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| n. 7-2005 - © copyright |
ROMINA CAUTERUCCIO
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| Risarcimento danni da illegittima
attività provvedimentale della pubblica amministrazione
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Con la sentenza 21 gennaio 2005 n.
149, la quarta sezione del tribunale amministrativo
regionale della lombardia, propone una interessante
lettura, in tema di risarcimento dei danni conseguenti
all’illegittimo esercizio del potere pubblico autoritativo,
estesa anche al risarcimento del “danno da ritardo”,
alla luce dell’ampia formula legislativa di cui
all’art. 7, comma terzo, legge 6 dicembre 1971,
n. 1043.
1. La vicenda – La sentenza in esame offre
l’occasione per fare il punto sulle principali problematiche
in tema di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima
attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione.
Il tribunale amministrativo Lombardia si pronuncia
sul diniego opposto dal Comune resistente alla richiesta
della ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione
all’apertura di un esercizio di parrucchiera, diniego
emanato sulla base di un regolamento comunale che
prevedeva un contingente numerico per tali autorizzazioni.
Il provvedimento è stato sospeso in sede cautelare
dal Tribunale Amministrativo, sulla base di un apparente
contrasto con la legge statale disciplinante la
materia.
A seguito del riesame della pratica, l’Amministrazione
ha infine rilasciato l’autorizzazione e all’udienza
per la discussione del merito, il suo procuratore
ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia
del contendere. La ricorrente si è opposta ed ha
insistito nella domanda di annullamento, al fine
di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti
al ritardo con cui aveva ottenuto l’autorizzazione,
a dimostrazione dei quali ha prodotto copia del
proprio registro corrispettivi. Ha quindi chiesto
che il risarcimento venisse calcolato sulla media
dei ricavi o, in subordine, in via equitativa.
Nel caso in esame, la richiesta risarcitoria riguardava
un danno da ritardo, sicché viene da chiedersi se
fosse stato necessario esercitare la (rectius:
insistere nella) azione di annullamento dell’originario
diniego, che nel frattempo non era stato oggetto
di un intervento in autotutela da parte dell’Amministrazione,
ma semplicemente superato nei fatti dal successivo
atto autorizzatorio.
La riflessione sulla pregiudizialità dell’azione
di annullamento rispetto a quella risarcitoria ha
molto impegnato la giurisprudenza amministrativa.
La Corte di Cassazione, nella storica sentenza a
sezioni unite n. 500/99, ritenne inesistente la
pregiudiziale amministrativa rispetto alle domande
risarcitorie, sul presupposto che la cognizione
di queste spettasse al Giudice Ordinario (eccezion
fatta per i casi di giurisdizione esclusiva), il
quale ha sempre posseduto il potere di disapplicare
i provvedimenti amministrativi illegittimi.
Il problema della pregiudizialità si è posto quando
il Giudice Amministrativo è stato investito della
cognizione sulle domande risarcitorie conseguenti
all’illegittima attività amministrativa.
Una corrente di pensiero ha ritenuto necessario
il preventivo annullamento del provvedimento perché,
in caso contrario, si ammetterebbe l’utilizzo della
disapplicazione in sede di legittimità, violando
così il termine di decadenza legislativamente previsto
per la proposizione del ricorso in detta sede.
Un’altra corrente è giunta a conclusioni opposte,
negando che nella fattispecie venga posta in essere
la disapplicazione di atti amministrativi poiché
il giudice, nell’esame della domanda risarcitoria,
sarebbe chiamato a riesaminare il corso dell’azione
amministrativa posta in essere, per verificare se
siano stati compiuti fatti illeciti ai sensi dell’art
2043 cc. Si tratterebbe di “una verifica parentetica
di legittimità e non di disapplicazione”[1]. A questa
opinione si poteva però obiettare che, in tal modo,
l’assetto di interessi in gioco verrebbe regolamentato
da un provvedimento dichiarato giudizialmente illecito,
sia pure ai soli fini risarcitori. Non è detto,
infatti, che di fronte all’obbligo di risarcire,
l’Amministrazione proceda necessariamente in autotutela
poiché, specie dopo il decorso di un ampio periodo
di tempo, potrebbe risultare più opportuno provvedere
al risarcimento che rieditare l’azione amministrativa.
Verrebbe così violato il principio di non contraddizione
dell’ordinamento.
Ma occorre partire dalla considerazione che la lesione
dell’interesse legittimo consegue sempre all’utilizzo
del potere pubblicistico. Un ente pubblico può infatti
incidere sulle posizioni giuridiche dei privati
in tanto in quanto: a) esista una attribuzione normativa
di poteri autoritativi a suo favore, e b) quei poteri
vengano esplicitati nelle forme e nei casi indicati
dall’ordinamento. Il provvedimento amministrativo,
se efficace, legittima l’uso del potere autoritativo
dell’Ente e rende quindi lecita la lesione delle
posizioni giuridiche dei destinatari. Finché il
provvedimento spiega i propri effetti non vi è quindi
alcun illecito da contestare. Il diritto al risarcimento
del danno può emergere solo se il provvedimento
non spiega alcun effetto, e cioè quando è (non annullabile
ma) nullo, oppure quando venga rimosso in sede di
autotutela o (appunto) annullato in sede giudiziaria
di legittimità. In presenza di un provvedimento
amministrativo efficace, ammettere la cognizione
diretta della domanda risarcitoria significherebbe
chiamare il giudice a verificare l’utilizzo dei
poteri pubblicistici dell’ente senza tenere conto
degli effetti del provvedimento medesimo, procedendo
effettivamente alla sua disapplicazione rispetto
al caso concreto, ciò che non è previsto dall’ordinamento[2].
La cognizione diretta della domanda risarcitoria
potrebbe forse prospettarsi in presenza di un provvedimento
nullo, poiché questo non produce effetti e quindi
non rende lecite le lesioni inferte alle posizioni
giuridiche dei destinatari dell’azione amministrativa.
In caso poi di contestazione del comportamento inerte
dell’Amministrazione, il giudizio sulla domanda
risarcitoria dovrà essere preceduto dall’accertamento
dell’illegittimità dell’inerzia.
La questione è stata risolta dalla pronuncia dell’
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in n. 4
del 26 marzo 2003, che ha sancito la necessaria
pregiudizialità dell’azione di annullamento sulla
base dell’inesistenza, in capo al Giudice Amministrativo
adito in sede di legittimità, di un potere di disapplicare
gli atti amministrativi non regolamentari[3].
La ricorrente, per tornare al caso in esame, si
è adeguata a tale pronuncia e, nella memoria per
l’udienza di discussione del merito, ha coerentemente
insistito nella domanda di annullamento dell’originario
diniego.
La prima obiezione alla richiesta risarcitoria consiste
in una eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo
la difesa dell’Amministrazione, poiché nella fattispecie
il danno non consegue all’emanazione di un provvedimento
illegittimo, ma alla tardiva emanazione del provvedimento
legittimo[4], la giurisdizione apparterrebbe al
Giudice Ordinario. L’eccezione viene facilmente
superata: il Giudice Amministrativo ritiene la propria
giurisdizione sia sulla base della formulazione
testuale dell’art 7, comma terzo, legge 6 dicembre
1971 n. 1034, sia sulla base della recente sentenza
della Corte Costituzionale n. 204/04, secondo la
quale il risarcimento dei danni da attività provvedimentale
dell’Amministrazione non costituisce una posizione
di diritto soggettivo autonoma, ma è uno strumento
di tutela ulteriore delle posizioni di interesse
legittimo, atta a garantirne la piena ed effettiva
difesa giurisdizionale. Non si pone, quindi, una
questione di giurisdizione.
È più complicato l’accertamento dell’elemento soggettivo.
La giurisprudenza, fin dalla storica sentenza di
Cassazione n. 500/99, ha richiesto a tal fine un
quid pluris rispetto alla verifica dell’illegittimità
del provvedimento, sul presupposto che da tale ultimo
elemento non si possa automaticamente dedurre la
colpa dell’Amministrazione. Questa, invece, dovrebbe
essere individuata nella violazione dei criteri
di correttezza, imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa. Altra giurisprudenza, pur aderendo
alla tesi che la colpa dell’Amministrazione non
possa essere automaticamente dedotta dall’illegittimità
del provvedimento, afferma che i criteri indicati
dalla Cassazione si risolverebbero proprio nella
semplice verifica di questo ultimo elemento, mentre
l’indagine sull’elemento soggettivo dovrebbe essere
effettuata facendo applicazione delle norme civilistiche
sulla responsabilità del professionista (art. 2236
c.c.). L’Amministrazione, pertanto, sarebbe chiamata
a rispondere solo per colpa grave laddove la pratica
comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, mentre il privato sarebbe agevolato,
nel produrre la prova a suo carico, dall’utilizzo
delle presunzioni semplici[5].
Nel caso in esame il giudice ha fatto applicazione
dei criteri indicati dalla Cassazione. L’Amministrazione
aveva infatti emanato l’impugnato diniego sulla
base di un proprio regolamento la cui legittimità,
fino alla pronuncia dell’ordinanza cautelare nel
processo in esame, non era mai stata messa in discussione:
pertanto, l’Amministrazione non poteva essere ritenuta
in colpa.
Si potrebbe obiettare che l’indagine avrebbe dovuto
essere concentrata sul rapporto tra la normativa
regolamentare e la legge ordinaria, e in caso di
accertatato contrasto, sul grado di colpa dell’Amministrazione
circa la scelta di darsi una normativa regolamentare
contrastante una legge ordinaria. L’indagine però,
probabilmente, non avrebbe portato a risultati utili,
poiché difficilmente si sarebbe potuto individuare
un nesso causale tra tale scelta ed il danno cagionato
alla ricorrente nel caso di specie, in quanto il
danneggiante risponde dei danni che siano “conseguenza
immediata e diretta” della propria azione od omissione
e un simile nesso non può essere colto tra l’approvazione
di una norma regolamentare illegittima nel 1990
ed il diniego emanato nel 2003, ovvero tredici anni
dopo.
Se già l’assenza dell’elemento soggettivo potrebbe
essere risolutiva, il Giudice però indaga anche
sull’allegazione dei danni. La ricorrente lamentava
un danno da ritardo e, quindi, un mancato guadagno
corrispondente al periodo in cui illegittimamente
le è stato inibito l’esercizio dell’attività di
parrucchiera. Ma per dimostrare il nocumento, essa
ha allegato il registro dei corrispettivi, chiedendo
che il risarcimento venisse quantificato secondo
la media di questi ultimi o, in subordine, con criterio
equitativo. Qui ha avuto buon gioco la difesa dell’Amministrazione,
eccependo che “ricavo non corrisponde a guadagno”:
la mancata allegazione delle spese che ogni esercente
(e quindi, si può presumere, anche la ricorrente)
sostiene nell’esercizio della propria attività comporta
la mancata prova del danno, per dimostrare e quantificare
il quale occorre dedurre dall’ammontare dei ricavi
la somma delle spese. Il Giudice ha aderito a questa
tesi, in considerazione che da un lato, il materiale
probatorio era nelle mani della sola ricorrente
la quale aveva prodotto unicamente gli elementi
a sé favorevoli e, dall’altro, che non era possibile
operare d’ufficio alcuna decurtazione del ricavo
medio, per individuare l’effettivo lucro cessante
della ricorrente, poiché in giudizio non era stato
prodotto alcun elemento utile cui parametrare detta
decurtazione, sicchè ogni operazione in tal senso
avrebbe avuto carattere arbitrario.
La richiesta risarcitoria della ricorrente è stata
quindi respinta anche sulla base di tali considerazioni.
2. Le osservazioni
Su un piano generale, il tema della responsabilità
della Pubblica Amministrazione per illegittima attività
provvedimentale sembra ancora problematico in diversi
aspetti. Se una questione spinosa, quella della
pregiudizialità dell’azione di annullamento rispetto
all’azione di risarcimento, è stata risolta dall’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, altri problemi
rilevanti rimangono aperti. Uno di essi lo abbiamo
già esaminato sopra, ed è costituto dalla qualificazione
dell’elemento soggettivo. La giurisprudenza concorda
sul fatto che non possa essere dedotto, automaticamente,
dall’illegittimità del provvedimento ed occorra
un quid pluris, ma si divide sull’identificazione
di questo elemento ulteriore. Una corrente, aderendo
alla pronuncia di Cass. n. 500/99, fa leva sui criteri
di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’agire
amministrativo; altra corrente, invece, fa perno
sull’art. 2236 c.c., ritenendo non sufficienti tali
criteri che identificherebbero, invece, la mera
illegittimità del provvedimento.
Altra problematica è l’individuazione delle fattispecie
in cui può essere chiesto il “risarcimento del danno
in forma specifica”. Con questa espressione il legislatore
allude all’emanazione di un ordine di facere
da parte del Giudice nei confronti dell’Amministrazione.
Nel campo dell’interesse legittimo oppositivo la
questione è semplificata. Pensiamo al tipico caso
dell’espropriazione. L’annullamento del provvedimento
ablatorio è di per sé sufficiente a soddisfare il
ricorrente che si trova ancora in possesso del bene;
se l’esecuzione è iniziata, egli potrà chiedere
a sua discrezione (purché non sia intervenuta nel
frattempo l’occupazione acquisitiva) oltre all’annullamento
dell’atto, anche la restituzione del bene (risarcimento
in forma specifica). Ma nel caso della lesione all’interesse
pretensivo non è detto che all’annullamento del
provvedimento di diniego debba necessariamente conseguire
l’attribuzione del bene della vita cui aspira il
ricorrente, poiché la successiva riedizione dell’azione
amministrativa può evidenziare profili ulteriori,
non esaminati nel giudizio, tali da motivare un
nuovo diniego. In questo contesto, ove al Giudice
fosse consentito di sostituirsi all’Amministrazione
nel valutare la spettanza del bene della vita al
ricorrente, si verificherebbe una violazione del
fondamentale principio di separazione tra i poteri
esecutivo e giudiziario. Un ordine di facere
può essere emanato dal Giudice solo laddove, a fronte
dell’annullamento del provvedimento, non residuino
all’Amministrazione margini di discrezionalità e
la riedizione dell’azione amministrativa si presenti
quindi vincolata. Pensiamo ad una gara di appalto
che si svolge con metodi meccanici: all’annullamento
dell’aggiudicazione potrà conseguire l’ordine di
aggiudicare l’appalto al secondo classificato in
graduatoria, senza alcuna invasione di campo nella
discrezionalità propria dell’amministrazione agente.
Negli altri casi, il Giudice potrà solo ordinare
il riesame della pratica, salva la pretesa del risarcimento
del danno da ritardo (per equivalente) ove l’ulteriore
tratto di azione amministrativa si concluda con
l’emanazione del provvedimento richiesto.
Una parte della dottrina, peraltro, contesta in
radice l’uso della nozione di “risarcimento in forma
specifica” poiché questa, in termini civilistici,
costituisce una prestazione diversa e succedanea
rispetto a quella originaria per la soddisfazione
dell’interesse creditorio[6]. Ma se così é, allora
la richiesta all’Amministrazione di emanare un provvedimento
determinato cui essa è tenuta sembra più assimilabile
all’azione di adempimento, con la quale viene richiesto
al debitore di effettuare la prestazione originariamente
dovuta[7]. Ne segue quindi che il Giudice Amministrativo,
in sede di legittimità, non potrebbe mai emettere
ordini nei confronti dell’Amministrazione, neanche
se l’atto da emanare nel tratto di azione provvedimentale
successivo alla sentenza si presenti vincolato.
L’adempimento dovrebbe, invece, essere garantito
dal giudizio di ottemperanza, nel quale il Giudice
Amministrativo possiede giurisdizione di merito
e può, legittimamente, sostituirsi all’Amministrazione
nel formare il provvedimento dovuto.
Altra questione, ancor più problematica, concerne
l’individuazione della natura della responsabilità
in esame. La sentenza di Cassazione n. 500/99 la
aveva pacificamente inquadrata nell’ambito della
responsabilità extracontrattuale; ma alcune sentenze
della giurisprudenza amministrativa hanno posto
in dubbio la ricostruzione, fino a chiedere una
pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato[8].
Quest’ultima corrente parte dalla constatazione
che l’Amministrazione, quando entra in contatto
con soggetti privati per svolgere attività pubblicistica,
deve rispettare una serie di obblighi riassunti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare
negli articoli da 1 a 12. Si tratta di obblighi
cui essa è tenuta nei confronti di soggetti determinati
e specifici, con evidente assimilabilità alla responsabilità
contrattuale. Pur senza giungere ad una identificazione
con quest’ultima, tale corrente ha qualificato quella
in esame come responsabilità “da contatto” la quale,
nei suoi caratteri essenziali, non si distinguerebbe
strutturalmente dalla responsabilità contrattuale.
Sono evidenti le implicazioni, soprattutto in tema
di termini prescrizionali ed onere probatorio circa
lo stato soggettivo colposo.
Esiste anche una terza opinione, che assimila quella
in esame alla responsabilità precontrattuale poiché
il contatto tra Amministrazione e privato è destinato
a sfociare (se le condizioni esistono) in un successivo
provvedimento, che definirà l’assetto reciproco
degli interessi. La tesi sembra ancor più sostenibile
laddove il procedimento si concluda con un accordo
sostitutivo del provvedimento finale.
La responsabilità degli enti per illegittima attività
provvedimentale presenta, dunque, i caratteri tipici
della responsabilità civile aquiliana che di quella
contrattuale, poiché anch’essa scaturisce dalla
violazione di norme di condotta che l’Amministrazione
Pubblica deve rispettare nei confronti di chiunque
per garantire la tutela di interessi altrui nella
vita di relazione, e che sono slegati da una specifica
pretesa nei suoi confronti[9].
Più precisamente, se la responsabilità contrattuale
consegue alla violazione di un rapporto preesistente
tra due soggetti, e quella aquiliana alla violazione
di doveri della vita di relazione, che si svolge
tra soggetti non legati da preesistenti vincoli,
allora il problema in esame può essere risolto solo
individuando il momento in cui nasce il rapporto
di diritto pubblico tra Amministrazione e privato.
Se lo si identifica nel primo contatto tra loro,
ad esempio con la presentazione di un’istanza, allora
la responsabilità in esame dovrà essere qualificata
come contrattuale e nascerà con l’apertura del procedimento.
Se, invece, si ritiene che il suddetto rapporto
nasca con l’atto terminale di questo (provvedimento
od accordo sostitutivo), allora la lesione di un
interesse legittimo sarà fonte di una responsabilità
extracontrattuale[10]. Mi sembra anche che in queste
diatribe dottrinarie si rispecchi una caratteristica
della dottrina amministrativistica italiana la quale,
a causa del tradizionale atteggiarsi di quello amministrativo
come “processo all’atto”, è stata chiamata a concentrarsi
più sullo studio del provvedimento che del rapporto
di diritto pubblico.
Mi sembra anche che le tradizionali categorie civilistiche
siano insufficienti a dare conto della specificità
dei rapporti che legano l’Amministrazione con i
destinatari della sua azione, e dei gradi di responsabilità
connessi al cattivo esercizio dei poteri pubblicistici.
La specialità della materia richederebbe forse,
a mio parere, una regolamentazione con norme di
specie, nel cui contesto potrebbe anche trovare
spazio una semplificazione in ordine alla prova
della colpa dell’Amministrazione, ed anche la previsione
di forme di indennizzo automatico, ferma restando
la risarcibilità del danno ulteriore. Credo anche
che potrebbero essere previsti, senza scandalo,
termini più brevi di prescrizione, stante la necessità
di definire in tempi brevi i rapporti tra privati
ed Amministrazioni.
Ora senza una normazione specifica, sarà difficile
fornire in via ermeneutica una risposta univoca
alle problematiche sopraevidenziate.
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[1] Così, testualmente, Caringella,
Corso di diritto amministrativo, Giuffré 2001, I,
476-477. Nello stesso senso Forlenza, La verifica
dell’illegittimità del provvedimento….., in Guida
al diritto 14/03, 103-105.
[2] Anche la giurisprudenza di Cassazione sembra
essersi, alfine, orientata in questo senso, smentendo
l’assunto contenuto nella storica sentenza a Sezioni
unite n. 500/99: cfr. Cass. Sez. II civ., n. 4538/03
in Giust.it n. 4/03.
[3] La sentenza è in Giust.it n. 3/03. Va però segnalata
una recente pronuncia in senso opposto T.A.R. Marche
n. 67 del 23 febbraio 2004, in “Il merito” n. 3/04
secondo la quale, posto che deve sussistere una
perfetta coincidenza tra i poteri che aveva il Giudice
Ordinario in tema di risarcimento danni da attività
provvedimentale e quelli che sono stati legislativamente
trasferiti al Giudice Amministrativo, a quest’ultimo
non può essere inibito di pronunciarsi su una domanda
risarcitoria per equivalente che presupponga la
verifica incidentale sulla legittimità di un provvedimento
amministrativo. L’annullamento dell’atto resterebbe
pregiudiziale solo di fronte a richieste volte ad
ottenere una tutela ripristinatoria.
[4] Sul danno da ritardo vedi C.d.S. VI, 12 marzo
2004 n. 1261 e T.A.R. Puglia, Bari, II, 13 gennaio
2005 n. 56.
[5] C.d.S. V, 10 gennaio 2005 n. 32 in Giustamm.it
n. 1/05.
[6] Bianca, Diritto Civile, Giuffrè 1997, V, 186-188.
[7] Per tutti vedi Volpe, Profili di effettività
nella disciplina processuale del risarcimento del
danno da lesione di interessi legittimi in Giust.it
4/03, pag. 6.
[8] C.G.A.R.S. ord. 267/02 in Giust.it n. 5/02.
[9] Per una trattazione della differenza tra responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale per tutti vedi
Bianca, Diritto Civile,Giuffrè 1997, V, 546-547.
[10] Va ricordato che la dottrina civilistica non
è concorde sulla qualificazione di quella precontrattuale
come responsabilità ex art. 2043 C.C., poiché non
mancano correnti minoritarie che la inquadrano o
nella responsabilità contrattuale o la qualificano
come responsabilità sui generis. Per un esame
di queste posizioni Bianca, Diritto civile, Giuffré
2000, 3, 157-162.
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