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| n. 10-2005 - © copyright |
AGOSTINO CHIAPPINIELLO
(Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria)
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| Etica-economia-globalizzazione
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1. In relazione al diritto positivo
ed al mercato, l’etica ha costituito da sempre un
problema di non facile soluzione, atteso che gli
interessi in gioco sono diversi e non sempre conciliabili
tra di loro.
Guardando all’etica con riferimento al diritto si
deve esaminare il concetto di giustizia nel diritto
che rappresenta il sentimento dell’adeguatezza,
ossia della proporzione o sproporzione, dell’opportunità
o dell’inopportunità di una o più norme che regolano
una determinata materia.
La giustizia è un criterio ispiratore o di valutazione
delle norme, non è norma essa stessa.
La giustizia rappresenta anche l’esigenza che il
diritto sia improntato a principi etici e, in tale
senso, si può affermare che la giustizia sia l’etica
del diritto.
La giustizia nel diritto è un problema di contenuto
che attiene non tanto al diritto in sé, quanto all’assetto
sociale del quale il diritto ne è il riflesso.
In definitiva, si può affermare che l’etica si estrinseca
in una serie di condotte aggiuntive a quelle regolamentate
dal diritto, poiché queste ultime non esauriscono
il campo delle condotte umane.
Il mondo giuridico e il mondo etico hanno in comune
la nozione di dovere, ma non per questo si può affermare
l’identità tra i due.
Le differenze tra i due concetti si identificano
nel diverso campo di azione, nella diversa efficacia
del precetto morale rispetto alla norma giuridica,
nella diversa reazione secondo che si trasgredisca
il precetto morale, ovvero la norma giuridica.
La legge morale ha validità universale; la norma
giuridica ha validità contingente.
Il precetto morale si dirige alla coscienza etica
del soggetto, esortandolo a volere il bene di tutti
con spontaneità e convinzione, mentre nell’ordinamento
giuridico è sufficiente l’adesione esteriore alla
norma, anche se non convinta.
L’etica non è dettata da nessun obbligo giuridico,
si guardi ad es. il debitore che esegue una obbligazione
caduta in prescrizione, c.d. obbligazione naturale.
2. Si parla di giustizia anche in senso economico
sociale (c.d questione sociale), che attiene alla
distribuzione dei beni tra i singoli.
Non è, comunque, facile conciliare il concetto di
eticità con il mondo economico, atteso che quest’ultimo
ha regole ferree di competitività e di concorrenza.
L’impresa tende al profitto, soprattutto in una
economia di mercato come quella imperante; d’altronde,
l’imprenditore deve anche difendersi dalla trasformazione
dell’attuale assetto delle strutture e degli organismi
operanti nel mondo economico nel quale si tende
ad unire diverse società o gruppi economici per
effettuare accorpamenti sempre più grandi in grado
di essere competitivi sul mercato globale (c.d.
globalizzazione).
In questo nuovo modello economico globale, far conciliare
le esigenze etiche con quelle del mercato è ancora
più difficile che in passato.
Se non è facile conciliare i principi etici con
quelli di mercato, quantomeno diventa essenziale
che, in un mondo dove esiste sempre più compenetrazione
tra le risorse pubbliche e quelle private, vi sia
un corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell’interesse
del cittadino contribuente, senza deviazioni, salvo
quelle che rispondono all’interesse pubblico generale.
Se in parte è giustificato che l’imprenditore non
sia necessariamente benevole verso il prossimo,
è doveroso che utilizzi le risorse pubbliche in
modo corretto, che - in pratica - faccia il suo
mestiere di imprenditore.
Ciò è ancora più importante in un momento storico
in cui la pressione fiscale è molto forte e le risorse
pubbliche sono insufficienti a soddisfare le molteplici
e sempre più pressanti istanze provenienti dalla
collettività, come dimostrano i continui tagli apportati
dalle ultime leggi finanziarie.
La globalizzazione - secondo alcuni - ha portato
un mercato alternativo a quello tradizionale, organizzato
in reti di economia solidale.
La globalizzazione può essere intesa anche come
inedita possibilità di conoscere situazioni, fenomeni,
processi sociali anche molto distanti da ciascuno
di noi dal punto di vista geografico ma non dalla
nostra coscienza e dalla nostra atavica aspirazione
a vivere in un mondo migliore.
E, infatti, secondo alcuni un altro mondo, più giusto
e libero, è già in costruzione: speriamo che ciò
sia vero.
La miriade di iniziative a cui assistiamo nell’attuale
momento storico evidenzia un variegato arcipelago
di realtà che, anche dal punto di vista economico
e sociale, propone un’alternativa concreta ad un
modello di sviluppo che non sempre si è dimostrato
adeguato a soddisfare i bisogni più profondi e veri
dell’uomo.
Già oggi, milioni di persone nel mondo si organizzano
e collaborano in modo solidale per promuovere la
pace, la giustizia sociale, i diritti umani, l’adozione
di modelli di sviluppo sostenibili che assicurino
il benessere di tutti piuttosto che l’interesse
ed il profitto di pochi.
Assistiamo da qualche tempo all’evoluzione di un
movimento sinergico di collegamenti internazionali
di vere e proprie reti globali che integrano diversi
settori, (produzione, commercio, servizi, finanziamento,
consumo), in grado di movimentare ogni anno ingenti
mezzi finanziari.
Per converso, vi sono vasti settori che vedono nella
globalizzazione un pericolo per l’occupazione e
per la condizione economica di vaste aree della
società.
Anche la Chiesa ha manifestato preoccupazione per
il processo in atto.
In particolare il Papa Giovanni Paolo II, in un
discorso fatto ai partecipanti all’incontro promosso
dalla fondazione etica ed economia di Bassano del
Grappa nel 2001, affermava: “i processi economici
odierni [...] si stanno sempre più orientando verso
un sistema che, dalla maggior parte degli osservatori,
viene definito con il termine di "globalizzazione".
Non vi è dubbio che si tratti di un fenomeno che
consente grandi possibilità di crescita e di produzione
di ricchezza. Ma è pure da molti ammesso che esso
non assicura di per sé l’equa distribuzione dei
beni tra i cittadini dei vari Paesi. In realtà,
la ricchezza prodotta rimane spesso concentrata
in poche mani, con la conseguenza dell’ulteriore
perdita di sovranità degli Stati nazionali, già
abbastanza deboli nelle aree in via di sviluppo,
e dello sbocco in un sistema mondiale governato
da pochi centri in mano di privati.
Il libero mercato è, certo, un tratto inequivocabile
della nostra epoca. Esistono, tuttavia, bisogni
umani imprescindibili, che non possono essere lasciati
in balia di questa prospettiva con il rischio di
essere fagocitati. Il termine "globale", se inteso
in modo coerente, deve includere tutti. Occorre,
sforzarsi di eliminare le persistenti sacche di
emarginazione sociale, economica e politica. Ciò
vale anche per l’esigenza, spesso sottolineata,
di assicurare la "qualità". Anche questo concetto
deve tener conto non soltanto del prodotto, ma,
in primo luogo, di chi produce. Mi riferisco alla
necessità della "qualità totale", ovvero alla condizione
globale dell’uomo nel processo produttivo. Solo
se l’uomo è protagonista e non schiavo dei meccanismi
della produzione, l’impresa diventa una vera comunità
di persone. Ecco una delle sfide consegnate alle
nuove tecnologie, che già hanno alleviato parte
dell’umana fatica, ma consegnate anche al datore
di lavoro diretto e soprattutto indiretto, vale
a dire a tutte quelle forze da cui dipendono gli
orientamenti della finanza e dell’economia. La globalizzazione,
a ben guardare, è un fenomeno intrinsecamente ambivalente,
a metà strada tra un bene potenziale per l’umanità
ed un danno sociale di non lievi conseguenze. Per
orientarne in senso positivo lo sviluppo sarà necessario
impegnarsi a fondo per una "globalizzazione della
solidarietà", da costruire attraverso una nuova
cultura, nuove regole, nuove istituzioni a livello
nazionale ed internazionale. Occorrerà, in particolare,
che si intensifichi la collaborazione tra politica
ed economia, per varare progetti specifici a tutela
di chi potrebbe rimanere vittima di processi di
globalizzazione a scala planetaria. Penso, ad esempio,
a strumenti che possano alleviare il pesante fardello
del debito estero dei Paesi in via di sviluppo,
o a legislazioni che proteggano l’infanzia dallo
sfruttamento che si ha nel prematuro avviamento
dei bambini al lavoro”. Il discorso del Santo Padre
già nel 2001 evidenziava i pericoli della globalizzazione.
3. Tutto ciò premesso, è ragionevole chiedersi:
quale è il ruolo del giudice in questo processo?
Certamente il giudice può tener conto solo del diritto
positivo e non di elementi estranei ad esso, ma
conoscere alcuni meccanismi economici e determinate
conseguenze sociali di alcune leggi riforma consente
al magistrato di comprendere con maggiore precisione
la ratio delle norme vigenti e, quindi, di applicarle
nel modo più corretto possibile nell’interesse della
collettività, evitando distorsioni non volute dal
legislatore.
In termini generali, appare doveroso affermare che
la globalizzazione presuppone e impone la progressiva
riduzione dell’intervento pubblico nell’economia,
ossia “meno Stato” e “più mercato”.
Quindi, nella sostanza non vi può essere globalizzazione
senza un maggiore impegno del mondo economico privato.
Nell’attuale momento storico si assiste sempre più
ad un maggiore trasferimento di alcune funzioni
pubbliche in favore del settore privato, soprattutto
quando dette funzioni amministrative sono strettamente
collegate ad attività economiche (in particolare
servizi pubblici) che lo Stato o altri enti pubblici
non hanno interesse a svolgere direttamente, ovvero
ritengono che siano svolte con maggiore proficuità
in collaborazione con privati imprenditori o, addirittura,
in esclusiva da parte di quest’ultimi.
Il trasferimento delle funzioni pubbliche in favore
di privati pone un problema in ordine ai controlli
che è possibile effettuare in un ambito estraneo
al settore amministrativo, anche se - come ha affermato
in più occasione la Corte di Cassazione - l’attività
amministrativa deve essere vista in senso oggettivo
e non soggettivo, come in passato.
Anche se non vi sono dubbi in ordine alla natura
giuridica degli atti posti in essere da privati
ai quali sono state trasferite alcune funzioni amministrative,
non vi è dubbio che nel settore pubblico esiste
un sistema di controlli di detta attività, mentre
nel settore privato appare abbastanza problematico
verificare se le funzioni amministrative trasferite
siano soggette ad un minimo di verifica, salvo naturalmente
il controllo giurisdizionale.
L’intervento della magistratura si realizza nel
momento in cui si concretizza una fattispecie, un
procedimento o un atto sanzionabile (vizio di legittimità
dell’atto o del procedimento, ipotesi di reato,
fattispecie di danno erariale), quindi in un momento
traumatico e non patologico dell’iter procedimentale.
Invece, i controlli dovrebbero essere presenti nella
fase precedente, ossia prima che vi sia la conclusione
dell’attività amministrativa che, come evidenziato,
è da intendere in senso oggettivo.
Detti controlli assumono una importanza rilevante,
soprattutto se si considera che il trasferimento
di funzioni amministrative avviene in collegamento
con il trasferimento di ingenti mezzi finanziari
necessari all’espletamento delle attività economiche
da espletare.
Le risorse finanziarie sono pubbliche e restano
con tale caratteristica sia nel momento dell’acquisizione
che all’atto della spesa.
Non si può essere soggetto pubblico quando si chiedono
risorse finanziarie e soggetti privati quando si
spendono dette risorse: sarebbe troppo comodo e
poco corretto nei confronti della collettività.
Qualora vi sia unione di sforzi tra Stato e impresa,
talune volte tale unione si realizza attraverso
la partecipazione pubblica dell’ente nel nuovo assetto
societario, ovvero costituendo addirittura delle
aziende municipalizzate ad hoc.
In tali situazioni di partecipazione pubblica è
necessario che il privato intervenga con un apporto
economico che corrisponda esattamente alle effettive
percentuali dei mezzi finanziari dichiarati, senza
sotterfugi che svuotino tale impegno o, addirittura,
determinino aggravi ancora più consistenti sul bilancio
pubblico.
In tale contesto la Corte dei Conti svolge un ruolo
importantissimo al fine di evitare lo sviamento
delle risorse pubbliche investite in attività imprenditoriali,
soprattutto alla luce delle evoluzioni nel mondo
amministrativo e della recente giurisprudenza della
Corte Suprema di Cassazione che attribuisce la giurisdizione
alla Corte dei Conti sulle partecipazioni pubbliche
in SPA, enti pubblici economici e aziende municipalizzate.
In tale ambito, la recente evoluzione normativa
e giurisprudenziale, nazionale e comunitaria, ha
preso atto di due fenomeni che sono destinati ad
incidere profondamente nell’ambito della giurisdizione
amministrativo-contabile della Corte dei conti:
a) i flussi finanziari pubblici, alimentati in massima
parte attraverso il prelievo fiscale sui cittadini-contribuenti,
confluiscono ormai in misura sostenuta verso modelli
organizzativi diversi dagli enti pubblici o dalle
amministrazioni intese in senso classico: enti pubblici
economici, consorzi e, soprattutto, società a partecipazione
pubblica (totale, prevalente o maggioritaria) sono
i veri titolari del potere di spesa, perché assegnatari
di funzioni pubbliche (ad es. nella realizzazione
di un’opera pubblica) od in quanto erogatori di
servizi ai cittadini (si pensi alle società di gestione
dei servizi pubblici in materia di approvvigionamento
idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, forniture
di gas metano, gestione parcheggi, ecc.);
b) la “funzione amministrativa” non viene più esercitata
esclusivamente con i mezzi propri del diritto amministrativo,
ma viene espletata attraverso strumenti privatistici,
senza che ciò muti la natura, ontologicamente pubblica,
dell’attività svolta. L’attività amministrativa
resta tale indipendentemente dal fatto che la forma
giuridica utilizzata e il modulo negoziale in concreto
adottato appartengano al diritto privato o al diritto
pubblico.
E, infatti, il provvedimento amministrativo è divenuto,
oggi, solo uno dei possibili strumenti di cui l’Amministrazione
può avvalersi al fine di perseguire i propri fini;
ad esso si accompagnano modelli procedimentali,
schemi negoziali e soluzioni organizzativo-finanziarie
più vicine al diritto privato, secondo un percorso
ideale che va dagli accordi procedimentali alla
costituzione di società per azioni per la gestione
di servizi pubblici, alla partecipazione del capitale
privato nella realizzazione di obiettivi di interesse
generale, all’utilizzazione di moduli contrattuali
di esternalizzazione di talune gestioni, in alternativa
allo strumento concessorio, ma con esso largamente
confinanti.
In questo contesto, la società di capitali, conformata
quale “impresa pubblica”, da tipico modello organizzativo
strumentale all’attività imprenditoriale privata,
è divenuta oggi uno dei moduli più utilizzati per
il raggiungimento dei fini pubblici, in alternativa
a quello dell’ente pubblico strumentale.
La Corte Costituzionale, con decisione n. 363 del
19 dicembre 2003, ha ribadito un importante principio,
divenuto ormai pacifico nella giurisprudenza nazionale
e comunitaria secondo il quale una s.p.a. a totale
capitale pubblico è privata esclusivamente per la
forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale
essa, visto che continua ad essere sotto il controllo
pubblico (esercitato soprattutto attraverso la partecipazione
maggioritaria al capitale e la nomina degli amministratori),
è assimilabile ad un ente pubblico.
Ciò sulla base della considerazione, difficilmente
contestabile, che la tendenza alla privatizzazione,
diffusasi nell’ultimo decennio, non ha comportato
in molti casi una cessione effettiva ai privati
delle partecipazioni azionarie e, con essa, del
controllo delle società nate dai vecchi enti pubblici,
ma soltanto un mutamento formale della natura giuridica
dell’ente, in molti casi tuttora sotto il controllo
pubblico.
Anche secondo la suprema Corte di Cassazione, vi
è stato l’ampliamento della nozione di “contabilità
pubblica” (espressione contenuta nell’art. 103 della
Costituzione), derivante dal progressivo ampliamento
del concetto di soggetto pubblico, e ciò ha comportato
una estensione della giurisdizione della Corte dei
conti su tutti gli agenti pubblici per i danni arrecati
alle pubbliche risorse a prescindere dal modello
organizzativo nel quale operano.
Sempre sulla stessa linea, la Corte Suprema di Cassazione
con decisione del 26 febbraio 2004 n. 3899, ha statuito
che deve essere riconosciuto il rapporto di servizio,
necessario per l'assoggettamento alla giurisdizione
della Corte dei conti, ogni qual volta si abbia
una relazione non organica ma “funzionale”, caratterizzata
dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter
procedimentale dell'ente pubblico come compartecipe
dell'attività amministrativa a fini pubblici di
quest'ultimo, a nulla rilevando, in contrario, la
natura privatistica dell'ente affidatario e/o dello
strumento contrattuale con il quale si è costituito
ed attuato il rapporto in questione.
In sostanza, è doveroso riconoscere - in via generale
- un rapporto di strumentalità necessaria (in senso
proprio) tra la società di diritto privato e l’ente-socio
pubblico (unico o di maggioranza) ogni qual volta
quest’ultimo scelga il modello privatistico della
società di capitali per la realizzazione di un proprio
fine o, comunque, di un bisogno generale della collettività:
ciò significa che le spa pubbliche, almeno quelle
a totale partecipazione pubblica, si atteggiano
a veri e propri enti strumentali del socio pubblico.
L’esperienza pratica di questo modello impone
alcune considerazioni problematiche in termini di
rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
In via generale, ad onta della diffusione massiccia
del modello societario nella gestione dei servizi
pubblici, soprattutto nell’esperienza degli enti
territoriali locali, si deve evitare un’eccessiva
sopravvalutazione del modello societario e non considerare
la privatizzazione, tanto più quella formale (in
assenza del collocamento azionario della maggior
parte del capitale), come un bene assoluto: un ente
pubblico, gestito con strumenti moderni e secondo
criteri di economicità, efficacia ed efficienza,
è in grado di erogare un servizio o di realizzare
e gestire un’opera pubblica uguale ad una società
di capitali.
Proprio tenendo conto delle esigenze etiche e di
globalizzazione prese in esame, è da evidenziare
che in caso di costituzione di impresa formalmente
mista (capitale pubblico e privato) per la realizzazione
e gestione di una grande opera pubblica o di un
servizio pubblico, occorre prestare molta attenzione
alla distribuzione effettiva, reale, degli oneri
finanziari e, dunque, dei costi dell’opera stessa,
posto che, attraverso il meccanismo delle partecipazioni
azionarie incrociate e delle filiazioni societarie
indiscriminate, non di rado si assiste ad un accollo
al socio pubblico (e dunque ai cittadini-contribuenti)
di una quota effettiva dei costi ben superiore a
quella inizialmente pattuita con il socio privato,
il quale, a ben vedere, spesso del tutto privato
non è, dato che al capitale di quest’ultimo partecipa
altro ente pubblico o addirittura altra società
a sua volta partecipata dal medesimo ente socio
della società principale. A ciò si aggiunga l’ulteriore
anomalia delle prestazioni di garanzia incrociate
tra società partecipate, per cui, in caso di società
mista a capitale pubblico e privato, si assiste
non di rado a fideiussioni del socio pubblico a
favore del socio privato della medesima società
o a consistenti cessioni di fideiussioni dalla società
madre alla società partecipata.
Infine, va segnalato che vi potrebbe essere la sostanziale
assenza di rischio imprenditoriale nel modello della
società pubblica in virtù del meccanismo delle continue
ricapitalizzazioni di queste società da parte del
socio-ente pubblico (il quale si sobbarca in tal
modo l’onere del ripiano delle perdite societarie
o del finanziamento di nuove attività, con relativo
accollo diretto al bilancio dell’ente locale), elemento
che, tra l’altro, rischia di costituire un fattore
potenzialmente distorsivo della libera e sana concorrenza
tra le imprese e del principio comunitario delle
pari opportunità economiche.
Sullo sfondo di questo scenario si potrebbe profilare
il pericolo di assistere all’aumento indiscriminato
– perché sottratto ad ogni controllo esterno - degli
oneri e delle spese di queste strutture (per spese
di personale, incarichi e consulenze, ecc.), puntualmente
da ripianare a carico della finanza pubblica, con
la moltiplicazione e parcellizzazione delle responsabilità,
sino al loro sostanziale annullamento, con l’aggravamento
dell’indebitamento pubblico complessivo, soprattutto
attraverso il sempre più diffuso ricorso all’emissione
di titoli obbligazionari locali (BOR, BOP, BOC)
che, se hanno il pregio di fare cassa immediatamente,
ciò non di meno comportano il pericoloso spostamento
sugli esercizi finanziari successivi degli oneri
derivanti dal rimborso del debito, con pesanti ripercussioni
sulle generazioni future e con le devastanti conseguenze
in termini di stabilità finanziaria e di sostenibilità
dello sviluppo che il nostro Paese, purtroppo, vive
da decenni.
Come già evidenziato, le risorse finanziarie sono
pubbliche sia quando si chiedono che quando si spendono
e i controlli dovrebbero essere presenti sia quando
l’attività amministrativa è posta in essere dalla
Pubblica Amministrazione che quando detta attività
è espletata da un soggetto privato al quale è stata
trasferita.
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