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n. 10-2005 - © copyright

 

LORENZO TRAPASSI

CONTROINTERESSATI E COINTERESSATI NEI RICORSI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI GIUSTIZIA SPORTIVA


SOMMARIO

 

I. INTRODUZIONE – II. IL PROBLEMA DEI CONTROINTERESSATI – 1. Assenza di controinteressati rispetto al diniego di ammissione ai campionati. – 2. I controinteressati rispetto all’impugnazione del diniego di ripescaggio. – 3. Deduzioni. – III. IL PROBLEMA DEI COINTERESSATI – 1. La nozione di cointeressato. - 2. I limiti imposti dalla giurisprudenza alla legittimazione attiva. – IV. CONCLUSIONI.

 

I. INTRODUZIONE

Anche questa estate abbiamo assistito a quella che è ormai la normale appendice della stagione calcistica, vale a dire alla trafila dei ricorsi, prima dinanzi agli organi di giustizia sportiva, poi dinanzi al T.A.R. Lazio ed al Consiglio di Stato, delle società di calcio non ammesse ai campionati per mancanza dei requisiti finanziari prescritti ([1]).
Queste vicende, salite con clamore agli onori della cronaca, non mancano di offrire una pluralità di spunti di riflessione agli “addetti ai lavori” del mondo del calcio, costretti, anno dopo anno, a constatare la difficile situazione in cui versano molte, e talvolta blasonate, società protagoniste del “mondo del pallone” ([2]).
L’attenzione di questo scritto, tuttavia, si concentrerà su alcuni aspetti processuali caratterizzanti i ricorsi giurisdizionali amministrativi in materia sportiva. Ci si soffermerà infatti sull’individuazione, nei ricorsi amministrativi “calcistici”, di due figure chiave del processo amministrativo, quali il controinteressato ed il cointeressato rispetto al provvedimento di diniego di ammissione ai campionati e di diniego di ripescaggio, oggetti di ricorso in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di Roma, organo dotato di competenza territoriale esclusiva in primo grado in tale particolare materia, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 17 ottobre 2003, n. 280.
Dopo aver delineato le due figure soggettive di cui sopra, sarà opportuno analizzare il concetto di legittimazione ad agire a favore di quelle società calcistiche che, pur non essendo direttamente incise dai provvedimenti di diniego di ammissione ai campionati, si palesano comunque titolari di interessi meritevoli di trovare sbocco, e possibilmente effettiva tutela, dinanzi alla magistratura amministrativa.
Si tratta, a ben vedere, di prendere in esame figure e concetti fondamentali del processo amministrativo, come tali oggetto della più ampia trattazione tanto da parte della dottrina quanto della giurisprudenza amministrativa e che, pertanto, non necessiterebbero di ulteriore approfondimento in queste pagine. Sennonché, la novità costituita dalla procedura di ammissione (o, piuttosto, dai numerosi provvedimenti di diniego di ammissione) ai campionati di calcio, offre a quanti si interessano di giustizia amministrativa la possibilità di prendere in esame come, nell’ambito dei ricorsi avverso tali provvedimenti, le ben note categorie processuali amministrative sopra menzionate possano essere calate in un settore, quello della giustizia sportiva, ancora relativamente “giovane” e, dunque, almeno in parte inesplorato.


II. IL PROBLEMA DEI CONTROINTERESSATI


1. Assenza di controinteressati rispetto al diniego di ammissione ai campionati.
Ragionando, quindi, con la forma mentis propria dell’avvocato amministrativista, occorre innanzitutto individuare, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione, se vi siano e quali siano eventualmente i soggetti controinteressati all’annullamento di tali atti lesivi, al fine di instaurare correttamente il ricorso giurisdizionale amministrativo volto alla demolizione degli stessi. D’altronde, la qualifica del controinteressato di parte necessaria del processo amministrativo non è mai stata messa in discussione, corroborata com’è dal disposto degli artt. 21, comma 1 legge T. A. R. e 36, comma 2 T. U. C. d. S..
Non vi sono dubbi neppure circa la qualificazione del rapporto trilaterale fra ricorrente, resistente e controinteressato come litisconsorzio necessario (ai sensi dell’art. 102 c. p. c.), giacché la mancata evocazione in giudizio del controinteressato, ad onere del ricorrente, comporta l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale ([3]). Da qui la necessità di capire se, rispetto al provvedimento di diniego di ammissione ai campionati che si intende demolire con ricorso alla giustizia amministrativa, possano sussistere posizioni di controinteresse.
Stando ad una recentissima ordinanza del Consiglio di Stato ([4]), in relazione al provvedimento della F.I.G.C. di mancata ammissione al campionato non vi sono controinteressati, poiché il provvedimento di diniego, in sé per sé, non consente di individuare altre società calcistiche che, avvantaggiate dall’atto di diniego, verrebbero per converso lese dall’eventuale demolizione giurisdizionale del medesimo ([5]).
Come evidenziato dal collegio giudicante di Palazzo Spada, infatti, possono essere definiti quali controinteressati solamente quei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento impugnato abbia determinato direttamente effetti giuridici favorevoli che l’accoglimento del ricorso per annullamento al giudice amministrativo travolgerebbe. Per dirla altrimenti, con le parole di un illustre Autore, il controinteressato “è colui che abbia ottenuto, per effetto diretto ed immediato dell’atto impugnato, una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dello stesso” ([6]).
Il provvedimento federale che nega l’ammissione ai campionati, per contro, non contempla alcun altro soggetto; in altri termini, tale genus di provvedimenti amministrativi non prende in alcun modo in considerazione altre posizioni giuridiche oltre a quella della società che si vede negare l’ammissione al campionato per effetto dell’atto impugnato, nei confronti della quale soltanto viene emanata una deliberazione a carattere giuridicamente pregiudizievole ([7]). Ora, l’individuazione di soggetti controinteressati all’annullamento di un atto deve avvenire solo sulla base del contenuto dell’atto stesso: “la nozione di controinteressato è individuata in riferimento esclusivo all’atto impugnato”, afferma perentoria una delle pronunce amministrative che più lucidamente traccia i confini della nozione del controinteressato, seppur con riferimento alla configurazione dei legittimati ad esperire l’opposizione ordinaria di terzo nel processo amministrativo ([8]).
Se è lecito tentare un paragone fra la materia della giustizia sportiva ed un ambito del contenzioso amministrativo che potrebbe prima facie apparire del tutto diverso, il provvedimento di diniego di iscrizione al campionato potrebbe essere accostato ai provvedimenti di esclusione di candidati da pubblici concorsi emanati anteriormente alla definizione della graduatoria finale. I provvedimenti di esclusione di un candidato da una procedura selettiva, infatti, non contemplano alcun altro soggetto se non il diretto destinatario dell’atto, che ne riceve nocumento ([9]); pertanto, il candidato escluso che volesse dolersi in sede giurisdizionale del provvedimento lesivo non ha l’onere di notificare il proprio ricorso ad alcun controinteressato, esattamente come la società esclusa dalla partecipazione al campionato.
Né potrebbe validamente sostenersi che la mancata ammissione al campionato di una società, lasciando per così dire un vuoto nel calendario agonistico che la F.I.G.C. deve in qualche modo riempire, rivesta della qualifica di controinteressato all’annullamento del diniego di iscrizione quelle società che aspirino a colmare la lacuna così creatasi. Difatti, la scelta della società da ammettere al campionato dal quale un’altra compagine è stata esclusa non costituisce una componente del contenuto dell’atto impugnato, trattandosi invece di una determinazione che spetterà alla F.I.G.C. di adottare in seguito all’emanazione del provvedimento de quo. Sono dunque irrilevanti, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio nel ricorso di annullamento, quegli ulteriori effetti che, dopo l’esecuzione del provvedimento impugnato (e fatta salva una sua sospensione in via cautelare da parte del giudice amministrativo), possano ipoteticamente verificarsi nei confronti di altri soggetti non direttamente considerati dall’atto.
Insomma, in relazione al provvedimento di non iscrizione di una società al campionato non vi sono controinteressati, “atteso che le società da ‘ripescare’ non sono allo stato ancora state individuate, né risultano individuabili in modo certo sulla base dei criteri predeterminati dalla F.I.G.C. , la cui applicazione dipende (proprio nel caso di specie) da una serie di variabili, connesse alla situazione delle altre società non iscritte o per le quali pende un contenzioso davanti agli organi della giustizia sportiva o al giudice amministrativo (variabili influenzate anche dalla verifica delle condizioni richieste per l’applicabilità dell’art. 52, comma 6, N.O.I.F. F.I.G.C.)” ([10]).
Di conseguenza, la società non ammessa al campionato che intendesse ricorrere avverso il provvedimento di diniego, avrebbe l’onere di notificare il proprio ricorso alla sola Autorità che ha emesso l’atto di cui ci si duole, vale a dire la F.I.G.C., nonché alla Lega Nazionale della categoria corrispondente al campionato da cui la società è esclusa, allargando eventualmente il contraddittorio al C.O.N.I., sempre in veste di Autorità emanante, ove venisse contestualmente impugnato il provvedimento conclusivo della procedura dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

2. I controinteressati rispetto all’impugnazione del diniego di ripescaggio.
Diverso il discorso da fare a proposito di un altro genere di provvedimenti federali a contenuto negativo che possono colpire una società di calcio. Ci si riferisce a quel provvedimento, o piuttosto a quel complesso di norme regolamentari interne alla F.I.G.C. che precludono ad una società la possibilità di essere “ripescata” per partecipare ad un campionato di categoria superiore onde colmare il vuoto lasciato nel calendario agonistico dalla mancata ammissione di un’altra società, in difetto dei necessari requisiti finanziari. Il mancato ripescaggio, se così si può dire, è sì un provvedimento negativo che incide sulla sfera giuridica di una società, al pari del provvedimento di mancata ammissione al campionato, ma a differenza di quest’ultimo, il primo si palesa al contempo negativo, per la società non ripescata, ma vantaggioso per un’altra società che potrebbe essere a sua volta ripescata al posto della società che si è vista negare questo beneficio.
Si pensi, tanto per avvalerci di un esempio molto recente, al caso dell’A. C. Prato s.p.a., società professionistica retrocessa dal campionato di Serie C1 al campionato di Serie C2 al termine della stagione sportiva 2004–2005. Sarà utile richiamare qui di seguito la vicenda che ha portato al ricorso del Prato al T.A.R. Lazio: all’atto della stesura dei calendari per la stagione 2005–2006 si è verificata la vacanza di ben quattro posti nell’organico del campionato di serie C1, a fronte dell’esclusione di alcune società di C1 per problemi di natura finanziaria. Ecco che la F.I.G.C. e la Lega Professionisti di Serie C si sono trovate di fronte alla necessità di procedere a tanti ripescaggi quanti sono i posti da colmare nel calendario agonistico. Ora, poiché il Prato si era classificato all’ultimo posto nel Girone A della Serie C1 al termine della stagione 2004–2005, tale società aveva davanti a sé, per la “corsa” ai ripescaggi, soltanto le 4 squadre perdenti nei play-out (Girone A e B: Como, Vittoria, Sora e Chieti) nonché la Vis Pesaro, ultima classificata nel Girone B della Serie C1.
Tuttavia, per molteplici ragioni, non tutte le società di cui sopra hanno potuto beneficiare del ripescaggio ([11]): delle sei squadre retrocesse, solo il Chieti ha goduto del ripescaggio in Serie C1, mentre il Prato si è visto negare un simile beneficio, già previsto dall’art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. , in vigore durante la stagione 2004–2005, poiché con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. 224/A del 13 giugno 2005 si vieta il ripescaggio alla categoria Serie C 1 in favore delle società che, come il Prato, erano già state ripescate negli ultimi cinque anni ([12]).
E’ bene sorvolare sul problema dell’affidamento ingenerato nel Prato dalla normativa in vigore durante lo svolgimento della stagione 2004–2005 ed inopinatamente modificata al termine del campionato stesso, quando ormai la chance del ripescaggio aveva assunto, per il Prato, le sembianze di un diritto acquisito: non è infatti questo l’oggetto di questa riflessione.
Dobbiamo piuttosto concentrare la nostra attenzione sull’individuazione di società controinteressate all’annullamento delle norme regolamentari e dei provvedimenti con cui è stato precluso il ripescaggio al Prato. Anche in questo caso, come per i provvedimenti federali di diniego di ammissione al campionato, la sola destinataria della determinazione lesiva, in quanto tale impugnata, appare essere la società ricorrente. Ciononostante, talune posizioni di controinteresse, seppure non direttamente individuabili sulla base delle norme regolamentari e dei provvedimenti impugnati, sono ravvisabili alla luce del meccanismo dei ripescaggi. Se infatti il Prato non potesse ambire al ripescaggio, i posti vacanti nell’organico della Serie C1 dovrebbero essere riempiti ripescando altre società di C2 che, pur non avendo ottenuto sui campi della propria categoria la promozione in C1, scavalcherebbero la neo retrocessa Prato ove questa vedesse negarsi il ripescaggio in quanto già ottenuto nei cinque anni precedenti.
Sulla scorta di queste considerazioni, il Prato ha correttamente notificato il proprio ricorso al T.A.R., volto alla rimozione degli ostacoli al ripescaggio, a quelle società di C2 che potrebbero beneficiare di tale vantaggio ove il medesimo bene della vita venisse negato alla società ricorrente ([13]).
Sia lecito anche qui ricorrere ad un accostamento fra la materia della giustizia sportiva ed un settore della giustizia amministrativa ben più esplorato. Si pensi alle situazioni in cui un candidato ad un concorso impugni il provvedimento amministrativo contenente la graduatoria finale della procedura selettiva svolta. In tal caso sono controinteressati quanti risultano, in base alla graduatoria oggetto di doglianza, vincitori del concorso: ad essi va notificato il ricorso che, ove venisse accolto, travolgerebbe le loro posizioni di vantaggio ([14]). Qualcosa di simile avviene ove una società di calcio impugni il diniego di ripescaggio: l’accoglimento del ricorso comporterebbe il venir meno, per le altre società che ambiscono al medesimo beneficio, di un posto disponibile alla formazione dell’organico nella categoria superiore.
Potrebbe obiettarsi, però, che mentre le graduatorie dei concorsi individuano nominatim i controinteressati all’annullamento delle stesse, nel caso di “corsa” ai ripescaggi le altre società non sono elencate in una graduatoria formalmente approvata dalla Federazione come contenente gli aspiranti al ripescaggio. Tuttavia, pur difettando il requisito della diretta ricomprensione nel provvedimento impugnato, i controinteressati al diniego di ripescaggio sono comunque facilmente individuabili, dal ricorrente, nelle società che, sulla base delle classifiche della stagione sportiva appena conclusa, appaiono candidate al ripescaggio immediatamente dietro alla società cui tale beneficio è negato. E’ vero dunque che, in questa fattispecie, i controinteressati non sono caratterizzati dal requisito formale della diretta riconducibilità all’atto impugnato, ma non si può negare che essi appaiono facilmente rintracciabili dal ricorrente e pertanto non è iniquo imporre a quest’ultimo l’onere di notificare il proprio ricorso a costoro, onde garantire loro il diritto al contraddittorio in sede giurisdizionale. Queste società calcistiche, infatti, sono innegabilmente titolari di una posizione giuridica qualificata che affonda le proprie radici nell’atto di diniego al ripescaggio per la società ricorrente, un atto che, pur non contemplando espressamente queste altre società, pure le rende giuridicamente interessate alla conservazione del provvedimento attaccato con ricorso al T.A.R.: conseguentemente, a tali società va riconosciuta la qualifica di controinteressate all’annullamento in senso tecnico e, in quanto tali, devono essere raggiunte dalla notifica del ricorso pena l’inammissibilità dello stesso.
D’altro canto, non riconoscendo in queste altre società la posizione di controinteressate all’annullamento del diniego di ripescaggio, si rischierebbe di aprire loro la porta ad un’eventuale proposizione dell’opposizione ordinaria di terzo avverso la sentenza di annullamento del diniego stesso. La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha sottolineato che l’esecuzione di una sentenza (esecuzione consistente, nel nostro caso, nell’ammissione della società ricorrente al campionato di categoria superiore in virtù di ripescaggio) può ben ledere le posizioni di soggetti non considerati controinteressati perché non contemplati dall’atto impugnato e tuttavia titolari di posizioni irrimediabilmente incise dalla sentenza di accoglimento del ricorso ([15]).
Risponde dunque ad ovvie esigenze di economia processuale, tanto più pressanti trattandosi di giustizia sportiva, settore in cui le decisioni vanno prese in tempi brevissimi per non paralizzare lo svolgimento dei campionati, la necessità di notificare il ricorso a quelle società che, in caso di annullamento del diniego di ripescaggio e conseguente iscrizione della società ricorrente nella categoria superiore, perderebbero la possibilità di giocare al suo posto nella stessa categoria.

3. Deduzioni.
Ricapitolando, la figura del controinteressato, litisconsorte necessario nel giudizio amministrativo diretto all’annullamento di un atto lesivo, è riscontrabile anche nel novero dei ricorsi che la legge 280/2003 consente di proporre avverso gli atti delle Federazioni sportive. Tale figura, però, si individua solo rispetto ai provvedimenti di diniego di ripescaggio, giacché tali atti, pur non contemplando esplicitamente altre società oltre a quella esclusa dal beneficio, si inseriscono in una procedura incentrata sulle classifiche risultanti dalla stagione sportiva conclusa, di talché il mancato ripescaggio di una società in una categoria superiore apre la strada della promozione alle compagini sociali classificatesi immediatamente dietro di essa.
Diversamente, il provvedimento di diniego di iscrizione di una società al campionato, a fronte di irregolarità o problemi di natura finanziaria, si inserisce all’esito di un rapporto bilaterale fra la società e la Federazione, titolare dei poteri di controllo sulla stabilità finanziaria delle società partecipanti al campionato. La possibilità che l’esclusione di una squadra con problemi economici renda vacante un posto in organico, lacuna da colmare mediante ripescaggio di una società retrocessa, esula dal contenuto del provvedimento di diniego, costituendo un successivo sviluppo dell’attività amministrativa di competenza della Federazione, attività che coinvolgerà sì altre società, ma rispetto alle quali la società non iscritta non è tenuta a ravvisare controinteressati ai quali notificare il proprio ricorso al T.A.R.


III. IL PROBLEMA DEI COINTERESSATI


1. La nozione di cointeressato.

Può dunque considerarsi esaurita questa ricognizione della qualifica dei controinteressati all’annullamento di provvedimenti emanati nell’ambito della definizione dei calendari per i campionati di calcio. Ci resta ora da analizzare la posizione delle società cointeressate rispetto all’annullamento dei provvedimenti di ammissione ai campionati e la loro legittimazione ad agire, problema venuto in rilievo nel quadro della complessa vicenda giurisdizionale che ha visto protagonista, nell’estate 2005, la Società Napoli Soccer s.p.a. ([16]).
Come è noto, per cointeressato si intende “il soggetto che si trovi rispetto al provvedimento impugnato in una posizione identica o analoga a quella del ricorrente o del resistente” ([17]). La tradizionale, indiscussa esclusione dei cointeressati all’annullamento dal novero delle parti necessarie del giudizio amministrativo, si basa sulla lettura dell’art. 15, comma 1, del regolamento di procedura del Consiglio di Stato ([18]). Così recita tale norma: “Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi al ricorso siano più, la domanda si deve proporre contro tutte. Se la domanda sia proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi il giudizio si deve integrare con la notificazione del ricorso alle altre”. Sembra evidente che il legislatore consideri parti necessarie del giudizio amministrativo i soli controinteressati rispetto all’annullamento dell’atto, oltre, beninteso, all’Autorità resistente.
Tale impressione è ulteriormente rafforzata dall’art. 21 della legge T. A. R. che, a distanza di oltre sessant’anni dall’emanazione del regolamento citato, ancora considera parti necessarie del giudizio, oltre “l’organo che ha emesso l’atto impugnato”, i soli “controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce”. Il legislatore della legge istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali, dunque, si conforma al tradizionale, granitico orientamento di dottrina e giurisprudenza che esclude la necessarietà del litisconsorzio nei confronti dei cointeressati ([19]).
Questo orientamento appare persuasivo, e certamente non solo per la sua vetustà. La ragione dell’esclusione del cointeressato all’annullamento va rinvenuta nella struttura stessa del processo amministrativo, se non altro per quanto concerne la giurisdizione generale di legittimità. Il processo amministrativo, difatti, si atteggia a tipico giudizio di impugnazione di un provvedimento. L’atto amministrativo è suscettibile di impugnazione non indefinitamente, perché ciò impedirebbe il consolidarsi della certezza verso la stabilità delle determinazioni amministrative: conseguentemente, l’impugnabilità di un atto è possibile entro un termine decadenziale, trascorso il quale il provvedimento si ha per inoppugnabile. Né può dirsi che il sistema della decadenza pregiudichi o addirittura impedisca l’esercizio del diritto di agire avverso gli atti amministrativi riconosciuto dalla Costituzione agli artt. 3, 24 e 113. Difatti, il termine di decadenza non osta l’esercizio dello ius agendi avverso gli atti dell’Amministrazione, bensì lo regola, incanalandolo entro un arco temporale che assicura la stabilità dei provvedimenti amministrativi.
Il cointeressato all’annullamento, se davvero è leso dal provvedimento, ha l’onere di impugnare l’atto pregiudizievole entro il termine di decadenza, pena il consolidarsi degli effetti provvedimentali: se l’atto era conosciuto ma il cointeressato all’annullamento non l’ha impugnato, non può che imputare a sé le conseguenza della sua inerzia. Se poi l’atto non è affatto conosciuto, allora non scatta il termine di decadenza ([20]).

2. I limiti imposti dalla giurisprudenza alla legittimazione attiva.

Il problema della legittimazione del cointeressato ad esperire intervento in primo grado, nonché a proporre appello principale nell’ambito della giustizia sportiva si è posto per la Società Hellas Verona f.c. s.p.a. (di seguito “Verona”). Anche in questo caso non si può prescindere da una succinta ricostruzione dei fatti: la Società Napoli Soccer s.p.a. (di seguito “Napoli”) aveva proposto ricorso al T.A.R. Lazio avverso i provvedimenti federali di ammissione della Società Ascoli calcio 1898 s.p.a. (di seguito “Ascoli”) al ripescaggio in Serie A per la stagione 2005–2006, sostenendo il difetto, nell’Ascoli, dei requisiti finanziari prescritti per la partecipazione al campionato di Serie B ([21]). Mentre il Napoli, ricorrente principale, mirava a “scalzare” l’Ascoli onde occupare il relativo posto nell’organico della Serie B, l‘intervento ad adiuvandum in primo grado del Verona ed il suo successivo appello erano finalizzati ad estromettere l’Ascoli dalla Serie A, al fine di ottenere la possibilità di partecipare al campionato di massima divisione al posto della squadra marchigiana ([22]).
Se il Napoli si è visto respingere il ricorso in primo grado nel merito, rinunciando persino alla proposizione dell’appello, le azioni del Verona in ambedue i gradi di giudizio si sono arenate sul piano dell’inammissibilità per carenza di legittimazione, atteso che il Verona, quale cointeressato all’annullamento dell’ammissione dell’Ascoli, avrebbe dovuto spiegare autonoma azione anziché intervento in primo grado e, quanto al secondo grado, in qualità di mero interventore in primo grado non era neppure legittimata ad esperire appello autonomo ([23]).
L’interesse del Verona a proporre intervento in primo grado nel ricorso proposto dal Napoli ai danni dell’Ascoli, tuttavia, appare con tutta evidenza sol che si prendano in esame gli artt. 49 e 50 delle N.O.I.F. F.I.G.C.: tali norme dispongono che il campionato di Serie A ha un organico di 20 squadre e che tale organico non può subire modifiche se non in forza di provvedimenti che assumeranno efficacia due anni dopo la loro emanazione. Conseguentemente, ove tale organico di 20 squadre risultasse ridotto a seguito di diniego di iscrizione al campionato di una società priva dei requisiti finanziari, la F.I.G.C. non potrebbe far altro che ripescare la società avente diritto secondo la graduatoria-ripescaggi stilata in base al Comunicato Ufficiale 224/A. L’eventuale accertamento della carenza dei requisiti finanziari in capo all’Ascoli determinerebbe lo scorrimento della graduatoria-ripescaggi e la conseguente ammissione al campionato di Serie A 2005–2006 del Verona, che segue immediatamente l’Ascoli in tale graduatoria-ripescaggi, essendosi piazzata al settimo posto nella classifica di Serie B 2004–2005.
Ecco chiarita la genesi dell’interesse ad intervenire del Verona, un interesse giuridicamente rilevante perché radicato nel diritto della società veneta a beneficiare del ripescaggio in Serie A in caso di esclusione dell’Ascoli dalla partecipazione al campionato di B e, per conseguenza, dal beneficio del ripescaggio in A. Si tratta dunque di un interesse diretto e concreto, essendo la graduatoria-ripescaggi soggetta a scorrimento obbligato, come previsto dal citato C.U. 224/A; si tratta, per di più, di un interesse dotato di considerevoli risvolti economici e, perciò, dall’indubbio rilievo giuridico ([24]).
D’altro canto, quand’anche l’interesse del Verona a ricorrere o ad intervenire in giudizio fosse meramente indiretto od eventuale, esso sarebbe comunque sufficiente a legittimarne l’azione giurisdizionale, ove l’accoglimento dell’azione stessa procurasse al ricorrente una semplice chance di beneficio giuridicamente apprezzabile ([25]).
Inoltre, come la giurisprudenza amministrativa ha a più riprese sottolineato, in tutti i casi di intervento nel processo amministrativo, sussiste “in ogni caso e sempre nell’interveniente una posizione sostanziale o di vero e proprio diritto soggettivo o, quantomeno, di interesse legittimo tutelabile” ([26]): siffatta posizione sostanziale legittima l’interveniente alla proposizione dell’appello a tutela del proprio interesse ancorché l’impugnazione non sia stata proposta dalla parte principale del giudizio di primo grado ([27]).
Tutto ciò considerato, davvero si stenta a comprendere le ragioni che hanno indotto tanto il T.A.R. Lazio quanto il Consiglio di Stato a dichiarare inammissibile rispettivamente l’intervento in primo grado e l’appello del Verona. Alla luce della normativa interna della F.I.G.C., che configura la graduatoria-ripescaggi come un meccanismo di scorrimento, non è eccessivo affermare che, in questo settore, non si può parlare di meri cointeressati all’annullamento dell’ammissione di una società, negando a tali soggetti la possibilità di agire in giudizio nella veste di interventori e, eventualmente, di appellanti in via principale. Sarebbe dunque più corretto riconoscere alle società inserite nella graduatoria-ripescaggi, proprio in considerazione dello scorrimento obbligatorio caratterizzante le procedure di ripescaggio, la facoltà di proporre sia intervento in primo grado sia appello in via principale, a tutela della propria posizione, suscettibile in ogni momento di ricevere un beneficio dallo scorrimento della graduatoria-ripescaggio a seguito di esclusione di una società con problemi economici ([28]).
Di conseguenza, commette un evidente errore di esegesi delle norme federali la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport allorché dichiara inammissibile l’istanza arbitrale promossa dal Napoli qualificando l’aspirazione al ripescaggio “un mero interesse di fatto”, in quanto tale sprovvisto di tutela persino dinanzi agli organi di giustizia sportiva ([29]). La C.C.A.S., difatti, sembra configurare il beneficio del ripescaggio come una sorta di “graziosa concessione” della F.I.G.C., mentre invece il già evidenziato scorrimento obbligatorio e predeterminabile della graduatoria-ripescaggi delinea l’aspettativa al ripescaggio quale un vero e proprio diritto soggettivo della società di calcio, purché, beninteso, la società che fa affidamento sul ripescaggio possieda i requisiti finanziari richiesti per l’iscrizione al campionato.
Perciò, l’idea di concedere alle società inserite nella graduatoria-ripescaggi la legittimazione ad agire, vuoi come ricorrenti ed appellanti, vuoi come interventori, oltre ad apparire ragionevole alla luce del meccanismo di scorrimento che apre le porte delle categorie superiori alle società ripescate, si mostra altresì maggiormente rispettosa dell’interesse pubblico sotteso alle normative statale e federale che presiedono all’ammissione ai campionati ed alla stesura dei calendari agonistici. Non bisogna infatti dimenticare che le norme conferenti alla F.I.G.C. la potestà di controllo sulla situazione economico-finanziaria delle società di calcio professionistiche trovano la propria ratio nell’interesse, di indubbio carattere pubblicistico, al corretto e regolare svolgimento dei campionati di calcio. Qualora infatti, nel corso di una stagione sportiva, una o più compagini sociali venissero travolte dal fallimento, il regolare svolgimento del campionato ne verrebbe irreparabilmente inficiato; pertanto, la legittimazione a ricorrere avverso l’ammissione al campionato di una società che si assuma in difetto dei requisiti finanziari richiesti va riconosciuta a qualsiasi altra società collocata nella graduatoria-ripescaggi: questa società, facendosi ricorrente a garanzia di un proprio interesse privato, stimola al contempo il controllo giurisdizionale sulla stabilità di un’altra società chiamata a partecipare al campionato, tutelando indirettamente l’interesse pubblico alla regolarità delle competizioni sportive.
D’altronde, questa soluzione appare del tutto corrispondente a quanto accade normalmente in altri settori della giustizia amministrativa, in cui la tutela dell’interesse pubblico è azionata dai privati che agiscono nel proprio interesse: si pensi soltanto ai candidati ai pubblici concorsi che, non classificatisi fra i vincitori bensì appena al di fuori della graduatoria, ricorrono avverso l’inclusione di un soggetto in graduatoria assumendo in quest’ultimo il difetto dei titoli e dei requisiti necessari per l’ottenimento del posto ([30]).
Se dunque nel campo del processo amministrativo, al quale la legge 280/2003 riconduce anche i ricorsi contro i provvedimenti delle Federazioni sportive, è normale che si riconosca a taluni soggetti l’interesse a ricorrere avverso posizioni di vantaggio riconosciute ad altri (siano esse un impiego pubblico oppure un posto in campionato), appare del tutto illogica, nonché illegittima rispetto agli artt. 24 e 113 della Costituzione, la disposizione di chiusura del C.U. 224/A, dove si afferma che “tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti nel presente allegato sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni”.
Viene da chiedersi se tale disposizione non costituisca un tentativo di riproporre, seppure in sordina, il cosiddetto “vincolo di giustizia”, vale a dire il divieto opposto dalle Federazioni sportive alle società affiliate ed agli atleti tesserati, di adire, per la risoluzione di qualsiasi controversia insorta in ambito sportivo, l’autorità giudiziaria statale, pena sanzioni disciplinari anche di carattere espulsivo. Si rischierebbe così di riaprire quel contrasto fra la giurisdizione statale e la giustizia sportiva che la summa divisio contenuta nell’art. 3 della l. 280/2003 sembrava aver risolto.


IV. CONCLUSIONI


Sulla base dell’esperienza vissuta in questa lunga estate di giustizia sportiva, possiamo a questo punto trarre alcuni insegnamenti dalle vicende giudiziarie recentemente concluse, tentando soprattutto di tracciare qualche parallelismo fra le pronunce giurisprudenziali sui ricorsi “calcistici” e quelli che sono ormai principi consolidati in materia di diritto processuale amministrativo, al fine di poterci orientare meglio in questo nuovo settore della giustizia amministrativa.
Innanzitutto, abbiamo verificato che anche rispetto ai ricorsi “calcistici” è possibile individuare controinteressati, seppure limitatamente ai soli ricorsi avverso il diniego di ripescaggio. Non esistono, all'opposto, controinteressati rispetto al ricorso per l’annullamento dei provvedimenti di diniego di iscrizione al campionato. Per quanto riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio, dunque, si può concludere affermando la sussistenza di una corrispondenza fra quanto sancito dalle pronunce in materia calcistica e quanto già sappiamo in tema di contraddittorio dinanzi ai giudici amministrativi: i controinteressati vanno rintracciati sulla base dell’atto impugnato, di talché essi normalmente non si ravvisano rispetto ad un provvedimento a carattere negativo, a meno che esso non consenta di rintracciare facilmente determinati soggetti che, avvantaggiati dall’atto negativo per il ricorrente, verrebbero lesi da un eventuale annullamento dell’atto stesso in sede giurisdizionale. E’ proprio questo il caso dei ricorsi avverso il diniego di ripescaggio, atteso che lo scorrimento della graduatoria-ripescaggi rende naturalmente controinteressate all’annullamento del diniego di tale beneficio le società classificate alle spalle della ricorrente.
Per quanto attiene, invece, alla legittimazione delle società inserite nella graduatoria-ripescaggi ad agire in giudizio avverso un provvedimento di ammissione relativo ad altra società, non sembra possa essere tracciato un parallelismo altrettanto netto fra i tradizionali processi amministrativi ed i processi “calcistici”. In questo genus di controversie, infatti, le pronunce estive dei giudici amministrativi si sono rivelate più severe rispetto alle altre posizioni giurisprudenziali in tema di legittimazione ad agire sopra richiamate ([31]). Infatti, nella giustizia amministrativa in materia sportiva si qualificano quali “cointeressati” o “portatori di meri interessi di fatto”, soggetti che invece appaiono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo a venire ripescati, ove un’altra società già ripescata fosse giudicata carente dei necessari requisiti di partecipazione ai campionati.
Il mancato riconoscimento della legittimazione ad agire alle società inserite nella graduatoria-ripescaggi appare in sostanza motivato da una certa volontà di deflazionare i ricorsi “calcistici”, come si evince altresì dalla lettura dell’ultima parte del C.U. 224/A. L’intento deflattivo potrebbe anche apparire meritorio, al cospetto del gran numero di ricorsi presentati in vista della definizione dei calendari agonistici, ma esso non può certo essere conseguito negando tutela giurisdizionale a posizioni soggettive che, come si è dimostrato, appaiono assistite da valide ragioni giuridiche.

 

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[1] Sul potere della F.I.G.C. di sottoporre le società professionistiche a controllo contabile e gestionale si veda il combinato disposto degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, 16 dello Statuto della F.I.G.C. nonché 78 – 90 delle N.O.I.F. (Norme organizzative interne della F.I.G.C.).
[2] Uno sguardo d’insieme sui giudizi in materia sportiva celebrati nell’estate 2005 ci viene offerto da Giacomardo, I Tar...tecipanti al campionato; ovvero quelli che...il fischio d’inizio lo dà il “Tribunale”, inserto pubblicato in Diritto & Giustizia, 8 ottobre 2005, n. 36.
[3] Sulla figura del controinteressato come parte necessaria e sul fenomeno del litisconsorzio necessario nel processo amministrativo, si vedano, in dottrina: Caianiello, Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 2003, pag. 620; Cannada-Bartoli, In tema di controinteressato pretermesso, Giurisp. it. , 1990, III, 185; Caracciolo La Grotteria, Parti e contraddittorio nel processo amministrativo, Dir. Proc. Amm., 1993, pag. 47; Grassano, Il controinteressato nel processo amministrativo, in Nuova rass., 1998, 756; per la giurisprudenza si veda, fra le tante: Ad. plen., 17 ottobre 1994, n. 13, in Dir. proc. amm. , 1996, 330 ed in C. S. , 1994, 1301.
[4] C. Stato, Sez. VI, ord. 9 agosto 2005, n. 3865, disponibile su http://www.altalex.com .
[5] Per meglio comprendere i risvolti della pronuncia menzionata, appare utile fare qualche breve precisazione in merito alla situazione fattuale che ha condotto alla vicenda giudiziaria in discorso: la Polisportiva Sassari Torres s.p.a. si vedeva negare dalla F.I.G.C. l’ammissione al campionato di serie C1 per la stagione sportiva 2005–2006 (ammissione guadagnata sul campo di gioco) per preteso difetto dei requisiti di carattere finanziario necessari a garantire la stabilità delle società sportive e, conseguentemente, il regolare svolgimento dei campionati. La Polisportiva Sassari Torres reagiva in sede giurisdizionale amministrativa e, per quello che interessa in questa sede, non notificava il proprio ricorso a nessuna altra società calcistica in veste di controinteressata all’annullamento del provvedimento di mancata ammissione.
[6] Virga, Diritto amministrativo, vol. 2, Milano, 2001, pag. 310.
[7] A proposito dei provvedimenti federali di diniego di ammissione ai campionati si è usata l’espressione di “provvedimenti amministrativi”, espressione che a qualcuno potrebbe apparire errata attesa la natura di “associazioni con personalità giuridica di diritto privato” riconosciuta alle Federazioni sportive legate al C.O.N.I. dall’art. 15, comma 2, del d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242. Tuttavia, lo stesso art. 15 citato, al comma primo, enuncia la “valenza pubblicistica di specifici aspetti dell’attività sportiva da esse svolta in armonia con gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. ”. In realtà, la questione della natura pubblicistica o privatistica delle Federazioni sportive è assai risalente e dibattuta. Tuttavia, detta questione risulta oggi priva di qualsiasi risvolto di ordine pratico, soprattutto dal punto di vista processuale, poiché l’art. 3, comma 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280 dispone che qualsiasi “controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
[8] Cons. Stato, IV, 20 maggio 1996, n. 655, in Foro it., 1996, III, 554; sulla necessità di individuare i controinteressati da evocare in giudizio sulla scorta del contenuto del provvedimento impugnato, vedi, ex multis: Ad. plen., 28 settembre 1987, n. 22, in Foro it. , 1988, III, 147; Ad. plen., 21 giugno 1996, n. 9, in Sett. giur. , 1996, I, 353; Cons. Stato, V, 14 aprile 1993, n. 491, in C. S. , 1993, I, pag. 543; Cons. Stato, V, 9 aprile 1994, n. 292, in Foro amm. , 1994, pag. 796; Cons. Stato, V, 3 luglio 1995, n. 991, in Foro it. , 1996, III, 170; Cons. Stato, IV, 20 maggio 1996, n. 655, cit. ; Cons. Stato, V, 25 febbraio 1997, n. 199, in C. S., 1997, I, 236; Cons. Stato, V, 28 dicembre 2001, n. 6451, in C. S. , 2001, I, 2754.
[9] Sull’assenza di controinteressati all’annullamento dei provvedimenti di esclusione dei candidati dai pubblici concorsi la giurisprudenza è pressoché unanime. Si vedano, ex plurimis, le seguenti sentenze: Cons. Stato, IV, 21 aprile 1997, n. 423, in C. S. , 1997, I, 481; Cons. Stato, IV, 14 novembre 1997, n. 1283, in Giur. it. , 1998, III, 1269 ed in C.S., 1997, I, 1520.
[10] C. Stato, Sez. VI, ord. 9 agosto 2005, n. 3865, cit.
[11] Il Como è fallito e, per conseguenza, si è visto escluso da qualsiasi campionato; Sora e Vis Pesaro non sono stati iscritti al campionato per inadempimenti economici, mentre il Vittoria non ha presentato domanda di ripescaggio.
[12] Il testo del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. 224/A del 13 giugno 2005, al quale si tornerà a fare riferimento, è disponibile su: http://www.figc.it/italiano/comunicati_ufficiali/pdf_segre_fed/04_05/224A_130605.pdf .
[13] Segnatamente: A.C. Juve Stabia s.r.l.; San Marino Calcio s. r. l.; A. C. Mo
nza Brianza 1912 s. p.a.
[14] Sulla necessità di notificare il ricorso avverso la graduatoria finale di un concorso ai vincitori ivi classificati si vedano: Cons. Stato, VI, 14 novembre 1997, n. 1283, in Giur. it ., 1998, 1269; Cons. Stato, VI, 28 aprile 1998, n. 559, in C. S. , 1998, I, 680; Cons. Stato, VI, 28 febbraio 2000, n. 1041, in C. S. , 2000, I, 408.
[15] Si pensi ad una gara di appalto in cui una società, esclusa dalla procedura anteriormente all’aggiudicazione, aveva impugnato l’atto di esclusione che, per la giurisprudenza amministrativa, non prevede controinteressati. Il successivo accoglimento del ricorso e, per effetto, l’aggiudicazione della gara alla società già esclusa, aveva travolto la posizione dell’impresa che nel frattempo si era aggiudicata l’appalto nelle more del giudizio di annullamento dell’esclusione. Alla prima aggiudicataria, pertanto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimazione all’opposizione di terzo, non essendo stata evocata in giudizio: V, 13 maggio 2002, n. 2581, in C.S. , 2002, I, 1124; in Giur. it. , 2002, 2173.
[16] Vedi: C. Stato, Sez. VI, ord. 9 agosto 2005, n. 3858, in Guida al Diritto, n. 36, 17 settembre 2005, pag. 94.
[17] Virga, op. cit. , pag. 276; sulla figura del cointeressato in dottrina si veda Sticchi Damiani, Il cointeressato nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 1987, 372 e ss.; Caianiello, op. cit., pag. 555; per la giurisprudenza: C. Stato, Sez. V, 15 marzo 1991, n. 252, in C. S., 1991, I, 423; Sez. V., 21 gennaio 1992, n. 72, in Foro amm., 1991, I, 76.
[18] R. d.17 agosto 1907, n. 642.
[19] Caracciolo La Grotteria, Parti e contraddittorio nel processo amministrativo, cit. , pag.47 e segg. ; Lorenzotti, L’opposizione di terzo nel processo amministrativo, Napoli, 1997, cit. , pag. 219 e segg. ; Nigro, Giustizia amministrativa, Milano, 2001, pag. 231; Virga, op. cit. , pagg. 276 – 277.
[20] Satta, Giustizia amministrativa, Padova 1997 , pag. 455.
[21] Si ricorda che l’Ascoli, per la stagione 2005 – 2006, avrebbe dovuto disputare il campionato di Serie B, ma la mancata iscrizione al campionato di A di Genoa e Torino (per motivazioni profondamente diverse) ha consentito il ripescaggio in A di Perugia (perdente alla finale dei play-off) e Treviso (quinta classificata in B, s.s. 2004-2005). Tuttavia, il difetto dei requisiti finanziari del Perugia ne ha comportato l’esclusione dal campionato di B 2005-2006, consentendo il ripescaggio in A dell’Ascoli.
[22] Per completezza, si rammenta che l’iniziativa di proporre ricorso non avverso la propria esclusione dal campionato, bensì avverso l’ammissione di un’altra società al calendario agonistico non costituisce una novità assoluta dell’estate 2005. Già nell’agosto 2003, infatti, il Catania aveva contestato l’avvenuta iscrizione del Napoli al campionato di Serie B 2003-2004 ; l’esito del giudizio fu favorevole alla società siciliana, effettivamente riammessa in B per il campionato 2003-2004. In seguito, anche Fidelis Andria, Palazzolo ed Empoli attaccarono in sede giurisdizionale l’ammissione al campionato concessa ad altre società. Va sottolineato che solo il ricorso dell’Empoli ebbe esito negativo, motivato peraltro non sulla base del difetto di legittimazione attiva, ampiamente sussistente, bensì per ragioni legate alla possibilità di impugnare per motivi diversi dai casi di nullità il (presunto) lodo emesso dalla Camera di Conciliazione. Sul punto si rimanda a Lubrano, Le sentenze-Empoli ovvero un passo indietro per la certezza del diritto?!, disponibile su www.giustamm.it (febbraio 2005).
[23] Sul punto si veda la (laconica) ordinanza del C. Stato, VI, 9 agosto 2005, n. 3862, in Guida al Diritto, n. 36, 17 settembre 2005, pag. 95. Cfr. anche il commento di Giuseppe Caruso a pag. 97 e segg.
[24] Il rilievo economico dell’interesse di una società calcistica ad essere ripescata ad un campionato di livello superiore è stato specificamente riconosciuto più di una volta dalla giurisprudenza amministrativa (fra tutte, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in C. S., 1995, I, 1403 e Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025, in C.S., 2004, I, 1504).

[25] E’ questo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa più illuminata. Si veda, ad esempio: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 18 dicembre 2004, n. 6382, in I TAR, 2005, I, 380.
[26] C. Stato, Sez. V, 17 gennaio 1978, n.13, in C.S., 1978, I, 24.
[27] C. Stato, Sez. V, 17 gennaio 1978, n.13, cit.; conformi: Cons. Giust. Amm., 7 luglio 2003, n. 258, in C.S., 2003, I, 1781; Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2002, n. 1854, in C.S., 2002, I, 730.
[28] In tal senso anche Caruso, op. cit., pag. 99, che auspica “una riflessione più approfondita da parte della giurisprudenza” sulla posizione delle società “terze” rispetto ai provvedimenti riguardanti le altre squadre.
[29] Si veda il lodo deliberato in data 26 luglio 2005 nel procedimento di arbitrato n. 860 del 18 luglio 2005 promosso dal Napoli Soccer s.p.a. contro la F.I.G.C. e l’Ascoli Calcio 1898 s.p.a. Il testo di tale provvedimento è disponibile su http://www.coni.it/fileadmin/userupload/doc_arbitrato/103_A_2.pdf .
[30] Si veda, fra le tante, la già citata Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 1978, n. 13.
[31] Concorda anche Caruso, op. cit., pag. 99.

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