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| n. 10-2005 - © copyright |
MARIA CARMELA VARASANO
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| La nuova regolazione europea
dei prodotti farmaceutici
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Finalità dell’indagine
Nel 2004, le istituzioni europee hanno modificato
la normativa che ha disciplinato l’autorizzazione
all’immissione in commercio dei prodotti farmaceutici
sul mercato interno per oltre un decennio. La nuova
regolazione attuata con il regolamento CE 726/2004
del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie
per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali
per uso umano e veterinario e che istituisce l’agenzia
europea per i medicinali e con le direttive
2004/27/CE che modifica la direttiva 2001/83/CE
recante un codice comunitario relativo ai medicinali
e 2004/24/CEE che modifica, per quanto riguarda
i medicinali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE
recante un codice comunitario relativo ai medicinali
per uso umano conserva i tratti essenziali della
precedente disciplina[1], ma introduce alcune modifiche
non trascurabili.
La presente indagine si propone di analizzare le
modifiche introdotte dalla nuova disciplina, le
loro ragioni e le implicazioni sull’impianto complessivo
del sistema. In modo particolare l’attenzione sarà
incentrata sulla disciplina delle procedure perché
è qui che si registrano le novità più significative,
la principale delle quali è rappresentata dall’estensione
dell’ambito di applicazione della procedura centralizzata,
attraverso cui si ottiene un’unica autorizzazione
comunitaria alla commercializzazione dei medicinali,
fondata su una valutazione centralizzata. In tal
modo alle aziende viene consentito l’accesso simultaneo
e immediato in tutti i Paesi dell’Unione, mentre
ai cittadini è garantita la disponibilità in tempi
rapidi di medicinali, indipendentemente dalla nazionalità.
Nel corso dell’analisi si cercherà di individuare
il modello di esercizio delle funzioni comunitarie
cui la nuova disciplina dà luogo valutando se si
tratti dello schema detto della “integrazione decentrata”[2],
cui era ispirata la precedente disciplina[3], caratterizzato
da una organizzazione reticolare[4] in cui si inserisce
l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali
(EMEA), centro propulsore dei raccordi con le corrispondenti
autorità nazionali, ovvero se la regolazione del
2004 identifichi un diverso disegno, fondato su
elementi in parte diversi da quelli propri della
integrazione decentrata.
La nuova disciplina sui prodotti farmaceutici:
finalità
Gli obiettivi della normativa del 2004 sono
rappresentati dalla garanzia di elevati livelli
di protezione della salute dei cittadini europei
attraverso la disponibilità in tempi brevi di prodotti
innovativi e sicuri, da un maggiore coordinamento
tra Stati, dall’adeguamento all’allargamento dell’Unione
e dalla razionalizzazione e semplificazione del
sistema, migliorando la coerenza globale, la visibilità
e la trasparenza delle procedure di autorizzazione
all’immissione in commercio dei medicinali nella
Comunità[5]. Ciò si evince, oltre che dalla
previsione, nelle direttive 24 e 27, di istituti
volti a snellire, accelerare e semplificare le procedure
e l’accesso ai medicinali più innovativi, anche
dall’estensione dell’ambito di applicazione della
procedura centralizzata, che in un primo tempo si
era reputato opportuno limitare a determinati medicinali,
anche a causa della riluttanza degli Stati all’applicazione
di una procedura centralizzata a livello europeo.
In proposito giova ricordare che il regolamento
CEE n. 2309/93, determinato dalla necessità di una
introduzione ordinata di procedure comunitarie di
autorizzazione, aveva previsto l’adozione di due
nuove modalità di autorizzazione comunitarie, la
procedura centralizzata e quella decentrata[6],
che si affiancavano alle precedenti procedure nazionali
di autorizzazione già ampiamente armonizzate dalle
direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE[7].
Le novità più significative appaiono comunque quelle
relative alla procedura centralizzata in quanto
essa è stata resa obbligatoria per i medicinali
più innovativi, ma soprattutto è stata estesa anche
ai medicinali orfani[8] già disciplinati dal regolamento
CE 141/2000. Per consentire al cittadino un rapido
accesso a terapie innovative o a medicinali appartenenti
ad una classe con poche alternative terapeutiche,
la nuova normativa prevede poi sia procedure di
autorizzazione accelerata, sia la commercializzazione
anticipata di medicinali dotati di notevoli benefici
attraverso procedure di autorizzazione provvisoria
subordinata a rigorose condizioni e soggetta a riesame
annuale. L’impiego della procedura centralizzata
in un numero sempre maggiore di casi va visto anche
nell’ottica di un ravvicinamento delle disposizioni
nazionali degli Stati membri, già preannunciato
in passato dall’istituzione di un meccanismo comunitario
di concertazione preliminare a tutte le decisioni
nazionali sui medicinali di alta tecnologia[9],
oltre che nella prospettiva del buon funzionamento
del mercato interno dei prodotti farmaceutici.
La nuova normativa non pone in discussione i principi
base della procedura centralizzata e dell’Agenzia
europea per la valutazione dei medicinali, già istituita
con il regolamento CEE n. 2309/93[10] che viene
propriamente riformulato; l’Agenzia rappresenta
un ufficio di consulenza tecnico-scientifica nei
confronti della Commissione ed ha lo scopo di esprimere
pareri del più alto livello su ogni questione inerente
la valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia
dei medicinali.
La previsione di un valore vincolante e coercitivo
delle decisioni adottate a livello comunitario,
già introdotta dalla normativa del 1993, viene smorzata
dalla esigenza di un sempre maggiore coordinamento
alla base della nuova disciplina (art. 27 della
direttiva 27), finalizzata a migliorare la
possibilità di cooperazione tra gli Stati membri
attraverso l'istituzione di un gruppo di coordinamento
preposto all'esame di tutte le questioni concernenti
l'autorizzazione all’immissione in commercio di
un medicinale in due o più Stati.
Istituti applicativi della nuova disciplina e profili
procedurali dell’autorizzazione all’immissione in
commercio (AIC) dei farmaci
La realizzazione di tali finalità si evince
dagli istituti sui quali si incentra la nuova disciplina.
Ad esempio, per validi motivi di tutela della salute
pubblica (nuovo art. 126 bis della direttiva 27),
è prevista la possibilità di autorizzare la commercializzazione
di un medicinale autorizzato in un altro Stato,
anche in assenza di AIC o di domanda in corso. Sempre
in relazione ad una maggiore tutela della salute,
va ricordato che la direttiva 27 prevede all’art.
23 che ai fini della valutazione continua del rapporto
rischio/beneficio l’autorità competente possa in
qualsiasi momento richiedere al titolare dell’AIC
di presentare dati che dimostrino che il rapporto
rischio-beneficio resta favorevole.
Non va poi dimenticato che in seno all'EMEA è stato
espressamente prevista l’operatività del Comitato
per i medicinali orfani, già istituito dal regolamento
CE 141/2000, che, insieme al neo istituito Comitato
per i medicinali a base di piante, va ad aggiungersi
ai due comitati previsti dal regolamento del 1993
(Comitato per i medicinali ad uso umano e comitato
per i medicinali veterinari): tutto ciò si muove
non solo nel senso di una sempre più intensa tutela
della salute, ma anche nella direzione di una sempre
maggiore regolazione sociale, consentendo l’utilizzo
di farmaci per malattie rare che sarebbe sconsigliato
ragionando in termini puramente economici.
Si riscontra poi, oltre ad un adeguamento della
composizione dei comitati all'allargamento dell'Unione
Europea, una sempre maggiore razionalizzazione,
semplificazione e snellimento delle procedure. Basti
pensare alla previsione di una facilità di registrazione
senza che il richiedente fornisca i risultati delle
prove e sperimentazioni cliniche; ad esempio è prevista
una agevolazione all’accesso al mercato comunitario
nel caso in cui si possa dimostrare che un medicinale
è il generico di un medicinale di riferimento. Ciò
vale anche per i medicinali vegetali tradizionali
caratterizzati da una registrazione fondata sull’impiego
tradizionale (art. 16 bis della direttiva 24) che
riduce la necessità di prove precliniche.
L’esigenza di semplificazione si rinviene anche
nella soppressione del rinnovo dell’autorizzazione
quinquennale in quanto la direttiva 27, art. 24
co. 3 prevede una validità illimitata dell’AIC dopo
il primo rinnovo quinquennale, nonché la decadenza
delle autorizzazioni non utilizzate per tre anni
consecutivi.
Si collega a ciò un miglioramento della visibilità
e trasparenza delle procedure (art. 126 ter direttiva
27): in proposito giova sottolineare che i vari
organi dell'Agenzia stabiliscono e sviluppano contatti
appropriati con le parti interessate, in particolare
con operatori sanitari e i pazienti, al cui “interesse”
fa esplicito riferimento l’art. 3 del regolamento
CE 726/2004. In proposito nuova è la previsione
che il consiglio di amministrazione dell’Agenzia
sia composto, tra gli altri, da rappresentanti dell'organizzazione
dei pazienti e degli operatori sanitari. Si tratta
di un aspetto importante dal quale si desume che
la nuova regolazione riconfigura il modello dell’integrazione
decentrata identificando un disegno fondato su elementi
in parte diversi da quelli propri del modello originario,
che era inteso soprattutto come meccanismo di integrazione
tra pubblici poteri, piuttosto che tra poteri pubblici
e privati.
Appare opportuno sottolineare che l’informazione
fornita ai pazienti e ai consumatori [11]deve essere
comprensibile e obiettiva, soprattutto per i medicinali
non soggetti all’obbligo di prescrizione. Giova
ricordare la previsione (art. 59 comma 3 della direttiva
27) che il foglietto illustrativo rispecchia i risultati
di consultazioni con gruppi mirati di pazienti affinché
sia leggibile, chiaro e di facile impiego. La possibilità
di disporre di informazioni di tal tipo è di fondamentale
importanza in considerazione del fatto che nei singoli
Stati membri i medicinali possono essere già ordinati
via internet[12].
La partecipazione degli interessati all'azione di
questa "rete" transnazionale di pubblici poteri
è assicurata dalla circostanza che le informazioni
sugli effetti collaterali negativi sono diffuse
attraverso una base dati consultabile in modo permanente
da tutti gli Stati membri; gli operatori sanitari,
i titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio e il pubblico dispongono di appropriati
livelli di accesso a tali banche dati, che assicurano
comunque la protezione dei dati personali. Questa
condivisione simultanea di informazioni attraverso
una rete informatizzata determina un sempre maggiore
coordinamento e armonizzazione tra i vari Stati.
Gli aspetti di maggiore novità afferiscono comunque
al profilo procedurale dell’autorizzazione all’immissione
in commercio dei farmaci. Con il crescente impiego
della procedura centralizzata si ottiene un’unica
autorizzazione comunitaria, fondata su un’unica
valutazione scientificamente accreditata e su comportamenti
decisionali uniformi; essa si configura come una
garanzia di sicurezza, efficacia e qualità del medicinale[13].
Poiché la Commissione non è in grado di effettuare
valutazioni scientifiche sull’efficacia e/o sulla
nocività di un medicinale, la consultazione obbligatoria
del CPMP (Comitato per i medicinali ad uso umano)
dell’EMEA mira a fornirle gli elementi indispensabili
per adottare provvedimenti che garantiscano un elevato
livello di tutela della salute.
La giurisprudenza della Corte si è spesso occupata
del potere discrezionale di cui la Commissione dispone;
ad esempio nel caso in cui essa valuti la necessità
di un provvedimento di revoca di un’AIC, tali valutazioni
sono oggetto di un sindacato giurisdizionale limitato,
il quale implica che il giudice comunitario non
sostituisce la sua valutazione degli elementi di
fatto a quella della Commissione, limitandosi ad
esaminare l’esattezza sostanziale dei fatti e le
qualificazioni giuridiche che la suddetta autorità
ne ha desunto, ed in particolare se il suo operato
non sia inficiato da errore manifesto o sviamento
di potere, o se essa non abbia manifestamente oltrepassato
i limiti del suo potere discrezionale. La stessa
Corte afferma che il giudice comunitario può essere
chiamato ad esercitare il suo controllo, oltre che
sull’esercizio da parte della Commissione del suo
potere discrezionale, anche sulla legittimità estrinseca
del parere del CPMP, rispetto al quale il controllo
giudiziario si esercita solo sulla regolarità dei
lavori del Comitato, nonché sulla coerenza interna
e sulla motivazione del parere.
Nella procedura centralizzata emergono due prospettive:
quella tecnico-scientifica, propria dei comitati
interni all’Agenzia e quella amministrativa degli
altri centri di riferimento coinvolti portatori
di determinati interessi: nazionale, sovranazionale
e di coordinamento tra le due istanze, come nel
caso dei comitati.
La procedura di mutuo riconoscimento è invece una
procedura decentrata che non coinvolge necessariamente
tutti i Paesi dell’UE ma si basa sul riconoscimento
reciproco e si attua mediante la successiva estensione
di un’autorizzazione nazionale dal primo Stato autorizzante
(Stato membro di riferimento)[14] agli altri. Essa
si compone di tre distinte fasi: l'autorizzazione
nazionale regolata dalla normativa interna oltre
che dalle direttive 65/65 e 75/319; il riconoscimento
di questa autorizzazione da parte di altri Stati
membri, regolato dalla direttiva 75/319[15]; il
procedimento che si svolge di fronte alle autorità
sovranazionali in mancanza di accordo tra gli Stati
membri sulla domanda di riconoscimento di un'autorizzazione
nazionale.
La procedura decentrata, pur mantenendo inalterato
il potere decisionale dei singoli Stati, introduce
il ruolo arbitrale dell'EMEA, le cui decisioni acquistano
un valore vincolante per tutti gli Stati membri:
infatti se essa riconosce come valida l'opposizione
di uno Stato a un'autorizzazione decentrata concessa
dal primo Stato autorizzante, l'autorizzazione stessa
viene revocata nell'intera Comunità.
La scelta fra le due citate procedure non è rimessa
alla libera determinazione delle imprese produttrici,
vincolate alla ripartizione fissata dalla normativa
europea sulla base delle caratteristiche del prodotto
farmaceutico. Il Regolamento CE n.726/2004 che ha
abrogato il regolamento 2309/93[16] conferma i principi
generali precedentemente stabiliti per la procedura
centralizzata (infatti è confermata l'obbligatorietà
della suddetta procedura per i medicinali ad alta
tecnologia), ma diversamente dalla normativa previgente,
rende obbligatoria questa procedura, come si evince
dall'allegato al Regolamento, per i medicinali orfani
e per tutti i medicinali per uso umano contenenti
una sostanza attiva interamente nuova (che non ha
formato oggetto di autorizzazione nella Comunità
alla data di entrata in vigore del regolamento),
aventi come indicazione terapeutica il trattamento
della sindrome da HIV, del cancro, di disordini
neurodegenerativi o del diabete e, con effetto dal
20 maggio 2008, di malattie autoimmuni e virali.
Ciò si giustifica considerando che i costi di sviluppo
di molecole fortemente innovative non permettono
dal punto di vista economico e sociologico di limitare
la loro commercializzazione ad alcuni mercati nazionali,
giustificandone un approccio globale e comunitario[17].
Rispetto all’assetto precedente, dunque, non sembra
mutare l’architettura procedurale complessiva, né
il criterio di riparto tra le varie procedure che,
pur sempre basato sulle caratteristiche del prodotto
farmaceutico, subisce solo degli aggiustamenti ai
fini di una migliore tutela della salute pubblica.
Infatti l’obbligatorietà della procedura centralizzata
nel caso di farmaci per la cura di malattie rare
o di farmaci innovativi implica una maggiore
attenzione alla tutela della salute ponendo in secondo
piano gli interessi commerciali. Al contrario il
mutuo riconoscimento riguarda prodotti che hanno
un prevalente interesse commerciale e rappresenta
la corsia preferenziale per raggiungere nuovi mercati
quando un farmaco è già commerciabile all’interno
di uno degli Stati dell’Unione: in sostanza l’azienda
si fa forte della presenza in un Paese per ottenere
l’autorizzazione negli altri.
Nel caso in cui un medicinale soggetto alla procedura
di mutuo riconoscimento possa causare un rischio
per la salute pubblica in quanto sorge una questione
sulla qualità, sicurezza ed efficacia che coinvolge
un interesse comunitario, è confermata la previsione
di una procedura (art. 31 direttiva 2004/27/CE)
che consente allo Stato, alla ditta e alla Commissione
di chiedere il parere del CPMP; tale procedura si
applica anche in caso di divergenza tra gli Stati
e si conclude con una decisione finale vincolante[18].
La nozione di “interesse comunitario” che già giustificava
il deferimento al CPMP (istituito proprio allo scopo
di agevolare l’adozione di decisioni comuni da parte
degli Stati membri riguardo alle AIC dei medicinali)
ai sensi dell’art. 12 della direttiva 75/319 ancor
prima che la direttiva 93/39 istituisse le procedure
arbitrali comunitarie, non può comunque legittimare,
ad avviso della giurisprudenza comunitaria, un trasferimento
di competenza dagli Stati membri alla Commissione[19].
La finalità di un sempre maggiore coordinamento
alla base della nuova normativa si evince proprio
dalla previsione, ex art. 27 della citata direttiva,
della necessità di modificare la procedura di mutuo
riconoscimento allo scopo di migliorare la possibilità
di cooperazione tra gli Stati membri attraverso
l'istituzione di un gruppo di coordinamento preposto
all'esame di tutte le questioni concernenti l'autorizzazione
all’immissione in commercio di un medicinale in
due o più Stati; esso si adopera al fine di regolare
i casi di dissenso e di giungere ad un accordo sulle
misure da adottare, mentre l'Agenzia svolge funzioni
di segretariato del gruppo di coordinamento. Nello
stesso regolamento 726/2004 è stato inserito un
nuovo art. 59 sulla risoluzione dei conflitti, assente
nella disciplina previgente.
La formalizzazione del gruppo di coordinamento nella
procedura di mutuo riconoscimento potrebbe risolvere
uno dei maggiori problemi che si sono posti a seguito
dell'esperienza maturata negli ultimi anni a livello
nazionale. Infatti mancando procedure definite da
norme si sviluppavano nella prassi varie forme di
consultazione e collegamento volontarie, basate
su contatti personali[20] e modificative del disegno
legislativo[21]. Si deve in proposito sottolineare
che in via informale era già stato introdotto un
meccanismo di raccordo tra Stati attraverso l’istituzione
del Gruppo di facilitazione del mutuo riconoscimento
composto da rappresentati nazionali e funzionale
allo scambio di opinioni e all’agevolazione dell’attuazione
della procedura decentralizzata[22].
Conclusioni
Dall’analisi che precede si evince che l’obbligatorietà
della procedura centralizzata in un numero maggiore
di casi unitamente alle modifiche apportate alla
procedura innanzi all’Agenzia in caso di disaccordo
tra Stati nel mutuo riconoscimento, accentuano il
coordinamento e la cooperazione tra istanze nazionali
e comunitarie e quindi la possibilità di azioni
comuni, ai fini di una più intensa armonizzazione
delle autorizzazioni.
Ciò consente di eliminare gli ostacoli alla libera
circolazione e le conseguenti distorsioni alla concorrenza
e agli scambi intracomunitari, determinando un ravvicinamento
delle legislazioni nazionali e promuovendo un buon
funzionamento del mercato interno.
Il discorso sulla tipologia procedurale si collega
inscindibilmente a quello più generale dello snellimento
del sistema in quanto la sottoposizione sempre più
frequente di un medicinale ad un’unica procedura
in tutti i Paesi, piuttosto che a tanti esami quanti
sono gli Stati in cui si fa richiesta, risponde
ad una esigenza di razionalizzazione e semplificazione.
Il ricorso ad un sistema composito e multilivello,
articolato in più uffici sovranazionali e interni
in un'ottica di integrazione e pluralizzazione,
nonché alla figura dell'agenzia, non fa altro che
accentuare le esigenze di cooperazione rafforzando
l’integrazione tra Stati. Va però notato che il
modello dell’“integrazione decentrata” viene riconfigurato
assumendo connotazioni diverse rispetto al disegno
originario in quanto si tratta di una integrazione
tra poteri pubblici e privati che operano congiuntamente
secondo un modello in cui la concorrenza risulta
marginale e non sembra essere concepita quale meccanismo
ottimale di funzionamento dell'amministrazione europea,
ma soprattutto secondo un modello caratterizzato
da un contemperamento ed integrazione di interessi
che non sono più soltanto quelli delle istituzioni
(comunitarie, nazionali, miste), bensì quelli delle
parti direttamente coinvolte (pazienti, medici,
ecc.), come è emerso dalla presente analisi.
Tale sistema si basa certamente sul presupposto
che l’interesse alla salute pubblica possa essere
curato solo attraverso la combinazione di più punti
di vista complementari. Se questo modello consente
di ottenere una maggiore uniformità di decisioni
nei vari Paesi, la conseguente limitazione alla
libertà delle aziende farmaceutiche di scegliere
lo Stato in cui avviare la procedura decentrata
va senz'altro giustificata nell'ottica di evitare
che tale scelta possa essere dettata esclusivamente
dalla normativa più favorevole e meno restrittiva[23].
La correlativa limitazione per gli organismi nazionali
all’utilizzo di proprie procedure e propri istituti
trova il suo fondamento nella necessaria limitazione
di sovranità che è alla base del più ampio processo
di integrazione europea.
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[1] Basata sul regolamento 2309/93
che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione
e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario
e che istituisce un’agenzia europea di valutazione
dei medicinali nonchè sulle direttive 2001/83/CE
recante un codice comunitario per i medicinali per
uso umano e 2001/82/CE recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari.
[2] Pur con tutte le difficoltà di definire integrazione
quella amministrativa, come affermato da S. Cassese,
Diritto amministrativo europeo e diritto amministrativo
nazionale: signoria o integrazione? Relazione
alla Giornata di Studi su "Diritto amministrativo
e integrazione europea" organizzata dall'Università
degli Studi di Firenze - Associazione Italiana Professori
di Diritto Amministrativo - Commissione Europea
- Azione Jean Monnet, Firenze, 5 dicembre 2003.
[3] E. Chiti, Le Agenzie europee. Unità e decentramento
nelle amministrazioni comunitarie, Cedam, 2002.
Si tratta di un modello di esercizio congiunto di
funzioni comunitarie comportante la distribuzione
delle attribuzioni relative ad una determinata funzione
tra più uffici nazionali, sovranazionali e misti,
accompagnata dalla istituzione, nel settore interessato,
di una “agenzia europea” che solitamente non svolge
direttamente l’attività ma presuppone l’azione coordinata
di diverse autorità competenti. Ciò in relazione
ai caratteri dell’ordinamento comunitario in cui
è prevalso il modello dell’integrazione tra le diverse
amministrazioni, a scapito di quello della ripartizione
delle competenze. Alla specifica materia viene pertanto
conferito un ordinamento decentrato attraverso
l’istituzione di un ente sopranazionale, l’agenzia,
e al contempo integrato attraverso la previsione
di strumenti di collaborazione che coinvolgono amministrazioni
comunitarie, nazionali, ma anche esperti scientifici.
All’idea di una organizzazione espressione del monismo
statale si sostituisce dunque quella di un’organizzazione
fondata su un insieme di soggetti operanti in un’ottica
di integrazione di ordinamenti e di diritti: l'azione
dei pubblici poteri comunitari si sovrappone a quelli
nazionali ispirandosi non alla gerarchia ma alla
interdipendenza funzionale e strutturale (E. Chiti,
C. Franchini, L'integrazione amministrativa europea,
Il Mulino,Bologna, 2003, 100 ss.).
[4]Infatti nel caso dell’amministrazione dei prodotti
farmaceutici la normazione è comunitaria ma all’esecuzione
concorrono amministrazioni comunitarie e nazionali.
Tale interazione tra i due livelli determina una
convergenza di diversi diritti e offre ai privati
la possibilità di sfruttare le differenze nazionali
di regolazione: la Commissione europea da un lato
è posta in una posizione di supremazia, dall’altra
deve riconoscere pari dignità agli Stati e consentire
loro di sfruttare le diverse possibilità di scelta
offerte, in un complicato equilibrio di gerarchia
ed equiordinazione che ha fatto parlare di un modello
di “arena pubblica”, espressione che si riferisce
alla formazione di relazioni tripolari privati-amministrazioni
nazionali- Commissione, nonché alla produzione di
dislivelli di regolazione e all’apertura della Commissione,
che non è più l’organismo di governo orizzontale
e centralizzato del disegno originario, alla partecipazione
degli interessati (S. Cassese, L'arena pubblica.
Nuovi paradigmi per lo Stato, in "Rivista trimestrale
di diritto pubblico", 2001, 601 ss.).
[5] In tal senso dispone la proposta, presentata
dalla Commissione, di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce procedure
comunitarie per l’autorizzazione, la sorveglianza
e la farmacovigilanza dei medicinali ad uso umano
e veterinario, e l’agenzia europea di valutazione
dei medicinali, in GU C 75 E del 26/3/2002.
[6] Quest’ultima procedura, applicabile come quella
centralizzata dal 1° gennaio 1995, è stata prevista,
al capitolo III della direttiva 75/319, in forma
di una procedura di mutuo riconoscimento dell’AIC
nazionale iniziale del medicinale-rilasciata dallo
Stato membro di riferimento in base ai criteri comuni
di qualità, sicurezza ed efficacia di cui alla direttiva
65/65-accompagnata dalle procedure arbitrali comunitarie
(art. 15 bis della direttiva 75/316), applicabili
in caso di insuccesso della procedura di mutuo riconoscimento
in ordine alla gestione delle autorizzazioni all’immissione
in commercio (AIC) e caratterizzate dal deferimento
al CPMP (Comitato per i medicinali ad uso umano)
dell’intera questione, proseguendo quindi la procedura
come centralizzata.
[7]Ad esempio secondo la direttiva 65/65/CEE, nel
caso in cui uno Stato viene a conoscenza che una
domanda di autorizzazione ha già formato oggetto
di esame in un altro Stato, attende la relazione
di valutazione per poi decidere se riconoscere la
decisione dell’altro Stato o procedere ai sensi
degli artt. 10-14 della direttiva 75/319 CEE richiedendo
il parere del CPMP; allo stesso modo si procede
nel caso in cui non si riconosce l’autorizzazione
già intervenuta nell’altro Stato oppure si ritiene
che quell’autorizzazione rappresenti un rischio
per la salute pubblica.
[8] Si tratta di quei medicinali che l’industria
farmaceutica non sarebbe disposta a sviluppare alle
normali condizioni di mercato in quanto destinati
alla diagnosi, profilassi e terapia di affezioni
che si manifestano con tale rarità da non consentire
che i costi di sviluppo e commercializzazione siano
recuperati con le vendite.
[9]Già la direttiva 87/22 aveva instaurato un meccanismo
comunitario di concertazione, precedente a qualsiasi
decisione nazionale, al fine di stabilire decisioni
uniformi nell’intera comunità. Infatti le procedure
di coordinamento delle decisioni nazionali previste
dalla direttiva 75/319 non erano state ritenute
sufficienti per assicurare ai medicinali di alta
tecnologia quel vasto mercato comunitario loro necessario.
Le autorizzazioni rilasciate nell’ambito della direttiva
87/22 sono state sottoposte in via transitoria al
sistema instaurato dagli artt. 15 e 15 bis della
direttiva 75/319 proprio per assicurare l’adozione
di decisioni uniformi necessarie allo sviluppo dei
medicinali di alta tecnologia successivamente all’entrata
in vigore della procedura comunitaria centralizzata
in tale settore.
[10] Tale regolamento è stato aggiornato soprattutto
alla luce dell’esperienza acquisita tra il 1995
e il 2000 e dei commenti delle varie parti interessate
(autorità degli Stati membri, imprese farmaceutiche,
associazioni di medici e farmacisti, associazioni
di pazienti e consumatori).
[11] Titolo VIII bis della direttiva 27: informazione
e pubblicità.
[12] Si dovrebbe operare una distinzione giuridica
tra le informazioni sui medicinali approvate dall’autorità
competente e le dichiarazioni pubblicitarie a scopo
commerciale. In proposito la Corte nella sentenza
11 dicembre 2003 (Apothekerverband eV e 0800 Doc
Morris NV e Jacques Waterval) ha dovuto valutare
la compatibilità con il principio della libera circolazione
delle merci ex art. 28 e ss. CE del divieto di importare
e di vendere al dettaglio medicinali acquistati
per corrispondenza o via Internet presso farmacie
di altri Stati membri. Essa ha ritenuto che l’art.
30 CE non può essere invocato per giustificare un
divieto assoluto di vendita per corrispondenza di
medicinali non soggetti a prescrizione medica nello
Stato membro interessato in quanto la farmacia “virtuale”
garantisce un livello identico o superiore di servizi
ai clienti rispetto alla farmacie tradizionali.
Al contrario nei medicinali soggetti a prescrizione
un simile controllo potrebbe essere giustificato
in considerazione dei rischi che tali medicinali
possono presentare e che giustificano la necessità
di fornire una consulenza personalizzata al cliente
e di assicurare la sua tutela al momento della consegna
dei medicinali, oltre alla necessità di controllare
l’autenticità delle ricette mediche.Sempre in tema
di libera circolazione nella causa Ferring (sentenza
10 settembre 2002, causa C-172/00) la Corte ha stabilito
che l’art. 28 CE “si oppone ad una normativa nazionale
secondo cui la revoca dell’AIC di un medicinale
su istanza del suo titolare implica che l’autorizzazione
all’importazione parallela cessi automaticamente
di essere valida”. Infatti la cessazione della sua
validità costituisce una restrizione alla libera
circolazione delle merci, a meno che non sia giustificata
da ragioni riguardanti la tutela della sanità pubblica.
Nel caso di specie tali ragioni non rilevavano in
quanto il titolare aveva sostituito la vecchia versione
del medicinale con una nuova per la quale aveva
ottenuto una nuova AIC.
[13] Essa si avvia con la presentazione della domande
di autorizzazione direttamente all’EMEA che provvede
affinché il parere del CPMP sia emanato nei 210
giorni successivi alla ricezione della domanda,
parere che viene inviato agli Stati membri, alla
Commissione e al richiedente. La procedura prosegue
poi davanti alla Commissione che elabora, nei trenta
giorni successivi alla ricezione del parere, un
progetto di decisione trasmesso agli Stati e al
richiedente. Se il progetto si discosta dal parere
dell’EMEA la Commissione è tenuta a motivarlo.
[14] Nel caso della procedura centralizzata invece
la autorità sanitarie dei singoli Stati membri sono
coordinate dal Rapporteaur che ha anche il compito
di produrre l’Assesment Report in materia di farmacovigilanza.
[15] In particolare il titolare di un’autorizzazione
all’immissione in commercio che intende presentare
domanda di riconoscimento anche in altri Stati membri
chiede preliminarmente allo Stato membro di riferimento
di redigere una relazione di valutazione che viene
inviata a tutti gli stati interessati. Entro 90
giorni dalla ricezione della domanda gli stati membri
coinvolti decidono sul riconoscimento dell’autorizzazione
rilasciata dal primo Stato.
[16] Esso stabiliva che la procedura centralizzata
fosse obbligatoria per i medicinali derivati da
procedimenti biotecnologici e facoltativa per i
farmaci particolarmente innovativi, per i medicinali
derivati da sangue umano e per quelli contenenti
una nuova sostanza attiva la cui utilizzazione non
era autorizzata da nessuno Stato al 1° gennaio 1995;
per la maggioranza dei prodotti farmaceutici, invece,
la ditta era obbligata a richiedere l'autorizzazione
seguendo la procedura nazionale sulla cui base poteva
però iniziare il procedimento per mutuo riconoscimento.
[17] Si è poi ritenuto opportuno consentire l'accesso
facoltativo alla procedura centralizzata per qualsiasi
medicinale non contemplato nell'allegato quando
rappresenti un'innovazione significativa sul
piano terapeutico, scientifico e tecnico o, benché
non innovativo, il rilascio sin dall'inizio di una
autorizzazione centralizzata comporti una netta
utilità per la società e i pazienti, ovvero per
i medicinali contenenti una nuova sostanza attiva
che alla data di entrata in vigore del regolamento
non era autorizzata dalla comunità.
[18] Essa sembra rispecchiare la vecchia procedura
arbitrale comunitaria che si applicava unicamente
per le autorizzazioni rilasciate secondo la procedura
di mutuo riconoscimento; infatti le AIC non oggetto
di mutuo riconoscimento sarebbero puramente nazionali
e non potrebbero in nessun caso essere sottoposte
ad una procedura arbitrale. La direttiva 93/39 aveva
già ampliato il novero dei legittimati al deferimento
al CPMP estendendo alla Commissione e ai titolari
di AIC l’iniziativa del deferimento prima limitata
agli Stati membri.
[19] Nella sentenza del Tribunale del 26 novembre
2002 si afferma infatti che il principio sancito
dall’art. 5, primo comma, CE, in forza del quale
la Comunità agisce nei limiti delle competenze che
le sono attribuite, osta all’interpretazione dell’art.
15 bis, n. 1 della direttiva 75/319 nel senso che
l’armonizzazione di AIC conformemente ad un parere
non vincolante del CPMP può avere l’effetto di privare
gli Stati membri della loro competenza, comportando
l’applicazione della procedura arbitrale ex art.
15 bis citato, ai fini dell’adozione di qualunque
decisione sulla sospensione o sulla revoca delle
autorizzazioni.
[20] La legge n.183/1987 attribuiva la funzione
di coordinamento delle politiche comunitarie all'omonimo
Dipartimento senza definire i poteri di scelta,
di decisione e di controllo da riconoscere agli
organi di coordinamento. Tale carenza legislativa
determinava, nella pratica, una preventiva composizione
di interessi assicurata dagli stessi soggetti interessati.
[21] Ciò anche in relazione alla circostanza che
i sistemi gestiti dalle agenzie europee mentre sono
pienamente codificati in alcune ipotesi (es. disciplina
del marchio comunitario), risultano meno disciplinati
in altre, come nel caso di procedimenti amministrativi
riguardanti i prodotti farmaceutici.
[22] E. Chiti, Le Agenzie europee cit., pag.
237.
[23]In tal modo viene limitata la possibilità di
scegliere lo Stato considerato più favorevole rispetto
ai propri interessi. In proposito, S. Cassese, L'arena
pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in "Rivista
trimestrale di diritto pubblico", 2001, 637-641
in cui si afferma che in tal modo si esprime una
sfiducia verso lo Stato di appartenenza e si stabilisce
una sorta di “alleanza” tra il regolato e il regolatore
per ottenere un comportamento conforme dello Stato
di appartenenza.
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(pubblicato il 21.10.2005)
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