendo ottenuto sui campi della propria
categoria la promozione in C1, scavalcherebbero
la neo retrocessa Prato ove questa vedesse negarsi
il ripescaggio in quanto già ottenuto nei cinque
anni precedenti.
Sulla scorta di queste considerazioni, il Prato
ha correttamente notificato il proprio ricorso al
T.A.R., volto alla rimozione degli ostacoli al ripescaggio,
a quelle società di C2 che potrebbero beneficiare
di tale vantaggio ove il medesimo bene della vita
venisse negato alla società ricorrente ([13]).
Sia lecito anche qui ricorrere ad un accostamento
fra la materia della giustizia sportiva ed un settore
della giustizia amministrativa ben più esplorato.
Si pensi alle situazioni in cui un candidato ad
un concorso impugni il provvedimento amministrativo
contenente la graduatoria finale della procedura
selettiva svolta. In tal caso sono controinteressati
quanti risultano, in base alla graduatoria oggetto
di doglianza, vincitori del concorso: ad essi va
notificato il ricorso che, ove venisse accolto,
travolgerebbe le loro posizioni di vantaggio ([14]).
Qualcosa di simile avviene ove una società di calcio
impugni il diniego di ripescaggio: l’accoglimento
del ricorso comporterebbe il venir meno, per le
altre società che ambiscono al medesimo beneficio,
di un posto disponibile alla formazione dell’organico
nella categoria superiore.
Potrebbe obiettarsi, però, che mentre le graduatorie
dei concorsi individuano nominatim i controinteressati
all’annullamento delle stesse, nel caso di “corsa”
ai ripescaggi le altre società non sono elencate
in una graduatoria formalmente approvata dalla Federazione
come contenente gli aspiranti al ripescaggio. Tuttavia,
pur difettando il requisito della diretta ricomprensione
nel provvedimento impugnato, i controinteressati
al diniego di ripescaggio sono comunque facilmente
individuabili, dal ricorrente, nelle società che,
sulla base delle classifiche della stagione sportiva
appena conclusa, appaiono candidate al ripescaggio
immediatamente dietro alla società cui tale beneficio
è negato. E’ vero dunque che, in questa fattispecie,
i controinteressati non sono caratterizzati dal
requisito formale della diretta riconducibilità
all’atto impugnato, ma non si può negare che essi
appaiono facilmente rintracciabili dal ricorrente
e pertanto non è iniquo imporre a quest’ultimo l’onere
di notificare il proprio ricorso a costoro, onde
garantire loro il diritto al contraddittorio in
sede giurisdizionale. Queste società calcistiche,
infatti, sono innegabilmente titolari di una posizione
giuridica qualificata che affonda le proprie radici
nell’atto di diniego al ripescaggio per la società
ricorrente, un atto che, pur non contemplando espressamente
queste altre società, pure le rende giuridicamente
interessate alla conservazione del provvedimento
attaccato con ricorso al T.A.R.: conseguentemente,
a tali società va riconosciuta la qualifica di controinteressate
all’annullamento in senso tecnico e, in quanto tali,
devono essere raggiunte dalla notifica del ricorso
pena l’inammissibilità dello stesso.
D’altro canto, non riconoscendo in queste altre
società la posizione di controinteressate all’annullamento
del diniego di ripescaggio, si rischierebbe di aprire
loro la porta ad un’eventuale proposizione dell’opposizione
ordinaria di terzo avverso la sentenza di annullamento
del diniego stesso. La giurisprudenza amministrativa,
infatti, ha sottolineato che l’esecuzione di una
sentenza (esecuzione consistente, nel nostro caso,
nell’ammissione della società ricorrente al campionato
di categoria superiore in virtù di ripescaggio)
può ben ledere le posizioni di soggetti non considerati
controinteressati perché non contemplati dall’atto
impugnato e tuttavia titolari di posizioni irrimediabilmente
incise dalla sentenza di accoglimento del ricorso
([15]).
Risponde dunque ad ovvie esigenze di economia processuale,
tanto più pressanti trattandosi di giustizia sportiva,
settore in cui le decisioni vanno prese in tempi
brevissimi per non paralizzare lo svolgimento dei
campionati, la necessità di notificare il ricorso
a quelle società che, in caso di annullamento del
diniego di ripescaggio e conseguente iscrizione
della società ricorrente nella categoria superiore,
perderebbero la possibilità di giocare al suo posto
nella stessa categoria.
3. Deduzioni.
Ricapitolando, la figura del controinteressato,
litisconsorte necessario nel giudizio amministrativo
diretto all’annullamento di un atto lesivo, è riscontrabile
anche nel novero dei ricorsi che la legge 280/2003
consente di proporre avverso gli atti delle Federazioni
sportive. Tale figura, però, si individua solo rispetto
ai provvedimenti di diniego di ripescaggio, giacché
tali atti, pur non contemplando esplicitamente altre
società oltre a quella esclusa dal beneficio, si
inseriscono in una procedura incentrata sulle classifiche
risultanti dalla stagione sportiva conclusa, di
talché il mancato ripescaggio di una società in
una categoria superiore apre la strada della promozione
alle compagini sociali classificatesi immediatamente
dietro di essa.
Diversamente, il provvedimento di diniego di iscrizione
di una società al campionato, a fronte di irregolarità
o problemi di natura finanziaria, si inserisce all’esito
di un rapporto bilaterale fra la società e la Federazione,
titolare dei poteri di controllo sulla stabilità
finanziaria delle società partecipanti al campionato.
La possibilità che l’esclusione di una squadra con
problemi economici renda vacante un posto in organico,
lacuna da colmare mediante ripescaggio di una società
retrocessa, esula dal contenuto del provvedimento
di diniego, costituendo un successivo sviluppo dell’attività
amministrativa di competenza della Federazione,
attività che coinvolgerà sì altre società, ma rispetto
alle quali la società non iscritta non è tenuta
a ravvisare controinteressati ai quali notificare
il proprio ricorso al T.A.R.
III. IL PROBLEMA DEI COINTERESSATI
1. La nozione di cointeressato.
Può dunque considerarsi esaurita questa ricognizione
della qualifica dei controinteressati all’annullamento
di provvedimenti emanati nell’ambito della definizione
dei calendari per i campionati di calcio. Ci resta
ora da analizzare la posizione delle società cointeressate
rispetto all’annullamento dei provvedimenti di ammissione
ai campionati e la loro legittimazione ad agire,
problema venuto in rilievo nel quadro della complessa
vicenda giurisdizionale che ha visto protagonista,
nell’estate 2005, la Società Napoli Soccer s.p.a.
([16]).
Come è noto, per cointeressato si intende “il
soggetto che si trovi rispetto al provvedimento
impugnato in una posizione identica o analoga a
quella del ricorrente o del resistente” ([17]).
La tradizionale, indiscussa esclusione dei cointeressati
all’annullamento dal novero delle parti necessarie
del giudizio amministrativo, si basa sulla lettura
dell’art. 15, comma 1, del regolamento di procedura
del Consiglio di Stato ([18]). Così recita
tale norma: “Quando le parti che abbiano interesse
ad opporsi al ricorso siano più, la domanda si deve
proporre contro tutte. Se la domanda sia proposta
contro alcune soltanto delle parti interessate ad
opporsi il giudizio si deve integrare con la notificazione
del ricorso alle altre”. Sembra evidente che
il legislatore consideri parti necessarie del giudizio
amministrativo i soli controinteressati rispetto
all’annullamento dell’atto, oltre, beninteso, all’Autorità
resistente.
Tale impressione è ulteriormente rafforzata dall’art.
21 della legge T. A. R. che, a distanza di oltre
sessant’anni dall’emanazione del regolamento citato,
ancora considera parti necessarie del giudizio,
oltre “l’organo che ha emesso l’atto impugnato”,
i soli “controinteressati ai quali l’atto direttamente
si riferisce”. Il legislatore della legge istitutiva
dei Tribunali amministrativi regionali, dunque,
si conforma al tradizionale, granitico orientamento
di dottrina e giurisprudenza che esclude la necessarietà
del litisconsorzio nei confronti dei cointeressati
([19]).
Questo orientamento appare persuasivo, e certamente
non solo per la sua vetustà. La ragione dell’esclusione
del cointeressato all’annullamento va rinvenuta
nella struttura stessa del processo amministrativo,
se non altro per quanto concerne la giurisdizione
generale di legittimità. Il processo amministrativo,
difatti, si atteggia a tipico giudizio di impugnazione
di un provvedimento. L’atto amministrativo è suscettibile
di impugnazione non indefinitamente, perché ciò
impedirebbe il consolidarsi della certezza verso
la stabilità delle determinazioni amministrative:
conseguentemente, l’impugnabilità di un atto è possibile
entro un termine decadenziale, trascorso il quale
il provvedimento si ha per inoppugnabile. Né può
dirsi che il sistema della decadenza pregiudichi
o addirittura impedisca l’esercizio del diritto
di agire avverso gli atti amministrativi riconosciuto
dalla Costituzione agli artt. 3, 24 e 113. Difatti,
il termine di decadenza non osta l’esercizio dello
ius agendi avverso gli atti dell’Amministrazione,
bensì lo regola, incanalandolo entro un arco
temporale che assicura la stabilità dei provvedimenti
amministrativi.
Il cointeressato all’annullamento, se davvero è
leso dal provvedimento, ha l’onere di impugnare
l’atto pregiudizievole entro il termine di decadenza,
pena il consolidarsi degli effetti provvedimentali:
se l’atto era conosciuto ma il cointeressato all’annullamento
non l’ha impugnato, non può che imputare a sé le
conseguenza della sua inerzia. Se poi l’atto non
è affatto conosciuto, allora non scatta il termine
di decadenza ([20]).
2. I limiti imposti dalla giurisprudenza alla legittimazione
attiva.
Il problema della legittimazione del cointeressato
ad esperire intervento in primo grado, nonché a
proporre appello principale nell’ambito della giustizia
sportiva si è posto per la Società Hellas Verona
f.c. s.p.a. (di seguito “Verona”). Anche in questo
caso non si può prescindere da una succinta ricostruzione
dei fatti: la Società Napoli Soccer s.p.a. (di seguito
“Napoli”) aveva proposto ricorso al T.A.R. Lazio
avverso i provvedimenti federali di ammissione della
Società Ascoli calcio 1898 s.p.a. (di seguito “Ascoli”)
al ripescaggio in Serie A per la stagione 2005–2006,
sostenendo il difetto, nell’Ascoli, dei requisiti
finanziari prescritti per la partecipazione al campionato
di Serie B ([21]). Mentre il Napoli, ricorrente
principale, mirava a “scalzare” l’Ascoli onde occupare
il relativo posto nell’organico della Serie B, l‘intervento
ad adiuvandum in primo grado del Verona ed
il suo successivo appello erano finalizzati ad estromettere
l’Ascoli dalla Serie A, al fine di ottenere la possibilità
di partecipare al campionato di massima divisione
al posto della squadra marchigiana ([22]).
Se il Napoli si è visto respingere il ricorso in
primo grado nel merito, rinunciando persino alla
proposizione dell’appello, le azioni del Verona
in ambedue i gradi di giudizio si sono arenate sul
piano dell’inammissibilità per carenza di legittimazione,
atteso che il Verona, quale cointeressato all’annullamento
dell’ammissione dell’Ascoli, avrebbe dovuto spiegare
autonoma azione anziché intervento in primo grado
e, quanto al secondo grado, in qualità di mero interventore
in primo grado non era neppure legittimata ad esperire
appello autonomo ([23]).
L’interesse del Verona a proporre intervento in
primo grado nel ricorso proposto dal Napoli ai danni
dell’Ascoli, tuttavia, appare con tutta evidenza
sol che si prendano in esame gli artt. 49 e 50 delle
N.O.I.F. F.I.G.C.: tali norme dispongono che il
campionato di Serie A ha un organico di 20 squadre
e che tale organico non può subire modifiche se
non in forza di provvedimenti che assumeranno efficacia
due anni dopo la loro emanazione. Conseguentemente,
ove tale organico di 20 squadre risultasse ridotto
a seguito di diniego di iscrizione al campionato
di una società priva dei requisiti finanziari, la
F.I.G.C. non potrebbe far altro che ripescare la
società avente diritto secondo la graduatoria-ripescaggi
stilata in base al Comunicato Ufficiale 224/A. L’eventuale
accertamento della carenza dei requisiti finanziari
in capo all’Ascoli determinerebbe lo scorrimento
della graduatoria-ripescaggi e la conseguente ammissione
al campionato di Serie A 2005–2006 del Verona, che
segue immediatamente l’Ascoli in tale graduatoria-ripescaggi,
essendosi piazzata al settimo posto nella classifica
di Serie B 2004–2005.
Ecco chiarita la genesi dell’interesse ad intervenire
del Verona, un interesse giuridicamente rilevante
perché radicato nel diritto della società veneta
a beneficiare del ripescaggio in Serie A in caso
di esclusione dell’Ascoli dalla partecipazione al
campionato di B e, per conseguenza, dal beneficio
del ripescaggio in A. Si tratta dunque di un interesse
diretto e concreto, essendo la graduatoria-ripescaggi
soggetta a scorrimento obbligato, come previsto
dal citato C.U. 224/A; si tratta, per di più, di
un interesse dotato di considerevoli risvolti economici
e, perciò, dall’indubbio rilievo giuridico ([24]).
D’altro canto, quand’anche l’interesse del Verona
a ricorrere o ad intervenire in giudizio fosse meramente
indiretto od eventuale, esso sarebbe comunque sufficiente
a legittimarne l’azione giurisdizionale, ove l’accoglimento
dell’azione stessa procurasse al ricorrente una
semplice chance di beneficio giuridicamente
apprezzabile ([25]).
Inoltre, come la giurisprudenza amministrativa ha
a più riprese sottolineato, in tutti i casi di intervento
nel processo amministrativo, sussiste “in ogni
caso e sempre nell’interveniente una posizione sostanziale
o di vero e proprio diritto soggettivo o, quantomeno,
di interesse legittimo tutelabile” ([26]):
siffatta posizione sostanziale legittima l’interveniente
alla proposizione dell’appello a tutela del proprio
interesse ancorché l’impugnazione non sia stata
proposta dalla parte principale del giudizio di
primo grado ([27]).
Tutto ciò considerato, davvero si stenta a comprendere
le ragioni che hanno indotto tanto il T.A.R. Lazio
quanto il Consiglio di Stato a dichiarare inammissibile
rispettivamente l’intervento in primo grado e l’appello
del Verona. Alla luce della normativa interna della
F.I.G.C., che configura la graduatoria-ripescaggi
come un meccanismo di scorrimento, non è eccessivo
affermare che, in questo settore, non si può parlare
di meri cointeressati all’annullamento dell’ammissione
di una società, negando a tali soggetti la possibilità
di agire in giudizio nella veste di interventori
e, eventualmente, di appellanti in via principale.
Sarebbe dunque più corretto riconoscere alle società
inserite nella graduatoria-ripescaggi, proprio in
considerazione dello scorrimento obbligatorio caratterizzante
le procedure di ripescaggio, la facoltà di proporre
sia intervento in primo grado sia appello in via
principale, a tutela della propria posizione, suscettibile
in ogni momento di ricevere un beneficio dallo scorrimento
della graduatoria-ripescaggio a seguito di esclusione
di una società con problemi economici ([28]).
Di conseguenza, commette un evidente errore di esegesi
delle norme federali la Camera di Conciliazione
e Arbitrato per lo Sport allorché dichiara inammissibile
l’istanza arbitrale promossa dal Napoli qualificando
l’aspirazione al ripescaggio “un mero interesse
di fatto”, in quanto tale sprovvisto di tutela
persino dinanzi agli organi di giustizia sportiva
([29]). La C.C.A.S., difatti, sembra configurare
il beneficio del ripescaggio come una sorta di “graziosa
concessione” della F.I.G.C., mentre invece il già
evidenziato scorrimento obbligatorio e predeterminabile
della graduatoria-ripescaggi delinea l’aspettativa
al ripescaggio quale un vero e proprio diritto soggettivo
della società di calcio, purché, beninteso, la società
che fa affidamento sul ripescaggio possieda i requisiti
finanziari richiesti per l’iscrizione al campionato.
Perciò, l’idea di concedere alle società inserite
nella graduatoria-ripescaggi la legittimazione ad
agire, vuoi come ricorrenti ed appellanti, vuoi
come interventori, oltre ad apparire ragionevole
alla luce del meccanismo di scorrimento che apre
le porte delle categorie superiori alle società
ripescate, si mostra altresì maggiormente rispettosa
dell’interesse pubblico sotteso alle normative statale
e federale che presiedono all’ammissione ai campionati
ed alla stesura dei calendari agonistici. Non bisogna
infatti dimenticare che le norme conferenti alla
F.I.G.C. la potestà di controllo sulla situazione
economico-finanziaria delle società di calcio professionistiche
trovano la propria ratio nell’interesse,
di indubbio carattere pubblicistico, al corretto
e regolare svolgimento dei campionati di calcio.
Qualora infatti, nel corso di una stagione sportiva,
una o più compagini sociali venissero travolte dal
fallimento, il regolare svolgimento del campionato
ne verrebbe irreparabilmente inficiato; pertanto,
la legittimazione a ricorrere avverso l’ammissione
al campionato di una società che si assuma in difetto
dei requisiti finanziari richiesti va riconosciuta
a qualsiasi altra società collocata nella graduatoria-ripescaggi:
questa società, facendosi ricorrente a garanzia
di un proprio interesse privato, stimola al contempo
il controllo giurisdizionale sulla stabilità di
un’altra società chiamata a partecipare al campionato,
tutelando indirettamente l’interesse pubblico alla
regolarità delle competizioni sportive.
D’altronde, questa soluzione appare del tutto corrispondente
a quanto accade normalmente in altri settori della
giustizia amministrativa, in cui la tutela dell’interesse
pubblico è azionata dai privati che agiscono nel
proprio interesse: si pensi soltanto ai candidati
ai pubblici concorsi che, non classificatisi fra
i vincitori bensì appena al di fuori della graduatoria,
ricorrono avverso l’inclusione di un soggetto in
graduatoria assumendo in quest’ultimo il difetto
dei titoli e dei requisiti necessari per l’ottenimento
del posto ([30]).
Se dunque nel campo del processo amministrativo,
al quale la legge 280/2003 riconduce anche i ricorsi
contro i provvedimenti delle Federazioni sportive,
è normale che si riconosca a taluni soggetti l’interesse
a ricorrere avverso posizioni di vantaggio riconosciute
ad altri (siano esse un impiego pubblico oppure
un posto in campionato), appare del tutto illogica,
nonché illegittima rispetto agli artt. 24 e 113
della Costituzione, la disposizione di chiusura
del C.U. 224/A, dove si afferma che “tutti i
provvedimenti adottati in applicazione dei criteri
selettivi stabiliti nel presente allegato sono preordinati
al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di
organico e, in considerazione del carattere straordinario
dell’ammissione al campionato disposta in deroga
al possesso del prescritto titolo sportivo, non
danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili
in capo alle società aspiranti alle sostituzioni”.
Viene da chiedersi se tale disposizione non costituisca
un tentativo di riproporre, seppure in sordina,
il cosiddetto “vincolo di giustizia”, vale a dire
il divieto opposto dalle Federazioni sportive alle
società affiliate ed agli atleti tesserati, di adire,
per la risoluzione di qualsiasi controversia insorta
in ambito sportivo, l’autorità giudiziaria statale,
pena sanzioni disciplinari anche di carattere espulsivo.
Si rischierebbe così di riaprire quel contrasto
fra la giurisdizione statale e la giustizia sportiva
che la summa divisio contenuta nell’art.
3 della l. 280/2003 sembrava aver risolto.
IV. CONCLUSIONI
Sulla base dell’esperienza vissuta in questa lunga
estate di giustizia sportiva, possiamo a questo
punto trarre alcuni insegnamenti dalle vicende giudiziarie
recentemente concluse, tentando soprattutto di tracciare
qualche parallelismo fra le pronunce giurisprudenziali
sui ricorsi “calcistici” e quelli che sono ormai
principi consolidati in materia di diritto processuale
amministrativo, al fine di poterci orientare meglio
in questo nuovo settore della giustizia amministrativa.
Innanzitutto, abbiamo verificato che anche rispetto
ai ricorsi “calcistici” è possibile individuare
controinteressati, seppure limitatamente ai soli
ricorsi avverso il diniego di ripescaggio. Non esistono,
all'opposto, controinteressati rispetto al ricorso
per l’annullamento dei provvedimenti di diniego
di iscrizione al campionato. Per quanto riguarda
la corretta instaurazione del contraddittorio, dunque,
si può concludere affermando la sussistenza di una
corrispondenza fra quanto sancito dalle pronunce
in materia calcistica e quanto già sappiamo in tema
di contraddittorio dinanzi ai giudici amministrativi:
i controinteressati vanno rintracciati sulla base
dell’atto impugnato, di talché essi normalmente
non si ravvisano rispetto ad un provvedimento a
carattere negativo, a meno che esso non consenta
di rintracciare facilmente determinati soggetti
che, avvantaggiati dall’atto negativo per il ricorrente,
verrebbero lesi da un eventuale annullamento dell’atto
stesso in sede giurisdizionale. E’ proprio questo
il caso dei ricorsi avverso il diniego di ripescaggio,
atteso che lo scorrimento della graduatoria-ripescaggi
rende naturalmente controinteressate all’annullamento
del diniego di tale beneficio le società classificate
alle spalle della ricorrente.
Per quanto attiene, invece, alla legittimazione
delle società inserite nella graduatoria-ripescaggi
ad agire in giudizio avverso un provvedimento di
ammissione relativo ad altra società, non sembra
possa essere tracciato un parallelismo altrettanto
netto fra i tradizionali processi amministrativi
ed i processi “calcistici”. In questo genus di
controversie, infatti, le pronunce estive dei giudici
amministrativi si sono rivelate più severe rispetto
alle altre posizioni giurisprudenziali in tema di
legittimazione ad agire sopra richiamate ([31]).
Infatti, nella giustizia amministrativa in materia
sportiva si qualificano quali “cointeressati” o
“portatori di meri interessi di fatto”, soggetti
che invece appaiono titolari di un vero e proprio
diritto soggettivo a venire ripescati, ove un’altra
società già ripescata fosse giudicata carente dei
necessari requisiti di partecipazione ai campionati.
Il mancato riconoscimento della legittimazione ad
agire alle società inserite nella graduatoria-ripescaggi
appare in sostanza motivato da una certa volontà
di deflazionare i ricorsi “calcistici”, come si
evince altresì dalla lettura dell’ultima parte del
C.U. 224/A. L’intento deflattivo potrebbe anche
apparire meritorio, al cospetto del gran numero
di ricorsi presentati in vista della definizione
dei calendari agonistici, ma esso non può certo
essere conseguito negando tutela giurisdizionale
a posizioni soggettive che, come si è dimostrato,
appaiono assistite da valide ragioni giuridiche.
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[1] Sul potere della F.I.G.C. di sottoporre
le società professionistiche a controllo contabile
e gestionale si veda il combinato disposto degli
artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91,
16 dello Statuto della F.I.G.C. nonché 78 – 90 delle
N.O.I.F. (Norme organizzative interne della F.I.G.C.).
[2] Uno sguardo d’insieme sui giudizi in
materia sportiva celebrati nell’estate 2005 ci viene
offerto da Giacomardo, I Tar...tecipanti al campionato;
ovvero quelli che...il fischio d’inizio lo dà il
“Tribunale”, inserto pubblicato in Diritto
& Giustizia, 8 ottobre 2005, n. 36.
[3] Sulla figura del controinteressato come
parte necessaria e sul fenomeno del litisconsorzio
necessario nel processo amministrativo, si vedano,
in dottrina: Caianiello, Manuale di diritto
processuale amministrativo, Torino, 2003,
pag. 620; Cannada-Bartoli, In tema di controinteressato
pretermesso, Giurisp. it. , 1990, III,
185; Caracciolo La Grotteria, Parti e contraddittorio
nel processo amministrativo, Dir. Proc. Amm.,
1993, pag. 47; Grassano, Il controinteressato
nel processo amministrativo, in Nuova rass.,
1998, 756; per la giurisprudenza si veda,
fra le tante: Ad. plen., 17 ottobre 1994, n. 13,
in Dir. proc. amm. , 1996, 330 ed in C.
S. , 1994, 1301.
[4] C. Stato, Sez. VI, ord. 9 agosto 2005,
n. 3865, disponibile su http://www.altalex.com
.
[5] Per meglio comprendere i risvolti della
pronuncia menzionata, appare utile fare qualche
breve precisazione in merito alla situazione fattuale
che ha condotto alla vicenda giudiziaria in discorso:
la Polisportiva Sassari Torres s.p.a. si vedeva
negare dalla F.I.G.C. l’ammissione al campionato
di serie C1 per la stagione sportiva 2005–2006 (ammissione
guadagnata sul campo di gioco) per preteso difetto
dei requisiti di carattere finanziario necessari
a garantire la stabilità delle società sportive
e, conseguentemente, il regolare svolgimento dei
campionati. La Polisportiva Sassari Torres reagiva
in sede giurisdizionale amministrativa e, per quello
che interessa in questa sede, non notificava il
proprio ricorso a nessuna altra società calcistica
in veste di controinteressata all’annullamento del
provvedimento di mancata ammissione.
[6] Virga, Diritto amministrativo, vol.
2, Milano, 2001, pag. 310.
[7] A proposito dei provvedimenti federali
di diniego di ammissione ai campionati si è usata
l’espressione di “provvedimenti amministrativi”,
espressione che a qualcuno potrebbe apparire errata
attesa la natura di “associazioni con personalità
giuridica di diritto privato” riconosciuta alle
Federazioni sportive legate al C.O.N.I. dall’art.
15, comma 2, del d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242.
Tuttavia, lo stesso art. 15 citato, al comma primo,
enuncia la “valenza pubblicistica di specifici aspetti
dell’attività sportiva da esse svolta in armonia
con gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. ”. In
realtà, la questione della natura pubblicistica
o privatistica delle Federazioni sportive è assai
risalente e dibattuta. Tuttavia, detta questione
risulta oggi priva di qualsiasi risvolto di ordine
pratico, soprattutto dal punto di vista processuale,
poiché l’art. 3, comma 1 della legge 17 ottobre
2003, n. 280 dispone che qualsiasi “controversia
avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive non riservata
agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo
ai sensi dell’art. 2, è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo”.
[8] Cons. Stato, IV, 20 maggio 1996, n. 655,
in Foro it., 1996, III, 554; sulla necessità
di individuare i controinteressati da evocare in
giudizio sulla scorta del contenuto del provvedimento
impugnato, vedi, ex multis: Ad. plen., 28
settembre 1987, n. 22, in Foro it. , 1988,
III, 147; Ad. plen., 21 giugno 1996, n. 9, in Sett.
giur. , 1996, I, 353; Cons. Stato, V, 14 aprile
1993, n. 491, in C. S. , 1993, I, pag. 543;
Cons. Stato, V, 9 aprile 1994, n. 292, in Foro
amm. , 1994, pag. 796; Cons. Stato, V, 3 luglio
1995, n. 991, in Foro it. , 1996, III, 170;
Cons. Stato, IV, 20 maggio 1996, n. 655, cit.
; Cons. Stato, V, 25 febbraio 1997, n. 199,
in C. S., 1997, I, 236; Cons. Stato, V, 28
dicembre 2001, n. 6451, in C. S. , 2001,
I, 2754.
[9] Sull’assenza di controinteressati all’annullamento
dei provvedimenti di esclusione dei candidati dai
pubblici concorsi la giurisprudenza è pressoché
unanime. Si vedano, ex plurimis, le seguenti
sentenze: Cons. Stato, IV, 21 aprile 1997, n. 423,
in C. S. , 1997, I, 481; Cons. Stato, IV,
14 novembre 1997, n. 1283, in Giur. it. ,
1998, III, 1269 ed in C.S., 1997, I, 1520.
[10] C. Stato, Sez. VI, ord. 9 agosto 2005,
n. 3865, cit.
[11] Il Como è fallito e, per conseguenza,
si è visto escluso da qualsiasi campionato; Sora
e Vis Pesaro non sono stati iscritti al campionato
per inadempimenti economici, mentre il Vittoria
non ha presentato domanda di ripescaggio.
[12] Il testo del Comunicato Ufficiale F.I.G.C.
224/A del 13 giugno 2005, al quale si tornerà a
fare riferimento, è disponibile su:
http://www.figc.it/italiano/comunicati_ufficiali/pdf_segre_fed/04_05/224A_130605.pdf
.
[13] Segnatamente: A.C. Juve Stabia s.r.l.;
San Marino Calcio s. r. l.; A. C. Monza Brianza
1912 s. p.a.
[14] Sulla necessità di notificare il ricorso
avverso la graduatoria finale di un concorso ai
vincitori ivi classificati si vedano: Cons. Stato,
VI, 14 novembre 1997, n. 1283, in Giur. it .,
1998, 1269; Cons. Stato, VI, 28 aprile 1998,
n. 559, in C. S. , 1998, I, 680; Cons. Stato,
VI, 28 febbraio 2000, n. 1041, in C. S. ,
2000, I, 408.
[15] Si pensi ad una gara di appalto in cui
una società, esclusa dalla procedura anteriormente
all’aggiudicazione, aveva impugnato l’atto di esclusione
che, per la giurisprudenza amministrativa, non prevede
controinteressati. Il successivo accoglimento del
ricorso e, per effetto, l’aggiudicazione della gara
alla società già esclusa, aveva travolto la posizione
dell’impresa che nel frattempo si era aggiudicata
l’appalto nelle more del giudizio di annullamento
dell’esclusione. Alla prima aggiudicataria, pertanto,
il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimazione
all’opposizione di terzo, non essendo stata evocata
in giudizio: V, 13 maggio 2002, n. 2581, in C.S.
, 2002, I, 1124; in Giur. it. , 2002,
2173.
[16] Vedi: C. Stato, Sez. VI, ord. 9 agosto
2005, n. 3858, in Guida al Diritto, n. 36,
17 settembre 2005, pag. 94.
[17] Virga, op. cit. , pag. 276; sulla
figura del cointeressato in dottrina si veda Sticchi
Damiani, Il cointeressato nel processo amministrativo,
in Dir. proc. amm., 1987, 372 e ss.;
Caianiello, op. cit., pag. 555; per la giurisprudenza:
C. Stato, Sez. V, 15 marzo 1991, n. 252, in C.
S., 1991, I, 423; Sez. V., 21 gennaio 1992,
n. 72, in Foro amm., 1991, I, 76.
[18] R. d.17 agosto 1907, n. 642.
[19] Caracciolo La Grotteria, Parti e
contraddittorio nel processo amministrativo, cit.
, pag.47 e segg. ; Lorenzotti, L’opposizione
di terzo nel processo amministrativo, Napoli,
1997, cit. , pag. 219 e segg. ; Nigro, Giustizia
amministrativa, Milano, 2001, pag. 231;
Virga, op. cit. , pagg. 276 – 277.
[20] Satta, Giustizia amministrativa,
Padova 1997 , pag. 455.
[21] Si ricorda che l’Ascoli, per la stagione
2005 – 2006, avrebbe dovuto disputare il campionato
di Serie B, ma la mancata iscrizione al campionato
di A di Genoa e Torino (per motivazioni profondamente
diverse) ha consentito il ripescaggio in A di Perugia
(perdente alla finale dei play-off) e Treviso (quinta
classificata in B, s.s. 2004-2005). Tuttavia, il
difetto dei requisiti finanziari del Perugia ne
ha comportato l’esclusione dal campionato di B 2005-2006,
consentendo il ripescaggio in A dell’Ascoli.
[22] Per completezza, si rammenta che l’iniziativa
di proporre ricorso non avverso la propria esclusione
dal campionato, bensì avverso l’ammissione di un’altra
società al calendario agonistico non costituisce
una novità assoluta dell’estate 2005. Già nell’agosto
2003, infatti, il Catania aveva contestato l’avvenuta
iscrizione del Napoli al campionato di Serie B 2003-2004
; l’esito del giudizio fu favorevole alla società
siciliana, effettivamente riammessa in B per il
campionato 2003-2004. In seguito, anche Fidelis
Andria, Palazzolo ed Empoli attaccarono in sede
giurisdizionale l’ammissione al campionato concessa
ad altre società. Va sottolineato che solo il ricorso
dell’Empoli ebbe esito negativo, motivato peraltro
non sulla base del difetto di legittimazione attiva,
ampiamente sussistente, bensì per ragioni legate
alla possibilità di impugnare per motivi diversi
dai casi di nullità il (presunto) lodo emesso dalla
Camera di Conciliazione. Sul punto si rimanda a
Lubrano, Le sentenze-Empoli ovvero un passo indietro
per la certezza del diritto?!, disponibile su
www.giustamm.it (febbraio 2005).
[23] Sul punto si veda la (laconica) ordinanza
del C. Stato, VI, 9 agosto 2005, n. 3862, in Guida
al Diritto, n. 36, 17 settembre 2005, pag. 95.
Cfr. anche il commento di Giuseppe Caruso a pag.
97 e segg.
[24] Il rilievo economico dell’interesse
di una società calcistica ad essere ripescata ad
un campionato di livello superiore è stato specificamente
riconosciuto più di una volta dalla giurisprudenza
amministrativa (fra tutte, cfr. Consiglio di Stato,
Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in C. S., 1995,
I, 1403 e Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025, in C.S.,
2004, I, 1504).
[25] E’ questo l’orientamento della giurisprudenza
amministrativa più illuminata. Si veda, ad esempio:
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 18 dicembre 2004,
n. 6382, in I TAR, 2005, I, 380.
[26] C. Stato, Sez. V, 17 gennaio 1978, n.13,
in C.S., 1978, I, 24.
[27] C. Stato, Sez. V, 17 gennaio 1978, n.13,
cit.; conformi: Cons. Giust. Amm., 7 luglio
2003, n. 258, in C.S., 2003, I, 1781; Cons.
Stato, Sez. VI, 3 aprile 2002, n. 1854, in C.S.,
2002, I, 730.
[28] In tal senso anche Caruso, op. cit.,
pag. 99, che auspica “una riflessione più approfondita
da parte della giurisprudenza” sulla posizione
delle società “terze” rispetto ai provvedimenti
riguardanti le altre squadre.
[29] Si veda il lodo deliberato in data 26
luglio 2005 nel procedimento di arbitrato n. 860
del 18 luglio 2005 promosso dal Napoli Soccer s.p.a.
contro la F.I.G.C. e l’Ascoli Calcio 1898 s.p.a.
Il testo di tale provvedimento è disponibile su
http://www.coni.it/fileadmin/userupload/doc_arbitrato/103_A_2.pdf
.
[30] Si veda, fra le tante, la già citata
Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 1978, n. 13.
[31] Concorda anche Caruso, op. cit.,
pag. 99.
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