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| n. 6-2004 - © copyright |
LUIGI D'ANGELO
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| Nullità del provvedimento
amministrativo, situazioni giuridiche soggettive e giurisdizione
alla luce della decisione della Consulta n. 204/2004
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SOMMARIO. L’enunciato; Le possibili
obiezioni; Il superamento delle obiezioni; Nullità
per violazione ed elusione del giudicato e giurisdizione
del GA ex art. 21 septies, comma 2, L. n.
241/1990; Tutela processuale nei casi di nullità
per difetto assoluto di attribuzione o per assenza
di elementi essenziali. L’esperibilità della querela
nullitatis.
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L’enunciato.
Non possono sussistere interessi legittimi (oppositivi
e pretensivi) correlati a provvedimenti amministrativi
nulli per assoluto difetto di attribuzione o per
assenza di elementi essenziali, ciò per la semplice
ragione che alcun potere autoritativo - di cui il
provvedimento amministrativo costituisce puntuale
espressione - ha conosciuto esercizio. La giurisdizione
su siffatti “non provvedimenti” dovrebbe spettare
al GO, dovendo quest’ultimo rilevare che la PA ha
agito non come Autorità ovvero secondo moduli non
autoritativi.
Ciò, conformemente a quanto ritenuto dalla Consulta
nella decisione n. 204/2004 laddove ha correlato,
in punto di determinazione della giurisdizione,
il potere autoritativo (l’esercizio del) agli interessi
legittimi (giurisdizione di legittimità), al più,
in talune particolari materie, affiancati anche
da diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva).
Le possibili obiezioni.
La prospettata ricostruzione ermeneutica, pare
poter essere ben argomentata partendo dall’analisi
critica di due possibili obiezioni cui la stessa
potrebbe esporsi.
La prima è quella secondo la quale, affermandosi
un’ontologica incompatibilità tra atti nulli ed
interessi legittimi, si individuerebbe la regola
del riparto di giurisdizione, non sulla base delle
posizioni giuridiche soggettive, bensì sul tipo
di patologia dell’atto.
La seconda, maggiormente impegnativa, si compendia
nell’asserzione secondo cui appare ben possibile
configurare provvedimenti nulli in corrispondenza
di (almeno) interessi legittimi pretensivi, preesistenti
all’adozione del provvedimento viziato[1].
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Il superamento delle obiezioni.
Preliminarmente alla esposizione delle ragioni
alla base del superamento delle cennate obiezioni
- e a favore della affermata incompatibilità tra
provvedimenti nulli, per difetto di attribuzione
o elementi essenziali, e interessi legittimi, con
conseguente giurisdizione del GO - occorre soffermarsi
su di un’altra problematica; trattasi di stabilire
se l’interesse legittimo preesista o meno all’esercizio
in concreto del potere, dunque all’adozione di un
provvedimento autoritativo.
In effetti, ammettendo l’ipotesi che possano configurarsi
interessi legittimi per la sola esistenza di una
norma attributiva del potere alla PA, in un certo
settore ordinamentale, ne seguirebbe che, a prescindere
dal tipo di patologia dell’atto (poi) adottato,
espressione di potere, sarà sempre il GA a doversi
occupare della controversia relativa al medesimo,
anche in ipotesi di nullità o inesistenza, stante
la preesistenza, appunto, di interessi legittimi.
Anzi, affermandosi - sempre alla luce di tale impostazione
- la giurisdizione del GO sui provvedimenti nulli,
si verrebbe ad operare una curiosa metamorfosi della
situazione giuridica soggettiva (da interesse legittimo
a diritto soggettivo).
Se, tuttavia, si ricollega la rilevanza dell’interesse
legittimo all’esistenza di un provvedimento amministrativo
produttivo di effetti, espressione di concreto esercizio
di potere, i termini della questioni risulterebbero
capovolti: in tal caso, infatti, lo stato patologico
dell’atto emanato e che il privato intende far accertare
giudizialmente, assumerebbe un ruolo essenziale
relativamente alla consistenza delle situazioni
giuridiche vantate.
Se, infatti, la nullità costituisce negazione dell’esercizio
del potere autoritativo e funzionalizzato, astrattamente
esistente in virtù di una previa norma attributiva
(almeno nei casi di nullità strutturali), non potrebbe
essere ravvisata la possibilità di configurare situazioni
giuridiche soggettive incise o correlate con potestà
pubbliche.
Insomma, se davvero l’interesse legittimo nascesse
con l’adozione di un provvedimento efficace/esecutivo,
l’assenza di quest’ultimo - vuoi per il caso di
difetto assoluto di attribuzione, vuoi per un vizio
genetico/strutturale dell’atto - ridonderebbe sulla
stessa configurabilità della situazione giuridica
oggettiva interesse legittimo, deputata a dialogare
con il potere.
Ora, l’accoglimento di detta ultima opzione ermeneutica,
porterebbe al superamento almeno della prima obiezione
sopra ipotizzata, poiché non si verrebbe a determinare
la giurisdizione del caso concreto in virtù dello
stato patologico dell’atto, in quanto rileverebbe,
comunque, la previa individuazione della posizione
giuridica soggettiva che si assume sussistere e
si intende far valere in giudizio, in correlazione
alla verifica di un concreto esplicarsi di potere
amministrativo.
Trattasi, inoltre, di un’opzione che, come si approfondirà
anche successivamente, non appare del tutto peregrina
se letta con la griglia dei principi affermati recentemente
dalla Consulta; un inscindibile legame tra esercizio
concreto del potere e rilevanza delle situazioni
giuridiche soggettive in termini di interessi legittimi,
infatti, pare essere stato supposto dall’anzidetta
pronuncia della Corte Costituzionale, proprio laddove
si individua l’essenza delle materie in cui il GA
ha giurisdizione (sia di legittimità che di merito)
nell’agire (concreto) della PA come autorità.
Più nel dettaglio, il dato per cui l’amministrazione,
in un certo settore dell’ordinamento, possa agire
come autorità, pare dover già avvertire il legislatore
della necessità di prevedere la giurisdizione del
GA, poiché, quando effettivamente la PA agirà iure
imperii, si confronterà e dialogherà necessariamente
con interessi legittimi, al più affiancati da diritti
soggettivi (nei casi di giurisdizione esclusiva).
Di qui, la correttezza nell’evidenziare l’importanza
e la rilevanza dell’atto di effettivo e concreto
esercizio di potere (l’adozione del provvedimento).
Non si ignora, tuttavia, che l’affermazione del
postulato che discenderebbe da quanto osservato,
quello cioè secondo cui l’interesse legittimo segua,
e non preesista, dunque, all’esercizio di potere
amministrativo, porterebbe a disconoscere la natura
sostanziale di tale posizione giuridica soggettiva.
Infatti, soltanto attraverso il riconoscimento della
esistenza e della nascita dell’interesse legittimo
prima dell’adozione del provvedimento, è possibile
parlare di situazione giuridica sostanziale, come
oramai, del resto, sembra pacificamente ammesso.
Di qui, tra l’altro, anche le difficoltà nel superare
la seconda obiezione in argomento, la quale, appunto,
fa leva proprio sull’apparente condivisibile argomento
della preesistenza di interessi legittimi, almeno
di tipo pretensivo, al concreto esercizio di potere
autoritativo (adozione di un provvedimento) - in
ossequio alla pacifica natura sostanziale di tale
figura - così svalutando l’importanza dell’atto
di concreto esercizio del potere e rendendo ammissibile
la correlazione tra un provvedimento nullo ed interessi
legittimi (in particolare, si ripete, quelli pretensivi,
non affiancati da alcun preesistente diritto soggettivo).
In realtà, il superamento di tale seconda obiezione
sembra possibile, ma non tanto sul piano sostanziale
bensì in punto di giurisdizione; ad oggi, del resto,
non appare predicabile - stante la procedimentalizzazione
dell’attività amministrativa - l’assunto per cui
l’interesse legittimo nasca con il provvedimento.
Anzi, può ulteriormente sottolinearsi che, a ben
vedere, l’interesse legittimo preesiste anche al
procedimento amministrativo e non nasce, dunque,
con esso. L’istituto dell’avviso di avvio del procedimento,
infatti, testimonia che situazioni giuridiche soggettive
esistono anche anteriormente all’iter procedimentale.
Tornando al superamento della seconda obiezione
(possibilità di una compresenza tra provvedimenti
nulli e interessi legittimi pretensivi preesitenti),
va osservato che l’ultimo insegnamento della Consulta
sembra aver consegnato all’interprete un sistema
di riparto di giurisdizione tra GA e GO fondato
non sulla sola ed esclusiva sussistenza, in astratto
o in concreto, di un potere amministrativo, ne tanto
meno sulla sola ed esclusiva sussistenza di un interesse
legittimo (oppositivo o pretensivo); sembra, piuttosto,
che, ai fini dell’affermazione della giurisdizione
del GA, necessiti la compresenza correlata di entrambe
le situazioni giuridiche (potere autoritativo ed
interessi legittimi tra loro dialoganti).
In altri termini, se è vero che il legislatore nella
istituzione delle particolari materie di giurisdizione
esclusiva deve avere presente, quale limite, che
esse devono partecipare della stessa natura della
giurisdizione di legittimità, nella quale, cioè,
la PA agisce come autorità e rilevano interessi
legittimi, una volta istituita e così determinata
la giurisdizione in una particolare materia, venendo
a mancare, nel caso concreto, il requisito principe
che contraddistingue l’autoritarietà dell’azione
amministrativa (l’esercizio concreto di potere),
non potranno comunque essere ravvisate posizioni
di interesse legittimo dialoganti con il potere,
con conseguente giurisdizione del GO.
Dunque, l’atto affetto da nullità, costituendo negazione
dell’esercizio di potere autoritativo, non sarà
scrutinabile dal GA, pur in sede di una contemplata
giurisdizione esclusiva (tanto più in sede di giurisdizione
di legittimità) mancando quel dialogo tra potere
e posizioni di interesse legittimo che costituisce
l’essenza dell’operare della giurisdizione del GA.
Tutto ciò, allora, permette di affrontare anche
l’ipotesi della paventata preesistenza di interessi
legittimi pretensivi, come idonea ad escludere la
proposta incompatibilità tra provvedimenti nulli
ed interessi legittimi.
In tal caso (ad esempio istanza di concessione di
un bene demaniale cui segua un provvedimento nullo
di diniego), se è vero che non viene a rilevare
alcun preesistente diritto soggettivo ma soltanto
una posizione di interesse legittimo già esistente
anteriormente al diniego, e magari anche esplicitatasi
e materializzatasi nel relativo procedimento, è
pur vero che l’improduttività di effetti dell’atto
di diniego adottato (in tal caso gli effetti giuridici
preclusivi all’acquisto della titolarità della concessione)
interdice qualsivoglia dialogo e confronto tra potere
amministrativo e interesse legittimo vantato; dialogo/confronto,
si ripete, necessario ai fini della devoluzione
della controversia al GA.
Soltanto a livello “descrittivo”, quindi, vengono
a contrapporsi un provvedimento amministrativo nullo
ed un (preesistente) interesse legittimo, ma, tuttavia,
la sola presenza del secondo, in assenza di una
agire della PA come autorità che con il medesimo
dialoghi, non renderà possibile la devoluzione della
controversia alla giurisdizione del GA.
Di qui la conclusione obbligata che vede nella giurisdizione
del GO, la naturale sede della controversia.
Nullità per violazione ed elusione del giudicato
e giurisdizione del GA ex art. 21 septies,
comma 2, L. n. 241/1990.
Coerenza impone di confrontarsi, a tal punto,
con il comma 2 dell’art. 21 septies, L. n.
241/1990, laddove è prevista a fronte di una particolare
ipotesi di nullità del provvedimento (per violazione
o elusione del giudicato), la giurisdizione esclusiva
del GA.
La tesi sopra proposta, infatti - incompatibilità
tra atti nulli ed interessi legittimi con conseguente
giurisdizione del GO - parrebbe sconfessata dal
citato dato normativo che, invero, sembra ammettere
il fronteggiarsi di “non provvedimenti” ed interessi
legittimi, stante la previsione di una giurisdizione
esclusiva del GA.
Inoltre, essendo detta disposizione normativa successiva
alla sentenza della Consulta n. 204/2004, è difficile
ipotizzare che il legislatore della novella del
procedimento amministrativo abbia inteso disattendere
il dictum dei giudici delle leggi; interpretazione,
ad ogni modo, possibile, ben potendosi sostenere,
per quanto sopra affermato, che, nella specie, mancherebbe
non soltanto l’esercizio di un potere autoritativo
- per effetto della testuale nullità del provvedimento
in violazione ed elusione del giudicato - ma mancherebbero
altresì interessi legittimi, rilevando soltanto
diritti soggettivi lesi dal “comportamento” della
PA difforme al giudicato.
In realtà, per “salvare” la disposizione ed al contempo
confermare la tesi qui prospettata, potrebbe anche
essere osservato che, nell’ipotesi di nullità in
argomento, siano rinvenibili sia la sussistenza
di un interesse legittimo che di un potere amministrativo,
tra loro in dialogo, con giusta previsione, per
quanto sopra esposto, di una giurisdizione del GA.
Quanto all’interesse legittimo, questo andrebbe
ravvisato in relazione all’originaria reazione processuale
del privato, reazione alla quale è seguito un giudicato
di annullamento, il quale, tuttavia, non è risultato
essere satisfattivo per il ricorrente, necessitando
l’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi
(che però risultano elusivi o posti in violazione
del giudicato). Si tratterà, verosimilmente, di
un interesse legittimo legato ad un’attività discrezionale
della PA.
Sul versante del potere, invece, questo può essere
rinvenuto guardandosi al provvedimento amministrativo
adottato in violazione o elusione del giudicato.
Come si è altrove osservato, il provvedimento in
parola è indubbiamente dotato di imperatività, tuttavia,
contrastando con il precetto posto dall’autorità
giurisdizionale, connotato da definitività, “regolamenta”
(tenta di regolamentare), in spregio al principio
superiore di divisione dei poteri dello Stato, una
fattispecie già definita, appunto, dal potere giurisdizionale.
In tal caso, dunque, il provvedimento adottato dalla
PA diviene oggetto di una qualificazione negativa
da parte dell’ordinamento (nullità), nel senso che
lo stesso è configurabile e riconosciuto come tale,
rilevante, essendo a monte individuabile l’esercizio
di un potere attribuito alla PA da una apposita
disposizione di legge, ma, tuttavia, nessun effetto
giuridico allo stesso può imputarsi, trovando la
fattispecie oggetto di (tentata) regolamentazione
amministrativa, in altra fonte (altro potere dello
Stato) la relativa disciplina.
A tal punto, va evidenziato che mentre i primi due
casi di nullità ex art. 21 septies sembrano
configurare ipotesi di inesistenza provvedimentale[2],
la nullità in parola, invero, è tale, in considerazione
dell’accennata qualificazione giuridica negativa
che l’ordinamento riserva all’atto emanato in violazione
o elusione del giudicato.
Orbene, ammesso il riconoscimento di un’autentica
ipotesi di nullità provvedimentale, l’unica prevista
dall’art. 21 septies, non sfugge che in tal
caso rileverebbe non un vizio genetico dell’atto
(che tra l’altro, come osservato per la nullità
strutturale/mancanza originaria di un elemento essenziale,
concretizzerebbe un caso di inesistenza provvedimentale),
bensì un fattore invalidante esterno all’atto.
Il provvedimento amministrativo, quindi, supera
il giudizio di rilevanza/esistenza sul piano giuridico,
ma non risulta idoneo alla produzione di effetti.
A differenza delle altre due ipotesi di nullità,
dunque, dove la “fattispecie normativa” (norma-esercizio
del potere-regolamentazione del fatto) non si perfeziona
- tant’è che se ne è proposta una qualifica in termini
di inesistenza provvedimentale, vuoi perché manca
la norma (difetto di attribuzione) vuoi perché manca
un elemento essenziale dell’atto (non vi è esercizio
di potere) - nella situazione in parola, invece,
la fattispecie normativa risulta completata; tuttavia
un fattore esterno alla medesima, il giudicato,
preclude la produzione di effetti (il fatto è altrove
regolamentato).
Ma se il provvedimento è rilevante sul piano giuridico,
pur se inefficace, ciò significa che vi è stato
comunque esercizio di potere autoritativo. Ciò è
tanto vero considerando che, in assenza di un fattore
esterno (il giudicato), la produzione degli effetti
riconducibili all’esercitato potere, avrebbe regolamentato
il fatto.
In definitiva, il giudicato di annullamento, nel
caso di specie, incide pur sempre - seppure elidendolo
ma al tempo stesso presupponendone l’esistenza -
su quel dialogo tra (riesercizio del) potere ed
interesse legittimo, dialogo che la Consulta pare
ritenere presupposto imprescindibile per l’affermazione
della giurisdizione (di legittimità ed esclusiva)
del GA.
Di qui, pertanto, la ravvisabilità di un potere
autoritativo nonché di un interesse legittimo tra
loro in correlazione, quantomeno in astratto, con
giusta previsione della giurisdizione del giudice
amministrativo ex art. 21 septies.
Tutela processuale nei casi di nullità per difetto
assoluto di attribuzione o per assenza di elementi
essenziali. L’esperibilità della querela nullitatis.
Resta da chiarire quale rimedio processuale
spetti al privato a fronte di provvedimenti viziati
per difetto assoluto di potere o per assenza di
elementi essenziali, ciò una volta individuata,
per quanto detto, la giurisdizione del GO.
Alla luce della riconduzione di dette nullità provvedimentali
ad ipotesi di inesistenza, non può che essere affermata
una carenza di interesse in capo al privato che
insorga contro le stesse.
Se l’atto è giuridicamente irrilevante, dunque inidoneo
alla produzione di qualsivoglia effetto[3], nessun
pregiudizio dallo stesso sembra scaturire al privato,
con conseguente inconfigurabilità di un interesse
ad agire. Non è da escludere, tuttavia, che, in
concreto, all’atto nullo/inesistente segua un’attività
della PA (illecita), “fondata” sul medesimo, con
conseguente necessità, per il privato, di dover
comunque stigmatizzare tale operato, in vista di
possibili pregiudizi.
Orbene, sembra adattarsi al caso di specie quella
giurisprudenza della S.C. laddove configura in modo
del tutto peculiare l’interesse ad agire nelle ipotesi
di querela nullitatis, ovvero quell’azione
di accertamento la cui proponibilità è condizionata
all'esistenza di una situazione attuale e concreta
di obiettiva incertezza, la quale determina l'interesse
ad agire onde accertare l'esistenza (inesistenza)
di un rapporto giuridico al fine di evitare un pregiudizio,
anche potenziale, all'attore (Cass. n. 1619/2000).
Trattasi di un’azione, pertanto, esperibile anche
per l’accertamento di fattispecie inesistenti, e
non soltanto nulle (ad es. Cass. n. 5231/1993 nel
caso di inesistenza della notifica di un decreto
ingiuntivo), quindi ben rapportabile al caso in
argomento.
Si potrebbe obiettare, tuttavia, che, pur ammettendosi
l’utilizzabilità di tale rimedio, l’originarsi di
un ordinario processo di cognizione conseguente
al medesimo, con i relativi tempi processuali, concretizzerebbe
il rischio di una sentenza di accertamento inutiliter
data.
Ciò è vero, ma soltanto se si ritiene precluso al
privato di chiedere un provvedimento cautelare (700
c.p.c.), anche inaudita altera parte (modalità
preclusa avanti al GA), strumentale alla fruttuosa
proposizione di un actio nullitatis, cioè
un provvedimento che anticipi gli effetti prodotti
dalla sentenza (favorevole) di primo grado[4].
Ma risulta ammissibile nel nostro ordinamento la
configurabilità di un provvedimento interinale anticipatorio
degli effetti di una sentenza (dichiarativa) di
mero accertamento?
A ben vedere, l’anticipazione interinale di un effetto
meramente dichiarativo relativo all’accertamento
dell’esistenza o meno di un certo rapporto, oggetto
della sentenza finale, non sembra sconosciuto al
nostro legislatore: può pensarsi all’art. 28, L.
n. 300/1970 in materia di procedimento di repressione
della condotta antisindacale (esteso anche ai dipendenti
pubblici) rispetto al quale la giurisprudenza non
esclude la possibilità per le organizzazioni sindacali
di esperire un’azione di mero accertamento nei confronti
dell’ente pubblico, con conseguente adottabilità,
da parte del giudicante, di un decreto anticipatorio
in tal senso nella fase sommaria[5].
Similmente, l’ordinanza di cui all’art. 264 c.p.c.,
ultimo comma, emessa all’interno di un processo
che ha alla sua base l’esercizio di un’azione di
mero accertamento della regolarità del conto ed
un’azione di condanna alla restituzione del sopravanzo;
in tal caso, gli effetti dell’ordinanza configurano
una parziale anticipazione della sentenza finale
che pronuncerà sulle due azioni cumulate.
In ogni caso, se può apparire dubbia l’anticipazione
interinale di un effetto dichiarativo - contestandosi
a monte la possibilità che l’art. 282 c.p.c. si
riferisca anche alle sentenze di accertamento[6]
- diversa dovrebbe essere la conclusione con riferimento
all’ammissibilità dell’anticipazione dell’efficacia
dichiarativa di una sentenza quando l’azione di
accertamento è connessa, per cumulo o pregiudizialità,
ad un’azione di condanna (come nel caso dell’art.
264, u.c., c.p.c. laddove all’anticipazione del
profilo di condanna della sentenza finale si accompagna
anche l’anticipazione del profilo dichiarativo).
Situazione, quest’ultima, che pare verificarsi nel
caso in cui il privato, a fronte di provvedimenti
amministrativi nulli/inesistenti, seguiti da un’attività
“esecutiva” della PA incidente sulla realtà materiale
(es. occupazione di un’area), propone un’azione
implicante un contenuto di condanna (rilascio dell’area),
connessa, evidentemente, ad una previa statuizione
di accertamento negativo (querela nullitatis),
i cui effetti, allora, saranno suscettibili di anticipazione
in sede cautelare.
Difficilmente, d’altronde, si assisterà nella prassi
alla censura di provvedimenti nulli/inesistenti,
se non nel momento in cui gli stessi vengono a costituire
il preteso titulus pubblico per la concreta
incisione, in senso sfavorevole, sull’altrui sfera
giuridica.
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[1] Le due argomentazioni si trovano esplicitate
in A. Susca, L’invalidità del provvedimento amministrativo
dopo le legge n. 15/2005 e n. 80/2005, Giuffrè,
2005, 117 e ss.
[2] Il difetto assoluto di attribuzione (di potere)
in capo alla PA procedente, sembrerebbe indicare,
infatti, l’assenza di una previa norma. E’ qui violato
il principio di legalità dell’azione amministrativa.
Il termine “assoluto”, inserito nella nuova disposizione
legislativa in commento, non può che paventare l’ipotesi
della mancanza in astratto del potere (carenza di
potere in astratto). Potrebbe addirittura essere
prospettata, sussistendone i requisiti soggettivi,
la fattispecie di usurpazione di pubbliche funzioni
(347 cp). I casi di carenza di potere in concreto,
andrebbero ricondotti invece ad ipotesi di illegittimità
per violazione di legge. Diversamente, nel caso
di assenza di elementi strutturali dell’atto, la
previa norma è rinvenibile, il procedimento avviato
è idoneo a diluire il potere in provvedimento, ma
quest’ultimo, qualora emesso, non è in grado di
essere configurato tale, sorgono dubbi, cioè, sulla
stessa esistenza della conclusione dell’iter procedimentale.
Il procedimento legittimamente avviato non giunge
a termine, manca il cosiddetto provvedimento espresso.
Ma allora, l’ipotesi è riconducibile ad un caso
di silenzio che consente l’attivazione del ricorso
ex art. 2, comma 4 bis, entro il termine massimo
ivi previsto, decorso il quale, senza che sia stato
proposto il ricorso, l’inesistenza “perdura”, salvo
l’adozione tardiva dell’atto. In tal caso possibile,
poiché, come detto, la PA procedente è comunque
attributaria di un potere che, in assenza di contraria
previsione, non conosce consumazione.
[3] Sul punto, esaustivamente, cfr. A. Susca, L’invalidità,cit.,
31 e ss.
[4] Trattasi di effetti dichiarativi, che non sembra
possono essere negati stante il tenore dell’art.
282 c.p.c..
[5] in tal senso, implicitamente, Cass. n. 3019/1993.
[6] Cass. n. 1037/1999.
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