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n. 2-2005 - © copyright

ALFONSO CELOTTO

La legge n. 40 del 2004 come “legge costituzionalmente necessaria”


Con la sent. n. 45 del 2005, la Corte costituzionale – come da molti previsto - ha dichiarato inammissibile il referendum per l’abrogazione integrale della legge in materia di procreazione assistita qualificandola come legge “costituzionalmente necessaria”.
La categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, nell’evoluzione dei limiti ulteriori al referendum abrogativo, è stata enucleata dalla Corte facendo applicazione della più ampia – e non sempre – immediatamente intelligibile categoria delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato.
In particolare nella sent. n. 49 del 2000 il giudice costituzionale ha affermato che le "leggi costituzionalmente necessarie", "in quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento".
Che la legge sulla procreazione medicalmente assistita potesse rientrare in questa categoria lo si era inteso già nella sent. n. 347 del 1998, quando la Corte – affrontando la questione della applicabilità del disconoscimento di paternità alla procreazione eterologa – aveva specificato: “Non si tratta in alcun modo, in questa occasione, di esprimersi sulla legittimità dell’inseminazione artificiale eterologa, nè di mettere in discussione il principio di indisponibilità degli status nel rapporto di filiazione, principio sul quale sono suscettibili di incidere le varie possibilità di fatto oggi offerte dalle tecniche applicate alla procreazione. Tutto ciò resta fuori dal presente giudizio di costituzionalità. Si tratta invece di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato (v. le sentenze n. 10 del 1998; n. 303 del 1996; n. 148 del 1992; nn. 27 e 429 del 1991; e nn. 44 e 341 del 1990), non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima - in base all’art. 2 Cost. – ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità: diritti che é compito del legislatore specificare.
L’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. Tuttavia, nell’attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l’interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali”.
Dato questo procedente era facile ritenere che una legge sul punto una volta emanata, per quanto discussa, dovesse comunque esserci e diventasse come tale non abrogabile.
Infatti la richiesta di referendum per l'abrogazione dell'intera legge viene dichiarata inammissibile osservando proprio che “si tratta della prima legislazione organica relativa ad un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa. Esigenza questa già sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 347 del 1998”.
La soluzione senz’altro condivisibile, anzi “costituzionalmente necessaria”.
Quello che stupisce leggendo questa motivazione di inammissibilità è l’inevitabile contraddittorietà che presenta nella comparazione con le 4 sentenze coeve che ritengono invece ammissibili i 4 referendum abrogativi parziali di 4 diverse parti della legge n. 40? Che senso ha sottrarre la legge all’integrale abrogazione quando contestualmente si ammettono 4 referendum la cui approvazione comporterebbe, inevitabilmente, lo sventramento della stessa legge?

 

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