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| n. 2-2005 - © copyright |
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ALFONSO CELOTTO
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| La legge n. 40 del 2004
come “legge costituzionalmente necessaria”
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Con la sent. n. 45 del 2005, la Corte
costituzionale – come da molti previsto - ha dichiarato
inammissibile il referendum per l’abrogazione integrale
della legge in materia di procreazione assistita
qualificandola come legge “costituzionalmente
necessaria”.
La categoria delle leggi costituzionalmente necessarie,
nell’evoluzione dei limiti ulteriori al referendum
abrogativo, è stata enucleata dalla Corte facendo
applicazione della più ampia – e non sempre – immediatamente
intelligibile categoria delle leggi a contenuto
costituzionalmente vincolato.
In particolare nella sent. n. 49 del 2000 il giudice
costituzionale ha affermato che le "leggi costituzionalmente
necessarie", "in quanto dirette a rendere effettivo
un diritto fondamentale della persona, una volta
venute ad esistenza possono essere dallo stesso
legislatore modificate o sostituite con altra disciplina,
ma non possono essere puramente e semplicemente
abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente
concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo
precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono
strumento".
Che la legge sulla procreazione medicalmente assistita
potesse rientrare in questa categoria lo si era
inteso già nella sent. n. 347 del 1998, quando la
Corte – affrontando la questione della applicabilità
del disconoscimento di paternità alla procreazione
eterologa – aveva specificato: “Non si tratta in
alcun modo, in questa occasione, di esprimersi sulla
legittimità dell’inseminazione artificiale eterologa,
nè di mettere in discussione il principio di indisponibilità
degli status nel rapporto di filiazione, principio
sul quale sono suscettibili di incidere le varie
possibilità di fatto oggi offerte dalle tecniche
applicate alla procreazione. Tutto ciò resta fuori
dal presente giudizio di costituzionalità. Si tratta
invece di tutelare anche la persona nata a seguito
di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente
in gioco plurime esigenze costituzionali. Preminenti
in proposito sono le garanzie per il nuovo nato
(v. le sentenze n. 10 del 1998; n. 303 del 1996;
n. 148 del 1992; nn. 27 e 429 del 1991; e nn. 44
e 341 del 1990), non solo in relazione ai diritti
e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare
dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor
prima - in base all’art. 2 Cost. – ai suoi diritti
nei confronti di chi si sia liberamente impegnato
ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità:
diritti che é compito del legislatore specificare.
L’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio
tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel
rispetto della dignità della persona umana, appartiene
primariamente alla valutazione del legislatore.
Tuttavia, nell’attuale situazione di carenza legislativa,
spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema
normativo l’interpretazione idonea ad assicurare
la protezione degli anzidetti beni costituzionali”.
Dato questo procedente era facile ritenere che una
legge sul punto una volta emanata, per quanto discussa,
dovesse comunque esserci e diventasse come tale
non abrogabile.
Infatti la richiesta di referendum per l'abrogazione
dell'intera legge viene dichiarata inammissibile
osservando proprio che “si tratta della prima
legislazione organica relativa ad un delicato settore,
che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo
correlato a quello della ricerca e delle tecniche
mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità
di rilevanti interessi costituzionali, i quali,
nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento
tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela
legislativa. Esigenza questa già sottolineata da
questa Corte nella sentenza n. 347 del 1998”.
La soluzione senz’altro condivisibile, anzi “costituzionalmente
necessaria”.
Quello che stupisce leggendo questa motivazione
di inammissibilità è l’inevitabile contraddittorietà
che presenta nella comparazione con le 4 sentenze
coeve che ritengono invece ammissibili i 4 referendum
abrogativi parziali di 4 diverse parti della legge
n. 40? Che senso ha sottrarre la legge all’integrale
abrogazione quando contestualmente si ammettono
4 referendum la cui approvazione comporterebbe,
inevitabilmente, lo sventramento della stessa
legge?
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