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| n. 9-2005 - © copyright |
MARCO MORELLI
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| Quale competenza sui piani
di recupero?
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Indice: 1. I piani di recupero: inquadramento
dell’istituto. 2. Il procedimento di formazione
3. Un dubbio interpretativo. Approvazione dei piani
di recupero: competenza di giunta o di consiglio?
1. I PIANI DI RECUPERO: INQUADRAMENTO DELL’ISTITUTO
Tra gli strumenti attuativi della pianificazione
urbanistica del territorio un rilievo particolare
dal punto di vista giuridico e sociale, è rivestito
dai c.d. piani di recupero. La singolare rilevanza
giuridica, come cercheremo di dimostrare nel corso
del presente contributo, è costituita dalle diverse
problematiche applicative che derivano dalla operatività
di siffatti strumenti pianificatori, tra le quali
un certo peso deriva dalla individuazione dell’autorità
competente ad adottarli; il rilievo sociale, invece,
è logica conseguenza dell’uso che di essi si fa
e delle loro finalità, in quanto strumenti diretti
a ripristinare e garantire un decoro al territorio
comunale.
In generale a disciplinare le modalità di adozione,
approvazione, entrata in vigore ed applicazione
concreta dei piani di recupero è la L.5 Agosto 1978
n.457 recante “Norme per l’edilizia residenziale”;
altre indicazioni normative di rilievo si ricavano
dalla L.19 Novembre 1968 n.1187, dalla L.28 Febbraio
1985 n.47, nonché dalla L.17 Febbraio 1992 n.179.
In particolare la L.457/78 dedica l’intero Titolo
IV (artt.27-34) alle disposizioni generali per il
recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente costituendone la vera e propria cornice
normativa di riferimento.
La ratio dei piani di recupero è la conservazione
ed il miglioramento dell’esistente, in una logica
di rispetto delle prescrizioni dei piani regolatori
generali, dei piani territoriali di coordinamento
o dei programmi di fabbricazione. I piani di recupero
sono strumenti di pianificazione urbanistica dal
carattere esecutivo ai quali si riconnettono obblighi
di trasformazione edilizia ed urbanistica per i
proprietari e per il Comune, per cui non hanno natura
programmatica.(1) Conferma è data dalla circostanza
che essi, quanto ad effetti, costituiscono veri
e propri piani particolareggiati rispetto ai quali
si trovano in un rapporto di equiordinazione che
consente all’Ente interessato di poterli utilizzare
come strumenti del tutto alternativi.
2. IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
Gli artt.27 e 28 della L.457/78 delineano il modulo
procedimentale dell’intervento di recupero del patrimonio
edilizio ed urbanistico sulla base di una triplice
determinazione: individuazione delle zone da recuperare
nell’assetto generale del territorio, determinazione
nell’ambito di esse degli immobili rispetto ai quali
gli interventi debbono essere disciplinati da appositi
piani, adozione del piano di recupero. (2)
Fondamento logico e giuridico, nonché passaggio
preliminare e condicio sine qua non per la
elaborazione di un piano di recupero è la individuazione
o perimetrazione delle aree interessate, da attuare
con specifica deliberazione del consiglio comunale
o in sede di formazione dello strumento urbanistico
generale. In tal senso dispone l’art.27, comma 2,
L.457/78, confermando la necessità che vi sia la
piena ed assoluta convergenza con le previsioni
dello strumento urbanistico generale; ulteriore
conferma è data dal successivo comma 4, laddove
si prevede che per le aree o anche per i singoli
immobili non assoggettati a piani di recupero e,
comunque, non compresi in questi ultimi, si attuano
gli interventi edilizi che non siano in contrasto
con le previsioni degli strumenti urbanistici generali.
Del resto non poteva essere diversamente, essendo
in presenza di una pianificazione del territorio
dal carattere attuativo.
In attesa della formazione del piano di recupero
il legislatore, comunque, al fine di contemperare
le esigenze della macchina burocratica e di risanamento
del territorio, ha previsto la possibilità di realizzazione
degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia riguardanti singole unità immobiliari o
parti di esse, nonché, gli interventi di ristrutturazione
edilizia che riguardino globalmente uno o più edifici
anche se modifichino sino al 25 per cento delle
destinazioni preesistenti purchè il concessionario
si impegni, con atto trascritto a favore del Comune
e a cura e spese dell’interessato, a praticare limitatamente
alla percentuale mantenuta ad uso residenziale,
prezzi di vendita e canoni di locazione concordati
con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.
Interessati ai piani di recupero(3) sono singoli
immobili, complessi edilizi, isolati ed intere aree
per i quali possono essere attuati interventi di
manutenzione ordinaria (opere di riparazione, rinnovamento
o sostituzione delle finiture di edifici), di manutenzione
straordinaria (opere o modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti di edifici, nonché
per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari-tecnologici),
di restauro e risanamento conservativo (rivolti
a conservare l’organismo edilizio ed assicurarne
la funzionalità, quali consolidamento, rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, inserimento
degli elementi accessori e di impianti, eliminazione
elementi estranei all’organismo edilizio), di ristrutturazione
edilizia (trasformazione degli organismi edilizi,
sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio,
eliminazione, modifica ed inserimento di nuovi impianti),
e di ristrutturazione urbanistica (rivolti a sostituire
l’esistente tessuto urbanistico-edilizio).
Una volta effettuata la individuazione delle aree
da recuperare, ed opportunamente perimetrato il
relativo territorio, viene redatto il piano da professionisti
incaricati interni o esterni all’amministrazione
agente. Redatto il piano, gli uffici competenti
ne verificano la convergenza ed uniformità alle
previsioni dello strumento urbanistico generale
ed al regolamento edilizio, per poi sottoporlo all’esame
della commissione edilizia comunale ed urbanistica,
ed all’azienda sanitaria locale per i relativi pareri.
Acquisiti quest’ultimi, il piano di recupero è sottoposto
al consiglio comunale che decide sulla sua adozione
entro il termine di tre anni dalla perimetrazione
delle aree, pena la decadenza (art.28 comma 3 L.457/78);
il piano adottato, successivamente, viene pubblicato
all’albo pretorio comunale e depositato presso la
Segreteria Generale per giorni trenta consecutivi,
per consentire la necessaria partecipazione e conoscenza
di chiunque sia interessato e rispettare l’esigenza
di pubblicità-notizia. In tal senso, dell’avvenuto
deposito viene data comunicazione per mezzo di manifesti
e pubblicazione su quotidiani di diffusione locale,
di modo che sia consentito a qualsiasi interessato
di avanzare opposizioni o semplici osservazioni
di merito o di legittimità. Le osservazioni e le
eventuali opposizioni vanno esaminate dagli organi
tecnici competenti che provvederanno a redigere
le opportune controdeduzioni motivate da sottoporre
al consiglio comunale. Quest’ultimo, infatti, al
termine dell’iter di pubblicazione dell’adottato
piano e di partecipazione collaborativa o oppositiva
dei diretti interesatti dovrà pronunciarsi approvando
definitivamente il piano e facendo proprie le risultanze
istruttorie dei competenti uffici.
Una volta approvato, il piano di recupero, al pari
dei piani particolareggiati, ha validità temporale
limitata a dieci anni; se fosse necessario, però,
in sede di approvazione il Comune potrebbe fissare
espressamente, indicandone i limiti temporali di
avvio, termini inferiori per l’attuazione delle
sue previsioni e per le eventuali espropriazioni
da porre in essere sulla base della dichiarazione
di pubblica utilità discendente dai piani stessi.
Solitamente l’iniziativa per la realizzazione
di una pianificazione per il recupero di un territorio,
e la sua relativa predisposizione, è dei privati
(art.30 L.457/78) proprietari di immobili e di aree
comprese nelle zone di recupero, rappresentanti,
in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti
del valore degli immobili. Una volta approvato,
secondo l’ordinario iter suindicato, il piano
è vincolante nei confronti della generalità dei
cittadini, ancorché proprietari non aderenti all’iniziativa.
In alternativa all’iniziativa privata, il legislatore
prevede che possa essere direttamente il Comune
interessato ad avviare l’iter ed a sobbarcarsi
l’onere di formazione effettiva del piano.
Così come per l’avvio del procedimento e la fase
di iniziativa, anche per quanto concerne l’attuazione
dei suddetti piani l’intervento può essere pubblico
o privato (art.28, comma 5, lett.a)-b), L.457/78).
In particolare possono attivarsi sia i proprietari
singoli o riuniti in consorzio, cooperative edilizie,
condominii o loro consorzi, IACP o loro consorzi,
imprese di costruzione o loro associazioni temporanee
o consorzi o cooperative, sia i Comuni direttamente
ovvero mediante convenzioni con i privati legittimati.
Laddove si rendesse necessario i Comuni, previa
diffida ai proprietari, potrebbero provvedere all’esecuzione
delle opere previste dal piano, anche mediante occupazione
temporanea delle aree, con diritto di rivalsa delle
spese sostenute nei confronti dei proprietari (art.28,
comma 6, L.457/78).(4)
Terminato il procedimento di approvazione dal Comune,
si apre la fase che porta all’interessamento e coinvolgimento
della Regione; in tal senso è utile ricordare che
l’art.24, L.28 Febbraio 1985 n.47 recante “Norme
in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”,
espressamente prevede la trasmissione di copia
dei piani attuativi, quindi anche di quelli di recupero,
alla Regione entro sessanta giorni dalla loro approvazione,
in modo da consentire ai competenti organi regionali
di avere conoscenza degli strumenti di attuazione
delle norme programmatiche del territorio dei Comuni,
nonché di presentare eventuali osservazioni sulle
quali i Comuni stessi sono tenuti ad esprimersi
con motivazioni puntuali. Stante l’art.24 L.47/85
richiamato, c’è da osservare che, salvo per le aree
e gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni
come di interesse regionale in sede di piano territoriale
di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione,
la Regione non è chiamata ad approvare lo strumento
attuativo (ergo: anche i piani di recupero)
degli strumenti urbanistici generali, ma è ugualmente
legittimata ed avente titolo a conoscerlo e, se
del caso, a presentare osservazioni. L’eventuale
inosservanza della trasmissione del piano di recupero
alla Regione, comporta violazione di legge da parte
del Comune; così come l’eventuale legge regionale
che dovesse escludere siffatto obbligo di trasmissione
in capo ai Comuni, sarebbe per ciò solo da dichiarare
illegittima dal punto di vista costituzionale, come
accaduto per la Regione Marche, i cui artt.4 e 30
della L.R.5 Agosto 1992 n.34 (“Norme in materia
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”),
sono stati dichiarati illegittimi costituzionalmente
per avere escluso che copia di piani attuativi delle
prescrizioni dei piani regolatori generali dovessero
essere trasmessi alla Regione per la necessaria
conoscenza.(5) Essendo, infatti, in presenza di
materia di competenza concorrente Stato-Regioni,
la normativa regionale non può prevedere disposizioni
in contrasto con la legislazione statale, quale,
appunto, la L.47/85, per cui l’obbligo di trasmissione
per l’opportuna conoscenza dei piani di recupero
alle Regioni costituisce adempimento inderogabile,
necessariamente da rispettare da parte dei Comuni
agenti.
3. UN DUBBIO INTERPRETATIVO. APPROVAZIONE DEI PIANI
DI RECUPERO: COMPETENZA DI GIUNTA O DI CONSIGLIO?
Recenti interventi giurisprudenziali(5)
fanno sorgere il dubbio se la competenza per l’approvazione
dei piani di recupero sia del consiglio comunale,
così come espressamente statuito all’art.28, comma
2, della L.457/78, o se, considerando le generali
funzioni attribuite ai consigli ed alle giunte rispettivamente
dagli artt.42 e 48 del D.lgs.267/00, essa vada riconosciuta
direttamente alla giunta.
Il dubbio interpretativo sorge da due ordini di
considerazioni: in primo luogo dall’analisi dei
richiamati articoli del Testo Unico sugli Enti Locali
(D.lgs.267/00), in secondo luogo dalla comparazione
testuale tra la originaria formulazione dell’art.32
della L.142/90 e l’attuale art.42 D.lgs.267/00.
Andiamo per ordine. Tralasciando la circostanza
che nel vigente panorama legislativo l’attività
gestionale è affidata alla sfera burocratica ed
è finalizzata all’attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti dagli organi di governo, ai quali
ultimi è riservato il ruolo di indirizzo e controllo
politico-amministrativo, giova ricordare come l’art.42
del D.lgs.267/00 offra una elencazione tassativa
delle materie di attribuzione esclusiva del consiglio
comunale che, come tali, non possono essere deferite
ad altro organo. E’ altresì opportuno richiamare
anche l’art.48 del T.U.E.L., relativo alle competenze
della giunta, individuate con una formulazione dal
carattere residuale, che include tutte le funzioni
non riservate dalla legge al consiglio, al sindaco
o agli organi di decentramento. In tale quadro normativo
il ruolo del consiglio comunale va riferito alle
sole scelte che comportano rilievi politici ed amministrativi
di carattere generale e fondamentale per l’Ente,
laddove la giunta resta investita del compito di
attuare gli indirizzi formulati dall’organo elettivo,
eventualmente anche svolgendo attività, pur sempre
con finalità esecutive, ma che implichino una valutazione
di natura in qualche misura politico-amministrativa,
come tale non spettante alla competenza della dirigenza.(6)
Detto ciò, va evidenziato come nell’elencazione
tassativa delle competenze del consiglio, l’art.42,
comma 2, lett.b) T.U.E.L. includa espressamente
l’approvazione dei piani territoriali ed urbanistici.
E’ proprio quest’ultima locuzione ed il raffronto
con l’originaria formulazione dell’art.32 della
L.8 Giugno 1990 n.142 (diretto antecedente dell’attuale
art.42 del T.U.E.L.), a suscitare dubbi sulla possibile
inclusione dei piani di recupero tra gli atti di
competenza del consiglio comunale, nonostante la
chiara formulazione dell’art.28 della L.457/78.
A suffragare il dubbio interpretativo prospettato,
come detto, stanno recenti pronunciamenti della
giurisprudenza amministrativa(7) e la pressoché
costante interpretazione secondo cui i piani di
recupero sono attuativi ed esecutivi delle prescrizioni
dei piani regolatori generali e degli altri strumenti
di pianificazione urbanistica generale del territorio.
In tal senso appare decisivo il raffronto tra l’art.32
L.142/90 e l’attuale formulazione dell’art.42 D.lgs.267/00;
l’art.32, infatti, prevedeva espressamente tra gli
atti riservati alla competenza esclusiva del consiglio
comunale, oltre ai piani territoriali ed urbanistici
anche quelli particolareggiati e di recupero, fugando
ogni e qualsivoglia dubbio interpretativo. In realtà
l’inclusione espressa ed inequivoca dei piani di
recupero e di quelli particolareggiati nell’elencazione
dell’art.32 L.142/90 era stata per la prima volta
operata dall’art.15 della L.11 Febbraio 1994 n.109
(c.d. Legge Merloni), per poi venire soppressa dall’art.5-quater
del D.L.3 Aprile 1995 n.101 conv. in L.2 Giugno
1995 n.216 (c.d. Merloni-bis), ripristinata
dall’art.5, comma 1, L.15 Maggio 1997 n.127 (c.d.
Bassanini-bis), per poi essere nuovamente
e definitivamente eliminata dall’art.4, comma 2,
L.18 Novembre 1998 n.415 (c.d. Merloni-ter),
con la quale il legislatore era tornato alla originaria
formulazione normativa inserendo expressis verbis
tra le competenze del consiglio solo i piani territoriali
ed urbanistici. L’attuale art.42 T.U.E.L. ha recepito
integralmente quanto stabilito dalle ultime indicazioni
della L.415/98, non richiamando più espressamente
tra le competenze tassative del consiglio i piani
particolareggiati e di recupero, legittimando, di
fatto, i richiamati dubbi interpretativi.
Ciò detto, rifacendoci al noto brocardo secondo
il quale quod lex dixit voluti, quod non dixit
noluit, da un certo punto di vista sarebbe lecito
ritenere che l’attuale indicazione legislativa abbia
voluto escludere i piani di recupero e quelli particolareggiati
dalle attribuzioni proprie dell’organo consiliare;
in tal senso si giustificherebbe il perché dell’atteggiamento
ondivago del legislatore, il quale inizialmente
ha, in modo esplicito, richiamato la competenza
sui piani di recupero del consiglio comunale per
poi ometterne ogni riferimento testuale nella versione
attualmente vigente del T.U.E.L..
L’atteggiamento a dir poco altalenante del legislatore
unitamente alla vigente formulazione dell’art.42
D.lgs.267/00 ed ai più recenti interventi della
giurisprudenza amministrativa(8), però, rendono
doverosa una riflessione sulla competenza per i
piani di recupero.
A tal fine è opportuno partire dalla indiscussa
potestà dei consigli comunali sulla programmazione
e pianificazione generale del territorio; se si
considera, infatti, che l’adozione dei PRG e delle
loro varianti rientrano inequivocabilmente nelle
attribuzioni consiliari, e che i piani di recupero
non possono disporre diversamente da quanto previsto
negli strumenti urbanistici generali, si potrebbe
concludere che attribuire la competenza dell’adozione
ed approvazione dei piani attuativi in generale
e di quelli di recupero in particolare al massimo
organo politico dell’Ente, costituisca un inutile
doppione delle scelte dallo stesso già seguite in
sede di adozione delle pianificazioni generali.
In altri termini se è vero, come è vero, che i piani
di recupero attuano le indicazioni dei PRG, non
si vede perché essi debbano rientrare nella competenza
del consiglio e non in quella della giunta; del
resto sembra lecito immaginare che medesimi dubbi
siano sorti nel legislatore quando ha escluso i
piani particolareggiati e di recupero dalla elencazione
espressa ed esplicita delle funzioni attribuite
ai consigli comunali dapprima dall’art.32 L.142/90
(c.m. dall’art.4, comma 2, L.415/98) e poi dall’attuale
art.42 D.lgs.267/00.
Il dubbio interpretativo sulla competenza per i
piani di recupero è giustificato, dunque, dall’altalenante
atteggiamento del legislatore sul punto e dal possibile
contrasto tra l’interpretazione restrittiva dell’art.42
del T.U.E.L. e quanto sancito dagli artt.28 L.457/78
e 22 della L.30 Aprile 1999 n.136 (“Norme per
il sostegno ed il rilascio dell’edilizia residenziale
pubblica e per gli interventi in materia di opere
a carattere ambientale”) che riservano espressamente
alla competenza dei consigli comunali l’approvazione
di piani attuativi anche se conformi alle norme
ed agli strumenti urbanistici vigenti. Ora, restando
ancorati alle indicazioni del T.U.E.L. ed alle diverse
formulazioni offerte dal legislatore sul punto,
nonché considerando la tassativa elencazione dell’art.42
D.lgs.267/00 si potrebbe essere tentati, come fatto
da alcuna giurisprudenza,(9) di escludere dalle
funzioni consiliari l’approvazione dei piani di
recupero. Considerando, però, che l’art.48 dello
stesso T.U.E.L., riferendosi alle competenze della
giunta comunale, in via residuale prevede che essa
compia tutti gli atti che non siano riservati dalla
legge al consiglio, è altrettanto lecito ritenere
che, a meno che non si voglia interpretare la locuzione
“riservati dalla legge al consiglio“ alle
uniche previsioni dell’art.42 del D.lgs.267/00,
la competenza in ordine alla adozione di piani di
recupero, nonostante la presenza di pronunciamenti
giurisprudenziali di diverso avviso, sia da conservare
al consiglio comunale.
Per poter ritenere il contrario, ossia la competenza
di giunta, si dovrebbe riconoscere che l’art.42
D.lgs.267/00 abbia implicitamente abrogato gli artt.28
della L.457/78 e 22 della L.136/99; siffatta portata
abrogativa però, anche se sostenibile e, di fatto,
sostenuta dalla richiamata giurisprudenza amministrativa,
francamente legittima e rende più che leciti i prospettati
dubbi interpretativi. (10) Tale lettura porterebbe
a ritenere che il consiglio comunale abbia potestà
deliberativa esclusivamente e limitatamente agli
atti elencati dall’art.42 T.U.E.L. con eliminazione
di ogni diversa competenza derivata da altre disposizioni
legislative.
Conclusivamente, laddove non si volesse riconoscere
la piena operatività delle disposizioni degli artt.28
della L.457/78 e 22 della L.136/99, perché ritenute
implicitamente abrogate dall’art.42 D.lgs.267/00,
una interpretazione guidata dal buon senso porterebbe
a ritenere che laddove i piani di recupero attuino
sic et simpliciter le indicazioni dei PRG,
vadano attribuiti alla competenza della giunta comunale.
Laddove si verifichino modifiche non marginali delle
previsioni dei piani urbanistici generali, invece,
si dovrebbe ribadire la necessità ed ineludibilità
di un ritorno in consiglio comunale per l’adozione
e la successiva approvazione dei piani di recupero,
seguendo l’ordinario iter tracciato dalla
normativa speciale.
Solo operando siffatto contemperamento delle diverse
esigenze da ultimo prospettate, si riuscirebbe a
giustificare la presa di posizione della richiamata
giurisprudenza amministrativa sulla piena potestà
di giunta per i piani attuativi.
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(1) Tra le altre: Cons.Stato, Sez.V,
n.1458 del 30 Novembre 1996. Cons.Stato, Sez.IV,
n.181 del 27 Febbraio 1996.
(2) Cons.Stato, Sez.IV, n.789 del 25 Settembre 1992
(3) Cons.Stato, n.96 del 3 Febbraio 1996, dispone
che i piani di recupero possono avere ad oggetto
non solo un semplice recupero edilizio, ma anche
un recupero urbanistico vero e proprio che può essere
attuato anche mediante la demolizione di edifici
preesistenti.
(4) Cons.Stato, Sez.IV, n.789 del 25 Settembre 1992.
Cons.Stato, Sez. IV, n.210 del 26 Marzo 1991
(5) Corte Cost., 29 Luglio 2005 n.343, secondo cui,
poiché la materia edilizia, a seguito della riforma
del Titolo V della Cost., rientra nella più ampia
materia del governo del territorio, come tale oggetto
di legislazione concorrente, le Regioni a statuto
ordinario debbono osservare i principi fondamentali
ricavabili dalla legislazione statale.
(5) TAR Toscana, Sez.III, n.2540 del 30 Giugno 2003.
TAR Campania, Sez.IV, n. 3725 del 24 Giugno 2002.
(6) Così Cons.Stato, Sez.V, 9 Dicembre 2002 n.6764.
(7) TAR Catanzaro, 9 Novembre 1999, n.1332. TAR
Campania, Sez.IV, 24 Giugno 2002 n.3725, secondo
cui l’approvazione dei piani di recupero e di riqualificazione
del centro di un Comune rientra nella competenza
della Giunta, non essendo riconducibile ad alcuna
delle categorie fondamentali che l’art.32 L.8 Giugno
1990 n.142 riserva all’organo consiliare.
(8) Si veda anche: TAR Toscana, Sez.III, 30 Giugno
2003 n.2540 che traccia, in ossequio al principio
tempus regit actum la diversa competenza
tra giunta e consiglio comunale per l’approvazione
dei piani di recupero a seconda che la situazione
storica si riferisca al momento di vigenza dell’art.4
della L.415/98 o meno.
(9) Principalmente TAR Campania, Sez.IV, 24 Giugno
2002 n.3725 e TAR Catanzaro, 9 Novembre 1999 n.1332.
(10) Nel senso della competenza del consiglio: TAR
Brescia, 31 Agosto 1999 n. 764, di un certo rilievo
nella parte in cui dispone che : “Del resto,
nessuna norma ha mai espressamente attribuito alla
giunta la competenza sui piani di recupero, o comunque
di livello subordinato al P.R.G., ne esistono alcune
(e sulla cui abrogazione implicita, in quanto anteriori
alla più volte citata L.n.142/90 ci sarebbe da discutere)
che esplicitamente la attribuiscono al consiglio.
Segnatamente si tratta degli artt.28, secondo comma,
e 30, secondo comma, della già menzionata legge
n.457 del 1978……”
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