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| n. 9-2005 - © copyright |
NICOLA MONFREDA
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| Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni Private e di interesse collettivo -ISVAP
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1.Premessa; 2. L’evoluzione
normativa europea; 3. L’evoluzione normativa italiana;
4. L’organizzazione dell’Isvap; 5. Le funzioni dell’Isvap;
5.1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività assicurativa; 5.2. Il controllo sulla
gestione delle imprese e l'analisi dei bilanci;
5.3. L'attività ispettiva; 5.4. L’applicazione delle
sanzioni; 6. I rapporti con le altre istituzioni.
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1. Premessa.
L'attività assicurativa consiste nell’operazione
economica con la quale, mediante contributi di più
soggetti esposti ad eventi economicamente sfavorevoli,
si raccolgono le ricchezze da mettersi a disposizione
di più soggetti per i quali i bisogni si verificheranno[1].
Infatti, dalla lettura dell’art.1882 c.c., si evince
che l'assicurazione è il contratto con il quale
l'assicuratore, verso il pagamento di un premio,
si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro,
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi
di un evento attinente alla vita umana. Per assicurazione,
quindi, deve intendersi sia l'atto, cioè il contratto
dal quale nasce il rapporto giuridico tra assicurato
e assicuratore, tra soggetto creditore e debitore
della prestazione assicurativa, che la serie continua
ed innumerevole di atti, cioè di contratti, che,
nel loro insieme, costituiscono l’attività svolta
da chi opera professionalmente nel mercato assicurativo,
cioè l'impresa. L’esercizio di tale tipologia di
operazioni è subordinata alla sussistenza in capo
all’operatore di determinati presupposti soggettivi
inerenti, in particolar modo, la forma giuridica
dell’impresa; al presupposto soggettivo deve necessariamente
accompagnarsi un presupposto oggettivo consistente
nell’autorizzazione abilitante l’esercizio dell’attività
de quo. L’art.1883 c.c. dispone, difatti,
che l'impresa di assicurazione non può essere esercitata
che da un istituto di diritto pubblico o da una
società per azioni e con l'osservanza delle norme
stabilite dalle leggi speciali; ai sensi degli artt.
1 e 3 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, contenente
il T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, alle società in nome collettivo, in accomandita
ed a responsabilità limitata, ed alle persone singole,
è vietato l'esercizio delle attività assicurative,
salva la stipulazione di contratti di rendita vitalizia
ai sensi degli artt. 1872 e segg. del codice civile.
In altre parole l'attività assicurativa può essere
esercitata soltanto da imprese autorizzate e l'impresa
che svolge l’attività assicurativa deve limitare
il proprio oggetto sociale alla suddetta attività,
con l'esclusione di qualsiasi altra attività commerciale[2].
Le particolarità che caratterizzano il mercato assicurativo,
sia per quanto riguarda l’elevata specializzazione
tecnica richiesta alle compagnie per far fronte
ai rischi connessi alla durata della vita umana
o ai numerosi altri rischi che minacciano i cittadini
e le aziende (rami danni), sia in riferimento alla
necessità delle imprese assicurative di dotarsi
di precisi e rigorosi principi tecnici-giuridici
finalizzati, tra l'altro, alla determinazione esatta
del premio, in relazione alla probabilità del verificarsi
dell'evento, nonché, in linea generale, di fronteggiare
il crescente aumento dei rischi incombenti, hanno
alimentato un costante e profondo processo evolutivo
dell'assicurazione e della sua impresa nella tecnica
e nell'organizzazione. A questo deve necessariamente
aggiungersi il ruolo istituzionale dello Stato,
attento regolatore del mercato assicurativo, spinto
in tale direzione dalla rilevanza degli interessi
economici e sociali coinvolti dal mercato stesso.
L'assicurazione, infatti, da un lato svolge una
insostituibile funzione sociale, vista la possibilità
fornita all’assicurato, a fronte di un corrispettivo,
di monetizzare il rischio, dall’altro rappresenta
un non irrilevante elemento di equilibrio e di sviluppo
del mercato finanziario in ragione dell’investimento
degli ingenti mezzi finanziari raccolti. L’attività
assicurativa è caratterizzata, infatti, dalla c.d.
"inversione del ciclo produttivo", consistente
nel perseguimento dei ricavi antecedentemente al
sostenimento dei costi e cioè nel pagamento anticipato
del corrispettivo, da parte del cliente, rispetto
alla prestazione che con quel corrispettivo s'intende
acquisire. La disponibilità di ingenti masse finanziarie
da parte delle imprese di assicurazione ha reso
necessario un intervento pubblico diretto, in qualche
misura, ad orientare gli investimenti delle compagnie
verso finalità rispondenti anche a particolari e
contingenti esigenze della collettività. Le considerazioni
de quibus giustificano, pertanto, la particolare
attenzione rivolta dal legislatore alla vita dell'impresa
assicuratrice e rappresentano la ragione primaria
del controllo dello Stato, teso a tutelare sia il
mercato che gli assicurati. Il duplice controllo
dello Stato è diretto, quindi, alla tutela giuridica
ed economica della generalità degli assicurati e
del fenomeno in sé. Se ne deduce che l'intervento
statale deve rivolgersi in una duplice direzione
dovendo riguardare sia il contenuto del contratto
che la disciplina dell'impresa, in quanto tale controllo
non avrebbe alcun senso se fosse limitato soltanto
all'uno o all'altra. In altre parole alla funzione
riequilibratrice delle asimmetrie contrattuali causate
dalla debolezza dell’assicurato-cliente, deve necessariamente
accompagnarsi un’attività tesa a garantire la solvibilità
dell’impresa.
L'intervento dello Stato a tutela della collettività
si estrinseca attraverso una diversa tipologia di
controlli a livello legislativo, con una disciplina
legale del contratto di assicurazione imperativa
ed inderogabile, a livello amministrativo, attraverso
la verifica della rispondenza oggettiva al modello
legale da parte del contratto standardizzato o polizza
tipo per i singoli rami, ed infine a livello giurisdizionale.
Le istituzioni, inoltre, sono tenute a garantire
la solidità finanziaria, protratta nel tempo, dell'impresa
assicuratrice, a tutela non solo degli assicurati
ma di tutti gli aventi diritto alle prestazioni
assicurative e pertanto esposti al rischio dell'insolvenza
dell'impresa, attraverso un rigido sistema di vigilanza
sull'esercizio dell’attività assicurativa, dal momento
in cui l’impresa accede al mercato sino alla sua,
eventuale, messa in liquidazione.
Pertanto, come sottolineato in precedenza, lo Stato
ha ritenuto subordinare l’accesso al mercato assicurativo
al possesso di predeterminati requisiti, valutati
nel procedimento amministrativo di autorizzazione,
il cui provvedimento finale è presupposto inderogabile
all’esercizio della stessa attività assicurativa.
Le imprese assicurative, infatti, devono avere una
determinata forma giuridica, in quanto ai sensi
dell'art. 5 del D.L.vo 174/1995 e dell’art. 7 del
D.L.vo 175/1995, possono esercitare l'attività in
esame solo le società per azioni, le società cooperative
a responsabilità limitata, le società di mutua assicurazione
e le società europee; queste devono rispettare determinati
requisiti legali come, ad esempio, la legale costituzione
dell'impresa, il possesso di un capitale sociale,
se si tratta di società per azioni o di società
cooperative, o un fondo di garanzia, se si tratta
di società di mutua assicurazione, non inferiori
alla misura fissata. Il procedimento di autorizzazione,
come vedremo di competenza dell’Isvap, a seguito
delle rilevanti modifiche apportate dal D.P.R. 385/1994,
è finalizzato a limitare l’accesso al mercato ai
soli soggetti giuridici in possesso di una comprovata
solidità finanziaria, tecnica ed organizzativa,
oltre che di serietà, moralità e capacità professionale
degli amministratori e dirigenti. Il controllo statale,
nella fase dinamica della vita di impresa, ha ad
oggetto l’aspetto giuridico, finanziario ed amministrativo-contabile.
Sotto l’aspetto giuridico, il controllo sul funzionamento
dell'impresa concerne le eventuali modificazioni
sia dello status del soggetto operante, sia
dell'autonomia contrattuale, cioè, in particolare,
delle condizioni generali di polizza e delle tariffe
dei premi. Sotto il profilo amministrativo-contabile
il citato controllo riguarda, invece, la verifica
analitica dei bilanci e della regolare tenuta dei
libri e dei registri da parte dell'impresa. Dal
punto di vista finanziario il controllo sul funzionamento
dell'impresa riguarda esattamente lo stato della
sua solvibilità e, quindi, del corretto adempimento
dell'obbligo di costituire delle riserve tecniche,
intese come le poste del passivo reale, che servono
ad individuare nel bilancio l'ammontare, ad una
data determinata, delle esposizioni debitorie dell'impresa
per effetto dei contratti stipulati fino a quella
data e per i quali la stessa non abbia ancora assolto
compiutamente alle proprie obbligazioni, ed un margine
di solvibilità, inteso come garanzia finanziaria
supplementare, in aggiunta alle disposizioni sulle
riserve tecniche (che devono assicurare la copertura
degli impegni assunti), volta a fronteggiare il
carattere aleatorio derivante dall’esercizio dell’impresa
assicurativa, attraverso l’obbligo di mantenere
un’eccedenza delle attività rispetto alle passività,
proporzionata al volume di affari ed ai rischi che
a detti volumi si associano. Importante è anche
il controllo degli investimenti patrimoniali, soggetti
ad una particolare disciplina vincolistica.
In conclusione lo Stato, nell’esercizio della sua
funzione di vigilanza, adotta provvedimenti di diverso
contenuto, quali atti autorizzativi, come omologazioni
e approvazioni; atti restrittivi, come ordini e
divieti; atti inquisitori, come accertamenti, verifiche
e ispezioni; atti ammonitori, come diffide e avvertimenti;
atti cautelari, come la sospensione temporanea dell'attività
ed il divieto di assumere nuovi affari; atti punitivi,
a carico dell'impresa e/o dei suoi amministratori
e dirigenti; atti sanzionatori o espulsivi, come
la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione
coatta amministrativa.
2. L’evoluzione normativa europea.
L’attività assicurativa ed il processo di internazionalizzazione
rappresentano da sempre un binomio inscindibile
visto che lo strumento assicurativo è tradizionalmente
proiettato in una dimensione sovranazionale per
assolvere più efficacemente alla funzione di trasferimento
e frammentazione del rischio. Difatti le più antiche
compagnie italiane sono sorte “ad limina”,
in zona di confine, porte aperte verso l’Europa.
Le ragioni di tale indiscutibile tendenza vanno
individuate essenzialmente negli strumenti tradizionali
di protezione e di ampliamento della capacità di
copertura della singola impresa: la ripartizione
del rischio avviene su più soggetti e su più economie
in modo da realizzare la polverizzazione di quel
rischio su scala mondiale. Ad una fase, non troppo
lontana, in cui l’intero comparto dell’intermediazione
finanziaria è stato governato da regole ispirate
ad una logica angusta, rigidamente “locale” (prezzi
amministrati, controllo materiale, prevalenza dell’assicurazione
obbligatoria, scarso peso del risparmio assicurativo),
è seguita una nuova stagione in cui nel settore
finanziario in genere ed in particolare nel comparto
assicurativo si intensificano le spinte verso l’integrazione
e la liberalizzazione. Tale processo rappresenta
il naturale epilogo dell’armonizzazione progressiva
delle discipline dei Paesi dell’Unione Europea riguardanti
l’accesso e l’esercizio dell’attività, le misure
di vigilanza, i principi di redazione dei conti
annuali e consolidati. In altre parole, il processo
di armonizzazione comunitaria ha inteso realizzare
come obiettivo ultimo l'istituzione di un vero e
proprio "mercato unico assicurativo" in modo da
garantire la liberalizzazione dei servizi assicurativi
attraverso l'espressione di condizioni che consentano,
da un lato, la libertà di stabilimento delle imprese
assicuratrici di uno Stato membro in un altro Paese
comunitario, e che, dall'altro lato, assicurino
la libera prestazione dei servizi da parte di un
impresa stabilita in uno degli Stati della Comunità
ad un altro Stato membro.
Le linee guida dell’intervento comunitario sono
tese, inoltre, alla tutela della generalità degli
assicurati dall'eventuale insolvenza delle imprese,
dalla difficile comprensione delle clausole contrattuali
e dalla pubblicità distorsiva; ad assicurare medesime
condizioni di concorrenza a tutte le imprese assicuratrici
operanti nel territorio comunitario, precipuamente
per mezzo del coordinamento delle norme in materia
di trattamento fiscale, regime valutario, condizioni
contrattuali e costituzione delle riserve tecniche;
a proteggere gli interessi dei Governi nazionali.
L’integrazione comunitaria, in continua ed inarrestabile
evoluzione, pertanto, alimenta i fronti di internazionalizzazione
del servizio assicurativo[3]; basta pensare, ad
esempio, all’introduzione di nuove norme di matrice
europea che rafforzano la vigilanza prudenziale,
dotando le Autorità degli Stati membri di strumenti
per un controllo più efficace sulle imprese appartenenti
ad un gruppo ed operanti nel settore finanziario
(banche, assicurazioni, organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari). Queste norme incidono
sulle condizioni di accesso all’attività assicurativa
nel caso in cui tra l’impresa di assicurazione e
altri soggetti sussistano legami tali da ledere
l’effettivo svolgimento delle funzioni di vigilanza;
esse prevedono, altresì, il rafforzamento della
collaborazione tra Autorità di controllo, nazionali
e internazionali, per agevolare l’esercizio delle
rispettive funzioni ed istituire un sistema di scambio
di informazioni utili a prevenire e contrastare
situazioni di crisi. In tale contesto non può tralasciarsi
un breve cenno alla disposizione di derivazione
comunitaria concernente la vigilanza supplementare
delle imprese assicurative appartenenti ad un gruppo;
tale direttiva prevede una vigilanza di secondo
livello che integra e non sostituisce quella sulla
singola impresa. In tal modo, l’Autorità di controllo
può valutare la situazione finanziaria delle imprese
assicurative appartenenti al gruppo sulla base della
solvibilità “corretta”, cioè della solvibilità depurata
dalle distorsioni e dalle duplicazioni nel conteggio
dei fondi propri dovute alla presenza di strutture
partecipative e alle operazioni infragruppo. La
prima fase del processo di liberalizzazione ha avuto
ad oggetto l'applicazione del principio della libertà
di stabilimento attraverso, soprattutto, le direttive
73/239/Cee e 79/267/Cee, note come prima direttiva
danni e prima direttiva vita. La seconda fase, invece,
era finalizzata all'applicazione del principio della
libera prestazione dei servizi assicurativi, ed
è stata attuata dalla direttiva 88/357/Cee, nota
come seconda Direttiva danni, che coordinava le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione
sulla vita, fissava le disposizioni volte ad agevolare
l'esercizio effettivo della libera prestazione di
servizi e modificava la Direttiva 73/239/Cee. La
direttiva 90/619/Cee, nota come seconda direttiva
vita, coordinava le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta
sulla vita, fissava le disposizioni destinate a
facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione
dei servizi e modificava la direttiva 79/267/Cee.
La terza ed ultima fase del citato processo di liberalizzazione
ha consentito la libera prestazione da parte di
tutte le imprese assicuratrici, qualsiasi ramo esercitino,
ed a favore di tutti gli stipulanti polizze assicurative.
La costituzione del mercato assicurativo unico è
stata realizzata con le direttive 92/96/Cee, sull'assicurazione
vita, e 92/49/Cee, sulle assicurazioni diverse da
quella sulla vita. Attraverso tali disposizioni,
le cc.dd. direttive di "terza generazione",
è così divenuto effettivo il mercato unico delle
assicurazioni in Europa, in quanto, in ragione del
principio dell’ "home country control", alle
imprese assicurative, analogamente a quanto avviene
nel settore bancario, viene rilasciata un’ autorizzazione
unica (c.d. “licenza assicurativa unica”) dal proprio
Stato di origine e consegue il mutuo riconoscimento
delle legislazioni nazionali. Pertanto l’impresa
di assicurazione, attraverso l'autorizzazione unica,
è legittimata all’esercizio della propria attività
in tutti i Paesi comunitari; il compito primario
di vigilanza spetta alle Autorità dello Stato membro
di origine, mentre le Autorità dello Stato membro
destinatario del servizio, pur non venendo private
di tutti i poteri di vigilanza, assumono invece
un ruolo accessorio. In tal modo, quindi, si è provveduto
a dilatare l'ambito dei poteri di vigilanza delle
Autorità di vigilanza nazionali; l’esercizio di
tali poteri non è più limitato al territorio nazionale,
bensì è esteso a livello comunitario, avendo ad
oggetto le imprese aventi la sede legale in Italia
che svolgono attività assicurativa all'estero in
regime di stabilimento o di libera prestazione dei
servizi. È in regime di stabilimento l'impresa che
esercita l'attività da uno stabilimento situato
in uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti
aventi il domicilio o la sede nello stesso Stato.
È, invece, in regime di libera prestazione dei servizi
l'attività che l'impresa esercita da uno stabilimento
allocato in uno Stato assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio o la sede legale
in un altro Stato.[4]
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3. L’evoluzione normativa italiana.
Parallelamente al già analizzato processo europeo
di armonizzazione legislativa, il mercato assicurativo
italiano è profondamente mutato in questi ultimi
decenni in conseguenza della necessità di adeguare
l’impianto normativo vigente alle crescenti esigenze
di tutela del settore assicurativo, operatore essenziale,
accanto ai settori creditizio e mobiliare, del mercato
finanziario; di uniformare i difformi regimi di
vigilanza degli Stati membri; di disciplinare con
regolamentazioni omogenee le condizioni di accesso
e di esercizio; di estendere ed approfondire il
controllo pubblico, contemperando lo stesso con
i principi liberistici ai quali si ispirano le norme
comunitarie che consentono l'accesso al mercato
assicurativo; di disporre di una struttura agile,
incisiva e competente, con specifiche finalità di
vigilanza. In altre parole, la progressiva apertura
dei mercati e la concreta liberalizzazione dello
scenario economico europeo, in conseguenza del recepimento
delle direttive comunitarie, ha comportato profonde
modifiche al complesso mosaico di disposizioni contenente
la disciplina del controllo pubblico sulle imprese
assicuratrici. L’originario impianto legislativo
era rappresentato dal Decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449[5] “Testo
unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private”, nel quale erano state trasfuse le
disposizioni contenute nel R.D.L. 29 aprile 1923,
n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473,
"concernente l'esercizio delle assicurazioni
private", e nel R.D. 634/192.
La norma di riferimento in materia di controllo
e di indirizzo dell’attività assicurativa è senza
dubbio la legge 12 agosto 1982, n. 576, rubricata
"Riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
La disposizione de quo ha previsto la
costituzione di un nuovo ente, l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), attribuendo allo stesso le specifiche
funzioni di vigilanza, previste dal testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con il D.P.R. n. 449/1959, e successive
modificazioni, e dalle leggi e dai regolamenti in
materia di assicurazioni private e di interesse
collettivo, nei confronti delle imprese nazionali
ed estere che esercitano nel territorio dello Stato
attività di assicurazione e di riassicurazione in
qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni
di capitalizzazione ed attività a queste assimilate,
nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni
che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa,
anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma
singola, associata o consortile svolgano funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
imprese di assicurazione, limitatamente ai profili
assicurativi. In tal modo il legislatore ha provveduto
a sottrarre l'attività assicurativa ad improvvisate
o improvvide iniziative per ricondurla in un più
ampio spettro di coerenti e logici indirizzi programmatici,
perfezionando gli istituti già vigenti in modo tale
da realizzare un controllo pubblico sull'attività
assicurativa più incisivo e più agile.
Comunque è bene precisare che la funzione di vigilanza
dello Stato, tese a garantire il regolare ed ordinato
esercizio delle assicurazioni private, veniva svolta,
secondo l’originario dettato normativo della legge
istitutiva dell’Isvap, a diversi livelli da vari
organi ed enti. In seguito l’Istituto, dopo l’incerta
collocazione attribuitagli dalla legge istitutiva
del 1982, a seguito di un’evoluzione normativa costante,
ha recuperato margini di autonomia istituzionale
sempre più ampi, culminati, con la riforma dell’ottobre
1998 andata a regime nel maggio successivo, nel
conseguimento della fisionomia che in modo incontroverso
si riconosce alle Autorità indipendenti, sul piano
funzionale potestativo, organizzativo, contabile
e finanziario.[6] In un primo tempo, infatti, si
era attribuita la potestà primaria e la responsabilità
politica del settore al Ministero dell'industria,
che, su proposta dell'Isvap e previo parere della
previgente Commissione consultiva, assumeva tutti
i provvedimenti amministrativi in materia. L'Istituto
svolgeva, invece, soprattutto funzioni di controllo
sulla gestione tecnica e finanziaria delle imprese.
Pertanto, come sottolineato da alcuni autori, la
natura giuridica dell'Isvap era assimilabile a quella
di un ente strumentale attraverso cui il legislatore
avrebbe realizzato l'obiettivo di un'azione amministrativa
più immediata ed efficace.[7] In seguito, la legge
9 gennaio 1991, n. 20[8] ha disposto l’inserimento
di integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto
1982, n. 576, e di norme sul controllo delle partecipazioni
di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi, attribuendo all’Isvap il nuovo ruolo
di interlocutore diretto delle imprese di assicurazione
ed una più accentuata autonomia, in ragione di nuove
competenze e specifici poteri provvedimentali. Il
processo evolutivo di “autonomizzazione” dell’istituto
de quo ha trovato un valido strumento nel
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 385[9], concernente il regolamento di semplificazione
dei procedimenti amministrativi di assicurazioni
private e di interesse collettivo di competenza
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
In particolare l’art.2 ha disposto il trasferimento
all’Isvap delle funzioni e delle competenze già
attribuite al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in materia assicurativa.
Pertanto, tutte le attività di controllo e di vigilanza
in materia di assicurazioni private ed interesse
collettivo, in precedenza esercitate dal predetto
Dicastero, sono state trasferite all'Isvap, che
le esercita in piena autonomia giuridica, patrimoniale,
contabile, organizzativa e gestionale, nel rispetto
esclusivo del proprio ordinamento, come definito
dalla legge 12 agosto 1982, n. 576[10]. In particolare,
come vedremo in seguito, si dispone che l’istituto
provvede ad autorizzare le imprese all'esercizio
dell'attività assicurativa, nonché a svolgere tutte
le attività connesse al rilascio di tale autorizzazione;
a nominare il commissario per il compimento di singoli
atti di cui all'articolo 6- bis della legge 12 agosto
1982, n. 576; ad approvare, nel caso di fusione,
anche mediante incorporazione, di società esercenti
imprese sottoposte alla vigilanza e controllo dell'Isvap,
le modalità della fusione e le nuove norme statutarie.
Il D.P.R.n.385/1994, inoltre, ha disposto la soppressione
della commissione consultiva per le assicurazioni
private, istituita con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349,
e disciplinata dagli articoli 76 e seguenti del
D.P.R. n. 449 del 1959.[11] In altre parole il decreto[12]
in esame ha consentito una parziale eliminazione
dei "residui appesantimenti dell'azione amministrativa,
connessi alla compresenza di vecchie e nuove strutture
di vigilanza che creava ostacoli alla tempestività
e all'incisività del controllo sull'attività assicurativa"[13]
È bene ricordare, inoltre, che i decreti legislativi
n. 174 e n. 175 del 1995, nel dare attuazione alle
direttive comunitarie c.d. di terza generazione
in materia di assicurazione vita e danni hanno,
tra l'altro, ampliato l'ambito territoriale dei
poteri di vigilanza dell'Isvap. L'Istituto, infatti,
è ora tenuto a vigilare sulle imprese aventi sede
legale in Italia anche per l'attività da queste
svolta a livello comunitario in regime di stabilimento
o di libera prestazione dei servizi; e ciò in conformità
ai principi comunitari dell'home country
control e del mutuo riconoscimento della
legislazione nazionale. La definitiva affermazione
della posizione di autonomia dell'Isvap nel panorama
delle cc.dd. "Autorità indipendenti", sia
sotto i profili funzionali che organizzativi, è
stata realizzata tramite il Decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373[14], “Razionalizzazione
delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo,
a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) ,
e 14 della l. 15 marzo 1997, n. 59.”. Pertanto,
sono venute meno, in generale, le funzioni di indirizzo
e di controllo in passato demandate al Comitato
interministeriale per la programmazione economica
(Cipe) ed al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato a favore di un consistente rafforzamento
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo ed è stato realizzato
il passaggio all'Isvap delle competenze in materie
che ancora residuavano in capo al Ministero dell'Industria
ai sensi del D.L.vo 385/1994. L’art.1 dispone, infatti,
che “sono trasferite all'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) le competenze attribuite al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato dalla L. 7 febbraio
1979, n. 48, L. 28 novembre 1984, n. 792, e L. 17
febbraio 1992, n. 166.” In conclusione, la più
vasta competenza funzionale, il riconoscimento della
potestà organizzativa[15] nell'articolazione degli
uffici interni, il pieno controllo dell'operatività
degli intermediari conseguente alla tenuta degli
Albi professionali, dettate dalla necessità di una
struttura agile, incisiva, imparziale e competente
con specifiche finalità di vigilanza sul settore
assicurativo, hanno comportato l’attribuzione all'Isvap
di una piena autonomia. Tale istituto, di conseguenza,
entra a pieno titolo nel modello pubblicistico definito,
per l'appunto, "amministrazione indipendente",
in quanto caratterizzato precipuamente da un'ampia
potestà di determinazione sotto l'aspetto funzionale,
organico, contabile e finanziario[16]. A conferma
dell’attribuzione di suddetto status giuridico
possono essere richiamate le disposizioni concernenti
l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza
e di regolamentazione del mercato assicurativo ad
una struttura separata dall'amministrazione statale;
il riconoscimento legislativo di una potestà statutaria
e regolamentare conferita in via esclusiva; la possibilità
implicita di fissare e variare la tabella organica
del proprio personale[17]; l'autonoma regolamentazione
del trattamento giuridico ed economico del proprio
personale.[18]
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4. L’organizzazione dell’Isvap.
L'Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo - è un ente dotato
di personalità giuridica di diritto pubblico ed
è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576,
per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti
delle imprese di assicurazione e riassicurazione
nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla
disciplina sulle assicurazioni private, compresi
gli agenti e i mediatori di assicurazione.
L’Istituto vigila non soltanto sulla gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale delle imprese assicurative,
ma anche sulla correttezza di comportamento di agenti,
broker di assicurazione e periti, intervenendo con
provvedimenti ed atti di natura prescrittiva, accertativa,
cautelare e sanzionatoria per garantire la solvibilità
dell’impresa, la solidità del sistema e la correttezza
dei rapporti con l’utenza. L’attività di vigilanza,
che si sostanzia in adempimenti ed iniziative peculiari
(verifiche documentali, ispezioni, partecipazioni
ad organismi internazionali, controlli sulle strutture
di outsourcing, studi settoriali, gestione
dei reclami del pubblico,organizzazione e tenuta
della banca dati sinistri r.c. auto, repressione
dell’abusivismo), è svolta dall’Isvap con un organico
di 340 unità fra dirigenti ed altri dipendenti.
Organi dell'ISVAP sono il Presidente che, oltre
ai poteri di rappresentanza, esercita anche le funzioni
di direttore generale, e il Consiglio, le cui attribuzioni
riguardano sia l'ambito organizzativo interno sia
quello dei rapporti esterni.. Il presidente è scelto
tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza,
particolarmente esperte nelle discipline tecniche
e amministrative interessanti l'attività assicurativa,
ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Il presidente dura in carica
cinque anni e può essere confermato per una sola
volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle
stesse forme previste per la nomina. L'incarico
è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra
attività. Il consiglio è costituito da sei componenti,
oltre al presidente dell'Istituto. I componenti
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e durano in carica
quattro anni e possono essere confermati per non
più di due volte. Essi devono essere scelti fra
persone di indiscussa moralità e indipendenza e
di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche
interessanti le attività assicurative e finanziarie.
I componenti del consiglio non possono esercitare
alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore
degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza
dell’istituto o di enti e società con essi comunque
collegati. L'organizzazione interna dell'Istituto
si articola in Servizi, strutturati a loro volta
in Sezioni. Attualmente, i Servizi curano le seguenti
materie: assicurazione danni; assicurazione persone;
area patrimoniale; tutela del consumatore; albi;
studi; questioni legali; amministrazione e personale;
organizzazione e sistemi.
Allo scopo di rendere più efficace l’attività dell’Istituto,
nel febbraio 2003 è stata realizzata una importante
ristrutturazione organizzativa. In particolare le
funzioni di vigilanza documentale ed ispettiva sono
organizzate non più per ramo di attività (vita;
danni; patrimoniale; intermediari) ma per impresa
e Gruppo assicurativo, favorendo così una visione
complessiva delle attività poste in essere dai singoli
operatori economici e consentendo agli stessi di
disporre di un più omogeneo punto di contatto operativo
con l’Istituto. Sono stati, quindi, costituiti due
Servizi di Vigilanza, ciascuno competente su un
Gruppo di imprese pari a circa la metà dell’intero
mercato, che si articolano, al loro interno, in
tre sezioni specializzate nell’attività autorizzatoria
e nella verifica della efficienza, efficacia e trasparenza
dei comportamenti delle imprese, degli intermediari
e dei periti; nell’espletamento delle attività di
controllo attuariale; in quelle di controllo patrimoniale
e finanziario. Allo scopo di separare in modo netto
le attività di controllo documentali da quelle ispettive
e di affermarne sempre più il ruolo di fulcro dell’attività
di vigilanza, inoltre, è stato costituito il Servizio
Ispettorato. Questa unità organizzativa assicura
la vigilanza ispettiva attraverso le risorse specializzate
dell’Istituto che sono state raggruppate e rafforzate
in un unico Servizio, articolato in due sezioni
con attribuzioni speculari a quelle dei due Servizi
di Vigilanza, che cura l’intera attività di verifica
e di controllo esterno dell’Isvap. Anche le attività
di tutela degli utenti sono state interessate da
una profonda riorganizzazione. E’ stato, infatti,
accentrato in un unico Servizio tutto il presidio
della salvaguardia dei diritti dei danneggiati e
degli assicurati al fine di migliorare, nell’ambito
dei poteri che la legge assegna all’Istituto, l’efficacia
dei controlli effettuati.[19]
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5. Le funzioni dell’Isvap.
L'Isvap, in conformità alla normativa dell'Unione
europea in materia assicurativa e nell'ambito delle
linee di politica assicurativa determinate dal Governo,
svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo
unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, ed alle leggi e regolamenti in materia
di assicurazioni private e di interesse collettivo
nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
e delle imprese nazionali ed estere che esercitano
l'assicurazione in qualsiasi ramo e forma. A tal
fine provvede al controllo sulla loro gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale; all'esame e alla verifica
dei bilanci; alla vigilanza sull'osservanza delle
leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori
del mercato assicurativo, compresi gli agenti e
i mediatori di assicurazione e riassicurazione;
all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile
o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti.
All'Isvap compete, altresì, di porre in essere le
attività necessarie per la conoscenza del mercato
assicurativo, incluse quelle d'indagine statistica
e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle
politiche assicurative, con particolare riguardo
all'andamento dei mercati internazionale e comunitario,
nonché all'evoluzione, alla prevenzione ed alla
copertura dei rischi ed al problema degli investimenti;
procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati
e degli elementi necessari alla formazione ed al
controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni
di polizza; deve adottare tutti i provvedimenti
concernenti il procedimento per la liquidazione
coatta amministrativa; provvedere all'assunzione
del personale mediante concorso per titoli ed esami;
pubblicare un rapporto annuale della propria attività,
contenente anche i dati significativi sull'attività
assicurativa nazionale e comunitaria, nonché altri
studi relativi al mercato assicurativo. Come visto
in precedenza, i decreti n. 385/1994 e n. 373/1998
hanno trasferito all'Isvap tutte le attività di
controllo e vigilanza in precedenza esercitate dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Di conseguenza, l'Istituto è competente ad autorizzare
le imprese all'esercizio dell'attività assicurativa,
nonché a svolgere tutte le attività connesse al
rilascio di tale provvedimento autorizzativo; nominare,
nei casi di grave inosservanza delle disposizioni
impartite dalle autorità preposte alla vigilanza,
il commissario per il compimento dei singoli atti
necessari per rendere la gestione degli enti e delle
imprese conforme alle previsioni legislative; approvare,
nel caso di fusione, anche mediante incorporazione,
di imprese assicurative, le modalità della fusione
stessa e le nuove norme dello statuto.
5.1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività assicurativa.
L'Isvap provvede ad autorizzare le imprese all'esercizio
e all'estensione in altri rami dell'attività assicurativa
nonché a svolgere tutte le attività connesse con
il rilascio di tale autorizzazione[20], verificando
la sussistenza delle previste condizioni.[21] Sia
in fase di autorizzazione all’esercizio dell’attività
assicurativa, sia in occasione di operazioni che
comportano come conseguenza diretta o indiretta
la modifica sostanziale della compagine azionaria
delle imprese, l’Istituto verifica che i soggetti
titolari, anche indirettamente, di partecipazioni
qualificate (superiori al 10% dei capitale sociale)
o di controllo posseggano specifici requisiti di
onorabilità e di capacità finanziaria, in relazione
alle esigenze, attuali e prospettiche, di gestione
o di ricapitalizzazione della compagnia. Il rilascio
dell’autorizzazione, inoltre, è subordinato al fatto
che l'impresa sia in possesso di un capitale sociale,
se trattasi di S.p.A. o di società cooperativa,
ovvero di un fondo di garanzia, se trattasi di società
di mutua assicurazione, non inferiori a cinque milioni
di euro; per le società cooperative a responsabilità
limitata il capitale non può essere inferiore alla
metà dell'importo di cui sopra. Fino all'ammontare
minimo, il capitale od il fondo di garanzia devono
essere interamente costituiti con conferimenti in
denaro e devono essere interamente versati. L’impresa
è tenuta ad allegare alla domanda di autorizzazione
copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto
( lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa
intende esercitare, se l'impresa intende esercitare,
oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione);
la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo
e dello statuto presso l'ufficio del registro delle
imprese e della relativa iscrizione a norma del
codice civile; l'elenco nominativo delle persone
alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione,
di direzione nonché di controllo; l'elenco nominativo
delle persone fisiche o giuridiche che detengono,
direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo
o una partecipazione qualificata, con l'indicazione
dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni;
il programma dell'attività che intende esercitare.
Tale ultimo documento deve indicare le obbligazioni
che l'impresa intende assumere; gli elementi patrimoniali
che costituiscono il capitale sociale ovvero, per
le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;
le previsioni relative alle spese di impianto dei
servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici
e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché
i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza
al capitale sociale o al fondo di garanzia per far
fronte a tali spese e che costituiscono il fondo
di organizzazione; i criteri che l'impresa intende
seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.
Il programma, inoltre, deve contenere, con riguardo
ai primi tre esercizi: l'indicazione della prevedibile
situazione di tesoreria; le previsioni relative
ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle
obbligazioni e del margine di solvibilità; un piano
che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi
e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo,
sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni
di riassicurazione passiva, nonché per le operazioni
di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda
essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima,
e che contenga anche un conto economico previsionale
riassuntivo. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì
subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa
da parte dell'Isvap. L'art. 1, D.lgs. 4 agosto 1999,
n. 343, modificando l’art.9 del D.Lgs.n.174/95,
ha disposto che in presenza di stretti legami[22]
tra una impresa di assicurazione e altre persone
fisiche o giuridiche, l'Isvap può concedere l'autorizzazione
solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
Per quanto concerne l'esercizio dell'attività assicurativa
in regime di stabilimento o di libertà di prestazione
dei servizi, i decreti n. 174 e n. 175 del 1995,
hanno attribuito alle imprese straniere la facoltà
di esercitare l'attività assicurativa in Italia,
così come le imprese italiane possono farlo in territorio
straniero. Pertanto, come disposto dall’art.7 del
D.Lgs.n.174/95, l'autorizzazione è valida per il
territorio dello Stato, nonché per quello degli
altri Stati membri della Comunità europea o di Stati
terzi, salvo l'obbligo per l'impresa di conformarsi
agli ulteriori requisiti prescritti. Il provvedimento
autorizzativo acquista efficacia dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale ed è concesso per l'esercizio
di uno o più rami determinati e ciò implica che
l'eventuale estensione ad altri rami è subordinata
ad ulteriore atto autorizzativo. Per poter esercitare
l'attività assicurativa in regime di stabilimento,
l'impresa italiana deve darne preventiva comunicazione
all'Isvap, unendo alla stessa l'indicazione dello
Stato nel cui territorio intende istituire la sede
secondaria e l'indirizzo di tale sede; un programma
di attività recante, in particolare, l'indicazione
dei rischi e delle obbligazioni che essa intende
assumere e la struttura organizzativa della sede
secondaria; la documentazione comprovante la nomina
di un rappresentante generale, che deve essere munito
di un mandato comprendente espressamente anche i
poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorità dello Stato membro di
stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere
i contratti e gli altri documenti relativi alle
attività esercitate nel territorio di detto Stato.
Il rappresentante generale deve avere domicilio
allo stesso indirizzo della sede secondaria.[23]
L'Isvap trasmette, entro 90 giorni, all'organo di
controllo dello Stato indicato le comunicazioni
ricevute dall'impresa, unitamente alla certificazione
attestante che l'impresa è in possesso, per tutte
le sue attività, del margine di solvibilità minimo.
L'impresa può costituire la sede secondaria ed iniziare
l'attività soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione
di assenso da parte dell'autorità di controllo dello
Stato estero nel quale intende stabilirsi, ovvero,
nel caso di silenzio di quest'ultima, entro 60 giorni
dalla data in cui tale autorità ha ricevuto le informazioni
dall'Isvap.
Anche le imprese che intendono esercitare in regime
di libera prestazione dei servizi devono darne preventiva
comunicazione all'Isvap, allegando un programma
in cui indicare gli stabilimenti operativi, gli
Stati membri in cui si intende esercitare e la natura
dei rischi e delle obbligazioni che si ritiene di
assumere. L'impresa può iniziare l'attività nel
momento in cui riceve dall'Isvap la comunicazione
dell'avvenuta trasmissione delle informazioni previste
all'autorità di controllo dello Stato membro nel
quale l'impresa si propone di operare. Infine, per
esercitare l'attività in regime di stabilimento
o di libera prestazione dei servizi in uno Stato
terzo, non membro della Comunità, le imprese devono
ancora darne preventiva comunicazione all'Isvap,
accludendo il programma dell'attività, il nominativo
del soggetto preposto alla direzione della sede,
le previsioni sull'attività e l'indicazione della
struttura organizzativa della stessa. Pertanto,
anche nei confronti delle imprese assicuratrici
che svolgono attività in regime di stabilimento
e di libertà di prestazione di servizi nel territorio
degli altri Stati membri, l'Isvap deve costantemente
controllare la situazione patrimoniale e finanziaria
dell'impresa, e specialmente il possesso di un margine
di solvibilità e di riserve tecniche, comprese le
riserve matematiche, sufficienti in rapporto all'insieme
dell'attività svolta, nonché di attivi congrui ai
fini della loro integrale copertura. Il provvedimento
autorizzativo, per espressa previsione dei richiamati
decreti legislativi, può essere negato[24] in caso
di inosservanza dei requisiti relativi alla costituzione
dell'impresa assicurativa secondo una determinata
forma sociale; di difetto delle suesposte condizioni
richieste per il rilascio dell'autorizzazione; di
mancata o incompleta presentazione della prescritta
documentazione, nonché mancata prova dell'integrale
versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;
di mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità
per i soggetti preposti all'amministrazione o al
controllo dell'impresa; di insufficienza del programma
di attività a soddisfare le esigenze finanziarie
e di regole tecniche per una corretta gestione.
Diversa dal diniego è la decadenza dall'autorizzazione
che si ha allorquando l'impresa non inizia l'esercizio
dell'attività entro un anno dalla data di pubblicazione
del provvedimento autorizzativo sulla Gazzetta Ufficiale.
L’art.3 del D.lgs. 373/1998 lascia intatta la competenza
del Ministro a disporre, su proposta dell’Isvap,
la revoca dell’autorizzazione allorquando l’impresa
non soddisfi più le condizioni di accesso ovvero
non abbia realizzato, entro il termine previsto,
le misure stabilite dal piano di risanamento o di
finanziamento; sia gravemente inadempiente alle
disposizioni normative vigenti; non si attenga,
nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti
nel provvedimento autorizzativo o previsti nel programma
di attività; sia gravemente inadempiente agli obblighi
di legge e di contratto in materia di contributi
sociali e di prestazioni retributive.
5.2. Il controllo sulla gestione delle imprese
e l'analisi dei bilanci.
Funzione primaria dell'Istituto è l'esercizio della
vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione,
che si esercita attraverso il controllo sulla loro
gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile,
verificandone la rispondenza alle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative vigenti. Pertanto,
la vigilanza documentale sulle imprese di assicurazione
è in primo luogo vigilanza di stabilità ed è rivolta
al controllo della gestione tecnica, patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e del Gruppo di appartenenza.
Avuto riguardo agli strumenti utilizzati, essa può
essere organicamente suddivisa in due aree: la vigilanza
sui documenti contabili (bilancio e relazione semestrale)
e quella incentrata sul flusso d'informazioni che
le imprese, per lo più sulla base di provvedimenti
o circolari emanate dall’Istituto, alimentano con
cadenza periodica o in relazione ad atti societari
e situazioni rilevanti per la vigilanza. L’analisi
del bilancio ha una funzione “diagnostica” centrale:
è in questa sede che si valutano gli aspetti tecnici
e patrimoniali della gestione dell’impresa di assicurazione
in relazione, soprattutto, ai risultati di ramo,
alle riserve tecniche, alla redditività della gestione
assicurativa nel suo complesso, all'efficacia delle
politiche riassicurative volte a mitigare il rischio
tecnico. I bilanci[25] delle imprese assicuratrici
devono essere compilati su appositi modelli, in
conformità a quelli approvati dalla pubblica Amministrazione,
oltre ad ulteriori prospetti ed allegati obbligatori,
atti ad evidenziare la sussistenza di tutte le principali
garanzie in favore della massa degli assicurati
e dei danneggiati. Ed è soprattutto verso il conseguimento
di tale ultimo obiettivo che deve intendersi rivolta
l'attività di vigilanza dell'Isvap in sede di verifica
dei bilanci, nel senso cioè di accertare la sussistenza,
formale e sostanziale, delle predette condizioni
di garanzia.[26] L’ esame dei bilanci, inoltre,
rappresenta un utile strumento conoscitivo a carattere
statistico ed economico del mercato assicurativo,
oltre ad essere un utile supporto informativo nell'elaborazione
delle politiche assicurative e, più in generale,
nella determinazione delle linee programmatiche
di politica economica.
In altre parole, il bilancio delle imprese di assicurazione
è sottoposto ad un rigido e complesso sistema di
controllo al quale partecipano, a diversi livelli,
più organi. Si ha, infatti, un controllo interno,
ad opera del collegio sindacale ai sensi degli artt.2403
e ss. c.c. ; un controllo esterno da parte delle
società di revisione; al livello più elevato si
colloca il controllo pubblico da parte dell'Isvap.
Il controllo istituzionale ha ad oggetto l'esatta
osservanza delle norme di legge in tema di formazione
ed approvazione del bilancio stesso[27]; il rispetto
delle norme disciplinanti istituti particolari quali
il margine di solvibilità e le riserve tecniche;
la valutazione degli indici rappresentativi degli
aspetti fondamentali della gestione tecnica, patrimoniale
e finanziaria. Dall’analisi del bilancio possono
conseguire rilievi ed osservazioni; nell'ipotesi
in cui il bilancio evidenzi l'insufficienza del
margine di solvibilità o della quota di garanzia
viene richiesta la presentazione di un piano di
risanamento o di finanziamento la cui esecuzione,
normalmente, presuppone l'intervento dell'assemblea
della società.
La valutazione della congruità della gestione tecnica,
finanziaria e contabile è agevolata, tra l’altro,
dalla previsione, in capo all’Isvap, di potestà
particolarmente invasive. L’art.6 della legge n.576/1982,
infatti, prevede l’obbligo per le imprese assicuratrici
di trasmettere all'Isvap i verbali delle adunanze
e delle deliberazioni delle assemblee dei soci,
entro il termine di quindici giorni. L'inosservanza
di tale disposizione è punita con la sanzione prevista
dall'articolo 2626 c.c.. Allo stesso modo le società
fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto
che abbia acquistato azioni ordinarie di società
assicurative devono comunicare all'Isvap, entro
quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi,
rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti
delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione
o degli effettivi acquirenti. In caso di inosservanza,
il legale rappresentante della società fiduciaria
o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono
puniti con una sanzione amministrativa di importo
pari a un sesto del valore di mercato delle azioni
negoziate. L’art. 52 del D.L.vo 174/1995 e l'art.
63 del D.L.vo 175/1995 prevedono il potere dell'Isvap
di disporre che alle riunioni dei consigli di amministrazione
e dei collegi sindacali e delle assemblee delle
società, assista un suo rappresentante, per tutto
il tempo necessario per l'esecuzione dell’eventuale
piano di risanamento approvato. L'ispettore designato
dall'Isvap non deve limitarsi ad assistere passivamente
alle riunioni, in considerazione del fatto che,
soprattutto nel caso in cui accerti violazioni di
norme di legge o deroghe al piano stesso, è da ritenere
che possa intervenire per far rilevare la circostanza.
L’attività di vigilanza sulla singola compagnia
viene integrata dall’attività di vigilanza di secondo
livello, c.d. supplementare, attuata avuto riguardo
alla situazione dell’impresa inserita in un Gruppo.
L'art. 7 della L. 20/1991, infatti, prevede l'obbligo,
per tutte le imprese e gli enti assicurativi con
sede in Italia che controllino uno o più imprese
di assicurazione stabilite sul territorio nazionale
o all'estero, della redazione del bilancio consolidato
di gruppo secondo i criteri e le modalità fissati
dall'Isvap. Gli interventi in quest'area di operatività
hanno come obiettivo quello di prevenire gli effetti
distorsivi di conflitti di interesse all’interno
del Gruppo e la diffusione al sottogruppo assicurativo
di situazioni di crisi relative ad altre entità
del Gruppo. In particolare, viene esaminato il bilancio
consolidato della capogruppo assicurativa o della
holding di partecipazione assicurativa per la verifica
del possesso del margine di solvibilità a livello
di Gruppo (solvibilità corretta), in relazione alla
massa degli impegni assunti complessivamente dal
Gruppo ed al netto degli effetti distorsivi derivanti
dal doppio o plurimo computo di capitale. Un importante
strumento della vigilanza assicurativa, a tal proposito,
è la verifica preventiva delle operazioni a carattere
patrimoniale che l’impresa di assicurazione intende
porre in essere con le altre entità del Gruppo.
La valutazione di tali operazioni avviene al fine
di accertare che essa non produca effetti negativi
per la solvibilità dell’impresa o possa arrecare
pregiudizio per gli interessi degli assicurati.
Di importanza determinante, pertanto, risultano
essere le disposizioni volte a controllare le partecipazioni
di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi. Infatti, ai sensi dell’art.5 della
legge 9 gennaio 1991, n. 20, le imprese assicurative
devono comunicare all'Isvap, entro il termine di
trenta giorni dalla data di stipulazione, l'avvenuta
assunzione di partecipazione in altra società, direttamente
o per il tramite di società controllata o fiduciaria
o per interposta persona, qualora la partecipazione
stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta
direttamente od indirettamente, comporti il controllo
della società partecipata. Parimenti, è previsto
l’obbligo di comunicazione nel caso in cui la partecipazione
superi i limiti del cinque per cento del capitale
sociale dell'impresa ovvero del capitale della società
partecipata[28].
Se la partecipazione di imprese o enti assicurativi
comporta il controllo della società partecipata
e questa esercita attività non connessa con quella
assicurativa, l'Isvap è legittimato ad ordinare
la riduzione della partecipazione stessa al di sotto
del limite del controllo nel termine assegnato[29].
All’inottemperanza delle disposizioni de quibus,
consegue la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività assicurativa, disposta dal Dicastero
competente su proposta dell’Isvap.
L’art.9 della legge n.20/1991 prevede l’obbligo
di comunicare all’organo di vigilanza le partecipazioni
al capitale di imprese ed enti assicurativi, nel
termine di trenta giorni da quello in cui
la partecipazione ha superato il limite del 5 per
cento del capitale dell'impresa. In ogni caso, ai
sensi dell’art.10, l'acquisizione o la sottoscrizione,
anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese
di assicurazione, da chiunque effettuate, deve essere
preventivamente autorizzata dall'Isvap, il quale
deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione,
quando comportino l'assunzione di una partecipazione
qualificata, ovvero del controllo dell'impresa.
5.3. L'attività ispettiva.
Ai controlli cartolari, comprendenti anche la verifica
delle tariffe e delle condizioni generali e speciali
di polizza, le verifiche sui verbali delle adunanze
e delle assemblee dei soci, le verifiche sulle comunicazioni
all'organo di vigilanza, il controllo sulla prassi
contrattuale, cioè sull'osservanza degli obblighi
contrattuali, si aggiungono i controlli ispettivi.
Le verifiche di natura ispettiva hanno lo scopo
precipuo di integrare, verificare, e rendere complementari,
le informazioni acquisite nell’ambito della vigilanza
cartolare. Se è vero, infatti, che, da una parte,
gli accertamenti ispettivi si muovono anche in conseguenza
della necessità di approfondire aspetti di potenziale
criticità emersi dall’analisi della documentazione
pervenuta all’Isvap, è altresì vero che le indagini
c.d. di routine pongono in luce aspetti di
cruciale importanza per la valutazione della conformità
della gestione alle norme di legge (ad es.la stessa
attendibilità dei dati trasmessi all’Istituto).
Entrambe le tipologie di vigilanza, quella cartolare
e quella ispettiva, si configurano come fasi istruttorie
di procedimenti destinati all'adozione di specifici
provvedimenti da parte dell'Isvap o del Ministro
dell'industria, finalizzati a garantire stabilità
ed efficienza complessiva del sistema assicurativo.
L’aspetto ispettivo rappresenta, pertanto, una fase
centrale del momento acquisitivo-conoscitivo nell'ambito
dei compiti di vigilanza dell'Isvap, in quanto emergono
le eventuali irregolarità funzionali e di gestione
delle imprese controllate, su cui intervengono,
su proposta dell'Istituto, i provvedimenti sanzionatori
ministeriali od i meccanismi di recupero di funzionalità
da parte dell'Isvap stesso[30]. Ai sensi
dell’art.5 della legge n.576 del 1982 l’Isvap può
richiedere notizie, informazioni e collaborazione
a tutte le pubbliche amministrazioni; richiedere
agli enti e alle imprese la comunicazione di dati,
elementi e notizie; disporre nei loro confronti
ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le
funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato; convocarne i rappresentanti
legali, il direttore generale ed il presidente del
collegio sindacale, nonché, ove occorra, i rappresentanti
della società di revisione incaricata di certificare
il bilancio; ordinare la convocazione delle assemblee
dei soci nonché dei consigli di amministrazione
e degli altri organi amministrativi degli enti e
delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per
sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari
per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere
direttamente a tali convocazioni, a spese degli
enti e delle imprese, quando gli organi competenti
non vi abbiano ottemperato; avvalersi dei servizi
del conto consortile di cui all'articolo 14 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
e del fondo di garanzia per le vittime della strada
gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni,
i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni
annuali sulla propria attività; richiedere all'Istituto
nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche
elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui
all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con D.P.R.
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
verificare ogni interrelazione finanziaria con società
controllanti, controllate e collegate di società
esercenti attività assicurativa, anche con la collaborazione
della Commissione nazionale per le società e la
borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216; esperire
accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per
effetto di opzione, di azioni delle stesse società
da parte di persone o di gruppi già coinvolti in
gestioni gravemente deficitarie o in società poste
in liquidazione coatta amministrativa anche mediante
richiesta di notizie alle società fiduciarie, agli
agenti di cambio o ad ogni altro soggetto. Un potere
particolarmente incisivo è rappresentato dalla possibilità
di eseguire ispezioni senza preavviso, nel senso
che la comunicazione all'ispezionato avviene contestualmente
all'inizio dell'indagine. Le operazioni consistono,
di regola, nell'esame documentale, nella ricognizione
di luoghi, nell'audizione di soggetti in grado di
fornire dati ed elementi utili ai fini dell'indagine,
e precipuamente nell'accertamento dei bilanci, di
cui si è già ampiamente parlato. L'art. 3 della
L. 20/1991, nel modificare l'art. 5 della L. 576/1982,
ha sancito che "gli amministratori, i sindaci
o revisori e i direttori generali degli enti e delle
imprese di cui al primo comma dell'art. 4, che non
ottemperano alle richieste e non si conformano alle
prescrizioni dell'Isvap, sono puniti con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni
a lire 40 milioni".[31] Il procedimento ispettivo
si conclude, di regola, con la redazione da parte
dell'ispettore di un "verbale di ispezione"
oppure di una "relazione d'ispezione", in
cui sono evidenziati i risultati della stessa.
5.4. L’applicazione delle sanzioni.
Il procedimento sanzionatorio è regolato direttamente,
per gli aspetti essenziali, dalla legge n.689/1981,
che fissa agli artt. 13 e 14 le modalità ed i termini
per l’accertamento e la notifica dell’illecito,
all’art. 16 la facoltà di conciliazione e all’art.
18 i termini per la presentazione sia degli scritti
difensivi che per l’audizione personale. La legge
istitutiva dell’Isvap, così come integrata dal D.Lgs.
n. 373/1998, stabilisce, in deroga alla normativa
generale, che l’istruttoria sui ricorsi e la tenuta
delle audizioni è di competenza dell’Isvap; al Ministero
delle Attività Produttive è attribuito, invece,
il potere di emanare le ordinanze-ingiuntive o di
archiviazione (su proposta dell’Isvap medesimo).
Gli Uffici che hanno accertato l’illecito provvedono
alla trasmissione della documentazione sintetica
di riferimento alla Sezione Sanzioni che provvede
a notificare il verbale di contestazione con i relativi
addebiti alla parte interessata[32]. Il procedimento
termina nel caso di effettuazione del pagamento
in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, legge n.
689/1981 (nel minore importo fra la terza parte
del massimo e il doppio del minimo edittale). Qualora
gli interessati non intendano provvedere al pagamento
della sanzione in misura ridotta, possono proporre
reclamo allo stesso Istituto, presentando memorie
difensive, effettuando l’accesso ai documenti d’ufficio
e chiedendo l’audizione personale; il reclamo viene
esaminato dall’ Organo collegiale interno, la Commissione
Valutativa per le Sanzioni, che valuta la fattispecie
di illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo,
verificando se ricorrano cause di esclusione della
responsabilità ai sensi degli artt. 2 e ss., della
legge n. 689/1981, ovvero vizi di natura procedurale
nelle fasi precedenti di contestazione e notifica.
In caso di conferma della sussistenza dell’illecito
viene determinata la sanzione entro i limiti di
legge, secondo la graduazione consentita al ricorrere
delle circostanze indicate dall’art. 11 della legge
n.689/1981 (gravità dell’illecito, eventuale eliminazione
delle relative conseguenze, personalità e condizioni
economiche del trasgressore); in caso contrario
si provvede all’archiviazione della contestazione.
Il Presidente dell’Istituto, ove non ritenga di
chiedere approfondimenti o riconsiderazioni della
decisione, autorizza l’invio al Ministro della proposta
di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione;
in caso di accoglimento della proposta di irrogazione
della sanzione, il Ministro emana il decreto ingiuntivo,
provvedendo alla relativa notifica ai trasgressori,
corredata dalla proposta dell’Isvap quale motivazione
dell’atto. Il provvedimento ministeriale può essere
oggetto di ricorso al Giudice amministrativo nei
termini di legge; la presentazione del ricorso non
sospende l’esecutività dell’atto, salvo concessione
del provvedimento cautelare da parte del Tribunale
adito.[33]
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6. I rapporti con le altre
istituzioni.
La legge istituisce un circuito informativo privilegiato
fra Isvap, Antitrust, Consob, Banca d’Italia, Covip
e Ufficio Italiano Cambi, prevedendo che tali Istituzioni
collaborino fra loro anche attraverso scambi di
informazioni al fine di agevolare l’esercizio delle
rispettive funzioni. Dalla lettura del disposto
combinato dell’art.5, comma 2 e dell’art.5-bis della
legge istitutiva dell’Isvap, si evince, inoltre,
che dette autorità non possono reciprocamente opporsi
il segreto di ufficio. Nel convincimento che l’apertura
del settore assicurativo verso forme crescenti di
concorrenza non può che giovare allo sviluppo del
mercato delle polizze nell’interesse dell’economia
e dei consumatori, il legislatore ha attribuito
particolare rilevanza ai rapporti con l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato di cui alla
legge n.287/1990; il quarto comma di tale norma
dispone, infatti, che nel caso di intese o concentrazioni
poste in essere da compagnie assicurative, i provvedimenti
dell'Autorità garante "sono adottati sentito
il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (Isvap)".
Il parere, obbligatorio anche se non vincolante,
deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione posta a fondamento del provvedimento
e, decorso inutilmente tale termine, l'Autorità
garante può comunque adottare il provvedimento medesimo.
Con la Consob i rapporti più ricorrenti, caratterizzati
anch’essi da piena e apprezzata collaborazione,
sono relativi soprattutto alle operazioni societarie
che coinvolgono imprese quotate. Con la Covip sono
in corso forme di collaborazione che riguardano
soprattutto i prodotti previdenziali con presenza
di elementi assicurativi. Con l’Ufficio Italiano
Cambi è in corso di definizione una convenzione
per l’utilizzo di dati contenuti nell’anagrafe titoli
gestita dall’Ufficio medesimo, nel quale sono raccolti
tutti i valori mobiliari censiti in Italia. L'Isvap,
inoltre, collabora, anche mediante scambio di informazioni,
con le autorità competenti dell'Unione europea e
dei singoli Stati comunitari; le informazioni ricevute
dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre
autorità italiane e a terzi senza il consenso dell'autorità
che le ha fornite. È previsto un scambio di informazioni
anche con autorità amministrative e giudiziarie
dell'Unione europea nell'ambito di procedimenti
di liquidazione o di fallimento dei soggetti sottoposti
a vigilanza.[34] A tal proposito è utile evidenziare
che l’Isvap prende parte alle riunioni del Comitato
delle Assicurazioni, consesso con funzioni consultive
che raccoglie i regolatori del settore assicurativo
presieduto dalla Commissione Europea.
Non bisogna tralasciare che l’Isvap, in ambito nazionale,
svolge attività consultiva e di segnalazione nei
confronti del Parlamento e del Governo, in riferimento
alle competenze per la regolazione e il controllo
del settore assicurativo.
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[1] Vgs. DONATI, Manuale di diritto
delle assicurazioni, Milano, 1987.
[2] Vgs. VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione
e distribuzione. Problemi giuridici, Bologna,
1992, p. 15.
[3]Il Prof. Giovanni Manghetti , Presidente pro
tempore dell’ISVAP, al convegno su “I processi di
internazionalizzazione delle Compagnie assicurative”,
tenutosi a Pisa il 30 giugno 2000 presso la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento
S.Anna , ha sostenuto che : “A voler cercare un
filo, un denominatore comune che leghi queste linee
di crescita normativa così varie e tra loro diverse,
lo si può facilmente rintracciare nella prospettiva
di un mercato europeo delle assicurazioni. Le norme
sia che riguardino l’attività dell’impresa, o la
tutela del cliente, o le competenze del controllo
– le regole nel campo gioco – devono essere le stesse
in ogni Paese, senza vantaggi competitivi e nel
contempo senza il peso di “diseconomie normative”.
Si tratta, com’è evidente, di sviluppi necessitati
dall’esigenza di costruire un soggetto europeo che
possa porsi come competitore alla pari con gli Stati
Uniti, fin qui protagonista dominante dell’economia
globale a causa dell’innegabile vantaggio determinato
dall’avanzamento tecnologico, dal tempestivo sfruttamento
dei nuovi mezzi di comunicazione e di penetrazione
commerciale, dall’accentuata flessibilità del sistema
dei costi. Il progresso sulla strada dell’integrazione
e della ricerca dell’equilibrio nel complesso dei
vincoli e delle garanzie che caratterizza il nascente
modello europeo consentirà il conseguimento di maggiore
competitività degli operatori e garantirà la sostenibilità
da parte dei singoli sistemi-Paese del processo
di integrazione.”
[4] Ulteriori interventi comunitari di particolare
rilievo vanno individuati nella direttiva 2002/65/CE
del 23 settembre 2002 concernente la commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
nella direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002
relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle
imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario; nella direttiva 2003/41/CE del 3 giugno
2003 relativa alle attività ed alla supervisione
degli enti pensionistici aziendali o professionali
(di cui si è accennato in precedenza); nella direttiva
2002/92/CE del 9 dicembre 2002 sull’intermediazione
assicurativa. In particolare la direttiva 2002/65,
che include espressamente i servizi di natura assicurativa,
si è voluto perseguire l’obiettivo di armonizzare
le legislazioni comunitarie in tale settore per
sviluppare la concorrenza e al contempo garantire
un elevato grado di tutela del consumatore. Il sistema
di protezione stabilito si articola in varie aree:
informativa precontrattuale, trasparenza delle condizioni
contrattuali, riconoscimento del diritto di recesso
al consumatore e possibilità dello stesso di promuovere
ricorso giudiziario, amministrativo o extragiudiziale
per le controversie insorte con il fornitore.
Importanti sono anche la direttiva 2001/17/CE, in
materia di risanamento e liquidazione delle imprese
di assicurazione, la direttiva 2000/26/CE in materia
di assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli ( IV r.c.auto
), le direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE, concernenti
il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
sulla vita e nei rami danni.
[5] In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 6 luglio,
n. 158.
[6] Vgs. Giancarlo Giannini, presidente dell’ISVAP,
Indagine conoscitiva su “I rapporti tra il sistema
delle imprese, i mercati finanziari e la tutela
del risparmio”, audizione del 30 gennaio 2004 presso
le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività
produttive, commercio e turismo) della Camera dei
Deputati e 6° (Finanze e Tesoro) e 10° (Industria,
commercio e turismo) del Senato della Repubblica.
[7] Vgs.CARNEVALE, I poteri dell'Isvap, in
Quaderno Cirsa n. 15, Roma, 1984, pp. 61 e ss.
[8] In Gazz. Uff., 22 gennaio, n. 18.
[9] In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 giugno,
n. 141.
[10] La legge 576/1982 è stata integrata, tra l'altro,
anche dal D.P.R. del 4 marzo 1983, n. 315, attuativo
dell'art. 28 della stessa legge; dallo statuto dell'Isvap,
approvato con D.M. del 13 maggio 1983; dal Regolamento
contenente "le norme generali concernenti l'organizzazione
ed il funzionamento" e dal Regolamento "per
la contabilità e l'amministrazione", deliberati
entrambi dal consiglio di amministrazione in data
27 aprile 1983; nonché dagli artt. 39 e 40 del D.L.vo
49/1992, relativi alla struttura interna ed alle
assunzioni di personale dell'Istituto.
[11] La Commissione era composta di due sezioni,
una per l'esame delle questioni attinenti alle assicurazioni
contro i danni ed una per l'esame delle questioni
relative alle assicurazioni sulla vita ed alle capitalizzazioni,
ed era presieduta dal Ministro dell'industria o
da un Sottosegretario del citato dicastero. Detta
Commissione svolgeva esclusivamente funzioni consultive.
Il suo parere era obbligatorio per la concessione
di autorizzazioni, sui provvedimenti di revoca e
di liquidazione delle imprese, sugli investimenti
delle riserve tecniche per i quali era richiesta
l'autorizzazione ministeriale e sugli schemi di
regolamenti concernenti le assicurazioni private.
[12] C.d. “Regolamento Cassese”.
[13] Sono le considerazioni di CASSESE, Gli organi
dell'Isvap, in Giurisprudenza Commerciale, 1984,
I, p. 226 e ss.
[14] In Gazz. Uff., 29 ottobre, n. 253
[15] L’articolo 17 della legge istitutiva, modificato
dall’art. 4, d.lg. 13 ottobre 1998, n. 373, rubricato
“Autonomia organizzativa” dispone che “L'ISVAP
delibera le norme concernenti l'organizzazione,
il funzionamento e il personale dell'Istituto alle
cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 23 della presente
legge”
[16] Ai sensi dell’articolo 23, “ Le entrate dell'ISVAP
sono costituite: dal gettito del contributo di vigilanza
di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili;
da ogni altra eventuale entrata.” Il successivo
articolo 29 dispone che “All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge si provvede
con le entrate del contributo di vigilanza versato
annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo
4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo
67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449 e, successive modificazioni.Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le necessarie variazioni al bilancio di previsione
dello Stato.”
[17] L’articolo 19 della legge istitutiva, modificato
dall’art. 4, d.lg. 13 ottobre 1998, n. 373, rubricato
“Ruolo organico” prevede che “ La tabella
organica del personale, che non può eccedere le
quattrocento unità, è allegata al bilancio preventivo
ed è approvata dal consiglio con la stessa delibera
di cui all'articolo 14, primo comma, lettera c)”
[18] L’articolo 21, rubricato “Assunzione del
personale”, così come modificato dall'art. 4,
d.lg. 13 ottobre 1998, n. 373, prevede che “ L'assunzione
del personale è effettuata mediante pubblico concorso
per titoli ed esami. L'ISVAP può organizzare, secondo
modalità determinate dal consiglio, corsi di formazione
e aggiornamento professionale in materia assicurativa
. Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio.
L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni,
può assumere direttamente dipendenti con contratto
a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, fino a un massimo di venti unità.
Il presidente dell'ISVAP può stipulare, previo parere
favorevole del consiglio, contratti di lavoro a
tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto
privato e rinnovabili più volte, con i dipendenti
di cui al presente comma, nel limite massimo di
dieci unità, ove essi abbiano effettivamente svolto
funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato
alle sue dipendenze senza soluzione di continuità
per almeno un quinquennio”
[19] Altra significativa modifica è rappresentata
dal potenziamento dell’attività legale attraverso
l’istituzione della Direzione coordinamento giuridico,
con l’obiettivo prioritario di garantire, attraverso
l’omogeneità dei provvedimenti adottati nei confronti
degli operatori del mercato, la neutralità e la
trasparenza amministrativa dell’attività di vigilanza.
[20] A mero titolo indicativo, nel periodo maggio
2002 – dicembre 2003 si sono avute 20 tra nuove
autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa
ed estensioni a rami non ancora esercitati, 6 trasferimenti
di portafoglio e 13 operazioni di fusioni e scissioni.
[21] Fino all'entrata in vigore del D.P.R. 385/1994,
l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa
veniva rilasciata dal Ministro dell'industria con
decreto, sentito il parere della Commissione consultiva
e previa istruttoria e parere, obbligatorio ma non
vincolante, dell'Isvap sul programma di attività
presentato dall'impresa. Sicuramente è da sottolineare
come l'attività istruttoria dell'Istituto veniva
ritenuta completa ed esauriente sotto ogni aspetto,
a conferma di ciò si rilevava che la Commissione
consultiva ed il Ministro, salvo rare eccezioni,
avevano sempre mostrato di condividere le proposte
dell'Isvap; in ogni caso l'intervento del Ministro
per la concessione dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività assicurativa appariva ingiustificato
vista la mancanza di una disposizione similare negli
altri settori di competenza di altre Authority.
.
[22] Articolo 9 Bis D.Lgs.n.174/95, “Stretti
legami”.
1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano
stretti legami nei casi in cui sussiste:
a) un legame di controllo come definito dall'articolo
1, comma 1, lettera o), del presente decreto;
b) una partecipazione, detenuta direttamente o per
il tramite di società controllate, società fiduciarie
o per interposta persona, almeno del 10 per cento
del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza
notevole ancorché non dominante;
c) un legame in base al quale le persone medesime
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto,
o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtù
di un contratto o di una clausola statutaria, oppure
i loro organi di amministrazione sono composti in
maggioranza dalle medesime persone. La direzione
unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti
e durevoli di riassicurazione;
d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, convenzionale e familiare che possa
influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
indica le modalità tecniche di individuazione delle
fattispecie di cui al comma 1
[23] Art.42 del D.Lgs.n.174/1995.
[24] Art.17 D.Lgs. n.174/1995.
[25] Si ritiene opportuno ricordare che, a norma
degli artt. 62 del D.L.vo 174/1995 e 73 del D.L.vo
175/1995, i bilanci delle imprese di assicurazione
debbono essere certificati da una società di revisione,
iscritta all'Albo speciale di cui all'art. 8 del
D.P.R. 136/1975; l'Isvap, con circolare n. 72 del
28 aprile 1987, in seguito alla modifica da parte
della Consob dei canoni di certificazione, ha tra
l'altro disposto che, qualora le società di revisione
accertino violazioni di norme di legge, regolamenti
e direttive, devono farne menzione nella relazione
di certificazione anche se non vi siano riflessi
economici sul bilancio.
[26]Vgs. JORIO, Il controllo dello Stato,
in Assicurazioni, 1982, I, p. 607.
[27] l'Isvap ha richiesto alle imprese assicuratrici
di dare applicazione, non solo alle disposizioni
dettate dall'art. 55 e ss. del T.U. circa i termini
di approvazione e trasmissione dei bilanci, ma anche
a quelle previste dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 136/1975,
riferibili altresì alle società assicuratrici con
azioni non quotate in borsa. Per effetto di tale
precisa direttiva le imprese assicurative sono ora
tenute a trasmettere formalmente alle società di
revisione incaricate il progetto di bilancio approvato
dai propri amministratori, unitamente alla relativa
relazione, almeno 45 giorni prima della data per
la quale sia stata convocata l'assemblea per l'approvazione.
Inoltre, entro il quindicesimo giorno precedente
alla data dell'assemblea l'Istituto ha chiesto di
ricevere in visione i documenti di bilancio, compresa
la relazione della società di revisione.
[28] L'obbligo di comunicazione sussiste anche per
le variazioni in aumento della partecipazione già
comunicata che abbiano comportato nuovamente il
superamento dei predetti limiti.
[29] Analogo procedimento è previsto nel caso in
cui, pur svolgendo la società controllata attività
connessa con l'attività assicurativa, dalla partecipazione
stessa possa derivare una situazione di grave pericolo
per la stabilità dell'impresa o dell'ente assicurativol'impresa
o l'ente non ottemperi all'ordine.
[30] Vgs.TENORE, Le ispezioni dell'Isvap: profili
giuridici, in Assicurazioni, novembre-dicembre
1992, p. 455.
[31] Contro l'esecuzione coattiva di un provvedimento
esecutorio dell'ispettore, come lo è certamente
l'ordine di esibire un documento, il soggetto ispezionato
non può opporre resistenza attiva, altrimenti incorrerebbe
nel reato di resistenza ad un pubblico ufficiale
di cui all'art. 337 c.p.
[32] Nel 2003 sono stati notificati oltre 6.500
processi verbali, di cui oltre 6.200 per violazioni
delle norme che disciplinano l’esercizio dei rami
danni e circa 300 dei rami vita.
[33] I proventi delle sanzioni sono attribuiti all’Erario,
con l’eccezione di quelli relativi alle violazioni
in materia di liquidazione dei sinistri r.c. auto
(D. L. 857/1976) e di attestazione dello stato di
rischio dei certificati r.c. auto, che sono invece
devoluti al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
[34] Nell'ambito di accordi di cooperazione e a
condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi
di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni
con le autorità competenti degli Stati extracomunitari,
nonché con le autorità amministrative o giudiziarie
extracomunitarie nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o di fallimento di soggetti sottoposti
a vigilanza.
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