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n. 10-2005 - © copyright

 

MARIA CARMELA VARASANO

La nuova regolazione europea dei prodotti farmaceutici


Finalità dell’indagine
Nel 2004, le istituzioni europee hanno modificato la normativa che ha disciplinato l’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti farmaceutici sul mercato interno per oltre un decennio. La nuova regolazione attuata con il regolamento CE 726/2004 del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali e con le direttive 2004/27/CE che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali e 2004/24/CEE che modifica, per quanto riguarda i medicinali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano conserva i tratti essenziali della precedente disciplina[1], ma introduce alcune modifiche non trascurabili.
La presente indagine si propone di analizzare le modifiche introdotte dalla nuova disciplina, le loro ragioni e le implicazioni sull’impianto complessivo del sistema. In modo particolare l’attenzione sarà incentrata sulla disciplina delle procedure perché è qui che si registrano le novità più significative, la principale delle quali è rappresentata dall’estensione dell’ambito di applicazione della procedura centralizzata, attraverso cui si ottiene un’unica autorizzazione comunitaria alla commercializzazione dei medicinali, fondata su una valutazione centralizzata. In tal modo alle aziende viene consentito l’accesso simultaneo e immediato in tutti i Paesi dell’Unione, mentre ai cittadini è garantita la disponibilità in tempi rapidi di medicinali, indipendentemente dalla nazionalità.
Nel corso dell’analisi si cercherà di individuare il modello di esercizio delle funzioni comunitarie cui la nuova disciplina dà luogo valutando se si tratti dello schema detto della “integrazione decentrata”[2], cui era ispirata la precedente disciplina[3], caratterizzato da una organizzazione reticolare[4] in cui si inserisce l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), centro propulsore dei raccordi con le corrispondenti autorità nazionali, ovvero se la regolazione del 2004 identifichi un diverso disegno, fondato su elementi in parte diversi da quelli propri della integrazione decentrata.

La nuova disciplina sui prodotti farmaceutici: finalità
Gli obiettivi della normativa del 2004 sono rappresentati dalla garanzia di elevati livelli di protezione della salute dei cittadini europei attraverso la disponibilità in tempi brevi di prodotti innovativi e sicuri, da un maggiore coordinamento tra Stati, dall’adeguamento all’allargamento dell’Unione e dalla razionalizzazione e semplificazione del sistema, migliorando la coerenza globale, la visibilità e la trasparenza delle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali nella Comunità[5]. Ciò si evince, oltre che dalla previsione, nelle direttive 24 e 27, di istituti volti a snellire, accelerare e semplificare le procedure e l’accesso ai medicinali più innovativi, anche dall’estensione dell’ambito di applicazione della procedura centralizzata, che in un primo tempo si era reputato opportuno limitare a determinati medicinali, anche a causa della riluttanza degli Stati all’applicazione di una procedura centralizzata a livello europeo. In proposito giova ricordare che il regolamento CEE n. 2309/93, determinato dalla necessità di una introduzione ordinata di procedure comunitarie di autorizzazione, aveva previsto l’adozione di due nuove modalità di autorizzazione comunitarie, la procedura centralizzata e quella decentrata[6], che si affiancavano alle precedenti procedure nazionali di autorizzazione già ampiamente armonizzate dalle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE[7].
Le novità più significative appaiono comunque quelle relative alla procedura centralizzata in quanto essa è stata resa obbligatoria per i medicinali più innovativi, ma soprattutto è stata estesa anche ai medicinali orfani[8] già disciplinati dal regolamento CE 141/2000. Per consentire al cittadino un rapido accesso a terapie innovative o a medicinali appartenenti ad una classe con poche alternative terapeutiche, la nuova normativa prevede poi sia procedure di autorizzazione accelerata, sia la commercializzazione anticipata di medicinali dotati di notevoli benefici attraverso procedure di autorizzazione provvisoria subordinata a rigorose condizioni e soggetta a riesame annuale. L’impiego della procedura centralizzata in un numero sempre maggiore di casi va visto anche nell’ottica di un ravvicinamento delle disposizioni nazionali degli Stati membri, già preannunciato in passato dall’istituzione di un meccanismo comunitario di concertazione preliminare a tutte le decisioni nazionali sui medicinali di alta tecnologia[9], oltre che nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti farmaceutici.
La nuova normativa non pone in discussione i principi base della procedura centralizzata e dell’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali, già istituita con il regolamento CEE n. 2309/93[10] che viene propriamente riformulato; l’Agenzia rappresenta un ufficio di consulenza tecnico-scientifica nei confronti della Commissione ed ha lo scopo di esprimere pareri del più alto livello su ogni questione inerente la valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali.
La previsione di un valore vincolante e coercitivo delle decisioni adottate a livello comunitario, già introdotta dalla normativa del 1993, viene smorzata dalla esigenza di un sempre maggiore coordinamento alla base della nuova disciplina (art. 27 della direttiva 27), finalizzata a migliorare la possibilità di cooperazione tra gli Stati membri attraverso l'istituzione di un gruppo di coordinamento preposto all'esame di tutte le questioni concernenti l'autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale in due o più Stati.

Istituti applicativi della nuova disciplina e profili procedurali dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) dei farmaci
La realizzazione di tali finalità si evince dagli istituti sui quali si incentra la nuova disciplina. Ad esempio, per validi motivi di tutela della salute pubblica (nuovo art. 126 bis della direttiva 27), è prevista la possibilità di autorizzare la commercializzazione di un medicinale autorizzato in un altro Stato, anche in assenza di AIC o di domanda in corso. Sempre in relazione ad una maggiore tutela della salute, va ricordato che la direttiva 27 prevede all’art. 23 che ai fini della valutazione continua del rapporto rischio/beneficio l’autorità competente possa in qualsiasi momento richiedere al titolare dell’AIC di presentare dati che dimostrino che il rapporto rischio-beneficio resta favorevole.
Non va poi dimenticato che in seno all'EMEA è stato espressamente prevista l’operatività del Comitato per i medicinali orfani, già istituito dal regolamento CE 141/2000, che, insieme al neo istituito Comitato per i medicinali a base di piante, va ad aggiungersi ai due comitati previsti dal regolamento del 1993 (Comitato per i medicinali ad uso umano e comitato per i medicinali veterinari): tutto ciò si muove non solo nel senso di una sempre più intensa tutela della salute, ma anche nella direzione di una sempre maggiore regolazione sociale, consentendo l’utilizzo di farmaci per malattie rare che sarebbe sconsigliato ragionando in termini puramente economici.
Si riscontra poi, oltre ad un adeguamento della composizione dei comitati all'allargamento dell'Unione Europea, una sempre maggiore razionalizzazione, semplificazione e snellimento delle procedure. Basti pensare alla previsione di una facilità di registrazione senza che il richiedente fornisca i risultati delle prove e sperimentazioni cliniche; ad esempio è prevista una agevolazione all’accesso al mercato comunitario nel caso in cui si possa dimostrare che un medicinale è il generico di un medicinale di riferimento. Ciò vale anche per i medicinali vegetali tradizionali caratterizzati da una registrazione fondata sull’impiego tradizionale (art. 16 bis della direttiva 24) che riduce la necessità di prove precliniche.
L’esigenza di semplificazione si rinviene anche nella soppressione del rinnovo dell’autorizzazione quinquennale in quanto la direttiva 27, art. 24 co. 3 prevede una validità illimitata dell’AIC dopo il primo rinnovo quinquennale, nonché la decadenza delle autorizzazioni non utilizzate per tre anni consecutivi.
Si collega a ciò un miglioramento della visibilità e trasparenza delle procedure (art. 126 ter direttiva 27): in proposito giova sottolineare che i vari organi dell'Agenzia stabiliscono e sviluppano contatti appropriati con le parti interessate, in particolare con operatori sanitari e i pazienti, al cui “interesse” fa esplicito riferimento l’art. 3 del regolamento CE 726/2004. In proposito nuova è la previsione che il consiglio di amministrazione dell’Agenzia sia composto, tra gli altri, da rappresentanti dell'organizzazione dei pazienti e degli operatori sanitari. Si tratta di un aspetto importante dal quale si desume che la nuova regolazione riconfigura il modello dell’integrazione decentrata identificando un disegno fondato su elementi in parte diversi da quelli propri del modello originario, che era inteso soprattutto come meccanismo di integrazione tra pubblici poteri, piuttosto che tra poteri pubblici e privati.
Appare opportuno sottolineare che l’informazione fornita ai pazienti e ai consumatori [11]deve essere comprensibile e obiettiva, soprattutto per i medicinali non soggetti all’obbligo di prescrizione. Giova ricordare la previsione (art. 59 comma 3 della direttiva 27) che il foglietto illustrativo rispecchia i risultati di consultazioni con gruppi mirati di pazienti affinché sia leggibile, chiaro e di facile impiego. La possibilità di disporre di informazioni di tal tipo è di fondamentale importanza in considerazione del fatto che nei singoli Stati membri i medicinali possono essere già ordinati via internet[12].
La partecipazione degli interessati all'azione di questa "rete" transnazionale di pubblici poteri è assicurata dalla circostanza che le informazioni sugli effetti collaterali negativi sono diffuse attraverso una base dati consultabile in modo permanente da tutti gli Stati membri; gli operatori sanitari, i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e il pubblico dispongono di appropriati livelli di accesso a tali banche dati, che assicurano comunque la protezione dei dati personali. Questa condivisione simultanea di informazioni attraverso una rete informatizzata determina un sempre maggiore coordinamento e armonizzazione tra i vari Stati.
Gli aspetti di maggiore novità afferiscono comunque al profilo procedurale dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci. Con il crescente impiego della procedura centralizzata si ottiene un’unica autorizzazione comunitaria, fondata su un’unica valutazione scientificamente accreditata e su comportamenti decisionali uniformi; essa si configura come una garanzia di sicurezza, efficacia e qualità del medicinale[13]. Poiché la Commissione non è in grado di effettuare valutazioni scientifiche sull’efficacia e/o sulla nocività di un medicinale, la consultazione obbligatoria del CPMP (Comitato per i medicinali ad uso umano) dell’EMEA mira a fornirle gli elementi indispensabili per adottare provvedimenti che garantiscano un elevato livello di tutela della salute.
La giurisprudenza della Corte si è spesso occupata del potere discrezionale di cui la Commissione dispone; ad esempio nel caso in cui essa valuti la necessità di un provvedimento di revoca di un’AIC, tali valutazioni sono oggetto di un sindacato giurisdizionale limitato, il quale implica che il giudice comunitario non sostituisce la sua valutazione degli elementi di fatto a quella della Commissione, limitandosi ad esaminare l’esattezza sostanziale dei fatti e le qualificazioni giuridiche che la suddetta autorità ne ha desunto, ed in particolare se il suo operato non sia inficiato da errore manifesto o sviamento di potere, o se essa non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale. La stessa Corte afferma che il giudice comunitario può essere chiamato ad esercitare il suo controllo, oltre che sull’esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale, anche sulla legittimità estrinseca del parere del CPMP, rispetto al quale il controllo giudiziario si esercita solo sulla regolarità dei lavori del Comitato, nonché sulla coerenza interna e sulla motivazione del parere.
Nella procedura centralizzata emergono due prospettive: quella tecnico-scientifica, propria dei comitati interni all’Agenzia e quella amministrativa degli altri centri di riferimento coinvolti portatori di determinati interessi: nazionale, sovranazionale e di coordinamento tra le due istanze, come nel caso dei comitati.
La procedura di mutuo riconoscimento è invece una procedura decentrata che non coinvolge necessariamente tutti i Paesi dell’UE ma si basa sul riconoscimento reciproco e si attua mediante la successiva estensione di un’autorizzazione nazionale dal primo Stato autorizzante (Stato membro di riferimento)[14] agli altri. Essa si compone di tre distinte fasi: l'autorizzazione nazionale regolata dalla normativa interna oltre che dalle direttive 65/65 e 75/319; il riconoscimento di questa autorizzazione da parte di altri Stati membri, regolato dalla direttiva 75/319[15]; il procedimento che si svolge di fronte alle autorità sovranazionali in mancanza di accordo tra gli Stati membri sulla domanda di riconoscimento di un'autorizzazione nazionale.
La procedura decentrata, pur mantenendo inalterato il potere decisionale dei singoli Stati, introduce il ruolo arbitrale dell'EMEA, le cui decisioni acquistano un valore vincolante per tutti gli Stati membri: infatti se essa riconosce come valida l'opposizione di uno Stato a un'autorizzazione decentrata concessa dal primo Stato autorizzante, l'autorizzazione stessa viene revocata nell'intera Comunità.
La scelta fra le due citate procedure non è rimessa alla libera determinazione delle imprese produttrici, vincolate alla ripartizione fissata dalla normativa europea sulla base delle caratteristiche del prodotto farmaceutico. Il Regolamento CE n.726/2004 che ha abrogato il regolamento 2309/93[16] conferma i principi generali precedentemente stabiliti per la procedura centralizzata (infatti è confermata l'obbligatorietà della suddetta procedura per i medicinali ad alta tecnologia), ma diversamente dalla normativa previgente, rende obbligatoria questa procedura, come si evince dall'allegato al Regolamento, per i medicinali orfani e per tutti i medicinali per uso umano contenenti una sostanza attiva interamente nuova (che non ha formato oggetto di autorizzazione nella Comunità alla data di entrata in vigore del regolamento), aventi come indicazione terapeutica il trattamento della sindrome da HIV, del cancro, di disordini neurodegenerativi o del diabete e, con effetto dal 20 maggio 2008, di malattie autoimmuni e virali.
Ciò si giustifica considerando che i costi di sviluppo di molecole fortemente innovative non permettono dal punto di vista economico e sociologico di limitare la loro commercializzazione ad alcuni mercati nazionali, giustificandone un approccio globale e comunitario[17].
Rispetto all’assetto precedente, dunque, non sembra mutare l’architettura procedurale complessiva, né il criterio di riparto tra le varie procedure che, pur sempre basato sulle caratteristiche del prodotto farmaceutico, subisce solo degli aggiustamenti ai fini di una migliore tutela della salute pubblica. Infatti l’obbligatorietà della procedura centralizzata nel caso di farmaci per la cura di malattie rare o di farmaci innovativi implica una maggiore attenzione alla tutela della salute ponendo in secondo piano gli interessi commerciali. Al contrario il mutuo riconoscimento riguarda prodotti che hanno un prevalente interesse commerciale e rappresenta la corsia preferenziale per raggiungere nuovi mercati quando un farmaco è già commerciabile all’interno di uno degli Stati dell’Unione: in sostanza l’azienda si fa forte della presenza in un Paese per ottenere l’autorizzazione negli altri.
Nel caso in cui un medicinale soggetto alla procedura di mutuo riconoscimento possa causare un rischio per la salute pubblica in quanto sorge una questione sulla qualità, sicurezza ed efficacia che coinvolge un interesse comunitario, è confermata la previsione di una procedura (art. 31 direttiva 2004/27/CE) che consente allo Stato, alla ditta e alla Commissione di chiedere il parere del CPMP; tale procedura si applica anche in caso di divergenza tra gli Stati e si conclude con una decisione finale vincolante[18].
La nozione di “interesse comunitario” che già giustificava il deferimento al CPMP (istituito proprio allo scopo di agevolare l’adozione di decisioni comuni da parte degli Stati membri riguardo alle AIC dei medicinali) ai sensi dell’art. 12 della direttiva 75/319 ancor prima che la direttiva 93/39 istituisse le procedure arbitrali comunitarie, non può comunque legittimare, ad avviso della giurisprudenza comunitaria, un trasferimento di competenza dagli Stati membri alla Commissione[19].
La finalità di un sempre maggiore coordinamento alla base della nuova normativa si evince proprio dalla previsione, ex art. 27 della citata direttiva, della necessità di modificare la procedura di mutuo riconoscimento allo scopo di migliorare la possibilità di cooperazione tra gli Stati membri attraverso l'istituzione di un gruppo di coordinamento preposto all'esame di tutte le questioni concernenti l'autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale in due o più Stati; esso si adopera al fine di regolare i casi di dissenso e di giungere ad un accordo sulle misure da adottare, mentre l'Agenzia svolge funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento. Nello stesso regolamento 726/2004 è stato inserito un nuovo art. 59 sulla risoluzione dei conflitti, assente nella disciplina previgente.
La formalizzazione del gruppo di coordinamento nella procedura di mutuo riconoscimento potrebbe risolvere uno dei maggiori problemi che si sono posti a seguito dell'esperienza maturata negli ultimi anni a livello nazionale. Infatti mancando procedure definite da norme si sviluppavano nella prassi varie forme di consultazione e collegamento volontarie, basate su contatti personali[20] e modificative del disegno legislativo[21]. Si deve in proposito sottolineare che in via informale era già stato introdotto un meccanismo di raccordo tra Stati attraverso l’istituzione del Gruppo di facilitazione del mutuo riconoscimento composto da rappresentati nazionali e funzionale allo scambio di opinioni e all’agevolazione dell’attuazione della procedura decentralizzata[22].

Conclusioni
Dall’analisi che precede si evince che l’obbligatorietà della procedura centralizzata in un numero maggiore di casi unitamente alle modifiche apportate alla procedura innanzi all’Agenzia in caso di disaccordo tra Stati nel mutuo riconoscimento, accentuano il coordinamento e la cooperazione tra istanze nazionali e comunitarie e quindi la possibilità di azioni comuni, ai fini di una più intensa armonizzazione delle autorizzazioni.
Ciò consente di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione e le conseguenti distorsioni alla concorrenza e agli scambi intracomunitari, determinando un ravvicinamento delle legislazioni nazionali e promuovendo un buon funzionamento del mercato interno.
Il discorso sulla tipologia procedurale si collega inscindibilmente a quello più generale dello snellimento del sistema in quanto la sottoposizione sempre più frequente di un medicinale ad un’unica procedura in tutti i Paesi, piuttosto che a tanti esami quanti sono gli Stati in cui si fa richiesta, risponde ad una esigenza di razionalizzazione e semplificazione.
Il ricorso ad un sistema composito e multilivello, articolato in più uffici sovranazionali e interni in un'ottica di integrazione e pluralizzazione, nonché alla figura dell'agenzia, non fa altro che accentuare le esigenze di cooperazione rafforzando l’integrazione tra Stati. Va però notato che il modello dell’“integrazione decentrata” viene riconfigurato assumendo connotazioni diverse rispetto al disegno originario in quanto si tratta di una integrazione tra poteri pubblici e privati che operano congiuntamente secondo un modello in cui la concorrenza risulta marginale e non sembra essere concepita quale meccanismo ottimale di funzionamento dell'amministrazione europea, ma soprattutto secondo un modello caratterizzato da un contemperamento ed integrazione di interessi che non sono più soltanto quelli delle istituzioni (comunitarie, nazionali, miste), bensì quelli delle parti direttamente coinvolte (pazienti, medici, ecc.), come è emerso dalla presente analisi.
Tale sistema si basa certamente sul presupposto che l’interesse alla salute pubblica possa essere curato solo attraverso la combinazione di più punti di vista complementari. Se questo modello consente di ottenere una maggiore uniformità di decisioni nei vari Paesi, la conseguente limitazione alla libertà delle aziende farmaceutiche di scegliere lo Stato in cui avviare la procedura decentrata va senz'altro giustificata nell'ottica di evitare che tale scelta possa essere dettata esclusivamente dalla normativa più favorevole e meno restrittiva[23]. La correlativa limitazione per gli organismi nazionali all’utilizzo di proprie procedure e propri istituti trova il suo fondamento nella necessaria limitazione di sovranità che è alla base del più ampio processo di integrazione europea.

 

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[1] Basata sul regolamento 2309/93 che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’agenzia europea di valutazione dei medicinali nonchè sulle direttive 2001/83/CE recante un codice comunitario per i medicinali per uso umano e 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
[2] Pur con tutte le difficoltà di definire integrazione quella amministrativa, come affermato da S. Cassese, Diritto amministrativo europeo e diritto amministrativo nazionale: signoria o integrazione? Relazione alla Giornata di Studi su "Diritto amministrativo e integrazione europea" organizzata dall'Università degli Studi di Firenze - Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo - Commissione Europea - Azione Jean Monnet, Firenze, 5 dicembre 2003.
[3] E. Chiti, Le Agenzie europee. Unità e decentramento nelle amministrazioni comunitarie, Cedam, 2002. Si tratta di un modello di esercizio congiunto di funzioni comunitarie comportante la distribuzione delle attribuzioni relative ad una determinata funzione tra più uffici nazionali, sovranazionali e misti, accompagnata dalla istituzione, nel settore interessato, di una “agenzia europea” che solitamente non svolge direttamente l’attività ma presuppone l’azione coordinata di diverse autorità competenti. Ciò in relazione ai caratteri dell’ordinamento comunitario in cui è prevalso il modello dell’integrazione tra le diverse amministrazioni, a scapito di quello della ripartizione delle competenze. Alla specifica materia viene pertanto conferito un ordinamento decentrato attraverso l’istituzione di un ente sopranazionale, l’agenzia, e al contempo integrato attraverso la previsione di strumenti di collaborazione che coinvolgono amministrazioni comunitarie, nazionali, ma anche esperti scientifici. All’idea di una organizzazione espressione del monismo statale si sostituisce dunque quella di un’organizzazione fondata su un insieme di soggetti operanti in un’ottica di integrazione di ordinamenti e di diritti: l'azione dei pubblici poteri comunitari si sovrappone a quelli nazionali ispirandosi non alla gerarchia ma alla interdipendenza funzionale e strutturale (E. Chiti, C. Franchini, L'integrazione amministrativa europea, Il Mulino,Bologna, 2003, 100 ss.).
[4]Infatti nel caso dell’amministrazione dei prodotti farmaceutici la normazione è comunitaria ma all’esecuzione concorrono amministrazioni comunitarie e nazionali. Tale interazione tra i due livelli determina una convergenza di diversi diritti e offre ai privati la possibilità di sfruttare le differenze nazionali di regolazione: la Commissione europea da un lato è posta in una posizione di supremazia, dall’altra deve riconoscere pari dignità agli Stati e consentire loro di sfruttare le diverse possibilità di scelta offerte, in un complicato equilibrio di gerarchia ed equiordinazione che ha fatto parlare di un modello di “arena pubblica”, espressione che si riferisce alla formazione di relazioni tripolari privati-amministrazioni nazionali- Commissione, nonché alla produzione di dislivelli di regolazione e all’apertura della Commissione, che non è più l’organismo di governo orizzontale e centralizzato del disegno originario, alla partecipazione degli interessati (S. Cassese, L'arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 2001, 601 ss.).
[5] In tal senso dispone la proposta, presentata dalla Commissione, di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali ad uso umano e veterinario, e l’agenzia europea di valutazione dei medicinali, in GU C 75 E del 26/3/2002.
[6] Quest’ultima procedura, applicabile come quella centralizzata dal 1° gennaio 1995, è stata prevista, al capitolo III della direttiva 75/319, in forma di una procedura di mutuo riconoscimento dell’AIC nazionale iniziale del medicinale-rilasciata dallo Stato membro di riferimento in base ai criteri comuni di qualità, sicurezza ed efficacia di cui alla direttiva 65/65-accompagnata dalle procedure arbitrali comunitarie (art. 15 bis della direttiva 75/316), applicabili in caso di insuccesso della procedura di mutuo riconoscimento in ordine alla gestione delle autorizzazioni all’immissione in commercio (AIC) e caratterizzate dal deferimento al CPMP (Comitato per i medicinali ad uso umano) dell’intera questione, proseguendo quindi la procedura come centralizzata.
[7]Ad esempio secondo la direttiva 65/65/CEE, nel caso in cui uno Stato viene a conoscenza che una domanda di autorizzazione ha già formato oggetto di esame in un altro Stato, attende la relazione di valutazione per poi decidere se riconoscere la decisione dell’altro Stato o procedere ai sensi degli artt. 10-14 della direttiva 75/319 CEE richiedendo il parere del CPMP; allo stesso modo si procede nel caso in cui non si riconosce l’autorizzazione già intervenuta nell’altro Stato oppure si ritiene che quell’autorizzazione rappresenti un rischio per la salute pubblica.
[8] Si tratta di quei medicinali che l’industria farmaceutica non sarebbe disposta a sviluppare alle normali condizioni di mercato in quanto destinati alla diagnosi, profilassi e terapia di affezioni che si manifestano con tale rarità da non consentire che i costi di sviluppo e commercializzazione siano recuperati con le vendite.
[9]Già la direttiva 87/22 aveva instaurato un meccanismo comunitario di concertazione, precedente a qualsiasi decisione nazionale, al fine di stabilire decisioni uniformi nell’intera comunità. Infatti le procedure di coordinamento delle decisioni nazionali previste dalla direttiva 75/319 non erano state ritenute sufficienti per assicurare ai medicinali di alta tecnologia quel vasto mercato comunitario loro necessario. Le autorizzazioni rilasciate nell’ambito della direttiva 87/22 sono state sottoposte in via transitoria al sistema instaurato dagli artt. 15 e 15 bis della direttiva 75/319 proprio per assicurare l’adozione di decisioni uniformi necessarie allo sviluppo dei medicinali di alta tecnologia successivamente all’entrata in vigore della procedura comunitaria centralizzata in tale settore.
[10] Tale regolamento è stato aggiornato soprattutto alla luce dell’esperienza acquisita tra il 1995 e il 2000 e dei commenti delle varie parti interessate (autorità degli Stati membri, imprese farmaceutiche, associazioni di medici e farmacisti, associazioni di pazienti e consumatori).
[11] Titolo VIII bis della direttiva 27: informazione e pubblicità.
[12] Si dovrebbe operare una distinzione giuridica tra le informazioni sui medicinali approvate dall’autorità competente e le dichiarazioni pubblicitarie a scopo commerciale. In proposito la Corte nella sentenza 11 dicembre 2003 (Apothekerverband eV e 0800 Doc Morris NV e Jacques Waterval) ha dovuto valutare la compatibilità con il principio della libera circolazione delle merci ex art. 28 e ss. CE del divieto di importare e di vendere al dettaglio medicinali acquistati per corrispondenza o via Internet presso farmacie di altri Stati membri. Essa ha ritenuto che l’art. 30 CE non può essere invocato per giustificare un divieto assoluto di vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica nello Stato membro interessato in quanto la farmacia “virtuale” garantisce un livello identico o superiore di servizi ai clienti rispetto alla farmacie tradizionali. Al contrario nei medicinali soggetti a prescrizione un simile controllo potrebbe essere giustificato in considerazione dei rischi che tali medicinali possono presentare e che giustificano la necessità di fornire una consulenza personalizzata al cliente e di assicurare la sua tutela al momento della consegna dei medicinali, oltre alla necessità di controllare l’autenticità delle ricette mediche.Sempre in tema di libera circolazione nella causa Ferring (sentenza 10 settembre 2002, causa C-172/00) la Corte ha stabilito che l’art. 28 CE “si oppone ad una normativa nazionale secondo cui la revoca dell’AIC di un medicinale su istanza del suo titolare implica che l’autorizzazione all’importazione parallela cessi automaticamente di essere valida”. Infatti la cessazione della sua validità costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci, a meno che non sia giustificata da ragioni riguardanti la tutela della sanità pubblica. Nel caso di specie tali ragioni non rilevavano in quanto il titolare aveva sostituito la vecchia versione del medicinale con una nuova per la quale aveva ottenuto una nuova AIC.
[13] Essa si avvia con la presentazione della domande di autorizzazione direttamente all’EMEA che provvede affinché il parere del CPMP sia emanato nei 210 giorni successivi alla ricezione della domanda, parere che viene inviato agli Stati membri, alla Commissione e al richiedente. La procedura prosegue poi davanti alla Commissione che elabora, nei trenta giorni successivi alla ricezione del parere, un progetto di decisione trasmesso agli Stati e al richiedente. Se il progetto si discosta dal parere dell’EMEA la Commissione è tenuta a motivarlo.
[14] Nel caso della procedura centralizzata invece la autorità sanitarie dei singoli Stati membri sono coordinate dal Rapporteaur che ha anche il compito di produrre l’Assesment Report in materia di farmacovigilanza.
[15] In particolare il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio che intende presentare domanda di riconoscimento anche in altri Stati membri chiede preliminarmente allo Stato membro di riferimento di redigere una relazione di valutazione che viene inviata a tutti gli stati interessati. Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda gli stati membri coinvolti decidono sul riconoscimento dell’autorizzazione rilasciata dal primo Stato.
[16] Esso stabiliva che la procedura centralizzata fosse obbligatoria per i medicinali derivati da procedimenti biotecnologici e facoltativa per i farmaci particolarmente innovativi, per i medicinali derivati da sangue umano e per quelli contenenti una nuova sostanza attiva la cui utilizzazione non era autorizzata da nessuno Stato al 1° gennaio 1995; per la maggioranza dei prodotti farmaceutici, invece, la ditta era obbligata a richiedere l'autorizzazione seguendo la procedura nazionale sulla cui base poteva però iniziare il procedimento per mutuo riconoscimento.
[17] Si è poi ritenuto opportuno consentire l'accesso facoltativo alla procedura centralizzata per qualsiasi medicinale non contemplato nell'allegato quando rappresenti un'innovazione significativa sul piano terapeutico, scientifico e tecnico o, benché non innovativo, il rilascio sin dall'inizio di una autorizzazione centralizzata comporti una netta utilità per la società e i pazienti, ovvero per i medicinali contenenti una nuova sostanza attiva che alla data di entrata in vigore del regolamento non era autorizzata dalla comunità.
[18] Essa sembra rispecchiare la vecchia procedura arbitrale comunitaria che si applicava unicamente per le autorizzazioni rilasciate secondo la procedura di mutuo riconoscimento; infatti le AIC non oggetto di mutuo riconoscimento sarebbero puramente nazionali e non potrebbero in nessun caso essere sottoposte ad una procedura arbitrale. La direttiva 93/39 aveva già ampliato il novero dei legittimati al deferimento al CPMP estendendo alla Commissione e ai titolari di AIC l’iniziativa del deferimento prima limitata agli Stati membri.
[19] Nella sentenza del Tribunale del 26 novembre 2002 si afferma infatti che il principio sancito dall’art. 5, primo comma, CE, in forza del quale la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite, osta all’interpretazione dell’art. 15 bis, n. 1 della direttiva 75/319 nel senso che l’armonizzazione di AIC conformemente ad un parere non vincolante del CPMP può avere l’effetto di privare gli Stati membri della loro competenza, comportando l’applicazione della procedura arbitrale ex art. 15 bis citato, ai fini dell’adozione di qualunque decisione sulla sospensione o sulla revoca delle autorizzazioni.
[20] La legge n.183/1987 attribuiva la funzione di coordinamento delle politiche comunitarie all'omonimo Dipartimento senza definire i poteri di scelta, di decisione e di controllo da riconoscere agli organi di coordinamento. Tale carenza legislativa determinava, nella pratica, una preventiva composizione di interessi assicurata dagli stessi soggetti interessati.
[21] Ciò anche in relazione alla circostanza che i sistemi gestiti dalle agenzie europee mentre sono pienamente codificati in alcune ipotesi (es. disciplina del marchio comunitario), risultano meno disciplinati in altre, come nel caso di procedimenti amministrativi riguardanti i prodotti farmaceutici.
[22] E. Chiti, Le Agenzie europee cit., pag. 237.
[23]In tal modo viene limitata la possibilità di scegliere lo Stato considerato più favorevole rispetto ai propri interessi. In proposito, S. Cassese, L'arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 2001, 637-641 in cui si afferma che in tal modo si esprime una sfiducia verso lo Stato di appartenenza e si stabilisce una sorta di “alleanza” tra il regolato e il regolatore per ottenere un comportamento conforme dello Stato di appartenenza.

 

(pubblicato il 21.10.2005)

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