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| n. 9-2005 - © copyright |
MARCO MARTINELLI
(Junior associate dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo &
Partners e dottorando di ricerca in diritto amministrativo
nell’Università Roma Tre)
FILIPPO PACCIANI
(Senior associate dello studio legale Gianni,
Origoni, Grippo & Partners)
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| Gestione calore e teleriscaldamento:
tra servizio pubblico, appalto pubblico e libera attività
economica*.
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sommario: 1. Introduzione.
- 2. La gestione calore: da servizio pubblico a
contratto di appalto pubblico misto. - 3. Il teleriscaldamento:
servizio pubblico o libera attività economica? -
4. Segue: il teleriscaldamento come libera attività
economica. - 5. Conclusioni.
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1. Introduzione
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Per ‘gestione calore’ si intende
un’attività complessa che va dall’approvvigionamento
di combustibile alla manutenzione delle centrali
termiche. Di norma comprende: la fornitura del combustibile
necessario ad alimentare gli impianti termici; la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi;
l’assunzione, da parte del fornitore, delle responsabilità
connesse alle funzioni di Responsabile degli impianti
(c.d. “terzo responsabile”), ai sensi del D.P.R.
n. 412/1993 e ss.mm. (“Regolamento per la progettazione
e l’esercizio degli impianti termici”); il miglioramento
del processo di trasformazione ed utilizzo dell’energia
(in conformità agli obblighi di gestione ottimale
degli impianti previsti dalla normativa testé citata);
la gestione degli impianti, il loro monitoraggio
a distanza e l’ottimizzazione del loro rendimento.
Il ‘teleriscaldamento’, invece, è una tecnologia
per la produzione del calore necessario al riscaldamento
degli edifici, basata sulla trasformazione in energia
termica di una diversa fonte di energia (ad esempio,
il gas metano oppure il vapore in eccesso prodotto
nel raffreddamento di una centrale elettrica). La
caratteristica di questo sistema - che sostituisce
i tradizionali impianti calore dei singoli edifici
- risiede nel fatto che la fornitura del riscaldamento
a più edifici (utenti) avviene a distanza, attraverso
tubazioni che convogliano l’energia termica (acqua
calda o vapore) generata in una o più centrali principali
fino alle sottostazioni di scambio presso gli stabili
serviti dalla rete, dove il fluido o il gas surriscaldato
dal fornitore viene ceduto agli utenti (in kwh termici)[1].
In breve, mentre la ‘gestione calore’ è il complesso
delle attività di gestione degli impianti termici,
comprensivo di tutte le prestazioni afferenti il
servizio calore (il c.d. facility management),
il ‘teleriscaldamento’ è un sistema di somministrazione
a distanza del calore prodotto direttamente dal
fornitore.
Il presente articolo si propone di svolgere alcune
considerazioni sulla natura giuridica, sotto il
profilo giuspubblicistico, delle descritte attività,
alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali
e dottrinali.
Come vedremo, il servizio di ‘gestione calore’ erogato
a favore di edifici pubblici (è in questa specifica
ipotesi che qui viene considerato) involge il tema
della distinzione tra servizio pubblico e contratto
di appalto pubblico. Il ‘teleriscaldamento’, invece,
pone un problema di demarcazione tra attività riconducibili
al novero dei servizi pubblici e attività in regime
di libera concorrenza. In entrambe le fattispecie,
dunque, occorre chiedersi anzitutto se le attività
in questione siano riconducibili alla nozione di
servizio pubblico (locale), ma l’alternativa, nelle
due ipotesi, è diversa: la ‘gestione calore’, infatti,
si concretizza in un’attività svolta direttamente
a favore dell’ente pubblico interessato ad acquisirla,
e ciò chiama in causa la vexata quaestio della
distinzione tra servizi pubblici ed appalti; il
‘teleriscaldamento’, invece, implica un’attività
che si indirizza ad una pluralità indifferenziata
di utenti (utente, si badi, può anche essere l’amministrazione),
il che induce piuttosto a domandarsi se il soggetto
che assume l’iniziativa non sia libero di farlo
al di fuori dell’investitura pubblicistica che tipicamente
connota l’affidamento di un servizio pubblico, cioè
senza un titolo di legittimazione conferitogli dall’ente
esponenziale della comunità di riferimento.
Come è noto, la legge non fornisce una definizione
generale di servizio pubblico[2]. Il tema ha affaticato
a lungo dottrina e giurisprudenza[3], e non è questa
la sede per ripercorrerne compiutamente il tortuoso
cammino[4]. Certo è che, a dispetto della elaborazione
quasi secolare e della pluralità di disposizioni
settoriali intervenute, una nozione univoca di servizio
pubblico manca ancora. Incrociando i risultati dell’analisi
condotta sulle due fattispecie in esame, si può
tuttavia cercare di far emergere i contorni di quella
che appare come la più recente e accreditata configurazione
del concetto o almeno cogliere le linee di tendenza
dell’evoluzione in atto.
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2. La gestione calore: da servizio
pubblico a contratto di appalto pubblico misto
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La ‘gestione calore’, come si è detto,
è un’attività complessa di gestione di impianti
termici. Qui interessa nel caso in cui si tratti
di impianti siti in edifici di proprietà pubblica
o adibiti ad uso pubblico (scuole, palestre, teatri,
musei, sale polivalenti, uffici giudiziari ed altri).
La problematica della ‘gestione calore’ è strettamente
connessa al discrimen fra prestazioni che
vanno appaltate e prestazioni che possono essere
gestite attraverso i moduli che caratterizzano l’affidamento
dei servizi pubblici. Distinzione chiara a livello
teorico, ma nella pratica talvolta foriera di dubbi.
In sintesi, l’affidamento in appalto presuppone
l’erogazione da parte di un soggetto di determinate
prestazioni a favore dell’amministrazione, in base
ad un rapporto giuridico bilaterale; la figura del
servizio pubblico comporta, invece, la fornitura
da parte dell’amministrazione (direttamente o, più
spesso, per il tramite di un soggetto privato che
si sostituisce all’amministrazione sulla base di
un atto specifico di affidamento) di attività destinate
a soddisfare i bisogni “sociali” di una platea indifferenziata
di utenti. Di regola, nell’ambito del servizio pubblico
il costo delle prestazioni erogate dall’amministrazione
(o dal gestore) grava sugli utenti, che ne sono
i fruitori; mentre nell’appalto spetta all’amministrazione
l’onere di compensare l’attività dell’appaltatore.
La giurisprudenza in tema di ‘gestione calore’ è
nata dalla prassi di alcuni enti pubblici locali
di qualificare la ‘gestione calore’ come servizio
pubblico locale e, su tale presupposto, di affidarne
lo svolgimento a soggetti ad essi collegati - di
solito, aziende speciali e/o società controllate
-, in applicazione dei moduli di gestione diretta
contemplati dalla normativa in materiali servizi
pubblico locali[5].
Il thema decidendum al vaglio dei giudici
risiedeva qui nella valutazione della legittimità
dell’atto di affidamento “diretto”, cioè senza il
previo svolgimento di una procedura di gara; il
che richiedeva che fosse preliminarmente identificata
la natura giuridica dell’attività in questione:
contratto di appalto o servizio pubblico locale?
Da questa opzione discende, infatti, il regime applicabile
all’affidamento delle prestazioni a terzi.
In breve, a differenza della normativa sui servizi
pubblici locali, che prevede anche moduli di gestione
diretta, la normativa comunitaria e quella interna
di recepimento in tema di appalti pubblici[6] impone
agli enti aggiudicatori, salvo casi tassativi e
di stretta interpretazione[7], di individuare il
proprio contraente all’esito di un confronto competitivo
ad evidenza pubblica.
Come si è anticipato, dopo alcune oscillazioni iniziali,
la giurisprudenza si è risolta nel senso di qualificare
la ‘gestione calore’ come un contratto di appalto
misto.
Vale la pena ripercorrere le tappe dell’excursus
che ha portato a questo esito.
Nel 1995, il Tar Emilia Romagna, Parma[8], concludeva
per la non configurabilità della ‘gestione calore’
come servizio pubblico locale, sull’assunto della
mancanza di un’offerta indifferenziata rivolta al
pubblico. Tesi che è stata condivisa da un indirizzo
della giurisprudenza di primo grado [9].
Su posizioni opposte, inizialmente, il Consiglio
di Stato che, nell’annullare la succitata sentenza
del Tar Parma, ha abbracciato una nozione di servizio
pubblico molto ampia, tale da ricomprendere anche
la ‘gestione calore’, a dispetto del fatto che,
a rigore, quest’ultima si sostanzia in un’attività
resa a favore dell’amministrazione stessa, piuttosto
che della collettività di riferimento[10]: “allorché
è reso per gli edifici scolastici, i musei, gli
uffici giudiziari, gli impianti sportivi ed altri,
in funzione servente al soddisfacimento di altri
fini pubblici inerenti allo sviluppo e alla promozione
sociale della comunità, [la ‘gestione calore’]
è servizio pubblico. Anche in questo caso, infatti,
non verrebbe meno la sua caratteristica di “offerta
indifferenziata al pubblico” alla quale si riferisce
il T.A.R., in quanto, seppure in via indiretta e
per il tramite del Comune, il servizio è pur sempre
reso “indistintamente al pubblico”[11]. Così
qualificato, il Consiglio di Stato ha di conseguenza
riconosciuto legittimo l’affidamento dell’attività
di ‘gestione calore’ a favore di un consorzio partecipato
dall’amministrazione affidante, senza la previa
indizione di procedure selettive.
L’orientamento del Consiglio di Stato, confermato
da decisioni successive[12], non ha mancato di suscitare
voci critiche in dottrina[13].
La riconduzione dell’attività di ‘gestione calore’
nell’area del servizio pubblico solo perché connessa
ad immobili strumentali allo svolgimento di servizi
pubblici è sembrata, infatti, un escamotage
a disposizione dei pubblici poteri per eludere l’obbligo
della gara imposto dalla disciplina comunitaria
e nazionale in tema di appalti pubblici. L’obiezione
mossa a tale ricostruzione può sintetizzarsi nella
considerazione che, in tal modo, alla nozione di
servizio pubblico sarebbe stato possibile ascrivere
anche tutte le attività meramente strumentali alla
gestione del servizio pubblico, vale a dire quelle
che si collocano “a monte” di tale servizio, e che
in sé - al contrario - si sostanziano nella semplice
erogazione di prestazioni contrattuali a favore
dell’amministrazione[14].
L’insoddisfazione per una simile ipertrofia della
nozione di servizio pubblico ha, dunque, condotto
il Consiglio di Stato ad un revirement.
Con decisione del 10 marzo 2003, n. 1289[15], il
supremo collegio amministrativo ha ritenuto che
la ‘gestione calore’ non costituisca un servizio
pubblico locale, bensì un appalto di natura mista.
Nel pervenire a tale conclusione, il Consiglio di
Stato mette l’accento sull’aspetto che ritiene decisivo:
la direzione, ovvero il tipo di fruitore, cui è
rivolta l’attività (c.d. criterio del destinatario).
E’ in questa prospettiva che i giudici di Palazzo
Spada sostengono che la ‘gestione calore’ non possa
essere qualificata come “servizio pubblico”, concretizzandosi
nell’erogazione di una prestazione non “del” Comune,
ma “al” Comune[16].
Ciò posto, la stessa decisione chiarisce inoltre
che “la gestione del ‘servizio calore’ … non
possa annoverarsi nella nozione richiamata dalla
menzionata norma di "pubblico servizio", non solo
per le rilevate modalità (pura attività economica,
erogazione non "del” Comune ma "al” Comune, rilevanza
della manutenzione, ecc.), ma soprattutto perché
mancano quelle connotazioni "sociali” che giustificano
l’eccezionale previsione. In altri termini la possibilità,
derogatoria, prevista dall’ordinamento di poter
prescindere dal rispetto delle regole generali sul
previo esperimento di idonee procedure selettive
– stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria
–, deve trovare la sua giustificazione non in una
vuota rilevanza pubblicistica basata sulla semplice
riconducibilità del servizio ad un ente pubblico,
ma su una sua (soggettiva ed) oggettiva qualificazione
che deve garantire (anche alla prestazione economica)
una realizzazione di prevalenti fini sociali e di
promovimento dello sviluppo economico e civile delle
relative comunità, realizzazione che certo non può
essere riferita ad una mera prestazione economica
svolta a favore di un Comune”.
Esclusa, così, la riconducibilità della ‘gestione
calore’ alla nozione di servizio pubblico locale,
il Consiglio di Stato ne ha ritenuto necessario
l’affidamento mediante la previa indizione di una
procedura concorsuale, ai sensi della normativa
in tema di appalti pubblici.
La decisione richiamata è stata poi confermata dallo
stesso Consiglio di Stato[17], nonché dai giudici
di primo grado[18].
Allo stato dell’elaborazione giurisprudenziale e
dottrinale, può dunque ritenersi che la ‘gestione
calore’ costituisca un appalto di natura mista (servizi/fornitura/lavori)
che l’amministrazione deve affidare a terzi in conformità
alla vigente normativa in tema di appalti pubblici[19].
Ciò, per due concorrenti ordini di ragioni.
Da un lato, in aderenza al criterio del destinatario[20],
la ‘gestione calore’ si sostanzia in un’attività
che produce i suoi effetti solo a favore dell’amministrazione
intesa non come ente esponenziale della comunità
ma come ente apparato, cioè come struttura organizzativa
destinataria di una prestazione economica, al pari
di un qualsivoglia soggetto privato. Manca qui la
provenienza del servizio dall’amministrazione ed
il suo rivolgersi alla collettività di riferimento,
in nome della ‘doverosità’[21] che tipicamente colora
il servizio ‘pubblico’.
Per altro verso, la gestione calore si palesa come
attività puramente economica, piuttosto che di produzione
di beni o servizi intesi a realizzare fini sociali
e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali, secondo la definizione di cui all’art.
112 del TUEL.
Il tema della funzionalizzazione a fini sociali,
in cui si è oggi propensi ad individuare l’ubi
consistam del sevizio pubblico, porta al
secondo oggetto di indagine.
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3. Il teleriscaldamento: servizio
pubblico o libera attività economica?
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Il teleriscaldamento, come si è anticipato,
è una tecnica di produzione a distanza di calore,
che viene distribuito alle utenze (edifici) tramite
una rete di tubazioni in cui fluisce l’acqua calda.
Si tratta di un’attività di fornitura diretta di
calore (il prodotto ceduto sul mercato) che richiede
una centrale di generazione e la costruzione di
un’infrastruttura (c.d. rete di distribuzione del
calore da teleriscaldamento)[22].
Il calore generato con il sistema di ‘teleriscaldamento’,
per sua natura, può essere potenzialmente somministrato
a favore di una platea indifferenziata di utenti;
ed in quanto volta a soddisfare un bisogno collettivo
(il riscaldamento), l’attività in questione deve
considerarsi oggettivamente di interesse generale.
Mentre, dunque, la prospettiva dell’analisi condotta
sulla ‘gestione calore’ - dove le prestazioni s’indirizzano
direttamente e specificamente all’amministrazione
- ha portato a metterne a fuoco la vera natura di
appalto, qui il piano di indagine conduce piuttosto
a valutare se un’attività che sembra avere la connotazione
di un servizio pubblico rappresenti invece l’estrinsecazione
di un’iniziativa economica privata del tutto svincolata
da moduli pubblicistici di esercizio.
L’alternativa assume una rilevanza notevole perché
l’avocazione ai pubblici poteri, in cui si sostanzia
la ‘costituzione’ giuridica del servizio pubblico
(cioè la sua ‘assunzione’), ne riserva anche l’esercizio,
diretto o indiretto, ai pubblici poteri, sottraendone
la produzione e distribuzione alla libera disponibilità
dei privati, in regime di concorrenza. Dal che una
limitazione della libertà di iniziativa economica[23].
Il tema involge quello più generale dell’individuazione
della linea di confine tra servizio pubblico e libertà
di iniziativa economica privata, recentemente venuto
all’attenzione della dottrina [24].
Ciò posto, il contributo della giurisprudenza alla
qualificazione del ‘teleriscaldamento’ è piuttosto
esiguo.
Spunti utili possono trarsi da una recente sentenza
del Tar Liguria[25], chiamato a pronunciarsi sulla
mancata indizione di procedure di gara per l’acquisto
di combustibile da parte di un consorzio attivo,
tra l’altro, nel settore del ‘teleriscaldamento’.
Secondo la ricorrente, il consorzio avrebbe dovuto
essere qualificato come ente aggiudicatore, sul
presupposto della titolarità di “diritti esclusivi”
connessi allo svolgimento di “attività oggettivamente
configuranti servizio pubblico”; e come tale, sarebbe
stato tenuto ad espletare procedure ad evidenza
pubblica per la fornitura di beni e servizi in appalto.
Nel dichiarare inammissibile il ricorso per difetto
di giurisdizione, il Tar ha precisato che l’attività
di teleriscaldamento “è svolta dal Consorzio
resistente prevalentemente presso utenti privati,
in particolare condomini di private abitazioni e
altre imprese commerciali e produttive, in regime
di concorrenza con i fornitori tradizionalmente
operanti nel settore, "atteso che non sussiste alcun
obbligo di allaccio né di fornitura in tal senso"
(vedi …contratti di utenza depositati)…[per
cui] appare evidente che, nella fattispecie,
non sussistono le ragioni per sottoporre le controversie
tra il Consorzio resistente ed i propri fornitori
agli obblighi procedurali di cui al decreto legislativo
n. 158/95”.
Il giudice ligure ha così negato il carattere di
servizio pubblico all’attività di teleriscaldamento,
in quanto essa si svolge “in regime di mercato
aperto, in libera concorrenza e su un piano di parità
con gli altri operatori del settore”[26].
Indicazioni diverse sembrano, invece, desumersi
da una sentenza del Tar Piemonte di qualche anno
prima[27]. Al vaglio del giudice piemontese era
legittimità dell’affidamento, da parte di un Comune,
della gestione del servizio di ‘teleriscaldamento’
ad una società mista ai sensi dell’art. 113 del
TUEL, affidamento contestato dalla concessionaria
del servizio di distribuzione del gas nel territorio
comunale.
Pur non affrontando direttamente la questione che
è oggetto della presente indagine, la decisione
richiamata afferma: “appare insomma chiara la
sostanziale differenza tra il servizio pubblico
a suo tempo affidato alla ricorrente [quello
di distribuzione del gas] e quello oggetto delle
nuove determinazioni del Comune di Grugliasco, sicché
– non essendo configurabile un rapporto di genus
a species – l’uno non può considerarsi ricompreso
nell’altro, in assenza di una volontà espressa in
modo inequivocabile dall’ente concedente”.
Il passaggio appena riportato, unitamente alla
circostanza che l’affidamento aveva nella specie
seguito le regole in tema di servizi pubblici locali
(art. 113 del TUEL), induce a credere che il Tar
Piemonte abbia optato per la qualifica del ‘teleriscaldamento’
nei termini di un servizio pubblico.
Se è così, tuttavia, la sentenza lascia perplessi
e porta diritti al problema della legittimazione
degli enti locali a istituire servizi pubblici locali
in rapporto al diritto di iniziativa economica privata,
dal punto di vista dei requisiti oggettivi che a
tal fine l’attività deve possedere.
È di comune constatazione, in dottrina, che mentre
il vecchio testo unico sulle municipalizzazioni
si dava carico di definire (sia pure attraverso
un’elencazione aperta) le attività oggetto di possibile
assunzione da parte degli enti locali[28], l’art.
112 del TUEL dispone più genericamente che “gli
enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.
Ad un prima lettura, il nuovo disposto, con la maggiore
ampiezza della sua formulazione, sembra aver esteso
la nozione di servizio pubblico locale.
Tuttavia, proprio in costanza di questa formulazione,
la dottrina più sensibile alle implicazioni comunitarie
ha iniziato ad interrogarsi circa i limiti del potere
degli enti locali di istituire servizi pubblici,
facendo riferimento, non soltanto (come negli anni
’80) ai problemi della finanza locale, ma anche
al problema costituzionale del rapporto ‘servizio
pubblico - iniziativa economica privata’.
La conclusione cui si è giunti è che l’assunzione
di un servizio pubblico da parte degli enti locali
richiede la concorrente presenza delle seguenti
condizioni: (i) deve trattarsi di un’attività
economica destinata a soddisfare bisogni di cui
la collettività non può fare a meno (e cioè bisogni
essenziali di interesse generale); (ii) deve
essere accertata inidoneità del mercato ad assicurare
un’offerta soddisfacente di prestazioni di base
(market failures) [29].
E’ dunque necessario partire dalla considerazione
che nell’attuale clima istituzionale e politico
- decisamente orientato alla valorizzazione del
mercato - l’assunzione alla mano pubblica di attività
di spiccata rilevanza sociale, e la connessa sottrazione
delle stesse all’iniziativa economica privata, esige
la compresenza di specifici elementi oggettivi (l’essenzialità
del bisogno e la sua rilevanza generale; la riconosciuta
insufficienza del mercato a soddisfarlo)[30].
Questo approccio alla materia può essere forse messo
meglio a fuoco confrontandolo con la concezione
per così dire tradizionale del servizio pubblico,
incentrata sull’idea che i pubblici poteri, quando
ritenevano che un servizio economico fosse di interesse
pubblico, decidevano di provvedere alla sua gestione,
riservandosene giuridicamente la produzione e distribuzione
al pubblico; impostazione che ha portato a valorizzare
il momento dell’ ‘assunzione’ dell’attività da parte
dei pubblici poteri come quello determinante, indipendentemente
dagli aspetti di valutazione delle caratteristiche
oggettive dell’attività (c.d. teoria soggettiva)[31].
Così, nel segno di un “interventismo” piuttosto
pervasivo, l’istituzione e il mantenimento di un
servizio pubblico sono a lungo apparsi come l’esito
di una scelta politica sostanzialmente insindacabile.
Oggi, invece, in presenza di un Trattato e di una
normativa europea imperniati sul mercato e sulla
concorrenza, una scelta simile viene ritenuta dai
più bisognosa di una giustificazione particolare,
che attinge alle oggettive condizioni di offerta
del mercato. In questo senso, il diritto comunitario
ha sovvertito il rapporto tra regola ed eccezione
sul terreno delle “riserve” legate all’ingerenza
nel mercato dei poteri pubblici, tendenzialmente
assoggettando i servizi pubblici alla regola della
concorrenza, che può essere derogata solo in vista
di una specifica “missione”, non altrimenti conseguibile.
S’intende, cioè, che la presenza dei poteri pubblici
è tollerata solo nel caso, residuale, di dimostrata
inadeguatezza del mercato a soddisfare bisogni essenziali
per un certo gruppo sociale. Solo in tal caso, e
soltanto per una specifica missione del servizio,
si giustificano regimi particolari di impronta pubblicistica.
Il punto di vista del diritto europeo - in altre
parole - è che un’attività economica, anche se idonea
a soddisfare bisogni rilevanti per la collettività,
deve svolgersi in un regime di mercato aperto e
concorrenziale, essendo la produzione e la distribuzione
di beni e servizi ordinariamente affare delle imprese
private[32]. Anche in relazione alle attività che
soddisfano bisogni essenziali per la comunità (c.d.
‘servizi di interesse economico generale’)[33],
mercato e concorrenza rappresentano, secondo l’ordinamento
comunitario, il migliore meccanismo di regolazione.
Si capisce, dunque, come la nozione tradizionale
di servizio pubblico possa aver subito una ‘contrazione’
per effetto del tendenziale assoggettamento alle
regole del mercato di ogni attività, anche di quelle
volte a soddisfare bisogni generali della collettività.
Di qui l’esigenza di giustificare la scelta di istituire
un servizio pubblico locale si fa più imperiosa,
tanto da riguardare non solo l’essenzialità dei
bisogni da soddisfare ma pure la dimostrazione che
la mano invisibile del mercato non è in grado provvedervi
in modo efficace [34].
Si noti, peraltro, che il nuovo approccio, già in
armonia con gli artt. 41 e 43 della Cost., trova
un punto di forza nel nuovo art. 118, comma 4 (introdotto
dalla l. cost. n. 3/01), a tenore del quale i pubblici
poteri “favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”. Sebbene difetti
ancora una interpretazione consolidata dell’enunciato
nella sua accezione orizzontale (e cioè nei rapporti
tra cittadini ed istituzioni) in tema di servizi
pubblici, sembra potersene desumere, sulle orme
di autorevole dottrina[35], ed in linea con l’indirizzo
comunitario, che laddove l’interesse generale possa
essere soddisfatto dal mercato i pubblici poteri
non hanno titolo a sostituirsi all’iniziativa privata.
Dal punto di vista del regime giuridico, infine
– al di là delle modalità di affidamento a terzi,
alle quali si è già fatto cenno – va sottolineato
che la qualifica di una determinata attività in
termini di servizio pubblico dovrebbe trovare riscontro
in una disciplina ad hoc, anche di
fonte amministrativa. Sembra indispensabile, in
particolare, la sottoposizione ad una serie di obblighi,
tra i quali quello di esercizio tariffario, volto
a conformare l’espletamento dell’attività a regole
di continuità, regolarità, eguaglianza, qualità
e mutabilità in funzione dei bisogni[36]; regole
cui non potrebbe, viceversa, essere assoggettata
una comune attività economica[37]. Il che comporta
una vera e propria funzionalizzazione dell’impresa,
con la conformazione dei suoi momenti fondamentali
alla direzione pubblica.
Tirando le fila, per individuare e giustificare
l’avocazione al settore pubblico dell’organizzazione
di un’attività economica di interesse generale,
sembra oramai necessario verificare e dimostrare
il fallimento del mercato, vale a dire la sua insufficienza
a sostenere il servizio in questione (market
failure)[38]. Solo in tal caso, si impongono
“prestazioni di pubblico servizio”; in caso contrario,
basta il mercato.
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4. Segue: il teleriscaldamento
come libera attività economica.
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Chiarita la linea di confine tra
servizio pubblico e attività liberamente esercitabili,
il ‘teleriscaldamento’ non sembra potersi qualificare
come servizio pubblico.
L’attività in esame, si è visto, mira a produrre
calore da vendere all’utenza (edifici), ponendosi
come alternativa alla fornitura di combustibile
(metano, gasolio, olio combustibile) da utilizzare
nei sistemi tradizionali di produzione interna del
calore (ad es., la caldaia). Si tratta di un’attività
nel settore dell’energia, che vede attualmente la
presenza di una pluralità di operatori economici
sul mercato, tra i quali l’utenza - in mancanza
di obblighi di allaccio e di fornitura - sarà verosimilmente
propensa a scegliere quelli in grado di praticare
le più favorevoli condizioni negoziali.
In questo senso, desta perplessità il passaggio
della citata decisione del Tar Piemonte, nel quale
il ‘teleriscaldamento’ sembra essere considerato
- pur incidentalmente - servizio pubblico.
Invero, il bisogno della collettività che qui si
vuole soddisfare è quello del riscaldamento, che
riveste senza dubbio carattere essenziale. Tuttavia,
il mercato risulta da solo in grado di fare fronte
a tale esigenze sia attraverso i sistemi tradizionali
di produzione del calore sia mediante quelli innovativi
tra i quali il ‘teleriscaldamento’, per l’appunto.
Se l’intensità dell’intervento dei pubblici poteri
deve essere inversamente proporzionale all’attitudine
del mercato ad offrire una gamma di prestazioni
e servizi adeguata alle esigenze della collettività
- per qualità, prezzo e diffusione -, il ‘teleriscaldamento’,
che si colloca in un mercato liberalizzato, non
sembra poter costituire oggetto di assunzione da
parte dei pubblici poteri in quanto servizio pubblico.
Così, l’eventuale decisione degli enti locali di
istituire un servizio simile in regime di privativa
non mancherebbe di esporsi a possibili rilievi di
illegittimità (anzitutto comunitaria).
Le considerazioni appena svolte valgono anche nell’ipotesi
in cui l’ente locale decida di affidare la gestione
del ‘teleriscaldamento’ a soggetti terzi, selezionati
con gara ex art. 113, comma 5, lett. a) del TUEL
(c.d. “concorrenza per il mercato”).
In tal caso, infatti, vale il principio già esposto
secondo cui “ove non sussistano specifiche caratteristiche
tecniche ed economiche che rendano necessaria la
limitazione del numero degli operatori, e dunque
l’affidamento mediante gara, i servizi pubblici
locali devono essere gestiti in regime di piena
concorrenza nel mercato”[39] (dove, evidentemente,
la nozione di ‘servizi pubblici’ è usata in senso
atecnico).
Un dubbio, in proposito, può nascere dal fatto che
il ‘teleriscaldamento’ richiede la presenza di una
centrale di produzione e di una rete di distribuzione
del calore. Ma la circostanza non sembra tale da
indurre a conclusioni diverse.
E’ facile osservare, in proposito, che l’operatore
interessato potrà richiedere al Comune l’assenso
all’installazione della rete dell’impianto di teleriscaldamento
nel sottosuolo pubblico. Si tratterà, cioè, di essere
autorizzati all’occupazione di sottosuolo pubblico
dietro pagamento di un canone, ai sensi della relativa
normativa (Codice della strada e suo regolamento
di attuazione), per provvedere alla posa delle tubazioni
idrauliche, senza che ciò valga a configurare una
sorta di privativa. S’intende che, laddove materialmente
possibile, il Comune stesso sarebbe tenuto in questo
caso ad autorizzare altri soggetti a nuove installazioni.
Mentre, in caso contrario, allo stesso soggetto
che ha in uso la rete andrebbe fatto carico di raggiungere
accordi con i possibili futuri concorrenti per l’accesso
all’infrastruttura, pena un comportamento indiziato
di illiceità per abuso di posizione dominante ai
sensi dell’art. 3, lett. b) della l. n. 287/1990.
Ciò detto, e tornando la tema generale, può essere
utile richiamare, a dispetto delle apparenti diversità,
la vicenda che ha recentemente interessato il servizio
di trasporto funebre.
L’art. 1, n. 8, del R.D. n. 2578/1925 includeva
l’attività di trasporto funebre tra i servizi pubblici
che i comuni potevano riservarsi in regime di privativa.
Detto altrimenti, la norma rimetteva alla discrezionalità
dell’ente civico l’opzione circa l’istituzione,
o meno, di un monopolio giuridico sul servizio in
questione.
Ebbene, su ricorsi proposti da operatori del settore,
la giurisprudenza ha unanimemente affermato l’illegittimità
della scelta dell’ente locale di avocare a sé in
regime di privativa - per la successiva concessione
a un’impresa privata da selezionare con gara - il
servizio di trasporto funebre, sul presupposto che
esso non è più riservato in via esclusiva agli enti
locali, ma si sostanzia in un’attività liberalizzata
esercitabile in regime di concorrenza e unicamente
subordinata all’ordinario sistema autorizzatorio
previsto per i servizi funebri in genere (autorizzazione
commerciale e licenza di polizia)[40].
Sulla scorta di tale principio, è stato dunque riconosciuto
illegittimo il diniego di autorizzazione comunale
per lo svolgimento dell’attività di trasporto funebre,
motivato sul rilievo che in precedenza il servizio
era stato affidato ad altra impresa risultata aggiudicataria
di gara indetta in regime di privativa[41]. In particolare,
è stato ritenuto: (i) non necessario, da
parte del ricorrente, presentare “alcuna domanda
di partecipazione ad una gara avente a dichiarato
oggetto un servizio già liberalizzato e soggetto
a regime autorizzatorio”; e che (ii)
il contratto stipulato tra Comune e ditta aggiudicataria
non potesse spiegare alcuna efficacia vincolante
nei confronti del ricorrente stesso (per il noto
principio della relatività soggettiva degli effetti
del contratto)[42].
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5. Conclusioni.
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L’attività di ‘gestione calore’ ha
costituito un terreno fertile per l’elaborazione
del criterio del destinatario, quale strumento di
distinzione del servizio pubblico dall’appalto.
Se il servizio pubblico involge una complessa relazione
tra il soggetto pubblico e la comunità indifferenziata
degli utenti, avente ad oggetto le prestazioni che
il primo, predefinendone i caratteri attraverso
la individuazione del programma del servizio, garantisce,
direttamente o indirettamente, al fine di soddisfarne
in modo continuativo i bisogni, la ‘gestione calore’
non può qualificarsi come servizio pubblico. Quest’ultima
si risolve, infatti, nello svolgimento di prestazioni
economiche direttamente a favore dell’amministrazione,
nell’ambito di un rapporto bilaterale, senza alcun
coinvolgimento di utenza[43]. Si tratta, in particolare,
di un appalto di natura mista, da aggiudicare all’esito
di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi della
normativa comunitaria e di quella interna di recepimento.
Il ‘teleriscaldamento’, a sua volta, offre un campo
(ancora poco esplorato) di applicazione della nozione
di servizi pubblico, sul versante della linea di
confine tra tale istituto e il libero mercato. In
particolare, l’analisi condotta ha messo in evidenza
che le coordinate di riferimento nell’individuazione
di ciò che può oggi a buon diritto definirsi servizio
pubblico sono ormai sensibilmente influenzate dal
diritto comunitario e che la disputa, nei termini
in cui è stata tradizionalmente intesa, tra la teoria
cd. soggettiva e quella cd. oggettiva è recessiva
[44].
L’influenza pervasiva del diritto comunitario ha
infatti comportato una riduzione al minimo del contenuto
giuridico-organizzativo della nozione di servizio
pubblico. Ferme restando le ipotesi di riserva legale
ex art. 43 della Cost., lo sforzo di assicurare
la massima liberalizzazione all’attività imprenditoriale
è pervenuto così al risultato di dover riconoscere
che anche l’attività di erogazione di servizi a
favore di collettività di utenti, in quanto gestita
in forma imprenditoriale, sia da ritenere libera
e costituisca esercizio di autonomia privata
In questo modo, il servizio è in senso stretto “pubblico”
non solo in quanto reso alla collettività per soddisfare
a suoi bisogni essenziali ma anche in ragione del
fatto che un ente pubblico lo assume come doveroso,
in assenza di una risposta efficace del mercato.
In questa prospettiva è il mercato che decide, sia
pure in negativo, mentre il soggetto politico sembra
scomparire dal processo di individuazione del servizio
(principio di sussidiarietà economica).
Sarà compito della giurisprudenza sindacare la legittimità
della valutazione sottesa all’assunzione, alla stregua
dei consueti parametri generali di ragionevolezza,
adeguatezza e proporzionalità[45].
Secondo l’unica plausibile nozione attuale di servizio
pubblico (mutuata dalla dottrina economica di origine
americana), per concludere, tale può definirsi quel
servizio che in un determinato momento storico non
è sostenuto né sostenibile dal mercato ed è pertanto
sovvenzionato, nella misura necessaria per assicurarlo
all’utenza marginale[46].
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* Il presente articolo è in
corso di pubblicazione sulla Rivista Amministrativa
degli Appalti, 2005, 1, 29 ss.
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[1] A differenza di quanto normalmente
accade nella somministrazione di una fonte di energia
destinata al riscaldamento, che deve essere gestita
direttamente dall’utenza tramite impianti per la
sua trasformazione in energia termica (si pensi
alle caldaie condominiali, ad esempio), con il sistema
del teleriscaldamento le singole utenze private
(condominiali o meno) ricevono direttamente il calore
prodotto al di fuori degli ambienti interessati.
Oltre alle economie di scala e alla diminuzione
dei costi per il mancato utilizzo di combustibili
fossili, il sistema si segnala per i benefici sociali
in termini di riduzione del tasso di inquinamento
e riduzione dei rischi infortunistici connessi alla
gestione di impianti intrinsecamente pericolosi.
[2] Cfr., da ultimo, Tar Lombardia, Brescia, 27
giugno 2005, n. 673, in www.giustizia-amministrativa.it.
In materia di servizi pubblici locali, peraltro,
soccorre l’art. 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali; di seguito, “TUEL”), rubricato “servizi
pubblici locali”, a tenore del quale “Gli enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali”. La genericità
della norma si spiega agevolmente con la circostanza
che gli enti locali, ed il comune in particolare,
sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa,
amministrativa e finanziaria (art. 3 del TUEL),
nel senso che essi hanno la facoltà di determinare
da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere
quali attività di produzione di beni ed attività,
purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali
ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale di riferimento, assumere come doverose.
Quel che conta è, dunque, la scelta politico amministrativa
dell’ente locale di assumere il servizio pubblico,
al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive
esigenze della collettività. In tal senso, cfr.
Tar Liguria, sez.II, 28 aprile 2005, n. 527, in
www.dirittodeiservizipubblici.it.
[3] La letteratura in argomento è imponente e non
è possibile citarla in dettaglio. Per un quadro
di sintesi, v. E. Zanelli, Servizi pubblici locali
e Corte costituzionale: un passo avanti e due indietro,
in Corr. giur., 2005, 133; F. Salvia, I
servizi pubblici nella letteratura recente,
in AIPDA, Annuario 2001, Milano, 2002, 87;
L. Ieva, La teoria del “servizio pubblico” nell’evoluzione
normativa, dottrinale e giurisprudenziale, in
TAR, 2001, II, 529. Per le ultime monografie,
di interesse, R. Giovagnoli, Il contenzioso in
materia di servizi pubblici, Milano, 2004; E.
Scotti, Il pubblico servizio tra tradizione nazionale
e prospettive europee, Padova, 2003; E. M. Sciso,
Il pubblico servizio, Milano, 2003; R. Villata,
Pubblici servizi, discussioni e problemi,
Milano, 2003; G. Di Gaspare, Servizi pubblici
locali in trasformazione, Padova 2001; G. Napolitano,
I servizi pubblici e rapporti di utenza,
Padova, 2001; L.R. Perfetti, Contributo ad una
teoria dei servizi pubblici, Padova, 2001; A.
Pericu, Impresa e obblighi di servizio pubblico,
Milano, 2001; N. Rangone, I servizi pubblici,
Bologna, 1999; B. Mameli, Servizi pubblici e
concessione, Milano, 1998.
[4] Significativa è l’espressione di M.S. Giannini,
Il pubblico potere, Bologna, 1986, 69-70;
idem, Diritto amministrativo, II,
Milano, 1993, 18 ss., secondo il quale la nozione
di servizio pubblico “resta fra quelle più tormentate”
dell’ordinamento giuridico italiano.
[5] I moduli di gestione delle fattispecie giurisprudenziali
erano quelli contemplati dall’art. 22 della l. n.
142/90, poi confluito nell’art. 113 del TUEL, che
prevedevano sia forme di gestione diretta (ad es.,
tramite azienda speciale o società mista) sia indiretta
(mediante concessione a terzi). Le attuali modalità
di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza
economica, sono regolate dalla nuova versione dell’art.
113 del TUEL il quale, al comma 5, dispone: “L'erogazione
del servizio avviene secondo le discipline di settore
e nel rispetto della normativa dell'Unione europea,
con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica; b) a società a capitale misto pubblico
privato nelle quali il socio privato venga scelto
attraverso l'espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di
rispetto delle norme interne e comunitarie in materia
di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate
dalle autorità competenti attraverso provvedimenti
o circolari specifiche; c) a società a capitale
interamente pubblico a condizione che l'ente o gli
enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria attività
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”.
In sintesi, i vigenti modelli di affidamento previsti
nel campo dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica sono: a) l’affidamento a terzi
mediante procedure di gara da svolgersi nel rispetto
dei principi sopra indicati; b) l’affidamento
a società miste in cui il partner privato sia stato
scelto all’esito di un confronto concorrenziale;
c) l’affidamento a società a capitale interamente
pubblico che abbiano le caratteristiche sopra delineate
(società in house).
[6] Per le fonti comunitarie, cfr. in tema di appalti
pubblici di servizi, Direttiva 92/50/CE; in tema
di appalti pubblici di forniture, Direttiva 93/36/CE;
in tema di appalti pubblici di lavori, Direttiva
93/37/CE; in tema di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture nei settori esclusi, Direttiva
93/38/CE. Per la normativa interna di recepimento,
cfr. in tema di appalti pubblici di servizi, D.Lgs.
n. 157/1995; in tema di appalti pubblici di forniture,
D.Lgs. n. 358/1992; in tema di appalti pubblici
di lavori, l. n. 109/1994; in tema di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture nei settori esclusi,
D.Lgs. n. 158/1995. Da ultimo, cfr. le nuove direttive
comunitarie in materia: la Direttiva 2004/17/CE,
in materia di appalti nei cd. “settori esclusi”
del 31 marzo 2004 e Direttiva 2004/18/CE, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e
servizi (cd. “Direttiva unificata”) di pari data,
entrambe in GUUE, L 134, rispettivamente
pag. 1 e 114, del 30 aprile 2004 ed in vigore dal
30 aprile 2004. Gli Stati membri sono tenuti a recepirle
entro il 31 gennaio 2006. L’art. 25 della l. n.
62/2005 (legge comunitaria 2004) contiene la delega
al Governo per l’attuazione delle suddette Direttive.
[7] Si vedano, ad esempio, gli artt. 7, comma 2,
del D.Lgs. n. 157/1995, 9, comma 4, del D.Lgs. n.
358/1992 e 13 del D.Lgs. n. 158/1995 che regolano,
in termini sostanzialmente identici, la trattativa
privata senza la preliminare pubblicazione di un
bando di gara, individuando analiticamente le ipotesi
nelle quali è lecito ricorrervi. Si tratta di casi
nei quali un ente aggiudicatore ha facoltà di selezionare
liberamente il contraente e negoziare con esso i
termini del contratto. Le ipotesi normativamente
previste, riconosciute dalla giurisprudenza comunitaria
e nazionale di stretta interpretazione, sono riconducibili
a fattispecie nelle quali è oggettivamente impossibile
espletare una procedura di gara per ragioni estrinseche
(ad es., urgenza dovuta ad avvenimenti imprevedibili,
mancanza di offerte appropriate nell’ambito di una
precedente procedura di gara, etc.) ovvero per le
caratteristiche oggettive delle prestazioni da appaltare
(ad es., perché esiste un unico operatore sul mercato).
Per gli appalti pubblici di lavori, cfr. art. 24
della l. n. 109/1994.
[8] Tar Emilia-Romagna, Parma, 18 settembre 1995,
n. 317, in TAR, 1995, I, 4572 ss.
[9] Cfr. Tar Lazio, Sez.II, 15 marzo 1995, n. 445,
in TAR, 1995, I, 1520 ss.; Tar Emilia-Romagna,
Parma, 17 ottobre 2000, n. 444, in Cont. Stato
ed enti pubbl., 2000, 548; Tar Friuli Venezia
Giulia, 23 aprile 2001, n. 171, in www.giustizia-amministrativa.it.
[10] Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2605,
in Foro amm. CdS, 2001, 1172. Ad avviso della
Sezione, “Servizio pubblico … è qualsiasi attività
che si concretizzi nella produzione di beni o servizi
in funzione di un’utilità per la comunità locale,
non solo in termini economici ma anche in termini
di promozione sociale (“purché risponda ad esigenze
di utilità generale o ad essa destinata in quanto
preordinata a soddisfare interessi collettivi” V,
3.4.1990, n. 319)”.
[11] Significativo il passaggio della motivazione
della decisione in cui si afferma: “L’affidamento
del «servizio calore» per gli immobili comunali
destinati ad uso pubblico, infatti, deve configurarsi
come l’affidamento di un compito specifico ad un
ente dipendente nel quadro di una più complessa
e coordinata attività di organizzazione dei servizi
di competenza del Comune. Il «servizio calore» è
indispensabile (considerato il rigido clima invernale
di Reggio Emilia) per lo svolgimento di altri servizi
(basta, come esempio, il servizio scolastico) così
come è parimenti essenziale per essi la manutenzione
degli immobili, l’apprestamento del personale di
custodia e di pulizia ed altro”.
[12] Cons. Stato, sez. V, luglio 2001, n. 3847 e
3848, entrambe in Foro amm. CdS, 2001, 1985
[13] Cfr. L. R. Perfetti, Pubblico servizio,
capacità di diritto privato e tutela della concorrenza,
in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2002, 177.
[14] Negli stessi termini, ma per altre fattispecie,
si vedano, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 23 luglio
2001, n. 410, in Cons. St., 2001, I, 1870;
tar Sicilia, Catania, sez.II, 13 settembre 2001,
n. 1650, in TAR, 2000, I, 3872; tar Sardegna,
1 dicembre 2000, n. 1221, in TAR, 2001, I,
720. Sempre in argomento, Cons. Stato, ad. plen.,
ord., 30 marzo 2000, n. 1, in Giur. it.,
2000, 2177, dove si afferma che, sulla base dei
dati normativi esistenti nell’ordinamento, il servizio
pubblico si deve individuare nell’attività di qualsiasi
natura connessa alla cura di interessi collettivi,
sia svolta da soggetti pubblici che da privati.
Di diverso avviso, invece, la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, attualmente prevalente. Le
sezioni unite, con sentenza 30 marzo 2000, n. 71,
in Urb. e app., 2000, 6, 602, hanno evidenziato
come tutte le attività strumentali alla gestione
del servizio pubblico, ossia quelle che si collocano
“a monte” di tale servizio, non rientrano nella
sua nozione, poiché non vi è, in tale ipotesi, un’erogazione
diretta e immediata di utilità alla collettività.
Si trattava di una controversia insorta tra una
struttura farmaceutica e l’Azienda sanitaria locale
(ASL), avente a oggetto il pagamento, da parte della
ASL, di una fornitura di prodotti farmaceutici e
sanitari. La Corte di Cassazione ha evidenziato
come tali controversie hanno a oggetto prestazioni
che, poiché rese “a monte” all’amministrazione per
consentirle di reperire i beni poi utilizzati per
gestire il Servizio sanitario nazionale, non rientrano
nell’attività di pubblico servizio, il quale si
caratterizza per il fatto di essere erogato direttamente
al pubblico degli utenti. Si ispirano ad analoghi
principi anche Cass., sez. un., 30 marzo 2000, n.
72, in Foro it., 2000, I, 2210; Cass., sez.
un., 1 dicembre 2000, n. 1241, in Corr. giur.,
2001, 179; Cass., sez. un., 12 novembre 2001, n.
14032, in Foro it., 2002, I, 1842; Cass.,
sez. un., ord., 22 luglio 2002, n. 10726, in Giust.
civ. Mass., 2002, 1317; Cons. Stato,
sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6325, in Cons.
St., 2000, I, 2535; Cons. Stato, sez. VI, 2
marzo 2001, n. 126, in Urb. e app., 2001,
632; e, da ultimo, Tar Lazio, sez. II, 9 febbraio
2004, n. 1212 e Tar Sardegna, 3 febbraio 2004, n.
97, entrambe in www. giustamm.it, nonché
Cass., sez. un., ord. 19 aprile 2004, n. 7461, in
www.lexitalia.it.
[15] Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2003, n. 1289,
in Foro amm. CdS, 2003, 1000, con nota di
L.R. Perfetti, Nozione di servizio pubblico locale
e fini sociali. Revirement del Consiglio di Stato
in tema di servizi pubblici locali; in Serv.
pubbl. e app., 2003, III, 424, con nota di S.
Mistichelli, Servizi alla collettività e servizi
all’amministrazione: un criterio “del destinatario”
per qualificare il pubblico servizio; in Nuovo
diritto, 2004, II, 592, con nota di M. Alesio,
La nozione di servizio pubblico locale ed il
"servizio calore".
[16] Conviene riportare il passaggio della motivazione:
“In proposito, come correttamente rilevato dal
Tribunale, non solo la natura oggettiva del servizio
– approvvigionamento di gasolio e manutenzione degli
impianti di esercizio per gli immobili comunali
– non costituisce una produzione di beni o attività
rivolti ai fini sociali e di promozione economica
(secondo la tassativa enucleazione della richiamata
norma), ma al contrario di quanto stabilito dalla
norma medesima, il servizio non viene svolto dal
Comune a favore della collettività, ma viene erogato
in senso inverso, cioè a favore del Comune, con
notevoli conseguenti perplessità sulla qualificazione
"pubblica" di tale erogazione che, viceversa, pare
più esattamente potersi qualificare quale pura e
semplice "prestazione economica", sia pure svolta
nei confronti di un soggetto pubblico”. Secondo
S. Mistichelli, cit., “nella formula utilizzata
nella motivazione della sentenza c’è molto più di
quanto possa apparire ad una veloce lettura ed è
questo che rende tale tipo di argomentazione così
significativa (…) Il pregio della formula
impiegata dal giudice sta proprio nella sintesi
e nella chiarezza del criterio che potremmo definire
“del destinatario” e grazie al quale può dirsi che
uno dei requisiti essenziali che consentono di qualificare
una prestazione come “servizio pubblico” è quello
della sua direzione: verso i cittadini utenti. Il
fatto che, nel caso esaminato, l’attività di erogazione
del servizio seguisse invece un percorso opposto,
perché diretta all’amministrazione, deve quindi
far escludere che si possa trattare di un servizio
pubblico in senso proprio. Le regole da applicare
sono allora quelle relative agli appalti”.
[17] Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n.
5316, in www.dirittodeiservizipubblici.it
[18] Tar Puglia, Lecce, sez. II, 1 giugno 2004,
n. 3305; Tar Toscana, sez. II, 18 dicembre 2003,
n. 6137; Tar Liguria, sez. II, 6 dicembre 2003,
n. 1627; Tar Lombardia, Brescia, 25 agosto 2003,
n. 1189, tutte reperibili in www.giustizia-amministrativa.it.
[19] Per appalto misto si intende quello in cui
l'oggetto della procedura di aggiudicazione e del
successivo contratto è costituito da prestazioni
eterogenee, ascrivibili a settori assoggettati a
differenti discipline pubblicistiche (lavori, servizi,
forniture), sicché sorge il problema dell'individuazione
della disciplina applicabile a seconda della qualificabilità
dell'appalto stesso in termini di lavori, servizi
o forniture. Da ultimo, sulla disciplina da applicare
agli appalti pubblici cd. “misti”, v. art. 3 comma
3, del D.Lgs. n. 157/1995 come modificato dall’art.
24, comma 2 della l. n. 62/2005 (legge comunitaria
2004), che accanto al criterio della prevalenza
economica ha introdotto quello dell’accessorietà.
Sul punto, cfr. Determinazione dell'Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici n.3/2005, Appalti
misti e requisiti di qualificazione, in GU,
del 22 giugno 2005, n.143.
[20] Secondo S. Mistichelli, cit., tale criterio
serve ad integrare quello elaborato in sede comunitaria
del costo della remunerazione,il quale assume un
rilievo apprezzabile solo quando il servizio pubblico,
per le sue caratteristiche oggettive, è divisibile
tra gli utenti che, in concreto, ne beneficiano
direttamente (quando cioè si tratta di un servizio
a fruizione individuale). Il che evidentemente non
è sempre possibile. Si pensi, ad esempio, allo smaltimento
di rifiuti, senz’altro riconducibile alla figura
dell’affidamento di un servizio pubblico: le prestazioni
richieste al privato “appaltatore” sono rivolte
non già a vantaggio dell’amministrazione, ma riguardano,
in modo generalizzato, le collettività locali rappresentate
dal Comune. Cfr, sul punto, Cons. Stato, sez. V,
30 aprile 2002, n. 2294, in Cons. St., 2002,
I, 907.
[21] Il concetto di ‘doverosità’ riferito all’azione
della pubblica amministrazione in generale non è
stato di impiegato di frequente dalla dottrina.
Per tutti si veda l’accenno che ne fa M.S. Giannini,
Il potere discrezionale della pubblica amministrazione,
Milano, 1939, 14. Viene espressamente applicato
al settore dei pubblici servizi da A. Romano, Profili
della concessione di pubblici servizi, in Dir.
amm., 1994, 468, secondo cui l’elemento che
differenzia il servizio pubblico, da un’attività
anche oggettivamente analoga, è la valutazione effettuata
dalla pubblica amministrazione sulla ‘doverosità’
del porre tale servizio a disposizione dei cittadini.
Tratta della ‘doverosità’ nei servizi pubblici in
termini sistematici F. Goggiamani, La doverosità
nei servizi pubblici, in Riv. giur. serv.
pubbl., 3, 2001, 35; idem, La doverosità
della pubblica amministrazione, Torino, 2005.
[22] Si tratta dell’insieme delle tubazioni – mandata
e ritorno – che convogliano l’acqua calda dalla
centrale di generazione fino alle sottostazioni
di scambio termico poste presso gli stabili serviti
dalla rete.
[23] Si noti che la deroga al regime della libera
iniziativa economica, oltre che con il meccanismo
della riserva, può realizzarsi altresì attraverso
l’offerta di servizi a condizioni tali che escludono
di fatto la possibilità di competizione da parte
di altri operatori economici.
[24] F.T. Banfi, Considerazioni sui «nuovi» servizi
pubblici, in Riv. ital. dir. pubbl. comunitario,
2002, 945; D. Sorace, Diritto delle amministrazioni
pubbliche. Una introduzione, Bologna, 2002,
110 ss.; idem, Servizi pubblici e servizi
(economici) di pubblica utilità, in Dir.
pubbl., 1999, 371; F. Salvia, Il servizio
pubblico: una particolare conformazione dell’impresa,
in Dir. pubbl., 2000, 535; G. Corso, I
servizi pubblici nel diritto comunitario, in
Riv. giur. quadr. pubbl. serv., 1999, 7;
M. Clarich, Servizio pubblico e servizio universale:
evoluzione normativa e profili ricostruttivi,
in Dir. pubbl., 1998, 181.
[25] Tar Liguria, sez. II, 20 dicembre 2004, n.
1748, in www.giustizia-amministrativa.it.
[26] Il Tar conclude affermando che “al Consorzio
CAE, in quanto, anche relativamente all'attività
imprenditoriale in parola, erroneamente identificata
dalla ricorrente con l'attività svolta in precedenza
dall'AMGA, risulta, alla luce della documentazione
versata, essere un soggetto che opera su un mercato
aperto, a parità di condizioni con gli altri operatori,
essendo subentrata ai precedenti fornitori dei clienti
in virtù delle più favorevoli condizioni negoziali
offerte e senza godere di alcun privilegio speciale,
e pertanto non rientra tra i soggetti tenuti al
rispetto delle procedure di evidenza pubblica e
conseguentemente non è soggetto alla giurisdizione
del giudice amministrativo”.
[27] Tar Piemonte, sez. II, 27 luglio 2001, n. 1645,
in www.giustizia-amministrativa.it.
[28] Cfr. R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, recante
“Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni
e delle province”, il quale, all’art. 1, dopo
aver sancito che “I comuni possono assumere nei
modi stabiliti dal presente testo unico, l’impianto
e l’esercizio diretto dei pubblici servizi”
forniva un elenco esemplificativo di questi ultimi
(ad es., la costruzione di acquedotti e la distribuzione
di acqua potabile oppure impianto ed esercizio dell’illuminazione
pubblica e privata).
[29] In tal senso, v. E. Zanelli, cit., 137.
Come giustamente sottolineato da F. Salvia, cit.,
540, n. 19, il problema della ‘giustificazione’
del servizio pubblico è sempre esistito. Si veda,
ad es., la giurisprudenza di inizio secolo del Consiglio
di Stato francese e italiano a proposito delle ‘municipalizzazioni’,
richiamata da D. Sorace, Servizi pubblici e servizi
(economici) di pubblica utilità, cit.,
378. Si veda anche la sentenza della Corte cost.
del 7 marzo 1964, n. 14, relativa alla nazionalizzazione
dell’energia elettrica, in www.giurcost.org.
[30] Con ciò non si vuole escludere che le ragioni
di utilità generale che giustificano il regime di
riserva potrebbero sussistere anche in presenza
di un mercato efficiente ed avere obiettivi politico-economici
(autosufficienza energetica) o sociali (redistribuzione,
promozione di certi consumi). In tal senso, F.T.
Banfi, cit., 954 ss.
[31] Cfr. D. Sorace, Diritto delle amministrazioni
pubbliche. Una introduzione, cit., 115.
[32] In altri termini, il diritto di svolgere l’attività
in cui consiste la produzione e la distribuzione
di un servizio di interesse generale o pubblica
utilità appartiene alle imprese alla pari del diritto
di svolgere qualsiasi attività economica. In tal
senso, D. Sorace, Diritto delle amministrazioni
pubbliche. Una introduzione, cit., 120.
[33] Secondo l’ordinamento comunitario, i servizi
di interesse economico generale si differenziano
dai servizi ordinari per il fatto che le autorità
pubbliche ritengono che debbano essere garantiti
anche quando il mercato non sia sufficientemente
incentivato a provvedervi da solo. Il fatto che
un servizio sia di interesse economico generale
non implica, tuttavia, che le relative prestazioni
non possano essere fornite, ad un livello soddisfacente,
in regime di concorrenza. Cfr., Comunicazione della
Commissione su I servizi di interesse generale
in Europa, in GUCE C 281 del 26 settembre
1996, 3, aggiornata dalla Comunicazione su I
servizi di interesse generale in Europa, in
GUCE C 17 del 19 gennaio 2001, 4, entrambe
integrate da una Relazione al Consiglio Europeo
di Laeken, COM (2001) 598 del 17 ottobre 2001. Da
ultimo, si veda il Libro verde della Commissione
CE su I servizi di interesse generale del
21 maggio 2003, COM (2003) 270.
[34] Del resto, che per aversi servizio pubblico
non fosse sufficiente la sua utilità generale, rispondente
ad esigenze di soddisfacimento di un bisogno universale,
era stato già autorevolmente evidenziato. Non si
comprenderebbe altrimenti - è l’argomento sul quale
la tesi si fonda - perché fra di essi non rientrino
numerosi settori di attività altrettanto indispensabili
che il sistema economico fornisce senza ricorso
ad un regime pubblicistico: i servizi dell’idraulico
o del barbiere e in genere tutti i servizi artigiani,
i servizi alberghieri, per non parlare della produzione
e distribuzione del pane o dei vestiti, emblematicamente
rispondenti alle necessità più elementari per antonomasia.
Essi non sono servizi pubblici perché il mercato
è in grado di produrli e di garantirli efficacemente
alla collettività. In tal senso, v. M.S. Giannini,
Diritto pubblico dell’economia, Bologna,
1995, 145; idem, Il pubblico potere. Stato
e amministrazioni pubbliche, Bologna, 1986.
[35] Cfr. D. Sorace, Diritto delle amministrazioni
pubbliche. Una introduzione, cit., 116.
Sul principio di sussidiarietà orizzontale, v. G.
Razzano, Il Consiglio di Stato, il principio
di sussidiarietà orizzontale e le imprese, in
Giur. it., 2004, 4, 718. Si ricorda inoltre
che l’art. 3, comma 5 del TUEL dispone: “i Comuni
e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso
le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle
loro formazioni sociali”, che, ovviamente, possono
essere anche strutturati in forma di impresa. Per
una diversa opinione, v. G.U. Rescigno, Principio
di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali,
in Dir. pubbl., 2002, 1, 5 ss., secondo il
quale, il contributo dei soggetti privati e delle
autonomie sociali consisterebbe solo nell’integrare
o sussidiare le prestazioni dei servizi pubblici,
permettendo di aumentarne l’efficacia e l’efficienza
grazie al miglior costo.
[36] Si tratta dei c.d. principi formulati dalla
dottrina francese e noti come “lois de Rolland”.
Questi principi costituiscono ‘una sorta di diritto
comune europeo dei servizi pubblici’.
[37] Cfr. R. Garofoli, Il riparto di giurisdizione
in materia di servizi pubblici, in Trattato
di giustizia amministrativa (a cura di F. Caringella-R.
Garofoli), Tomo I, F. Caringella, R. De Nictolis,
R. Garofoli, V. Poli, Il riparto di giurisdizione,
Milano 2004, secondo il quale “Non sarebbe sufficiente,
infatti, che l’attività sia sottoposta a misure
di controllo, vigilanza o di mera autorizzazione
da parte di un’amministrazione pubblica. Ciò che,
invece, contraddistingue l’attività qualificabile
come servizio pubblico è la necessità che la stessa
sia espletata in ossequio al principio di imparzialità
implicante la doverosa osservanza di una serie di
obblighi, tra cui, non solo quello di svolgere l’attività
con carattere di continuità e regolarità, ma anche
e soprattutto quello di non operare alcuna forma
di favoritismo o discriminazione, ammettendo al
servizio, o meglio alle prestazioni cui lo stesso
è preordinato, tutti coloro che vi hanno titolo,
nel rispetto, peraltro, del principio di uguaglianza
dei diritti dell’utente”. Nello stesso senso,
v. Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6574,
in www.giustizia-amministrativa.it.
[38] Da intendere nel senso dell’inesistenza di
possibilità realistiche di assicurare contemporaneamente
la fornitura del servizio, il conseguimento della
necessaria copertura dei costi nonché del profitto
e, infine, l’accessibilità universale ad un servizio
essenziale e ciò con riguardo alla situazione degli
utenti più disagiati (c.d. utenza marginale) per
circostanze economiche o logistiche o comunque penalizzanti
l’accesso (ad esempio, per i costi aggiuntivi richiesti
dalla predisposizione di attrezzature per disabili).
In tal senso, E. Zanelli, cit., 137, secondo
il quale un tipico esempio di servizio pubblico
locale regolato in termini di market failure
è il trasporto pubblico locale (urbano e ferroviario).
[39] Così l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, parere dell’8 novembre 2001, in Boll.
n. 43/2001.
[40] Cfr. Tar Campania, sez. I, 2 luglio 2004, n.
9865; idem, 1 agosto 2003, n. 10768; idem,
26 giugno 2003, n. 7807, tutte consultabili in www.giustizia-amministrativa.it.
[41] Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7899,
in www.dirittodeiservizipubblici.it.
[42] Cfr. par. 5.9. della decisione richiamata alla
nota precedente. Da ultimo, si veda Cass., sez.
I, 31 maggio 2005, n. 11503, in www.dirittodeiservizipubblici.it.
[43] A meno di, per usare le parole del Tar Toscana
n. 6137/2003, cit., ricondurre al concetto
di servizio pubblico locale “non solo l’attività
che produca un diretto vantaggio a beneficio per
la collettività, ma anche qualsiasi attività che
sia – comunque – funzionale allo stesso svolgimento
dell’attività istituzionale di un Ente locale, quale
ente a fini generali che agisce per la cura del
generale interesse della collettività. Per
non dire – o meglio, per spiegare la paradossalità,
lamentata dalla ditta ricorrente – che in base a
tale assunto … costituirebbe servizio pubblico anche
l’attività di un operatore ecologico privato che
faccia le pulizie in un qualsivoglia locale comunale,
e “maxime” se aperto al pubblico (così tra l’altro
inflazionando – come è accaduto in tempi non remoti
– la casistica processuale amministrativa e introducendo,
per una sorta di eterogenesi dei fini, le
conseguenti problematiche di rapporto di pubblico
impiego, e relative pretese di inquadramento)”.
Significative sono, inoltre, le argomentazioni di
Tar Friuli Venezia Giulia n. 171/2001, cit.,
secondo cui “Non giova, de plano, a questa tesi
estensiva la considerazione che il Comune viene
definito nella tradizione storico-giuridica ed amministrativa,
peraltro accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza,
come un ente «a fini generali», un ente cioè che,
per la sua natura di «ente politico», agisce per
la cura del generale interesse della collettività
di cui è soggetto esponenziale: e pertanto ad esso
va riconosciuta la titolarità di interessi riconducibili
alla «sfera di fruizione» della comunità locale,
che nell'ente territoriale minore trova la prima
e più immediata occasione di aggregazione e di omogeneizzazione.
Ed invero, non bisogna confondere i fini istituzionali
previsti dall’ordinamento dai mezzi per conseguire
detti fini”.
[44] Non si può non concordare con F. Salvia, I
servizi pubblici nella letteratura recente,
cit., 105, n. 35, il quale ritiene fonte
di equivoci la tradizionale disputa, ancora oggi
in voga, in ordine alla nozione ‘soggettiva’ o ‘oggettiva’
del pubblico servizio: “Ed invero l’adesione
alla teoria “soggettiva” accredita l’errato convincimento
che per aversi pubblico servizio occorra un regime
di riserva; mentre l’adesione a quella “oggettiva”
induce taluno a ritenere che si possa avere “servizio
pubblico”, in virtù di una semplice attività economica
finalizzata a soddisfare “bisogni collettivi”, prescindendo
da un particolare regime di regolazione e controllo
sull’attività stessa”.
[45] Sulla proporzionalità e sussidiarietà nella
motivazione dell’assunzione del pubblico servizio
da parte dell’ente locale, v. A. Pioggia, Appunti
per uno studio sulla nozione di servizio pubblico,
in Quaderni del pluralismo, 1998, 175.
[46] In tal senso, v. E. Zanelli, cit, 138,
il quale aggiunge: “anche un penetrante regolamentazione
(agli antipodi della deregulation, che lascia campo
e decisioni esclusivamente alle forze operanti sul
mercato, sia dal lato dell’offerta che della domanda)
può integrare la definizione di cui sopra, imponendo
oneri a favore delle fasce deboli che (ove non sovvenzionati
dal regolatore) trovano evidentemente compenso nella
possibilità di un supporto o sussidio più o meno
palese richiesto necessariamente ad una parte del
mercato e riversato dall’operatore a copertura degli
oneri, realizzando anche in questo caso una sovvenzione
(indiretta, a carico di determinati utenti anziché
delle fiscalità generale, come avviene invece per
le sovvenzioni in forma di contributi pubblici)”.
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