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n. 9-2005 - © copyright

 

NICOLA MONFREDA

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Private e di interesse collettivo -ISVAP -


1.Premessa; 2. L’evoluzione normativa europea; 3. L’evoluzione normativa italiana; 4. L’organizzazione dell’Isvap; 5. Le funzioni dell’Isvap; 5.1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa; 5.2. Il controllo sulla gestione delle imprese e l'analisi dei bilanci; 5.3. L'attività ispettiva; 5.4. L’applicazione delle sanzioni; 6. I rapporti con le altre istituzioni.

 

1. Premessa.
L'attività assicurativa consiste nell’operazione economica con la quale, mediante contributi di più soggetti esposti ad eventi economicamente sfavorevoli, si raccolgono le ricchezze da mettersi a disposizione di più soggetti per i quali i bisogni si verificheranno[1]. Infatti, dalla lettura dell’art.1882 c.c., si evince che l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Per assicurazione, quindi, deve intendersi sia l'atto, cioè il contratto dal quale nasce il rapporto giuridico tra assicurato e assicuratore, tra soggetto creditore e debitore della prestazione assicurativa, che la serie continua ed innumerevole di atti, cioè di contratti, che, nel loro insieme, costituiscono l’attività svolta da chi opera professionalmente nel mercato assicurativo, cioè l'impresa. L’esercizio di tale tipologia di operazioni è subordinata alla sussistenza in capo all’operatore di determinati presupposti soggettivi inerenti, in particolar modo, la forma giuridica dell’impresa; al presupposto soggettivo deve necessariamente accompagnarsi un presupposto oggettivo consistente nell’autorizzazione abilitante l’esercizio dell’attività de quo. L’art.1883 c.c. dispone, difatti, che l'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali; ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, contenente il T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, alle società in nome collettivo, in accomandita ed a responsabilità limitata, ed alle persone singole, è vietato l'esercizio delle attività assicurative, salva la stipulazione di contratti di rendita vitalizia ai sensi degli artt. 1872 e segg. del codice civile. In altre parole l'attività assicurativa può essere esercitata soltanto da imprese autorizzate e l'impresa che svolge l’attività assicurativa deve limitare il proprio oggetto sociale alla suddetta attività, con l'esclusione di qualsiasi altra attività commerciale[2]. Le particolarità che caratterizzano il mercato assicurativo, sia per quanto riguarda l’elevata specializzazione tecnica richiesta alle compagnie per far fronte ai rischi connessi alla durata della vita umana o ai numerosi altri rischi che minacciano i cittadini e le aziende (rami danni), sia in riferimento alla necessità delle imprese assicurative di dotarsi di precisi e rigorosi principi tecnici-giuridici finalizzati, tra l'altro, alla determinazione esatta del premio, in relazione alla probabilità del verificarsi dell'evento, nonché, in linea generale, di fronteggiare il crescente aumento dei rischi incombenti, hanno alimentato un costante e profondo processo evolutivo dell'assicurazione e della sua impresa nella tecnica e nell'organizzazione. A questo deve necessariamente aggiungersi il ruolo istituzionale dello Stato, attento regolatore del mercato assicurativo, spinto in tale direzione dalla rilevanza degli interessi economici e sociali coinvolti dal mercato stesso. L'assicurazione, infatti, da un lato svolge una insostituibile funzione sociale, vista la possibilità fornita all’assicurato, a fronte di un corrispettivo, di monetizzare il rischio, dall’altro rappresenta un non irrilevante elemento di equilibrio e di sviluppo del mercato finanziario in ragione dell’investimento degli ingenti mezzi finanziari raccolti. L’attività assicurativa è caratterizzata, infatti, dalla c.d. "inversione del ciclo produttivo", consistente nel perseguimento dei ricavi antecedentemente al sostenimento dei costi e cioè nel pagamento anticipato del corrispettivo, da parte del cliente, rispetto alla prestazione che con quel corrispettivo s'intende acquisire. La disponibilità di ingenti masse finanziarie da parte delle imprese di assicurazione ha reso necessario un intervento pubblico diretto, in qualche misura, ad orientare gli investimenti delle compagnie verso finalità rispondenti anche a particolari e contingenti esigenze della collettività. Le considerazioni de quibus giustificano, pertanto, la particolare attenzione rivolta dal legislatore alla vita dell'impresa assicuratrice e rappresentano la ragione primaria del controllo dello Stato, teso a tutelare sia il mercato che gli assicurati. Il duplice controllo dello Stato è diretto, quindi, alla tutela giuridica ed economica della generalità degli assicurati e del fenomeno in sé. Se ne deduce che l'intervento statale deve rivolgersi in una duplice direzione dovendo riguardare sia il contenuto del contratto che la disciplina dell'impresa, in quanto tale controllo non avrebbe alcun senso se fosse limitato soltanto all'uno o all'altra. In altre parole alla funzione riequilibratrice delle asimmetrie contrattuali causate dalla debolezza dell’assicurato-cliente, deve necessariamente accompagnarsi un’attività tesa a garantire la solvibilità dell’impresa.
L'intervento dello Stato a tutela della collettività si estrinseca attraverso una diversa tipologia di controlli a livello legislativo, con una disciplina legale del contratto di assicurazione imperativa ed inderogabile, a livello amministrativo, attraverso la verifica della rispondenza oggettiva al modello legale da parte del contratto standardizzato o polizza tipo per i singoli rami, ed infine a livello giurisdizionale. Le istituzioni, inoltre, sono tenute a garantire la solidità finanziaria, protratta nel tempo, dell'impresa assicuratrice, a tutela non solo degli assicurati ma di tutti gli aventi diritto alle prestazioni assicurative e pertanto esposti al rischio dell'insolvenza dell'impresa, attraverso un rigido sistema di vigilanza sull'esercizio dell’attività assicurativa, dal momento in cui l’impresa accede al mercato sino alla sua, eventuale, messa in liquidazione.
Pertanto, come sottolineato in precedenza, lo Stato ha ritenuto subordinare l’accesso al mercato assicurativo al possesso di predeterminati requisiti, valutati nel procedimento amministrativo di autorizzazione, il cui provvedimento finale è presupposto inderogabile all’esercizio della stessa attività assicurativa. Le imprese assicurative, infatti, devono avere una determinata forma giuridica, in quanto ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 174/1995 e dell’art. 7 del D.L.vo 175/1995, possono esercitare l'attività in esame solo le società per azioni, le società cooperative a responsabilità limitata, le società di mutua assicurazione e le società europee; queste devono rispettare determinati requisiti legali come, ad esempio, la legale costituzione dell'impresa, il possesso di un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperative, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiori alla misura fissata. Il procedimento di autorizzazione, come vedremo di competenza dell’Isvap, a seguito delle rilevanti modifiche apportate dal D.P.R. 385/1994, è finalizzato a limitare l’accesso al mercato ai soli soggetti giuridici in possesso di una comprovata solidità finanziaria, tecnica ed organizzativa, oltre che di serietà, moralità e capacità professionale degli amministratori e dirigenti. Il controllo statale, nella fase dinamica della vita di impresa, ha ad oggetto l’aspetto giuridico, finanziario ed amministrativo-contabile. Sotto l’aspetto giuridico, il controllo sul funzionamento dell'impresa concerne le eventuali modificazioni sia dello status del soggetto operante, sia dell'autonomia contrattuale, cioè, in particolare, delle condizioni generali di polizza e delle tariffe dei premi. Sotto il profilo amministrativo-contabile il citato controllo riguarda, invece, la verifica analitica dei bilanci e della regolare tenuta dei libri e dei registri da parte dell'impresa. Dal punto di vista finanziario il controllo sul funzionamento dell'impresa riguarda esattamente lo stato della sua solvibilità e, quindi, del corretto adempimento dell'obbligo di costituire delle riserve tecniche, intese come le poste del passivo reale, che servono ad individuare nel bilancio l'ammontare, ad una data determinata, delle esposizioni debitorie dell'impresa per effetto dei contratti stipulati fino a quella data e per i quali la stessa non abbia ancora assolto compiutamente alle proprie obbligazioni, ed un margine di solvibilità, inteso come garanzia finanziaria supplementare, in aggiunta alle disposizioni sulle riserve tecniche (che devono assicurare la copertura degli impegni assunti), volta a fronteggiare il carattere aleatorio derivante dall’esercizio dell’impresa assicurativa, attraverso l’obbligo di mantenere un’eccedenza delle attività rispetto alle passività, proporzionata al volume di affari ed ai rischi che a detti volumi si associano. Importante è anche il controllo degli investimenti patrimoniali, soggetti ad una particolare disciplina vincolistica.
In conclusione lo Stato, nell’esercizio della sua funzione di vigilanza, adotta provvedimenti di diverso contenuto, quali atti autorizzativi, come omologazioni e approvazioni; atti restrittivi, come ordini e divieti; atti inquisitori, come accertamenti, verifiche e ispezioni; atti ammonitori, come diffide e avvertimenti; atti cautelari, come la sospensione temporanea dell'attività ed il divieto di assumere nuovi affari; atti punitivi, a carico dell'impresa e/o dei suoi amministratori e dirigenti; atti sanzionatori o espulsivi, come la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa.

2. L’evoluzione normativa europea.
L’attività assicurativa ed il processo di internazionalizzazione rappresentano da sempre un binomio inscindibile visto che lo strumento assicurativo è tradizionalmente proiettato in una dimensione sovranazionale per assolvere più efficacemente alla funzione di trasferimento e frammentazione del rischio. Difatti le più antiche compagnie italiane sono sorte “ad limina”, in zona di confine, porte aperte verso l’Europa. Le ragioni di tale indiscutibile tendenza vanno individuate essenzialmente negli strumenti tradizionali di protezione e di ampliamento della capacità di copertura della singola impresa: la ripartizione del rischio avviene su più soggetti e su più economie in modo da realizzare la polverizzazione di quel rischio su scala mondiale. Ad una fase, non troppo lontana, in cui l’intero comparto dell’intermediazione finanziaria è stato governato da regole ispirate ad una logica angusta, rigidamente “locale” (prezzi amministrati, controllo materiale, prevalenza dell’assicurazione obbligatoria, scarso peso del risparmio assicurativo), è seguita una nuova stagione in cui nel settore finanziario in genere ed in particolare nel comparto assicurativo si intensificano le spinte verso l’integrazione e la liberalizzazione. Tale processo rappresenta il naturale epilogo dell’armonizzazione progressiva delle discipline dei Paesi dell’Unione Europea riguardanti l’accesso e l’esercizio dell’attività, le misure di vigilanza, i principi di redazione dei conti annuali e consolidati. In altre parole, il processo di armonizzazione comunitaria ha inteso realizzare come obiettivo ultimo l'istituzione di un vero e proprio "mercato unico assicurativo" in modo da garantire la liberalizzazione dei servizi assicurativi attraverso l'espressione di condizioni che consentano, da un lato, la libertà di stabilimento delle imprese assicuratrici di uno Stato membro in un altro Paese comunitario, e che, dall'altro lato, assicurino la libera prestazione dei servizi da parte di un impresa stabilita in uno degli Stati della Comunità ad un altro Stato membro.
Le linee guida dell’intervento comunitario sono tese, inoltre, alla tutela della generalità degli assicurati dall'eventuale insolvenza delle imprese, dalla difficile comprensione delle clausole contrattuali e dalla pubblicità distorsiva; ad assicurare medesime condizioni di concorrenza a tutte le imprese assicuratrici operanti nel territorio comunitario, precipuamente per mezzo del coordinamento delle norme in materia di trattamento fiscale, regime valutario, condizioni contrattuali e costituzione delle riserve tecniche; a proteggere gli interessi dei Governi nazionali. L’integrazione comunitaria, in continua ed inarrestabile evoluzione, pertanto, alimenta i fronti di internazionalizzazione del servizio assicurativo[3]; basta pensare, ad esempio, all’introduzione di nuove norme di matrice europea che rafforzano la vigilanza prudenziale, dotando le Autorità degli Stati membri di strumenti per un controllo più efficace sulle imprese appartenenti ad un gruppo ed operanti nel settore finanziario (banche, assicurazioni, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari). Queste norme incidono sulle condizioni di accesso all’attività assicurativa nel caso in cui tra l’impresa di assicurazione e altri soggetti sussistano legami tali da ledere l’effettivo svolgimento delle funzioni di vigilanza; esse prevedono, altresì, il rafforzamento della collaborazione tra Autorità di controllo, nazionali e internazionali, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni ed istituire un sistema di scambio di informazioni utili a prevenire e contrastare situazioni di crisi. In tale contesto non può tralasciarsi un breve cenno alla disposizione di derivazione comunitaria concernente la vigilanza supplementare delle imprese assicurative appartenenti ad un gruppo; tale direttiva prevede una vigilanza di secondo livello che integra e non sostituisce quella sulla singola impresa. In tal modo, l’Autorità di controllo può valutare la situazione finanziaria delle imprese assicurative appartenenti al gruppo sulla base della solvibilità “corretta”, cioè della solvibilità depurata dalle distorsioni e dalle duplicazioni nel conteggio dei fondi propri dovute alla presenza di strutture partecipative e alle operazioni infragruppo. La prima fase del processo di liberalizzazione ha avuto ad oggetto l'applicazione del principio della libertà di stabilimento attraverso, soprattutto, le direttive 73/239/Cee e 79/267/Cee, note come prima direttiva danni e prima direttiva vita. La seconda fase, invece, era finalizzata all'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi assicurativi, ed è stata attuata dalla direttiva 88/357/Cee, nota come seconda Direttiva danni, che coordinava le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissava le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modificava la Direttiva 73/239/Cee. La direttiva 90/619/Cee, nota come seconda direttiva vita, coordinava le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissava le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi e modificava la direttiva 79/267/Cee. La terza ed ultima fase del citato processo di liberalizzazione ha consentito la libera prestazione da parte di tutte le imprese assicuratrici, qualsiasi ramo esercitino, ed a favore di tutti gli stipulanti polizze assicurative. La costituzione del mercato assicurativo unico è stata realizzata con le direttive 92/96/Cee, sull'assicurazione vita, e 92/49/Cee, sulle assicurazioni diverse da quella sulla vita. Attraverso tali disposizioni, le cc.dd. direttive di "terza generazione", è così divenuto effettivo il mercato unico delle assicurazioni in Europa, in quanto, in ragione del principio dell’ "home country control", alle imprese assicurative, analogamente a quanto avviene nel settore bancario, viene rilasciata un’ autorizzazione unica (c.d. “licenza assicurativa unica”) dal proprio Stato di origine e consegue il mutuo riconoscimento delle legislazioni nazionali. Pertanto l’impresa di assicurazione, attraverso l'autorizzazione unica, è legittimata all’esercizio della propria attività in tutti i Paesi comunitari; il compito primario di vigilanza spetta alle Autorità dello Stato membro di origine, mentre le Autorità dello Stato membro destinatario del servizio, pur non venendo private di tutti i poteri di vigilanza, assumono invece un ruolo accessorio. In tal modo, quindi, si è provveduto a dilatare l'ambito dei poteri di vigilanza delle Autorità di vigilanza nazionali; l’esercizio di tali poteri non è più limitato al territorio nazionale, bensì è esteso a livello comunitario, avendo ad oggetto le imprese aventi la sede legale in Italia che svolgono attività assicurativa all'estero in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. È in regime di stabilimento l'impresa che esercita l'attività da uno stabilimento situato in uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio o la sede nello stesso Stato. È, invece, in regime di libera prestazione dei servizi l'attività che l'impresa esercita da uno stabilimento allocato in uno Stato assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio o la sede legale in un altro Stato.[4]

 

3. L’evoluzione normativa italiana.
Parallelamente al già analizzato processo europeo di armonizzazione legislativa, il mercato assicurativo italiano è profondamente mutato in questi ultimi decenni in conseguenza della necessità di adeguare l’impianto normativo vigente alle crescenti esigenze di tutela del settore assicurativo, operatore essenziale, accanto ai settori creditizio e mobiliare, del mercato finanziario; di uniformare i difformi regimi di vigilanza degli Stati membri; di disciplinare con regolamentazioni omogenee le condizioni di accesso e di esercizio; di estendere ed approfondire il controllo pubblico, contemperando lo stesso con i principi liberistici ai quali si ispirano le norme comunitarie che consentono l'accesso al mercato assicurativo; di disporre di una struttura agile, incisiva e competente, con specifiche finalità di vigilanza. In altre parole, la progressiva apertura dei mercati e la concreta liberalizzazione dello scenario economico europeo, in conseguenza del recepimento delle direttive comunitarie, ha comportato profonde modifiche al complesso mosaico di disposizioni contenente la disciplina del controllo pubblico sulle imprese assicuratrici. L’originario impianto legislativo era rappresentato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449[5] “Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private”, nel quale erano state trasfuse le disposizioni contenute nel R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, "concernente l'esercizio delle assicurazioni private", e nel R.D. 634/192.
La norma di riferimento in materia di controllo e di indirizzo dell’attività assicurativa è senza dubbio la legge 12 agosto 1982, n. 576, rubricata "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni". La disposizione de quo ha previsto la costituzione di un nuovo ente, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), attribuendo allo stesso le specifiche funzioni di vigilanza, previste dal testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con il D.P.R. n. 449/1959, e successive modificazioni, e dalle leggi e dai regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, nei confronti delle imprese nazionali ed estere che esercitano nel territorio dello Stato attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate, nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa, anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. In tal modo il legislatore ha provveduto a sottrarre l'attività assicurativa ad improvvisate o improvvide iniziative per ricondurla in un più ampio spettro di coerenti e logici indirizzi programmatici, perfezionando gli istituti già vigenti in modo tale da realizzare un controllo pubblico sull'attività assicurativa più incisivo e più agile.
Comunque è bene precisare che la funzione di vigilanza dello Stato, tese a garantire il regolare ed ordinato esercizio delle assicurazioni private, veniva svolta, secondo l’originario dettato normativo della legge istitutiva dell’Isvap, a diversi livelli da vari organi ed enti. In seguito l’Istituto, dopo l’incerta collocazione attribuitagli dalla legge istitutiva del 1982, a seguito di un’evoluzione normativa costante, ha recuperato margini di autonomia istituzionale sempre più ampi, culminati, con la riforma dell’ottobre 1998 andata a regime nel maggio successivo, nel conseguimento della fisionomia che in modo incontroverso si riconosce alle Autorità indipendenti, sul piano funzionale potestativo, organizzativo, contabile e finanziario.[6] In un primo tempo, infatti, si era attribuita la potestà primaria e la responsabilità politica del settore al Ministero dell'industria, che, su proposta dell'Isvap e previo parere della previgente Commissione consultiva, assumeva tutti i provvedimenti amministrativi in materia. L'Istituto svolgeva, invece, soprattutto funzioni di controllo sulla gestione tecnica e finanziaria delle imprese. Pertanto, come sottolineato da alcuni autori, la natura giuridica dell'Isvap era assimilabile a quella di un ente strumentale attraverso cui il legislatore avrebbe realizzato l'obiettivo di un'azione amministrativa più immediata ed efficace.[7] In seguito, la legge 9 gennaio 1991, n. 20[8] ha disposto l’inserimento di integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e di norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, attribuendo all’Isvap il nuovo ruolo di interlocutore diretto delle imprese di assicurazione ed una più accentuata autonomia, in ragione di nuove competenze e specifici poteri provvedimentali. Il processo evolutivo di “autonomizzazione” dell’istituto de quo ha trovato un valido strumento nel Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385[9], concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In particolare l’art.2 ha disposto il trasferimento all’Isvap delle funzioni e delle competenze già attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa.
Pertanto, tutte le attività di controllo e di vigilanza in materia di assicurazioni private ed interesse collettivo, in precedenza esercitate dal predetto Dicastero, sono state trasferite all'Isvap, che le esercita in piena autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale, nel rispetto esclusivo del proprio ordinamento, come definito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576[10]. In particolare, come vedremo in seguito, si dispone che l’istituto provvede ad autorizzare le imprese all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché a svolgere tutte le attività connesse al rilascio di tale autorizzazione; a nominare il commissario per il compimento di singoli atti di cui all'articolo 6- bis della legge 12 agosto 1982, n. 576; ad approvare, nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e controllo dell'Isvap, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie. Il D.P.R.n.385/1994, inoltre, ha disposto la soppressione della commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, e disciplinata dagli articoli 76 e seguenti del D.P.R. n. 449 del 1959.[11] In altre parole il decreto[12] in esame ha consentito una parziale eliminazione dei "residui appesantimenti dell'azione amministrativa, connessi alla compresenza di vecchie e nuove strutture di vigilanza che creava ostacoli alla tempestività e all'incisività del controllo sull'attività assicurativa"[13]
È bene ricordare, inoltre, che i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 1995, nel dare attuazione alle direttive comunitarie c.d. di terza generazione in materia di assicurazione vita e danni hanno, tra l'altro, ampliato l'ambito territoriale dei poteri di vigilanza dell'Isvap. L'Istituto, infatti, è ora tenuto a vigilare sulle imprese aventi sede legale in Italia anche per l'attività da queste svolta a livello comunitario in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; e ciò in conformità ai principi comunitari dell'home country control e del mutuo riconoscimento della legislazione nazionale. La definitiva affermazione della posizione di autonomia dell'Isvap nel panorama delle cc.dd. "Autorità indipendenti", sia sotto i profili funzionali che organizzativi, è stata realizzata tramite il Decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373[14], “Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14 della l. 15 marzo 1997, n. 59.”. Pertanto, sono venute meno, in generale, le funzioni di indirizzo e di controllo in passato demandate al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a favore di un consistente rafforzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed è stato realizzato il passaggio all'Isvap delle competenze in materie che ancora residuavano in capo al Ministero dell'Industria ai sensi del D.L.vo 385/1994. L’art.1 dispone, infatti, che “sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla L. 7 febbraio 1979, n. 48, L. 28 novembre 1984, n. 792, e L. 17 febbraio 1992, n. 166.” In conclusione, la più vasta competenza funzionale, il riconoscimento della potestà organizzativa[15] nell'articolazione degli uffici interni, il pieno controllo dell'operatività degli intermediari conseguente alla tenuta degli Albi professionali, dettate dalla necessità di una struttura agile, incisiva, imparziale e competente con specifiche finalità di vigilanza sul settore assicurativo, hanno comportato l’attribuzione all'Isvap di una piena autonomia. Tale istituto, di conseguenza, entra a pieno titolo nel modello pubblicistico definito, per l'appunto, "amministrazione indipendente", in quanto caratterizzato precipuamente da un'ampia potestà di determinazione sotto l'aspetto funzionale, organico, contabile e finanziario[16]. A conferma dell’attribuzione di suddetto status giuridico possono essere richiamate le disposizioni concernenti l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza e di regolamentazione del mercato assicurativo ad una struttura separata dall'amministrazione statale; il riconoscimento legislativo di una potestà statutaria e regolamentare conferita in via esclusiva; la possibilità implicita di fissare e variare la tabella organica del proprio personale[17]; l'autonoma regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del proprio personale.[18]

 

4. L’organizzazione dell’Isvap.
L'Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.
L’Istituto vigila non soltanto sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese assicurative, ma anche sulla correttezza di comportamento di agenti, broker di assicurazione e periti, intervenendo con provvedimenti ed atti di natura prescrittiva, accertativa, cautelare e sanzionatoria per garantire la solvibilità dell’impresa, la solidità del sistema e la correttezza dei rapporti con l’utenza. L’attività di vigilanza, che si sostanzia in adempimenti ed iniziative peculiari (verifiche documentali, ispezioni, partecipazioni ad organismi internazionali, controlli sulle strutture di outsourcing, studi settoriali, gestione dei reclami del pubblico,organizzazione e tenuta della banca dati sinistri r.c. auto, repressione dell’abusivismo), è svolta dall’Isvap con un organico di 340 unità fra dirigenti ed altri dipendenti.
Organi dell'ISVAP sono il Presidente che, oltre ai poteri di rappresentanza, esercita anche le funzioni di direttore generale, e il Consiglio, le cui attribuzioni riguardano sia l'ambito organizzativo interno sia quello dei rapporti esterni.. Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme previste per la nomina. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Il consiglio è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie. I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza dell’istituto o di enti e società con essi comunque collegati. L'organizzazione interna dell'Istituto si articola in Servizi, strutturati a loro volta in Sezioni. Attualmente, i Servizi curano le seguenti materie: assicurazione danni; assicurazione persone; area patrimoniale; tutela del consumatore; albi; studi; questioni legali; amministrazione e personale; organizzazione e sistemi.
Allo scopo di rendere più efficace l’attività dell’Istituto, nel febbraio 2003 è stata realizzata una importante ristrutturazione organizzativa. In particolare le funzioni di vigilanza documentale ed ispettiva sono organizzate non più per ramo di attività (vita; danni; patrimoniale; intermediari) ma per impresa e Gruppo assicurativo, favorendo così una visione complessiva delle attività poste in essere dai singoli operatori economici e consentendo agli stessi di disporre di un più omogeneo punto di contatto operativo con l’Istituto. Sono stati, quindi, costituiti due Servizi di Vigilanza, ciascuno competente su un Gruppo di imprese pari a circa la metà dell’intero mercato, che si articolano, al loro interno, in tre sezioni specializzate nell’attività autorizzatoria e nella verifica della efficienza, efficacia e trasparenza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e dei periti; nell’espletamento delle attività di controllo attuariale; in quelle di controllo patrimoniale e finanziario. Allo scopo di separare in modo netto le attività di controllo documentali da quelle ispettive e di affermarne sempre più il ruolo di fulcro dell’attività di vigilanza, inoltre, è stato costituito il Servizio Ispettorato. Questa unità organizzativa assicura la vigilanza ispettiva attraverso le risorse specializzate dell’Istituto che sono state raggruppate e rafforzate in un unico Servizio, articolato in due sezioni con attribuzioni speculari a quelle dei due Servizi di Vigilanza, che cura l’intera attività di verifica e di controllo esterno dell’Isvap. Anche le attività di tutela degli utenti sono state interessate da una profonda riorganizzazione. E’ stato, infatti, accentrato in un unico Servizio tutto il presidio della salvaguardia dei diritti dei danneggiati e degli assicurati al fine di migliorare, nell’ambito dei poteri che la legge assegna all’Istituto, l’efficacia dei controlli effettuati.[19]

 

5. Le funzioni dell’Isvap.
L'Isvap, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione in qualsiasi ramo e forma. A tal fine provvede al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale; all'esame e alla verifica dei bilanci; alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione; all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti. All'Isvap compete, altresì, di porre in essere le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, incluse quelle d'indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionale e comunitario, nonché all'evoluzione, alla prevenzione ed alla copertura dei rischi ed al problema degli investimenti; procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza; deve adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa; provvedere all'assunzione del personale mediante concorso per titoli ed esami; pubblicare un rapporto annuale della propria attività, contenente anche i dati significativi sull'attività assicurativa nazionale e comunitaria, nonché altri studi relativi al mercato assicurativo. Come visto in precedenza, i decreti n. 385/1994 e n. 373/1998 hanno trasferito all'Isvap tutte le attività di controllo e vigilanza in precedenza esercitate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Di conseguenza, l'Istituto è competente ad autorizzare le imprese all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché a svolgere tutte le attività connesse al rilascio di tale provvedimento autorizzativo; nominare, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il commissario per il compimento dei singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme alle previsioni legislative; approvare, nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di imprese assicurative, le modalità della fusione stessa e le nuove norme dello statuto.
5.1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa.
L'Isvap provvede ad autorizzare le imprese all'esercizio e all'estensione in altri rami dell'attività assicurativa nonché a svolgere tutte le attività connesse con il rilascio di tale autorizzazione[20], verificando la sussistenza delle previste condizioni.[21] Sia in fase di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, sia in occasione di operazioni che comportano come conseguenza diretta o indiretta la modifica sostanziale della compagine azionaria delle imprese, l’Istituto verifica che i soggetti titolari, anche indirettamente, di partecipazioni qualificate (superiori al 10% dei capitale sociale) o di controllo posseggano specifici requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, in relazione alle esigenze, attuali e prospettiche, di gestione o di ricapitalizzazione della compagnia. Il rilascio dell’autorizzazione, inoltre, è subordinato al fatto che l'impresa sia in possesso di un capitale sociale, se trattasi di S.p.A. o di società cooperativa, ovvero di un fondo di garanzia, se trattasi di società di mutua assicurazione, non inferiori a cinque milioni di euro; per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo di cui sopra. Fino all'ammontare minimo, il capitale od il fondo di garanzia devono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e devono essere interamente versati. L’impresa è tenuta ad allegare alla domanda di autorizzazione copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ( lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione); la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile; l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo; l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni; il programma dell'attività che intende esercitare. Tale ultimo documento deve indicare le obbligazioni che l'impresa intende assumere; gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia; le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di organizzazione; i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati. Il programma, inoltre, deve contenere, con riguardo ai primi tre esercizi: l'indicazione della prevedibile situazione di tesoreria; le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle obbligazioni e del margine di solvibilità; un piano che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo, sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione passiva, nonché per le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e che contenga anche un conto economico previsionale riassuntivo. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'Isvap. L'art. 1, D.lgs. 4 agosto 1999, n. 343, modificando l’art.9 del D.Lgs.n.174/95, ha disposto che in presenza di stretti legami[22] tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'Isvap può concedere l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
Per quanto concerne l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, i decreti n. 174 e n. 175 del 1995, hanno attribuito alle imprese straniere la facoltà di esercitare l'attività assicurativa in Italia, così come le imprese italiane possono farlo in territorio straniero. Pertanto, come disposto dall’art.7 del D.Lgs.n.174/95, l'autorizzazione è valida per il territorio dello Stato, nonché per quello degli altri Stati membri della Comunità europea o di Stati terzi, salvo l'obbligo per l'impresa di conformarsi agli ulteriori requisiti prescritti. Il provvedimento autorizzativo acquista efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è concesso per l'esercizio di uno o più rami determinati e ciò implica che l'eventuale estensione ad altri rami è subordinata ad ulteriore atto autorizzativo. Per poter esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento, l'impresa italiana deve darne preventiva comunicazione all'Isvap, unendo alla stessa l'indicazione dello Stato nel cui territorio intende istituire la sede secondaria e l'indirizzo di tale sede; un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria; la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio di detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria.[23] L'Isvap trasmette, entro 90 giorni, all'organo di controllo dello Stato indicato le comunicazioni ricevute dall'impresa, unitamente alla certificazione attestante che l'impresa è in possesso, per tutte le sue attività, del margine di solvibilità minimo. L'impresa può costituire la sede secondaria ed iniziare l'attività soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di assenso da parte dell'autorità di controllo dello Stato estero nel quale intende stabilirsi, ovvero, nel caso di silenzio di quest'ultima, entro 60 giorni dalla data in cui tale autorità ha ricevuto le informazioni dall'Isvap.
Anche le imprese che intendono esercitare in regime di libera prestazione dei servizi devono darne preventiva comunicazione all'Isvap, allegando un programma in cui indicare gli stabilimenti operativi, gli Stati membri in cui si intende esercitare e la natura dei rischi e delle obbligazioni che si ritiene di assumere. L'impresa può iniziare l'attività nel momento in cui riceve dall'Isvap la comunicazione dell'avvenuta trasmissione delle informazioni previste all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa si propone di operare. Infine, per esercitare l'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in uno Stato terzo, non membro della Comunità, le imprese devono ancora darne preventiva comunicazione all'Isvap, accludendo il programma dell'attività, il nominativo del soggetto preposto alla direzione della sede, le previsioni sull'attività e l'indicazione della struttura organizzativa della stessa. Pertanto, anche nei confronti delle imprese assicuratrici che svolgono attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri, l'Isvap deve costantemente controllare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e specialmente il possesso di un margine di solvibilità e di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività svolta, nonché di attivi congrui ai fini della loro integrale copertura. Il provvedimento autorizzativo, per espressa previsione dei richiamati decreti legislativi, può essere negato[24] in caso di inosservanza dei requisiti relativi alla costituzione dell'impresa assicurativa secondo una determinata forma sociale; di difetto delle suesposte condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione; di mancata o incompleta presentazione della prescritta documentazione, nonché mancata prova dell'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia; di mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità per i soggetti preposti all'amministrazione o al controllo dell'impresa; di insufficienza del programma di attività a soddisfare le esigenze finanziarie e di regole tecniche per una corretta gestione. Diversa dal diniego è la decadenza dall'autorizzazione che si ha allorquando l'impresa non inizia l'esercizio dell'attività entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento autorizzativo sulla Gazzetta Ufficiale.
L’art.3 del D.lgs. 373/1998 lascia intatta la competenza del Ministro a disporre, su proposta dell’Isvap, la revoca dell’autorizzazione allorquando l’impresa non soddisfi più le condizioni di accesso ovvero non abbia realizzato, entro il termine previsto, le misure stabilite dal piano di risanamento o di finanziamento; sia gravemente inadempiente alle disposizioni normative vigenti; non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel provvedimento autorizzativo o previsti nel programma di attività; sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.
5.2. Il controllo sulla gestione delle imprese e l'analisi dei bilanci.
Funzione primaria dell'Istituto è l'esercizio della vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, che si esercita attraverso il controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, verificandone la rispondenza alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti. Pertanto, la vigilanza documentale sulle imprese di assicurazione è in primo luogo vigilanza di stabilità ed è rivolta al controllo della gestione tecnica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e del Gruppo di appartenenza. Avuto riguardo agli strumenti utilizzati, essa può essere organicamente suddivisa in due aree: la vigilanza sui documenti contabili (bilancio e relazione semestrale) e quella incentrata sul flusso d'informazioni che le imprese, per lo più sulla base di provvedimenti o circolari emanate dall’Istituto, alimentano con cadenza periodica o in relazione ad atti societari e situazioni rilevanti per la vigilanza. L’analisi del bilancio ha una funzione “diagnostica” centrale: è in questa sede che si valutano gli aspetti tecnici e patrimoniali della gestione dell’impresa di assicurazione in relazione, soprattutto, ai risultati di ramo, alle riserve tecniche, alla redditività della gestione assicurativa nel suo complesso, all'efficacia delle politiche riassicurative volte a mitigare il rischio tecnico. I bilanci[25] delle imprese assicuratrici devono essere compilati su appositi modelli, in conformità a quelli approvati dalla pubblica Amministrazione, oltre ad ulteriori prospetti ed allegati obbligatori, atti ad evidenziare la sussistenza di tutte le principali garanzie in favore della massa degli assicurati e dei danneggiati. Ed è soprattutto verso il conseguimento di tale ultimo obiettivo che deve intendersi rivolta l'attività di vigilanza dell'Isvap in sede di verifica dei bilanci, nel senso cioè di accertare la sussistenza, formale e sostanziale, delle predette condizioni di garanzia.[26] L’ esame dei bilanci, inoltre, rappresenta un utile strumento conoscitivo a carattere statistico ed economico del mercato assicurativo, oltre ad essere un utile supporto informativo nell'elaborazione delle politiche assicurative e, più in generale, nella determinazione delle linee programmatiche di politica economica.
In altre parole, il bilancio delle imprese di assicurazione è sottoposto ad un rigido e complesso sistema di controllo al quale partecipano, a diversi livelli, più organi. Si ha, infatti, un controllo interno, ad opera del collegio sindacale ai sensi degli artt.2403 e ss. c.c. ; un controllo esterno da parte delle società di revisione; al livello più elevato si colloca il controllo pubblico da parte dell'Isvap. Il controllo istituzionale ha ad oggetto l'esatta osservanza delle norme di legge in tema di formazione ed approvazione del bilancio stesso[27]; il rispetto delle norme disciplinanti istituti particolari quali il margine di solvibilità e le riserve tecniche; la valutazione degli indici rappresentativi degli aspetti fondamentali della gestione tecnica, patrimoniale e finanziaria. Dall’analisi del bilancio possono conseguire rilievi ed osservazioni; nell'ipotesi in cui il bilancio evidenzi l'insufficienza del margine di solvibilità o della quota di garanzia viene richiesta la presentazione di un piano di risanamento o di finanziamento la cui esecuzione, normalmente, presuppone l'intervento dell'assemblea della società.
La valutazione della congruità della gestione tecnica, finanziaria e contabile è agevolata, tra l’altro, dalla previsione, in capo all’Isvap, di potestà particolarmente invasive. L’art.6 della legge n.576/1982, infatti, prevede l’obbligo per le imprese assicuratrici di trasmettere all'Isvap i verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni. L'inosservanza di tale disposizione è punita con la sanzione prevista dall'articolo 2626 c.c.. Allo stesso modo le società fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di società assicurative devono comunicare all'Isvap, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti. In caso di inosservanza, il legale rappresentante della società fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. L’art. 52 del D.L.vo 174/1995 e l'art. 63 del D.L.vo 175/1995 prevedono il potere dell'Isvap di disporre che alle riunioni dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali e delle assemblee delle società, assista un suo rappresentante, per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dell’eventuale piano di risanamento approvato. L'ispettore designato dall'Isvap non deve limitarsi ad assistere passivamente alle riunioni, in considerazione del fatto che, soprattutto nel caso in cui accerti violazioni di norme di legge o deroghe al piano stesso, è da ritenere che possa intervenire per far rilevare la circostanza.
L’attività di vigilanza sulla singola compagnia viene integrata dall’attività di vigilanza di secondo livello, c.d. supplementare, attuata avuto riguardo alla situazione dell’impresa inserita in un Gruppo. L'art. 7 della L. 20/1991, infatti, prevede l'obbligo, per tutte le imprese e gli enti assicurativi con sede in Italia che controllino uno o più imprese di assicurazione stabilite sul territorio nazionale o all'estero, della redazione del bilancio consolidato di gruppo secondo i criteri e le modalità fissati dall'Isvap. Gli interventi in quest'area di operatività hanno come obiettivo quello di prevenire gli effetti distorsivi di conflitti di interesse all’interno del Gruppo e la diffusione al sottogruppo assicurativo di situazioni di crisi relative ad altre entità del Gruppo. In particolare, viene esaminato il bilancio consolidato della capogruppo assicurativa o della holding di partecipazione assicurativa per la verifica del possesso del margine di solvibilità a livello di Gruppo (solvibilità corretta), in relazione alla massa degli impegni assunti complessivamente dal Gruppo ed al netto degli effetti distorsivi derivanti dal doppio o plurimo computo di capitale. Un importante strumento della vigilanza assicurativa, a tal proposito, è la verifica preventiva delle operazioni a carattere patrimoniale che l’impresa di assicurazione intende porre in essere con le altre entità del Gruppo. La valutazione di tali operazioni avviene al fine di accertare che essa non produca effetti negativi per la solvibilità dell’impresa o possa arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati.
Di importanza determinante, pertanto, risultano essere le disposizioni volte a controllare le partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi. Infatti, ai sensi dell’art.5 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, le imprese assicurative devono comunicare all'Isvap, entro il termine di trenta giorni dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, direttamente o per il tramite di società controllata o fiduciaria o per interposta persona, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della società partecipata. Parimenti, è previsto l’obbligo di comunicazione nel caso in cui la partecipazione superi i limiti del cinque per cento del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale della società partecipata[28].
Se la partecipazione di imprese o enti assicurativi comporta il controllo della società partecipata e questa esercita attività non connessa con quella assicurativa, l'Isvap è legittimato ad ordinare la riduzione della partecipazione stessa al di sotto del limite del controllo nel termine assegnato[29]. All’inottemperanza delle disposizioni de quibus, consegue la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, disposta dal Dicastero competente su proposta dell’Isvap.
L’art.9 della legge n.20/1991 prevede l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza le partecipazioni al capitale di imprese ed enti assicurativi, nel termine di trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 5 per cento del capitale dell'impresa. In ogni caso, ai sensi dell’art.10, l'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, deve essere preventivamente autorizzata dall'Isvap, il quale deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione, quando comportino l'assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo dell'impresa.
5.3. L'attività ispettiva.
Ai controlli cartolari, comprendenti anche la verifica delle tariffe e delle condizioni generali e speciali di polizza, le verifiche sui verbali delle adunanze e delle assemblee dei soci, le verifiche sulle comunicazioni all'organo di vigilanza, il controllo sulla prassi contrattuale, cioè sull'osservanza degli obblighi contrattuali, si aggiungono i controlli ispettivi. Le verifiche di natura ispettiva hanno lo scopo precipuo di integrare, verificare, e rendere complementari, le informazioni acquisite nell’ambito della vigilanza cartolare. Se è vero, infatti, che, da una parte, gli accertamenti ispettivi si muovono anche in conseguenza della necessità di approfondire aspetti di potenziale criticità emersi dall’analisi della documentazione pervenuta all’Isvap, è altresì vero che le indagini c.d. di routine pongono in luce aspetti di cruciale importanza per la valutazione della conformità della gestione alle norme di legge (ad es.la stessa attendibilità dei dati trasmessi all’Istituto).
Entrambe le tipologie di vigilanza, quella cartolare e quella ispettiva, si configurano come fasi istruttorie di procedimenti destinati all'adozione di specifici provvedimenti da parte dell'Isvap o del Ministro dell'industria, finalizzati a garantire stabilità ed efficienza complessiva del sistema assicurativo. L’aspetto ispettivo rappresenta, pertanto, una fase centrale del momento acquisitivo-conoscitivo nell'ambito dei compiti di vigilanza dell'Isvap, in quanto emergono le eventuali irregolarità funzionali e di gestione delle imprese controllate, su cui intervengono, su proposta dell'Istituto, i provvedimenti sanzionatori ministeriali od i meccanismi di recupero di funzionalità da parte dell'Isvap stesso[30]. Ai sensi dell’art.5 della legge n.576 del 1982 l’Isvap può richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni; richiedere agli enti e alle imprese la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale, nonché, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio; ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato; avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attività; richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti attività assicurativa, anche con la collaborazione della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216; esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse società da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle società fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto. Un potere particolarmente incisivo è rappresentato dalla possibilità di eseguire ispezioni senza preavviso, nel senso che la comunicazione all'ispezionato avviene contestualmente all'inizio dell'indagine. Le operazioni consistono, di regola, nell'esame documentale, nella ricognizione di luoghi, nell'audizione di soggetti in grado di fornire dati ed elementi utili ai fini dell'indagine, e precipuamente nell'accertamento dei bilanci, di cui si è già ampiamente parlato. L'art. 3 della L. 20/1991, nel modificare l'art. 5 della L. 576/1982, ha sancito che "gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'art. 4, che non ottemperano alle richieste e non si conformano alle prescrizioni dell'Isvap, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni".[31] Il procedimento ispettivo si conclude, di regola, con la redazione da parte dell'ispettore di un "verbale di ispezione" oppure di una "relazione d'ispezione", in cui sono evidenziati i risultati della stessa.
5.4. L’applicazione delle sanzioni.
Il procedimento sanzionatorio è regolato direttamente, per gli aspetti essenziali, dalla legge n.689/1981, che fissa agli artt. 13 e 14 le modalità ed i termini per l’accertamento e la notifica dell’illecito, all’art. 16 la facoltà di conciliazione e all’art. 18 i termini per la presentazione sia degli scritti difensivi che per l’audizione personale. La legge istitutiva dell’Isvap, così come integrata dal D.Lgs. n. 373/1998, stabilisce, in deroga alla normativa generale, che l’istruttoria sui ricorsi e la tenuta delle audizioni è di competenza dell’Isvap; al Ministero delle Attività Produttive è attribuito, invece, il potere di emanare le ordinanze-ingiuntive o di archiviazione (su proposta dell’Isvap medesimo).
Gli Uffici che hanno accertato l’illecito provvedono alla trasmissione della documentazione sintetica di riferimento alla Sezione Sanzioni che provvede a notificare il verbale di contestazione con i relativi addebiti alla parte interessata[32]. Il procedimento termina nel caso di effettuazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, legge n. 689/1981 (nel minore importo fra la terza parte del massimo e il doppio del minimo edittale). Qualora gli interessati non intendano provvedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, possono proporre reclamo allo stesso Istituto, presentando memorie difensive, effettuando l’accesso ai documenti d’ufficio e chiedendo l’audizione personale; il reclamo viene esaminato dall’ Organo collegiale interno, la Commissione Valutativa per le Sanzioni, che valuta la fattispecie di illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo, verificando se ricorrano cause di esclusione della responsabilità ai sensi degli artt. 2 e ss., della legge n. 689/1981, ovvero vizi di natura procedurale nelle fasi precedenti di contestazione e notifica. In caso di conferma della sussistenza dell’illecito viene determinata la sanzione entro i limiti di legge, secondo la graduazione consentita al ricorrere delle circostanze indicate dall’art. 11 della legge n.689/1981 (gravità dell’illecito, eventuale eliminazione delle relative conseguenze, personalità e condizioni economiche del trasgressore); in caso contrario si provvede all’archiviazione della contestazione. Il Presidente dell’Istituto, ove non ritenga di chiedere approfondimenti o riconsiderazioni della decisione, autorizza l’invio al Ministro della proposta di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione; in caso di accoglimento della proposta di irrogazione della sanzione, il Ministro emana il decreto ingiuntivo, provvedendo alla relativa notifica ai trasgressori, corredata dalla proposta dell’Isvap quale motivazione dell’atto. Il provvedimento ministeriale può essere oggetto di ricorso al Giudice amministrativo nei termini di legge; la presentazione del ricorso non sospende l’esecutività dell’atto, salvo concessione del provvedimento cautelare da parte del Tribunale adito.[33]

 

6. I rapporti con le altre istituzioni.
La legge istituisce un circuito informativo privilegiato fra Isvap, Antitrust, Consob, Banca d’Italia, Covip e Ufficio Italiano Cambi, prevedendo che tali Istituzioni collaborino fra loro anche attraverso scambi di informazioni al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Dalla lettura del disposto combinato dell’art.5, comma 2 e dell’art.5-bis della legge istitutiva dell’Isvap, si evince, inoltre, che dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto di ufficio. Nel convincimento che l’apertura del settore assicurativo verso forme crescenti di concorrenza non può che giovare allo sviluppo del mercato delle polizze nell’interesse dell’economia e dei consumatori, il legislatore ha attribuito particolare rilevanza ai rapporti con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui alla legge n.287/1990; il quarto comma di tale norma dispone, infatti, che nel caso di intese o concentrazioni poste in essere da compagnie assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante "sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap)". Il parere, obbligatorio anche se non vincolante, deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento e, decorso inutilmente tale termine, l'Autorità garante può comunque adottare il provvedimento medesimo. Con la Consob i rapporti più ricorrenti, caratterizzati anch’essi da piena e apprezzata collaborazione, sono relativi soprattutto alle operazioni societarie che coinvolgono imprese quotate. Con la Covip sono in corso forme di collaborazione che riguardano soprattutto i prodotti previdenziali con presenza di elementi assicurativi. Con l’Ufficio Italiano Cambi è in corso di definizione una convenzione per l’utilizzo di dati contenuti nell’anagrafe titoli gestita dall’Ufficio medesimo, nel quale sono raccolti tutti i valori mobiliari censiti in Italia. L'Isvap, inoltre, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari; le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane e a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite. È previsto un scambio di informazioni anche con autorità amministrative e giudiziarie dell'Unione europea nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento dei soggetti sottoposti a vigilanza.[34] A tal proposito è utile evidenziare che l’Isvap prende parte alle riunioni del Comitato delle Assicurazioni, consesso con funzioni consultive che raccoglie i regolatori del settore assicurativo presieduto dalla Commissione Europea.
Non bisogna tralasciare che l’Isvap, in ambito nazionale, svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, in riferimento alle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.

 

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[1] Vgs. DONATI, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 1987.
[2] Vgs. VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione. Problemi giuridici, Bologna, 1992, p. 15.
[3]Il Prof. Giovanni Manghetti , Presidente pro tempore dell’ISVAP, al convegno su “I processi di internazionalizzazione delle Compagnie assicurative”, tenutosi a Pisa il 30 giugno 2000 presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna , ha sostenuto che : “A voler cercare un filo, un denominatore comune che leghi queste linee di crescita normativa così varie e tra loro diverse, lo si può facilmente rintracciare nella prospettiva di un mercato europeo delle assicurazioni. Le norme sia che riguardino l’attività dell’impresa, o la tutela del cliente, o le competenze del controllo – le regole nel campo gioco – devono essere le stesse in ogni Paese, senza vantaggi competitivi e nel contempo senza il peso di “diseconomie normative”. Si tratta, com’è evidente, di sviluppi necessitati dall’esigenza di costruire un soggetto europeo che possa porsi come competitore alla pari con gli Stati Uniti, fin qui protagonista dominante dell’economia globale a causa dell’innegabile vantaggio determinato dall’avanzamento tecnologico, dal tempestivo sfruttamento dei nuovi mezzi di comunicazione e di penetrazione commerciale, dall’accentuata flessibilità del sistema dei costi. Il progresso sulla strada dell’integrazione e della ricerca dell’equilibrio nel complesso dei vincoli e delle garanzie che caratterizza il nascente modello europeo consentirà il conseguimento di maggiore competitività degli operatori e garantirà la sostenibilità da parte dei singoli sistemi-Paese del processo di integrazione.”
[4] Ulteriori interventi comunitari di particolare rilievo vanno individuati nella direttiva 2002/65/CE del 23 settembre 2002 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; nella direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario; nella direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003 relativa alle attività ed alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (di cui si è accennato in precedenza); nella direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 sull’intermediazione assicurativa. In particolare la direttiva 2002/65, che include espressamente i servizi di natura assicurativa, si è voluto perseguire l’obiettivo di armonizzare le legislazioni comunitarie in tale settore per sviluppare la concorrenza e al contempo garantire un elevato grado di tutela del consumatore. Il sistema di protezione stabilito si articola in varie aree: informativa precontrattuale, trasparenza delle condizioni contrattuali, riconoscimento del diritto di recesso al consumatore e possibilità dello stesso di promuovere ricorso giudiziario, amministrativo o extragiudiziale per le controversie insorte con il fornitore.
Importanti sono anche la direttiva 2001/17/CE, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, la direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( IV r.c.auto ), le direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE, concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita e nei rami danni.
[5] In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 6 luglio, n. 158.
[6] Vgs. Giancarlo Giannini, presidente dell’ISVAP, Indagine conoscitiva su “I rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio”, audizione del 30 gennaio 2004 presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati e 6° (Finanze e Tesoro) e 10° (Industria, commercio e turismo) del Senato della Repubblica.
[7] Vgs.CARNEVALE, I poteri dell'Isvap, in Quaderno Cirsa n. 15, Roma, 1984, pp. 61 e ss.
[8] In Gazz. Uff., 22 gennaio, n. 18.
[9] In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 giugno, n. 141.
[10] La legge 576/1982 è stata integrata, tra l'altro, anche dal D.P.R. del 4 marzo 1983, n. 315, attuativo dell'art. 28 della stessa legge; dallo statuto dell'Isvap, approvato con D.M. del 13 maggio 1983; dal Regolamento contenente "le norme generali concernenti l'organizzazione ed il funzionamento" e dal Regolamento "per la contabilità e l'amministrazione", deliberati entrambi dal consiglio di amministrazione in data 27 aprile 1983; nonché dagli artt. 39 e 40 del D.L.vo 49/1992, relativi alla struttura interna ed alle assunzioni di personale dell'Istituto.
[11] La Commissione era composta di due sezioni, una per l'esame delle questioni attinenti alle assicurazioni contro i danni ed una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni sulla vita ed alle capitalizzazioni, ed era presieduta dal Ministro dell'industria o da un Sottosegretario del citato dicastero. Detta Commissione svolgeva esclusivamente funzioni consultive. Il suo parere era obbligatorio per la concessione di autorizzazioni, sui provvedimenti di revoca e di liquidazione delle imprese, sugli investimenti delle riserve tecniche per i quali era richiesta l'autorizzazione ministeriale e sugli schemi di regolamenti concernenti le assicurazioni private.
[12] C.d. “Regolamento Cassese”.
[13] Sono le considerazioni di CASSESE, Gli organi dell'Isvap, in Giurisprudenza Commerciale, 1984, I, p. 226 e ss.
[14] In Gazz. Uff., 29 ottobre, n. 253
[15] L’articolo 17 della legge istitutiva, modificato dall’art. 4, d.lg. 13 ottobre 1998, n. 373, rubricato “Autonomia organizzativa” dispone che “L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge”
[16] Ai sensi dell’articolo 23, “ Le entrate dell'ISVAP sono costituite: dal gettito del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili; da ogni altra eventuale entrata.” Il successivo articolo 29 dispone cheAll'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e, successive modificazioni.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.”
[17] L’articolo 19 della legge istitutiva, modificato dall’art. 4, d.lg. 13 ottobre 1998, n. 373, rubricato “Ruolo organico” prevede che “ La tabella organica del personale, che non può eccedere le quattrocento unità, è allegata al bilancio preventivo ed è approvata dal consiglio con la stessa delibera di cui all'articolo 14, primo comma, lettera c)”
[18] L’articolo 21, rubricato “Assunzione del personale”, così come modificato dall'art. 4, d.lg. 13 ottobre 1998, n. 373, prevede che “ L'assunzione del personale è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. L'ISVAP può organizzare, secondo modalità determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa . Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio. L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di venti unità. Il presidente dell'ISVAP può stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili più volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unità, ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per almeno un quinquennio”
[19] Altra significativa modifica è rappresentata dal potenziamento dell’attività legale attraverso l’istituzione della Direzione coordinamento giuridico, con l’obiettivo prioritario di garantire, attraverso l’omogeneità dei provvedimenti adottati nei confronti degli operatori del mercato, la neutralità e la trasparenza amministrativa dell’attività di vigilanza.
[20] A mero titolo indicativo, nel periodo maggio 2002 – dicembre 2003 si sono avute 20 tra nuove autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa ed estensioni a rami non ancora esercitati, 6 trasferimenti di portafoglio e 13 operazioni di fusioni e scissioni.
[21] Fino all'entrata in vigore del D.P.R. 385/1994, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa veniva rilasciata dal Ministro dell'industria con decreto, sentito il parere della Commissione consultiva e previa istruttoria e parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'Isvap sul programma di attività presentato dall'impresa. Sicuramente è da sottolineare come l'attività istruttoria dell'Istituto veniva ritenuta completa ed esauriente sotto ogni aspetto, a conferma di ciò si rilevava che la Commissione consultiva ed il Ministro, salvo rare eccezioni, avevano sempre mostrato di condividere le proposte dell'Isvap; in ogni caso l'intervento del Ministro per la concessione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa appariva ingiustificato vista la mancanza di una disposizione similare negli altri settori di competenza di altre Authority.
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[22] Articolo 9 Bis D.Lgs.n.174/95, “Stretti legami”.
1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:
a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto;
b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;
d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1
[23] Art.42 del D.Lgs.n.174/1995.
[24] Art.17 D.Lgs. n.174/1995.
[25] Si ritiene opportuno ricordare che, a norma degli artt. 62 del D.L.vo 174/1995 e 73 del D.L.vo 175/1995, i bilanci delle imprese di assicurazione debbono essere certificati da una società di revisione, iscritta all'Albo speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 136/1975; l'Isvap, con circolare n. 72 del 28 aprile 1987, in seguito alla modifica da parte della Consob dei canoni di certificazione, ha tra l'altro disposto che, qualora le società di revisione accertino violazioni di norme di legge, regolamenti e direttive, devono farne menzione nella relazione di certificazione anche se non vi siano riflessi economici sul bilancio.
[26]Vgs. JORIO, Il controllo dello Stato, in Assicurazioni, 1982, I, p. 607.
[27] l'Isvap ha richiesto alle imprese assicuratrici di dare applicazione, non solo alle disposizioni dettate dall'art. 55 e ss. del T.U. circa i termini di approvazione e trasmissione dei bilanci, ma anche a quelle previste dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 136/1975, riferibili altresì alle società assicuratrici con azioni non quotate in borsa. Per effetto di tale precisa direttiva le imprese assicurative sono ora tenute a trasmettere formalmente alle società di revisione incaricate il progetto di bilancio approvato dai propri amministratori, unitamente alla relativa relazione, almeno 45 giorni prima della data per la quale sia stata convocata l'assemblea per l'approvazione. Inoltre, entro il quindicesimo giorno precedente alla data dell'assemblea l'Istituto ha chiesto di ricevere in visione i documenti di bilancio, compresa la relazione della società di revisione.
[28] L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata che abbiano comportato nuovamente il superamento dei predetti limiti.
[29] Analogo procedimento è previsto nel caso in cui, pur svolgendo la società controllata attività connessa con l'attività assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una situazione di grave pericolo per la stabilità dell'impresa o dell'ente assicurativol'impresa o l'ente non ottemperi all'ordine.
[30] Vgs.TENORE, Le ispezioni dell'Isvap: profili giuridici, in Assicurazioni, novembre-dicembre 1992, p. 455.
[31] Contro l'esecuzione coattiva di un provvedimento esecutorio dell'ispettore, come lo è certamente l'ordine di esibire un documento, il soggetto ispezionato non può opporre resistenza attiva, altrimenti incorrerebbe nel reato di resistenza ad un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p.
[32] Nel 2003 sono stati notificati oltre 6.500 processi verbali, di cui oltre 6.200 per violazioni delle norme che disciplinano l’esercizio dei rami danni e circa 300 dei rami vita.
[33] I proventi delle sanzioni sono attribuiti all’Erario, con l’eccezione di quelli relativi alle violazioni in materia di liquidazione dei sinistri r.c. auto (D. L. 857/1976) e di attestazione dello stato di rischio dei certificati r.c. auto, che sono invece devoluti al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
[34] Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati extracomunitari, nonché con le autorità amministrative o giudiziarie extracomunitarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento di soggetti sottoposti a vigilanza.

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