AUTORITA’
E CONSENSO NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
alcuni spunti di riflessione
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1. Premessa. - 2.
Il criterio di razionalità dell’azione amministrativa
- 3. L’incomprimibile specialità dell’agire
amministrativo - 4. Attività privata
e attività di diritto privato della p.a. -
5. Profili di esorbitanza dal diritto civile
dei rapporti contrattuali della p.a. - 6.
Il panprivatismo e la sua crisi: la nuova
legge 241 del 1990. 6.a) Il nuovo
comma 1-bis dell’articolo 1 - 6.b)
Il nuovo comma 1-ter dell’articolo
1 e le novità nell’articolo 11 - 7. Alcune
riflessioni finali.
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1. La discussione “diritto
pubblico vs. diritto privato” nell’agire
amministrativo mira a dare una risposta (ed in tanto
ha un senso) all’esigenza di maggiore efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa.
2. Questo risultato non si raggiunge sostituendo
al provvedimento autoritativo il negozio giuridico
consensuale come modulo di produzione degli effetti
giuridici, ma attuando e rendendo sempre più partecipata
e controllabile la pratica della razionalità dell’agire
amministrativo. Ciò che conta è l’adesione democratica
alle scelte amministrative, non l’uso di strumenti
giuridici consensuali per l’esercizio della funzione
pubblica. Il consenso della maggioranza dei
cittadini (tutti “destinatari”, diretti e indiretti,
dell’azione amministrativa) non va confuso con il
consenso del destinatario diretto dell’atto
come elemento strutturale del modulo giuridico formale
non autoritativo per la produzione dell’effetto.
La ricerca del consenso dei destinatari diretti
degli atti (inteso in questo secondo senso, come
modulo giuridico per la produzione degli effetti)
rischia di diventare, da mezzo, il fine stesso dell’azione
amministrativa, secondo un approccio procedurale-consensuale
che confonde il metodo con il merito dei problemi
e che oscura l’interesse pubblico (ovvero il consenso
della maggioranza dei cittadini).
La scelta di imporre all’amministrazione il ricorso
al modulo negoziale pone al centro dell’attenzione
il consenso (e l’interesse) del destinatario diretto
dell’atto e relega sullo sfondo quello della collettività
come destinataria generale dell’azione amministrativa.
Il consenso della collettività come destinataria
generale dell’azione amministrativa si sostanzia
nella adesione democratica alle scelte amministrative.
Il consenso della maggioranza dei cittadini
si basa sulla razionalità dell’agire amministrativo.
La razionalità dell’agire amministrativo deve essere
intesa sotto il triplice profilo della verità
riguardo ai presupposti di fatto della decisione
amministrativa, della giustezza normativa
(in base a regole giuridiche procedurali e sostanziali)
e della razionalità dell’agire orientato a uno scopo
pratico-sociale (proporzionalità dei mezzi
rispetto ai fini).
Facendo uso di alcune impostazioni teoriche generali
(teoria discorsiva del diritto come fattore di integrazione
sociale di J. Habermas), è possibile sostenere che
i principi, scritti e non scritti, che governano
l’azione amministrativa possano riassumersi nel
canone della razionalità pratica dell’agire comunicativo
orientato all’intesa (dove intesa significa
non già accordo, come modulo consensuale
di produzione dell’effetto giuridico, bensì condivisione
del valore di verità, di giustezza normativa
e di proporzionalità delle scelte amministrative
espresse tramite provvedimenti amministrativi razionalmente
giustificabili) e nel conseguente divieto dell’orientamento
strategico – egoistico, che è estraneo all’agire
funzionale della p.a. ed è invece tipico dell’autonomia
privata.
La controllabilità-giustiziabilità e la partecipazione
alla funzione sono gli strumenti attraverso i quali
(nel procedimento) si attua l’intesa come
adesione democratica all’azione amministrativa.
L’equazione tra il consenso del destinatario diretto
dell’atto e la (pretesa) efficienza-efficacia (o
legittimazione?) del provvedimento non è condivisibile
ed è smentita dal fatto che allorquando vi è urgenza
di provvedere si ricorre alla legge speciale (vedi
legge “obiettivo” sulle cd. “grandi opere”) o all’emergenza
di protezione civile (vedi varie emergenze socio-economico-ambientali
nella gestione dei rifiuti): piuttosto che ricercare
il consenso, si riduce la soglia minima di partecipazione
e di procedimentalizzazione dell’azione amministrativa
(con il sistema delle deroghe alla legge generale
e alle stesse leggi di settore).
3. La funzionalità ai fini dati dalla legge
e la controllabilità dell’esercizio della funzione
(che impiega risorse pubbliche) rendono irrimediabilmente
speciale l’agire amministrativo rispetto al diritto
comune dei privati. E’ lo stesso criterio di razionalità
che presiede ai due tipi di azione ad essere diverso:
da un lato l’agire funzionale della p.a. orientato
all’intesa (come adesione democratica sociale);
dall’altro l’agire negoziale privatistico di regola
ordinato al solo canone della razionalità orientata
allo scopo, secondo la modalità dell’agire strategico
egoistico.
4. L’opinione prevalente afferma la funzionalizzazione
della stessa attività di diritto privato della p.a.
(anche della tradizionale attività contrattuale
jure gestionis finalizzata all’approvvigionamento
di beni e servizi): non esiste un’attività
privata della p.a. (distinta dall’attività
di diritto privato) che possa ritenersi sottratta
al raggio di azione del fondamentale canone dell’art.
97 della Cost. (che regola l’essere prima
ancora dell’agire della p.a.).
5. Elementi di specialità contraddistinguono
inevitabilmente anche l’agire di diritto privato
dell’amministrazione. La stessa contrattualistica
di diritto privato della p.a. è costellata di clausole
esorbitanti che lasciano spesso dubitare della
stessa inquadrabilità degli istituti nei loro tipi
e modelli civilistici di riferimento.
6. In questo quadro la nuova previsione contenuta
nel comma 1-bis aggiunto all’art. 1 della
legge n. 241 del 1990 appare poco comprensibile
(per molti A. tale previsione avrebbe un valore
solo ottativo e didascalico). Salvo che non la si
riconduca a quella che appare essere la sua matrice
dottrinaria (teoria dell’atto favorevole come atto
non autoritativo).
Se così fosse – se si volesse, cioè, riconoscere
valore precettivo diretto a questa norma – sorgerebbero
notevoli problemi teorici e applicativi.
Rimarrebbe irrisolto il problema centrale della
garanzia di buona amministrazione imparziale nell’interesse
dei terzi.
Il punto d’attacco centrale sul quale può positivamente
innestarsi il consenso del destinatario diretto
nell’azione amministrativa è invece costituito dalla
“liberalizzazione” dello strumento dell’accordo
sostitutivo del provvedimento, di cui all’art. 11,
quale esito “possibile” (o anche auspicabile), ma
non necessario, del procedimento partecipato.
7. Nella conclusione si torna sugli assunti
iniziali: i problemi di efficienza ed efficacia
dell’amministrazione si risolvono delimitando bene
l’area della funzione pubblica e del servizio pubblico
(di intervento dello Stato) rispetto all’area lasciata
al libero mercato. Ma lì dove il mercato non ce
la fa, e si avverte il bisogno della mano pubblica,
ivi deve essere assicurata la specialità (autoritatività)
dell’agire amministrativo e non è utile costringere
la mano pubblica nella forma – ad essa estranea
– del negozio di diritto privato. La teorica dello
Stato leggero (o dello Stato minimo) richiede la
restituzione al diritto comune di aree di attività
e di interessi, non (invece) l’imposizione dell’uso
dello strumento consensuale privatistico entro le
aree di funzione pubblica.
Lì dove è necessaria la funzione pubblica, l’adesione
democratica dei governati deve essere assicurata
non già tramite l’uso dello strumento negoziale,
bensì tramite la piena partecipazione al procedimento
e la piena controllabilità della razionalità dei
suoi esiti.
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1. Premessa
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Il presente contributo raccoglie
alcune riflessioni sul tema del rapporto tra diritto
pubblico e diritto privato nell’agire della pubblica
amministrazione[1], alla luce delle recenti innovazioni
introdotte dalla legge n. 15 del 2005.
Sul piano sostanziale il fenomeno dell’uso di moduli
privatistici nell’agire della p.a. sembra alimentato
dall’idea generale secondo cui per avere un’amministrazione
competitiva non bastino la semplificazione
e la partecipazione, ma occorra anche l’uso di strumenti
di diritto privato. Secondo questa visione l’agire
per consenso sarebbe più efficace di quello
per autorità.
Al fondo di questa linea di tendenza si intravede
però l’equivoco tra aziendalizzazione strutturale
organizzativa e privatizzazione dell’azione amministrativa,
nonché la sovrapposizione del modello di amministrazione
erogatrice di beni e servizi con il modello dell’amministrazione
di regolazione[2]. Si percepisce un commistione
tra agire procedimentale partecipato e razionale
(che è la vera garanzia di legalità ed efficacia)
e agire per accordi (e, quindi, secondo il diritto
privato).
L’idea dell’accordo che sostituisce l’autorità come
causa efficiente dell’effetto giuridico poggia in
definitiva sull’ideologia del consensualismo e del
proceduralismo giuridici, che confondono il merito
con il metodo e declassano le scelte regolative
della legge a meri criteri orientativi della discussione
e della decisione amministrativa. La ricerca del
consenso e il conseguente esonero di responsabilità
appiattiscono la razionalità dell’agire amministrativo
sulla (sola) razionalità nell’impiego dei mezzi,
obliterando del tutto gli altri (essenziali) profili
di razionalità che invece devono qualificare l’agire
amministrativo come agire funzionale (razionalità
rispetto ai fini e razionalità nell’orientamento
ai valori). In questa ottica la ricerca del consenso
assurge a bene in sé e si sovrappone, come scopo
dell’azione, al perseguimento dell’interesse pubblico
(la cui attuazione spesso implica il dissenso
dei soggetti portatori degli interessi incisi).
La tecnica del consenso, da mezzo si autopromuove
a fine dell’agire amministrativo. Si perviene dunque
ad una prassi amministrativa che ricerca soprattutto
il consenso dei destinatari (diretti) degli atti
più che il bene comune. In questa dimensione si
confonde la non contestazione con la verifica dell’efficienza-efficacia
degli atti nel perseguimento dell’interesse pubblico.
Si intravede altresì, dietro questa prassi, un’esaltazione
della dimensione “politica” dell’azione amministrativa,
intesa nel senso ristretto di arte della mediazione
e della composizione del conflitto, in cui l’interesse
indirettamente o occasionalmente protetto rischia
di essere (non più quello privato, ma) quello pubblico
voluto dalla legge come fine dell’azione amministrativa.
Ciò che conta è invece l’adesione democratica alle
scelte amministrative, non l’uso di strumenti giuridici
consensuali per l’esercizio della funzione pubblica.
Il consenso della maggioranza dei cittadini
(tutti “destinatari”, diretti e indiretti, dell’azione
amministrativa) non va confuso con il consenso
del destinatario diretto dell’atto come componente
del modulo giuridico formale non autoritativo per
la produzione dell’effetto.
La nuova legge n. 241 del 1990, come modificata
prima dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, poi dal
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante Disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale, convertito,
con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n.
80, ha introdotto importanti novità su questo fronte
e sta avviando un complesso dibattito che, allo
stato, non consente ancora di giungere ad approdi
interpretativi sicuri e stabili.
In questa sede ci si limita ad esporre talune possibili
linee di ricerca e di approfondimento, muovendo
da alcune riflessioni riguardanti i principi dell’agire
amministrativo, poiché è solo attraverso un meditato
richiamo ai principi fondanti la complessiva architettura
del diritto pubblico che è possibile quella critica
del senso delle novità normative in esame che
sola potrebbe condurre a risultati conoscitivi utili.
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2. Il criterio di razionalità
dell’azione amministrativa.
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Il discorso si incentra essenzialmente
intorno alla dialettica tra diritto comune e specialità
del regime giuridico dell’agire dell’amministrazione,
nonché alla (connessa) dialettica tra autorità e
libertà.
Si tratta di operare un critica del senso di questa
dicotomia, al fine di verificare se questa specialità,
legata alla funzione e all’autorità in un indissolubile
legame tra mezzi e fini, abbia un senso (abbia ancora
un senso), oppure se sia preferibile oggi dirigere
senz’altro verso un unico diritto comune, in cui
l’interesse pubblico sia adeguatamente curato e
assicurato dall’agire paritetico negoziale della
p.a., posta sullo stesso piano di un qualsiasi cittadino.
E’ evidente che, di regola, la pubblica amministrazione,
nell’esercizio delle sue funzioni pubblicistiche,
esercita una autorità, ovvero si avvale di una peculiare
posizione di supremazia che la mette nelle condizioni
di produrre l’effetto giuridico (in senso lato:
costituzione, modificazione ed estinzione di situazioni
giuridiche soggettive) unilateralmente, a prescindere
dal consenso dell’interessato. L’autorità, sotto
questo profilo, denota una posizione di preminenza
sulle posizioni dei privati[3], e si giustappone
alla pariteticità che contraddistingue, di regola
e almeno sul piano formale, i rapporti tra privati
regolati dal diritto civile.
Lo snodo strutturale fondamentale dei negozi giuridici
privati è costituito dal consenso, come incontro
di libere volontà che si accordano su un determinato
programma negoziale, nell’ambito di tipi negoziali
legalmente previsti. Nel diritto privato è il consenso
(il perfezionarsi dell’accordo) il fatto generatore
degli effetti giuridici.
Lo snodo strutturale fondamentale del provvedimento
amministrativo consiste, invece, nell’esercizio
dell’autorità come unilateralità della produzione
dell’effetto, come forza capace di comprimere autoritativamente
e unilateralmente la sfera giuridica del privato
e di conseguire comunque l’effetto giuridico perseguito
(ad es., la proprietà, a fronte dell’azione dell’autorità,
viene “degradata” a interesse legittimo, ad un interesse
acché la p.a. eserciti il suo potere autoritativo
entro i limiti del principio di legalità formale
e sostanziale, in modo, cioè, formalmente e sostanzialmente
legittimo)[4].
L’autorità deriva dalla legge e non è fine a stessa.
E’ mezzo per l’esercizio della pubblica funzione
(“potere-dovere”), nel quadro dell’articolo 97 della
Costituzione. La pubblica amministrazione in tanto
esiste (ed è appositamente costituita ed organizzata),
in quanto ha il dovere di perseguire e di tutelare
gli interessi pubblici che la legge le ha assegnato
come scopo e missione definiente la sua stessa ragion
d’essere (principio di legalità). Onde poter efficacemente
perseguire tali fini pubblici, essa è dotata di
un potere funzionalizzato al conseguimento di tali
obiettivi, connotato da una speciale forza di incisione
unilaterale nella sfera giuridica degli altri soggetti
e, più in generale, nel mondo del diritto.
L’esercizio del potere finalizzato alla funzione
pubblica deve altresì rispettare le regole intrinseche,
non scritte, di logicità e imparzialità, che sono
desumibili dall’articolo 97 della Costituzione (oltre
che dai principi di logicità essenziali al diritto
come discorso e come prodotto culturale).
Si potrebbe sostenere che queste regole si compendiano
nel canone della razionalità pratica dell’agire
comunicativo orientato all’intesa che caratterizza
(deve caratterizzare) la pubblica funzione. Dove
l’orientamento all’intesa deve essere
assunto – con Habermas[5] - non già come finalizzazione
dell’azione all’accordo, nel senso di modulo
consensuale di produzione dell’effetto giuridico,
bensì come esclusione e divieto dell’orientamento
strategico dell’azione amministrativa, in
chiave egoistica e conflittuale con l’interlocutore
(cooperatore sociale). L’intesa – cui è (deve
essere) orientato l’agire comunicativo dell’amministrazione
– consiste nella condivisibilità del valore di verità
e di giustezza normativa delle proposizioni in cui
l’azione medesima si fa e si esprime (provvedimenti
amministrativi razionalmente giustificabili). E’
vietato all’amministrazione porre in essere azioni
di tipo strategico (egoistico), volte al conseguimento
del risultato perseguito al di fuori di una riscattabilità
del valore di verità dei propri assunti, posti a
base della scelta operata. Questa riscattabilità
deve soddisfare un triplice criterio di giustificazione
razionale: un primo criterio (proposizionale) di
verità riguardo ai presupposti di fatto assunti
a base della decisione amministrativa; un secondo
criterio (deontologico) di giustezza normativa
(in base a regole giuridiche procedurali e sostanziali)[6];
infine, un terzo criterio (empirico) di razionalità,
proprio dell’agire orientato a uno scopo pratico-sociale
(non strategico, ma orientato all’intesa comunicativa),
che si riassume nella proporzionalità dei
mezzi rispetto ai fini.
Il consenso meritevole di essere perseguito
consiste nella adesione democratica alle
scelte amministrative da parte della maggioranza
dei cittadini (tutti “destinatari”, diretti o indiretti,
della funzione), non il consenso del destinatario
diretto dell’atto quale elemento strutturale essenziale
per la produzione dell’effetto nell’ambito del modulo
giuridico negoziale non autoritativo.
L’intesa con il privato, che qui rileva e
connota l’agire amministrativo, non è da intendersi
dunque nel senso dell’accordo con il destinatario
dell’azione come modello consensuale di produzione
giuridica, bensì nel senso di telos linguistico
in cui si inscrive la ragione comunicativa di cui
l’atto deve essere espressione, ossia della necessità
di una ricerca, da parte dell’amministrazione procedente,
di conclusioni vere, giuste e proporzionate,
sul cui valore illocutivo proposizionale, normativo
e pratico-razionale sia ragionevolmente possibile
intendersi col destinatario. Non è l’accordo in
quanto negozio giuridico che deve essere ricercato,
ma è l’intesa epistemica e conoscitiva, come condivisione
e consenso sulla verità dei presupposti di fatto,
sulla giustezza normativa delle ragioni giuridiche
della decisione e sulla proporzionalità dei mezzi
prescelti, che deve costituire l’obiettivo e il
criterio di razionalità della scelta amministrativa[7].
Non è il consenso immediato del diretto interlocutore
dell’atto (quale elemento strutturale e della fattispecie
condizionante la produzione degli effetti), ma il
consenso mediato della collettività nel lungo periodo
sulla razionalità (proposizionale, deontologica,
assiologia e pratica) delle scelte amministrative,
ciò che davvero merita di essere perseguito.
In estrema sintesi: non è l’accordo (come
strumento negoziale) che risolve il problema dell’efficienza-efficacia
dell’azione amministrativa; ma è la complessiva
razionalità dell’azione stessa a consentire (oltre
che, di regola, l’efficienza-efficacia dei risultati,
anche) l’intesa sociale sull’agire amministrativo,
come adesione al suo valore di verità-giustezza
normativa-razionalità pratica (proporzionalità dei
mezzi rispetto ai fini).
Questo approccio mostra l’irriducibilità del criterio
di razionalità che orienta l’agire funzionale della
p.a. rispetto al criterio di razionalità che (di
regola) guida (o può guidare) l’agire negoziale
del privato. Nell’un caso il criterio di razionalità
dell’azione orientata a uno scopo deve essere “corretto”
dagli altri parametri della razionalità pratica,
riguardo al perseguimento dei fini (dettati dalla
legge) e in coerenza con i valori fondativi l’agire
amministrativo (in termini di principi generali)
e, soprattutto, non può assumere le sembianze dell’agire
strategico del competitore mosso da scopi egosistici.
Nell’altro caso (agire negoziale privatistico) l’attore
ben può ordinare (e di fatto spesso ordina) la propria
azione al solo canone della razionalità orientata
allo scopo, secondo la modalità dell’agire strategico
egoistico[8].
Le regole non scritte di logicità, imparzialità
e ragionevolezza sono state indirettamente elaborate,
come è noto, nei decenni dalla giurisprudenza amministrativa
che ha costruito le figure sintomatiche dell’eccesso
di potere. A queste regole di logicità e imparzialità
sembra che oggi debbano aggiungersi i nuovi canoni
di efficienza-efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, che fino a ieri rilevavano solo
sul piano del merito amministrativo, ma non venivano
in rilievo sul piano della legittimità dell’azione
amministrativa.
L’esercizio della funzione pubblica rinviene nel
procedimento amministrativo la sua forma per eccellenza,
all’interno della quale si attua il criterio democratico
della partecipazione del cittadino (legge 241 del
1990). Si parla al riguardo di un principio del
giusto procedimento, alludendosi alla necessità
che il contraddittorio sia assicurato, che sia preso
in considerazione il punto di vista del cittadino
cui si dirige l’atto amministrativo, e che la decisione
amministrativa, che chiude il procedimento con un
provvedimento finale, sia adeguatamente motivata
mediante esposizione dei presupposti di fatto e
delle ragioni giuridiche della scelta effettuata.
Taluni Autori affermano che la necessità del
procedimento costituisca uno dei caratteri
definitori del provvedimento amministrativo[9].
Il procedimento racchiude in sé il criterio di razionalità
delle decisioni amministrative (e delle proposizioni
in cui essa si esprime)[10]. Esso, inoltre, è in
sé garanzia di imparzialità e luogo in cui l’imparzialità
si attua e si garantisce. In definitiva, può ritenersi
che il principio del procedimento tenda a inglobare
gli stessi principi di imparzialità e di buon andamento[11].
E’ nota l’evoluzione storica della giurisprudenza
e della dottrina che dalla teorica dell’atto amministrativo
(mutuata dalla teorica del negozio giuridico di
diritto privato) è passata alla teorica del procedimento
amministrativo[12]: la ragione di questa evoluzione
risiede, in estrema sintesi, nell’esigenza (emersa
soprattutto in sede di giustizia amministrativa)
di esaminare e controllare non tanto e non solo
la manifestazione di volontà dell’amministrazione
cristallizzatasi nell’atto, ma anche e soprattutto
il modo di costruzione, di sviluppo e di maturazione
della scelta dell’amministrazione, dalla ricognizione
e valutazione del fatto (istruttoria e comparazione
degli interessi in gioco), fino alla decisione finale
applicativa al caso concreto della previsione astratta
e generale della norma regolatrice del potere (e
di gestione-regolazione degli interessi alla cui
cura e soddisfazione quel potere è funzionale).
La forma del procedimento serve anche a dare trasparenza
e pubblicità all’attività amministrativa che, essendo
strumento di cura dell’interesse di tutti e avvalendosi,
nel suo funzionamento, di risorse economiche pubbliche,
deve giustamente sottostare ad adeguati controlli
che ne prevengano e ne impediscano lo sviamento
e la distrazione a fini estranei alla funzione.
La controllabilità, in un equilibrato sistema istituzionale
(fondato sull’accorto equilibrio dei poteri e su
delicati meccanismo di pesi e contrappesi), è il
sigillo della legittimità della funzione. La controllabilità
delle decisioni è del resto il “cuore” del processo
di razionalizzazione ed è il nucleo fondante di
qualsiasi nozione di verità si voglia accogliere:
se la verità è corrispondenza col mondo oggettivo,
allora è la verifica sperimentale di tale corrispondenza
a decidere il valore di verità della proposizione
categorica; se la verità è la giustificazione olistica
della credenza tramite il significato (e viceversa),
solo la verifica della funzionalità di tale processo
può accertarne il conseguimento; se la verità è
efficacia dei mezzi prescelti per il raggiungimento
dello scopo prefigurato, allora solo la verifica
del conseguimento del risultato potrà garantire
il successo dell’azione; se la verità è libero consenso
nel lungo periodo su proposizioni argomentate in
ordine a determinati stati di fatto o eventi in
un mondo, solo la verifica di tale consenso e la
messa alla prova della congettura con successivi
tentativi di confutazione[13] potrà garantire il
valore di verità delle proposizioni enunciate.
In ogni caso, questa è la conclusione, la controllabilità
(e, quindi, la ricorribilità giurisdizionale, la
giustiziabilità degli atti) è condizione indefettibile
della razionalità e della garanzia di verità dell’azione
amministrativa. La motivazione è il riscatto argomentativo
della pretesa di verità e di giustezza normativa
contenuta nella decisione amministrativa. Il procedimento
e la motivazione sono coessenziali all’azione amministrativa
come azione razionale orientata all’intesa e al
perseguimento di scopi di pubblica utilità.
Appare infine fuorviante l’idea che tende a identificare
il conseguimento del consenso del destinatario diretto
dell’atto con la (l’unica) garanzia per l’efficienza-efficacia
dell’atto stesso (quasi che solo il consenso possa
fondare una “vera” legittimità/legittimazione del
provvedimento). Questa idea, oltre che priva di
fondamento dogmatico, è palesemente smentita dai
fatti, che dimostrano, al contrario, come la ricerca
del consenso in sé conduca spesso alla paralisi
dell’azione amministrativa. Prova ne sia la notoria
difficoltà di decisione amministrativa nella localizzazione
di opere pubbliche. La suesposta equazione non è
dunque condivisibile ed è smentita dal fatto che
allorquando vi è urgenza di provvedere si ricorre
alla legge speciale (vedi legge “obiettivo” sulle
cd. “grandi opere”) o all’emergenza di protezione
civile (vedi varie emergenze socio-economico-ambientali
nella gestione dei rifiuti) con il risultato di
avere, piuttosto che la ricerca del consenso, una
notevole riduzione della soglia minima di partecipazione
e di procedimentalizzazione dell’azione amministrativa
(con il sistema delle deroghe alla legge generale
e alle stesse leggi di settore). La ricerca della
legittimazione dell’atto nel consenso del suo destinatario
diretto svuota, inoltre, di significato il principio
di legalità, poiché opera un’inversione logica e
cronologica del normale criterio ex ante
di verifica di legittimità, che di regola si svolge
alla stregua del parametro della previa legge, in
favore di un criterio ex post tarato sul
gradimento dell’atto da parte del suo destinatario.
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3. L’incomprimibile specialità
dell’agire amministrativo.
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Le brevi considerazioni che precedono,
lungi dal voler affrontare temi estremamente complessi
quali la nozione di provvedimento amministrativo,
di autoritatività-imperatività dell’atto o la teorica
del procedimento, mirano esclusivamente a richiamare,
in estrema sintesi, il quadro concettuale minimo
entro cui calare il discorso sul tema del ricorso
al negozio di diritto privato nell’esercizio della
funzione amministrativa.
In definitiva il potere precettivo esercitato dalla
p.a. nella regolazione degli interessi pubblici
è un potere funzionalizzato soggetto a uno speciale
statuto – quello del diritto amministrativo – che
si compendia nell’assoggettamento a un vincolo di
scopo (non vi è dunque autonomia, intesa come libertà
di scopo e di scelta dei fini da perseguire nel
regolare i propri interessi), nonché “a una serie
di regole, formali e sostanziali; le quali possono
essere riassunte, rispettivamente, nel principio
del procedimento e nel principio (che si può convenire
di denominare) del rispetto degli amministrati,
includendo in questi ultimi sia gli interessati
sia i terzi. Al principio sostanziale fanno capo
le regole della imparzialità, della proporzionalità,
della trasparenza, e così via . . . “, per cui
“l’azione precettiva dell’amministrazione non è
solo funzionale al pubblico interesse, ma deve scegliere
le soluzioni che pregiudichino nella misura minore
possibile (ovvero soddisfino nella misura maggiore
possibile) gli interessi privati che si intrecciano
con l’interesse pubblico”[14].
L’autonomia privata si esprime attraverso il negozio
giuridico, che rappresenta l’atto di esercizio della
funzione normativa nel diritto privato (il contratto,
si rammenta, ha forza di legge tra le parti, giusta
il disposto dell’art. 1372 c.c.); l’autonomia pubblica
si esprime invece non già attraverso l’atto amministrativo,
bensì attraverso la legislazione (e, al più, attraverso
la regolamentazione, che però deve obbedire alla
legge e da essa deriva). In diritto pubblico non
vi è, pertanto, una vera e propria “autonomia” dell’amministrazione
nell’esercizio della sua funzione, atteso che nello
svolgimento della sua funzione istituzionale l’amministrazione
gode al più di discrezionalità, ma si muove comunque
in un ambito di eteronomia, secondo il principio
di legalità: l’azione amministrativa di cura degli
interessi pubblici (funzione) è dunque attività
esecutiva e non attività normativa[15]. La pretesa
di “leggere” o reinterpretare l’azione funzionale
della p.a. in chiave di autonomia privata è dunque
logicamente errata.
Già queste considerazioni aiutano a comprendere
l’irriducibilità dell’autonomia pubblica (discrezionalità)
all’autonomia privata, la prima essendo caratterizzata
dalla eteronomia dei fini e dalla doverosità funzionale
di esercizio, la seconda essendo invece, da questo
punto di vista, “piena”, nel senso di libera nei
fini e nella stessa scelta “a monte” sul se
della sua attivazione; la prima avendo ad oggetto
beni-interessi alieni (collettivi, pubblici) di
regola non disponibili, la seconda avendo ad oggetto
beni-interessi propri dell’agente e di regola liberamente
disponibili.
Né queste considerazioni possono essere contraddette
dalla condivisa e naturale considerazione che la
p.a. gode, come qualsiasi persona giuridica, di
capacità giuridica generale (solo nel diritto inglese
sopravvive il principio del divieto di atti ultra
vires compiuti, ad es., dalle local authorities
companies, che vengono giudicati invalidi se
posti in essere al di fuori di una specifica attribuzione
normativa di potere)[16]. In diritto italiano gli
enti pubblici possono porre in essere tutti gli
atti in astratto consentiti a un qualunque soggetto
privato[17]. L’assunzione di un atto di diritto
privato che esorbiti dall’ambito dei compiti funzionali
dell’ente, se valido secondo le leggi civili, non
può giudicarsi privo di riconoscimento e di efficacia
giuridici sol perché eccedente la missione istituzionale
della persona giuridica pubblica. Si porrà se del
caso un problema di legittimità degli atti amministrativi
(se sussistenti) posti in essere “a monte” (salvo
poi verificare quali incidenze l’annullamento dell’atto
amministrativo di formazione ed esternazione della
volontà del soggetto pubblico possa svolgere sul
piano della validità civilistica del negozio giuridico),
ovvero un problema di responsabilità dei funzionari
che lo hanno posto in essere. Ma il negozio giuridico
di diritto privato della persona giuridica pubblica
resta in quanto tale valido ed efficace.
Questo principio, secondo il quale, nell’ambito
dell’articolo 97 della Costituzione, l’ente pubblico
può assumere tutti gli atti giuridici consentiti
dall’ordinamento a un privato cittadino, con il
limite invalicabile, però, della direzione finalistica
dell’attività al perseguimento di scopi di interesse
pubblico, non interferisce in alcun modo con la
diversa tematica, qui oggetto di esame, concernente
il senso del (preteso) superamento dell’autoritatività
dell’agire funzionale della p.a., verso la ricerca
di moduli negoziali privatistici.
Le premesse di inquadramento generale ora enunciate
sono essenziali per una adeguata comprensione della
tensione dialettica tra diritto pubblico e diritto
privato, sfociata nella recente riforma della legge
n. 241 del 1990 (legge n. 15 del 2005) che, tra
le altre novità, ha, come è noto, aggiunto un nuovo
principio dell’azione amministrativa, contenuto
nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 1 della
legge generale sul procedimento amministrativo (e,
ora, sull’atto amministrativo), in base al quale
“la pubblica amministrazione, nell’adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo
le norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente”. La nuova formulazione normativa,
come si vedrà più analiticamente nell’apposito par.
6, è irta di difficoltà interpretative e, probabilmente,
non ha aggiunto niente di veramente nuovo nella
sostanza e svolge un ruolo soprattutto “di bandiera”
o ottativo-persuasivo, ma non direttamente precettivo.
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4. Attività privata e attività
di diritto privato della p.a.
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La prevalente e condivisibile opinione
afferma ormai la funzionalizzazione della stessa
attività di diritto privato della p.a. (anche nella
sua manifestazione tradizionale e meno problematica
dell’attività contrattuale jure gestionis
finalizzata all’approvvigionamento di beni e servizi),
con il connesso superamento dell’idea di un’attività
privata della p.a. (distinta dall’attività
di diritto privato) che potesse essere eslege,
tenuta in toto al di fuori del raggio di
azione del fondamentale canone dell’art. 97 della
Cost.
Non è questa la sede per esaminare in modo esaustivo
il tema dell’attività di diritto privato dell’amministrazione
in tutta la sua vasta estensione, fino a ricomprendere
e trattare dei servizi pubblici, dei contratti di
utenza, delle attività di intervento nell’economia
attraverso gli enti imprese o enti pubblici economici,
del fenomeno della privatizzazione (formale e/o
sostanziale) etc. Ci si vuole soffermare,
nella presente sede, sia pure su di un piano assai
generale, sull’azione amministrativa per accordi
e per contratti, che individua i due campi in cui
si esplica l’amministrazione per consenso, a fianco
e in (parziale) alternativa a quella per autorità.
E’ utile in proposito distinguere, circa l’incidenza
degli strumenti convenzionali nello svolgimento
dell’attività amministrativa, tra le ipotesi in
cui il modello convenzionale si inserisce nell’area
dell’attività finale di cura diretta dell’interesse
pubblico e le ipotesi in cui esso, invece, si situi
nella fase dell’attività strumentale preparatoria.
Nel primo caso il consenso e la conseguente convenzione
fanno concorrenza, per così dire, al provvedimento
autoritativo (che costituisce lo strumento “classico”
dell’agire finale della p.a.) e costituiscono strumenti
di perseguimento diretto del fine istituzionale,
mentre nel secondo caso il ricorso al contratto
si colloca nell’area, già tradizionalmente conosciuta,
dell’attività jure gestionis dell’amministrazione,
nella quale essa attinge al mercato dei privati
per approvvigionarsi di mezzi, alla stregua di una
qualunque organizzazione collettiva personalizzata[18].
La dottrina solitamente afferma che la pubblica
amministrazione ha a disposizione un duplice strumentario
concorrente per la realizzazione dei suoi compiti
istituzionali: lo strumento del potere autoritativo
e quello del diritto civile. “Alla realizzazione
di tutti i suoi compiti l’Amministrazione provvede
avvalendosi, di volta in volta, dei propri poteri
di diritto pubblico, ovvero della propria autonomia
di diritto comune: dei primi, allorquando i compiti
da realizzare assumono la veste di pubblica funzione;
dei secondi allorquando si concretano semplicemente
in servizi pubblici”[19].
E’ invece ormai acquisito dall’opinione prevalente
il superamento della tradizionale distinzione[20]
tra attività privata e attività di diritto
privato della pubblica amministrazione. Tale
distinzione è superata alla stregua di una lettura
aggiornata del fondamentale precetto dell’art. 97
Cost. (che pervade tutto l’essere, ancor
prima che il fare, della p.a.), e non può
più accettarsi, nella misura in cui pretende di
escludere dal diritto amministrativo tutta l’attività
contrattuale della p.a. di acquisizione di beni
e servizi, sol perché essa si concreta attraverso
contratti di diritto privato e non è a contatto
diretto con l’esercizio delle funzioni finali di
cura dell’interesse pubblico[21].
Il punto pare definitivamente chiarito dalle note
pronunce dell’adunanza plenaria del Consiglio di
Stato che, ragionando sulla nuova attribuzione di
giurisdizione esclusiva al g.a. (ord. n. 1 del 30
marzo 2000) e sull’accessibilità degli atti dei
gestori privati di pubblici servizi (sentenza n.
4 del 22 aprile 1999)[22], hanno affermato che l’intera
attività dell’amministrazione – al di là della veste
soggettiva dell’autore e della forma giuridica degli
atti – costituisce esercizio di una funzione e ricade
sotto il governo dell’articolo 97 della Costituzione[23].
In conclusione, tutta l’attività dell’amministrazione,
salvi taluni casi marginali, è funzionalizzata ed
è subordinata all’articolo 97 della Costituzione.
Il ricorso al consenso non significa dunque per
ciò solo esclusione del diritto pubblico. Amministrazione
per consenso non equivale ad amministrazione di
diritto privato, poiché il consenso può occupare
un posto e svolgere un ruolo diverso nella costruzione
della singola fattispecie: può precedere l’atto
amministrativo, ponendosi come un presupposto dello
stesso; può interagire col procedimento e preparare
il provvedimento finale, come un elemento della
serie di atti endoprocedimentali; può “entrare nella
struttura della fattispecie, rendendola consensuale”[24],
oppure può seguirla, atteggiandosi come una condizione
di efficacia.
Mette conto per completezza espositiva di considerare
brevemente la ineliminabilità della specialità
della funzione, anche nel diritto privato.
Il punto che si vuole sottolineare è che anche nel
diritto privato, e nei rapporti tra privati su diritti
patrimoniali disponibili, lì dove emerge e si svolge
una funzione, il sistema delle regole è inevitabilmente
diverso, perché è funzionalizzato. Basta guardare
al diritto delle imprese, nelle loro forme di esercizio
collettivo, e cioè alle società che, allorquando
assurgono a personalità giuridica (società di capitali),
erigono l’interesse istituzionalizzato del gruppo
a limite e criterio degli interessi dei singoli
soci. In queste ipotesi di diritto privato si ha
a che fare con poteri funzionali degli amministratori
e con posizioni soggettive dei soci simili agli
interessi legittimi (interesse legittimo in quanto
posizione soggettiva di vantaggio necessariamente
mediata dal filtro dell’interesse del gruppo e riflettentesi,
dunque, sul corretto esercizio dei poteri di amministrazione
e di rappresentanza)[25].
L’idea “panprivatista” di voler azzerare la specialità
del diritto pubblico per una totale unificazione
con gli strumenti del diritto privato va dunque
addirittura oltre quello che lo stesso diritto privato
al proprio interno ammette allorché entrino in gioco
attività funzionalizzate.
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5. Profili di esorbitanza dal
diritto civile dei rapporti contrattuali della p.a.[26]
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L’incontro tra agire funzionalizzato
(provvedimentale o contrattuale, finale o strumentale)
della p.a. e diritto privato è sempre molto problematico.
E questo deve indurre a riflettere e non può essere
liquidato come una resistenza “passatista” al “nuovo”,
rappresentato dall’omologazione in un unico diritto
comune. Evidentemente “sotto” questa resistenza
ci devono essere delle ragioni sostanziali, che
non possono essere superate in modo semplicistico.
Per avere un’idea immediata della difficoltà dell’uso
acritico degli strumenti civilistici “tal quali”
nel diritto amministrativo si pensi, ad esempio,
alla problematica del risarcimento del danno da
lesione di interessi legittimi pretesivi, figura
cui la “casacca” del modello aquiliano di responsabilità
civile imposta dalle ss.uu. della Cassazione con
la sentenza 500 del 1999 sembra andare irrimediabilmente
“stretta”. Ne è testimonianza la necessità del giudice
amministrativo di ricercare soluzioni e spazi diversi
capaci di dare sfogo alla incontenibile peculiarità
del regime amministrativo (si pensi al problema
della prova dell’elemento soggettivo, solo per citare
un profilo), anche ricorrendo ad altri modelli e
titoli di responsabilità. Si affaccia in modo sempre
più chiaro, in dottrina come in giurisprudenza,
la consapevolezza dell’inadeguatezza dei modelli
tradizionali civilistici rispetto alla specialità
della responsabilità della p.a. connessa all’esercizio
di funzioni autoritative, ovvero rispetto alle ipotesi
di risarcibilità della lesione di interessi legittimi
mediante atti illegittimi[27]. Anche sotto questo
profilo si ripropone l’esorbitanza dello statuto
dell’agire dell’amministrazione dagli schemi del
diritto dei privati.
Numerosi sono, del resto, più in generale, gli elementi
di esorbitanza del regime dei rapporti contrattuali
della p.a. rispetto al modello comune di diritto
privato. Il che porta a dubitare che la stessa azione
strumentale della p.a. di provvista di mezzi – terreno
elettivo da sempre dell’agire di diritto privato
della p.a. – sia realmente e fino in fondo assimilabile
al diritto privato. La contrattualistica della p.a.
è tutta costellata e connotata da clausole esorbitanti
e da elementi di specialità.
A solo titolo di esempio, si pensi alla giurisprudenza
della Cassazione sulla necessità in ogni caso della
forma scritta ad substantiam dei contratti
(anche jure privatorum) della p.a. Si pensi
quindi alla materia degli appalti di lavori pubblici,
per la quale vige una disciplina particolare (legge
quadro 109 del 1994 e relativo regolamento, nonché
conseguente capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici), che risulta, anche per la fase di esecuzione
del contratto, in più punti derogatoria di quella
civilistica ordinaria. Si pensi inoltre al regime
dell’obbligazione accessoria degli interessi sulle
obbligazioni pecuniarie della p.a., esorbitante
per più profili rispetto al modello comune dato
dagli articoli 1282 c.c. (interessi cd. corrispettivi)
e 1224 c.c. (interessi cd. moratori), soprattutto
in relazione al dies a quo della maturazione
di tale accessorio, riguardo alla natura chiedibile
(e non portabile) di tali crediti verso l’amministrazione
[articoli 1182, comma 3 e 1219, n. 3), codice civile],
nonché in relazione al problema della possibile
incidenza, ai fini della liquidità ed esigibilità
del credito, del completamento del procedimento
interno contabile di ordinazione, impegno e liquidazione
della somma dovuta. Si considerino, ancora, i limiti
alla pignorabilità dei beni della p.a.[28]. Un’ulteriore
“clausola esorbitante” si rinviene a proposito del
regime della cessione dei crediti vantati nei confronti
della p.a., per la quale la giurisprudenza afferma
l’insufficienza della mera notifica dell’atto unilaterale
di cessione e richiede, ai fini dell’opponibilità
all’amministrazione, che l’atto di cessione risulti
da atto pubblico o da scrittura privata autenticata
e sia accettato dalla p.a. Si considerino, infine,
la disciplina speciale del dissesto degli enti locali,
con la speciale procedura di cui al titolo VIII
della parte II del t.u.e.l. di cui al d.lg. 267
del 2000, la materia della revisione dei prezzi
e delle clausole revisionali[29], il regime speciale
di esclusione, per il pubblico impiego privatizzato,
della previsione del cumulo di interessi e rivalutazione
monetaria riconosciuto ai lavoratori dipendenti
privati dall’articolo 429 c.p.c. in caso di ritardo
nella corresponsione degli emolumenti (articolo
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724).
Infine, si consideri la problematica dei contratti
di utenza nei servizi pubblici per i quali i più
recenti contributi di studio sembrano privilegiare
“un trend interpretativo pubblicistico”, con un’analisi
“orientata alle deviazioni del contratto di utenza
dal modello civilistico puro, determinate dalla
stretta compenetrazione e dalla quasi indistinzione,
nell’erogazione del servizio pubblico, di aspetti
organizzatori e di aspetti gestionali”, con la conclusione
che trattasi di contratti di natura mista o composita,
“derivante dalla commistione, nella disciplina positiva,
di elementi di diritto pubblico ed elementi di diritto
comune”[30].
Questa veloce disamina delle clausole esorbitanti
che rendono speciali i contratti della p.a.
dimostra ulteriormente la irriducibilità dell’agire
dell’amministrazione al puro diritto dei privati.
In ogni caso “l’azione consensuale non può essere
rapportata . . . all’autonomia contrattuale, dato
che l’amministrazione non può <> (art. 1322, comma 1, c.c.)
o dell’atto consensuale in genere; e va invece riferita
ad un potere precettivo di diversa consistenza (funzionalizzato,
vincolato, disciplinato nella forma e indirizzato
nella sostanza): il potere amministrativo”[31].
Osserva del tutto condivisibilmente al riguardo
il Cerulli Irelli[32] che “l’azione amministrativa
non potrà mai essere senz’altro equiparata a questa
(all’azione giuridica dei soggetti privati), appunto
perché essa resta un’azione di servizio degli interessi
della collettività e quindi in principio non libera
né autonoma, ma sempre finalizzata al raggiungimento
di obiettivi e risultati prestabiliti e comunque
controllabili”.
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6. Il panprivatismo e la sua crisi:
la nuova legge 241 del 1990.
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6.a) il nuovo comma 1-bis
dell’articolo 1.
E’ interessante esaminare in sequenza i testi di
proposta di riforma della legge 241 del 1990 succedutisi
negli ultimi anni, sul punto del rapporto tra diritto
pubblico e diritto privato nell’attività amministrativa.
Il progetto di riforma costituzionale partorito
dalla Commissione Bicamerale nella precedente legislatura
(1997) prevedeva che “le pubbliche amministrazioni,
salvo i casi previsti dalla legge per ragioni di
interesse pubblico, agiscono in base alle norme
di diritto privato”. La proposta avrebbe avuto
un significato di rivolgimento del nostro sistema
amministrativo. Essa recava in sé l’errore di sistema
di postulare che l’amministrazione possa agire anche
non per ragioni di interesse pubblico (può
l’amministrazione agire per ragioni di interesse
privato?).
Dopo questo “picco” di panprivatismo si è avuto
un lento e costante processo di riconduzione della
proposta di riforma in ambiti più ragionevoli, il
che ha condotto a stesure via via meno radicali.
Nella passata legislatura si era pervenuti peraltro
all’approvazione alla Camera dei deputati (il 25
ottobre 2000: A.C. 6844-A) di un testo poi decaduto
per fine legislatura. Tale prima versione (poi abbandonata)
– anch’essa molto “forte” - si esprimeva nei seguenti
termini: “salvi i casi di poteri amministrativi
espressamente conferiti da leggi o da regolamenti,
le amministrazioni pubbliche agiscono secondo le
norme del diritto privato. In ogni caso le amministrazioni
pubbliche agiscono per la realizzazione dei pubblici
interessi". Questo testo, in sostanza, se fosse
“passato”, avrebbe potuto ribaltare il principio
sul quale oggi si fonda l’azione amministrativa
finale (di cura diretta degli interessi pubblici):
il ricorso al modulo convenzionale dell’articolo
11 (accordo sostitutivo del provvedimento), da ipotesi
eccezionale (di esito del procedimento amministrativo),
sarebbe divenuta la regola, nel senso che il procedimento
si sarebbe dovuto muovere in primo luogo verso l’accordo
col privato destinatario dell’atto e solo in caso
di esito negativo di tale prioritario tentativo
(doveroso) la p.a. avrebbe potuto “ritornare” all’azione
autoritativa unilaterale. Tale modifica avrebbe
avuto una portata davvero di rivolgimento ab
imis del sistema e avrebbe dato peraltro luogo
a complessi problemi interpretativi e applicativi,
che in questa sede non possono essere affrontati.
Nell’attuale legislatura l’iter legislativo
che ha condotto all’approvazione della legge n.
15 del febbraio 2005 si è avviato con l’approvazione,
da parte del consiglio dei ministri del 7 marzo
2002, e con la presentazione al Senato (atto Senato
n. 1281), del disegno di legge recante “modifiche
e integrazioni della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Norme generali sull’azione amministrativa”,
In tale disegno di legge era prevista l’aggiunta,
nella legge 241, di un articolo 1-bis del
seguente tenore: “1-bis. Per la realizzazione
dei propri fini istituzionali le amministrazioni
pubbliche agiscono utilizzando strumenti del diritto
pubblico o privato. Le leggi e i regolamenti disciplinano,
in entrambi i casi, i procedimenti per l’esercizio
dei poteri amministrativi”. Questo testo “facoltizzante”
avrebbe posto un po’ sibillinamente (e un po’ anche
“salomonicamente”) sullo stesso piano diritto pubblico
e diritto privato. Ma non avrebbe in definitiva
detto granché di più di quello che già Sandulli
diceva negli anni ’80 (cfr. qui nota 19) e più di
quanto sia peraltro oggi evincibile dal nuovo testo
dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990.
Il testo definitivo dell’articolo 1-bis aggiunto
nella legge 241 del 1990 è, infine, il seguente:
“la pubblica amministrazione, nell’adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo
le norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente”.
Questo testo si presenta, come emerso già dai primi
commenti[33], ancor più enigmatico e, forse, vuoto
di contenuti innovativi, dei suoi “predecessori”.
La percezione diffusa della voluntas legis
che avrebbe animato e sospinto questa innovazione
è bene riassunta nelle seguenti proposizioni, tratte
dal commento di uno degli Studiosi che più hanno
contribuito al recente dibattito sul tema[34]: “Da
un punto di vista sistematico la norma vuol significare
una inversione di tendenza rispetto all’impostazione
tradizionale, secondo la quale il diritto pubblico
è il diritto normale dell’amministrazione e in caso
di dubbio interpretativo sono sempre le norme di
diritto pubblico a doversi applicare da parte delle
pubbliche Amministrazioni e non quelle di diritto
comune. Sulla base di questa impostazione, infatti
l’agire secondo il diritto pubblico è la regola
per le pubbliche Amministrazioni; l’agire secondo
il diritto privato l’eccezione, limitata ai casi
espressamente previsti dalla legge. Questo principio,
peraltro da ritenere superato sia nella prassi applicativa
delle pubbliche Amministrazioni, sia nelle impostazioni
dottrinali e giurisprudenziali, viene ribaltato
dalla norma in esame”.
E’ significativo però che lo stesso A. concluda
nel senso del valore soprattutto ottativo e programmatico
della norma che, anche per una particolare lettura
dell’inciso “salvo che la legge disponga diversamente”
tale da “rinviare oltre” il problema applicativo,
fa praticamente salve tutte le discipline vigenti
che postulano atti a regime pubblicistico (ragion
per cui, all’atto pratico, sembra che nell’immediato
non debba cambiare niente).
Emerge dunque che tra l’afflato riformista panprivatistico,
che sembra abbia animato la novella, e l’effettiva
portata innovativa della disposizione si apra uno
iato notevole e un sostanziale vuoto di conseguenze
applicative apprezzabili.
La norma peraltro non è affatto chiara. Un po’ tutti
gli enunciati di cui consta la proposizione appaiono
problematici: non è infatti chiaro che cosa il legislatore
abbia inteso per atti di natura non autoritativa;
non è chiaro che cosa si intenda esattamente quando
si parla di agire secondo le norme di diritto
privato; neppure è chiaro quali siano le leggi
che dispongono o possano disporre diversamente.
Intanto merita di essere posto in evidenza che l’uso
del modo indicativo al tempo presente nella forma
verbale “agisce secondo le norme di diritto privato”
è sicuro indice, secondo i normali canoni interpretativi,
di doverosità del comportamento prescritto dalla
norma d’azione all’amministrazione. Questo significa
che la p.a., allorché debba adottare atti non autoritativi
e la legge non disponga diversamente, deve
agire (non può agire) secondo le norme di
diritto privato. Ma, come detto, il senso della
proposizione normativa è oscuro.
Non è chiaro che cosa si intenda per atti di
natura non autoritativa poiché, al di là di
quanto già sopra detto circa la ricchezza di contenuti
del concetto di autoritatività-imperatività dell’atto
amministrativo, resta il problema del dubbio perdurante
in dottrina circa la collocazione di talune specie
di atti, se dentro o fuori l’area dell’autoritatività.
Non appare percorribile la strada di ritenere che
il legislatore abbia inteso riferirsi agli atti
jure gestionis, vale a dire all’attività
convenzionale strumentale della p.a., piuttosto
che a quella consensuale finale (per la quale la
norma di riferimento per il modulo consensuale è
e resta il predetto art. 11). Oppure che abbia avuto
in mente la p.a. erogatrice di beni e servizi, secondo
il modulo del contratto di utenza. Se così fosse
la norma sarebbe totalmente inutile, poiché si limiterebbe
a dire quello che è ovvio da cent’anni (cfr. tutto
quanto sopra esposto circa i contratti della p.a.).
Oltretutto questa soluzione è smentita dalla locuzione
“adozione di atti di natura non autoritativa”
adoperata dalla legge, che implica che non di stipula
di negozi si tratti, ma, per l’appunto, di adozione
di atti.
Più proficuo – anche se non privo di problemi applicativi
– appare il richiamo a una teoria secondo la quale
autoritativi sarebbero solo gli atti restrittivi
della sfera giuridica del destinatario[35]. Teoria
che si è sviluppata soprattutto attorno alla nozione
di concessione amministrativa e che nasce dalla
considerazione per cui “quando l’amministrazione
concede un qualche cosa di sua spettanza a fronte
dell’assunzione di certi obblighi, è del tutto normale
pensare a modelli contrattuali e privatistici, sia
in materia di diritti di godimento su beni pubblici,
che di servizi e di opere pubbliche (ove l’istituto
della concessione ha un formidabile concorrente
in quello dell’appalto), che di ausili finanziari,
ove si possono affacciare le figure del mutuo di
scopo, della donazione modale”[36].
Sennonché anche le tesi privatistiche più spinte
(per le quali addirittura la concessione sarebbe
non solo un atto non autoritativo, ma neppure un
atto amministrativo, bensì un atto di diritto privato)[37]
non negano l’assoluta peculiarità della fattispecie
costituita dalla (quasi libera) recedibilità unilaterale
della p.a. Sicché – anche alla stregua di quanto
sopra esposto nel par. relativo alle cd. “clausole
esorbitanti” - viene fatto di chiedersi cosa resti
del contratto di diritto privato in un modulo consensuale
in cui una delle parti può sciogliersi quando vuole,
da sola, dal vinculum juris, che costituisce
l’essenza e la ragion d’essere del contratto di
diritto privato. E’ vero che “la concessione nasce
. . . quale alternativa pubblicistica rispetto a
uno schema qualificatorio privatistico”[38] (ma,
per l’appunto e non a caso, si tratta di un’alternativa
pubblicistica al diritto privato); è vero inoltre
che la concessione spesso sembra obbedire a uno
schema strutturale bilaterale consensuale (domanda
del privato e “accettazione” dell’amministrazione);
ma si tratta di elementi meramente descrittivi della
fattispecie, che non penetrano il punto sostanziale
che fa la differenza rispetto al diritto privato
e che è stato efficacemente focalizzato dal Giannini[39]
(che per questo motivo ha sempre rifiutato queste
costruzioni privatistiche e/o paritetiche dell’atto
concessorio): le concessioni di solito “derogano
al principio di uguaglianza”, nel senso che
si sostanziano di un beneficio che comporta un vantaggio
per uno e un conseguente “svantaggio” per tutti
gli altri, per i terzi, che avrebbero potuto beneficiare
della concessione o, comunque, di un uso generale
o comune del bene che viene invece ad essere limitato
per effetto dell’uso speciale attribuito dalla concessione.
Tutti ammettono che “vi è dunque sempre l’esigenza
costituzionale di garantire che i poteri dell’amministrazione
siano esercitati in conformità alla funzione di
perseguire l’interesse pubblico e nel rispetto del
principio di imparzialità e buon andamento”[40].
Il che vuol dire, però, che non si ha a che fare
con un caso di autonomia privata ma, ancora una
volta, con un caso di discrezionalità amministrativa,
di autonomia, cioè, pubblicistica che, come già
chiarito, obbedisce a criteri deontologici tutt’affatto
diversi rispetto a quelli del diritto privato. La
necessità di un’emersione “visibile”, controllabile
e “giustiziabile” (impugnabile dinanzi al giudice
naturale dell’esercizio della funzione, il g.a.)
del momento volitivo funzionale dell’amministrazione
è chiarissima del resto nella stessa legge n. 15
del 2005 che in più punti ha modificato la legge
241 del 1990 proprio per ribadire la necessità che,
a monte di atti paritetici (si pensi agli accordi
di cui all’articolo 11), vi siano determinazioni
amministrative enuncianti le ragioni di interesse
pubblico che sorreggono la scelta dell’amministrazione,
nel solco dell’articolo 97 Cost. (così il nuovo
comma 4-bis aggiunto nell’articolo 11 impone
che “a garanzia dell’imparzialità e del buon
andamento dell’azione amministrativa, in tutti i
casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste dal comma 1, la stipulazione
dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo
che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento”).
Questa enunciazione del criterio di funzionalizzazione
della scelta paritetica a garanzia della legalità
e dell’imparzialità dell’azione amministrativa sarebbe
però un connotato della <> e non
dell’<> del potere[41]. La imperatività,
id est la autoritatività dell’atto, si ricollegherebbe,
pertanto, secondo la citata dottrina, solo al canone
costituzionale (artt. 41, 42 e 43) di tipizzazione
dei poteri e degli atti limitativi della libertà,
ma non potrebbe esser predicata degli atti favorevoli
al destinatario, poiché la Costituzione non prevede
e non tipizza provvedimenti imperativi aventi per
i privati un effetto attributivo-appropriativo.
Sennonché, benché possa al senso comune apparire
strano che le concessioni possano essere definite
atti d’imperio (dal momento che tale qualificazione
sembra alludere “ad un comando, ad un ordine, che
crei un rapporto di soggezione tra l’autorità amministrativa
e il suddito”), deve considerarsi che “non solo
nel comando si rivela la qualità di curatore e tutelatore
degl’interessi sociali nel potere esecutivo, ma
anche nel dichiarare e nel permettere”[42]. Questa
proposizione sembra cogliere con estrema chiarezza
il punto centrale della questione: autoritatività
dell’atto non è (solo) la sua forza privativa di
libertà, ma è (anche) la sua funzionalità alla cura
di interessi pubblici attraverso potestà non riducibili
al consenso e all’accordo (anche la tesi privatistica,
si ricordi, non nega la revocabilità amministrativa),
potestà il cui esercizio deve essere trasparente,
controllabile e giustiziabile alla stregua dei canoni
di legalità, imparzialità e di buon andamento. Questo
passaggio centrale per la comprensione del tema
si esplica riflettendo sulla natura dell’atto amministrativo:
l’atto amministrativo, in definitiva, nella sua
essenza, è atto regolativo espressione della funzione
esecutiva, di governo della cosa pubblica:
anche l’atto favorevole (ad es., la concessione
di un bene pubblico in uso derogatorio speciale
o eccezionale) costituisce una scelta di gestione
dell’interesse pubblico concreto, rappresenta il
modo in cui l’amministrazione governa il fatto,
applicando ad esso il diritto[43]. In ciò l’atto
amministrativo funzionale è sempre espressione di
autorità e deve rendere conto a tutti i consociati
della legalità e della razionalità giuridica della
scelta (il potere della p.a. non è originario, ma
derivato: esso si struttura nella rendicontazione,
alla stregua del suo criterio di legalità e di giustizia).
In realtà l’autorità si manifesta nella funzione,
nella cura dell’interesse generale, in quanto ragion
d’essere del riconoscimento di un’attribuzione di
competenza.
Comunque, al di là della condivisibilità o meno
di queste tesi nel dibattito di diritto amministrativo,
sembra che, effettivamente, alla luce delle esposte
considerazioni, questa sia la via per una ricostruzione
corretta del senso del nuovo articolo 1-bis
della legge n. 241 del 1990: dietro la frase per
cui la pubblica amministrazione, nell’adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo
le norme di diritto privato (salvo che la legge
disponga diversamente) si cela proprio la esposta
dottrina degli atti concessori come atti (amministrativi,
sì, ma) non autoritativi.
Che queste siano le linee ispiratrici della nuova
formulazione normativa lo si ricava anche dalla
lettura di uno degli Studiosi, il prof. Cerulli
Irelli[44], che ha contribuito alla progressiva
redazione del testi di riforma, il quale, non a
caso, osserva che la ratio della norma vada
ricercata “al di fuori dell’ambito dei poteri autoritativi;
cioè in tutti quei casi di esercizio dell’azione
amministrativa non autoritativa in cui l’esperienza
giuridica dell’ultimo secolo (o poco più) ha costruito
moduli di azione di diritto pubblico. Così ad esempio,
il procedimento amministrativo di concessione in
luogo di un contratto di affitto o di locazione
o di uso, il procedimento amministrativo di aggiudicazione
per la scelta del contraente negli appalti pubblici
in luogo delle trattative negoziali, etc. Si potrebbero
aggiungere i procedimenti amministrativi di gestione
del rapporto di lavoro del personale pubblico in
luogo dei semplici poteri datoriali se questo settore
non fosse stato (ma solo in parte, come è noto)
oggetto della recente privatizzazione”[45]. Si citano
altresì i casi delle sovvenzioni (contributi, sussidi,
ausili finanziari etc.), nonché “tutti i casi in
cui lo strumento autoritativo può essere sostituito
da quello negoziale, in virtù del consenso del soggetto
privato nella cui sfera l’effetto è destinato a
prodursi; la vendita in luogo dell’espropriazione,
l’affitto in luogo della requisizione, la costituzione
negoziale di servitù in luogo della costituzione
coattiva, e così via. La presenza della norma produce
la conseguenza, non di poco conto invero, che lo
strumento negoziale vada privilegiato sempre, ove
possibile, in luogo di avviare il procedimento autoritativo.
E ciò in esercizio della capacità negoziale, senza
ulteriori vincoli di diritto pubblico (a parte ovviamente
quelli di bilancio)”.
Lo stesso A. si mostra però ben consapevole dei
limiti e delle controindicazioni di questa impostazione,
poiché non manca di osservare come sia “ben noto
che l’operazione di trasformazione in atti di diritto
pubblico di questi atti che tecnicamente potrebbero
avere e che storicamente avevano, nella gran parte
dei casi, natura privatistica, è dovuta all’affermarsi
di un modello di amministrazione fondato sui principi
dell’imparzialità e della ragionevolezza, perciò
sempre controllabile dall’esterno e nel quale assumono
configurazione di portatori di interessi (situazioni
soggettive) giuridicamente rilevanti i terzi, a
fronte di una azione amministrativa che possa essere
lesiva di quegli interessi. E’ proprio la tutela
dei terzi, la rilevanza giuridica della loro posizione
soggettiva a fronte di una determinata azione amministrativa,
che costituisce il vero discrimine tra diritto amministrativo
e diritto privato[46]; e la ragione per la quale
la disciplina pubblicistica si è estesa storicamente
al di fuori dell’ambito degli atti di natura autoritativa
sino ad investire tendenzialmente tutta l’azione
delle Amministrazioni pubbliche (salva quella di
carattere strettamente privatistico-patrimoniale)”.
Sicché la conclusione, come sopra detto, è nel senso
che “La norma esprime un principio tendenziale dell’ordinamento,
un indirizzo politico legislativo si potrebbe dire,
di un certo valore, invero, tenendo conto che su
di esso il Parlamento si è pronunciato con cinque
letture di esito positivo e con il voto favorevole
della grandissima maggioranza delle forze politiche”.
E’ così “svelata” la ratio sottesa alla sibillina
norma del comma 1-bis in esame. La debolezza
della norma, però, risiede nella debolezza della
tesi dottrinaria “sponsorizzata”.
Deve invero subito osservarsi criticamente coma
la proposizione normativa in discussione finisca
curiosamente per ridurre la tesi (di alcuni Autori)
della concessione come atto amministrativo (pubblico,
ma) non autoritativo a quella (di altri Autori,
criticati dai primi) della concessione come atto
negoziale privatistico. Non solo, dunque, la legge
impone come “vera” una tesi dottrinaria (in sé criticabile),
ma la riduce e la eguaglia d’imperio ad un’altra
tesi (minoritaria) che la stessa prima tesi non
aveva condiviso ed aveva motivatamente contestato.
Ora, se è bene che il legislatore legifichi gli
arresti consolidati della giurisprudenza, è molto
pericoloso che legifichi tesi dottrinarie. Una delle
critiche che possono muoversi alla nuova legge 15
del 2005 riguarda la sua impostazione dottrinaria:
sembra un manuale di diritto amministrativo: non
scioglie nodi e dubbi interpretativi, ma, prendendo
parte e posizione nelle dispute dottrinarie, complica
le cose e ingenera discussioni.
Andando alla sostanza delle cose, dovrebbe concludersi,
in base alla proposta ricostruzione, che trova un
indubbio e chiaro fondamento in una specifica linea
di pensiero dottrinaria, che “da domani” le concessioni
di beni, di servizi, di benefici anche economici
dovrebbero essere, in quanto atti di natura non
autoritativa, adottati dall’amministrazione secondo
le norme di diritto privato (salvo che la legge
disponga diversamente). In luogo della concessione
del bene demaniale potremo dunque avere (anzi, dovremo
avere) l’affitto del bene pubblico; in luogo della
sovvenzione il mutuo agevolato etc. Ma che fine
fa l’enunciazione delle ragioni giuridiche, connesse
ai presupposti di fatto, della scelta amministrativa
funzionale necessaria ai fini della controllabilità
giustiziabilità della funzione “poligonale” e “multipolare”
che coinvolge i terzi (anzi, l’intera collettività
potenzialmente interessata dall’atto di gestione
della cosa pubblica)? Certo, questo passaggio di
trasparenza-controllabilità della funzione, che
è ineliminabile, da qualche parte deve pure riemergere.
Cacciato dal luogo di emersione suo proprio – l’atto
amministrativo costituito dalla concessione – esso
risale a monte e riemerge a livello di determinazione
amministrativa di pervenire al contratto di affitto
(che tiene luogo della concessione). Un po’ come
accade per la determina di contrattare servente
all’attività convenzionale strumentale della p.a.
Solo che qui non basta il controllo della priorità
programmatica dell’opera o della fornitura e la
verifica della copertura finanziaria, ma occorre
spiegare motivatamente perché all’uso comune pubblico
del bene demaniale si preferisca nell’interesse
pubblico la concessione di diritti speciali o esclusivi
a vantaggio di un privato. Alla fine, sembra che
l’atto di enunciazione della funzione pubblica –
necessario ai sensi dell’articolo 97 Cost. – cacciato
dalla porta sia destinato a rientrare dalla finestra,
sotto le mentite spoglie di un nuovo “atto amministrativo”
a monte in cui potersi palesare. Nella sostanza,
dunque, cambierebbe poco: ci sarà comunque un atto
amministrativo da impugnare – la determinazione
“a monte” di addivenire al contratto di affitto
e gli atti di evidenza pubblica relativi alla scelta
dell’affittuario – ma nella forma cambierebbe molto
(non ci sarà più un atto amministrativo di concessione,
ma solo un contratto di affitto) con notevoli complicazioni
procedurali (il procedimento “a monte” di determinazione
a contrattare non è disciplinato ed è tutto da costruire).
Sembra a chi scrive che si tratti di una soluzione
complicata e in definitiva inutile sul piano del
miglioramento del “servizio ai cittadini”.
La tesi dell’atto favorevole come atto non autoritativo
(ora, per legge, neppure più “pubblico”, ma di diritto
privato) si presenta però intrinsecamente contraddittoria,
poiché presenta l’atto di esercizio della medesima
funzione, esito del medesimo procedimento, in due
forme giuridiche diverse secundum eventum,
per così dire: ora come atto autoritativo, in caso
di rigetto, ora come atto negoziale, in caso di
accoglimento della domanda[47]. Si tralascia in
questa sede l’esame dei notevoli problemi applicativi
cui darebbe luogo l’accoglimento di questa tesi,
anche in punto di riparto di giurisdizione.
Un ulteriore punto critico di questa tesi risiede
nel fatto che essa, se intesa in senso “forte”,
finisce per riproporre la negoziabilità dell’interesse
pubblico, ciò che invece il lungo dibattito sviluppatosi
sulle prime, più ampie proposte di modifica della
legge aveva condotto ad escludere. Se intesa, invece,
in senso “debole” (per cui il terzo leso dall’atto
concessorio potrebbe sempre impugnare la sottostante
determinazione di addivenire al negozio; il negozio
di diritto privato si atteggerebbe in tal modo alla
stessa stregua del contratto accessivo alla concessione
amministrativa, con un ruolo di regolazione dei
termini economici e delle modalità esecutive del
rapporto) anche questa teoria non direbbe granché
di nuovo.
Altro grave problema sarebbe quello della distinzione
rispetto agli atti autorizzatori. Si riproporrebbe,
dunque, la necessità di un’attenta distinzione,
all’interno degli atti di assenso comunque denominati,
tra atti concessori (sottoposti al comma 1-bis)
e atti autorizzatori (o di altra natura: ad es.,
accertamenti tecnici, abilitazioni etc.)
che resterebbero autoritativi e sarebbero perciò
esclusi dalla nuova previsione[48]. E perché, inoltre,
ci si potrebbe domandare, una volta accolta “per
legge” la tesi della concessione come atto non autoritativo,
non dovrebbe ipotizzarsi che anche le autorizzazioni,
in quanto atti ad effetto favorevole, non si sottraggano
allo schema della imperatività? L’inclusione delle
autorizzazioni nell’ambito degli atti non autoritativi
che la p.a. deve adottare agendo secondo le norme
di diritto privato sarebbe, come è intuitivo, ancor
più problematica.
Ma il punto centrale della discussione, che induce
a respingere questa volontà necessitata di andare
verso il diritto privato, risiede nella raggiunta
consapevolezza dell’idea di funzione, per
cui se esiste ed opera una pubblica amministrazione
è per servire il cittadino, e il modo in cui la
pubblica amministrazione agisce, usando dei poteri
e delle risorse appositamente ad essa conferiti
dalla legge e in base alla legge, deve dare garanzie
di giustizia sostanziale e formale a tutti, sia
ai diretti destinatari degli atti[49] che ai terzi
indirettamente incisi, ai controinteressati, a qualunque
cittadino comunque non indifferente al modo di gestione
della cosa pubblica. La centralità di questa idea
è ben focalizzata dalla citata Dottrina[50] quando
osserva che “E’ proprio la tutela dei terzi, la
rilevanza giuridica della loro posizione soggettiva
a fronte di una determinata azione amministrativa,
che costituisce il vero discrimine tra diritto amministrativo
e diritto privato”. Questa incomprimibile esigenza
di legalità, imparzialità, efficienza/efficacia
(e controllabilità/giustiziabilità) dell’azione
amministrativa, conferisce a questo agire funzionalizzato,
anche oltre il mero vincolo di scopo, una connotazione
di specialità irriducibile al diritto privato, anche
quando questo agire amministrativo dà dei benefici
(anziché togliere diritti), anche quando la p.a.,
ad es., sceglie a chi dare i contributi e a chi
no, a chi dare in uso speciale l’uso della spiaggia
e a chi no, con chi fare il contratto di appalto
e con chi no, etc.
Indubbiamente interessante appare poi la tesi secondo
cui occorrerebbe immaginare “una dissociazione tra
regime dell’attività, funzionalizzata a principi
e governata da un insieme di regole e di controlli,
e regime dell’atto, retto dal diritto comune e dunque
<>”[51]. Sennonché questa
tesi prova troppo, poiché dimostra che, secondo
una politica del diritto ispirata al modello dello
“Stato leggero” o “minimo” (più mercato, meno
Stato), sarebbe bene spostare dall’area della
funzione all’area dei servizi pubblici e, quindi,
ancora a valle, a quella dei mercati regolati, talune
attività di cui lo Stato, con il suo apparato burocratico,
si continua a voler occupare (si pensi, ad esempio,
tra i tanti fenomeni del genere, alle SOA private
che hanno sostituito l’Albo nazionale costruttori,
che era organo del Ministero dei lavori pubblici,
con tutti, peraltro, i noti problemi che sono scaturiti
da questa riforma). Ma non pare utile, questa prospettazione,
a dare una risposta pertinente circa il regime giuridico
dell’azione funzionale della p.a.
In conclusione, sembra che il nuovo comma 1-bis
dell’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 finisca
per aprire più problemi di quanti non ne possa risolvere
e che perciò non sia in grado di far fare molti
passi avanti alla “privatizzazione” del diritto
pubblico.
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6.b) il nuovo comma 1-ter
dell’articolo 1 e le novità nell’articolo 11.
In realtà la vera novità della “nuova” 241, sul
fronte diritto privato/diritto pubblico, è costituita
dalla modifica apportata all’articolo 11, lì dove
la facoltà di ricorso all’accordo sostitutivo dell’atto
(da eccezione) è divenuta la regola, essendo stata
espunta la preesistente condizione della apposita
previsione di legge. Questa novità è davvero importante,
poiché sembra porre, come possibile esito del procedimento,
il modulo consensuale sullo stesso piano del modulo
autoritativo. Il che, però, come già chiarito, non
vuol dire che il modulo consensuale (l’accordo)
sia uguale al contratto di diritto privato, poiché
la sua specialità rispetto allo schema del negozio
di diritto privato è macroscopica, investendo, a
tacer d’altro, l’essenza stessa del contratto, vale
a dire la non recedibilità unilaterale (id est,
il vinculum juris quale effetto negoziale
dell’accordo) [52].
Altra novità notevole, anch’essa contenuta nel nuovo
testo dell’articolo 11, è rappresentata dalla previsione
della necessità della enunciazione previa, in forma
di atto amministrativo (impugnabile), della determinazione
di addivenire all’accordo, oggi imposta dall’aggiunta,
nell’articolo 11, da parte dell’articolo 7 della
legge n. 15 del 2005, del comma 4-bis, in
base al quale “a garanzia dell'imparzialità e
del buon andamento dell'azione amministrativa, in
tutti i casi in cui una pubblica amministrazione
conclude accordi nelle ipotesi previste al comma
l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una
determinazione dell'organo che sarebbe competente
per l'adozione del provvedimento”. Questa previsione
riprende il modello della delibera di contrattare
da sempre ricostruita nella giurisprudenza a monte
della catena procedimentale dell’evidenza pubblica
e formalmente riconosciuta dall’articolo 56 della
legge 142 del 1990 in materia di contratti degli
enti locali (oggi art. 192 del t.u.e.l. di cui al
d.lgs. n. 267 del 2000). Questa previsione dà una
tutela al terzo e dimostra, soprattutto, la radice
logica pubblica dell’atto.
La dottrina ha assunto tre posizioni fondamentali
nella ricostruzione dell’istituto degli accordi
ex art. 11 l. n. 241 del 1990: una prima posizione
panprivatistica, che riconduce l’istituto per intero
al diritto privato; una posizione intermedia e una
posizione panpubblicistica, che configura invece
gli accordi come accordi di diritto pubblico[53].
Scartata (per tutte le ragioni già supra
esposte) la prima tesi, al di là delle opzioni intermedie
o solo pubblcistiche, ciò che conta avere chiaro
è che l’accordo è e resta attività amministrativa
funzionalizzata.
Molto importante nell’ambito del discorso “diritto
privato vs. diritto pubblico” è inoltre il
nuovo comma 1-ter dell’articolo 1 (aggiunto
dall’articolo 1 della legge n. 15 del 2005). La
norma stabilisce che i soggetti privati preposti
all'esercizio di attività amministrative assicurano
il rispetto dei princìpi di cui al comma 1.
Al riguardo taluna Dottrina[54] ha colto il senso
della norma nell’assoggettamento dell’agire formalmente
privato di soggetti (formalmente pubblici o privati)
alle regole essenziali e ai principi del procedimento
amministrativo (dell’agire funzionale della p.a.).
Non si avrebbe, quindi, tanto una privatizzazione
del diritto pubblico, quanto la consacrazione normativa
della specialità del diritto privato di interesse
pubblico (quale tertium genus individuato
dallo stesso A. nell’area grigia tra funzione autoritativa
pubblica e funzione di erogazione di beni e servizi
a mezzo di soggetti – pubblici o privati – in aree
di servizio pubblico o di mercato regolato).
Inoltre, da una lettura d’assieme della nuova legge
241, che tenga conto anche dei nuovi artt. 21-sexies
(per cui il recesso unilaterale dai contratti della
pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti
dalla legge o dal contratto) e 21-septies
(che ha formalmente recepito il potere di revoca
come revisione delle precedenti decisioni), articoli
aggiunti dall’articolo 14 della legge n. 15 del
2005, si è giustamente posto in rilievo che “viene
confermata la centralità del modello di attività
basato sul regime del provvedimento, che si impone
anche nell’attività amministrativa per contratti”[55].
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7. Alcune riflessioni finali
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I risultati di questa riforma – per
quel che attiene al rapporto tra diritto privato
e diritto pubblico nella disciplina dell’azione
amministrativa - sono sicuramente confusi e di dubbia
utilità in termini di miglioramento del servizio
reso dalla p.a. ai cittadini.
Si è osservato[56] che il ricorso al diritto privato
avrebbe un senso se potesse dimostrarsi che esso
– nella sua forma propria e pura - sia più adatto
di quello speciale-pubblico al soddisfacimento degli
interessi pubblici, mentre sarebbe del tutto inutile
e foriero solo di confusione se finalizzato a creare
un tertium genus ibrido tra diritto pubblico
e diritto privato: in tal caso sarebbe meglio conservare
il diritto pubblico tout court. Questa osservazione,
pur apprezzabile e sicuramente in parte vera, non
appare però del tutto condivisibile: la ricerca
di forme intermedie tra diritto pubblico e diritto
privato caratterizza anche, dal lato inverso, il
diritto anglosassone (si pensi alle Autorità indipendenti,
alle Agenzie etc.) e risponde ad esigenze
oggettive, più o meno condivisibili e apprezzabili,
ma vere. In realtà la creazione di un’area intermedia
tra il diritto pubblico e il diritto privato è inevitabile.
Basta chiarire che la logica essenziale prevalente
in ambito pubblico è quella pubblica e che il ricorso
al diritto privato deve essere limitato a taluni
strumenti, mentre il senso di queste operazioni
e la loro finalità ultima sono e restano di funzione
o di servizio pubblici e si assoggettano alle regole
generali della funzionalizzazione.
E’ questo, del resto, il messaggio nuovo più importante
della riforma della legge 241 del 1990, come emerge
dal nuovo comma 1-ter dell’articolo 1, sopra
commentato, nonché dalla previsione della necessità
della determinazione preparatoria dell’accordo ex
art. 11.
In base a queste novità normative, lette nel loro
insieme, si può giustamente affermare che “potranno
considerarsi amministrative ai fini dell’applicazione
della presente legge tutte le attività di interesse
generale svolte su incarico della pubblica amministrazione”[57].
Il perno attorno al quale ruota l’uso del consenso
del destinatario diretto dell’atto non è costituito
dalla poco perspicua previsione del commentato nuovo
comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 241,
ma dalla “liberalizzazione” dello strumento dell’accordo
sostitutivo del provvedimento, di cui all’art. 11,
quale esito “possibile” (o anche auspicabile), ma
non necessario, del procedimento partecipato.
In conclusione sembra che il rapporto tra diritto
pubblico e diritto privato debba essere regolato
dal legislatore non già attraverso la commistione
degli strumenti giuridici nell’ambito di aree oggettive
comuni, ma ben delimitando l’area dello Stato,
del pubblico, rispetto a quella lasciata
al mercato, al diritto privato. Dove il Parlamento
rileva un market failure[58], lì dovrà allora
esserci diritto pubblico (nelle sue varie gradazioni:
regime concessorio, autorizzatorio, di mera regolazione[59]);
dove, invece, il mercato ce la fa da solo (sussidiarietà
orizzontale), ivi allora deve operare il diritto
privato puro. Con la conclusione risolutiva per
cui, lì dove il mercato è insufficiente, ed è necessario
l’intervento del pubblico, questo intervento, per
avere un senso, non dovrà usare degli strumenti
del diritto privato (che, se fossero bastati, avrebbero
reso inutile l’intervento pubblico), ma dovrà “essere
se stesso” e agire con gli strumenti dell’autorità
e della funzione pubblica, democratica, partecipata,
orientata all’intesa, ma retta dal diritto pubblico,
per ovvie ragioni di imparzialità, trasparenza,
controllabilità, giudicabilità etc.
Il punto essenziale è che non si deve confondere
l’ideologia dello Stato leggero (che significa
l’arretramento del “pubblico” da aree lasciate alla
libera negoziazione del mercato secondo il diritto
privato) con l’ideologia del consensualismo e dell’accordo,
per cui l’amministrazione dovrebbe agire ponendo
in essere atti di diritto privato. Occorre “liberalizzare”
campi di attività, restituendoli al diritto privato
e al mercato, anziché pretendere di “privatizzare”
l’agire amministrativo, nel senso di imporgli la
forma giuridica di diritto privato.
Ciò che si può fare bene con il diritto privato,
non deve più riguardare l’intervento diretto dello
Stato; ciò che ancora richiede l’intervento dello
Stato non si può fare, evidentemente, con il diritto
privato e deve essere fatto con atti amministrativi.
Nella prima pagina di questo contributo si è in
estrema sintesi osservato, in via introduttiva,
che è errato confondere l’agire procedimentale partecipato
e razionale (che è la vera garanzia di legalità
ed efficacia) con l’agire per accordi (e, quindi,
secondo il diritto privato). Ora questo spunto,
nelle conclusioni, non può che essere ribadito.
“La partecipazione all’esercizio del potere esecutivo
da parte del cittadino non è espressione di autonomia
privata, bensì di tutela in contraddittorio dei
propri interessi secondo il modulo, non contrattuale,
ma processuale”[60].
Si è giustamente registrata, nell’ultimo scorcio
del secolo scorso, una forte tendenza nella dottrina
(e anche nella giurisprudenza) a rilevare (e provocare)
il “declino del momento autoritativo”, la “crisi
dell’autoritarismo”, il “superamento dei privilegi
dell’amministrazione”, nonché “l’eclissi dell’atto
amministrativo”, fino al “rifiuto del postulato,
di chiara consistenza ideologica, della generale
supremazia della pubblica amministrazione”[61].
In realtà questa impostazione dottrinaria, essa,
sì, molto ideologica (meno Stato, più mercato; più
libertà, meno autorità, etc.) ha confuso
la democratizzazione del processo decisionale amministrativo,
che si fa con la razionalità del procedimento partecipato
(ferma l’autorità spesa nel provvedimento finale,
salvo l’esito sostitutivo dell’accordo), con la
riduzione degli strumenti giuridici usati dalla
funzione pubblica al negozio giuridico di diritto
privato, che è logicamente incompatibile con il
principio di legalità-imparzialità, con la tutela
dei terzi e con la natura intrinsecamente esecutiva
(e non normativa, nel senso dell’autonomia privata)
dell’atto amministrativo[62].
In conclusione, l’intesa col cittadino, che
è il valore fondante l’efficacia della funzione
pubblica, non è il modello negoziale di produzione
dell’effetto giuridico, che è inadatto e insufficiente
al perseguimento imparziale dell’interesse pubblico,
ma è l’agire razionale, partecipato, dell’amministrazione,
aperto al contributo dialettico del privato e al
controllo di razionalità in termini di verità dei
presupposti di fatto assunti a base del provvedimento
e di giustezza normativa delle ragioni giuridiche
della decisione.
La logica dell’uso di strumenti privatistici per
l’agire funzionale della p.a. privilegia il punto
di vista del destinatario dell’atto. La logica dell’agire
razionale partecipato e controllabile della p.a.
(tramite strumenti di diritto pubblico) privilegia
il punto di vista della coerenza degli atti con
l’interesse generale (dei destinatari generali dell’attività
amministrativa).
Il favor per l’agire di diritto privato della
p.a., palesatosi negli ultimi anni, si spiega anche
con la peculiare matrice defensionale-contenziosa
del diritto amministrativo (inteso come scienza
giuridica), costruito, come è noto, nelle aule di
giustizia, dalla giurisprudenza, ciò che ha portato
a leggere l’atto amministrativo soprattutto dal
punto di vista del diretto destinatario che lo subisce,
piuttosto che dal punto di vista della sua dimensione
di atto di governo dell’interesse pubblico. Questo
particolare approccio all’atto amministrativo conduce
all’idea secondo cui solo l’atto accettato dal suo
destinatario diretto sia un atto (più che legittimo)
espressione di efficienza ed efficacia della funzione
pubblica. Questo assioma – non condivisibile - nega,
in definitiva, l’autorità, perché non considera
che la cura dell’interesse generale spesso deve
passare per il sacrificio delle posizioni individuali
e proprio per questo necessita del ricorso all’autorità.
|
[1] Il tema - sempre più centrale
nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale - è
tra i più trattati nella dottrina amministrativistica
e non è certo possibile in questa sede fornire indicazioni
bibliografiche complete al riguardo. Tra gli interventi
più recenti e importanti, oltre ai contributi citati
infra, nelle note seguenti, si ricordano: S. Cassese, Tendenze
e problemi del diritto amministrativo, in Riv. Trim. dir.
Pubbl., 2004, 901 ss.; G. Napolitano, Pubblico e privato
nel diritto amministrativo, Milano, 2003; AA.VV., Autorità
e consenso nell’attività amministrativa, Atti
del XLVII Convegno di Scienza dell’Amministrazione,
Varenna, 20-22 settembre 2001, Milano, 2002.
[2] Così L. De Lucia, Procedimento amministrativo
e interessi materiali, in Dir. Amm., 1/2005, 104, ed ivi
ampi richiami sul tema.
[3] G. Pontiggia, in un efficace saggio sul “linguaggio
autoritario” (Il linguaggio autoritario nell’uso
quotidiano della parola, ora raccolto nel volume Il residence
delle ombre cinesi, Milano, 2004, 199 ss.), ricordava come
il termine latino Auctoritas derivi dalla radice indoeuropea
aug di augeo, nel senso di aumentare, accrescere, donde
il significato di accrescimento di potenza: la nozione primigenia
di autorità implica dunque l’idea di una posizione
di superiorità di chi ne dispone, ne è titolare.
Sulla nozione di autoritatività nel diritto amministrativo
cfr. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1970,
589, nonché 1137 ss.; B.G. Mattarella, L’imperatività
del provvedimento amministrativo, Saggio critico, Padova,
2000; Id., Il provvedimento, in S. Cassese (a cura di),
Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo
generale, 2^ ed., Milano, 2003, 800 ss. Autoritatività
è inteso di regola come sinonimo di imperatività
ed è termine che, oltre che in relazione al profilo
della unilateralità del meccanismo produttivo dell’effetto
giuridico, indicato nel testo, è adoperato per esprimere
anche altri aspetti connessi dell’atto amministrativo,
quali la sua obbligatorietà, il regime di annullabilità
e, per taluni (secondo una visione più restrittiva),
il carattere sfavorevole dell’effetto prodotto (secondo
quest’ultima tesi, autoritativo sarebbe solo l’atto
con effetti restrittivi della sfera giuridica dell’interessato;
sul punto cfr. qui, seguente nota 34). Sulla nozione di
imperatività dell’atto – strettamente
legata all’esercizio di poteri funzionali dell’amministrazione
– è utile la lettura della nota sentenza della
Corte costituzionale n. 204 del 2004, in Cons. Stato, 2004,
II, 1357 ss.
[4] La teoria della degradazione, di elaborazione gianniniana
(M.S. Giannini, Lezioni di diritto amministrativo, Milano,
1950, 419 ss.), viene oggi data per “unanimemente
rifiutata” (così B. G. Mattarella, Il provvedimento,
in Trattato di diritto amministrativo, cit., 825). In realtà
essa, benché precipuamente mirata al problema del
riparto di giurisdizione, mantiene un suo innegabile valore
euristico e una speciale efficacia di sintesi nel descrivere
e rappresentare il fenomeno dell’effetto unilaterale
modificativo della sfera giuridica del destinatario (diretto)
dell’atto ad opera del provvedimento ablatorio.
[5] J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo; I.
Razionalità nell’azione e razionalizzazione
sociale, trad. it. di P. Rinaudo, Bologna, 1997, 157 ss.
Per Habermas, nell’agire strategico “il successo
dell’azione dipende anche da altri attori orientati
al proprio successo che si comportano in modo cooperativo
soltanto nella misura in cui ciò corrisponde al loro
egocentrico calcolo di utilità” (ivi, 158 ss.).
Nell’agire comunicativo orientato all’intesa,
invece, l’attore ha di mira il coordinamento delle
azioni sociali fondato sull’accettabilità razionale
degli assunti di verità e di validità sottesi
al proprio agire comunicativo.
[6] Nell’ambito di una teoria discorsiva del diritto
che “si fonda su un concetto forte di razionalità
procedurale, un concetto cioè che individua le qualità
costitutive della validità d’un giudizio non
soltanto nella dimensione logico-semantica della costruzione
e della connessione argomentativa, ma anche nella dimensione
pragmatica dello stesso processo di fondazione”. .
. giustezza normativa (Richtigkeit) “significa accettabilità
razionale, fondata su buone ragioni” (J Habermas,
Fatti e norme, trad. it. di L. Ceppa, Napoli-Milano, 1996,
269).
[7] In questo senso il criterio di legittimità formale
e sostanziale dell’agire amministrativo funzionale
risponde a tutti e tre gli aspetti della razionalità
di weberiana elaborazione: la razionalità dell’impiego
dei mezzi, la razionalità come orientamento agli
scopi determinati dalla legge, e la razionalità sostanziale
(assiologia) come adesione a valori costituenti principi
generali (R. Bendix, Max Weber. Un ritratto intellettuale,
Bologna, 1984). Sulla razionalità deliberativa cfr.
J Rawls, Una teoria della giustizia, trad it. di U. Santini,
Milano, 9^ ed., 2004, 343 ss.
[8] Un esempio applicativo di questa idea è offerto
dalla sentenza della Corte costituzionale 27 marzo 2003,
n. 82 (consultabile al sito http://www.cortecost.org) che,
nel giudicare costituzionalmente legittima la previsione
di esclusione per il (solo) pubblico impiego (ancorché
privatizzato) del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria
riconosciuto ai lavoratori dipendenti privati dall’articolo
429 c.p.c. in caso di ritardo nella corresponsione degli
emolumenti (articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, come emendato dalla precedente pronuncia della
Consulta n. 459 del 2000), ha affermato la non estensibilità
al datore di lavoro pubblico della ratio decidendi sottesa
alla pronuncia 459 del 2000 (consistente nel disincentivo
della propensione del datore di lavoro privato a ritardare
i pagamenti per lucrare gli interessi) sulla considerazione
per cui “la pubblica amministrazione conserva pur
sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro
ormai contrattualizzato – una connotazione peculiare
(sentenza n. 275 del 2001), sotto il profilo della conformazione
della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento
del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di
legalità, imparzialità e buon andamento, cui
è estranea ogni logica speculativa” (corsivo
mio).
[9] B. G. Mattarella, in Diritto Amministrativo Generale,
Il provvedimento, in Trattato di diritto amministrativo,
cit., 811.
[10] Sotto tale profilo il procedimento si pone come forma
di giustificazione razionale dell’esercizio dell’autorità.
Il senso più profondo del procedimento – e
il ruolo centrale, sostanziale e non solo formale, della
motivazione - si coglie nel quadro delle più moderne
visioni filosofico-linguistiche della verità come
discorso (teoria discorsiva della verità) per cui
la verità (la validità) della proposizione
si raccorda al riscatto della pretesa (illocutiva) di validità
– contenuta nell’atto linguistico – mediante
l’avanzamento di buone ragioni nel discorso argomentativo
(K.O. Apel, Discorso, verità, responsabilità,
trad. it. di V. Marzocchi, Napoli-Milano, 1997, pag. 178
e passim, nel quadro della teoria pragmatico-trascendentale
della verità come consenso; V. Marzocchi, Ragione
come discorso pubblico. La trasformazione della filosofia
di K. O. Apel, Napoli, 2001). Nella stessa direzione muove
la teoria consensual-discorsiva della verità di J.
Habermas, o, ancora, conducendo alle estreme conseguenze
il linguistic turn della filosofia del linguaggio del novecento,
il più recente olismo interpretativo del neopragmatismo
americano di impostazione antifondazionalista e decostruzionista
di D. Davidson e R. Rorty, che sostituisce all’idea
di “verità” oggettiva quella di comportamento
complesso giustificativo delle credenze dell’interpretante
nei significati (D. Davidson, Soggettivo, intersoggettivo,
oggettivo, trad. it. di S. Levi, Milano, 2003; R. Rorty,
Verità e progresso, Scritti filosofici, trad. it.
Di G. Rigamonti, Milano, 2003). Sull’etica del discorso
o del dialogo come fondamento dei diritti e della democrazia
stessa, cfr. i richiami di sintesi di S. Petrucciani, Modelli
di filosofia politica, Torino, 2003, pagg. 242 e ss. In
tema, per una feconda applicazione di questo approccio alla
tematica della natura giuridica delle Autorità indipendenti
(e degli atti dalle stesse posti in essere, in relazione
alla consistenza della posizione giuridica soggettiva dei
destinatari) cfr. A. Romano Tassone, Situazioni giuridiche
soggettive e decisioni della amministrazioni indipendenti,
in Dir. Amm., 3/2002, pag. 465, circa la “tecnica
legittimante formale-procedimentale” nell’ambito
del principio di legittimazione dell’autorità
legato a un criterio di tipo legale-razionale (ove si richiamano
M. Weber e N. Luhmann). Sul sindacato sull’eccesso
di potere, nella sua evoluzione storica, divenuto, oggi,
sindacato sull’uso razionale del potere discrezionale
cfr. A. Police, L’illegittimità dei provvedimenti
amministrativi alla luce della distinzione tra vizi c.d.
formali e vizi sostanziali, in Dir. amm., 4/2003, 754 ss.
[11] Spunti in questa direzione in L. De Lucia, Procedimento
amministrativo cit., 154 (con richiami di dottrina sul principio
di imparzialità in nota 175).
[12] Sull’evoluzione della dottrina italiana dallo
studio dell’atto allo studio del procedimento amministrativo,
cfr., da ultimo, la chiara sintesi di M. E. Schinaia, Sandulli:
il procedimento amministrativo, in Cons. Stato, 2005, II,
217 ss. Si veda altresì F. G. Scoca, La teoria del
provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento,
in Dir. amm., 1/1995, 1 ss. A. Scognamiglio, Il diritto
di difesa nel procedimento amministrativo, Milano, 2004.
Da ultimo cfr. L. De Lucia, Procedimento amministrativo
cit., 87 ss.
[13] K. R. Popper, Congetture e confutazioni, Bologna, 1972.
[14] Così l’efficace sintesi di F.G. Scoca,
Autorità e consenso, in Dir. Amm., 3/2002, pag. 453.
Si veda anche M.T.P. Caputi Jambrenghi, Studi sull’autoritarietà
nella funzione amministrativa, Milano, 2005. Osserva condivisibilmente
F. Trimarchi Banfi, Il diritto privato dell’amministrazione
pubblica, in Dir. Amm., 2004, 668, che “i fondamenti
del diritto amministrativo si compongono in unità
attorno al postulato del carattere funzionale dell’attività
dell’amministrazione, qualunque sia la forma nella
quale essa si manifesta”.
[15] Per quest’ordine di idee cfr. F. Merusi, Il diritto
privato della pubblica amministrazione alla luce degli studi
di Salvatore Romano, in Dir. Amm., 4/2004, 649 ss., che
richiama Salv. Romano (L’atto esecutivo nel diritto
privato, Milano, 1958). Osserva efficacemente al riguardo
F. Merusi che “in presenza del principio di legalità
gli atti di diritto privato della pubblica amministrazione
non avrebbero mai potuto diventare dei negozi giuridici
in senso proprio” (ivi, 653). Naturalmente, questo
rilievo, circa la natura esecutiva e non normativa dell’atto
amministrativo, non toglie validità alle tesi giurisdizionalistiche
della Scuola di Vienna, cui si deve la fondamentale e verace
intuizione circa l’efficacia (non solo legale, ma
anche) precettiva dell’atto amministrativo, come completamento
della catena di regolazione della fattispecie concreta (sul
punto cfr. qui, nota 42). Sottolinea il “diverso fondamento
dell’autonomia contrattuale della p.a.” F. Freni,
L’annullamento dell’aggiudicazione ed i suoi
effetti sul negozio, in Dir. amm., 4/2004, 837 ss.
[16] sul tema, cfr. F. Goisis, Le local authorities companies
nell’esperienza giuridica britannica, in Dir. Amm.
2-3/2001, 427 e ss., dove si evidenzia che tale principio
va comunque attenuandosi, ricevendo numerose eccezioni,
anche in quel contesto giuridico. Sull’inapplicabilità
nel nostro ordinamento del principio nec ultra vires, cfr.
V. Cerulli Irelli, Note critiche in tema di attività
amministrativa secondo moduli negoziali, in Dir amm., n.
2/2003, pag. 218 e nota 1, con ivi ampi rinvii di dottrina.
M. D’Alberti, I <<public contracts>> nell’esperienza
britannica, Napoli, 1984. Sui limiti della regola del nec
ultra vires cfr. altresì Corte europea dei diritti
dell’uomo, sez. IV, 24 giugno 2003, Stretch c. Regno
Unito, n. 44227/98, in Giorn. Dir. Amm., n. 3/2004, 304:
con questa sentenza la Corte europea ha affermato il contrasto
con l’articolo 1, protocollo 1, della Convenzione,
del rifiuto dell’amministrazione inglese di rinnovare
un contratto sull’assunto della nullità del
contratto originario stipulato da un soggetto pubblico oltre
i limiti statutariamente previsti.
[17] Cons. St., sez. V, 13 novembre 2002 n. 6281 (in http://www.giustizia-amministrativa.it),
nonché Id., sez. VI, 1 aprile 2000 n. 1885 e 20 maggio
1995 n. 498 (rispettivamente, in Cons. Stato, 2000, I, 833
e 1995, I, 843). Nondimeno taluna dottrina – C. Marzuoli,
Principio di legalità e attività di diritto
privato della Pubblica Amministrazione, Milano, 1982, pag.
186 – sostiene che l’attività di diritto
privato posta in essere in violazione del vincolo di scopo
(nel quale si traduce la legalità – indirizzo)
deve ritenersi affetta da nullità ex articolo 1418,
primo comma, c.c.
[18] V. Cerulli Irelli, Note critiche in tema di attività
amministrativa secondo moduli negoziali, in Dir amm., n.
2/2003, pag. 249, parla di “attività negoziale
come strumento di azione amministrativa e attività
negoziale di mera gestione patrimoniale”. Lo stesso
A. (in Il negozio come strumento di azione amministrativa,
nella rivista informatica http/www.giust.it/htm, n. 6/2002)
osserva altresì che “l’utilizzo di modelli
negoziali da parte delle pp.aa. dà luogo a un duplice
ordine di questioni: la prima questione è quella
relativa (ad). . . attività non direttamente connesse
alla funzione di amministrazione in senso tecnico, come
cura concreta degli interessi pubblici (che) . . . si potrebbe
dire attività di gestione privata secondo la terminologia
in uso in Francia. Altra questione è quella della
possibilità di utilizzare modelli civilistici come
strumenti di azione amministrativa”.
[19] A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XV
ed., Napoli, 1989, vol. II, pag. 942. Come si vede, già
nel 1989 era chiaro ed era ammesso quello che oggi, nel
2005, il legislatore ha forse inutilmente inserito nella
legge 241 del 1990.
[20] M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1970,
vol I, pagg. 445 e ss., che cita A. Amorth, Osservazioni
sui limiti dell’attività amministrativa di
diritto privato, in Archivio di diritto pubblico, 1938,
455.
[21] B. G. Mattarella, in Diritto Amministrativo Generale,
L’attività, in Trattato di diritto amministrativo,
a cura di S. Cassese, tomo I, 2^ ed., Milano, 2003, pagg.
734 e ss., distingue un’attività amministrativa
di diritto pubblico da un’attività amministrativa
di diritto privato. Parla di un diritto privato speciale
di interesse pubblico S. Giacchetti, Giurisdizione esclusiva,
Corte costituzionale e nodi di Gordio, in Cons. Stato, 2004,
II, 1652 per evidenziare come l’agire privatistico
della p.a. è sempre connotato da forti elementi di
specialità rispetto al comune diritto dei privati.
Su tali tematiche cfr. G. Pericu, L’attività
consensuale dell’amministrazione pubblica, in Mazzarolli,
Pericu, Romano A., Roversi Monaco, Scoca, Diritto amministrativo,
II ed., vol. II, Bologna, 1998, 1555 e ss.; F. Cangelli,
Riflessioni sul potere discrezionale della pubblica amministrazione
negli accordi con i privati, in Dir. Amm., 2/2000, 277 e
ss.; F. Trimarchi Banfi, Il diritto privato dell’amministrazione
pubblica, cit., 649 ss. E’ interessante osservare
sotto questo profilo come in definitiva non sia poi così
scontato (o “ontologicamente” necessario) che
i contratti della p.a. finalizzati alla provvista di beni,
lavori e servizi (questo discorso vale oggi anche per la
provvista del personale) debbano costituire un’eccezione
al ricorso al diritto pubblico; è noto, ad es., che
nel diritto francese vige la regola opposta, per cui anche
i contrats administratif sono configurati come actes de
gestion publique e sono sottoposti al sindacato del giudice
amministrativo, mentre in Germania si è affermata
la giurisdizione amministrativa sui contratti di diritto
pubblico per la qualificazione pubblicistica delle norme
che li disciplinano (per questi spunti cfr. Cerulli Irelli,
Note critiche cit., 221, nonché F.G. Scoca, Autorità
e consenso, cit., 446). L’opinione prevalente concorda
sulla non utilizzabilità della nozione di contratto
di diritto pubblico (cfr., ad es., A.M. Sandulli, Manuale
cit., pag. 601). F. Trimarchi Banfi, Il diritto privato
dell’amministrazione pubblica, cit., 664-665, rileva
che la qualificazione degli atti di esercizio dei poteri
contrattuali della parte pubblica come provvedimenti anziché
come dichiarazioni negoziali fondate su norme di diritto
privato speciale risponde alla specifica esigenza di soddisfare
il “principio di legalità-garanzia” e
la “correlazione necessaria tra potestà e interesse
pubblico specifico per il quale la potestà è
data”, di talché ci si deve chiedere “cosa
rimanga delle ragioni che renderebbero il contratto preferibile
al provvedimento, quando il contratto fosse reso sufficientemente
affine al provvedimento, così da poterlo sostituire
senza perdita delle garanzie che sono offerte dal regime
amministrativo” (ivi, 667-669).
[22] Rispettivamente in Cons. Stato, 2000, I, 767 ss. e,
1999, I, 557 ss.
[23] Il punto è ribadito da S. Giacchetti, Processo
amministrativo e interesse generale . . . cit. par. 4 intitolato
“Il superamento della tradizionale dialettica pubblico-privato”.
[24] F.G. Scoca, op. cit., pag. 454.
[25] E’ emblematica di questa tendenza a chiedere
al diritto pubblico più di quanto lo stesso diritto
privato ammetta nel suo stesso ambito la nota querelle sulla
pregiudiziale amministrativa (su cui, per mera sintesi,
sia consentito il rinvio a P. Carpentieri, La sentenza della
Consulta 204/2004 e la pregiudiziale amministrativa, in
Urb. e App., n. 4/2004, 384 ss.). Sembra infatti pacifica
l’inammissibilità di una domanda risarcitoria
per danni asseritamene derivanti da una delibera assembleare
(di condominio, di società etc.) non impugnata nei
termini e annullata; eppure molti amministrativisti hanno
senz’altro ammesso che un soggetto che non abbia impugnato
l’atto amministrativo possa chiedere nel quinquennio
di prescrizione, con autonoma azione, il risarcimento del
danno asseritamene cagionato dall’esecuzione dell’atto.
Queste obiezioni alla tesi negatrice della pregiudizialità
amministrativa sono approfondite da S. De Felice, Le tecniche
di tutela del giudice amministrativo nei confronti dei comportamenti
illeciti della p.a., relazione al Convengo su La giurisdizione
sui comportamenti delle amministrazioni e la tutela processuale
(dopo la sentenza della Corte Costituzionale 204/2004),
svoltosi in Roma, nella sede del Consiglio di Stato, il
27 maggio 2005, pagg. 9, 10 e 15. G. Comporti, Pregiudizialità
amministrativa: natura e limiti di una figura a geometria
variabile, in Dir. proc. amm., 2/2005, 280 ss. (soprattutto
306 ss.) ritiene invece superabili gli esposti rilievi alla
stregua della recente riforma del diritto societario che,
per la prima volta, avrebbe ammesso rimedi risarcitori pur
a fronte di delibere inoppugnabili. L’argomento si
presta a ben vedere a provare il contrario, in ragione della
eccezionalità di tale innovativa previsione, che
funge, dunque, da conferma della regola generale della pregiudizialità
dell’annullamento, che sembra valere per certi aspetti
anche per il diritto civile (e per le stesse ragioni, essenzialmente,
di prevalenza dell’interesse del gruppo alla stabilità
delle sue manifestazioni di volontà in funzione della
sicurezza dei traffici giuridici). Per una recente disamina
del tema della nullità ed annullabilità delle
delibere condominiali cfr. Cass. ss.uu., 7 marzo 2005, n.
4806 (ord.), in Corr. Giur., n. 6/2005, 793 ss., con nota
di N. Izzo.
[26] Sottolinea questo aspetto dell’attività
negoziale della p.a. V. Cerulli Irelli, Note critiche in
tema di attività amministrativa secondo moduli negoziali,
cit., 244 ss. L’A. riconduce tali profili di esorbitanza
a tre elementi causali: il principio di economicità
e convenienza (di cui il principio di copertura finanziaria
costituisce un aspetto), il principio della parità
di accesso (che si riconnette all’imparzialità
della p.a.) e il principio della corretta esecuzione del
contratto. M. R. Spasiano, La funzione amministrativa: da
tentativo di frammentazione allo statuto unico dell’amministrazione,
in Dir. amm., 2/2004, 297 ss., nell’ambito di una
nozione di “statuto unitario dell’attività
amministrativa”, comprensivo sia della funzione pubblica
che dei servizi pubblici, sottolinea come le “modalità
attuative e (gli) strumenti operativi, persino (la) soggettività
di diversa natura giuridica (di tipo pubblico o privatistico),
comunque non investono – nel senso di negarla –
la sussistenza dell’esercizio di una funzione amministrativa
e, di conseguenza, della necessaria applicazione dei principi
propri di essa” (p. 346). Sul contratto amministrativo
in Francia, nel parallelo con l’esperienza italiana,
cfr. F. Cardarelli, Il contratto amministrativo (rapporto
italiano), nell’ambito delle Journees Brasiliennes
(23-27 maggio 2005) organizzate dall’Association H.
Capitant des Amis de la Culture Juridique Francaise, in
corso di pubblicazione in (si ringrazia la cortesia dell’A.
per la consultazione del testo provvisorio).
[27] Sul tema la letteratura è vastissima. Da ultimo
si veda l’ampia sintesi, con una chiara scelta propositiva
nel senso della specialità della responsabilità
dell’amministrazione da attività provvedimentale
e della sua irriducibilità ai modelli civilistici,
di L. Garofalo, La responsabilità dell’amministrazione;
per l’autonomia degli schemi ricostruttivi, in Dir.
Amm., 1/2005, 1 ss.
[28] Cfr., ad es., d.l. 25 maggio 1994, n. 313, convertito
in legge, con modificazioni, dalla l. 22 luglio 1994, n.
460, recante la Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità
speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione
delle Forze armate e della Guardia di finanza; articolo
14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in legge,
con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, rubricato
Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni;
articolo 159 del t.u.e.l. - d.lg. 267 del 2000 – recante
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali –
ove è stabilito, al comma 2, che Non sono soggette
ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile
anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli
enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni
al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui
e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
[29] La materia rinviene la sua disciplina nell’articolo
6 della legge 537 del 1993, come sostituito dall'art. 44
della legge 23 dicembre 1994 n. 724. Speciale è inoltre
il regime della rinnovazione o proroga del contratti di
appalto con la p.a., giusta la previsione dell’articolo
6 della 537 del 1993, come modificato dall’articolo
44 della legge 724 del 1994 (su cui cfr., di recente, L.
Piochi, commento a Cons. St., sez. V, 2 ottobre 2002 n.
5116, in Urbanistica e Appalti, 1/2003, 58). Si veda, oggi,
l’art. 23 della legge “comunitaria” del
2004, l. n. 62 del 2005.
[30] L. Mancini, I contratti di utenza pubblica, in Dir.
Amm., 1/2002, 113 e ss.; M. Ramajoli, La tutela degli utenti
nei servizi pubblici a carattere imprenditoriale, ivi, 3-4/2000,
382 e ss.. Sul tema cfr. anche Cass., ss.uu., 16 aprile
2004, n. 7265 (in Dir. proc. amm., 4/2004, 1123 ss., con
nota di M. Delsignore), nonché, nello stesso senso,
id., 21 dicembre 2004, n. 23645 (in tema di riparto di giurisdizione
riguardo all’eccezione alla giurisdizione esclusiva
del g.a. costituita dai rapporti individuali di utenza con
soggetti privati; benvero, ante declaratoria di incostituzionalità
dell’articolo 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successive
modifiche e integrazioni da parte di Corte cost. n. 204
del 2004).
[31] F. G. Scoca, Autorità e consenso cit.., 453.
F. Merusi (Il diritto privato della pubblica amministrazione
cit., 649 ss.), risalendo ai principi e attingendo alla
costruzione di Salv. Romano (L’atto esecutivo nel
diritto privato, Milano, 1958) secondo cui anche il diritto
privato, come ogni ordinamento autonomo, secondo un principio
di separazione dei poteri e delle funzioni, conosce atti
normativi (il negozio giuridico), atti esecutivi ed atti
di autotutela, rileva che in diritto pubblico l’atto
amministrativo nasce come atto esecutivo, incapace di autonomia
nel senso dell’atto negoziale (normativo) del diritto
privato.
[32] V. Cerulli Irelli, Il negozio come strumento di azione
amministrativa, e Innovazioni del diritto amministrativo
e riforma dell’amministrazione, comparsi entrambi
sulla rivista in formato internet Giust.it, rispettivamente
in http://www.giust.it/articoli/cerulli-irelli_negozio.htm
n. 6/2002 della rivista e http://www.giust.it/articoli/cerulli-irelli_riformapa.htm,
ivi, sul n. 3/2002, con riferimento al disegno di legge
n. A.S. 1281 recante “Modifiche e integrazioni della
legge 7 agosto 1990 n. 241. Norme generali sull’azione
amministrativa”. Cfr. anche, amplius, dello stesso
A., Note critiche in tema di attività amministrativa
secondo moduli negoziali, cit., 238 e 243.
[33] G. De Marzo, Attività consensuale e attività
autoritativa della p.a., in Urb. e App., 4/2005, 382, parla
di “portata assai residuale del comma 1-bis dell’art.
1 della L. 241/1990”. Per F. Caringella, Profili generali
della riforma, ivi, 377, “la norma si limita a esternare
un principio ormai assodato da circa un ventennio, ossia
quello della generale capacità negoziale della pubblica
amministrazione e della soggezione dell’attività
paritetica alle normali regole del diritto comune”.
Rileva il carattere non particolarmente innovativo del nuovo
comma 1-bis che, in definitiva, si risolverebbe nella mera
applicazione del principio di legalità (salvo che
si opti per una lettura più ampliativa, che non sembra
però andare al di là di una portata meramente
persuasiva, di direttiva alla p.a. a privilegiare l’utilizzo
di strumenti privatistici), G. Napolitano, L’attività
amministrativa e il diritto privato, in Giorn. Dir. Amm.,
5/2005, 482. F. Satta, La riforma della legge 241/90: dubbi
e perplessità in http://www.giustamm.it, osserva
come “il comma 1-bis si presta a gravi equivoci”
poiché la dizione secondo cui la p.a. “agisce
secondo le norme del diritto privato” sarebbe molto
più ampia della locuzione “utilizza gli strumenti
del diritto privato” e consentirebbe di affermare
che l’amministrazione sia svincolata dalla regola
dell’interesse pubblico. Per A. Travi, La legge n.
15/2005: verso un nuovo diritto amministrativo?, in Corr.
Giur., 4/2005, 449, “non è chiaro quale potrà
essere la portata pratica di questa disposizione”.
Secondo S. Giacchetti, Giurisdizione amministrativa e legge
n. 15/2005 cit., 395 ss., al di là di numerosi rilievi
critici cui la norma si presta, essa avrebbe tuttavia introdotto
un’affermazione di principio di alto valore sistematico,
vale a dire la sottoposizione dell’attività
amministrativa non autoritativa da chiunque esercitata in
regime di diritto privato (quella che l’A. chiama
– pag. 391 – diritto privato speciale di interesse
pubblico) al rispetto dei medesimi canoni di economicità,
efficacia, pubblicità e trasparenza del procedimento
amministrativo, giusta il disposto del nuovo comma 1-ter
dell’articolo 1 della legge n. 241 del 1990, il che
avrebbe condotto, secondo le linee evolutive indicate dall’ord.
della “plenaria” del Consiglio di Stato n. 1
del 2000, anziché secondo quelle tratteggiate dalla
Consulta nella sentenza n. 204 del 2004, “non a una
(inimmaginabile) privatizzazione del pubblico, ma ad una
pubblicizzazione del privato perché nell’amministrazione
di diritto privato l’hardware è (apparentemente)
destinato a rimanere lo stesso ma il software è destinato
ad essere radicalmente cambiato”. Sul dibattito preparatorio
della riforma si veda il dossier dell’A.I.P.D.A. Osservazioni
sul d.d.l. A.S. n. 4860, inviato alla Commissione Affari
costituzionali del Senato, in Bollettino AIPDA, 2000/12,
1 ss.
[34] V. Cerulli Irelli, Verso un più compiuto assetto
della disciplina generale dell’azione amministrativa
(primo commento alla legge n. 15/05 recante modifiche e
integrazione alla legge n. 241/90), in http://www.astridonline.it.
[35] D. Sorace, C. Marzuoli, voce Concessioni amministrative,
in Digesto delle discipline pubblicistiche, IV, vol. III,
Torino, 1989, 280 ss.; M. D’Alberti, Le concessioni
amministrative, Napoli, 1981, 353 ss; G. Falcon, Le convenzioni
pubblicistiche, Milano, 1984 (qui l’A., 100 ss., richiama
la distinzione tra “atto autoritario” ed “atto
di autorità”); G. Guarino, Atti e poteri amministrativi,
in Dizionario Amministrativo, Milano, 1983, 268; A. Orsi
Battaglini, Autorizzazione amministrativa, in Dig. Disc.
Pubbl., II, Torino, 1989, 292; G. Corso, voce Validità
(diritto amministrativo), in Enc. Dir., XLVI, Milano, 1993,
98 ss.
[36] D. Sorace, C. Marzuoli, voce Concessioni amministrative
cit., 283.
[37] M. D’Alberti, Le concessioni amministrative,
cit.; G. Guarino, Atti e poteri amministrativi, cit.
[38] D. Sorace, C. Marzuoli, voce Concessioni amministrative
cit., 286.
[39] M. S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. II, Milano,
1970, 1160.
[40] D. Sorace, C. Marzuoli, voce Concessioni amministrative
cit., 290. Anche L. De Lucia, Procedimento amministrativo
cit., nota 142 di pag. 141, lascia “impregiudicata
la questione della natura imperativa o meno” della
concessione amministrativa, richiamando la dottrina qui
esaminata. Fornisce però una risposta esauriente
al dubbio prospettato, lì dove, condivisibilmente,
rileva come, ove vi siano provvedimenti concessori, si abbia
a che fare con “situazioni giuridiche ad esercizio
procedimentale” (e non sostanziale), secondo la ricostruzione
dal medesimo A. proposta nell’op. cit. (cfr. 140 ss.).
Il che è un modo diverso per dire la stessa cosa
evidenziata qui nel testo: che l’autoritatività
consiste nel fatto che è necessario l’esperimento
di un previo procedimento come criterio di razionalizzazione
dell’esercizio di una pubblica funzione.
[41] D. Sorace, C. Marzuoli, voce Concessioni amministrative
cit., 291.
[42] O. Ranelletti, Concetto e natura delle autorizzazioni
e concessioni amministrative in Giur. It., 1894, IV, c.
7, citato in D. Sorace, C. Marzuoli, voce Concessioni amministrative
cit., 291.
[43] Non può dimenticarsi il nucleo di verità
sotteso ai risalenti indirizzi dottrinari che ricostruivano
la teorica dell’atto amministrativo ispirandosi al
modello processualista (Otto Mayer, nonché la cd.
Scuola di Vienna: A. Merkl, E. Bernatzik, su cui cfr. M.
S. Giannini, voce Atto amministrativo, in Enc. Dir., Milano,
1959, 161 e ss., nonché B. G. Mattarella, Diritto
Amministrativo Generale, Il provvedimento, cit., 823 e Id.,
Diritto Amministrativo Generale, L’attività,
ivi, 758 ss., con ampi richiami). Secondo questa scuola
di pensiero l’atto amministrativo (perciò espressione
di autorità) è la determinazione della legge
nel caso singolo, sull’esempio della sentenza del
giudice. Per un richiamo di sintesi cfr..
[44] Cfr. op. ult. cit., nei brani di seguito riportati.
[45] Fa soprattutto riferimento agli atti paritetici della
p.a. nella materia dell’ex pubblico impiego, nonché
al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali,
al fine di spiegare il comma 1-bis in esame, N. Durante,
Relazione al seminario su Modifiche ed integrazioni alla
legge 241 del 1990, in Salerno, 5 maggio 2005, pubblicato
al sito http://www.giustamm.it.
[46] L. De Lucia, Procedimento amministrativo cit., 101,
parla efficacemente di “poligonalità”
dell’attività amministrativa provvedimentale,
per la sua “idoneità a coinvolgere, attraverso
gli effetti del provvedimento, la sfera giuridica di una
pluralità di soggetti diversi dal destinatario”.
In nota 43 è richiamato, sul tema della “multipolarità
del diritto amministrativo”, R. Ferrara, Il procedimento
amministrativo visto dal “terzo”, in Dir. Proc.
Amm., 2003, 1024 ss.
[47] Che il rigetto sia “autoritativo” è
provato dalla sua impugnabilità, ossia dalla sua
idoneità a recare una lesione tutelabile in sede
giurisdizionale nella sfera giuridica del “destinatario
dell’atto” (in questo caso negativo). Se il
rigetto non contenesse una dose, pur minima, di imperio,
non potrebbe recare nocumento alcuno, in via unilaterale,
nella sfera del soggetto che ha presentato l’istanza
rigettata. Il rigetto, allora, non sarebbe impugnabile dinanzi
al G.A., come non è impugnabile (salvo il caso di
responsabilità precontrattuale) la mancata accettazione
della proposta contrattuale.
[48] Sull’autorizzazione amministrativa cfr. A. Orsi
Battaglini, voce Autorizzazione amministrativa, in Digesto
delle discipline pubblicistiche, IV, vol. II, Torino, 1987,
58 ss.; O. Rannelletti, op. cit.
[49] Osserva giustamente G. Napolitano, op. cit., 484, nel
par. intitolato “La difficile conciliazione tra negozio
e funzione”, che gli altri soggetti coinvolti dall’atto
solo impropriamente possono considerarsi “terzi”.
In realtà l’atto amministrativo non ha un diretto
destinatario, poiché esso è destinato alla
cura dell’interesse pubblico. Osserva che “non
appare corretta l’affermazione secondo la quale il
provvedimento amministrativo produce effetto solo nei confronti
dei destinatari, e non nei confronti dei terzi” B.
G. Mattarella, in Diritto Amministrativo Generale, Il provvedimento,
cit., 928. Analoghe considerazioni in F. Trimarchi Banfi,
Il diritto privato cit., 687. Se la p.a. concede in uso
speciale un tratto di spiaggia, sottraendola al normale
uso pubblico, destinatari di questo atto sono tutti i cittadini
che vedono mutato il regime d’uso del bene; è
errato dunque affermare che il destinatario dell’atto
è il privato che ha domandato la concessione di spiaggia.
L’atto di concessione costituisce comunque un atto
di governo dell’interesse pubblico ed è per
questo espressione di autorità, anche se favorevole
(incidentalmente) al singolo privato. La sua ragion d’essere,
infatti, non risiede nel favorire il privato o nel favorire
le casse dell’erario (o nella convenienza per la p.a.
come persona giuridica), ma deve risiedere nella miglior
cura possibile, razionalmente giustificabile, dell’interesse
pubblico gestito (nell’esempio della concessione di
spiaggia, l’atto dovrà chiarire perché
è meglio per l’uso razionale della risorsa
dare in concessione quel tratto di spiaggia, anziché
lasciarla alla libera fruizione pubblica). Se l’atto
non è in grado, nei descritti termini, di riscattare
con buone argomentazioni la sua pretesa implicita di razionalità,
allora esso sarà invalido e potrà essere annullato.
Come sostenuto qui, nel par. 2, l’agire della p.a.
deve essere un agire razionale orientato all’intesa
(discorsiva, nel senso di riscattabilità razionale),
non un agire strategico-egoistico.
[50] V. Cerulli Irelli, loc.ult. cit.
[51] G. Napolitano, op. cit., 484-485 (ed ivi richiami in
nota 23).
[52] Profili applicativi interessanti e tentativi di chiarificazione
dell’istituto in Cons. St., sez. VI, 15 maggio 2002
n. 2636 e 18 dicembre 2001 n. 6280 (entrambe consultabili
al sito http://www.giustizia-amministrativa.it). Sul tema
cfr. da ultimo F.G. Scoca, Autorità e consenso cit.,
passim. In generale, cfr., E. Sticchi Damiani, Attività
amministrativa consensuale e accordi di programma, Milano,
1992; B. Cavallo, Procedimento amministrativo e attività
pattizia, in Il procedimento amministrativo tra semplificazione
partecipata e pubblica trasparenza (a cura di B. Cavallo),
Torino, 2000; critica le tesi del Consiglio di Stato (sentenze
sez. V, 13 novembre 2002 n. 6281, 15 maggio 2002 n. 2636
e 13 marzo 2000 n. 1327) G. Greco, Accordi e contratti della
pubblica amministrazione tra suggestioni interpretative
e necessità di sistema, in Dir. Amm., 3/2002, 413
e ss.; id., Effettività del diritto amministrativo
nel sistema comunitario (e recessività nell’ordinamento
nazionale?), in Dir. amm., 2/2003, 286 e ss., dove ripropone
la teorica dei contratti di diritto pubblico – sviluppata
in Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto,
Milano, 2003 - e nega la natura totalmente privatistica
di tali accordi, tendendo a ricostruirli in ambito amministrativistico
provvedimentale (come atti che comportano l’esercizio
di potestà amministrative).
[53] G. Greco, Effettività del diritto amministrativo
nel sistema comunitario cit., 286 e ss. V. Mengoli, Gli
accordi amministrativi fra privati e pubbliche amministrazioni,
Milano, 2003.
[54] S. Giacchetti, Giurisdizione esclusiva, Corte costituzionale
e nodi di Gordio . . . cit.. L’A. sembra per la verità
riferire questa conclusione non solo al comma 1-ter in esame,
ma anche al nuovo comma 1-bis dell’art. 1, in precedenza
esaminato. Più in generale, mette conto di osservare
che, in alcuni, importanti campi del diritto si assiste
piuttosto ad una “amministrativizzazione” del
diritto privato (così nell’area del diritto
della concorrenza), piuttosto che ad una privatizzazione
del diritto pubblico, nel senso che tende sempre più
a prevalere l’esigenza di regolazione dei mercati
e, quindi, si assiste ad una sorta di regressione dell’atto
di diritto privato da atto negoziale (normativo, espressione
di autonomia), ad atto esecutivo (per queste osservazioni
cfr. F. Merusi, op. cit., nota 5 di pag. 654, ed ivi richiami).
[55] G. Napolitano, op. cit., 478.
[56] R. Villata, Introduzione al Convengo La giurisdizione
sui comportamenti delle amministrazioni e la tutela processuale
(dopo la sentenza della Corte Costituzionale 204/2004),
svoltosi in Roma, nella sede del Consiglio di Stato, il
27 maggio 2005.
[57] G. Napolitano, op. cit., 487.
[58] Su questa ricostruzione della nozione di servizio pubblico,
elaborata sull’idea del market failure, cfr. E. Zanelli,
Servizi pubblici locali e Corte Costituzionale: un passo
avanti e due indietro, in Corr. Giur., 1/2005, 133 ss.,
nonché G. Montedoro, Servizi pubblici e riparto di
giurisdizione dopo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte
Costituzionale, in Dir. proc. amm., 1/2005, 75 ss. (soprattutto
87).
[59] L’evoluzione dal servizio pubblico al mercato
regolato è bene chiarita in R. Villata, Pubblica
amministrazione e servizi pubblici, in Dir. amm., 3/2003,
493 ss., nonché in N. Rangone, Il codice delle comunicazioni
elettroniche, in Giorn. dir. amm., 11/2004, 1173.
[60] F. Merusi, op. cit., nota 4 di pag. 654.
[61] Questa considerazione di sintesi, con le annesse citazioni
di dottrina, è tratta da B. G. Mattarella, in Diritto
Amministrativo Generale, Il provvedimento, in Trattato di
diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, tomo I, 2^
ed., Milano, 2003, 824, ed ivi note di richiamo dei singoli
Autori. F. Trimarchi Banfi, Il diritto privato cit., 672,
ricorda efficacemente come la nozione di “amministrazione
paritaria” costruita da F. Benvenuti (Per un diritto
amministrativo paritario, in Scritti in onore di Enrico
Guicciardi, Padova, 1975, 807 ss., ivi citato) aveva un
significato profondamente diverso dall’idea panprivatistica
odierna, poiché avrebbe dovuto svilupparsi “all’interno
del sistema di diritto amministrativo, per effetto dell’attuazione
dei principi costituzionali”.
[62] Dimostra la centralità del procedimento, per
la soddisfazione dell’interesse del privato (in una
costruzione che configura l’interesse legittimo essenzialmente
come interesse procedurale e la tutela del privato nell’esercizio
della funzione come partecipazione processuale), L. De Lucia,
Procedimento amministrativo e interessi materiali, in Dir.
Amm., 1/2005, 114 ss. (secondo questa importante impostazione,
riprendendo le linee di teoria generale di A. Falzea, voce
Efficacia (teoria generale) in Enc. Dir., XIV, Milano, 479
ss. l’interesse legittimo pretensivo altro non sarebbe
che una fattispecie rilevante, ma non ancora completa ed
efficace, poiché subordinata alla verifica di conformità
all’ordinamento che si compie nel procedimento amministrativo
partecipato e al suo completamento per il tramite del provvedimento
amministrativo). “Funzione del procedimento –
che è il luogo della rilevanza dell’interesse
– è di valutare la rilevanza dell’interesse
– sia pubblico che privato – ai fini della sua
realizzazione (id est della produzione dell’effetto
materiale).
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