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settembre-30 novembre 2004
PRINCIPALI
PROVVEDIMENTI DELL’AGCOM PUBBLICATI IN G.U.
• Delibera 6 ottobre
2004, n.326/04/Cons, (G.U. nr. 258 del 3-11-04), Avvio del procedimento
per l’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti,
ai sensi dell’art.14 della legge 3 maggio 2004, nr.112.
Il provvedimento in oggetto riveste un particolare
interesse per l’interpretazione data dall’Agcom delle
norme antitrust introdotte dalla legge 112/04, a modifica delle
previgenti disposizioni della legge 249/97, in parte qua abrogate.
Con tale avvio di istruttoria l’Agcom ha ritenuto di tenere
distinti gli accertamenti previsti agli artt.14 e 15, legge 112/04,
individuandone tre tipologie: le prime due riferibili alla costituzione
di posizioni dominanti, rispettivamente nel cosiddetto Sistema integrato
delle comunicazioni (SIC) e nei singoli mercati che lo compongono,
la terza concernente il superamento dei limiti di risorse economiche
acquisibili dai diversi soggetti.
L’autonomia dei tre accertamenti fa sì che debbano
essere utilizzati criteri e metodologie differenti con esiti non
necessariamente coincidenti.
Deriva da ciò che i primi due accertamenti sono indipendenti
sul piano procedimentale: in altri termini l’analisi del livello
di concorrenza nei mercati rilevanti ed il controllo del rispetto
del tetto fissato ai ricavi conseguibili nel SIC, possono costituire
due ambiti di analisi paralleli e differenti.
Sulla scia delle precedenti delibere nr.365/00/Cons, Accertamento
della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’art.2,
comma 9, della legge 249/97, nr. 226/03/Cons, Procedimento finalizzato
alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore
televisivo ai sensi dell’art.2, comma 7, della legge 249/97
(G.U. 2 agosto 2003, nr.178, suppl.ordinario nr.126) e nr. 117/04/Cons,
Accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche
nel settore televisivo (G.U.26 maggio 2004, nr.122) ed in linea
con i principi in materia in materia di mercato rilevante nel settore
delle comunicazioni elettroniche ex artt.15 e 16 della Direttiva
nr.2002/21/Ce del Parlamento e del Consiglio (GUCE 24 aprile 2002,
nr. L 108), l’Agcom ha pertanto avviato un’istruttoria,
con termine 60 giorni dalla data della pubblicazione, per l’accertamento
della sussistenza di posizioni dominanti nel mercato televisivo
e delle relative fonti di finanziamento, individuandolo dunque come
mercato rilevante a sé stante.
I criteri di definizione del mercato rilevante utilizzati dall’Agcom
per giustificare l’oggetto procedimentale sono stati due:
il primo volto ad individuare un mercato con caratteristiche strutturali
omogenee (id est settore economico), il secondo volto a segmentare
tale mercato principale –soprattutto con un approccio demand
side- con l’obiettivo di individuare singoli mercati rilevanti,
ai fini di un’analisi concorrenziale degli stessi (sul tema
amplius, Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio
2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche. (C(2003)497)).
Il procedimento può sfociare nell’utilizzo dei poteri
previsti dall’art.2, comma 7, legge 249/97 (adozione dei provvedimenti
necessari per eliminare le posizioni dominanti, ivi incluse misure
che incidano sulla struttura dell’impresa anche mediante dismissione
di aziende o di rami d’aziende).
• Delibere 15
settembre 2004 nr. 297/04/Cons, 298/04/Cons, 299/04/Cons (G.U. nr.233
del 4 ottobre 2004), Avvio del procedimento ai sensi dell’art.18
della delibera nr.26/99 “regolamento in materia di costituzione
e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni”
a carico delle società Rai spa, RTI spa, Publitalia 80 spa.
Le delibere in oggetto hanno avviato a carico delle
tre società, che erano risultate ai sensi della delibera
nr.226/03/Cons aver sforato i limiti antitrust dell’art.2,
comma 8, legge 249/97 nel triennio 1998/2000, un procedimento finalizzato
all’accertamento dell’eventuale inottemperanza al dispositivo
della predetta delibera nr.226/03/Cons, con cui l’Agcom aveva
effettuato loro un formale richiamo a non mantenere posizioni dominanti
nel mercato televisivo e della raccolta pubblicitaria.
La successiva delibera nr.117/04/Cons ha infatti confermato anche
per il triennio 2001-2003 il superamento di detti limiti da parte
delle stesse società.
Il procedimento di accertamento è disciplinato dall’art.18
della delibera nr. 26/99, rubricato in ottemperanza ai provvedimenti
assunti dal Consiglio ai sensi dell’art.2 della legge.
L’accertamento dell’inottemperanza comporta la sanzione
di cui all’art.1, comma 31, della legge 249/97 (sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore al 2% e non superiore al 5% del fatturato
realizzato nell’ultimo esercizio chiuso ante contestazione).
Il termine del procedimento è 120 giorni dalla pubblicazione.
• Delibera 6 ottobre
2004 nr. 250/04/CSP (G.U. nr.258 del 3-11-2004), Modifiche al regolamento
in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di
cui alla delibera nr.538/01/CSP del 26 luglio 2001.
Il provvedimento in oggetto modifica la disciplina
delle interruzioni pubblicitarie nelle trasmissioni televisive di
eventi sportivi.
La Commissione Europea con la procedura d’infrazione nr. 2002/4522,
ed in particolare con la lettera di costituzione in mora C(2004)2228
del 7 luglio 2004, aveva contestato all’Italia l’erronea
trasposizione dell’art.11 della Direttiva del Consiglio 89/552/CEE
(GUCE 17 ottobre 1989, L 289, cosiddetta Direttiva “Tv senza
frontiere”), come interpretato dalla stessa Commissione nella
sua Comunicazione interpretativa (2004/C 102/02), (GUCE 28 aprile
2004, C 102).
In particolare veniva contestata la prassi commerciale italiana
dei cosiddetti minispot durante gli eventi sportivi.
La modifica introdotta alla precedente regolamentazione, ex art.4,
comma 5, delibera nr.538/01/CSP, ha precisato che è possibile
introdurre brevi spot solo negli arresti di gioco suscettibili di
essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo.
Con tale modifica, come notato stimolata dall’intervento della
Commissione europea, si dovrebbe garantire il mantenimento del valore
dell’evento sportivo nel suo fluire cronologico.
PRINCIPALI
PROVVEDIMENTI D’INTERESSE DEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
PUBBLICATI SULLA GUCE.
• Decisione della
Commissione del 14 settembre 2004, nr 2004/641/CE, recante modifica
della decisione 2002/627/CE che istituisce il Gruppo dei Regolatori
europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
Il provvedimento in oggetto in parte sopprime ed in parte chiarisce
alcune disposizioni della decisione 2002/627/CE , relativamente
alla composizione del Gruppo dei Regolatori europei (ERG) ed all’attività
di controllo quotidiano sull’attuazione del nuovo quadro normativo
sulle comunicazioni elettroniche. L’ERG, forse a livello organizzativo
la principale innovazione del nuovo quadro comunitario in materia
di Tlc, è un forum formale per raggiungere l’intesa
sulle principali questioni regolatorie, permettendo così
l’armonizzazione dei singoli ordinamenti in via consensuale.
Esso è costituito dai Direttori delle Autorità di
regolamentazione nazionali; può adottare posizioni comuni
e commenti sulle principali questioni. Per maggiori dettagli, si
veda Factsheet della Commissione, ottobre 2004.
• Sentenza della
Corte (V sezione) del 9 settembre 2004, nella causa C-113/03, Commissione
delle Comunità europee contro Francia, (GUCE 2004/ C 262/19).
Con tale sentenza la Corte ha riconosciuto l’inadempimento
della Repubblica Francese all’obbligo di rendere disponibile
entro il 1 gennaio 2000 il servizio di portabilità dei numeri
telefonici non geografici, come richiesto dall’art.12, nr.5,
della direttiva del Parlamento e del Consiglio del 30 giugno 1997,
97/33/CE (GUCE 26 luglio 1997, nr.L 199), come modificato dalla
direttiva del Parlamento e del Consiglio del 24 settembre 1998,
98/61/CE (GUCE, 1 aprile 1998, nr.L 101), per quanto concerne la
portabilità del numero di operatore e la preselezione del
vettore.
La number portability (ossia la possibilità di cambiare operatore
di accesso, mantenendo lo stesso numero telefonico) è uno
degli strumenti concorrenziali di maggiore rilievo al fine di garantire
la possibilità di scelta, senza aggravi eccessivi, per l’utente
finale.
• Sentenza della
Corte (II sezione) del 14 settembre n2004, nella causa C-411/02,
Commissione delle Comunità europee contro Austria, (GUCE
2004/C273).
Con tale sentenza la Corte ha riconosciuto preminente
rispetto all’eventuale possibilità di diffusione di
dati personali l’interesse del singolo utente a poter ricevere
senza costi supplementari una fattura di servizi telefonici con
un dettaglio che gli consenta di poter ricostruire ogni singola
chiamata.
Le fatture devono infatti contenere dati sufficientemente particolareggiati
in modo da permettere la verifica ed il controllo dei costi inerenti
all’uso della rete telefonica pubblica.
Avendo la Repubblica d’Austria adottato una fatturazione consistente
in un estratto di importi classificati unicamente per tipo di tariffa
che non consentono un controllo efficace, essa è venuta meno
agli obblighi ex art.14 della direttiva 26 febbraio 1998, 98/10/Ce
(GUCE 1 aprile 1998, nr. L101)
• Causa C-339/04:
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (sez.VI), con ordinanza 24 febbraio 2004,
nella causa innanzi ad esso pendente fra Nuova società di
telecomunicazioni spa e Ministero delle comunicazioni (GUCE 9 ottobre
2004, nr C 251).
Con tale ordinanza, giunta alla Segreteria della
Corte di Giustizia il 9 agosto 2004, si chiede se:
1. sia compatibile con i principi della direttiva 97/13/CE (GUCE
7 maggio 1997, nr. L 117) una norma nazionale che, avendo imposto
alle società titolari di servizi di pubblica utilità
che hanno in passato per proprie esigenze realizzato reti di Tlc
di costituire una società separata per l’esercizio
di qualsivoglia attività nel settore delle Tlc, preveda che
tale ultima società separata, ancorché licenziataria
del servizio, debba corrispondere un sovra-canone in relazione alla
destinazione della rete di Tlc in favore della società capo-gruppo.
2. se sia coerente con la normativa comunitaria e l’interpretazione
datane dalla V sezione della Corte con sentenza 18 settembre 2003,
una previsione nazionale che commisuri il sovra-canone dovuto per
le attività esercitate in favore della società madre
a quanto in passato corrisposto dalla stessa società madre
vigenti il pregresso regime di esclusiva connotato dalla differenza
tra concessioni di servizi di Tlc ad uso privato ed uso pubblico.
• Sentenza della
Corte del 25/11/04 nella causa C-109/93, Commissione delle Comunità
europee contro Olanda (non ancora in GUCE):
Con tale sentenza la Corte ha stabilito che incombe, ai sensi della
direttiva del 26 febbraio
1998, 98/10/CE (GUCE 1 aprile 1998, nr. L 101), sopra il fornitore
del servizio universale l’obbligo di fornire ai propri concorrenti
che vogliano riprodurre dati i dati dei propri abbonati utili ad
identificarli, senza però essere costretti a comunicare notizie
aggiuntive in proprio possesso od informazioni riservate. Secondo
la Corte la nozione di “informazioni utili” presente
nella direttiva citata deve essere interpretata secondo precisi
limiti soggettivi ed oggettivi. Infatti si tratta solo dei dati
su abbonati che non si sono opposti alla pubblicazione negli elenchi
mentre per gli altri prevale la privacy. Quanto all’aspetto
oggettivo la nozione è limitata all’indicazione del
nome, indirizzo, cap, nonché dei numeri assegnati all’utente.
Entro i predetti limiti si consente dunque agli utenti di un elenco
di identificare gli abbonati che essi cercano. La fornitura di questi
dati è condizionata alla sola refusione del rimborso dei
costi sostenuti dal gestore del servizio universale.
In conclusione la sentenza in oggetto recepisce una nozione alquanto
limitata delle informazioni che i gestori titolari del servizio
universale sono tenuti a fornire. Per maggiori informazioni sulla
normativa italiana in materia di elenco telefonico universale si
veda la delibera 6 febbraio 2002 nr 36/02/Cons, in G.U. 26 marzo
2002 nr. 72.
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