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| n. 7-2005 - © copyright |
MARIA ALESSANDRA SANDULLI
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| Riforma della L. 241/1990
e processo amministrativo: introduzione al tema*
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1. Il tema sul quale ho ritenuto
opportuno promuovere questa prima comune riflessione
nasce da un interrogativo immediatamente suscitato
dalla lettura della l. n. 15/2005: quali sono, al
di là delle numerose critiche che sicuramente si
possono muovere a questa riforma - critiche che
investono in buona parte la effettiva utilità o
per meglio dire la inutilità di molte sue disposizioni
- gli effetti che la l. n. 15/2005 e le sue successive
modificazioni fino alla recentissima l. n. 80/2005
(di conversione del d.l. n. 35 sulla c.d. “competitività”)
hanno avuto o, secondo alcuni primi commentatori,
possono avere sul diritto processuale amministrativo.
Sicuramente la novella legislativa ha importantissimi
ed amplissimi riflessi sul piano della “giustizia
amministrativa” in senso lato, più genericamente
comprensivo di ogni forma di tutela del cittadino
nei confronti della p. A., ma la riforma produce
effetti di vario genere anche in riferimento a profili
più strettamente attinenti alla tutela giurisdizionale,
investendo tra l’altro significativamente il riparto
delle giurisdizioni ed i presupposti stessi dell’azione.
Alcuni di questi effetti sono più eclatanti: primo
fra tutti quello legato alla nuova distinzione tra
c.d. vizi formali e vizi sostanziali, e alle diverse
conseguenze che il legislatore del 2005 attribuisce
alla violazione delle norme c.d. formali o procedimentali
rispetto a quelle delle norme c.d. sostanziali (ciò
che si traduce in un nuovo regime dell’illegittimità
del provvedimento); di immediata evidenza sono del
pari le modifiche alla disciplina del processo sul
silenzio inadempimento (che vede attribuisce al
giudici nuovi poteri coglitori sulla fondatezza
della pretesa sostanziale). Ma vi sono anche altre
disposizioni che, più o meno indirettamente, incidono
sul processo amministrativo e che pertanto, pur
restando nei limiti di una mera introduzione, vorrei
passare rapidamente in rassegna, invitando poi tutti
a farne oggetto di più attente riflessioni.
2. L’attenzione si ferma innanzi tutto sull’art.
1, che esplicita un principio, già esistente nell’ordinamento,
che presenta ai nostri fini particolare interesse
e che non è quello, sul quale si è massimamente
concentrato l’interesse dei primi commentatori,
del confine tra attività di diritto privato e attività
di diritto pubblico (sul quale mi fermerò subito
dopo), ma è il richiamo alla diretta applicabilità
dei princìpi di diritto comunitario e quindi alla
diretta soggezione di tutta l’attività amministrativa
a tali princìpi cardine del sistema sovranazionale.
Al di là del dibattito (che non può evidentemente
essere affrontato in questa sede) su quali siano
effettivamente i “princìpi” rilevanti (se
cioè il legislatore abbia inteso richiamare tutte
le norme di diritto comunitario o soltanto i “princìpi”
in senso stretto), è sicuramente importante, anche
per una migliore lettura di quanto poi la l. n.
15/2005 dispone nelle altre norme, sottolineare
che l’ordinamento comunitario, anche e soprattutto
nella Carta dei diritti dell’Unione e ora (per quanto
possa valere) nella Costituzione europea, afferma
espressamente regole come quelle della proporzionalità,
dell’affidamento, della certezza del diritto, del
diritto ad una buona amministrazione, della partecipazione,
dell’accesso, della necessità della motivazione,
dei rapporti tra la tutela reintegrativa e quella
risarcitoria, dell’effettività della tutela. Quelli
appena enunciati sono tutti princìpi irrinunciabili,
alla luce dei quali vanno poi necessariamente lette
anche le norme sulla diversa rilevanza dei vizi
dell’atto che poi ritroviamo nella nuova l. n. 241/1990.
3. L’altra suggestione che viene dall’art. 1 è quella
dei riflessi che potrebbero avere sul processo e,
prima ancora, sulla giurisdizione, le regole, frutto
di una lunga e laboriosa gestazione, che inquadrano
il modo di agire della pubblica amministrazione
secondo il binomio pubblico/privato. La l. n. 15/2005,
in realtà, non dice, a mio avviso, sotto questo
profilo, nulla di nuovo: “La p.a nell’adozione
di atti di natura non autoritativa agisce secondo
le norme di diritto privato, salvo che la legge
disponga diversamente”. Ma, se l’amministrazione
non agisce nell’esercizio di un potere - e, se l’amministrazione,
per usare le parole del legislatore, adotta atti
di natura non autoritativa, significa soltanto che
non sta esercitando un potere - ci hanno tradizionalmente
insegnato che essa agisce iure privatorum
e quindi non mi pare che la legge sia foriera di
grandi novità, soprattutto rispetto al quadro che
aveva ricostruito in parte, sotto il profilo della
giurisdizione, la sentenza n. 204/2004 della Corte
costituzionale, ponendo in maniera particolare l’accento
proprio sul profilo dell’esercizio del potere come
confine per il riparto delle giurisdizioni (sullo
stretto collegamento tra la sentenza 204 e il nuovo
art.1, co 1 bis della l.241/1990, mi permetto di
rinviare alle riflessioni già svolte in sede di
Introduzione all’incontro su “Le nuove
frontiere della giustizia amministrativa tra tutela
cautelare ante causam e giurisdizione esclusiva”
organizzato a Roma Tre il 20 ottobre 2004, in autonomo
quaderno del Foro Amm.-TAR, Milano, Giuffrè 2005).
Ma quali sono le novità della norma in rapporto
con il successivo co 1 ter, secondo il quale
“i soggetti privati preposti all’esercizio di
attività amministrativa assicurano il rispetto dei
principi di cui al comma 1”?. Se i soggetti
privati preposti all’esercizio di attività amministrative
– e non è certo questa la sede per enumerarle –
sono equiparati a chi esercita un potere e quindi
sono, a questi fini, a loro volta pubblico potere,
questo dovrebbe anche superare ogni dubbio residuo
sulla giurisdizione. Paradossalmente, invece di
sottrarre alla giurisdizione del giudice amministrativo
alcuni ambiti di attività svolte dall’amministrazione,
il combinato di queste norme potrebbe quindi segnare
la riconduzione al giudice amministrativo, senza
alcun dubbio, di tutte le attività svolte dai privati
che costituiscono in qualche modo esercizio di funzione
amministrativa. Certamente non bisogna eccedere
su questa strada ed i limiti di quest’ambito pubblico
di attività svolte da parte di privati, sono, a
mio avviso, ricavabili anche dalle successive disposizioni
in tema di accesso. La disciplina relativa al diritto
di accesso riconduce infatti alla “pubblica amministrazione”
soltanto le attività che corrispondono al perseguimento
di un interesse pubblico. Nel nuovo testo dell’art.
22 si legge invero testualmente che “pubblica
amministrazione” “sono tutti i soggetti di
diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente all’attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
Non tutte le attività che sono svolte da un soggetto
preposto ad pubblico servizio sono quindi assoggettabili
alle regole dell’azione amministrativa, ma soltanto
quelle attività che esso svolga nell’ambito delle
attività di pubblico interesse disciplinate da norme
di diritto pubblico; se quello stesso soggetto svolge
anche attività di diritto privato, in regime di
concorrenza, quel tipo di attività non potrà essere
ricondotto al concetto di pubblica amministrazione,
con tutto quello che ne consegue sul piano delle
regole ad esse applicabili e della giurisdizione
(mi si consenta di rinviare in proposito, per i
profili che investono il regime dell’affidamento
a terzi, al mio “Impresa pubblica”, in R.GAROFOLI
e M.A. SANDULLI (a cura di), Il nuovo diritto
degli appalti pubblici nella Direttiva CE 18/2004
e nella legge comunitaria n. 65/2004, Milano,
Giuffrè, 2005).
4. Proseguendo in questa velocissima disamina della
novella legislativa, l’accento cade immediatamente
sulla norma sul silenzio, che, come accennavo, costituisce
una delle modifiche più eclatanti della nuova l.
n. 15/2005 e della successiva l. n. 80/2005. È importantissimo
che finalmente il giudice possa conoscere della
fondatezza dell’istanza. Io stessa, in un convegno
svoltosi nel 2001 a Sirmione [cfr. M.A. SANDULLI,
La disciplina del silenzio della Pubblica Amministrazione:
spunti di riflessione in materia di tutela giurisdizionale,
in V. PARISIO (a cura di), Inerzia della pubblica
amministrazione e tutela giurisdizionale: una prospettiva
comparata. Atti del IX Convegno biennale di Diritto
amministrativo, Giuffrè, Milano, 2002, 183]
pur sostenendo la tesi (allora minoritaria, ma subito
dopo condivisa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato) che, fino a quando una disposizione di
questo tipo non fosse stata espressamente inserita
in una norma di legge non si poteva, alla stregua
delle vigenti disposizioni sul rito speciale di
cui all’art.21 bis l. 205/2000, riconoscere
al giudice tale potere, avevo auspicato una disposizione
di questo tipo. Trattasi di un potere sicuramente
molto opportuno, ma esso deve essere contenuto entro
certi limiti e con necessarie garanzie anche sotto
il profilo processuale. La legge è invece troppo
vaga. Si limita a disporre che “il giudice può
conoscere della….”. Ma quando? Quando gli è
gradito o, come sembrerebbe più corretto, quando
l’atto è vincolato, sicché il potere sarebbe comunque
limitato ai casi in cui non possa residuare dubbio
sulla fondatezza della pretesa? E ancora. È giusto
che lo faccia nell’ambito del rito sul silenzio?
Sappiamo che, quando nel corso del giudizio sul
silenzio, l’Amministrazione ha adottato un provvedimento
espresso, la giurisprudenza, a mio avviso affatto
correttamente, ha escluso che si potessero proporre
motivi aggiunti per impugnare il provvedimento sostanziale
nell’ambito del rito speciale sul silenzio. Quello
introdotto dal surrichiamato art. 21 bis
è un rito accelerato e semplificato, con minori
garanzie di contraddittorio che si giustifica proprio
per il fatto che non vi si decideva sulla fondatezza
della pretesa. Nel momento in cui si riconosce al
giudice il potere di decidere su quest’ultima, occorre
coerentemente anche modificare il tipo di rito.
Ancora sul silenzio, la legge dispone sostanzialmente
che il privato ha diritto a che l’amministrazione
si pronunci sull’istanza per un anno, poiché soltanto
per un anno può proporre l’azione davanti al giudice,
mentre, decorso un anno deve proporre una nuova
istanza. Qualche Autore [M.OCCHIENA, Riforma
della legge 241/1990 e “nuovo” silenzio-rifiuto:
del diritto v’è certezza, in www.giustamm.it,
in sede di commento a prima lettura], si è posto
il dubbio: forse, decorso l’anno, l’istante può
comunque limitarsi a utilizzare il vecchio procedimento
avverso il silenzio, limitandosi a notificare un’apposita
diffida, aspettando poi che l’amministrazione si
pronunci nei termini decorrenti da quest’ultima?
A mio avviso la risposta deve essere negativa. L’anno
va a limitare proprio l’utilizzabilità dell’istanza,
anche perché decorso tale periodo potrebbero nascere
problemi legati allo jus superveniens, come
giustamente rappresentato dalla stessa norma, quando
espressamente àncora la possibilità di una nuova
istanza al ricorrere dei relativi presupposti.
5. L’indagine si sposta ora sulla motivazione (art.3).
La nuova dei disciplina sui vizi formali e procedimentali
(art. 21-octies) ha ingenerato la diffusa
convinzione che sia stata in tal modo ormai introdotta
nell’ordinamento la possibilità di motivazione postuma
[G. MONTEDORO, Potere amministrativo, sindacato
del giudice e difetto di motivazione, in www.
giustamm.it]. Si è anche affermato che il
difetto di motivazione possa in alcuni casi essere
considerato un vizio meramente formale, inidoneo
pertanto a comportare l’illegittimità del provvedimento.
Vi è in proposito giurisprudenza abbastanza cospicua
dei TAR nel senso che l’obbligo di motivazione sia
comunque eludibile per gli atti di natura vincolata
[cfr. gli “Osservatori” a cura di F. FRENI
sui fascicoli del 2005 del Foro Amm. TAR]:
i timori che erano stati espressi durante l’iter
di approvazione della legge sugli effetti dell’art.
21-octies [mi sia consentito richiamare il
mio Comunicazione di avvio del procedimento tra
forma e sostanza (spunti dai recenti progetti di
riforma), in Foro amm.-TAR, 2004, 1595,
e id., Vizi formali e vizi sostanziali: prime
riflessioni, in V. PARISIO (a cura di), Vizi
formali, procedimento e processo amministrativo.
Atti del X Convegno biennale di Diritto amministrativo.
Brescia, 23 ottobre 2003, Giuffrè, Milano, 2004,
133, nonché, per tutti, D.-U. GALETTA, Violazione
di norme sul procedimento amministrativo, Milano
2003] si stanno rivelando fondati. Mentre un recentissimo
TAR Campania [TAR Campania, Salerno, Sez. I, 4 maggio
2005, n. 760] afferma, come pacifica, l’introduzione
da parte della l. 15 della possibilità della motivazione
postuma, contestabile con i nuovi motivi aggiunti.
Il punto meriterebbe, a mio avviso, più attenta
riflessione. L’integrazione della motivazione in
corso di causa non è equiparabile all’adozione di
un nuovo provvedimento: anche prima della l. 15
era possibile, ed è tuttora possibile, per l’Amministrazione
sostituire il provvedimento originariamente impugnato
con un nuovo atto contro il quale il ricorrente
si può difendere con i nuovi motivi aggiunti. Ma
consentire all’amministrazione di giustificare ex
post il proprio operato può comportare effetti
dirompenti proprio sotto il profilo della tutela.
A prescindere dal presumibile diverso grado di responsabilità
derivante dall’adozione di un atto illegittimo o
meramente irregolare, possono invero essere mutate
nel frattempo le situazioni di fatto e di diritto,
di cui un provvedimento successivo deve necessariamente
tenere conto. Ammettere invece che la p.A. possa
semplicemente integrare con una motivazione postuma
un provvedimento già illegittimamente adottato significa
darle in mano armi che appaiono esagerate. Se comunque
proprio bisogna ammettere una motivazione postuma,
sarebbe quantomeno opportuno limitare il momento
in cui essa può essere esternata e resa nota, imponendo
all’amministrazione di indicare le ragioni che erano
state alla base del provvedimento e che aveva omesso
di rappresentare contestualmente a quest’ultimo
entro il termine di venti giorni indicato dall’art.
22 l. TAR o, qualora non sia aperto uno specifico
contenzioso, entro un analogo termine dall’apposita
richiesta eventualmente fattane dall’interessato:
ciò all’evidente fine di non lasciarle la possibilità
di protrarre a tempo indeterminato una situazione
di incertezza, magari modificando i termini della
controversia anche dopo anni di giudizio, al momento
della decisione del merito.
In termini opposti, si è altresì provato ad ipotizzare,
invece, che il vizio di motivazione possa essere
addirittura inquadrato tra i casi di nullità, come
difetto di un elemento essenziale del provvedimento
[G. MONTEDORO, cit., che peraltro giunge poi alla
soluzione negativa]. Forse, ancora una volta, la
soluzione sta nel mezzo: il difetto di motivazione
è un vizio sostanziale. Esso integra del resto una
violazione del diritto comunitario, oltre che del
diritto costituzionale sotto il principio del buon
andamento e delle esigenze di buona amministrazione.
La stessa l. n. 15/2005, in diversi passaggi, rinforza
il valore della motivazione: così quando, all’art.
10 bis, nell’imporre la comunicazione della
probabile decisione reiettiva di un’istanza, sottolinea
la necessità di rendere conto delle ragioni per
le quali si respingono gli argomenti eventualmente
opposti dall’interessato; o, ancora, all’art. 6,
a proposito del responsabile del procedimento, sottolinea
l’esigenza che l’organo competente ad adottare il
provvedimento, se decide di andare in contrario
avviso rispetto al responsabile, deve motivare le
ragioni di questo dissenso.
6. A proposito della comunicazione di avvio di provvedimento
sfavorevole, merita in questa sede evidenziare che
in dottrina [F. FRANCARIO, Dalla legge sul procedimento
amministrativo alla legge sul provvedimento amministrativo
(sulle modifiche ed integrazioni recate dalla legge
15/2005 alla legge 241/1990, in www.giustamm.it],
se ne è ipotizzato l’onere di immediata impugnazione.
Il dubbio, per vero prospettato in chiave puramente
tuzioristica, non appare però realisticamente fondato,
in quanto la comunicazione in quanto tale non è
ancora atto idoneo a ledere posizioni giuridiche
soggettive.
E’ invece sicuramente rilevante nell’odierno dibattito
l’eventuale contrasto tra il provvedimento sfavorevole
e l’iniziale preavviso: mi riferisco al caso in
cui l’istanza sia rigettata per motivi diversi di
quelli indicati nella comunicazione. Si configura
a mio avviso in quest’ipotesi un vizio di legittimità
del provvedimento. Alcuni primi commentatori affermano
tuttavia che il contrasto integrerebbe ancora una
volta un mero vizio procedimentale, in quanto il
preavviso è una forma di comunicazione di avvio
del procedimento e quindi i vizi ad esso correlati
seguirebbero il regime dell’art. 21 octies.
La mia critica a questa linea interpretativa è sempre
la stessa [mi si consenta perciò di rinviare alle
più ampie riflessioni svolte in La comunicazione…,
cit.]: perché scrivere norme a garanzia del cittadino,
per poi consentirne l’elusione?
Le considerazioni che precedono rivelano peraltro
quanto meno l’opportunità che il Legislatore sanzioni
in termini più chiari e severi l’omesso rispetto
dell’obbligo motivazionale.
Non solo: l’incertezza normativa e giurisprudenziale
sulla giurisdizione rafforza l’importanza della
disposizione che impone di indicare nel provvedimento
anche i rimedi esperibili avverso di esso. Nel denunciato
stato di confusione che rende estremamente arduo
anche per gli avvocati e per i giudici stabilire
il complesso giurisdizionale a cui rivolgersi, è
inaccettabile (e contrario al dettato dell’art.
24 Cost.) che la legge non si sia fatta carico di
disciplinare gli effetti dell’omessa indicazione,
nel provvedimento, della sede dinanzi alla quale
esso deve essere contestato. In uno Stato di diritto,
che giustamente colloca il diritto di difesa tra
quelli costituzionalmente garantiti, l’errore incolpevole
sulla giurisdizione non può determinare la decadenza
dall’azione, in seguito all’eventuale scadenza dei
termini per adire il giudice effettivamente competente:
se questo fosse sempre espressamente indicato nel
provvedimento, non si potrebbe invero dubitare dell’impossibilità
di far ricadere sull’agente la responsabilità –
e le conseguenze – di eventuali errori! Almeno sotto
questo profilo, a meno che il legislatore non affermi
esplicitamente l’irrilevanza dell’errore sulla giurisdizione
ai fini della decadenza/prescrizione dell’azione,
non possiamo quindi accettare la tesi che il difetto
di motivazione sia un vizio meramente formale.
7. Particolare attenzione deve essere dedicata in
questa rapidissima rassegna del nuovo testo normativo,
anche alle modifiche introdotte ai contenuti della
comunicazione di avvio del procedimento. Il nuovo
art. 8 c-bis) afferma che essa deve ora altresì
indicare la data di presentazione dell’istanza (nei
procedimenti che la richiedono; l’indicazione si
riferisce evidentemente soprattutto ai controinteressati,
mentre per l’istante può essere utile come data
certa del ricevimento da parte dell’Amministrazione)
e quella in cui l’iter procedimentale deve essere
concluso, nonché i rimedi esperibili in caso di
inerzia: la precisazione è molto importante alla
luce di quanto si è detto sulla rilevanza della
data da cui decorre il termine per proporre validamente
l’azione avverso il silenzio.
8. Un’altra importante novità della l. n. 15/2005
è, come noto, lo spazio lasciato agli accordi sostitutivi
di provvedimento, ammessi ormai con carattere di
generalità, senza il limite della previa specifica
disposizione di legge. A mio avviso, quando la legge
parla di contenuto discrezionale del provvedimento,
non possiamo tuttavia intendere il riferimento come
esteso anche ai casi di discrezionalità tecnica
o, quanto meno, occorre essere molto severi sulla
possibilità di ammettere accordi per i provvedimenti
che costituiscono espressione di quest’ultimo tipo
di discrezionalità. Il richiamo al contenuto discrezionale
del provvedimento deve essere a mio avviso più correttamente
riferito ai casi in cui l’amministrazione abbia
un potere pieno di scelta sul tipo di provvedimento
da adottare.
Nella nuova disciplina una notevole incertezza è
data poi dal ruolo della determinazione pubblica
che deve precedere l’accordo. Di che tipo di atto
si tratta? Che tipo di contenuto deve avere? Deve
essere una specie di autorizzazione a contrarre
o deve piuttosto corrispondere all’ approvazione
di un piano di lottizzazione?. Sicuramente trattasi
a mio avviso di un elemento essenziale dell’atto:
quindi la sua assenza, come quella della dichiarazione
di p.u. rispetto al decreto di esproprio, determina
la nullità dell’accordo, nei termini di cui si vedrà
subito infra.
Sempre sotto il profilo processuale, si evidenzia
che la norma sugli accordi afferma la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo non soltanto
sulla formazione e conclusione dell’accordo, ma
anche sulla sua esecuzione. Sicuramente non mi sembra
che ci siano dubbi (anche alla luce della sentenza
n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale) sulla
coerenza della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo sulla formazione e conclusione dell’accordo,
che interviene proprio quando l’amministrazione
ha il potere di provvedere in via autoritativa,
inserendosi in un procedimento già aperto, in risposta
alle osservazioni dei privati. Ho invece forti dubbi
sulla compatibilità costituzionale della giurisdizione
esclusiva sulla esecuzione dell’accordo.
9. In tema di conferenza di servizi, sotto il profilo
processuale, un’importante novità è rappresentata
dall’eliminazione della possibilità di notificare
il dissenso in un momento successivo a quello della
conferenza, contestando in sede giurisdizionale
il provvedimento non condiviso. L’art. 14 ter,
comma 7, seconda parte, è ormai abrogato e quindi
il soggetto che vuole esprimere il proprio dissenso
può farlo soltanto all’interno della conferenza,
perdendo in caso contrario ogni successivo potere
di contestazione della decisione assunta, anche
nelle forme della sua impugnazione. La riferita
conclusione è del resto coerente con quanto disposto
dall’art. 14 quater, che, al primo comma,
afferma che “il dissenso deve essere immediato,
motivato e costruttivo”. Deve invece ritenersi
fermo il potere di impugnare la decisione della
conferenza da parte dell’amministrazione che abbia
ritualmente e tempestivamente manifestato il proprio
dissenso.
10. La conferenza di servizi è comunque uno strumento
che sembra destinato a crescere notevolmente, in
relazione alla nuova disciplina sul silenzio assenso
(art. 20 l.241) introdotta dalla l. n. 80/2005,
la quale dispone che tutti i procedimenti
ad istanza di parte (salvo quelli riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente,
la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione,
la salute e la pubblica incolumità, e salvo i casi
in cui la normativa comunitaria impone l’adozione
di provvedimenti amministrativi formali ed in cui
la legge qualifica il silenzio come rigetto dell’istanza,
nonché salvo gli atti e procedimenti individuati
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri e, infine, salvo che l’Amministrazione
non indica, entro trenta giorni dalla presentazione
dell’istanza, una conferenza di servizi) debbano
considerarsi conclusi in senso implicitamente favorevole
a quest’ultima in ogni caso in cui l’amministrazione
non si pronunci entro trenta giorni entro il termine
massimo di trenta giorni dalla relativa presentazione.
Gli effetti della novella sul processo sono quelli
generalmente rilevati nei confronti dell’istituto
del silenzio-assenso, sicché, oltre ad una indispensabile
nota critica sulla eccessiva ed indiscriminata estensione
dello strumento (basti, ad esempio, pensare che
tra i provvedimenti ad istanza di parte rientrano
sicuramente quelli diretti all’ottenimento di sovvenzioni
o di concessioni, siccome del resto confermato dal
raffronto con la contestuale riforma della d.i.a.),
essa non merita in questa sede particolare considerazione.
11. Interesse processuale assai maggiore hanno invece
le nuove disposizioni sulla d.i.a., che, a parte
prevedere anche in questo caso un più ampio utilizzo
dell’istituto (con tutti i problemi che ne conseguono
anche sul piano dei riflessi sulla normativa regionale
[mi si consenta sul punto di rinviare a A. CELOTTO,
M A. SANDULLI, Legge n. 241 del 1990 e competenze
regionali (e degli enti locali): un “nodo di Gordio”,
in corso di pubblicazione su www.giustamm.it]
lo assimilano sostanzialmente ad un provvedimento
implicito, sul quale infatti prevedono la possibilità
di autotutela, riconducendolo coerentemente alla
giurisdizione (tuzioristicamente definita “esclusiva”,
ma in realtà a questo punto “di legittimità”)
del giudice amministrativo e semplificando per l’effetto
anche le complesse questioni processuali legate
alla difficoltà di contestare … in giudizio gli
effetti derivanti dall’illecito utilizzo di una
“denuncia privata”.
12. Passiamo ora ad esaminare gli effetti sul processo
delle disposizioni introdotte dal nuovo capo IV
bis, aggiunto dalla l. 15 (i tanto discussi
artt. 21 bis – 21 nonies).
Viene in primo luogo in considerazione la nuova
regola sul carattere generalmente recettizio di
tutti i provvedimenti limitativi della sfera giuridica
del destinatario (la tradizionale categoria degli
atti ablatori). Tanto l’atto quanto il fatto della
sua comunicazione al destinatario hanno ormai una
funzione parimenti costitutiva rispetto all’effetto
giuridico del primo, con la conseguenza che, prima
del ricevimento della comunicazione, non soltanto
non decorre, per il destinatario dello stesso provvedimento,
il termine per la sua eventuale impugnazione (principio
che per il passato trovava un limite nella prova
che l’Amministrazione o possibili controinteressati
fossero riusciti a fornire della piena conoscenza
acquisitane in altro modo), ma, soprattutto, il
provvedimento non rileva in eventuali giudizi in
corso e non incide sugli effetti di un giudicato.
Sto pensando ad esempio agli effetti dell’imposizione
di un vincolo di inedificabilità o di destinazione
sul calcolo dell’indennità di esproprio; oppure
agli effetti che esso può esplicare sulla possibilità
di rilascio di un permesso di costruire o sulla
utilizzabilità della d.i.a.; o, ancora, sul concreto
vantaggio ricavabile dall’eventuale giudicato di
annullamento di un precedente diniego del titolo
autorizzativo.
13. Mentre non si rilevano specifici profili di
interesse processuale nelle nuove disposizioni sull’efficacia,
esecutività ed esecutorietà del provvedimento (artt.
21 ter e 21 quater) e sul recesso
dal contratto (art. 21 sexies), merita spostare
l’attenzione sulla disciplina della revoca. L’art.
21 quinquies aggiunto dalla l. n. 15/2005
ci ricorda che i provvedimenti amministrativi possono
essere revocati (e sul punto si limita ancora una
volta a confermare un principio già pacifico nell’ordinamento),
ma, nell’introdurre la regola generale dell’obbligo
di indennizzo, ne affida le eventuali controversie
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Alla luce della sentenza 204/2004 della Corte costituzionale,
avrei tuttavia qualche dubbio sulla costituzionalità
di quest’ultima disposizione, posto che, per un
verso, presupponendo l’indennizzo un atto legittimo,
la giurisdizione del giudice amministrativo in
subiecta materia non è riconducibile a quella
sul risarcimento e, per l’altro, risolvendosi l’indennizzo
in una forma di riparazione patrimoniale, a meno
di riconoscervi un contenuto assolutamente discrezionale
(ciò che peraltro inciderebbe sotto altro profilo
sulla sua costituzionalità) esso non è facilmente
riconducibile al binomio potere/interesse legittimo.
14. Non sembra, invece, almeno a prima vista, aggiungere
molto la norma sulla nullità. La migliore manualistica
di diritto amministrativo ci ha tradizionalmente
insegnato che il difetto di uno degli elementi essenziali
implica l’inesistenza dell’atto e che a questa deve
essere equiparata la “nullità di pieno diritto”
che l’ordinamento in talune ipotesi colleghi alla
violazione di norme imperative [A.M. SANDULLI, Manuale
di diritto amministrativo, 1989, 664]. Abbiamo
letto del resto i commenti di IRTI [N. IRTI, Concetto
giuridico di <> e invalidità
dell’atto, in Foro amm.-TAR, 2004, 2765]
e MERUSI [F. MERUSI, Il diritto privato della
pubblica amministrazione alla luce degli studi di
Salvatore Romano, in Dir. amm., 2004,
649] in cui ci si chiede a cosa serva questa norma.
La particolare ottica di questa indagine spinge
peraltro ad un ulteriore sforzo per valutarne gli
eventuali effetti sul piano della giurisdizione.
La domanda che la disposizione più insistentemente
pone è invero se il fatto che il legislatore abbia
così decisamente optato per qualificare tali carenze
in termini di nullità invece che di inesistenza
risponda ad uno specifico disegno e sia quindi in
qualche modo idonea ad influire sulla giurisdizione.
Se invero la nullità pura venisse ancora equiparata,
come a me parrebbe corretto, all’inesistenza dell’atto,
la competenza a conoscerne sarebbe in ogni caso
a pieno titolo del giudice ordinario. Qualora tuttavia,
secondo una diversa chiave interpretativa, l’atto
amministrativo nullo fosse da considerare come un
atto comunque idoneo a produrre interinalmente i
suoi effetti, costituendo in ogni caso esercizio
del potere dell’autorità che lo ha assunto, esso
si troverebbe automaticamente affidato alla giurisdizione
del giudice amministrativo. La conclusione, rispondendo
piuttosto ad una fictio legis che non alla
giusta ricostruzione di un reale esercizio del potere
di cui l’amministrazione è attributaria (che non
può ritenersi sussistente se l’atto è privo di uno
dei suoi elementi essenziali) rischierebbe però
a mio avviso una facile condanna di incostituzionalità.
Quanto all’aver qualificato in termini generali
come nullità le diverse ipotesi di elusione del
giudicato, la norma, pur offrendo una precisazione
senz’altro opportuna in un clima di costante incertezza,
si limita ancora una volta a che confermare un principio
giurisprudenziale consolidato. Mentre ne è conseguenza
pacifica la competenza del giudice amministrativo
in sede di ottemperanza e la relativa previsione
non ha a mio avviso alcun effetto sulla competenza
a giudicare anche nel merito ex art. 27, n. 4 t.u.
delle leggi sul Consiglio di Stato. La precisazione
dimostra piuttosto, per altro verso, proprio per
la regola ubi lex voluti dixit, ubi noluit
tacuit, che la competenza sulla nullità resta
al giudice ordinario.
15. La tematica dei vizi formali e sostanziali è
troppo ampia ed è stata troppo ampiamente dibattuta
per soffermarvisi oltre in questa sede. Mi limiterò
quindi a rinviare a quanto sostenuto negli scritti
già citati al precedente punto 4. L’unica cosa che
mi preme ancora sottolineare è che la giurisprudenza
la considera una norma di applicabilità immediata,
invocabile quindi anche nei giudizi relativi a provvedimenti
anteriori all’entrata in vigore della legge [ cfr.
testualmente TAR Campania, Salerno, Sez. I, 4 maggio
2005, n. 760].
16. Un’ultima riflessione deve essere infine dedicata
all’accesso. La relativa disciplina è sensibilmente
cambiata: l’accesso incontra tuttora moltissimi
limiti, forse addirittura più che in passato, nonostante
l’affermazione che la relativa garanzia rientra
tra i c.d. LEP, a conferma di quanto già rilevato
in riferimento ai rapporti tra l. n. 241 e l. n.
142 del 1990 nel convegno torinese in onore del
Prof. Casetta [M.A. SANDULLI, Partecipazione
e autonomie locali, in Dir. amm. 2002,
555]. L’affermazione non vale invero a mio avviso
a controbilanciare la discrezionalità di cui tuttora
l’amministrazione dispone nella valutazione dei
limiti e dei casi in cui l’accesso può non essere
consentito. Ciò che ne esclude, anche alla stregua
della rigorosa lettura del sistema data dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 204, la configurabilità
in termini di diritto soggettivo.
Con più specifico riferimento al processo, merita
infine sottolineare che la l. n. 15/2005 stabilisce
che quando il ricorso sul diniego (o sul silenzio)
dell’istanza di accesso si va ad inserire nell’ambito
di un giudizio già pendente, esso deve essere notificato
all’amministrazione “o” ai controinteressati.
L’improprio uso della particella disgiuntiva, pur
immediatamente denunciato [M.A. SANDULLI, Introduzione,
in L’azione amministrativa, a cura di V.
Italia, Milano, Giuffrè, 2005] poteva essere addebitato
ad una (peraltro gravissima) “svista”. Essa
è però ripetuta anche nella l. n. 80/2005, che modifica
la norma e la riscrive lasciando intatta la disgiuntiva
“o”. Da un lato, quindi, l’insistenza del
richiamo all’obbligo di notifica ai controinteressati,
a pena di inammissibilità del ricorso, conferma
la tesi che riconosce tuttora all’accesso natura
di interesse legittimo; dall’altro, mantenendo la
disgiuntiva, non risolve il problema della previsione
di un ricorso che…potrebbe non essere notificato
all’Amministrazione che non ha concesso l’accesso
(!?). Il risultato è ancora più singolare quando
si consideri che, pur riscrivendo la norma, il legislatore
non si è curato di armonizzarla con l’ipotesi più
generale in cui il ricorso sull’accesso sia proposto
per così dire in prima battuta (a prescindere cioè
dalla pendenza di un precedente giudizio), per il
quale manca una specifica previsione sugli oneri
di notifica (con i noti problemi che ne conseguono
in caso di omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati).
Mi si consenta, in chiusura, uno sfogo: abbiamo
aspettato quattro anni per chiudere il capitolo
della riforma del procedimento amministrativo e
appena la legge è uscita, dopo quindici giorni,
è uscito il decreto legge sulla competitività che
ha modificato altre parti della legge sul procedimento
e, come se non bastasse, la legge di conversione
di quest’ultimo decreto ha ulteriormente modificato
la l. n. 15/2005.
Decisamente, la certezza del diritto non è più in
questo modo un valore rispettato.
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* Lo scritto costituisce il testo
della Relazione introduttiva tenuta dall’A. al convegno
organizzato (in collaborazione tra l’Università
Bocconi, Il Foro Amm.-TAR e la Scuola per le professioni
legali di Pavia) presso l’Università Bocconi di
Milano il 25 maggio 2005, su “Riforma della l.
241/1990 e processo amministrativo: una riflessione
a più voci”. Gli atti del convegno saranno pubblicati
su apposito supplemento del Foro Amm.-TAR.
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