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| n. 9-2005 - © copyright |
MASSIMO TUCCI
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| La pianificazione paesaggistica
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Cenni ai concetti di paesaggio
e di beni paesaggistici
L’obbiettivo perseguito con la normativa delegata,
come risulta dalle stesse dichiarazioni del Ministro
Urbani rese in occasione dell’entrata in vigore
del nuovo codice dei beni culturali, è stato quello
di: “aggiornare le norme riguardanti la tutela
del patrimonio culturale e paesaggistico nazionali
risalenti alla legge 1479/1939, a fronte della crescente
complessità nello sviluppo del territorio italiano
ed al cambiamento del quadro istituzionale con la
modifica del Titolo V della Costituzione”[1].
Se questa, della sintonia con il nuovo quadro
costituzionale, era una delle principali finalità
della nuova normativa non si può dire che l’obbiettivo,
come si dirà in proseguio, sia stato centrato. Affrontando
il tema della pianificazione paesaggistica, uno
dei problemi di maggiore rilevanza, almeno in questo
primo periodo di applicazione, è la relazione tra
il concetto di beni paesaggistici regolata
nella stessa parte terza del Codice e quello di
piano paesaggistico.
Lo stesso Ministro Urbani, nelle varie dichiarazioni
rilasciate, ha confermato al riguardo l’utilizzo
dei parametri fissati nella Convenzione europea
del paesaggio del 20 ottobre del 2000, laddove,
nella relazione esplicativa della Convenzione stessa,
si legge che: “...obbiettivo generale è quello
di obbligare i pubblici poteri ad attuare, a livello
locale, regionale, nazionale ed internazionale,
delle politiche e dei provvedimenti atti a salvaguardare,
gestire e pianificare i paesaggi d’Europa, al fine
di conservarne e migliorarne la qualità e far sì
che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali
ne riconoscano il valore e l’interesse e partecipino
alle decisioni pubbliche in merito...”[2]
Al riguardo è da notare come il legislatore
non abbia più ripreso la definizione, contenuta
nel T.U. del 1999, all’art. 138, di “bene ambientale”,
ma abbia scelto la definizione di “bene paesaggistico”,
prevista nell’art.134 del nuovo codice, prevedendo
anche in questo caso un’elencazione di beni ed aree
da inserirsi nei nuovi piani paesaggistici.
Il grande valore “socio-culturale” scaturente dal
paesaggio, da intendersi come ambiente limitrofo
valorizzato sia dalle bellezze naturali sue proprie
che dall’antropizzazione dei luoghi, è un valore
espressamente enunciato nel preambolo della Convenzione
europea del paesaggio[3] più sopra richiamata, e
presa a riferimento dal legislatore per il nuovo
codice, laddove, come è stato precisato[4], l’iniziativa
di definire un progetto di Convenzione europea del
paesaggio è sorta per contrastare la tendenza a
rovinare, irrimediabilmente, i paesaggi europei,
ritenuti, al contrario, determinanti per il rafforzamento
delle identità regionali come pure della qualità
di relazione tra i cittadini ed il loro territorio,
oggi sicuramente identificabile anche nel paesaggio.
La Convenzione parla anche di “sviluppo sostenibile”[5],
concetto recepito dal nuovo codice dei beni culturali
all’art. 132, proponendo come obbiettivi, il riconoscimento
giuridico del paesaggio come componente essenziale
del contesto di vita delle popolazioni, espressione
della diversità del loro comune patrimonio culturale
e naturale e fondamento della loro identità, nonché
mirante a stabilire ed attuare politiche paesaggistiche
volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione
dei paesaggi tramite l’adozione di misure specifiche.[6]
L’attuale normativa (art. 134) individua i beni
paesaggistici negli:
Immobili e le aree indicati all’articolo 136
(ville, giardini, complessi d’immobili di pregio,
bellezze naturali) precedentemente elencati all’art.139
del T.U. del 1999;
Le aree indicate all’art.142 (aree naturali tutelate
per legge) in precedenza catalogate all’art.146;
Gli immobili ed aree comunque sottoposti a tutela
dai piani paesaggistici previsti dagli articoli
143 e 156.
Ne consegue che, anche a livello normativo oltre
che concettuale, l’inclusione nel piano paesaggistico
degli immobili ed aree nello stesso contenute, comunque
nella categoria tutelata dei beni paesaggistici,
svolge essenzialmente funzione qualificante dell’oggetto
della tutela.
In questo senso sembra essere orientata la stessa
dottrina che viene ad iscrivere la soluzione offerta
dal nuovo codice in una linea di continuità con
la giurisprudenza costituzionale. Difatti la Consulta
ha posto in risalto come il valore del paesaggio
che rileva a livello costituzionale, derivi dalle
qualità estetico-culturali poste in evidenza, per
la prima volta, nell’autorevole antecedente delle
relazioni conclusive dei lavori della commissione
Franceschini (1964). Tale commissione giunse ad
includere nel concetto di paesaggio, inteso come
bene culturale, in quanto testimonianza della storia,
delle radici e quindi dell’identità di una comunità
stabilmente insediata sul territorio, sia i beni
culturali propriamente detti che i beni paesaggistici
e pertanto riconducibili alla nozione unitaria di
patrimonio culturale.[7]
La Pianificazione in ambito paesaggistico
La tutela del paesaggio è prevista all’art.
9 della nostra Costituzione che recita: “La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico ed artistico della Nazione”.
In questo contesto il termine Repubblica va inteso,
come sottolineato, nel senso più ampio che arriva
a ricomprendere, oltre allo Stato, in senso stretto
anche le regioni, le province ed i comuni. [8]
La nota definizione del Giannini riconduce al termine
“ambiente” tre diversi gruppi di normative: 1) la
normativa relativa al paesaggio; 2) la normativa
relativa alla difesa del suolo, dell’aria e dell’acqua;
3) la normativa che si occupa di urbanistica.[9]
Quanto al termine paesaggio, questo va inteso, secondo
alcuni[10], in senso ampio e non ci si deve fermare
a considerarlo solo sotto il profilo estetico e
solo con il fine della conservazione lo stesso ma
va invece inteso in senso dinamico e tenendo conto
della costante interazione tra la natura e l’uomo.
Sempre su questa linea di pensiero, altri autori,
vedono nella tutela del paesaggio dell’art.9 Cost.,
la tutela di un parte dell’ambiente ed in particolare
dell’ambiente inteso come ambiente naturale.[11]
Altri autori, ancora, parlano dell’evoluzione della
nozione di paesaggio verso un concetto di bene culturale
ed ambientale, inteso come il segno lasciato, nel
tempo, sul territorio sia dall’uomo che dai fenomeni
naturali.[12]
A livello di programmazione e di normativa primaria
la materia è stata in precedenza regolata dalla
legge del 29 giugno 1939 n.1497 sulla protezione
delle bellezze naturali che all’articolo 5 prevede
i piani territoriali paesistici e daglili artt.23-28
del r.d. del 3 giugno 1940 n.1537 per l’applicazione
della predetta legge.
Nonostante questo strumento di pianificazione l’intervento
a tutela del paesaggio all’inizio si è limitato
ad individuare zone o fasce da sottoporre a vincolo
paesistico, senza una vera pianificazione dell’assetto
territoriale.
La tutela inizialmente si presenta giuridicamente
come “vincolo” e con l’iscrizione del bene negli
elenchi previsti dalla legge.[13]
La normativa aveva inoltre il limite di rivolgersi
non ad insiemi di beni aventi valore paesaggistico
ma a specifiche bellezze naturali; prescriveva un
procedimento d’individuazione di zone da sottoporre
a vincolo paesaggistico; prevedeva il piano paesistico
come strumento per le c.d. bellezze d’insieme.
In particolare l’art. 1 disponeva l’individuazione
di alcune categorie d’immobili da sottoporre alla
disciplina per il loro interesse pubblico: tale
individuazione avveniva tramite elenchi che venivano
compilati da speciali commissioni provinciali.
Con il D.P.R. n. 8/1972 le funzioni amministrative
in materia urbanistica e la redazione, nonché l’approvazione,
dei piani paesistici sono state trasferite alle
regioni.
La Corte Cost. a questo proposito ha voluto vedere
in questo trasferimento di funzioni una “inscindibilità
tra l’attività urbanistica e la tutela delle bellezze
naturali ”.[14]
Successivamente la l. 8 agosto 1985 n.431, (nota
come legge Galasso) che ha convertito in legge il
d.l. 27 giugno 1985 n.312, ha introdotto disposizioni
d’urgenza per la tutela di zone di particolare interesse
ambientale. La “Galasso” porta ad una tutela paesaggistica
vista anche sotto un’ottica urbanistico-territoriale.
L’art.1 bis, infatti, stabilisce che “ le regioni
sottopongano a specifica normativa d’uso e di valorizzazione
ambientale il relativo territorio mediante la redazione
di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali
con specifica considerazione dei valori paesistici-ambientali”.
L’art.1 quinquies vietava, per le aree sottoposte
a piano paesistico, “ogni modificazione dell’assetto
del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione
degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo Stato dei luoghi e l’aspetto
esteriore degli edifici”.
La norma ampliava la tutela prevista dalla l. n.1497/1939
che viene vista in un’ottica pianificatoria, come
anche la giurisprudenza ha rilevato.[15]
L’art.1 bis sopra citato, prevedeva l’uso alternativo
di due strumenti, il piano territoriale paesistico
a contenuto attuativo diretto o il piano urbanistico-territoriale,
entrambi strumenti di competenza regionale.
Secondo alcuni autori e secondo la pressoché pacifica
giurisprudenza, i piani territoriali paesistici
prevalgono sugli strumenti di pianificazione urbanistica;
ciò in nome della sostanziale sovraordinazione degli
interessi alla salvaguardia dell’ambiente e del
paesaggio rispetto alla tutela riservata alle altre
esigenze di vita e sviluppo.[16]
Così, si e affermato che ai piani paesistici è devoluta
la funzione di dettare norme minime inderogabili
dai piani urbanistici di qualsiasi livello, con
la conseguenza che la disciplina urbanistica, anche
di carattere generale, assume una funzione meramente
attuativa di tali regole, trovando il proprio limite
in detta normazione di livello sovraordinato.[17]
La giurisprudenza in questo modo ha voluto vedere,
nel piano paesistico non solo uno strumento per
salvaguardare la bellezza e il valore paesistico
dei beni e dei luoghi sottoposti a vincolo ma anche
un utile mezzo per tutelare e pianificare l’assetto
territoriale.[18] Secondo questo ragionamento quindi
è da considerarsi illegittima la modifica della
disciplina urbanistica che non è conforme alle esigenze
di tutela paesistico-ambientale attuata attraverso
il piano territoriale paesistico predisposto dalla
regione.[19]
Ma come alcuni autori anno messo a suo tempo in
evidenza, l’art.1 bis della l431/1985 è una norma
generica che sembra spingere verso un ampliamento
del piano paesistico che porterebbe ad annullare
la necessaria distinzione tra lo stesso ed i piani
urbanistici, ma viene anche sottolineato che la
legge non prevede “espressamente una sottordinazione
dei piani urbanistici rispetto ai piani paesistici
e delinea tra le due tipologie di strumenti un rapporto
di sostanziale separazione giuridica ed autonomia
”. [20]
Il d.lgs.112/1998 dedica la sezione II° all’urbanistica,
pianificazione territoriale e bellezze naturali
e riconosce ampia operatività alla regione.
La norma dopo aver elencato le funzioni mantenute
in capo allo Stato, (art.54), assegna alle regioni
e agli enti locali tutte le funzioni amministrative
non espressamente mantenute dallo Stato stesso (art.56).
L’art.57 recita: “La regione con legge regionale,
prevede che il piano territoriale di coordinamento
provinciale di cui all’art.15 della legge del 8
giugno 1990 n.142, assuma il valore e gli effetti
dei piani di tutela nei settori della protezione
della natura, della tutela dell’ambiente, delle
acque e della difesa del suolo e della tutela delle
bellezze naturali, sempre che la definizione delle
relative disposizioni avvenga nella forma di intese
fra la provincia e le amministrazioni, anche statali,
competenti ”.
Il piano paesistico territoriale veniva espressamente
richiamato dall’art. 149 del d. lgs 29 ottobre 1999
n. 490, attinente ad una fase successiva rispetto
a quella dell’imposizione del vincolo paesaggistico
e più precisamente alla fase della pianificazione
della tutela delle zone dichiarate di particolare
interesse sotto il profilo paesaggistico, al fine
di programmare la salvaguardia dei valori paesistico-ambientali
di tali zone con strumenti idonei ad assicurare
il superamento dell’episodicità, inevitabilmente
connesse a semplici interventi autorizzatori.[21]
Lo stesso articolo 149 disponeva che: “le regioni
sottopongano a specifica normativa d’uso e di valorizzazione
ambientale il territorio includente i beni ambientali
indicati all’articolo 146 mediante la redazione
di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali
aventi le medesime finalità di salvaguardia dei
valori paesistici e ambientali”.[22]
Si tenga presente altresì che sia la legislazione
che la giurisprudenza, avevano favorito negli ultimi
anni, nell’ottica di una maggiore efficienza degli
apparati amministrativi, l’esercizio negoziale della
potestà amministrativa.[23]
In quest’ottica si è posta ad esempio la sentenza
n.25/2001 del Consiglio di Stato[24], che afferma
l’idoneità a modificare il contenuto di un piano
territoriale paesistico da parte di un accordo di
programma. In particolare la sentenza motiva così
l’affermata idoneità:” L’art.27, comma 5, della
legge n.142/1990 introduce una disciplina specifica
per il caso di variazione degli strumenti urbanistici,
senza peraltro limitare a tale ambito l’utilizzo
dello strumento dell’accordo. Non esula, dunque,
dall’ambito oggettivo di operatività di un accordo
di programma, individuato dal legislatore in modo
ampio e generico, la realizzazione di opere ed interventi
che comportino la modifica di un piano territoriale
paesistico.
Il piano paesistico è finalizzato alla protezione
delle bellezze naturali e più precisamente alla
fase di pianificazione della tutela delle zone dichiarate
di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico,
al fine di programmare la salvaguardia dei valori
paesistico-ambientali con strumenti idonei ad assicurare
il superamento dell’episodicità, inevitabilmente
connessa a semplici ed isolati interventi autorizzatori”.[25]
Queste istanze sembrano essere state oggi interamente
recepite dal Codice Urbani, con le disposizioni
contenute all’art. 143 che individua e disciplina
i piani paesaggistici di cui si dirà oltre, nonché
con quanto stabilito all’art. 144 del medesimo testo
legislativo, ove si vuole assicurare la più ampia
concertazione non solo istituzionale con le associazioni
portatrici di interessi diffusi, ma anche coi soggetti
interessati, nuova figura di “referente” che dovrà
di volta in volta essere specificatamente individuata,
in quanto il Codice al riguardo nulla precisa.
Nel quadro sin qui delineato il ruolo della regione
non sembra comunque relegabile ad una funzione programmatica
di tipo attuativo. Ciò in quanto la legislazione
nazionale, pur fissando modalità, tempi ed effetti
della attività programmatoria regionale, non ne
determina tuttavia contenuti e criteri ispiratori,
lasciati invece alla autonoma azione regionale.
Così ad esempio in Piemonte è stata promulgata la
legge regionale risalente al 3 aprile 1989 n.20
intitolata: “Norme in materia di tutela di beni
culturali,ambientali e paesistici.”
La regione Piemonte, per difendere e promuovere
la valorizzazione dei beni culturali e paesistici,
si avvale dello strumento della pianificazione paesistica.
L’art.4 della predetta legge ci dice che in presenza
di “beni ambientali, la cui valorizzazione e tutela
esigano uno specifico ed organico intervento a livello
regionale, la Regione, anche per il tramite delle
Province e della Città Metropolitana, redige Piani
Paesistici”. La norma prosegue indicando alcune
aree (ad esempio quelle riportate negli elenchi
della l.1497/1939) in cui i piani vengono, comunque
redatti. L’articolo successivo ci indica quale sia
il contenuto dei Piani Paesistici: “Il Piano Paesistico
individua, analizza e definisce le caratteristiche
strutturali delle località oggetto del Piano, gli
elementi naturali e culturali in esse presenti,
nonché i rapporti tra gli elementi componenti e
gli aspetti formali quali storicamente determinati,
al fine della tutela e valorizzazione dei beni naturali
e culturali presenti sul territorio.”[26]
Da parte sua, un’altra regione, quella toscana,
ha invece promulgato la legge regionale n. 19 del
31 gennaio 2005 in tema di “Norme sul sistema regionale
dei beni culturali”. Al secondo comma dell’art.
1 è disposto che: ”La regione promuove l’integrazione
di funzioni e compiti concernenti la tutela, la
fruizione, la valorizzazione e la gestione del bene
culturale e favorisce il coordinamento e l’integrazione
delle iniziative e degli interventi sui beni culturali
con le politiche di governo del territorio e di
tutela del paesaggio.” Nell’art. 4 è invece sancito
che la Regione riconosce negli enti locali territoriali
i soggetti essenziali per il sistema regionale,
ai quali compete la responsabilità di integrare,
coordinare e gestire, nel quadro dei principi indicati
dalla Regione, le relazioni fra il bene culturale
ed il contesto paesaggistico e territoriale; infine
all’art. 6 è previsto che la Regione promuove e
favorisce le più ampie forme di consultazione, informazione
e coordinamento con le istituzioni universitarie,
con le istituzioni di ricerca e con le istituzioni
culturali o comunque interessate a finalità culturali,
anche al fine di definire programmi di ricerca e
di studi.[27]
In dottrina vi è che sostiene, come il Carbone[28],
che, la norma chiave tra un modello di concorrenza
tra competenze legislative statali e regionali in
tema di paesaggio, può essere individuata nell’art.
135 del Codice Urbani, dove viene proposto il doppio
modello di pianificazione paesistica:
I piani paesaggistici;
I piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione
dei valori paesaggistici.
Sempre secondo l’autore citato, lo Stato consente
con l’art. 135, una tutela indiretta del paesaggio
e dell’ambiente propriamente detto, tramite la competenza
legislativa concorrente delle regioni in materia
di governo del territorio.
Queste considerazioni sono state riprese anche dal
Pallottino[29], laddove precisa che il nuovo Codice
Urbani fissa i capisaldi di tutto il suo impianto
normativo nella: “disciplina in senso paesaggistico
di tutto il territorio regionale e perciò nazionale”,
precisando che: “il valore di paesaggistico quale
parametro della normativa d’uso del territorio da
fissarsi con il piano”, ed a conclusione di
questo la norma cardine viene ancora una volta individuata
nell’art. 135 laddove indica, nell’obbligatorietà
dell’adozione da parte della regione, dei piani
paesaggistici od urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, i principi
fondamentali del nuovo Codice Urbani.
I Piani Paesaggistici
Il criterio che presiede alla suddivisione del
piano paesaggistico è fissato nell’art. 143 1° comma
del nuovo codice, laddove è stabilito che: “In
base alle caratteristiche naturali e storiche ed
in relazione al livello di rilevanza ed integrità
dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il
territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato
pregio paesaggistico fino a quelli significativamente
compromessi o degradati.”
Occorre premettere che i piani paesaggistici previsti
nel nuovo codice non paiono assimilabili, per ciò
che concerne il loro contenuto dispositivo, ai piani
paesistici previsti dal precedente Testo Unico del
1999 (art. 149), in quanto i primi si pongono come
obbiettivo di fondo la tutela, protezione e valorizzazione
dell’intero territorio e non di singole aree ritenute
degne di tutela in virtù di particolari caratteristiche
naturali. In questo senso, la nuova normativa compone
un quadro d’insieme della pianificazione paesaggistica,
certamente diverso da quello della L. 08/08/1985
n. 431 “Legge Galassso” e del T.U. n. 490/99.[30]
D’altrocanto i piani paesaggistici non sono protagonisti
sconosciuti del settore, in quanto erano già previsti
dalla legge sulle bellezze naturali del 1939, benché
di ben scarsa applicazione in funzione di una loro
previsione applicativa solo facoltativa (Art. 5
L. n.1497/39); si è dovuto tuttavia attendere la
legge n.431/1985 c.d. legge “Galasso” perché questi
divenissero obbligatori (art. 1-bis), sebbene con
una rilevante differenziazione rispetto a quelli
previsti dal precedente testo unico, come sopra
accennato.
Peraltro la genesi dei piani paesistici nella struttura
data loro dal nuovo codice muove da alcune considerazioni
di base già evidenziate dalla dottrina (e che verranno
più oltre specificate), quali una pianificazione
paesaggistica regionale effettuata senza coinvolgere
gli uffici locali del Ministero, nonché le difficoltà
per il Ministero stesso di produrre pianificazioni
efficaci a fronte di una esperienza limitata dei
poteri sostitutivi, mentre i provvedimenti di vincolo,
puntuali sotto il precedente T.U., sono stati pochissimi
ed il potere autorizzatorio è stato esercitato dai
comuni senza collegamento con le sopraintendenze[31].
Ne consegue l’obbligatorietà del piano (paesaggistico
o urbanistico-territoriale con specifica considerazione
dei valori paesaggistici) ai fini della adeguata
tutela e valorizzazione del paesaggio.[32]
La precedente normativa del Testo Unico del 1999
all’art. 149 individuava tra i beni ambientali ricompresi
nei piani territoriali paesistici anche quei beni
elencati all’art. 146, ovverosia tutte quelle aree
naturali tutelate per legge e che oggi sono espressamente
ricomprese nei piani paesaggistici e catalogate
all’art. 142 della nuova normativa. Mentre tuttavia
i precedenti piani paesistici ritenevano solo facoltativa
la pianificazione paesistica per alcuni dei beni
elencati al vecchio art. 139, ovvero complessi d’immobili
e bellezze panoramiche, gli attuali piani paesaggistici
previsti all’art. 143, non solo prevedono una pianificazione
paesaggistica a copertura totale, ma vengono anche
ad ampliare il ventaglio di aree ed immobili tutelati
dato che il 3° comma lettera h dell’art. 143
dispone: “che il piano paesaggistico individua
le eventuali categorie di immobili o di aree, diverse
da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre
a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.”
Occorre constatare che, se è vero che i termini
di valutazione seguiti dal legislatore per la tutela
del territorio sono la ricerca dell’esaltazione
del paesaggio come contesto storico e non solo come
espressione naturale di bellezza, la definizione
datane al 1° comma dell’art.143, laddove si stabilisce
che il piano paesaggistico ripartisce il territorio
in ambiti omogenei, appare in tutta franchezza
definizione alquanto vaga e incerta.
Se infatti si può condividere il concetto, dato
dal legislatore al 1° comma art.143, di paesaggio
come caratterizzato in uno spettro visivo che abbraccia
una moltitudine di contesti, in cui si possono individuare
varie realtà culturali, storiche, sociali ed antropologiche,
il problema che sorge prima facie è la definizione
che dovremmo dare del concetto di “ambiti omogenei”
in cui il territorio viene ripartito.
La critica nasce non solo da una difficoltà
di carattere etimologico nel definire il concetto
di “ambiti omogenei”, ma soprattutto dal dover constatare
che forse, le difficoltà incontrate dallo stesso
legislatore nel coordinare tale importante materia
con le disposizioni costituzionali, sono state forse
tali da dover ricorrere a definizioni lessicali
di tal tipo da mantenere necessariamente indeterminato
il concetto stesso di piano paesaggistico.
Questa critica prende ancora una volta le mosse
proprio dalla più volte richiamata Convenzione europea
del paesaggio, posta dall’odierno legislatore a
fondamento del nuovo codice dei beni culturali.
Infatti in essa si afferma che: “il paesaggio
è definito come una determinata parte di territorio,
così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall’azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni.”[33]
Proprio sulla base di questa scelta operata
a livello europeo, sarebbe apparsa più opportuna
da parte del legislatore nazionale, una definizione,
quanto più possibile oggettiva, degli ambiti di
ripartizione del territorio, sicura e certa o per
lo meno facilmente determinabile.
Le problematiche che ne potrebbero emergere affioreranno
probabilmente solo nella fase di stesura del piano
paesaggistico, ovvero nel momento in cui occorrerà
da parte degli enti preposti (Regioni) concretizzare
e tradurre in norme descrittive, prescrittive e
propositive (art.3) le effettive volontà e sensibilità
di tutela del paesaggio.
Sebbene la nuova disciplina preveda la concertazione
istituzionale, nonché la partecipazione dei soggetti
interessati e delle associazioni costituite per
la tutela degli interessi diffusi (ambientalistiche,
culturali) nei procedimenti di futura approvazione
dei piani paesaggistici (art.144), sarà, sino ad
allora, da provare l’effettivo potere negoziale
di questi soggetti ed associazioni piuttosto che
la temuta concentrazione di tale potere decisionale
in un’unica e ben delineata sede, magari estranea
e lontana dalle esigenze della popolazione locale.
Nella realtà la norma sembra presupporre la esigenza
di una definizione di paesaggio, intermedia tra
quella indicata dal Codice e quelle delle leggi
regionali d’attuazione, ovvero una normativa regionale
di determinazione dei criteri di programmazione
che devono presiedere, alla stregua di quanto già
posto in essere da regioni, come la Sardegna, che
hanno già varato al riguardo una legge di contenuto
sicuramente programmatorio.[34]
I pericoli che si potrebbero affacciare riguarderebbero
ad esempio il bilanciamento tra tutela dei valori
paesaggistici ed interessi economici locali in gioco,
in un contesto economico, urbanistico ed imprenditoriale
che potrebbe far sentire il proprio peso sugli organi
preposti, con rischi, sopra già evidenziati, di
decisioni eccessivamente influenzate da visioni
localistiche e frammentarie.
Natura programmatica dei Piani paesaggistici
Il 2° comma dell’art 143 stabilisce che: “In
funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico
riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito
corrispondenti obbiettivi di qualità paesaggistica.”
Tale previsione conferma la natura di norma
“programmatoria” del d.lgs in questione che attribuisce
al Piano una funzione dinamica di protezione ma
soprattutto di riqualificazione ambientale.
Tale disposizione sembra costituire un elemento
innovatore rispetto alla precedente disciplina laddove,
in previsione del fatto che i nuovi piani paesaggistici
mirano alla valorizzazione della totalità del territorio,
sono indicati i parametri di riferimento degli obbiettivi
della qualità paesaggistica secondo tre diversi
livelli d’intervento:
Il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi
costitutivi e delle morfologie;
La previsione di linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio compatibili;
Ed infine il recupero e la riqualificazione degli
immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi
o degradati.
E’ questa una ripartizione di finalità che si ritrova
più volte nel codice e destinata a coniugare preservazione
con sviluppo compatibile.
La precedente normativa dell’99 (art.150) si limitava
ad effettuare un rinvio all’art. 52 del D.Lgs n.112/98
per la determinazione dei valori ambientali, ovvero
alla conferenza unificata. La nuova disciplina sembrerebbe
individuare un fase di “filtro” ulteriore, oltre
a quella prevista dalla precedente disciplina e
ripresa dall’attuale codice al 1° comma art. 145,
relativo alla competenza ministeriale in ordine
alle finalità di indirizzo della pianificazione.
In sostanza, almeno in questo caso, la nuova disciplina
pare aver centrato l’obbiettivo di adeguare la materia
al nuovo principio costituzionale di sussidiarietà,
la ove demanda alle Regioni, individuate quale ente
atto a garantire un livello adeguato di intervento,
la stessa prefissione dei criteri che devono presiedere
sia alla preservazione che alla individuazione degli
obbiettivi da perseguire; così evitando di assegnare
alle Regioni stesse, compiti di mera programmazione
attuativa di quanto delineato nell’ambito della
normativa quadro statale.
Il piano paesaggistico è destinato, nell’intenzione
dell’estensore del Codice, a superare, come già
si è accennato la pura attività protezionistica
per assumere invece contenuto descrittivo, prescrittivo
e propositivo[35]. In particolar modo vengono elencate
tutte le attività propedeutiche alla redazione del
piano paesaggistico. Dall’analisi delle singole
fasi emergono ancora una volta i valori di fondo
su cui la riforma ha posto l’accento, ovvero la
ricerca ed individuazione non solo dei siti e delle
bellezze naturali da valorizzare, tutelare e proteggere,
bensì anche del loro rapporto con l’antropizzazione
millenaria del territorio, tale da poter porre le
basi per una “difesa” dei valori e della cultura
della popolazione che rende vivo il territorio che
s’intende difendere.
La precedente normativa all’art. 149 del T.U. dell’99,
anziché determinare specificatamente i contenuti
dei piani territoriali paesistici, al comma 1° rimetteva
la disciplina di settore per l’uso e la valorizzazione
ambientale del territorio includente i beni ambientali
ai piani territoriali paesistici o ai piani urbanistico-territoriali
aventi le medesime finalità di salvaguardia dei
valori paesistici ed ambientali. Di fatto questi
piani territoriali paesistici avevano la caratteristica
comune di assicurare in modo organico la protezione
dei valori ambientali e paesistici considerati.[36]
Rapporto tra Piani paesaggistici e strumenti
urbanistici
Il 4° comma dell’art. 143 idealmente
si innesta sul contenuto del 4° comma dell’art.
145, circa il coordinamento della pianificazione
paesaggistica con gli strumenti di pianificazione
urbanistica: i comuni, le città metropolitane,
le province e gli enti gestori delle aree naturali
protette plasmano ed adeguano gli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica alle previsioni dei
piani paesaggistici, introducendo dove necessario,
ulteriori previsioni conformative ritenute indispensabili
alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio,
al fine di assicurare l’ottimale salvaguardia dei
valori paesaggistici individuati dai piani.
Benché quest’ultima disposizione sia oggetto di
specifica trattazione oltre, occorre sin d’ora precisare
che la precedente disciplina del 1999, non attribuiva
al piano territoriale paesistico valenza urbanistica,
ma solo il carattere di strumento di pianificazione
finalizzato alla tutela e salvaguardia dei valori
ambientali e paesistici del territorio. Pertanto
le sue prescrizioni solo eventualmente avrebbero
potuto avere riflessi sugli strumenti urbanistici
contenenti disposizioni e destinazioni d’uso delle
aree oggetto di entrambi i piani. Quindi, in ipotesi
di conflitto tra i diversi strumenti della pianificazione
territoriale, utilizzando il parametro degli interessi
pubblici che attraverso il piano paesistico trovano
tutela, quest’ultimo avrebbe dovuto prevalere. La
questione non cambia ora alla luce dei nuovi piani
paesaggistici: ciò che muta è forse la metodologia
adottata, laddove si prevede l’introduzione di parametri
vincolanti in sede di programmazione paesaggistica,
lasciando cadere ogni dubbio sulla loro efficacia
sovraordinata ai piani urbanistici, ma soprattutto
introducendo prescrizioni che forse avrebbero trovato
più idonea collocazione nello strumento urbanistico
atto per sua stessa natura a contenere prescrizioni
di questo tipo. Il nuovo Codice, affinché le regioni
valorizzino e tutelino adeguatamente il proprio
territorio, impone alle medesime l’approvazione
dei piani paesaggistici, al fine di sottoporre tutto
il territorio al vincolo di una normativa d’uso.
In dottrina si è anche sostenuto che l’attività
di elaborazione dei piani paesaggistici ed urbanistico-territorriali,
parrebbe uniformare secondo principi e modalità,
ma soprattutto secondo metodologie di lavoro univoche,
l’attività di elaborazione dei piani territoriali
in questione.[37] Questo principio deriverebbe direttamente
dalla stessa suddivisione con la quale il legislatore,
vorrebbe ripartire l’intero territorio regionale
in ambiti omogenei, partendo dai territori o località
che rivestono maggior pregio paesaggistico sino
a giungere ai territori più degradati per una loro
riqualificazione e recupero ambientale ed urbanistico.
L’approvazione dei piani paesaggistici delineati
dal nuovo Codice dei Beni culturali, prevede un
procedimento di concertazione a cui deve essere
assicurata ampia pubblicità, affinché tutti gli
enti coinvolti e a tutti i livelli, nonché i soggetti
interessati e le associazioni costituite per la
tutela degli interessi diffusi, vi possano partecipare.
Come stabilito dallo stesso art. 143 il piano paesaggistico
si articola nelle fasi di ricognizione dell’intero
territorio ed analisi delle sue caratteristiche.
L’obbiettivo del legislatore, è quello di mettere
a disposizione delle varie realtà regionali, un
unico strumento di coordinazione della pianificazione
urbanistica con gli altri strumenti. Tutto ciò al
fine di garantire sia a livello locale che su tutto
il territorio nazionale, azioni comuni che, partendo
dalle realtà locali e regionali, assicurino unitarietà
all’azione amministrativa, senza venire a determinare
localismi e squilibri.
Queste considerazioni, già oggetto di analisi da
parte della dottrina[38], richiamano implicitamente
la storica decisione della Corte Costituzionale
n. 141 del 1972, la quale rigettò la richiesta di
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’ultimo
comma dell’articolo 1 del D.P.R. n. 8/72[39] che
aveva operato il trasferimento della competenza
in materia urbanistica alle Regioni, ma aveva nettamente
escluso da detto trasferimento proprio le funzioni
attinenti alla tutela delle bellezze naturali. In
questa occasione la Corte individuò nell’urbanistica
la disciplina che si occupa della gestione del territorio
in senso lato e cioè quale considerazione integrale
dello stesso territorio e globale disciplina dell’uso
e delle trasformazioni ad esso relative (definizione
poi ripresa del D.P.R. n. 616 del 1977), contribuendo
così a superare la precedente nozione dell’urbanistica
quale disciplina del mero assetto ed incremento
edilizio dei centri abitati, come risultava recepita
dalla legge urbanistica del 17 agosto del 1942 n.
1150, che introdusse il principio della pianificazione
territoriale, di carattere tendenzialmente coercitivo
e strutturata per livelli differenziati a seconda
dell’ampiezza delle aree territoriali considerate
ed in particolare dei centri abitati.
I precetti operativi indicati dalla nuova normativa
del Codice Urbani, tra l’altro prendendo le mosse
dalla precedente disciplina, così come specificato
dal Tamiozzo[40], risultano essere le seguenti
A)ogni attività di carattere progettuale, costruttivo,
modificativo od integrativo, riguardante le zone
nonché i beni soggetti alla tutela paesaggistica,
deve passare al preventivo vaglio ed alla autorizzazione
successiva dalla regione od altro ente da essa deputato
a tale controllo;
B)l’esercizio di poteri di tipo cautelare, quali
l’inibizione dei lavori senza autorizzazione di
notevole interesse pubblico o che possano pregiudicare
beni per i quali l’autorizzazione di notevole interesse
non sia stata ancora concessa o di sospendere lavori
già iniziati, da parte di quegli stessi organi preposti
a tale tutela e controllo;
C)l’istituzione di un regime sanzionatorio che punisce
penalmente tutte le attività o lavori di qualsiasi
genere, compiuti sui beni paesaggistici senza la
prescritta autorizzazione, ed accanto a questo,
la previsione di un regime autonomo di sanzioni
di carattere amministrativo che prevedono e stabiliscono
la rimessione in pristino, di ciò che è stato realizzato
senza autorizzazione, od eventualmente e demandando
all’Amministrazione questo giudizio di opportunità,
il pagamento della maggiore somma, a titolo di indennità,
tra il danno arrecato ed il profitto raggiunto.
Assente invece, nel precedente T.U. dell’99, è la
disciplina contenuta nel 5° comma dell’art.143.
Questa disposizione introduce la previsione di un’attività
eventuale ma fondamentale che i nuovi piani paesaggistici
possono prevedere. Infatti è stabilito che i nuovi
piani paesaggistici possono individuare singole
aree tra quelle previste ed elencate dall’art.142,
ed in quanto tali tutelate per legge, per le quali
siano necessari interventi ed opere, ma proprio
in funzione dell’elevato livello di eccellenza dei
valori paesaggistici o comunque della necessità
di valutare accuratamente gli impatti su scala progettuale,
sia ad ogni qual modo necessario il previo rilascio
dell’autorizzazione prevista dagli articoli 146,
147 e 148. L’autorizzazione richiamata ed assunta
nel Codice Urbani, trova il suo antecedente nell’accordo
del 19 aprile del 2001 siglato in sede in Conferenza
stato-regioni ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 287/97,
dove si è previsto il ricorso a forme di collaborazione
tra i pubblici poteri nell’esercizio delle rispettive
competenze e svolgimento di attività di comune interesse[41].
In un secondo tempo viene firmata a Firenze la Convenzione
Europea del Paesaggio che si ispira in sintesi ai
seguenti principi: il paesaggio come risorsa economica
e l’interesse pubblico posto a base della sua tutela,
l’obbiettivo dello sviluppo sostenibile ed una disciplina
mirante alla qualità paesaggistica, alla protezione,
gestione e sistemazione del paesaggio.
Questi in sintesi i precedenti normativi rispetto
al contenuto del Codice Urbani sul tema del paesaggio.
Il contenuto dell’accordo costituisce, comunque,
la base essenziale sulla quale si sono sviluppate
le disposizioni relative alla pianificazione paesaggistica
contenute negli artt. 143, 144, 145 e 146 e 148
del d. lgv. 41/2004 con la differenza che, mentre
nel primo queste erano espresse sotto forma di criteri
ed obbiettivi, nel testo Urbani costituiscono vere
e proprie norme generali e cogenti per il pianificatore
regionale.
Infine, non va dimenticato che all’accordo si è
arrivati sulla base non solo delle elaborazioni
della Conferenza nazionale sul paesaggio del 1999
ma anche delle proposte della Commissione di riforma
della disciplina paesaggistico-ambientale nominata
con D.M. del 06 giugno 2000.[42]
La lettera b) del 2° comma dell’art. 143, nell’ottica
di un piano paesaggistico che pianifichi l’intero
territorio, prevede l’ipotesi di singole e specifiche
aree differenti da quelle per le quali è stata emanata
la dichiarazione di notevole interesse pubblico,
per le quali non è necessario richiedere il rilascio
dell’autorizzazione; possibilità consentita solo
a fronte del fatto che le opere e gli interventi
da realizzarsi risultino compatibili o in linea
con le previsioni stabilite nel piano paesaggistico
in quanto recepite integralmente dagli strumenti
urbanistici locali.
La lettera c) del 5° comma prevede invece l’ipotesi
limite in cui le aree interessate dal recupero e
riqualificazione, siano in tale stato di degrado
o addirittura compromesse a tal punto che non è
più necessaria la relativa autorizzazione.
La disposizione contenuta al 6° comma dell’art.143,
deve essere letta nell’ottica di piani urbanistici
perfettamente armonizzati con i nuovi piani paesaggistici;
solo in presenza di tale armonizzazione sulla cui
operatività, stante i precedenti, appare legittimo
dubitare, l’autorizzazione o gli interventi potranno
essere effettuati senza dover richiedere la prescritta
autorizzazione ex art. 146 e ss.. Di fatto la disposizione
del comma 6° subordina ancora una volta l’efficacia
degli strumenti urbanistici ai piani paesaggistici,
stabilendo che in assenza di coordinamento dei primi
con i secondi le attività soggette ad autorizzazione
previste ex. art. 146. 147 e 159 richiamate dalla
lettera b del 5° comma art.143 non possono essere
realizzate. Questa disposizione legislativa si innesta
sull’obbiettivo perseguito implicitamente nel dettato
costituzionale dell’art. 118, di una pianificazione
paesaggistica coordinata con il principio della
sussidiarietà.
E’ da segnalare come il monitoraggio dell’attività
da non sottoporre ad autorizzazione anziché eventuale
avrebbe potuto forse essere previsto come obbligatorio,
tenuto conto che si tratta di attività astrattamente
idonee a derogare al nuovo principio del coordinamento
obbligatorio.
La disposizione introdotta si ricollega sempre al
comma 5° lettera b), e prevede controlli a campione
sulle opere ed interventi realizzati in esonero
dalla autorizzazione paesaggistica di cui agli artt.
146 e seguenti. L’accertamento di un significativo
grado di violazioni in singoli comuni, anche a fronte
di un adeguamento dei loro strumenti urbanistici
con le disposizioni dei nuovi piani paesaggistici,
produrrà forse come effetto il reinserimento obbligatorio
dell’autorizzazione per l’intero loro territorio.
Anche questa disposizione trova giustificazione
nella prudenza con la quale il legislatore guarda
ad una misura di liberazione irta di pericoli stante
la valenza dei beni tutelati.
Di nuova introduzione è anche la disciplina contenuta
al 9° comma. Questa disposizione stabilisce non
solo che il piano paesaggistico individui i progetti
prioritari per la conservazione, il recupero, la
riqualificazione, la valorizzazione e la gestione
del paesaggio indicandone gli strumenti di attuazione
ma stabilisce altresì che il piano paesaggistico
debba ricomprendere misure incentivanti. La norma
non chiarisce ulteriormente in cosa consistano dette
“misure incentivanti”, e perciò lascia aperte tutte
le ipotesi di soluzioni adottabili dall’ente di
tutela regionale al fine di valorizzare e difendere
il proprio paesaggio. E’ da ritenere che in conformità
con le finalità della nuova normativa, detti incentivi
possano includere iniziative di natura privatistica
purché inserite in un contesto di generale programmazione
degli interventi.
Il ricorso ad accordi, benché specifica e dettagliata
nella presente disciplina, non era sconosciuta nella
precedente normativa del Testo Unico dell’ 99 dove,
all’ultimo comma dell’art.150, era stabilito che:
“Le Regioni ed i Comuni possono concordare con
il Ministero speciali forme di collaborazione delle
competenti soprintendenze alla formazione dei piani.”
Ora come allora, tale forma di collaborazione
mira ad evitare o quanto meno prevenire eventuali
situazioni di conflitto. Ciò che muta invece è la
previsione di un termine entro il quale la regione
dovrà approvare il piano. Qualora a tale elaborazione
d’intesa non consegua l’approvazione del piano,
questo sarà approvato in via sostitutiva con decreto
ministeriale, facendo così dubitare della sua natura
eventuale.
Due pertanto gli elementi che pare opportuno sottolineare
al riguardo: la obbligatorietà di adozione dell’accordo,
una volta effettuata la scelta discrezionale in
tal senso e l’impossibilità ancora una volta di
adottare la disciplina derogatoria di cui ai commi
5° e seguenti in sua assenza.
La distribuzione delle competenze, come correttamente
evidenziato in dottrina[43], trova origine dalla
considerazione che la disciplina antecedente, non
abbia fino ad oggi assicurato una tutela efficace,
come testimoniato dal fitto contenzioso su aspetti
formali o dal diffuso ricorso al rilascio di autorizzazioni
ex post.
E che una delle ragioni, pur nella profonda diversità
delle esperienze delle singole Regioni, fosse rinvenibile
nella insufficiente integrazione o addirittura contrapposizione
di competenze che dovrebbero sottendere invece il
medesimo interesse pubblico.
Lo stesso Autore[44] si interroga su quale sia il
livello istituzionale opportuno per assicurare una
efficace tutela dell’interesse paesaggistico, nella
tensione tra il principio di sussidiarietà e quello
di adeguatezza.
Ancora Ungari[45], precisa come l’impianto del nuovo
codice, per evitare di porre in discussione le basi
su cui opera l’art. 118 della Costituzione, ha cercato
di mantenere il più possibile fedele a tale impianto
legislativo, i nuovi strumenti operativi, quali
le vari forme di intese e coordinamento ed innovando
esclusivamente, laddove prevede la “concorrenza
di poteri attribuiti ai diversi soggetti, stato
e Regioni, ma rivolti ai medesimi interessi pubblici
ed in parte sovrapponibili per ambito e valenza”.
Con il nuovo Codice Urbani la cooperazione tra
le vari amministrazioni pubbliche diviene la regola,
in considerazione del fatto, come sottolineato dall’Autore
che “della salvaguardia/compromissione del territorio
beneficiano/risentono tutti”, in particolar
modo viene richiesto alle amministrazioni ed enti
locali, in quanto organi direttamente volti a dialogare
con la popolazione ivi insediata, non solo a farsi
portatori delle esigenze ed interessi locali, ma
anche a predisporre interventi opportuni e soluzioni
necessarie alla tutela del paesaggio.
L’approvazione dei piani paesaggistici delineati
dal nuovo Codice dei Beni Culturali prevede un procedimento
di concertazione a cui deve essere assicurata ampia
pubblicità, affinché tutti gli enti coinvolti e
a tutti i livelli, nonché i soggetti interessati
e le associazioni costituite per la tutela degli
interessi diffusi, vi possano partecipare.
A tal proposito si osservi quanto introdotto in
materia dall’odierno legislatore con la disciplina
definita dall’art.. 144 del Codice, con la quale
si è voluto dare attuazione al principio oramai
consolidato in giurisprudenza e recepito da parte
della normativa, che individua nelle associazioni
ambientalistiche che presentino i requisiti, i legittimi
portatori d’interessi diffusi. Tali associazioni
sono viste come dei veri e propri catalizzatori
delle esigenze che direttamente emergono dalla popolazione
locale, a sua volta costituente un elemento aggiunto
e caratterizzante quel territorio tutelato come
bene paesaggistico e che grazie al piano paesaggistico
si valorizza a propria volta.
Per quanto attiene invece la concertazione, nella
precedente disciplina del T.U. del ’99 era prevista
un’attività di collaborazione e concertazione, sebbene
estesa su scala generale, laddove, all’art. 148
si stabiliva che: “L’attività di tutela e valorizzazione
dei beni ambientali si conforma ai principi di cooperazione
tra Stati, anche nell’ambito di organizzazioni internazionali,
stabiliti dalla convenzioni in materia, rese esecutive
in Italia.”
Se per le associazioni ambientalistiche, la legittimazione
è fatto giurisprudenzialmente e normativamente assodato
quando queste siano riconosciute, discorso ben diverso
è quello dei “soggetti interessati”, cui fa riferimento
la norma. Per essi occorrerà individuare specificatamente
l’interesse ad agire, in mancanza del quale si potrebbero
verificare di volta in volta situazioni differenziate
ed ingiustificate, tenuto conto che la parte interessata
a partecipare è generalmente il soggetto il cui
collegamento con l’atto amministrativo è in re
ipsa[46].
La norma infine rimanda a disposizioni, è da
ritenere, di tipo regolamentare, disciplinanti le
modalità di detta partecipazione. Si tratta
di un rinvio non di poco conto, posto che lo stesso
è suscettibile, stante la competenza regionale in
materia, di conseguenze rilevanti sul piano della
differenziazione degli strumenti di partecipazione,
e quindi di tutela, offerti, con conseguenti possibili
problemi di costituzionalità.
Sempre l’art. 144 al 2° comma stabilisce che, a
fronte delle modifiche degli effetti apportate agli
atti e provvedimenti, quali notifiche di importante
interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche,
provvedimenti di riconoscimento delle zone d’interesse
archeologico (art.157), dichiarazione di notevole
interesse pubblico (art. 140) e provvedimenti ministeriali
(art.141) dall’applicazione del piano paesaggistico,
l’efficacia del medesimo sia subordinata all’espletamento
di forme di pubblicità. Tali forme di pubblicità,
consistono nella pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della
Regione con affissione per novanta giorni consecutivi
all’albo pretorio di tutti i Comuni interessati,
come previsto dal 3° e 4° comma dell’art.140.
Si osservi come questa forma di pubblicità sia la
medesima prevista nell’ipotesi di emanazione dei
provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico contemplati dall’art.136 per gli immobili
ed aree di notevole interesse pubblico che rientrano
nell’elencazione dell’art.134 laddove definisce
i beni paesaggistici inclusi nei piani paesaggistici.
Pertanto tali disposizioni che danno seguito a queste
forme di pubblicità debbono essere intese come modificazioni
tali da individuare vincoli più restrittivi per
determinate aree o porzioni di territorio al fine
di apportare una maggiore tutela e valorizzazione
del paesaggio.
La precedente disciplina del T.U. dell’99 prevedeva
una forma di pubblicità simile, a fronte della determinazione
degli elenchi di aree e beni paesistici di notevole
interesse pubblico (art. 140), successiva pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino Ufficiale della Regione (art.142), esposizione
nell’albo pretorio dei Comuni (art.143) ed ulteriore
pubblicazione su quotidiani diffusi in Regione per
l’eventuale integrazione di questi elenchi ad opera
del Ministero dell’ambiente (art.144).
Con la disposizione contenuta nell’art. 145 il legislatore
ha voluto ribadire quanto affermato nella precedente
disciplina all’art. 150, ovvero che le linee fondamentali
dell’assetto di pianificazione del territorio, con
finalità di orientamento della pianificazione paesistica
sono espresse dallo Stato. In quanto solo allo Stato,
secondo quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 112/98,
spettano i compiti relativi alla identificazione
delle linee fondamentali dell’assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali ed
ambientali, alla difesa del suolo ed all’articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali e delle
opere di competenza statale, nonché al sistema delle
città e delle aree metropolitane. Questi compiti
sono esercitati attraverso le intese della Conferenza
Unificata.
Sempre allo Stato spettano i rapporti con gli organismi
internazionali ed il coordinamento con l’Unione
Europea in materia di politiche urbane e di assetto
territoriale, nonché il compito, dovere e potere
di individuare quali siano gli strumenti di pianificazione
territoriale e di programmazione dell’attività di
pianificazione, paesistica prima e paesaggistica
ora.
Le disposizioni contenute ai commi 2° e
3° mettono in risalto il ruolo coordinatorio che
i nuovi piani paesaggistici, disciplinando ogni
aspetto del territorio, dovranno ricoprire in relazione
agli strumenti urbanistici di varia natura.
In particolar modo il comma 3° precisa la valenza
cogente dei piani paesaggistici rispetto agli strumenti
urbanistici dei Comuni, delle Città Metropolitane
e delle Province, precisando che le loro disposizioni
sono immediatamente prevalenti su quelle difformi
eventualmente contenute nei secondi. La precedente
disciplina, come precedentemente si è osservato,
contenuta nel 2° comma dell’art.150, si limitava
a stabilire che i piani regolatori generali e gli
altri strumenti urbanistici si sarebbero dovuti
conformare alle previsioni dei piani territoriali
paesistici e dei piani urbanistico-territoriali
previsti all’art.149 del T.U. dell’99. Non era prevista
nessuna disposizione espressa di prevalenza dei
primi rispetto ai secondi, sebbene ciò fosse implicitamente
riconosciuto, inoltre non erano previste le attuali
norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento
degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico.
Di nuova introduzione è anche la disciplina contenuta
al 4° comma dell’art. 145 Codice Urbani. Essa potrebbe
sollevare dubbi interpretativi laddove dispone che:
“Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico
e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione,
i comuni, le città metropolitane, le province e
gli enti gestori delle aree naturali
protette conformano e adeguano gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni
dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario,
le ulteriori previsioni conformative che, alla luce
delle caratteristiche specifiche del territorio,
risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia
dei valori paesaggistici individuati dai piani.
I limiti alla proprietà derivante dai piani non
sono oggetto di indennizzo”.I dubbi traggono
origine dalle problematiche di coordinamento tra
le disposizioni del nuovo codice con la legge 394/91[47].
Infatti tale legge classifica le aree naturali protette
in nazionali e regionali sulla base della rilevanza
dell’interesse dell’ecosistema da tutelare prevedendo
per ciascuna di esse degli appositi soggetti ed
istituti amministrativi
Essa individua la funzione del parco, sia nazionale
che regionale, nell’organizzazione del territorio
e la ripartisce in aree c.d. di zonizzazione o differenziate,
al fine di determinare per ogni singolo settore
un regime giuridico variabile in funzione dei singoli
e specifici valori ambientali esistenti[48].
Da tale norma risulta che le esigenze di tutela
sono massime nelle “riserve integrali” e diminuiscono
gradualmente sino ad essere minime nelle “aree di
promozione economica e sociale”.
Sempre la legge 394/91 prevede che per i parchi
nazionali è previsto come “referente” sul territorio
l’ente parco, mentre per i parchi regionali
si parla di organismo di gestione . Al pari
dell’ente parco anche per l’organismo di gestione
regionale è previsto il piano del parco,
ovvero lo strumento che permette di perseguire le
finalità istitutive di attuazione; come il primo
anche quest’ultimo ha valore sia di piano paesistico
che di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici
ed i piani territoriali o ogni altro strumento di
pianificazione.
Dunque se la legge 394/91 prevede non solo per i
parchi nazionali ma anche per i parchi regionali
un apposito strumento di gestione (piano del parco),
tenuto conto che i principi di tale legge sono la
tutela e preservazione di aree di rilevante pregio
naturalistico e che pertanto, il piano del parco
rappresenta proprio il mezzo giuridico ideale per
perseguire questo fine, appare dubbio o per lo meno
incerto il suo coordinamento con la disposizione
dell’art 145, laddove il legislatore dispone che
anche gli strumenti di pianificazione degli enti
gestori di aree protette, si debbano conformare
ai nuovi piani paesaggistici.
Se infatti la norma deve interpretarsi come il piegarsi
e l’adattarsi del piano del parco regionale alle
disposizioni contenute nel nuovo piano paesaggistico,
vi sarebbe l’eventuale pericolo di rendere privi
di forza coercitiva i piani dei parchi regionali.
Pericolo solo eventuale in quanto il problema non
si porrebbe laddove i nuovi piani paesaggistici
prevedano disposizioni e soluzioni che rafforzino
e valorizzino un territorio già di per sé tutelato
dal piano dell’ente gestore, ma che potrebbe concretizzarsi
laddove la regione predisponga piani paesaggistici
con parametri di minor tutela e valorizzazione del
territorio circostante, venendo a svuotare di fatto
e a rendere privo di efficacia il piano del parco
che a questo nuovo piano paesaggistico, in virtù
dell’art.145, dovrebbe conformarsi.
Tale contrasto risulta ancor più netto laddove il
legislatore rivendica l’adeguamento del nuovo Codice
ai valori di tutela e preservazione del paesaggio
emersi dalla Convenzione europea di tutela del paesaggio[49].
Norma di coordinamento è quella rappresentata dal
5° comma, laddove assicura la partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento di conformazione
ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle
previsioni di pianificazione paesaggistica.
La stessa può essere letta come applicazione concreta
del principio di sussidiarietà verticale introdotto
a livello costituzionale con la riforma del titolo
V della Costituzione. Se infatti il livello d’intervento
in materia è quello regionale, spetta di fatto alle
Regioni delimitare il livello d’intervento dell’ente
di grado più elevato e pertanto meno vicino a quello
del bene e dei soggetti oggetto di tutela, fissando
anche a livello programmatorio, tempi e modalità
dell’intervento statale al riguardo. Una nota merita
infine il dubbio di costituzionalità in cui potrebbe
incorrere l’ultimo periodo del 4° comma, che esclude
l’indennizzabilità dei limiti imposti alla proprietà
privata con i nuovi vincoli.
Disciplina transitoria
La disciplina contenuta al capo V del Codice
Urbani art. 156, stabilisce che le regioni che precedentemente
avevano stilato i piani territoriali paesistici
in virtù dell’art.149 del T.U. dell’99, avranno
tempo sino a quattro anni dall’entrata in vigore
dell’attuale codice per poter verificare la conformità
di detti piani ai nuovi strumenti paesaggistici
ed, in caso contrario, provvedere ad un loro adeguamento.
Pertanto tutte le Regioni in possesso di piani territoriali
paesistici potranno entro il 1° maggio del 2008,
stando a quanto disposto al 1° comma dell’art. 156,
predisporre i nuovi piani paesaggistici.
Il 2° comma prevede che il Ministero e la Conferenza
Stato-Regioni dovranno predisporre uno schema generale
per definire con le regioni le metodologie, le procedure
di ricognizione, le analisi, il censimento e catalogazione
degli immobili soggetti a tutela, le tecniche per
la loro rappresentazione cartografica, nonché le
caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità
dei sistemi informativi.
Questa disposizione, sulla cui legittimità costituzionale,
ai sensi della riforma del titolo V della Costituzione,
si potrebbe forse esprimere qualche dubbio, rappresenta
un ampliamento settoriale di quanto già precedentemente
previsto all’art.147 del T.U. dell’99 e dall’art.144
1° comma, laddove si stabiliva lo scambio, la raccolta
e l’informatizzazione di tutto il materiale cartografico
ufficiale al fine di unificare i diversi sistemi
per una più agevole lettura dei dati, nonché la
facoltà per il Ministero di integrare gli elenchi
dei beni e delle località di notevole interesse
pubblico.
Il comma 3°, ove si stabilisce che le Regioni ed
il Ministero possono stipulare accordi per disciplinare
lo svolgimento d’intesa delle attività volte alla
verifica ed all’adeguamento dei piani paesaggistici,
non fa altro che riprendere quanto già disposto
al comma 10° dell’art. 143.
Giustamente si è osservato in dottrina[50] che con
la disciplina dell’art. 158, fatte salve le modifiche
dovute all’adeguamento degli strumenti urbanistici
ai piani paesaggistici, il legislatore ha disposto
che alcuni atti e provvedimenti emessi ai sensi
della normativa previgente conservino efficacia
poiché, in alternativa, l’abrogazione del t.u. del
1999 avrebbe prodotto un effetto di trascinamento.
In particolare, come osservato, continuano ad esplicare
i propri effetti[51]:
le notifiche di importante interesse pubblico
delle bellezze naturali o panoramiche eseguite in
base alla legge n. 776 del 1922,
gli elenchi compilati ai sensi della legge
n. 1497 del 1939,
i provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico emessi ai sensi della legge 1497
del 1939,
i provvedimenti di riconoscimento delle zone
di interesse archeologico emessi ai sensi della
legge n. 431 del 1985,
i provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico emessi ai sensi del d.lgs. n.
490 del 1999, i provvedimenti di riconoscimento
delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi
del d.lgs n. 490.
La disposizione in esame fonda la sua ratio nel
tentativo di eliminare ab origine strumentalizzazioni
e contenziosi relativamente ai vincoli imposti o
in itinere sulla base di legislazioni abrogate in
forma espressa dal Codice.
Restano, inoltre, a titolo di salvaguardia, assoggettati
alla disciplina del testo unico n. 490 del 1999
anche i procedimenti – già avviati ma non conclusi
al momento della sua abrogazione – di dichiarazione
di notevole interesse pubblico e di riconoscimento
delle zone di interesse archeologico. Invece, in
via transitoria, restano in vigore le disposizioni
del R.D. n. 1357 del 1940[52] fino all’emanazione
di apposite disposizioni regionali di attuazione
del Codice.
Altresì è stata avvertita l’esigenza di introdurre
un procedimento di autorizzazione, tramite disciplina
transitoria, al fine di permettere ai diretti interessi,
di ottenerne il rilascio, durante la fase di adeguamento
normativo delle regioni. Tale procedimento di autorizzazione
in via transitoria prevede che fino al completo
adeguamento degli strumenti urbanistici, l’amministrazione
competente al rilascio ne darà immediata comunicazione
alla Sopraintendenza di tali autorizzazioni, provvedendo
altresì a trasmettere le ulteriori comunicazioni
ricevute dall’interessato e le risultanze di successivi
eventuali accertamenti. Questa comunicazione che
costituisce un avviso di inizio procedimento, deve
essere inviata agli interessati in adempimento agli
obblighi previsti dalla legge n. 241/90, successivamente,
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
richiesta, l’autorizzazione potrà essere rilasciata
o negata; in assenza di essa i lavori non potranno
essere iniziati.
E’ prevista la possibilità di sospendere il termine
per una sola volta, qualora si ritenga necessario
di richiedere l’integrazione documentale o svolgere
accertamenti. Il termine rimane sospeso sino alla
data di ricezione dei documenti o sino al compimento
dei necessari accertamenti. Al Ministero, una volta
recepita l’intera documentazione, è conferito il
potere di annullamento dell’autorizzazione, entro
i successivi sessanta giorni dal suo recepimento
con provvedimento autorizzato. Qualora il termine
di sessanta giorni sia decorso inutilmente, gli
interessati avranno la facoltà di rivolgersi alla
competente soprintendenza che si potrà pronunciare
una sola volta entro un analogo termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Allo stesso modo è stata prevista, anche per le
richieste proposte innanzi alla soprintendenza,
la sospensione del termine di sessanta giorni, per
integrazione documentale o per i necessari accertamenti.
A fronte dell’emanazione del d. lgs. 42/2004, sono
da rilevare i numerosi quesiti, giunti all’attenzione
della Direzione Generale per i Beni Architettonici
e del Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali[53] da parte delle Regioni, aventi ad
oggetto il divieto di autorizzazione in sanatoria,
sancito dall’art. 146 comma 10 lett. C, dopo l’entrata
in vigore del nuovo Codice. Il problema posto all’attenzione
della Direzione è se tale divieto dovesse trovare
immediata applicazione, sin dalla data di entrata
in vigore del Codice (1° maggio 2004), oppure se,
non essendo tale divieto contenuto anche nell’articolo
159, recante la disciplina del procedimento di autorizzazione
in via transitoria, esso debba invece ritenersi
applicabile solo a far tempo dall’entrata “a regime”
del nuovo procedimento autorizzatorio ridefinito
dall’articolo 146, vale a dire dopo l’approvazione
dei piani paesaggistici, ai sensi dell’articolo
156 ovvero ai sensi dell’articolo 143 e dopo il
conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici
ai sensi dell’articolo 145 del codice.
L’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, interpellato in merito ha precisato
che il divieto in oggetto deve essere considerato
di immediata applicazione, sin dalla data di entrata
in vigore del codice, e ciò per la risolutiva considerazione
della natura di norma sostanziale di delimitazione
del potere autorizzatorio, propria di tale divieto,
che non risulta dunque compreso nelle previsioni
meramente procedurali contenute nell'articolo 159,
rubricato appositamente come Procedimento di autorizzazione
in via transitoria.
A tal proposito, l’Ufficio Legislativo del Ministero
precisa che la stessa conclusione, deve peraltro
valere anche per la disposizione, contenuta nel
secondo periodo del comma 2 dell'articolo 159, secondo
la quale i lavori non possono essere iniziati in
difetto dell'autorizzazione. A queste soluzioni
si perviene considerando l’interesse del singolo,
come un diritto “embrionale” in espansione che assurge
ad autonoma posizione giuridica soggettiva, solo
a fronte della rimozione di quell’ostacolo legale
rappresentato proprio dal rilascio dell’autorizzazione.
L’Ufficio Legislativo continua, precisando che le
stesse conclusioni devono essere adottate anche
per quanto stabilito al 5 comma dell’art. 159, laddove
è stabilito che per i beni che all’entrata in vigore
dell’odierno Codice, siano ancora soggetti ai provvedimenti
emessi in base alle disposizioni della c.d. legge
“Galasso”, l’autorizzazione potrà essere concessa
solo dopo l’approvazione dei piani paesaggistici.
Pertanto tale norma avrà una efficacia limitata,
in quanto destinata a cessare con il venir meno
di queste ipotesi residuali.
Ne deriva che l’efficacia dell’art. 159, “prevale”
solo temporaneamente sul nuovo regime di disciplina
dell’autorizzazione paesaggistica dettato dall’articolo
146, in quanto norma transitoria solo per le corrispondenti
previsioni che sono effettivamente “duplicazioni”
di correlative previsioni non transitorie. Di contro
non sembrano poter prevalere anche sulle previsioni
contenute nell’articolo 146 che riguardano non già
la procedura di rilascio dell’autorizzazione, ma
la delimitazione e la configurazione stessa del
potere autorizzatorio in questione.
La norma che vieta il rilascio successivo dell'autorizzazione
appartiene per l'appunto a questa seconda tipologia
di norme. E' norma di disciplina dei limiti del
potere autorizzatorio, non norma di procedura. Pertanto
essa è dunque immediatamente applicabile.
L’interpretazione esposta, trova fondamento anche
nel parere emesso dalla VII Commissione della Camera
sullo schema di codice.[54]
Da questo ragionamento si evidenza che il divieto
di autorizzazione paesaggistica dichiarato successivamente,
presenta motivazioni particolarmente forti nella
fase transitoria, in quanto è proprio in questo
momento che la pianificazione paesaggistica esistente
non è ancora in grado, di svolgere quel ruolo guida
che proprio l’art.143 gli attribuisce nell’esercizio
del potere autorizzatorio. Difatti è in questa fase
transitoria che si avverte maggiormente la necessità
che, la valutazione avvenga sempre prima della modifica
dello stato delle cose.[55]
La Direzione Generale del Ministero per i Beni Culturali,
evidenzia come a fronte di questa interpretazione,
vi sarà l’impossibilità di concludere positivamente
i procedimenti autorizzativi postumi in corso, alla
data di entrata in vigore del nuovo Codice Urbani,
ma non ancora conclusi con la formale adozione dell’atto
terminale della procedura.[56]
Ancora la Direzione Generale precisa, al fine di
un esaustivo e completo esame delle problematiche
connesse ai quesiti sollevati, che le soluzioni
proposte di immediata applicabilità del divieto
di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai
procedimenti pendenti e non conclusi alla data di
entrata in vigore del nuovo Codice Urbani, non vengono
a riguardare in alcun modo lo speciale provvedimento
relativo al c.d. “condono edilizio”, introdotto
dal capo IV della legge n.47/1985, ed i cui termini
sono stati riaperti con l’art. 32 della d.l. n.269/2003.[57]
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[1] Cfr.al riguardo l’intervento
del Ministro in www.governo.it
[2] Relazione esplicativa a “Convenzione europea
del paesaggio” su www.convetions.coe.it
[3] www.conventions.coe.it
[4] A. Trentini “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio” Maggioli 2004 p. 251 ss.
[5] Art.1 Convenzione europea del paesaggio 20 0ttobre
2002
[6] Sul concetto di paesaggio la Legge Galasso (L.
n. 431/1985) riconduceva alla tutela del paesaggio
due specifiche categorie di beni: le c.d. bellezze
individue e le bellezze d’insieme, qualificate all’art.
139 del T.U., come le cose immobili che hanno cospicui
caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica, le ville, giardini ed i parchi che si
distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi
di immobili aventi un caratteristico valore estetico
e tradizionale, le bellezze panoramiche in genere,
nonché in base art. 149 del T.U., i beni tutelati
per legge in ragione del loro interesse paesaggistico
e che vengono individuati in un elenco a cui si
rimanda, ma solo per citarne alcuni: il territorio
costiero e lacustre entro 300 metri dalla battigia,
i territori alpini al di sopra dei 1.600 metri ed
i territori appenninici e delle isole superiori
ai 1.200 metri, i territori boschivi danneggiati
dal fuoco etc..
Sempre sul tema del concetto di paesaggio, la Convenzione
Europea del Paesaggio del 20 ottobre del 2000, definisce
il paesaggio come:”una determinata parte di territorio,
così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere
deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani
e dalle loro interrelazioni”. Il Codice attuale
impiega questo parametro per ricondurre il concetto
di paesaggio a quello più ampio di ambiente ed individuando
accanto alla figura dei beni paesaggistici quella
dei beni ambientali.
Il chiaro riferimento all’ambiente che, prende atto
dell’evoluzione del quadro sia normativo che giurisprudenziale,
è oggi oggetto di discussione in Parlamento con
un disegno di legge costituzionale, “Modifiche all’art.
9 della Costituzione con l’introduzione del concetto
di ambiente”, volto ad introdurre modifiche al secondo
comma dell’art. 9.
[7] Così D.M. Traina: Le competenze degli enti territoriali
i Giust. Amm. n. 7/2004 www.giustamm.it
[8] R. Ferrara, Fracchia, Olivetti, op. cit., pag.34
[9] M. S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi
aspetti giuridici, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 1973,
ripreso da R. Ferrara, Fracchia, Olivetti, Diritto
dell’ambiente,ed. 2000, Bari.
[10] Vedasi ad es.: Voce Paesaggio in Enciclopedia
del diritto vol. XXXI, Milano 1981, pag. 503 e ss;
A. Predieri, Urbanistica, tutela del paesaggio,
espropriazione, Milano, 1969.
[11] Aldo Bardusco, La tutela costituzionale dell’ambiente:
Relazione al convegno su “Il diritto dell’ambiente
nell’Europa del mercato unico” su www.diritto.it.
[12] Assini Mantini, Manuale di diritto urbanistico,
1997, Giuffré pag. 206-207
[13] Valeria Mazzarelli, Il paesaggio: dal vincolo
al piano e ritorno, in Livelli e contenuti della
pianificazione territoriale, Giuffré, 2001, pag.217
[14] Corte Cost. 7 novembre 1984 n.379 in Riv. giur.
ed.,1995, pag.79 in
[15] Cass. Pen. sez. unite 25 marzo 1993 ,in Riv.
giur. ed.,1993, I, pag.973.
[16] In generale sulla pianificazione paesistica
si veda R. Fuzio, I nuovi beni paesistici, Rimini
1990, 197; T. Alibrandi e P. Ferri, I beni culturali
a ambientali, Milano, 1995, p.574; S. Civitarese
Matteucci, paesaggio e beni ambientali , in S. Nespor,
A. L. De Casaris, Codice dell’ambiente, Milano 1999;
N. Assini, P. Mantini, Manuale di diritto urbanistico,
Milano 1997, p.209; N. Assini ed altri, Manuale
dei beni culturali, Cedam, 2000; A. Crosetti Tutela
dei beni culturali attraverso vincoli di destinazione:
problemi e prospettive, in Rivista giuridica dell’edilizia,
2002 ,p.255 dello stesso Autore, La tutela del paesaggio
tra consiglio di Stato e Corte Costituzionale tra
legittimità e merito, in Rivista giuridica dell’edilizia,
2002, p.420.
[17] T.A.R. Lazio, sez. I, 30 settembre 1989, n.
1729, in TAR, 1989, I, p. 4204;
[18] Cons. Stato sez.II, 20 maggio 1998 n.548 in
Riv. giur. ambiente, 1999, pag.338.
[19] Tar Lazio sez.I, 29 novembre 1994, N.1852,
in Foro amm., 1995 pag.426
[20] C. Mucio, Modificabilità di un piano territoriale
paesistico mediante accordi di programma, in www.giust.it.
richiama sull’argomento G. D’Angelo, Piano paesistico
e piano urbanistico: contenuti, funzioni e loro
attualità in Riv. giur. ed., 1996, pag.163 e ss.
[21] V. Salamone, Gli istituti della pianificazione
urbanistica e la competenza legislativa esclusiva
della Regione siciliana: specificità di un modello,
Testo dell’intervento programmato svolto nel convegno
di studi svoltosi a Quartu S. Elena (Cagliari dal
24 al 26 maggio 2002) ed organizzato dal Tribunale
amministrativo della Sardegna)
[22] Per un commento sul Testo unico dei beni culturali
(d. lgs. 29 ottobre 1999 n.490) A. Papa, M. Bignami,
C. Cepelli, V. Fidami, C. Linzola, L. Poniz, G.
Ruggirei, Testo unico sui beni culturali, in le
nuove leggi commentate, Giuffrè, 2000.
[23] Sull’argomento vedasi: R. Ferrara, Gli accordi
di programma. Potere, poteri pubblici e modelli
dell’amministrazione concertata, Padova, 1993, pag.188
e ss.
[24] Consiglio di Stato, sez.VI, sentenza del 5
gennaio 2001 n.25.
[25] La giurisprudenza ha così ritenuto idoneo lo
strumento dell’accordo di programma. Per ulteriori
considerazioni sull’argomento vedasi l’articolo
di C. Mucio richiamato alla nota 31.
[26] In applicazione di quanto sancito dal d. lgs.
N. 42/2004, la Regione Piemonte ha inoltre recentemente
provveduto alla dichiarazione di notevole interesse
pubblico, ai sensi dell’art. 140 del Codice Urbani,
dell’elenco degli alberi monumentali giudicati di
interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale
del Piemonte, ai sensi della legge regionale n.
50/1995. Si veda per completezza l’art. 1 della
legge regionale del Piemonte n. 50/1995: “La Regione
Piemonte individua, in attuazione dell’art. 5 dello
Statuto gli alberi, i filari, e le alberate monumentali,
di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale
presenti sul territorio regionale e ne promuove
la tutela e la valorizzazione”.
[27] Si vedano in tal senso anche la L.R Lazio n.
18 del 09/12/2004 che ha apportato modifiche alla
L.R. n. 24/1998 in tema di “Pianificazione paesaggistica
e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo
paesistico) e L.R. Friuli-Venezia-Giulia n. 22/2004
“Tutela e valorizzazione dei locali storici”.
[28] L. Carbone “ambiente, paesaggio e beni culturali
ed ambientali” in 50° convegno di studi amministrativi
Varenna 16/1/ settembre 2004
[29] Si veda relazione sulla “Pianificazione Paesaggistica”
in convegno dell’associazione nazionale degli avvocati
amministrativisti a Cortina d’Ampezzo il 2/3 luglio
2004.
[30] Così M. Pallottino: La Pianificazione paesaggistica”,
Relazione al convegno di Cortina d’Ampezzo 2-3 luglio
2004 su i Beni culturali nella disciplina statale
e regionale
[31]Così P. Ungari “Il codice del paesaggio tra
innovazione e continuità., riflessioni sul regime
dei ruoli in giust. Amm. N. 7/2004 www.giustamm.it
2003 Ungari p. 1715
[32] M. Pallottino La pianificazione paesaggistica
cit. pag. 3
[33] Art. 1 Definizioni-Convenzione europea del
paesaggio, Firenze 20 ottobre 2002
[34] Legge Regionale Sardegna 25 novembre 2004 n.8
“Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio
regionale”. Legge Ragionale Abruzzo del 03/03/2005
n. 19, LEGGE Regionale Abruzzo del 15/12/2004 n.
49;Legge Regionale Abruzzo del 17/03/2004 n. 13;
Legger Regionale Friuli-Venezia-Giulia del 05/08/2004
n. 22; Legge Regionale Lazio del 09/12/2004 n. 18;
Legge Regionale Molise del 11/04/2004 n. 18; Legge
Regionale Lazio del 08/11/2004 n. 14; Legge Regionale
Toscana del 31/01/2005 n. 19; Legge Regionale Toscana
del 27/07/2004 n. 39; Legge Regionale Umbria del
22/02/2005 n. 12; Legge Regionale Umbria del 21/07/2004
n, 13; Legge Regionale Veneto del 24/12/2004 n.
37.
[35] Art. 143 3° comma T.U. d.lgs n. 42/2004.
[36] Cfr. sul punto Cons. Stato, sez. II, 20 maggio
1998, n.548, Cons. Stato, sez. IV, 14 novembre 1992,
n.873
[37] A. Trentini op. cit p. 257
[38] R. Tamiozzo “La legislazione dei Beni Culturali
e Paesaggistici” ed. Giuffrè 2004, p. 161 ss.
[39] L’articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n.
8, concernente norme per il trasferimento alle regioni
a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di urbanistica e di viabilità
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,
e dei relativi uffici e personale, così testualmente
disciplina le funzioni trasferite: “Le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato in materia di urbanistica
sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle
Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda tra l’altro le
funzioni amministrative statali concorrenti. Il
trasferimento predetto riguarda altresì la redazione
e l’approvazione dei piani territoriali paesistici
di cui all’art. 5 della legge del 29 giugno 1939
n. 1497.
[40] R. Tamiozzo op. cit p. 167 e ss.
[41] P. Urbani da: relazione su “Enti territoriali,
paesaggio e beni culturali nel d.lgs. 22 gennaio
2004 n. 41”, Brescia al convegno del 12 novembre
2004 su “Genesi del d.lgs. 41/2004 e partecipazione
degli enti locali”.
[42] P. Urbani op. cit.
[43] P. Ungari: “Il condice del paesaggio tra innovazione
e continuità. Riflessi sul regime dei suoli”. Su
www. Giustamm.it
[44] P. Ungari op. cit.
[45] P. Ungari op. cit.
[46] A. Trentini in op. cit. pag. 262
[47] Per completezza di indagine si vedano i siti
seguenti sull’argomento in questione: www.wwf.it,
www.consiglio.regione.lombardia.it, www.piemonte.it
[48] Sull’argomento in questione, per maggiore completezza
di ricerca, si vedano i siti: www.guidanatura.com,
www.elicriso.it, www.parcogargano.it, www.dolomitpark.it,
www.ambientediritto.it, www.diritto.it.
[49] Si veda su www.governo.it l’argomento in questione
su commenti alla convenzione europea.
[50] A. Trentini op. cit p. 271-272
[51] Si veda art. 157 Codice dei Beni Culturali
[52] Regolamento per l’attuazione della legge 29
giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze
naturali
[53]Per una maggiore descrizione ed approfondimento
dell’argomento in questione, si vedano i contributi
della Direzione Generale per i Beni Architettonici
e del Paesaggio su www.ambientediritto.it e www.bap.beniculturali.it/attivita/tutela_paes/index.html.
[54] Nello specifico tale divieto, mira a negare
in radice la possibilità, implicitamente ammessa
dalla giurisprudenza, di un “trapianto” nell’ambito
della materia della tutela del paesaggio della norma
sull’accertamento di conformità propria della materia
edilizia (articolo 13 della legge 47 del 1985).
L'esclusione di un "accertamento di conformità"
paesaggistico, oltre che, come ovvio, sul diverso
grado di protezione accordata al paesaggio dall'articolo
9 della Costituzione, si fonda sul rilievo della
natura sostanzialmente discrezionale (o tecnico-discrezionale)
dell'autorizzazione paesaggistica che la differenzia
radicalmente, dal punto di vista della stessa intrinseca
configurazione del potere esercitato oltre che del
bene-interesse protetto), rispetto alla "sanatoria"
urbanistica, che è, invece, di regola interamente
vincolata alla verifica di conformità del progetto
rispetto al piano regolatore. Una delle ragioni
sostanziali del divieto, insomma, consiste nel fatto
che la verifica della compatibilità di una trasformazione
del territorio con notevole interesse paesaggistico
è sostanzialmente discrezionale ( e deve perciò
esser fatta "prima"), mentre la verifica della compatibilità
di una trasformazione del territorio con gli strumenti
urbanistici vigenti, sotto il profilo urbanistico-edilizio,
è del tutto vincolata (e può perciò essere fatta
anche "dopo").
[55] La ridetta ragione giustificatrice del divieto
potrebbe invece in qualche modo divenire meno urgente
con la progressiva opera di adeguamento dei piani
paesaggistici ai nuovi dettami analitici di cui
all'articolo 143 del codice. All'esito di tale adeguamento,
infatti, allorquando i piani diverranno veri piani
regolatori dell'uso antropico del territorio compatibile
con il valore paesaggistico protetto, la connotazione
di discrezionalità dell'atto autorizzatorio potrebbe
anch'essa subire un ridimensionamento, con contestuale
incremento del profilo di vincolo paesaggistico
adeguato. Con la conseguenza che, superato il regime
transitorio di cui all'articolo 159 del codice,
la giustificazione del divieto, del punto di vista
della tutela del paesaggio, potrebbe essere ritenuta
meno urgente e chiara di quanto non lo sia invece
allo stato attuale della pianificazione paesaggistica,
che impone, a fattispecie di necessario completamento
, la "chiusura" del sistema con un atto autorizzatorio
necessariamente preventivo. In conclusione, un'interpretazione
che spostasse l'operatività del divieto in oggetto
a dopo la fase transitoria di cui all'articolo 159
del codice, finirebbe per tradire la ragione giustificatrice
propria dell'introduzione del suddetto divieto.
[56] Viene precisato nel parere emesso dalla Direzione
Generale che la natura di norma di delimitazione
sostanziale dell'ambito applicativo del potere autorizzatorio,
propria, come si è visto, della disposizione di
divieto in esame, implica la chiusura negativa dei
procedimenti pendenti su domande di autorizzazione
in sanatoria, posto che la legge sopravvenuta ha
espresso la scelta inequivoca di non volere più
consentire il tipo di atto cui quei procedimenti
erano preordinati. Il principio tempus regit actum,
riferito al procedimento amministrativo, implica
che il provvedimento finale del procedimento, che
esprime l'assetto pubblicistico degli interessi
coinvolti nella fattispecie, deve obbedire alle
scelte di valore espresse dalla legge vigente alla
data di adozione dell'atto. La diversa scelta, di
consentire, per ragioni equitative, la conclusione
dei procedimenti in corso in base alla normativa
anteriore, vigente al tempo della presentazione
della domanda, avrebbe dovuto essere consacrata
in una previsione espressa dal codice.
[57] Il "condono" costituisce, infatti, una fattispecie
speciale, cronologicamente circoscritta agli interventi
ultimati entro il mese di marzo 2003, come tale
regolata da una norma speciale temporanea prevalente
su quelle ordinarie: le fattispecie sottoposte a
domanda di condono andranno dunque regolate per
intero con la normativa data dal predetto articolo
32, nonché dagli articoli 32 e 33 della legge 47
del 1985 come da ultimo modificati; per tali procedimenti
non si pone affatto un problema di divieto dell'autorizzazione
successiva (per essi vale, come è noto, il sistema
del parere vincolante dell'amministrazione competente)
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