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| n. 10-2004 - © copyright |
| T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 28 settembre 2004 n.
418
Pres.: Rossi Dordi, Est.
Widmair. Ebner K. e altri (avv. Schullian M.) c. Comune
di Bolzano (avv.ti Cappello M. e Giudiceandrea B.). |
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Comuni – Regione Trentino-Alto Adige - Controlli
sugli atti comunali da parte della Giunta provinciale (art.
4, n. 3, e 54, n. 5, Statuto) – Abrogazione dell’art. 130
Cost. (l. cost. n. 3/2001) – Competenza esclusiva regionale
in materia di “ordinamento degli enti locali” (art. 4, n.
3, dello Statuto) – Sopravvivono in attesa di una eventuale
nuova disciplina regionale.
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Anche dopo l’entrata in vigore della legge
cost. 18 ottobre 2001, n. 3, si deve ritenere che sopravviva
il controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale
sugli atti amministrativi dei Comuni della Regione Trentino-Alto
Adige, sulla base dell’art. dall’art. 54, n. 5, dello Statuto
che regola l’attività di vigilanza e tutela delle Giunte
delle Province autonome sulle amministrazioni comunali.
L’abrogazione dell’art. 130 Cost. ad opera della l. cost.
n. 3/2001 infatti non ha determinato l’abrogazione delle
norme sui controlli preventivi di legittimità sugli atti
dei Comuni, né comporta un divieto costituzionale di tale
tipo di controlli, ma ha solamente reso il controllo costituzionalmente
non necessario, con la conseguenza che nella Regione Trentino
- Alto Adige la disciplina dei controlli, la quale rientra
nella materia dell’”ordinamento degli enti locali”, di competenza
esclusiva della Regione (art. 4, n. 3, dello Statuto), sopravvive
almeno fino al momento in cui la Regione non riterrà di
intervenire.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 418/2004 Reg. Sent.
N. 289/2003 Reg. Ric.
Sentenza depositata 28.09.2004 |
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati: Marina ROSSI DORDI - Presidente
f.f.; Anton WIDMAIR - Consigliere relatore; Hugo DEMATTIO
- Consigliere; Terenzio DEL GAUDIO - Consigliereù |
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso iscritto al n. 289 del registro
ricorsi 2003
presentato da
EBNER Kathrin, NIEDERKOFLER Franz, PARTYSERVICE S.n.c.
di Tröbinger R. & Masé Andreas, GIOIELLI E TENTAZIONI
S.a.s. di Scatolini Fabio & Co., SALVO Maria, HOFER
Barbara – Ideenwelt, LANGER Günther – Display Art, LÖSCHE
Michael – Töpferei Lösche, MARINELLI Ivan, ATHESIA BUCH
S.r.l., PLASCHKE Georg, ZAMMARCHI Sergio – Maxim, TERND
ART S.a.s. di Überbacher Alois & Co, SOZZI Anita, MARTINELLO
Lino – Limar, LUPI Paola – Lune, BAZZO Flavia – Phoenix
Atelier, LARDSCHNEIDER Bruno, BERNARDI Hermann S.n.c., MARMOR
di Menapace P.A. e C. S.n.c., PASTICCERIA ALEX – Vorhauser
Alexander, PERATHONER Johanna, MERCURIO Cristina – Difioreinfiore,
COMPLJ Giovanni, MÖBEL GOLLER S.n.c., POGGINI Alessandra,
EGGER Lidia ved. Bisaglia, KLAMMSTEINER Barbara, FRÄNZL
Meinhard, Otco COMPLOJ S.a.s., GRÖDNER KUNSTSTUBE, KÖSSLER
Anna, GERDIS GESCHENKSBOUTIQUE S.n.c. di Cancheri Günther
& C., ATZ Marion, SAMIR ADB EL WAHAB, MASNOVO Günther
– Moon, QUERELLE S.a.s. di Finato Lorena, KETTNER Waltraud
– Atz Exquisit, BERNARDI Oswald, WILHELM Gerold – Carusel,
SADEI Norbert S.a.s., PRISTINGER Herbert, STREITER S.n.c.
di Thomas Rizzolli e C, BRUNO di Summerer Albert, REKON
S.a.s. di Plaickner Konrad, CATELLAN Enzo, ZULLO Rino –
COBO, UNTERHOFER Karl, PESCA 2000 S.n.c. di Carmignola Camilla,
PLANER Patrick, SAFFIOTI Carmelo, TROVA Laurenza Laura –
“Flaurenz”, TAMANINI Cecilia, SALVOTTI Enrico – Melitta
Design tutti rappresentati e difesi dall’avv. Manfred
Schullian con domicilio eletto presso lo studio del medesimo
in Bolzano, Viale Stazione, 5, giuste deleghe in calce rispettivamente
a margine del ricorso, - ricorrenti -
contro
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COMUNE DI BOLZANO, in persona del
Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della
deliberazione della Giunta Municipale n. 878 dd. 28.10.2003
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Cappello e Bianca
Giudiceandrea, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura
Comunale, Vicolo Gumer 7, giusta delega in calce all'atto
di costituzione - resistente -
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per l'annullamento,
quanto meno in parte qua e previa emanazione di provvedimento
cautelare di sospensione, della deliberazione del Consiglio
comunale n. 45 dd. 12.06.2003, avente ad oggetto “modificazioni
al regolamento del mercatino di natale”. Visto il ricorso
notificato il 22.10.2003 e depositato in segreteria il 24.10.2004
con i relativi allegati;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio
del Comune di Bolzano dd. 03.11.2003;
Vista l’istanza cautelare per la camera di consiglio del
04.11.2003 la cui decisione è stata rinviata all’udienza
di merito del 07.07.2004;
Visto l’atto di rinuncia dell’avv. Manfred Schullian dd.
06.02.2004 per i ricorrenti Salvo Maria e Bazzo Flavia –
Phoenix Atelier nonché la relativa accettazione del Comune
di Bolzano dd. 02.03.2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 07.07.2004
il consigliere Anton Widmair ed ivi sentito l’avv. M. Schullian
per i ricorrenti e l’avv. M. Cappello per il Comune di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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I ricorrenti, tutti partecipanti al cosiddetto
Mercatino di Natale di Bolzano, impugnano la delibera consiliare
oggetto del presente ricorso, con la quale sono stati modificati
gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 17 del regolamento stesso e
ne chiedono l’annullamento in parte qua, previa emanazione
di provvedimento cautelare di sospensione.
I ricorrenti, contestando la necessità e l’opportunità di
tale modifica, si dolgono particolarmente della previsione
dell’art. 3 del regolamento, nel testo oggi vigente, che
recita testualmente: “L’area del mercatino è situata nell’area
pedonale di P.zza Walther e comprende 20 casettine di proprietà
del Comune ognuna con 4 punti vendita e che saranno assegnati
ai richiedenti con una rotazione annuale della collocazione
del loro punto vendita nell’ambito della piazza (...).”
A fondamento del gravame proposto i ricorrenti hanno dedotto
i seguenti motivi:
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1. Violazione e falsa applicazione degli
artt. 96 e seguenti del testo coordinato delle disposizioni
sull’ordinamento dei Comuni contenute nel DPGR 27 febbraio
1995 n. 4/L e nella Legge Regionale 23 ottobre 1998 n. 10.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14,
Legge Regionale n. 13 dd. 31 luglio 1993, nel combinato
disposto con l’art. 5 legge citata.
3. Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà
intrinseca, illogicità manifesta, ingiustizia, violazione
dei principi di buon andamento dell’attività amministrativa
e di par condicio.
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L’Amministrazione resistente, nell’opporsi
al ricorso, fa presente che la modifica contestata rappresenta
la necessità/opportunità che i punti vendita delle casettine
del mercatino siano “assegnati ai richiedenti con una rotazione
annuale della collocazione del loro punto vendita nell’ambito
della piazza”. La modifica contestata rappresenterebbe il
frutto di una libera volizione amministrativa del Comune
e come tale insindacabile dal giudice amministrativo, perché
espressione di un potere discrezionale.
All’udienza in camera di consiglio, su concorde richiesta
delle parti, il Presidente ha rinviato la trattazione dell’istanza
cautelare all’udienza di merito.
Con atto depositato il 18 febbraio 2004 le ditte individuali
Salvo Maria e Bazzo Flavia – Phönix Atelier hanno dichiarato
di rinunciare al ricorso del 22 ottobre 2003, pendente sotto
il n. 289/03 registro ricorsi, a condizione della compensazione
delle spese.
La rinuncia al ricorso è stata accettata a spese integralmente
compensate dal Comune di Bolzano con deliberazione n. 132
dd. 23 febbraio 2004.
All’udienza del 7 luglio la causa è stata trattenuta in
decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso merita accoglimento.
Fondato ed assorbente di ogni altra doglianza si palesa
il primo motivo di gravame con il quale viene ipotizzata
la violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e seguenti
del testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento
dei Comuni, contenute nel DPGR 27 febbraio 1995 n. 4/L e
nella L.R. 23 ottobre 1998, n. 10. Questo perché a norma
delle disposizioni invocate sarebbero soggette al controllo
preventivo di legittimità le deliberazioni di cui all’art.
28, comma 3, lettera a).
Considerato che tale norma, nel disciplinare le attribuzioni
del consiglio comunale, elenca espressamente i regolamenti,
la deliberazione consiliare oggetto della presente impugnativa
avrebbe dovuto essere sottoposta al controllo preventivo
di legittimità, donde, in assenza, la sua palese illegittimità.
Ribatte il Comune che per “regolamenti” devono intendersi
solamente quelli afferenti al funzionamento dei vari servizi
comunali e dei relativi uffici, non quello in questione,
relativo alla semplice disciplina di un’attività commerciale,
che di “istituzionale” non possiederebbe niente.
Inoltre l’obbligo di assoggettare determinate delibere consiliari
al controllo preventivo di legittimità, introdotto con norme
regionali degli anni 90, deve, a dire del Comune di Bolzano,
tener conto della modifica costituzionale intervenuta nel
frattempo.
Reputa necessario il Collegio delineare il quadro normativo
entro il quale il provvedimento impugnato, di seguito alla
censura di cui al primo motivo, deve collocarsi.
Il nuovo statuto di autonomia della Regione Trentino Alto
Adige / Südtirol e delle Province di Trento e di Bolzano
prevede all’art. 54 n. 5 che la vigilanza e la tutela sulle
amministrazioni comunali sia esercitata dalla Giunta Provinciale.
L’istituto del controllo sugli atti del Comune trova la
sua fonte oltreché nell’art. 54 n. 5 anche nell’art. 96
seguenti del testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento
dei Comuni che raccoglie in forma non ufficiale le disposizioni
sull’ordinamento dei Comuni contenute nel testo unico approvato
con DPGR 27 febbraio 1995 n. 4/L e nella Legge Regionale
23 ottobre 1998 n. 10, in base al quale “sono soggette al
controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di
cui all’art. 28, comma 3, lettera a) (...)”.
L’art. 28, comma 3, lettera a), nel disciplinare le attribuzioni
del consiglio comunale elenca espressamente i regolamenti.
I ricorrenti censurano la richiamata normativa regolamentare
in quanto affetta dal vizio della violazione di tale controllo
che non è stato effettuato, ragione per la quale, tra altro,
chiedono l’annullamento in parte qua del regolamento impugnato.
L’assunto dei ricorrenti è fondato.
Ed invero non appare da condividersi l’interpretazione del
Comune sulla natura del regolamento di cui è causa, cioè
che nel caso di specie non tratterebbesi di regolamento
ai sensi del testo unico sull’ordinamento dei Comuni e pertanto
non sottoposto al controllo di legittimità. Sul punto il
Collegio premette quanto segue.
È risaputo che i regolamenti sono atti formalmente amministrativi,
in quanto emanati da organi del potere esecutivo, ma sostanzialmente
normativi, diretti a disciplinare una determinata materia
rientrante per legge nella competenza dell’organo che gli
emana. Meritano siffatta definizione qualora siano caratterizzati
da
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a) generalità, intesa come indeterminabilità
dei destinatari e, quindi come idoneità di ripetizione nell’applicazione
della norma,
b) innovatività quale capacità di concorrere alla costituzione
ed innovazione dell’ordinamento giuridico,
c) astrattezza, intesa quale capacità di regolare una serie
indefinita di casi.
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Il fondamento della potestà regolamentare
si rinviene nella legge che deve indicare l’organo competente
e le materie in ordine alle quali detto potere può essere
esercitato. L’art. 117, 6° comma, risultante dalle modifiche
introdotte dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 ha disciplinato il potere regolamentare recitando
che “i Comuni ... hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite”.
Detta potestà, cioè potere regolamentare, è espressione
del più generale potere di auto-organizzazione proprio dell’amministrazione
comunale, che, secondo il testo unico sull’ordinamento dei
Comuni contenuto nel DPGR 27 febbraio 1995, n. 4/L “addotta
regolamenti” e non “i seguenti regolamenti”.
Con la deliberazione consiliare oggetto della presente impugnativa
è stato modificato il regolamento sul “Mercatino di Natale”,
che, come si legge nella premessa della delibera stessa,
“deve trovare regole precise” ed essere “informato a criteri
di maggior trasparenza” circa l’ammissione di interessati
ai posti di vendita. “Và altresì disciplinato il calendario
della manifestazione “Mercatino di Natale” e le modalità
di svolgimento della manifestazione di maggior importanza
commerciale in città nel periodo d’Avvento. Tale regolamento
“evidenzia altresì la necessità di alcune puntualizzazioni
al fine di meglio disciplinare le ammissioni alla manifestazione
... e di prevedere le sanzioni per le violazioni alla norma
ai sensi della legge 3/03”.
Ad avviso del Collegio la disciplina adottata con il regolamento
sul “Mercatino di Natale” presenta i requisiti della generalità,
dell’astrattezza e dell’innovatività come sopra indicati
e rientra tra i regolamenti amministrativi alla cui emanazione
è stato investito il Comune con l’art. 28 del testo unico
sull’ordinamento dei Comuni citato.
Sotto l’altro profilo sopra richiamato, l’approvazione di
un regolamento non verrebbe più, alla luce delle nuove disposizioni
costituzionali, soggetta al controllo della Giunta Provinciale.
Riguardo a siffatto problema merita un particolare approfondimento
il rapporto tra la norma statutaria e regionale sopra richiamata
da una parte e le norme riformatorie costituzionali nel
titolo V dall’altra parte, anche in considerazione delle
incertezze circa la portata dell’art. 10 della legge di
riforma, concernente le regioni e le province ad autonomia
differenziata, che recita testualmente: “Sino all’adeguamento
dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite”.
Ad avviso del Collegio, a fronte del grande cambiamento
sul piano dei principi di seguito alla riforma costituzionale
(vedasi le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del
2001), la posizione dei Comuni non è mutata per quanto riguarda
i controlli previsti dalla normativa richiamata, che appunto
non appare abrogata.
È pur vero che il nuovo art. 114, comma 2 Costituzione pone
sullo stesso piano Comuni, Province, città Metropolitane
e Regioni: di tutti questi soggetti si dice, infatti, che
“sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione”.
Dal punto di vista del “quantum” di autonomia la nuova disciplina
non lascia spazio a dubbi sull’ampliamento delle funzioni
e dei compiti degli enti locali. Invero concorrono a rafforzare
l’autonomia comunale tra altri, l’art. 114, comma 2 citato
e l’art. 118, comma 2, che sottraggono i comuni alla “disponibilità”
di enti superiori ed il comma 1, che attribuisce ai Comuni
tutte le funzioni amministrative.
Con l’art. 117, comma 6, terzo periodo si dà fondamento
costituzionale alla potestà regolamentare dei comuni in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Nuove attribuzioni, in linea di principio, non significa
tuttavia che il quantum dell’autonomia comunale sia direttamente
delineato dalla Costituzione. È da ritenere che l’autonomia
rimane soggetta al potere di conformazione della legge,
tanto dello Stato quanto delle Regioni e Province.
Quanto alle funzioni, l’art. 118 Costituzione stabilisce
un principio di preferenza per l’attribuzione ai Comuni
di tutti i compiti amministrativi; ma lo stesso art. 118
consente alla legge statale e regionale di imputare le funzioni
ad altri enti, quando sia necessario “assicurarne l’esercizio
unitario”: a Stato e Regione viene così affidato un potere
altamente discrezionale, ed il controllo sul rispetto del
principio della Costituzione è affidato al giudice delle
leggi.
Analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto
riguarda i controlli. L’abrogazione dell’art. 130 non ha
determinato l’abrogazione della legge che prevedeva e disciplinava
i controlli di legittimità sugli atti dei Comuni.
Da un lato la disciplina dei controlli rientra nella materia
dell’ “ordinamento degli enti locali”, di competenza esclusiva
della Regione (come ha riconosciuto la Corte Costituzionale
con la sentenza n. 415 del 7 dicembre 1994); d’altro lato,
l’art. 54, n. 5 dello Statuto affida alla Giunta Provinciale
“la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali”.
Sarà pur vero che i controlli sugli atti, se non sono caduti,
non sono nemmeno costituzionalmente necessari: ben potrebbe,
quindi, la Regione, con propria legge, disporre l’eliminazione
di tale tipo di vigilanza. L’art. 130 Costituzione prevedeva
come necessario un certo tipo di controllo sugli atti; quindi,
dall’abrogazione di esso, deriva soltanto che il controllo
non è più costituzionalmente necessario, e non anche che
il controllo è costituzionalmente vietato; infatti il divieto
di controllo non è logicamente implicato dalla non necessità
del controllo. Non si può affermare che le disposizioni
regionali sui controlli siano divenute in contrasto con
una specifica norma costituzionale sopravvenuta, la quale
– regolando diversamente la fattispecie – ne abbia determinata
l’abrogazione. Se le disposizioni regionali, che prevedono
il controllo sugli atti, siano in contrasto con i principi
costituzionali va comunque accertato solo ad opera della
Corte Costituzionale.
La Legge Costituzionale n. 3/2001 non tocca direttamente
le autonomie differenziate; tuttavia, onde evitare che dall’applicazione
della nuova legge derivi – alla Regione ed alla Provincia
– una diminuzione di autonomia, è stata inserita la norma
transitoria dell’art. 10, valevole “fino all’adeguamento”
degli statuti speciali. Ed è appena il caso di notare che
all’adeguamento non potranno provvedere autonomamente la
Regione o le Province, essendo lo Statuto di Autonomia legge
costituzionale, per cui si dovrà seguire la procedura di
cui all’art. 138 Costituzione.
Per le considerazioni esposte l’interpretazione scelta dal
Comune e dalla Provincia, consistente nel ritenere abrogate
le corrispondenti norme del testo unico sull’ordinamento
comunale, non va condivisa. Ne consegue l’accoglimento del
ricorso in quanto il regolamento impugnato è inefficace,
perché non sottoposto al visto dell’organo di controllo
della Provincia Autonoma come determinato dall’art. 96 e
seguenti del testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamenti
dei Comuni contenute nel testo unico approvato con DPGR
27 febbraio 1995 n. 4/L e nella legge regionale 23 ottobre
1998 n. 10.
Ravvisandosi giusti motivi, possono compensarsi integralmente
tutte le spese di lite, tenuto conto della novità della
fattispecie esaminata e decisa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
- Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto annulla (in parte
qua) il provvedimento impugnato.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza venga
eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio
del 07.07.2004.
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IL PRESIDENTE f.f.
Marina ROSSI DORDI
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L'ESTENSORE
Anton WIDMAIR
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